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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/08/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 127/2025
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
Umberto I n. 19, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv. Osvaldo
Cantone (c.f. , n. fax 045/591322, C.F._2
del Foro di Verona, procuratore e domiciliatario in Email_1
Verona, Stradone Antonio Provolo 26
Parte appellante contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Controparte_1
con sede in Verona, Via Valverde n. 42, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Barbara Controparte_2
Bolognesi, C.F. ( - fax n. 045 8075679) e C.F._3 Email_2
Alessandro Azzini, C.F. ( - fax n. 045 C.F._4 Email_3
8075679) dell'avvocatura aziendale, come da mandato in atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio
Legale Aziendale in Verona, Via Valverde n. 42
1 Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 108/2025 del Tribunale di VERONA – sezione lavoro
IN PUNTO: recesso per mancato superamento del periodo di prova
Conclusioni:
Per parte appellante:
“In via principale: previo accoglimento del presente appello e conseguente integrale riforma della sentenza n. 108/2025 pubblicata il 20.2.2025 e notificata in data 24.2.2025, in questa sede impugnata, accertarsi il positivo superamento della prova da parte del sig.
[...]
il fatto che il recesso è stato determinato da un motivo estraneo alla funzione del patto di prova, in quanto discriminatorio o Parte_1 comunque determinato da un motivo illecito per le ragioni meglio indicate nell'esposizione che precede, e conseguentemente dichiarare Controparte_ la nullità e/o annullare l'impugnato licenziamento improduttivo di qualsiasi effetto giuridico e condannare l'azienda , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 37122 Verona (VR), via Valverde 42, previo accertamento dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.12.2022, all'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e/o alla riammissione al lavoro ed al pagamento di un risarcimento del danno patito commisurato alle retribuzione perse dal momento del licenziamento (15.06.2023) al momento della ripresa del lavoro commisurata alla retribuzione globale di fatto mensile ammontante ad euro € 1.939,16 o alla diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto all'esborso effettivo, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il predetto periodo. In via subordinata: Previo accertamento dell'assenza dei requisiti motivazionali richiesti dalla disciplina specifica di cui al CCNL applicabile dal rapporto per l'ipotesi di recesso datoriale per mancato superamento del periodo di prova, dichiarare il licenziamento nullo e/o inefficacie e/o illegittimo Controparte_ e per l'effetto condannare l'azienda , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 37122 Verona (VR), via Valverde 42, all'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e/o alla riammissione in servizio ed l'accertamento dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.12.2022 ed al pagamento di un risarcimento del danno patito commisurato alle retribuzione perse dal momento del licenziamento (15.06.2023) al momento della ripresa del lavoro commisurata alla retribuzione globale di fatto mensile ammontante ad euro € 1.939,16 o alla diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto all'esborso effettivo, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il predetto periodo. In via ulteriormente subordinata: Previo accertamento che la durata effettiva della prova è stata inadeguata rispetto alla funzione stessa della prova per l'eccessiva brevità, anche in considerazione delle modalità frammentarie con cui si è svolto il periodo di prova presso due differenti strutture, dichiarare il Controparte_ licenziamento illegittimo e/o inefficacie e/o nullo e per l'effetto condannare l'azienda , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 37122 Verona (VR), via Valverde 42, all'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, onde permettergli di svolgere un periodo di prova di durata adeguata e condannare la società convenuta al pagamento del risarcimento dei danni, secondo la retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il predetto periodo. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari. con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.” Per parte appellata:
“Rigettarsi l'appello notificato da parte del Sig. avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 108/2025, con rigetto, Parte_1CP_ altresì, delle domande svolte in via subordinata da nei confronti della , siccome tutte infondate in fatto ed in diritto. Controparte_1CP_ Con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della 9 .” CP_1 Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande del sig. Parte_1
volte ad accertare l'illegittimità del recesso dell dal rapporto di lavoro per mancato Parte_2
superamento del periodo di prova. Ha, altresì, condannato il lavoratore alla rifusione delle spese di lite.
