Ordinanza cautelare 10 gennaio 2018
Ordinanza collegiale 16 maggio 2022
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 16/05/2022, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/05/2022
N. 01511/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1511 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Milli, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via F. Milizia, n. 51;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previo provvedimento cautelare di sospensione dell’efficacia,
- del decreto -OMISSIS- reso ed emesso in data 27.09.2017 e notificato in data 02.10.2017, con il quale il Questore della Provincia di Lecce ha fatto divieto (c.d. D.A.SPO.) al ricorrente di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgono campionati o incontri di calcio di serie A, B, Lega Pro, Dilettanti e campionati minori, Coppe Nazionali ed Internazionali, nonché incontri della Nazionale Italiana di Calcio per un periodo di anni tre;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to F. Cafaro, in sostituzione dell'avv.to G. Milli;
FATTO E DIRITTO
1. - Il ricorrente - addetto alla manutenzione ordinaria e all’assistenza tecnica degli impianti di videosorveglianza esistenti nello Stadio Comunale di Lecce - impugna il decreto -OMISSIS-, emesso in data 27.09.2017 e notificato in data 02.10.2017, con il quale il Questore della Provincia di Lecce gli ha vietato (c.d. D.A.SPO.) di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgono campionati o incontri di calcio di serie A, B, Lega Pro, Dilettanti e campionati minori, Coppe Nazionali ed Internazionali nonché incontri della Nazionale Italiana di Calcio per un periodo di anni tre.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
ECCESSO DI POTERE - TRAVISAMENTO DEI FATTI. ASSENZA DI PERICOLOSITA' SOCIALE.
VIOLAZIONE DELL’ART. 6 comma 1 Legge n. 401/1989 anche in relazione all’art. 2 bis comma 1 L. n. 377/2001 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ED MANIFESTA INDETERMINATEZZA DEI PRESUPPOSTI E IRRAZIONALITA’ - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI INCIDENTI SU DIRITTI PERSONALI FONDAMENTALI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’- CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, il ricorrente concludeva come sopra riportato.
L’11/12/2017, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, per resistere in giudizio, depositando un atto di costituzione formale.
Il 02/01/2018, il Ministero resistente ha depositato in giudizio una breve memoria difensiva, chiedendo di dichiarare inammissibile, irricevibile e, gradatamente, di rigettare il ricorso e la connessa domanda cautelare per difetto dei necessari presupposti in fatto ed in diritto, allegando la documentazione di causa, ivi inclusa la relazione della Questura di Lecce.
Con ordinanza cautelare n. 15 del 10/01/2018 (avverso la quale non risulta essere stato interposto appello), questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Ritenuta, allo stato e nei limiti della cognizione propri della presente fase, non accoglibile la spiegata istanza cautelare non ravvisandosi, nella fattispecie che occupa, in primo luogo il denunciato vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti del provvedimento impugnato, ed atteso che risulta essere stata data, nel caso di specie, corretta applicazione dell’art. 6 comma 1 penultimo capoverso della L. 13/12/1989 n° 401 e ss.; ritenuti altresì insussistenti i denunciati vizi di indeterminatezza, genericità e sproporzione dell’impugnato provvedimento alla luce della gravità della denunciata condotta posta in essere dal ricorrente, che non era né autorizzato a muoversi liberamente all’interno dello stadio, fatti salvi i casi di interventi urgenti ed eccezionali per anomalie o guasti segnalati a mezzo di ricetrasmittenti nella specie insussistenti, né tantomeno ad aprire il cancello divisorio posto tra i settori “Curva Nord” e “Distinti Nord Est”.
Ritenuti sussistenti i presupposti di legge per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese della presente fase cautelare ”.
Il 03/03/2022, il ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa, insistendo per l'accoglimento del ricorso anche alla luce dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria penale depositati telematicamente in pari data 3 marzo 2022, ossia 1) la sentenza del Tribunale di Lecce n. -OMISSIS-, depositata il 07/01/2019 (solo pagine 1, 2 e 3), 2) il provvedimento del 4.1.2019 del Questore di Lecce di rigetto dell’istanza di revoca del decreto -OMISSIS- di divieto di accesso agli stadi impugnato nel presente giudizio e di revoca della sola prescrizione dell’obbligo di comparizione presso la Questura di Lecce e 3) la revoca da parte del Tribunale di Lecce del 20/03/2019 del decreto -OMISSIS- di divieto di accesso agli stadi impugnato nel presente giudizio.
Nella pubblica udienza dell’08/03/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
Nella stessa data dell’08/03/2022, parte ricorrente ha depositato in giudizio tardivamente (alle ore 16.52) copia integrale della sentenza (di assoluzione) del Tribunale penale Lecce n. -OMISSIS-, depositata il 07/01/2019 (pagine 1, 2, 3 e 4).
2. - Il Collegio rileva che la causa non appare matura per la decisione.
Si ritiene necessario, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori a carico di tutte le parti in causa, ordinando, alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , l’esibizione di una relazione di chiarimenti per dedurre in relazione alle circostanze indicate a pagina 4 nella sentenza del Tribunale penale di Lecce n. -OMISSIS-, depositata il 07/01/2019, depositata in copia integrale da parte ricorrente nel presente giudizio (solo) in data 8 Marzo 2022 alle ore 16.52, e, alla parte ricorrente, di confermare o meno (con apposita dichiarazione) il persistente interesse alla decisione del presente giudizio, nonostante il decorso di oltre tre anni dall’adozione del gravato provvedimento D.A.SPO. (“ Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive ”) del 27.09.2017, avente durata triennale.
Al predetto adempimento le parti predette dovranno provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese in relazione al ricorso indicato in epigrafe, ordina alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , e a parte ricorrente di depositare, presso la Segreteria di questo Tribunale, (rispettivamente) la relazione di chiarimenti e la dichiarazione innanzi indicate, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza istruttoria.
Rinvia la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 13 Dicembre 2022.
Si comunichi alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.