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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9401 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico EL GE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2464/2022 Ruolo generale affari contenziosi
TRA
c.f. , nato a [...] il29.12.1933, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato ai fini del presente giudizio in Velletri, Corso della
Repubblica n. 179, presso lo studio dell‟Avv. Controparte_1
-attore -
E
, (C.F. n. ), in Controparte_2 Pt_2 P.IVA_1 persona dell'Amministratore pro tempore Sig. rappresentato e difeso dall'Avv. Gian CP_3
LA CI
, (C.F. n. ), in Controparte_4 Pt_2 P.IVA_2 persona dell'Amministratore pro tempore Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Gian CP_5
LA CI
-VE -
con sede in Via Elio Controparte_6 Pt_2
Lampridio Cerva n. 87 c.f. in persona del Presidente pro tempore Dott. P.IVA_3 CP_7 rappresentato e difeso dall'Avv. Eva Utzeri
- convenuto-
, cf. con sede presso il Controparte_8 P.IVA_4
Commissario Liquidatore Dott. in Quartu Sant‟EL, Via Dante n. 144, CP_9
- convenuto contumace- Oggetto: nullità contratto di comodato di area verde
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con atti ritualmente notificati ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, il , il Controparte_8 Controparte_10
il , chiedendo : a) in via principale, accertare e dichiarare la nullità del CP_11 CP_12 contratto di comodato sottoscritto il 15.05.1992 dal e gli Controparte_8
pagina 1 di 8 Amministratori dei INi , nella fattispecie il Controparte_13 Controparte_14
, con il quale si concedeva l'area denominata verde ed il complesso stradale
[...] consortile in gestione ai rappresentanti dei condominii di . Registrato al n. B CP_6
24616 del 22.05.1992 per violazione dell‟art. 1321 n. 1 c.c. essendo stato sottoscritto dagli
Amministratori dei INi senza preventiva autorizzazione e/o successiva ratifica condominiale;
b) accertare e dichiarare la nullità del contratto di comodato sottoscritto il 15.05.1992 dal
[...]
e gli Amministratori dei INi di , , nella Controparte_8 CP_6 fattispecie il , con il quale si concedeva l‟area Controparte_14 denominata verde ed il complesso stradale consortile in gestione ai rappresentanti dei condominii di
. Registrato al n. B 24616 del 22.05.1992 per violazione dell‟art. 1321 n. 3 c.c. CP_6 essendo i seguenti terreni siti in Località Vigna Murata della superficie complessiva di mq. Pt_2
227.926, distinti nel N.C.T. al foglio 882 (part.lle 15, 29, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 170, 171, 55p, 117, 31, 138, 74, 174/p, 175/p, 119/p, 17/p, 121/p, 120/p, 133/p, 85) nel possesso e/o nella detenzione qualificata dei INi di e non del Comitato CP_6
Intercondominiale di TO RA;
c) accertare e dichiarare che tutti gli oneri versati a favore del CP_1
da parte dei singoli condominii, nella fattispecie il Controparte_14
, per la manutenzione del verde è da ritenersi illegittimo sin dal 2011, ed in particolare da
[...] parte dei di cui fa parte il Sig. e per l‟effetto, accertare e Controparte_14 Parte_1 dichiarare il diritto del Sig. a ottenere la ripetizione di tutte le somme Parte_1 indebitamente versate in favore del a titolo di VERDE e, di guisa, Controparte_16 condannare il al pagamento della somma da determinarsi in corso di Controparte_16 giudizio oltre rivalutazione ed interessi legali dai singoli pagamenti;
d) in estremo subordine, accertata e dichiarata la nullità del contratto di comodato sottoscritto il 15.05.1992 dal Controparte_8
e gli Amministratori dei INi , , nella fattispecie il
[...] Controparte_13
, con il quale si concedeva l‟area denominata Controparte_14 verde ed il complesso stradale consortile in gestione ai rappresentanti dei condominii di
[...]
. Registrato al n. B 24616 del 22.05.1992, accertare l‟arricchimento senza giusta causa da CP_6 CP_1 parte del nei confronti dei , di guisa, per la quota di proprietà del Sig. Controparte_17 [...]
e, per l'effetto, condannare il alla restituzione di quanto percepito Parte_1 Controparte_14 senza giusta causa. Con vittoria di diritti, spese e competenze del presente giudizio.
Esponeva in sintesi l'attore di essere condomino sia del sia del facenti CP_11 CP_12 parte dell'area nota come . CP_6
In data 09.05.1972 veniva sottoscritto dal Consorzio tra Coop. Edilizie Solidarietà Sociale r.l., quale proprietario di una serie di terreni per complessivi 227.926 mq ricompresi nel piano di zona n. 40
(Vigna Murata) ed assegnati al , un atto d'obbligo con il quale, tra le altre Controparte_8 cose, si prevedeva la cessione gratuita di aree al CP_18
All‟art. 7 del predetto atto, si prevedeva che fino alla consegna delle aree gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria restassero in carico al . CP_8
In data 15.05.1992 veniva sottoscritto dal , e gli CP_8 Controparte_8 amministratori dei un contratto di comodato con il quale si concedeva Controparte_19
l'area denominata verde ed il complesso stradale consortile .
pagina 2 di 8 All'art. 6 di detto contratto è previsto che i comodatari si accollano, ciascuno per la propria quota, risultante dagli elenchi di ripartizione millesimale consortile, allegati, le spese sostenute per la manutenzione e la pulizia dell‟area verde e delle strade consortili a decorrere dal 01.01.1992 CP_1 In pari data, veniva registrato il Regolamento del Comitato Intercondominiale TO RA – il cui art. 5 prevede che l'assemblea è composta dagli amministratori di ciascun condominio o subcondominio.
Il successivo art. 10 prevede che, prima che avvenga l'approvazione del rendiconto (consuntivo) da parte del direttivo del CIPS, gli amministratori condominiali devono sottoporre il rendiconto consuntivo cosi predisposto alle rispettive Assemblee per l'approvazione per poi partecipare all'assemblea del direttivo del Comitato . In concreto, accade che nell‟approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo da parte dei singoli condominii, il rendiconto del Comitato è inserito nella CP_1 delibera con la quale viene approvato il bilancio del condominio;
quindi, il Consuntivo del una volta trasmesso (già approvato) alle assemblee dei singoli condominii, non può più essere modificato, per cui i condòmini si limitano a ratificare una spesa di cui non possono in alcun modo disporre/modificare, anche se non condivisa, pur dovendone sostenere i relativi oneri.
Ai sensi del successivo art. 17 si prevede che, qualora un non approvi il rendiconto nella CP_14 propria assemblea, come predisposto dal Comitato, comunque il condominio dissenziente è tenuto ad osservare la delibera di approvazione del comitato (assunta a maggioranza).
Con la sentenza TAR Lazio n. 11484/2014 il verde è stato trasferito al ex art. 2932 CP_18
c.c. .Detta sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5030/2021 .
Con lo scioglimento del e con la cessione delle aree al Controparte_20
– dapprima con atto di cessione rogito Notaio rep. N. 41534/2000 per le sole CP_18 Per_1 aree stradali per mq 20.936 e poi con sentenza n. 11484/2014 TAR Lazio è cessato anche lo scopo del CP_1
e, quindi, il contratto di comodato sarebbe ormai nullo o estinto per: 1) Originaria titolarità dell‟oggetto del contratto (per atto d‟obbligo) a favore del 2) sopravvenuto CP_18 trasferimento dell‟oggetto del contratto a Roma Capitale in forza di sentenza ex art. 2932 c.c. almeno dalla data della domanda;
3) difetto del consenso dei singoli condomini, i quali non hanno nessun
CP_1 rapporto con il e con il . Controparte_20
CP_1 Continua l'attore assumendo che il non è organo condominiale e, pertanto, la partecipazione da
CP_1 parte dei singoli amministratori di condominio al direttivo/assemblea del deve essere previamente autorizzata da parte delle assemblee condominiali affinchè possano essere vincolati i condomini stessi agli oneri relativi al VERDE.
CP_1 Il consuntivo approvato da parte del da un‟assemblea alla quale partecipano i soli amministratori dei vari condominii e non tutti i proprietari delle unità imm.ri facenti capo al complesso, viene illegittimamente inglobato nei consuntivi dei singoli condominii in base alle tabelle millesimali allegate al contratto di comodato.
Concludendo appare illegittimo sia il contratto di comodato, sia ogni deliberazione inerente l'approvazione del verde , sia ogni singola azione giudiziaria volta al recupero di detta somma.