1.1. Il sig. a allegato quanto segue. Egli è risultato vincitore di concorso pubblico Parte_1
dell per un posto di operatore socio sanitario – cat. BS del CCNL Comparto Sanità Controparte_1
– con contratto a tempo indeterminato e periodo di prova pari a due mesi, come da determinazione dirigenziale del 28.7.2022.
2 A seguito di visita preassuntiva del 12.9.2022, il medico competente accertava l'idoneità alla mansione specifica con esclusione dei turni notturni e, in conseguenza di tale limitazione, con nota del 14.9.2022 l comunicava di non voler procedere con l'assunzione. In data 3.11.2022 lo CP_1
a seguito di ricorso del accertava la sua piena idoneità alla mansione specifica Pt_3 Parte_1
e, pertanto, in data 23.11.2022 le parti sottoscrivevano il contratto di assunzione.
In data 1.12.2022 il sig. prendeva servizio presso l'Ospedale di Marzana, ove si Parte_1
assentava per malattia dal 22.12.2022 al 21.1.2023. In data 20.1.2023 il padre del lavoratore contattava un sindacalista di fiducia per chiedere informazioni sulla situazione lavorativa del figlio.
Al rientro in servizio venivano affidati al lavoratore solo turni diurni e, in data 26.1.2023, la coordinatrice di reparto, con il direttore dell'UOC, gli elencava varie mancanze. Il lavoratore si assentava anche dal 27.1.2023 al 20.3.2023 a causa di infortunio in itinere.
A seguito di sua richiesta, il sig. riprendeva il periodo di prova presso altra UOC Parte_1
nell'Ospedale di San IF dal 22.3.2023. In data 6.4.2023 il coordinatore di reparto gli elencava varie mancanze.
In data 14.6.2023 veniva comunicata al sig. a delibera di risoluzione del rapporto Parte_1
di lavoro – a far data dal 15.6.2023 – per mancato superamento del periodo di prova.
1.2. Il primo giudice ha rigettato le domande del sig. volte a far dichiarare Parte_1
l'illegittimità di tale recesso, con le conseguenze di legge.
Ha richiamato giurisprudenza della Corte di Cassazione sull'obbligo di motivazione del recesso dal patto di prova nei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato (Cass. n. 22396/2018, n.
15638/2018, 23061/2007). Ha rilevato che, nel caso di specie, nella comunicazione di recesso l'onere motivazionale è stato assolto con rinvio per relationem alle schede di valutazione e alle relazioni integrative, in conformità ai principi di cui alla giurisprudenza di legittimità in materia (ex
multis Cass. n. 5115/2010, n. 10662/2014, n. 15638/2018).
Ha constatato che l'art. 40 CCNL prevede la possibilità di recedere dopo il primo mese effettivo di prova e che nel caso di specie risultano svolti n. 33 giorni, esclusi i giorni di riposo e le assenze per malattia e per infortunio.
Ha rilevato che tutte le testimonianze assunte (con riferimento alle dichiarazioni rese dai
3 coordinatori di reparto , dall'infermiera professionale , dal collega Tes_1 Tes_2 Tes_3 [...]
hanno confermato l'incapacità tecnico-professionale del ricorrente a svolgere le proprie Parte_4
mansioni (anche quelle basilari) e hanno smentito l'assunto che non sarebbero state fornite al lavoratore le indicazioni e le informazioni utili al superamento della prova. Pertanto, in assenza di deposizioni favorevoli al ricorrente, ha ritenuto pienamente giustificato il recesso.
Ha aggiunto per completezza che è irrilevante – quale asserito indizio di illiceità del recesso
– la conversazione (registrata) avvenuta in data 20.1.2023 tra il padre del ricorrente e il sindacalista
(entrambi sentiti come testimoni), poiché dalla stessa non si evince alcuna intenzione CP_4
dell'azienda sanitaria di “liberarsi” del lavoratore a fronte di sue pregresse problematiche psichiatriche, mentre emerge, invece, l'erronea percezione della realtà da parte di un genitore comprensibilmente preoccupato per le sorti del figlio. Ha disposto sulle spese di lite secondo soccombenza.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. ulla base di quattro Parte_1
motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello, il lavoratore ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 40 n. 5 del CCNL Comparto Sanità.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha ritenuto l'obbligo di motivazione assolto per
relationem. Precisa che tale obbligo è previsto dall'art. 40 n. 5 del CCNL e osserva che la motivazione deve emergere immediatamente dalla lettera di recesso e non deve essere desunta per
relationem. Evidenzia che, anche ammettendo la possibilità di motivare con un rinvio per relationem,
nel caso di specie non è possibile comprendere le ragioni del recesso dalle schede di valutazione.
