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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/04/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2485/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2485/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 2 aprile 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. MONEA PIERPASQUALE per parte ricorrente , presente di persona. Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. DI CAPUA FEDERICO in sost. CP_1 avv. COLOMBO MARCO BASSANO.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 5
N. R.G. 2485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2485/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MONEA PIERPASQUALE
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. COLOMBO MARCO BASSANO e dall'Avv. LAZZATI SIMONA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: agenzia
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Parte ricorrente rileva di aver iscritto un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della resistente, per il pagamento di importi a titolo provvigionale e di pagina 2 di 5 rimborso spese derivanti dall'esecuzione del contratto di agenzia intercorso tra le parti.
Il decreto, concesso dal Giudice di Pace, veniva opposto dall'odierna resistente e revocato dal Giudice di Pace in sede di opposizione per incompetenza per materia;
parte ingiungente riassumeva il giudizio davanti al giudice del lavoro, insistendo per l'accoglimento della sua pretesa
Costituendosi, parte convenuta ha eccepito l'infondatezza del ricorso, rilevando come nessun importo potrebbe essere riconosciuto alla , in Parte_2 quanto alla cessazione del rapporto residuavano importi a suo carico, di cui chiede il pagamento in via riconvenzionale, a titolo di indennità di mancato preavviso, costi sostenuti per la formazione e costi sostenuti per gli appuntamenti abbandonati dall'agente a seguito del suo recesso senza giusta causa.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa alla presente udienza.
B) Con riferimento all'ammontare delle somme richieste dal ricorrente in sede monitoria e riproposte con il presente ricorso in riassunzione, lo stesso non è contestato in maniera specifica dalla controparte, la quale si limita a rilevare come esistano poste superiori dovute dal , provvedendo a quantificare Parte_2 le somme provvigionali in euro 496,00 oltre euro 19,34 per FIRR ed euro 138,27 per costi sostenuti dall'agente durante il primo corso (cfr., doc. 8, fasc. ricorrente).
Peraltro, gli importi richiesti risultano documentati in giudizio quanto all'ammontare provvigionale e, per i costi, risultano maggiorati degli esborsi ulteriori rispetto al pernottamento.
Ne deriva che la fattura azionata dal ricorrente risulta correttamente formata e, come tale, deve essere saldata dalla resistente.
C) Quest'ultima società, come anticipato, chiede espressamente l'indennità di mancato preavviso, quantificandola in maniera non corretta, considerando che il pagina 3 di 5 contratto di agenzia (doc. 1, fasc. resistente) espressamente prevede l'applicazione delle norme codicistiche.
Per il resto, secondo la ricostruzione della società resistente, il ricorrente avrebbe violato il dettato di cui all'art.
2.4 del contratto (secondo cui «In caso di recesso dell'Agente, lo stesso si impegna comunque a portare a termine proficuamente tutte le trattative in essere non ancora concluse positivamente
(stato non firmato) rispettando tutti gli obblighi connessi all'incarico conferito con il presente contratto»), incorrendo così nelle penali previste al successivo punto 2.5.
Sul punto, sarebbe stato onere della parte, che chiede il riconoscimento del diritto, allegare in maniera specifica il preteso inadempimento, elencando in maniera puntuale le trattative asseritamente abbandonate dall'agente.
Al contrario, parte resistente si limita a richiamare un file Excel di formazione interna, senza alcun riscontro circa lo stato delle trattative al momento del recesso del , soprattutto dal momento che, dalla produzione in atti, risulta (cfr., Parte_2
CD allegato) una realtà non conforme alle allegazioni
Ne consegue che nessun importo può essere riconosciuto a tale titolo.
D) Non può nemmeno essere concesso il rimborso di euro 880,00, richiesto dalla resistente per il secondo corso di formazione, che, secondo gli accordi individuali, sarebbero stati accollati all'agente nel caso di recesso dal contratto nel primo anno (cfr., punto 10.4 del contratto).
In merito a tale richiesta, infatti, parte resistente avrebbe dovuto dimostrare l'effettuazione concreta del secondo corso di formazione e la sussistenza delle condizioni per poter imputare validamente i costi di detto corso al ricorrente (oltre al recesso dell'agente, sarebbe stata necessaria anche la presenza di una espressa richiesta dell'agente di ricevere la formazione).
In assenza di tutto ciò, la domanda risulta infondata.
Come del pari non possono essere richiesti i 25,00 euro per le spese di restituzione dei beni, non risultando detto costo contrattualmente a carico dell'agente.
pagina 4 di 5 E) Dalle considerazioni svolte deriva l'accoglimento del ricorso e il rigetto della domanda riconvenzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 766,67 oltre accessori dal dovuto al saldo effettivo;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
1.900,00 oltre spese forfetarie, IVA e CAP.