Poichè al contratto di comodato sopra indicato e al Regolamento Intercondominiale hanno partecipato gli Amministratori senza apposita delibera e non i proprietari delle unità, detti atti non devono ritenersi in alcun modo opponibili ai singoli proprietari.
In merito alla disciplina applicabile al consorzio fra proprietari di immobili, vi è stato in passato un contrasto nella stessa giurisprudenza della Suprema Corte che, da una parte, ha sostenuto la tesi pagina 3 di 8 secondo cui al consorzio fra proprietari di immobili devono essere applicate le norme sulle associazioni e, dall'altra, ha invece affermato che il consorzio fra proprietari di immobili, pur rientrando nella categoria delle associazioni, tuttavia è regolato dalle norme dettate in materia di condominio. Questo secondo orientamento sembra essersi ormai imposto. E' stato deciso che il costituito tra CP_8 proprietari di immobili per la manutenzione di strade ed opere comuni realizzate in attuazione di un piano di lottizzazione costituisce una figura atipica e, quindi, il rapporto consortile è disciplinato innanzitutto dalle pattuizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto del;
soltanto CP_8 qualora in tali atti manchi una disciplina specifica sono applicabili le disposizioni più confacenti alla regolamentazione degli interessi coinvolti dalla controversia che, nel caso in cui il consorzio abbia ad oggetto la gestione dei beni e dei servizi comuni di una zona residenziale, devono individuarsi nelle norme concernenti il condominio, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1118, comma 2, cod. civ., il consorziato non può, rinunziando al diritto sui beni in comune, sottrarsi al contributo alle spese per la loro conservazione (Cass., sent. n. 286 del 10 gennaio 2005); CP_1 Il non è partecipato dai singoli proprietari ma dagli Amministratori dei IN senza diritto di rappresentanza dell‟assemblea; ciò nonostante, approva le spese ‟consortili‟‟ (manutenzione del verde) senza autorizzazione della singola assemblea condominiale. Le spese „‟consortili‟‟ vengono sottoposte, ormai già approvate a livello del CIPS, alle singole assemblee condominiali in quote millesimali e vengono illegittimamente inserite nei bilanci condominiali da parte degli Amministratori
e trasformate in spesa condominiale ed in quanto tale approvata nei rendiconti consuntivi e preventivi.
Cosi facendo, si muta la natura dell‟onere relativo alla manutenzione del verde in onere condominiale CP_1 Pertanto, le spese indebitamente approvate in seno al e poi approvate nei bilanci condominiali sono da ritenersi illegittime in quanto: a) Il contratto di comodato è stato sottoscritto da chi non era legittimato e pertanto è nullo per violazione dell‟art. 1321 c.c. n. 1 (difetto di volontà); b) Il contratto di comodato è nullo per perdita dell‟oggetto: il è sempre stato nel Parte_3 CP_1 possesso dei condominii e non del che non è titolare né di un possesso né di una detenzione qualificata;
c) Gli oneri per la manutenzione, per come dedotti nel contratto di comodato, si prestano ad essere qualificati come vere e proprie obbligazioni propter rem e come tali nulle per difetto di tipicità
(violazione di norma imperativa).
2. Si sono costituiti il nn. 103/167, Controparte_21
esponendo a loro volta che il , Pt_2 Controparte_22 attualmente in liquidazione, fu costituito con lo scopo primario di costruire case popolari ed economiche per uso di civile abitazione nel comprensorio di Via di Vigna Murata di con gli Pt_2 ulteriori scopi di costruire locali e strade, creare zone verdi, realizzare opere di urbanizzazione, contrarre mutui, gestire ed amministrare i propri beni sociali nell'interesse comune. Il CP_8 acquistò la proprietà dei terreni occorrenti per il raggiungimento degli scopi sociali provvedendo, poi, alla costruzione degli edifici e all'assegnazione delle unità immobiliari in proprietà ai soci delle
Cooperative ed a curare la costituzione dei IN.
Lo statuto del , modificato in data 5 luglio 1979, prevede, tra l'altro, che ogni socio è CP_8 obbligato a contribuire alle spese per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione anche delle zone a verde in conformità a quanto previsto dal regolamento consortile.
Con regolamento trascritto in data 8 gennaio 1979 il dettò le norme che dovevano essere CP_8 recepite, come parti integranti, nei regolamenti dei IN ed allegate agli atti di assegnazione definitiva degli immobili ai soci delle Cooperative consorziate. Con queste norme fu stabilito, tra pagina 4 di 8 l'altro, che tutte le aree, fino ai confini con le aree condominiali denominate “pilotis” erano di uso comune del comprensorio di Via di Vigna Murata (art. 2).