2.2. Con il secondo motivo di appello, il lavoratore ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 2096 c.c. circa l'inadeguata durata del periodo di prova.
L'appellante ribadisce che la durata del periodo di prova, in relazione alle circostanze concrete del caso di specie, era inadeguata nonostante il rispetto formale della norma del CCNL.
Rileva, a tal proposito, che detto periodo: - è stato svolto presso due distinte strutture ospedaliere,
rispettivamente per 24 e 9 giorni, sicché la sua attività è stata valutata da personale differente e in base a criteri non omogenei;
- è risultato frammentato a causa di assenze per malattia e per
4 infortunio;
- era insufficiente al fine di valutare l'operato del lavoratore, anche alla luce del fatto che l'unica valutazione negativa è stata effettuata su una durata esigua di appena 9 giorni.
2.3. Con il terzo motivo di appello, il lavoratore ha impugnato la sentenza per violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. circa l'esito negativo del periodo di prova desunto sulla base delle sole prove testimoniali assunte.
L'appellante si duole che il primo giudice non ha tenuto conto della documentazione prodotta e, in particolare, delle schede di valutazione. Sostiene che le prove testimoniali sono contraddittorie e si risolvono in inammissibili diagnosi psicologiche. Rileva che la documentazione prodotta smentisce l'esito negativo del periodo di prova, poiché nella prima scheda di valutazione la maggior parte delle competenze e degli obiettivi formativi risultano raggiunti o almeno parzialmente raggiunti e la seconda scheda di valutazione è inattendibile, per contraddittorietà rispetto alla prima e per la durata esigua del periodo di lavoro.
2.4. Con il quarto motivo di appello, il lavoratore ha impugnato la sentenza per violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. circa l'illiceità del recesso.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha escluso la discriminatorietà del recesso valutando erroneamente le risultanze istruttorie. Ribadisce che vi sono indizi gravi, precisi e concordanti sulla discriminatorietà del recesso: il tentativo iniziale di non assumere il lavoratore per inidoneità al lavoro notturno e la successiva esclusione dai turni notturni;
il ripetuto pregiudizio su difficoltà psicologiche del lavoratore;
l'affermazione del sindacalista sulla conoscenza dell'Azienda
di problemi di salute del lavoratore;
il fatto che il sig. l'unico dei 253 assunti a non aver Parte_1
superato il periodo di prova;
la redazione di relazioni ad hoc per il solo sig. il Parte_1
trasferimento in altra struttura più complessa e impegnativa;
l'esigua durata (9 giorni) della seconda fase del periodo di prova;
l'affermazione del sindacalista sulla volontà aziendale di valutare negativamente il periodo di prova;
la mancata consegna della prima scheda di valutazione nel momento in cui era stata redatta.
3. Si è costituita l contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_5
Quanto al primo motivo di appello, l'azienda eccepisce la tardività dell'argomentazione avversaria sull'impossibilità di comprendere le ragioni del recesso e afferma la correttezza della
5 sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo di appello, l'azienda ribadisce la legittimità del recesso esercitato al 33° giorno del periodo di prova, nel rispetto del CCNL.
Quanto al terzo motivo di appello, l'azienda ribadisce che il recesso è stato determinato dalle dimostrate incapacità del sig. a svolgere le proprie mansioni in autonomia, con Parte_1
competenza e in condizioni di sicurezza;
rileva che le testimonianze hanno confermato il giudizio negativo sull'operato del lavoratore e le criticità emergenti anche dalle schede di valutazione;
precisa che le relazioni integrative sono parte integrante del modello di valutazione dei neoassunti e che le circostanze capitolate erano quelle contenute nelle schede di valutazione;
osserva che era onere di controparte dimostrare il positivo superamento del periodo di prova e che il ricorrente non è stato in grado portare alcun testimone a riferire tale circostanza.
