Ordinanza cautelare 9 giugno 2022
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 09/06/2022, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2022
N. 00490/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 490 del 2022, proposto da:
- AN PE, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Lucia Venneri, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Taranto, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento di diniego prot. 0046230/2022, avente a oggetto un’istanza di proroga ex lege del termine finale della concessione demaniale marittima n. 31/2017 Reg., depositata tramite Modello Ministeriale D2 - id. 158895 del 10.02.2022 ed acquisita al prot. comunale n. 26521 del 14.02.2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l’art. 55 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Relatore alla camera di consiglio dell’8 giugno 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Premesso che:
- in data 15 dicembre 2020 la sig.ra PE richiedeva il rinnovo della concessione demaniale n. 3/2017, avente a oggetto un’area di 40 mq al cui interno installare un chiosco smontabile in legno per la vendita di prodotti di ristoro e bevande fresche e avente scadenza al 31 dicembre 2020.
- con provvedimento n. 64230 del 15 marzo 2022 il Comune di Taranto respingeva l’istanza.
2.- Ritenuto che:
- i rilievi di carattere urbanistico e paesaggistico opposti dal Comune appaiono di dubbio rilievo in questa fase, essendo stata la ricorrente già titolare della c.d.m. nel triennio 2017/2020 e dovendo l’eventuale rinnovo riguardare, in presenza di una situazione che deve presumersi immutata, un periodo limitato, come circoscritto dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021.
- neppure il riferimento agli abusi ascritti alla PE in sé considerato è sufficiente a giustificare il diniego, apparendo sfornito di qualsiasi valutazione sull’entità dei fatti e sul loro concreto rilievo in ordine alla cessazione del rapporto fiduciario tra l’Amministrazione e la parte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 5 aprile 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO