Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente rel. dr. Arturo Pizzella Consigliere avv. Mauro Casale G.O.A. ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 99/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Troisi Parte_1
Michele con domicilio eletto in Salerno alla via Raffaele Ricci n. 46
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv.
D'Angelo Francesco con domicilio eletto in Salerno alla via Girolamo Seripando,
n. 43
PARTE APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da ritardata assunzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1
1.Con sentenza n. 1280/2023 pubblicata in data 14 settembre 2023 il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., respingeva, con compensazione tra le parti delle spese di lite, la domanda proposta da con ricorso depositato Parte_1
in data 17 gennaio 2022 nei confronti della Controparte_2
in persona del l.r.p.t., avente ad oggetto il riconoscimento
[...]
del diritto della ricorrente, anche in ragione di quanto accertato dal TAR Salerno con la sent. nr. 1975/2014, al pagamento delle retribuzioni non percepite a far data dal momento in cui avrebbe dovuto essere assunta quale operaio forestale a tempo determinato -nell'anno 2005- sino alla data del suo effettivo avviamento a lavoro -avvenuto nell'anno 2016-, con conseguente condanna della CP_1
al versamento dei ratei contributivi e del T.F.R..
[...]
2. A sostegno del proprio convincimento il Tribunale:
- preliminarmente ricostruiva la cornice normativa e giurisprudenziale inerente al riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione per il ritardo nell'assunzione, ponendo in evidenza il necessario presupposto dell'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio e specificando che “ l'istituto dell'integrale ricostruzione della carriera, sotto il profilo sia economico e giuridico, applicabile solo nei casi di illegittima sospensione o interruzione di un rapporto di impiego già in corso (cfr Consiglio di Stato sez. II, 22/06/2022, n.5128) A ciò consegue che in tema di risarcimento da tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., l'allegazione del danno ingiusto da parte del lavoratore, in relazione al quale può assumere rilievo anche l'eventuale messa in mora, non può consistere nella mera richiesta di accertamento dell'ammontare delle retribuzioni e dei versamenti contributivi relativi al periodo di mancato impiego in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro, ma deve riguardare tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione tempestiva, quali le spese sostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenze psicologiche dipese dall'ingiusta condizione transitoria di assenza di occupazione e gli esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative. (…). Ragionando in termini di risarcimento del danno per equivalente, neppure può dirsi che esso sia in re ipsa, perché la conseguenza della mancata instaurazione del rapporto è anche quella di non impegnare il lavoratore in prestazioni. (…) Ne consegue che il
2 danno non può corrispondere all'intero ammontare delle retribuzioni non devolute - come sostenuto e richiesto dalla ricorrente - ma va determinato in ragione delle differenze retributive tra quanto già percepito dall'interessata svolgendo altra attività lavorativa e quanto la stessa avrebbe percepito in ipotesi di regolare avviamento a lavoro.”;
- successivamente, sussumeva il caso di specie nel quadro in tal modo delineato, rilevando che “Nella fattispecie, dalla documentazione depositata dalla Comunità convenuta (cfr estratto contributivo), risulta lo svolgimento da parte della ricorrente di altre attività di lavoro subordinato, anche alle dipendenze della stessa Comunità, nel periodo che va dall'anno 2005 al 2015.
Ed invero, la ha lavorato alle dipendenze dell' convenuto quale Parte_1 CP_3
operaio giornaliero per n. 185 giornate rispettivamente negli anni 2005 e 2006 e
12 giornate nel 2007, in esecuzione di vari progetti. Successivamente e sino all'assunzione da parte della convenuta, la ricorrente ha sempre lavorato come piccola colona e come operaia agricola giornaliera, percependo anche l'indennità di disoccupazione agricola. Tali circostanze risultano dall'estratto contributivo e dalla stessa ordinanza del Tribunale di Salerno del 15.05.2008 (in atti) resa all'esito dell'impugnativa da parte della ricorrente dei contratti a termini stipulati con l'Ente. Pertanto, tenuto conto delle risultanze dell'estratto contributivo – in alcun modo contestate - la ricorrente, nel periodo che va dal
2005 al 2015, ha percepito a titolo retributivo la somma pari ad euro 53.745,37 oltre poi all'indennità di disoccupazione agricola.
Quanto alla retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito nel caso di tempestivo avviamento al lavoro, dunque, sin dal 2005, si precisa quanto segue.
Il bando, allegato alla delibera di Giunta Esecutiva n. 192 del 19.11.2008 che lo approva in esecuzione della delibera C.G. n. 39 del 29.09.1998, ha espressamente previsto la selezione pubblica per l'avviamento al lavoro di n. 64 lavoratori agricoli “per un massimo di 51 giornate lavorative” (cfr doc. n.1 convenuta). E a tale selezione ha partecipato la ricorrente, la quale nello stesso ricorso presentato al Tar di Salerno (e conclusosi con la richiamata sentenza n.