Bologna il 02/04/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2485/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 2 aprile 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. MONEA PIERPASQUALE per parte ricorrente , presente di persona. Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. DI CAPUA FEDERICO in sost. CP_1 avv. COLOMBO MARCO BASSANO.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 5
N. R.G. 2485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2485/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MONEA PIERPASQUALE
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. COLOMBO MARCO BASSANO e dall'Avv. LAZZATI SIMONA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: agenzia
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Parte ricorrente rileva di aver iscritto un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della resistente, per il pagamento di importi a titolo provvigionale e di pagina 2 di 5 rimborso spese derivanti dall'esecuzione del contratto di agenzia intercorso tra le parti.
Il decreto, concesso dal Giudice di Pace, veniva opposto dall'odierna resistente e revocato dal Giudice di Pace in sede di opposizione per incompetenza per materia;
parte ingiungente riassumeva il giudizio davanti al giudice del lavoro, insistendo per l'accoglimento della sua pretesa
Costituendosi, parte convenuta ha eccepito l'infondatezza del ricorso, rilevando come nessun importo potrebbe essere riconosciuto alla , in Parte_2 quanto alla cessazione del rapporto residuavano importi a suo carico, di cui chiede il pagamento in via riconvenzionale, a titolo di indennità di mancato preavviso, costi sostenuti per la formazione e costi sostenuti per gli appuntamenti abbandonati dall'agente a seguito del suo recesso senza giusta causa.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa alla presente udienza.
B) Con riferimento all'ammontare delle somme richieste dal ricorrente in sede monitoria e riproposte con il presente ricorso in riassunzione, lo stesso non è contestato in maniera specifica dalla controparte, la quale si limita a rilevare come esistano poste superiori dovute dal , provvedendo a quantificare Parte_2 le somme provvigionali in euro 496,00 oltre euro 19,34 per FIRR ed euro 138,27 per costi sostenuti dall'agente durante il primo corso (cfr., doc. 8, fasc. ricorrente).
Peraltro, gli importi richiesti risultano documentati in giudizio quanto all'ammontare provvigionale e, per i costi, risultano maggiorati degli esborsi ulteriori rispetto al pernottamento.
Ne deriva che la fattura azionata dal ricorrente risulta correttamente formata e, come tale, deve essere saldata dalla resistente.
C) Quest'ultima società, come anticipato, chiede espressamente l'indennità di mancato preavviso, quantificandola in maniera non corretta, considerando che il pagina 3 di 5 contratto di agenzia (doc. 1, fasc. resistente) espressamente prevede l'applicazione delle norme codicistiche.
Per il resto, secondo la ricostruzione della società resistente, il ricorrente avrebbe violato il dettato di cui all'art.
2.4 del contratto (secondo cui «In caso di recesso dell'Agente, lo stesso si impegna comunque a portare a termine proficuamente tutte le trattative in essere non ancora concluse positivamente
(stato non firmato) rispettando tutti gli obblighi connessi all'incarico conferito con il presente contratto»), incorrendo così nelle penali previste al successivo punto 2.5.
Sul punto, sarebbe stato onere della parte, che chiede il riconoscimento del diritto, allegare in maniera specifica il preteso inadempimento, elencando in maniera puntuale le trattative asseritamente abbandonate dall'agente.
Al contrario, parte resistente si limita a richiamare un file Excel di formazione interna, senza alcun riscontro circa lo stato delle trattative al momento del recesso del , soprattutto dal momento che, dalla produzione in atti, risulta (cfr., Parte_2
CD allegato) una realtà non conforme alle allegazioni
Ne consegue che nessun importo può essere riconosciuto a tale titolo.
D) Non può nemmeno essere concesso il rimborso di euro 880,00, richiesto dalla resistente per il secondo corso di formazione, che, secondo gli accordi individuali, sarebbero stati accollati all'agente nel caso di recesso dal contratto nel primo anno (cfr., punto 10.4 del contratto).
In merito a tale richiesta, infatti, parte resistente avrebbe dovuto dimostrare l'effettuazione concreta del secondo corso di formazione e la sussistenza delle condizioni per poter imputare validamente i costi di detto corso al ricorrente (oltre al recesso dell'agente, sarebbe stata necessaria anche la presenza di una espressa richiesta dell'agente di ricevere la formazione).
In assenza di tutto ciò, la domanda risulta infondata.
Come del pari non possono essere richiesti i 25,00 euro per le spese di restituzione dei beni, non risultando detto costo contrattualmente a carico dell'agente.
pagina 4 di 5 E) Dalle considerazioni svolte deriva l'accoglimento del ricorso e il rigetto della domanda riconvenzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 766,67 oltre accessori dal dovuto al saldo effettivo;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
1.900,00 oltre spese forfetarie, IVA e CAP.
Bologna il 02/04/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 5 di 5