Ogni socio o assegnatario era obbligato a contribuire alle spese di conservazione e manutenzione, che sarebbero state ripartite fra i vari Condomìni secondo la tabella millesimale “A” allegata al regolamento consortile In caso di mancato pagamento delle quote di spesa, il Presidente del Consiglio di Amministrazione del avrebbe potuto procedere in via ingiunzionale nei confronti del CP_8 condomini o dei singoli soci. A tale scopo l'estratto delle deliberazioni consortili di approvazione dei bilanci avrebbe avuto valore di titolo per procedere in via ingiunzionale (art. 7).
Dopo la costituzione dei il è rimasto proprietario delle strade, delle aree e dei CP_17 CP_8 servizi non di pertinenza delle proprietà condominiali, alla cui sistemazione e manutenzione è tenuto a provvedere a proprie spese.
Successivamente il , con scrittura privata del 15 maggio 1992, concesse in comodato gratuito CP_8 le aree verdi, il complesso stradale e le rimanenti aree di sua proprietà, consegnandole a tutti i
IN i quali si accollarono, ciascuno per la propria quota, le spese per la manutenzione e la pulizia di dette aree a decorrere dal 1° gennaio 1992, e si obbligarono a provvedere direttamente alla manutenzione bei beni concessi in comodato.
Con verbale del 15 maggio 1992 i IN del comprensorio, fra i quali anche il CP_2
, odierno convenuto, rappresentati dai
[...] Parte_4 Pt_2 rispettivi amministratori, deliberarono all'unanimità di costituire il consiglio di amministrazione per la manutenzione e la gestione dell'area “verde” consortile ricevuta in comodato e lo denominarono
. Controparte_6
La natura giuridica del “ ”, rientra nei così detti consorzi di Controparte_6 urbanizzazione.
Tale interpretazione è stata pienamente e correttamente condivisa dal Tribunale di Roma il quale, con sentenza n. 3567/2007 – Sez. V, Giudice Dott. Russo, su analoga fattispecie, ha ritenuto che, sotto il profilo della natura giuridica, il deve essere inteso come associazione non Controparte_6 riconosciuta atipica, caratterizzata dalla presenza di un vincolo stabile tra più persone e di uno scopo comune, non lucrativo, né imprenditoriale, avente ad oggetto non solo la manutenzione, ma anche il miglioramento dei beni comuni e l'apprestamento di servizi. Di conseguenza, il contratto concluso dagli amministratori dei IN del complesso edilizio è non solo atto costitutivo di una CP_6 associazione tra proprietari, ma anche titolo individuativo dei soggetti legittimati a parteciparvi, vale a dire gli amministratori di ciascun INo.
Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto che, salvo il caso in cui la legge e lo statuto richiedano la forma espressa o addirittura quella scritta, la volontà di partecipare alla costituzione del o di CP_8 aderire al già costituito può assumere la forma tacita e desumersi da presunzioni o fatti CP_8 concludenti, come la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un oppure CP_8
l'utilizzazione in concreto dei servizi posti a disposizione dei consorziati (Cass. civ, n. 1277/03).
Le delibere approvate dal Comitato, pertanto, non sono affette da carenza di rappresentatività, ma sono perfettamente legittime, atteso che, con delibera del 23.3.1992, l'assemblea del Parte_5
ha conferito al proprio amministratore, espressamente e a maggioranza dei componenti,
[...]
l'incarico di rappresentare il predetto all'interno del Comitato Intercondominiale, fatte CP_14 salve la ratifica dell'Assemblea per lo statuto, le questioni straordinarie e i bilanci.
pagina 5 di 8 Con sentenza n. 2368 emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 8.4.2014, Sez. IV^ Civile, Cons. rel. Dott. Barrasso e con sentenza n. 1879 emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 21.3.2016,
Sez. IV^ Civile, Cons. rel. Dott. Barrasso, la Corte ha ribadito quanto statuito dal Tribunale di Roma con la sopra richiamata sentenza n. 3567/2007.