1975/2014) dava atto di aver partecipato ad una selezione pubblica per l'avviamento al lavoro per un massimo di 51 giornate. Ne consegue che il calcolo delle retribuzioni che la avrebbe conseguito ove tempestivamente Parte_1
3 avviata a lavoro deve avvenire, come correttamente sostenuto dall' CP_3 convenuto, tenuto conto dell'occupazione annua pari a n. 51 giornate di lavoro, ossia quella che le garantiva il bando di selezione cui la stessa ha partecipato e non per le 156 giornate calcolate in ricorso o le 152 giornate indicate per la prima volta nelle note di trattazione scritta sul presupposto di un'asserita assunzione degli operai agricoliforestali da parte della Comunità per tali giornate, in quanto asserzione priva di riscontro probatorio. ”
“ Non può trascurarsi, come già evidenziato, che il pregiudizio paventato da parte attrice, non costituendo un mero danno-evento, cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e prova. Pertanto, era onere di parte attrice provare il concreto pregiudizio subito dal mancato tempestivo avviamento a lavoro e, dunque, anche le giornate di lavoro per le quali sarebbe stata annualmente assunta, ove diverse da quelle previste dal bando. tenuto conto di una occupazione annua pari a 51 giornate lavorative per 6,5 ore al giorno e del salario giornaliero per come indicato da parte attrice e risultante dalle tabelle contrattuali, la avrebbe avuto diritto a percepire la somma pari ad euro 33.766,56. Parte_1
Avendo la stessa avuto una retribuzione, per lo svolgimento di altri lavori, pari ad euro 53.745,37 oltre alla percepita indennità di disoccupazione, ne deriva l'assenza di qualsivoglia pregiudizio economico derivante dal tardivo avviamento al lavoro, avendo la stessa conseguito negli anni dal 2005 al 2015 più di quanto avrebbe avuto se avviata al lavoro dalla sin dal 2005. ”. Controparte_1
Sulla base di tale ricostruzione, infine, il giudice parimenti respingeva la richiesta di condanna della convenuta al pagamento dei ratei di Tfr accantonati sin dal
2005 e al versamento dei contributi, in quanto carente del necessario requisito del previo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Avverso tale sentenza la parte soccombente proponeva appello con ricorso depositato telematicamente in data 9 marzo 2024, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Riepilogate le vicende di causa, deduceva, in particolare:
-“ I – Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 e dell'art. 36, co. 2, D. Lgs.
n°165/2001. Violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 2734 e 2735 c.c. -
4 Illegittima inversione dell'onere della prova. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.-
Violazione del principio dispositivo e di valutazione delle prove ”;
- “ II - Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. – Obliterazione del principio di vicinanza della prova. Illegittima inversione dell'onere della prova ”
- “ III - Violazione dell'art. 115, co. 1, seconda parte, c.p.c.- Violazione del principio di non contestazione. Violazione art. 112 c.p.c.- Omissione di pronuncia sull'eccezione relativa all'avvenuta non contestazione di uno dei fatti costitutivi della domanda ”.
4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si costituiva con memoria con la quale resisteva al gravame e ne chiedeva come in atti il disattendimento, con vittoria di spese.
5. All'esito dell'odierna udienza, inizialmente fissata per la discussione e successivamente revocata in data 27 febbraio 2025 con provvedimento ritualmente comunicato dalla Cancelleria in pari data, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, il Collegio perveniva alla decisione come da dispositivo in atti.
6. Il primo giudice ha rilevato, con specifico riferimento al periodo dal 2005 al
2015, che la ricorrente ha percepito a titolo retributivo la somma di €53.745,37 , “ oltre poi all'indennità di disoccupazione agricola “, somma superiore a quanto avrebbe percepito, ove assunta per cinquantuno giornate lavorative con orario contrattuale di ore sei e trenta minuti, se tempestivamente avviata al lavoro.
7. Non coglie nel segno, quindi, la censura della ricorrente che nell'atto di appello afferma “ Ed invero , l'appellante ha comprovato di aver lavorato 26 giorni a luglio 2017 , 26 giorni ad agosto 2017, 25 giorni a settembre 2017 per un totale di 77 giornate lavorative nel solo anno 2017 …. Nel caso che ci occupa, tuttavia, vi è agli atti la prova indiscutibile che il vincolo del numero di giornate , non ha rappresentato affatto un limite cui la P.A. si è autovincolata, in quanto disposizione che la stessa ha trasgredito. Nel 2017, infatti la sig.ra ha Parte_1 lavorato per 77 giornate. “ , per l'evidente diacronia dell'allegazione. In altre parole, era onere di parte appellante allegare il maggior numero di giornate lavorative effettuate dagli altri quarantotto lavoratori che, pur avviati nel periodo dal 2005 al 2015 a tempo determinato per cinquantuno giornate lavorative, in realtà ne avrebbero stabilmente prestato un maggior numero.
