Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 27/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
Pace di Sanremo
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 833/2024 RG, avente ad oggetto la presso il cui studio in Imperia alla via Tommaso Schiva n.12 è eletto domicilio sentenza n. 41/2024 del 06.02.2024, resa nella causa civile n. 1/2021 RG del Giudice di promossa da
dell (CF: ), in persona del legale rappresentante pro- Pt_1 CP_1 P.IVA_1 t ppr so dal PRATO e dall'avv. Alessandro ROSSI
–appellante–
contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._1 sso il iglia alla via Matteotti n. 1 è eletto domicilio
–appellata–
Ragioni della decisione
(1) abstract. La società , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, con atto di citazione, ritualmente notificato, lamentato che il giudice di prime cure, facendo malgoverno delle risultanze processuali, aveva (i) erroneamente qualificato la lettera del 7.10.20219 della quale richiesta di risoluzione del contratto per CP_2 inadempimento anziché quale recesso unilaterale, (ii) erroneamente ritenuto che la clausola penale di cui all'art. 12 del contratto non trovava applicazione, (iii) erroneamente ritenuto che il contratto si era risolto per mutuo dissenso, (iv) erroneamente ritenuto la compensazione delle spese di lite, proponeva appello avverso la sentenza n. 41/2024 del 06.02.2024, resa nella causa civile n. 1/2021 RG del Giudice di Pace di Sanremo, instando, previa sua integrale riforma, in via principale, per la conferma del decreto ingiuntivo n.183/20 dell'11.6.2020, in via subordinata, per la condanna di CP_2 al pagamento, in favore della , dell'importo capitale di
[...] Controparte_3
, con vittoria di spese delle d 1.1) Si costituiva in giudizio che, eccepita l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ai sensi dell'art. 339, co.3, cpc, avendo il giudice di prime cure giudicato secondo equità, ed ai sensi dell'art. 342 cpc, non essendo i motivi di appello indicati in modo chiaro/sintetico/specifico, dedotto l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutti e quattro i motivi di appello, instava, in via preliminare, per la declaratoria di
1 dott. Pasquale LONGARINI
(2) sulla eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339, co.3, cpc e dellìart. 342 cpc. Per effetto della riforma dell'art. 339 cpc del 2006, le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità sono appellabili ma in relazione a solo tre motivi specifici di impugnazione espressamente individuati dalla legge. 2.1) Gli articoli di riferimento sono: art. 10 cpc, «1. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. 2. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale»; art.113 cpc, «1. Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità [disp. att. 119]. 2. Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cc»; art. 339 cpc, «1. Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma. 2. È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'art. 114. 3.Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia». 2.1.1) In buona sostanza, per la Suprema Corte, le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore a millecento euro devono sempre considerarsi pronunciate secondo equità, come previsto dall'art. 113, comma 2 del codice di rito, a prescindere dal fatto che il giudice abbia applicato norme di legge ritenute corrispondenti all'equità o abbia fatto riferimento a norme di diritto senza alcun riferimento all'equità. 2.2) La Suprema Corte ha più volte ribadito che per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art, 339, co 3, cpc occorre assumere a riferimento non già il contenuto della decisione, ma il valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli art. 10 cpc e ss. e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato (cass. UU, 13917/2006; cass. 1210/2018; cass. n. 14174/2019). 2.3) Seppure il giudice di legittimità abbia precisato che, ove l'attore abbia formulato dinanzi al Giudice di Pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113 cpc, comma 2), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente “maggior somma che sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi – in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 cpc – di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 cpc (cass. 3290/2018; cass. n. 9432/2012; cass. n. 33219/2021), in ragione del combinato disposto degli artt. 113 e 339 cpc, affinché si possa ritenere che il giudizio instaurato abbia valore superiore a millecento euro, non è sufficiente che l'attore abbia domandato la condanna del convenuto al pagamento di un specifico importo e, in via alternativa o subordinata, della maggiore o minore somma, bensì è necessario esaminare la fattispecie concreta ed interpretare la domanda proposta dalla parte, anche alla luce del contenuto complessivo dell'atto di citazione. 2.3.1) Ebbene, nella fattispecie di causa, la parte debitrice seppur Controparte_2 nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 183/2020 (R volgere domanda riconvenzionale, domandava la condanna del creditore/intimante al pagamento di uno specifico importo e, in via alternativa o subordinata, della maggiore o minore somma (“accertare e dichiarare risolto per grave inadempimento di parte opposta, per le motivazioni i ine di servizio sottoscritto in data 11.06.2017; condannare parte opposta al risarcimento dei danni, che si indicano della somma di e Controparte_3 256,20 oltre i re e/o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in
2 dott. Pasquale LONGARINI via equitativa da parte del giudice”), alla luce del contenuto complessivo dell'atto di opposizione, in ragione della somma richiesta (€ 256,00) e del ritenuto valore della controversia (fino ad € 1.000), deve ritenersi che la domanda aveva un valore determinato certamente inferiore ad euro 1.100. 2.3.2) In una causa nella quale l'attore indica con precisione l'ammontare del suo credito e chiede che quell'ammontare gli sia attribuito dal giudice, la formula che nel gergo forense si suole aggiungere “o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa” ha natura di un clausola di stile ed è inidonea ad influire sulla determinazione della competenza per valore, sicché quest'ultima resta delimitata dalla somma specificata, non potendo la controversia essere considerata di valore indeterminabile. Comunque, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro
1.100 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità.
