Articolo 1 della Legge 30 ottobre 1948, n. 1339
Articolo 2
Versione
20 novembre 1948
Art. 1.
I residui delle torchiature delle olive prodotte nella campagna 1947-48, comunemente denominate sanse, i residui della lavorazione delle sanse al frullino prodotte nella stessa campagna e gli oli comunque ricavati dalle suddette sanse rimangono nella libera disponibilita' di chi ne ha titolo, escluso ogni vincolo anche per quanto concerne il prezzo.
Entrata in vigore il 20 novembre 1948