Quanto al quarto motivo di appello, l'azienda ribadisce l'infondatezza della tesi avversaria e degli asseriti indizi circa il motivo discriminatorio del recesso.
4. La causa è stata discussa all'udienza del giorno 10.7.2025 e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6. Giova premettere che i principi in materia di recesso per mancato superamento del periodo di prova sono stati riepilogati dalla recente giurisprudenza di legittimità, con orientamento condiviso da questa Corte, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state addotte in questa sede circostanze che inducano a discostarsene.
In ordine alla sindacabilità della valutazione del periodo di prova nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, caratterizzata da discrezionalità, si richiama quanto chiarito da Cass.
2833/2024: “
6. Come già affermato da questa Corte (Cass., n. 31091 del 2018), nell'ambito del
lavoro pubblico contrattualizzato, l'obbligo datoriale dell'amministrazione di motivare il recesso, non
esclude né attenua la discrezionalità dell'ente nella valutazione dell'esperimento, ed è finalizzato alla
«verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità della
6 prova e, dall'altro, all'effettivo andamento della prova stessa» fermo restando che grava sul
lavoratore l'onere di dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la
contraddizione tra recesso e funzione dell'esperimento medesimo (sono richiamate nella sentenza
citata: Cass. n. 26679 del 2018, n. 23061 del 2017, n. 21586 del 2008, n. 19558 del 2006).”.
Si richiama, inoltre, Cass. 10305/2025, che, previa distinzione tra difetto genetico del patto di prova, che ne impedisce la sua stessa esistenza, e difetto funzionale, che interviene nella fase della sua esecuzione, ha ribadito che il difetto di motivazione attiene ad un difetto funzionale con esclusione dell'applicazione della tutela avverso il licenziamento illegittimo, ma, in applicazione dei principi generali, con prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato oppure con il risarcimento del danno.
Va poi ricordato che “ il patto di prova mira ad accertare non solo la capacità tecnica ma
anche la personalità del lavoratore e, in genere, l'idoneità dello stesso ad adempiere gli obblighi di
fedeltà, diligenza e correttezza (Cass. n. 5696 del 1986; Cass. n. 5714 del 1999; Cass. n. 9948 del
2001; Cass. n. 5522 del 2004). Secondo Cass. n. 1180 del 2017, essendo “la valutazione datoriale
in ordine all'esito della prova ampiamente discrezionale”, “la prova da parte del lavoratore dell'esito
positivo dell'esperimento non è di per sé sufficiente ad invalidare il recesso, assumendo rilievo tale
circostanza se ed in quanto manifesti che esso è stato determinato da motivi diversi”.(Cass.
26679/2018).
Quanto, infine al contenuto e alla funzione della motivazione, la citata Cass. 26679/2018 ha chiarito quanto segue: “Ove poi l'obbligo di motivazione sia contrattualmente previsto, è ammessa
la verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità
della prova e, dall'altro, all'effettivo andamento della prova stessa, ma senza che resti escluso il
potere di valutazione discrezionale dell'amministrazione datrice di lavoro, non potendo omologarsi
la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova a quella della giustificazione del
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (Cass. n. 23061 del 2007; Cass. n. 143 del
2008).
E' stato espressamente affermato – e più volte ribadito – che “in nessun caso lo stesso
obbligo di motivazione può, da solo, comportare l'imposizione al datore di lavoro dell'onere di
7 provare la giustificazione del proprio recesso dal rapporto di lavoro in prova, in quanto ne
risulterebbe – (almeno) su questo punto specifico – la omologazione integrale – al rapporto di lavoro
definitivo – in palese contrasto con il nostro sistema giuridico (arg. ex art. 2096 c.c., e art. 10, in
relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 5 cit.)” (in termini: Cass. n. 19558 del 2006, che ha chiarito
come la motivazione abbia solo il compito di agevolare l'azione a tutela dei lavoratore).
Di recente questa Corte (Cass. n. 23061 del 2017) ha pure stabilito che “questo obbligo di
motivazione, però, non può avere il medesimo contenuto prescritto nel caso di licenziamento di un
lavoratore con rapporto a tempo indeterminato, perché se così fosse si giungerebbe alla
omologazione del recesso in prova al recesso da un rapporto stabile a tempo indeterminato, e, di
conseguenza, anche alla omologazione del rapporto in prova a quello a tempo indeterminato con
l'eliminazione di ogni effettiva differenziazione tra le due fattispecie”. “Quando, è prescritta la
motivazione del licenziamento di lavoratore in prova, essa ha la funzione, in realtà, di dimostrare che
il recesso del datore è stato determinato effettivamente da ragioni specifiche inerenti all'esito
dell'esperimento in prova (che costituisce la causa del patto) e che non è dovuto a ragioni illecite, o
comunque estranee al rapporto, ed in particolare a forme di discriminazione” (sulla funzione della
motivazione v. anche Cass. n. 15638 del 2018).
La pronuncia ha altresì chiarito che “proprio per la sua funzione di dimostrare che il
licenziamento non è dovuto a ragioni estranee all'esito dell'esperimento, la motivazione del recesso
in prova può essere sintetica e non richiede la specificità necessaria per un licenziamento per giusta
causa o per giustificato motivo.”.
7. Un tanto premesso, con riferimento al caso di specie risulta infondato il primo motivo di appello relativo all'asserita violazione dell'obbligo di motivazione.
Innanzitutto, va puntualizzato che la violazione dell'obbligo di motivazione, alla luce della giurisprudenza che precede, non potrebbe comunque comportare, ex sé, la reintegrazione in servizio richiesta dall'appellante.
In ogni caso, l'obbligo di motivazione deve ritenersi soddisfatto, in quanto l'atto di risoluzione per mancato superamento del periodo di prova dà atto e recepisce la valutazione negativa intermedia redatta nel corso del periodo di valutazione e la relazione conclusiva, del pari di segno
8 negativo, pacificamente consegnata al dipendente, come del resto indicato nell'atto di risoluzione medesimo (ove si legge “Vista la relazione conclusiva trasmessa con nota prot. n. 108246 del
05/06/2023 da parte del Direttore dell'UOC di afferenza, dalla quale risulta un giudizio negativo in
merito al periodo di prova del dipendente e che tale relazione è stata altresì consegnata al
dipendente interessato in data 13/06/2023”).
Trattasi di motivazione sintetica, come ammesso dalla giurisprudenza sopra richiamata, ma idonea a svolgere la sua funzione di controllo di coerenza tra le ragioni del recesso e le finalità della prova: il datore di lavoro ha valutato negativamente la prova in base a elementi contenuti in un documento conclusivo noto al lavoratore.
Alla luce della giurisprudenza che precede, non vi sono ragioni giuridiche per escludere che in questo ambito valgano i principi relativi alla motivazione per relationem. E', del resto, pacifico che il a avuto accesso anche alle schede di valutazione intermedia, come del resto emerge Parte_1
dalla lettura dell'appello (pag. 10 ss.).
8. Questa Corte ritiene infondato anche il secondo motivo di appello, relativo all'inadeguata durata della prova.
Il CCNL di riferimento pacificamente prevedeva un periodo di prova di due mesi, con la possibilità di recesso dopo un mese. Nel caso di specie la prova, al netto delle assenze del lavoratore, si è svolta per 33 giorni. Quindi il tempo minimo è stato rispettato. Il cambio di struttura
(peraltro pacificamente richiesto dal lavoratore) non è rilevante, non essendovi contestazione sul fatto che le mansioni svolte sono state in concreto coerenti con le finalità della prova. Né rileva il numero di giorni trascorsi nella seconda struttura, posto che la valutazione è stata globale e complessiva e tiene conto delle rilevazioni sia nelle schede di valutazione redatte con riferimento al periodo presso l'Ospedale di Marzana, sia delle valutazioni redatte con riferimento al periodo presso l'Ospedale San IF (come emerge anche dall'esame delle schede riportate a pag. 13
dell'appello).
