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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti all'udienza in presenza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4612/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
in persona del l.r. p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'avv. DEL GAUDIO ANNARITA e LANGELLA GIOVANNI che la rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti
Opponente E
, rappresentato e difeso dall'avv. POPOLO GERMAINE presso cui è Controparte_1 domiciliato giusta procura in atti Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 158/2024 emesso il 14/06/2024
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: Le parti presenti concludono come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/07/2024 l'opponente Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.158/2024 in oggetto, emesso in favore di con il quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva Controparte_1 di euro 8.247,82 oltre le spese e accessori per TFR.
L'opponente deduceva che il mancato pagamento era dovuto a mancanza di liquidità e chiedeva la fissazione di udienza in presenza per conciliazione giudiziale. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposto con memoria depositata il
24/1/25, eccependo la infondatezza della proposta opposizione con richiesta di conferma del decreto ingiuntivo, con rivalsa di spese e condanna ex art 96 cpc.
A seguito della fissazione dell'udienza a trattazione scritta e del deposito di note, il fascicolo veniva riassegnato alla sottoscritta quale giudice tabellarmente competente, per aver emesso il decreto ingiuntivo opposto. All'udienza odierna in presenza, in cui sono comparsi solo l'opposto e il suo difensore, la causa è stata decisa con motivi contestuali. L'opposizione non è fondata. Nel merito si rileva che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Ne consegue che il giudice non può limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma dovrà comunque accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e – se il credito risulta fondato – deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura . 2
Orbene, sulla base delle esposte premesse ermeneutiche, e passando alla valutazione di merito, deve rilevarsi che la documentazione prodotta a sostegno della domanda di ingiunzione è di per sé idonea e sufficiente ad attestare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito fatto valere in quella sede, trattandosi di credito riconosciuto dal datore di lavoro. Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato la prova del pagamento della retribuzione, del tfr e degli altri emolumenti è necessariamente affidata a documenti contabili che devono attestare la dazione di danaro in misura corrispondente agli importi indicati in detti documenti e devono essere sottoscritti dal lavoratore per quietanza. Nella fattispecie in esame, l'opponente, su cui gravava l'onere probatorio, non ha svolto alcuna difesa valida finalizzata a vincere la presunzione di mancato pagamento del tfr, ed ha svolto un'opposizione finalizzata solo alla conciliazione giudiziale per una rateazione del pagamento.
Ha, quindi, anzi, riconosciuto l'esistenza del credito, rilevando nell'atto di opposizione che
“tale somma riconosciuta nella fase sommaria monitoria rappresenta per serietà e probità soltanto un'ultima differenza pattuita col lavoratore dovuta al sig. nella fase Controparte_1 risolutiva del rapporto di lavoro, cessato per effetto del licenziamento, che ha ricevuto già la somma di € 14.500,00 della maggior somma calcolata in prospetto di licenziamento pari ad € 22.927,82”.
In assenza quindi di alcun elemento valido di opposizione, nonché di richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, si impone quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto, per l'intero importo pari ad € 8.427,82 da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, somme da rivalutarsi dalla maturazione del diritto (ottobre 2018) all'effettivo soddisfo, computandosi gli interessi sulle somme annualmente rivalutate. Quanto alle spese per entrambe le fasi del giudizio, monitorio e di opposizione, attesa la fondatezza del ricorso per decreto ingiuntivo, vanno poste a carico della parte opponente come da liquidazione contenuta nel dispositivo.
In relazione alla domanda ex art 96 cpc, attesa la mancanza di valida opposizione e dell'assenza dell'opponente all'odierna udienza, è evidente l'intento meramente dilatorio dell'opposizione. È stato tuttavia chiarito che la condanna per lite temeraria per responsabilità aggravata ex art 96 co. 1 cpc presuppone sempre l'istanza di parte, la mala fede e colpa grave e la prova del danno e i criteri per la valutazione equitativa del danno. Tali elementi non sono stati allegati alle parti. Sussistono, tuttavia, i presupposti per la condanna ex art 96 co. 3 cpc, avendo il ricorrente depositato un atto di opposizione finalizzato alla conciliazione giudiziale, senza neanche presentarsi all'udienza fissata. Ai fini della condanna è sufficiente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo (Cass. N. 12455/22, n. 3830/21,
N. 20018/20, N. 29812/2019), coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso ovvero senza compiere alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (Cass. SSUU n. 9912/2018, Cass. SSUU 32001/22, Cass. 19948/23, Cass. 29831/23).
Pertanto, parte opponente va condannata al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a favore dell'opposto, che secondo il costante orientamento della Suprema Corte va equitativamente determinata in misura pari all'importo delle spese di lite (Cass. 29831/23), e potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. 17902/2019). Va altresì condannata ai sensi dell'art. 96 co. IV cpc, come modificato dalla l. 149/22 in vigore dal 28/02/2023, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo fissare in € 500.
P.Q.M.
Il Giudice Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n. 158/24 opposto dichiarandolo esecutivo.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.700,00 a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CNA come per legge, con attribuzione all'avv. antistatario. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto di euro 1.700,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art 96 III° co. c.p.c. Condanna l'opponente al pagamento della somma di € 500 in favore della Cassa delle
Ammende.
Torre Annunziata 15/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Giusti