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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 31/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO
NELL'EMILIA
Il Tribunale di Reggio nell'Emilia, in persona dei seguenti giudici:
dott. Damiano Dazzi Presidente
dott. Stefano Rago Giudice
dott. Daniele Mercadante Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
OGGETTO: nella causa iscritta al n. 1248/2025 R.G., ADOZIONE DI promossa da
[...]
Parte_1
ADOTTANTE
Per l'adozione della persona maggiorenne IG. Persona_1
ADOTTANDO
CONCLUSIONI:
Procedersi all'adozione dell'Adottando da parte dell'Adottato con attribuzione a quest'ultimo del cognome
. Parte_2
Con ricorso ex artt. 291 e 311, c.c., l' , nato a [...] Parte_3
il giorno 12.6.1955, residente in [...], rappresentava di volere adottare il IG. nato Persona_1
parimenti a Castelnovo ne' Monti il 18.6.1990, ed ivi residente in [...].
Precisava che la propria moglie, IG.ra era la Parte_4
madre naturale dell' , mentre il padre naturale di _1
quest'ultimo è deceduto il giorno 8.4.2001.
L'Adottante precisava inoltre di avere altresì avuto con la IG.ra
[...]
il figlio IG. , nato a [...] ne' Monti il Pt_4 Persona_2
13.3.2001.
Il Pubblico ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Venivano richieste alle forze dell'ordine di Castelnovo ne' Monti informazioni su eventuali elementi ostativi all'adozione, risultati del tutto assenti.
Il giorno 8.5.2025 si teneva udienza alla quale partecipavano, oltre all' e all'Adottante, la moglie di quest'ultimo e il IG. _1
, i quali prestavano anch'essi il proprio consenso Persona_2
all'adozione.
In tale occasione precisavano, come già indicato, quale fosse il cognome che l' intendeva assumere a seguito _1
dell'eventuale pronuncia di accoglimento della domanda.
2 Devono ritenersi sussistenti i requisiti anagrafici onde farsi luogo all'adozione, ai sensi dell'art. 291, c. 1, c.c., così come i consensi previsti dall'art. 297, c.c.
Come previsto dall'art. 311, c.c., l'assenso dell' e Parte_3
dell' sono stati espressi personalmente da questi all'udienza _1
indicata.
Ai sensi dell'art. 312, c.c., il Tribunale deve dunque valutare “se l'adozione conviene all'adottando”.
In questo senso deve evidenziarsi come, per evidenti motivi di coerenza sistematica con un ordinamento liberal-democratico e personalista, caratteristiche essenziali del vigente sistema legale, il giudizio, qualificato dal Codice civile come di “convenienza”, non possa spingersi fino a sostituire un particolare orientamento del giudice relativamente alle caratteristiche di una ipotetica 'buona adozione' alla valutazione che le parti abbiano fatto circa la rispondenza dell'istituto dell'adozione della persona maggiore di età alle esigenze, appunto, personalistiche che intendono soddisfare entrando in tale peculiare relazione regolata dal diritto.
A questo proposito Cass., Ord. 29684.2024, ha avuto modo di precisare che “[n]ell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti”
(richiamando Cass., n. 3766.2024 e C. cost., n. 89.1993, la quale ultima qualifica la valutazione di convenienza da parte del giudice come un “ristretto potere”).
3 Per tali motivi si palesa pleonastico rilevare come nel caso di specie la domanda di adozione sia chiaramente volta a dare consacrazione giuridica alla formazione familiare costituita dai coniugi e dal figlio di uno di questi - funzione che pure la giurisprudenza anche costituzionale ha riconosciuta come tipica dell'istituto –, in quanto l'unico tipo di controllo ammissibile in merito alla convenienza dell'adozione per l'adottando consiste nel valutare – oltre alla sussistenza di eventuali vizi del consenso, ai quali intende porre rimedio la previsione già citata che impone la prestazione dello stesso personalmente davanti al giudice –, l'eventuale vero e proprio pervertimento dello strumento legale per la realizzazione di scopi contrari all'ordine pubblico, al buon costume o, comunque, talmente abnormi e forieri di concreto pregiudizio da qualificare ipso facto come oggettivamente dannosa per l'adottando - e solo per questi, stante il chiaro tenore della norma - l'adozione.
Ciò precisato appare evidente come nel caso di specie l'adozione, nel senso precisato sopra e nei ristretti limiti in cui a questo Tribunale è consentito sindacare sul punto, sia conveniente per l' . _1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
- Dispone l'adozione del IG. , come sopra meglio Persona_1
generalizzato, da parte del IG. , come sopra Parte_1
meglio generalizzato;
- Dispone che il IG. assuma il cognome Persona_1 Parte_2
.
[...]
4 Manda alla Cancelleria per le notificazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Reggio Emilia, il 29/05/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott. Daniele Mercadante dott. Damiano Dazzi
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