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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/09/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - scioglimento del matrimonio iscritta al RG. n. 3696/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a Parte_1 C.F._1 1974,
e
(c.f. , nato/a a TREVISO Parte_2 C.F._2 (TV), il 1/02/1973,
entrambi con l'avv. FRANCESCO FOLTRAN
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 16/06/2025, i coniugi e Parte_1
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento Parte_2 del loro matrimonio – contratto il 20/04/1996 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN VENDEMIANO (TV) dell'anno 1996, al n. 1, Parte I.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** *** Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso del 4/09/2020);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 20/04/1996 tra e Parte_1 [...]
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_2 di SAN VENDEMIANO (TV) dell'anno 1996, al n. 1, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni concordate appaiono congrue e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 20/04/1996 da
, nato/a a CONEGLIANO (TV), il 3/01/1974 Parte_1 e
, nato/a a TREVISO (TV), il 1/02/1973, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN VENDEMIANO (TV) dell'anno 1996 al n. 1, Parte I, alle seguenti condizioni:
“- il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 figlia la somma onnicomprensiva di euro 400 mensili, che sarà versata Per_1 entro il entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita copertura delle spese ordinarie, di istruzione, di alloggio e di svago;
- ciascuno dei coniugi terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie derivanti da esigenze mediche e assistenziali;
- la casa coniugale resta definitivamente assegnata alla sig.ra .”; Pt_1
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Treviso, 11 settembre 2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
3
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - scioglimento del matrimonio iscritta al RG. n. 3696/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a Parte_1 C.F._1 1974,
e
(c.f. , nato/a a TREVISO Parte_2 C.F._2 (TV), il 1/02/1973,
entrambi con l'avv. FRANCESCO FOLTRAN
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 16/06/2025, i coniugi e Parte_1
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento Parte_2 del loro matrimonio – contratto il 20/04/1996 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN VENDEMIANO (TV) dell'anno 1996, al n. 1, Parte I.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** *** Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso del 4/09/2020);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 20/04/1996 tra e Parte_1 [...]
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_2 di SAN VENDEMIANO (TV) dell'anno 1996, al n. 1, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni concordate appaiono congrue e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 20/04/1996 da
, nato/a a CONEGLIANO (TV), il 3/01/1974 Parte_1 e
, nato/a a TREVISO (TV), il 1/02/1973, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN VENDEMIANO (TV) dell'anno 1996 al n. 1, Parte I, alle seguenti condizioni:
“- il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 figlia la somma onnicomprensiva di euro 400 mensili, che sarà versata Per_1 entro il entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita copertura delle spese ordinarie, di istruzione, di alloggio e di svago;
- ciascuno dei coniugi terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie derivanti da esigenze mediche e assistenziali;
- la casa coniugale resta definitivamente assegnata alla sig.ra .”; Pt_1
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Treviso, 11 settembre 2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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