Riguardo, poi, la sentenza n. 11484/2014 resa dal T.A.R. Lazio, a tutt'oggi, il non ha CP_18 provveduto a formalizzare il passaggio e presa in carico delle aree indicate nella predetta sentenza che, pertanto, sono ancora detenute dal Comitato Intercondominiale il quale continua a CP_6 svolgere attività di gestione e manutenzione delle aree verdi.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il INo ha pertanto concluso “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare la legittimità ed efficacia del contratto di comodato sottoscritto il 15.05.1992 dal
[...]
e gli Amministratori dei IN di , nella fattispecie il Controparte_23 CP_6
nn. , e, per l'effetto, respingere la Controparte_2 CP_2 Pt_2 domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, e compensi del giudizio”.
3 Successivamente al deposito delle memorie istruttorie si è costituito il Controparte_6
deducendo quanto alle cause atte a determinare la nullità e/o l'estinzione del contratto
[...] di comodato , che le aree di cui all'atto d'obbligo sono state trasferite a ROMA CAPITALE per effetto di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., solo nel 2021, all'esito del giudizio dinanzi al Consiglio di
Stato che ha confermato la sentenza del TAR . e il trasferimento non è stato ancora Parte_6 formalizzato. Quanto al difetto del consenso dei singoli condòmini, i quali non avrebbero nessun CP_1 rapporto con il , la stessa ricostruzione del circa la genesi del contratto di comodato Parte_1
(Consorzio- Amministratori di e la successiva costituzione degli amministratori in CP_14
Comitato, e l'adesione diretta o implicita per effetto dei pagamenti eseguiti dai Condomìni a copertura delle spese di manutenzione, esclude il ricorso alla categoria della inesistenza, mentre la pretesa nullità presuppone la ricorrenza di una delle cause previste dall'art. 1418 c.c. la cui sussistenza, in termini di osservanza della legge e dell'ordine pubblico e di esistenza dei requisiti indefettibili del contratto, non emergono affatto da quanto dedotto dall'attore.
I Condomìni aderenti che insistono sulle aree oggetto di manutenzione, sopportando i costi di detta attività, hanno un interesse proprio e diretto a che esse siano compiute per la salvaguardia del contesto ambientale e del valore stesso della proprietà.
Il Comitato ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea con condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c.
4. La domanda attorea è infondata e va respinta.
Sulla natura del convenuto e sulla validità del contratto di comodato oggetto di causa si sono CP_6 già pronunciati, con provvedimenti passati in giudicato sia questo Tribunale che la Corte di appello ritenendo questo giudice di far propri i principi già più volte enunciati.
Secondo parte attrice, il contratto di comodato sarebbe nullo per la originaria titolarità dei beni oggetto del contratto a favore del Comune di ma , come correttamente rilevato dalla difesa dei Pt_2 VE le aree di cui all'atto d'obbligo sono state trasferite a capitale per effetto di sentenza Pt_2 costitutiva ex art. 2932 c.c. solo nel 2021, all'esito del giudizio reso dinanzi al Consiglio di Stato a conferma della sentenza del TAR Lazio . Il trasferimento dei beni di fatto non è ancora avvenuto e pagina 6 di 8 Roma Capitale con nota prodotta del 5 agosto 2022 ha manifestato l'apprezzamento dell'attività di manutenzione del auspicandone la continuazione. CP_24
Sempre secondo l'attore alcuni condomini ( nella specie il INo terzo ) non avrebbero ratificato la loro partecipazione al comitato con ciò rendendo inefficaci le deliberazioni assunte. Sul punto i conventi e la giurisprudenza di questo Tribunale e della Corte di appello di Roma hanno già chiarito che il si costituiva in data 15.05.1992 per la Controparte_6 manutenzione e gestione dell'area “verde” e delle strade consortili e l'atto fondativo del CP_6 veniva adottato con la presenza degli amministratori di tutti i IN all'epoca esistenti sull'area che avevano già ricevuto mandato assembleare o che si impegnavano comunque a richiederlo, Non tutti gli amministratori, ancorché presenti, erano dotati, all'atto dell'assemblea del 15.05.1992, di specifica delega assembleare per l'adesione al , pur CP_6 essendosi obbligati a procurarla, sicché il contratto di comodato veniva specificamente concluso tra il proprietario dell'area concessa in godimento a titolo gratuito ed i IN autorizzati CP_8 ovvero in virtù di successiva delega dell'assemblea condominiale, ovvero, ancora in ragione della volontà implicita manifestata mediante pagamento dei contributi al , per le attività di comune CP_6 interesse. Co I Regolamenti condominiali anche del III richiamano espressamente gli obblighi CP_14 manutentivi delle aree verdi e strade interne di cui all'atto d'obbligo concluso con il CP_18
e gli stessi condòmini, come dai rispettivi atti di assegnazione, sono obbligati allo svolgimento delle attività di cura e manutenzione del verde fino alla presa in carico delle aree a verde dal stesso, CP_18 obbligazione cui adempiono mediante le attività erogate dal . CP_6
Non è contestato che i IN di appartenenza abbiano beneficiato delle prestazioni erogate dal
Comitato né l'attore ha contestato il fatto che il Comitato Intercondominiale abbia sempre provveduto alla regolare convocazione alle assemblee del Comitato Intercondominiale tese alla approvazione dei preventivi e consuntivi della spesa di manutenzione dell'area a verde.
La giurisprudenza di questo Tribunale (vedi in particolare sentenza n. 2333/06 Trib. Roma, Sez. V;
sentenza n. 2097/2006 Trib di Roma successivamente confermate in Corte di appello) hanno chiarito come il sia assimilabile ad un consorzio di urbanizzazzione e come l'obbligo di partecipare CP_6 alle spese di manutenzione del verde da parte dei IN che ne fruiscono è da qualificarsi quale obbligazione propter rem sebbene non vinvolata al principio di tipicità essendo prevalente l'elemento associativo ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3341 del 06/03/2003 ) Ne consegue che, al fine di individuare la disciplina ad essi concretamente applicabile, occorre far capo alle regole dettate dal codice civile in tema di associazioni non riconosciute, specie per quanto attinente ai profili organizzativi ed associativi, fonte primaria restando invece, quanto all'ordinamento interno ed all'amministrazione, l'accordo delle parti, sicché l'atto costitutivo (dotato dei caratteri strutturali del contratto associativo) e lo statuto risultano funzionali a regolare l'attività del stesso e, in particolare, a stabilire la durata del CP_8 rapporto, nonché l'eventuale prorogabilità del termine di scadenza, ove questo sia a tempo determinato.
I IN interessati hanno utilizzato ed utilizzano in concreto i servizi forniti dal Comitato con la conseguenza che devono ritenersi avere tacitamente aderito al Comitato stesso ben potendo la volonta di partecipazione ad un consorzio gia costituito manifestarsi anche per facta concludenti ovvero in via presuntiva mediante l'utilizzazione in concreto dei servizi a disposizione dei consorziati (cosi Cass.
1277/03). La partecipazione dei singoli condomini è assicurata attraverso il meccanismo previsto dall'art. 10 del Regolamento, il quale prevede che gli amministratori dei singoli IN devono pagina 7 di 8 preventivamente sottoporre i rendiconti alle rispettive assemblee condominiali per l'approvazione e per l'espressione di voto nell'Assemblea del Comitato. A quest'ultima partecipano poi i singoli amministratori, secondo le modalita previste dagli artt. 5 e segg. del Regolamento. Ad avviso della
Corte di appello siffatto meccanismo (come sostenuto anche dal primo giudice) non appare affetto da nullita per contrarietà a norme imperative, dal momento che comunque è assicurata la partecipazione, sia pure indiretta, dei singoli comproprietari degli edifici, i quali sono chiamati ad esprimersi preventivamente nelle singole assemblee condominiali, che precedono quella del comitato.” (sentenza 2368/2014 Corte d'Appello di Roma)
Anche sotto tale profilo, pertanto, non ricorre la dedotta nullità del contratto di comodato.
Va di conseguenza disattesa per i motivi indicati la domanda di restituzione delle somme versate dall'attore nel corso degli anni mentre non sussistono i presupposti per l'accoglimento di un'azione di arricchimento ingiustificato priva del requisito della sussidiarietà dell'azione ex art. 2042 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del d.m.
55/14 e successivi aggiornamenti, tenuto conto dell'identità di difesa dei due IN VE . Non sussistono i presupposti invece per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 , terzo comma c.p.c.
p.q.m.
- rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
- condanna l'attore a rifondere al nn. 103/167 e al Controparte_2
nonchè al Controparte_4 Controparte_6
le spese di lite , che liquida, congiuntamente in favore dei due condomini, in euro
[...]
7.000,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali e sempre in euro 7.000,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali in favore del Controparte_6
Così deciso in Roma il 23 giugno 2025 Il Giudice
EL GE
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