5 8. Risulta pertanto indifferente, eccentrica, ultronea, rispetto alla prova del diritto al risarcimento del danno per mancata assunzione per il periodo dal 2005 al 2015 in relazione ad un prevedibile numero di giornate lavorative superiori a quelle di cui al contratto non stipulato – per evidenti esigenze sopravvenute -, la allegazione in ordine al maggior credito maturato nel 2017, ovverosia ad assunzione a tempo determinato della lavoratrice ormai avvenuta.
Deduce ancora l'appellante “ La , come sopra esposto, aveva Controparte_1
l'onere di provare che, nel periodo oggetto della presente controversia (dal 2004 al 2016) ha avviato gli operai agricolo forestali per 51 giornate. Sta di fatto che, se la sig.ra fosse stata assunta come aveva diritto, avrebbe avuto la Parte_1
possibilità di percepire emolumenti commisurati al numero di giornate lavorative effettive per le quali sarebbe stata certamente chiamata, al pari degli altri operai assunti nel 2004. Il rapporto di lavoro che l'appellante avrebbe instaurato, se fosse stata assunta, sarebbe stato regolato dai singoli contratti a tempo determinato sottoscritti annualmente, non dal bando di gara relativo all'assunzione degli operai forestali, che non ha alcuna valenza contrattuale.”
La censura non può essere condivisa poiché l'onere della prova del maggior danno subito incombeva su parte ricorrente creditrice. “ Nel pubblico impiego privatizzato, qualora il contratto di lavoro sia nullo per violazione di norma imperativa, il dipendente non può far valere l'affidamento riposto sulla legittimità dell'assunzione per fondare una domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, ma può esercitare l'azione risarcitoria ex art. 1338 c.c., con onere della prova a suo carico del pregiudizio subito, al fine di ottenere il risarcimento del danno rappresentato dalle spese sostenute e dal mancato guadagno derivante dalla perdita di altra occupazione o di altre occasioni di lavoro;
in tal caso, la responsabilità della pubblica amministrazione è esclusa laddove la nullità del contratto di impiego dipenda dalla violazione di norme imperative concernenti i requisiti di validità delle assunzioni, che si presumono conosciute dalla generalità dei cittadini, purché le circostanze di fatto dalle quali dipende l'invalidità dell'assunzione fossero conosciute o conoscibili mediante l'uso della normale diligenza. ” ( Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 2316 del
31/01/2020).
6 9. Ne consegue che è inammissibile l'istanza istruttoria articolata per la prima volta in questo grado da parte ricorrente – che in primo grado aveva articolato la sola richiesta di c.t.u. – di emissione di ordine di esibizione di documenti a carico di parte resistente “ Nel caso in cui la Corte, in virtù dell'obliterazione dell'onere della prova, non ritenga di accogliere integralmente le richieste economiche della sig.ra , si chiede che ordini alla , ai sensi e per gli Parte_1 Controparte_1 effetti dell'art. 437, co. 2, c.p.c., di depositare gli atti di assunzione degli operai negli anni dal 2004 al 2016, al fine di verificare il numero di giornate lavorative effettivamente svolte dai dipendenti, sulla base dei contratti di lavoro a tempo determinato medio tempore sottoscritti.”.
L'omessa articolazione di tale richiesta istruttoria in primo grado, ne impedisce la veicolazione in appello: “ Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro,
l'istanza di esibizione di documenti, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., è sottoposta agli stessi limiti di ammissibilità previsti dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., con riferimento alla produzione documentale, con la conseguenza che essa non è ammissibile in relazione a documenti la cui esibizione non sia stata richiesta nel giudizio di primo grado.”. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1484 del
24/01/2014).
Inoltre neppure v'è spazio per una iniziativa istruttoria officiosa in difetto di una “ pista probatoria ” da integrare, in considerazione della irrilevanza della deduzione in ordine all'anno 2017 e del difetto anche di sola allegazione in primo grado. “
Nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.).” (Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 32265 del 10/12/2019).
10. L'appello va quindi respinto e confermata l'impugnata sentenza.
7 11. Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
147/2022, seguono la soccombenza, con attribuzione al procuratore anticipante.
P. Q. M.
La Corte così provvede: definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di in Controparte_1
persona del l.r.p.t., il 9 marzo 2024, avverso la sentenza del Tribunale g.l. di
Salerno nr. 1280/2023 in data 14 settembre 2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite del grado che liquida in complessivi €3.473,00 oltre IVA CPA e RF e spese vive come per legge;
attribuisce tali spese al difensore della
[...]
per dichiarato anticipo. Controparte_1
Dichiara astrattamente applicabile a la sanzione erariale ex Parte_1
art.13 co I quater T.U. nr.115/2002.
Salerno, 3 marzo 2025
il presidente
M. Stassano
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