2.3.3) Pertanto, Tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, come nella specie è tenuto a verificare, in base all'art. 339, co.3, cpc, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità. 2.3.4) Nella specie, chiarito che la violazione delle norme di diritto sostanziale non rientra tra i motivi tassativi previsti dall'art. 339, c. 3, cpc quindi, la parte appellante non ha indicato i principi superiori di diritto violati né come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con essi in contrasto (cass. n. 3005/2014), trattandosi di principi che – non essendo oggettivizzati in norme – devono essere individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (cass. n. 284/2007; cass. n. 8466/2010). 2.4) Purtuttavia, riguardando la controversia un contratto concluso attraverso un modulo/formulario (commissioni di servizio prodotte da parte appellante nel giudizio monitorio), la sentenza gravata, pur resa in causa di valore non eccedente i millecento euro, è appellabile in quanto relativa a controversia derivante da rapporti giuridici relativo a contratti conclusi mediante moduli/formulari ex art. 1342 cc (cass. 774/2021). 2.5) L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 342 ccè priva di pregio atteso che per ogni motivo di appello, la società , Controparte_3 precisava il capo della sentenza impugnato, la ricostruzi l giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate
(3) sul merito dell'appello. La società affida il gravame a quattro CP_3 CP_3 motivi. 3.1) Il primo ed il secondo motivo di appello sono infondati, essendosi il giudice di prime cure, nell'escludere la operatività della penale, limitato a riportare il contenuto della clausola prevista dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto, in ragione della quale la clausola invocata si applicava esclusivamente nei casi di cessazione dell'attività del cliente: «2. Ciò ritenuto, occorre verificare se risulti invece dovuto quanto preteso dall'ingiungente opposta Al riguardo occorre rilevare che la fattura azionata con il ricorso per Controparte_3 ingiunzi ento, ribadito nella presente vertenza, all'attivazione della clausola penale prevista all'art. 12 delle condizioni generali di contatto che recita: “Risoluzione anticipata del contratto. Nell'ipotesi in cui il Cliente cessasse la propria attività per cessione totale o parziale dell'azienda a qualsiasi titolo, o trasferimento della stessa al di fuori del raggio d'azione dell'Istituto, o avvenuta liquidazione o procedura concorsuale, ovvero per motivi strettamente personali, il presente rapporto potrà essere risolto anticipatamente previo pagamento di 12 (dodici) mensilità di canone a titolo di penale per l'anticipata risoluzione”. La pretesa di sarebbe quindi Controparte_3 conseguente alla comunicazione datata 7.10.2019 con la qual “la disdetta del contratto in essere (…) e tutti i servizi sottoscritti con voi per motivi di disservizio e disinformazione”. Tale clausola peraltro evidentemente non può trovare applicazione nel caso in esame in quanto l'attrice non è receduta dal contratto per intervenuta cessazione dell'attività (per cessione, trasferimento in
3 dott. Pasquale LONGARINI altra sede o altro motivo personale), avendo chiesto sostanzialmente la risoluzione del rapporto per inadempimento della società convenuta alle obbligazioni contrattuali in quanto ha ritenuto che vi fosse stato un inadempimento del contratto imputabile a fatto e colpa della società convenuta». 3.1.1) Nel caso di specie, la non ha mai cessato l'attività, limitandosi a CP_2 comunicare la disdetta per gra imenti contrattuali di controparte. 3.2) Avendo entrambe le parti manifestato la volontà di non proseguire il rapporto contrattuale, la con la disdetta per inadempimento e la società CP_2 CP_3 co ta di pagamento della penale, che presuppone logica
[...] CP_3 te la risoluzione contrattuale, correttamente il giudice di prime cure, dato atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto derivante dalle scelte solutorie di entrambe le parti, dichiarava il contratto risolto per mutuo dissenso. 3.2.1) Pertanto anche tale motivo di appello va rigettato. 3.3) Il rigetto dei tre motivi di appello, in ragione della corretta ritenuta reciproca soccombenza, assorbe l'ultimo motivo di appello avente ad oggetto la ritenuta erronea compensazione delle spese del giudizio di prime cure. 3.4) La reciproca soccombenza, atteso sia il rigetto delle eccezioni di rito svolte dall'appellata che il rigetto dei motivi di appello svolti dall'appellante, impongono la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 3.5) Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato infondato, sussistono i presupposti processuali per dare atto, ai sensi della L. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del TU di cui al DPR n.115 del 2002 , della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis,
PQM
evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame.
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando 1) respinge i motivi di appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 41/2024 del 06.02.2024, resa nella causa civile n. 1/2021 RG del Giudice di Pace di Sanremo
2) compensa le spese di lite tra le parti
3) dichiara tenuto la società , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore, al versamento di lo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, co.1°-quater, DRP 115/2002 4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 26.03.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI