Articolo 18 della Legge 24 febbraio 1953, n. 142
Articolo 17Articolo 19
Versione
31 marzo 1953
Art. 18.
Per quanto non disciplinato dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari concernenti il collocamento degli invalidi di guerra.
Entrata in vigore il 31 marzo 1953