9. Questa Corte ritiene infondato anche il terzo motivo di appello, per come formulato,
relativo all'esito negativo della prova.
E' ininfluente l'analitico computo delle singole voci di valutazione positive e di quelle negative
9 svolto dal lavoratore o l'evidenziazione di discrasie rispetto alla valutazione di una medesima voce nelle due strutture ove il lavoratore ha svolto la prova.
Come ha chiarito la giurisprudenza sopra richiamata, invero, la prova non mira ad accertare solo la capacità tecnica ma anche la personalità del lavoratore e, in genere, l'idoneità dello stesso ad adempiere gli obblighi di fedeltà, diligenza e correttezza. Sicchè, in considerazione della natura discrezionale della valutazione, la prova da parte del lavoratore dell'esito positivo dell'esperimento non è di per sé sufficiente ad invalidare il recesso: tale circostanza assume rilievo se ed in quanto sintomatica di un recesso attuato per motivi diversi. Prova dello sviamento del potere datoriale che,
nel caso di specie, non è stata raggiunta, v. infra.
In ogni caso, il lavoratore non ha provato nemmeno il positivo superamento della prova.
Le deposizioni testimoniali non si sono affatto risolte in inammissibili indagini psicologiche, in quanto vertevano sui profili oggetto anche delle schede di valutazione, ovverosia sulla capacità,
autonomia e sicurezza del lavoratore nello svolgimento delle mansioni. Attesa la sinteticità delle notazioni contenute nelle predette schede, non risultano inammissibili le deposizioni con riferimento a elementi chiarificatori del giudizio negativo espresso e, in tale prospettiva, senz'altro la capacità di rimanere sveglio durante i turni notturni è elemento valutabile da parte datoriale in relazione alla mansione di operatore socio sanitario che svolge anche turni notturni.
Fermo restando che, come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, il datore di lavoro non è tenuto a provare l'esito negativo della prova, il lavoratore, come detto, non ha provato né il positivo superamento della medesima, né la circostanza che i motivi del recesso non siano coerenti con le finalità della prova.
Ed invero, la valutazione finale del lavoratore indica che il lavoratore non ha raggiunto quantomeno due importanti obiettivi relativi alle “competenze tecnico specialistiche” (precisate nell'allegato al predetto documento come criticità riferite, in via esemplificativa, alla mobilizzazione dei pazienti eseguita in modo erroneo, alla mancata esecuzione del piani di lavoro, alle procedure di igiene) e al “livello di responsabilità” (doc. 39 appellante).
Dalle prove testimoniali, ampiamente riportate nella senza impugnata, emergono senz'altro criticità con riferimento al rispetto dei protocolli, alla gestione del carrello delle medicazioni, alla
10 mobilizzazione dei pazienti, alla mancanza di autonomia e affidabilità (in questa prospettiva si colloca l'apprezzamento sulla difficoltà a rimanere sveglio durante il turno notturno, ma non solo,
criticità sono state rilevate anche con riferimento alla gestione dei pasti dei pazienti), alla non coerenza delle giustificazioni offerte (dai testi è emerso che talvolta il si giustificava Parte_1
dicendo che alcune operazioni/attività non gli erano state spiegate, ma ciò non corrispondeva a verità).
Sicchè certamente, alla luce del materiale istruttorio in atti, il lavoratore non ha provato il positivo superamento della prova, rientrando, del resto, nella discrezionalità valutativa del datore di lavoro che lo ha giudicato complessivamente inidoneo, l'attribuzione di un “peso” maggiore agli indici di valutazione in cui il lavoratore è risultato negativo rispetto a quello attribuito agli indici di valutazione positivi.
Oltre a ciò, non è stato provato lo sviamento del potere datoriale, v. infra.
10. Questa Corte ritiene infondato anche il quarto motivo di appello relativo alla discriminatorietà/illiceità del recesso.
Il lavoratore non ha provato lo sviamento del potere datoriale che si configura quando il recesso è discriminatorio o è dettato da motivo illecito determinante (v. Cass. 31159/2018).
Innanzitutto non è stato chiaramente allegato in base a quale “indice protetto” o fattore di discriminazione dovrebbe valutarsi il recesso in esame.
Nel titolo del motivo in esame si richiamano genericamente “ragioni di salute” che non risultano né specificamente allegate, né provate.
Non è in particolare allegato che il recesso sia imputabile a eventuale – del pari nemmeno dedotta – disabilità/stato di malattia del lavoratore. Ed invero, il lavoratore appellante non ha allegato di essere disabile/affetto da qualche patologia (del resto lo ha emesso un giudizio di piena Pt_3
idoneità alle mansioni). Tale profilo emerge genericamente dalle allegazioni dell'appello (in cui,
peraltro, con riferimento al passato, si allegano “pregressi” problemi, v. pag. 7) e dal riportato contenuto dei colloqui tra il padre dell'appellante e il sindacalista , in cui il genitore CP_4
afferma che il “seguito” dal “servizio psichiatrico di San IF”). Parte_1
Si tratta di allegazioni, come detto, del tutto generiche, non provate e inidonee a fondare anche solo
11 un c.d. fumus di discriminatorietà, soprattutto, lo si ribadisce, a fronte della mancata prova del positivo superamento del periodo in prova.
L'assenza di prova del “fattore protetto” esclude la gravità, precisione e concordanza degli elementi addotti dal lavoratore per sostenere la discriminatorietà. Il recesso (soprattutto in quanto,
effettivamente, la prova non è stata superata) non può ritenersi discriminatorio in relazione ad un fattore non provato. Certo, non ne costituisce prova la dichiarazione telefonica del padre dell'appellante durante il colloquio con il sindacalista, né le generiche affermazioni di quest'ultimo che pacificamente non ha avuto alcun colloquio diretto con i referenti dell'USLL. Sicchè non è chiaro a chi si riferiva il proferendo la frase “loro mi dicono: ha bisogno d'aiuto il ragazzo, oramai Parte_5
è un uomo, ha bisogno d'aiuto, bisognerebbe capire un attimino se è seguito da qualcuno ed
eventualmente chiedere consigli ai professionisti”: “loro” potrebbe anche essere riferito al suo delegato che ha avuto il colloquio diretto. In ogni caso, da tale generica frase non emerge alcuna prova né della malattia, né della discriminazione per ragioni di salute, ma solo la conferma delle criticità emerse in sede di espletamento della prova.
A fronte della prova dell'effettiva sussistenza di tali criticità, non è dirimente che il sindacalista
[...]
abbia detto al padre dell'appellante che i referenti dell'USLL avevano preannunciato che CP_4
la prova non stava andando per il meglio e, del resto, trattasi di affermazioni relative a circostanze asseritamente apprese da terzi. In altri termini, dal colloquio in questione non emerge alcuna decisione precostituita da parte dell'USLL, ma solo che la prova stava già andando male quando il sindacalista (delegato) è andato a parlare con l e che, verosimilmente, se le criticità non CP_1
fossero state superate, sarebbe stato formalizzato il mancato superamento della prova.
Per analoghe considerazioni, deve escludersi che il mancato superamento della prova dipenda da motivo illecito unico e determinante, anche in questo caso non specificamente dedotto. In ogni caso,
alla luce di quanto precede, l'esito negativo della prova esclude che eventuali motivi di salute abbiano costituito motivo unico e determinante.
In tale contesto (e alla luce delle criticità provate documentalmente e per testi) la circostanza che l'appellante sia stato l'unico a non superare la prova su oltre duecento assunti non è di per sé
dirimente, ma, anzi, confermativo della gravità delle criticità emerse.
12 11. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
12. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, per il principio di soccombenza,
esse devono essere poste in capo all'appellante.
Sicchè deve essere condannato alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione Parte_6
dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
13. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 10.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Barbara BO
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