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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 31/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 39/2022 RG promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 Sassari, presso lo Studio dell'Avv. Maria Vittoria Pigliaru che la rappresenta e difende giusta delega come in atti. Ammessa al gratuito patrocinio appellante contro
(C.F. , elett.te domiciliato in Sassari Controparte_1 C.F._2 presso lo Studio dell'Avv. Alberto Angelo Tavera che lo rappresenta e difende in forza di delega posta a margine dell'atto di citazione del 05.05.2019
appellato
(C.F. ), residente in [...] CP_2 C.F._3 appellato contumace All'udienza del 15 dicembre 2023 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte d'Appello adita così decidere Nel merito in riforma della sentenza impugnata: disporre nuova CTU rigettare nel merito la domanda proposta da parte attrice;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado. Nell'interesse dell'appellato: Piaccia all'Ecc.ma Corte c) Nel merito, rigettare la domanda dell'appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto e per i motivi di cui all'espositiva e confermare la sentenza impugnata;
d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28 agosto 2019, conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1
e , comproprietari pro indiviso della porzione di un immobile sito nel
[...] CP_2
Comune di Sassari, Ottava, strada statale 131, affinché il Tribunale di Sassari a) Accertasse che la porzione dell'immobile-appartamento di proprietà del sig. sito nel Comune Controparte_1 di Sassari, Ottava, strada Statale 131 Carlo Felice, n° 188, distinto al NCEU al foglio 10, part. 1461 sub 2, mq 33, presentava le infiltrazioni e i danni di cui in narrativa;
b) Accertasse e dichiarasse che i sigg. e erano unici responsabili delle suddette infiltrazioni e Parte_1 CP_2 per l'effetto li condannasse al pagamento dei danni patrimoniali subiti dall'istante, oltre al rimborso delle spese sostenute e anticipate dall'attore in sede di ATP pari ad euro 2805,75 di cui euro 1880,56 per la relazione CTU;
c) condannasse le parti convenute all'esecuzione delle opere necessarie al fine di evitare il perpetuarsi delle suddette infiltrazioni. A sostegno della domanda, l'attore deduceva che:
- era proprietario della predetta porzione immobiliare;
- da circa un anno, in corrispondenza dell'intersezione tra la parete divisoria della porzione di proprietà dell'attore e la parete retrostante della porzione di proprietà dei convenuti erano presenti tracce di palesi fenomeni infiltrativi provenienti dalla detta intersezione con la copertura;
- aveva proposto accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU aveva riscontrato quanto già accertato dal suo tecnico di fiducia, geom. , ossia che nell'immobile Persona_1 di sua proprietà erano presenti zone interessate da rigonfiamenti dell'intonaco, macchie di umidità e scrostamento della tinteggiatura, fenomeni infiltrativi nella parete perimetrale in corrispondenza di un forno di proprietà dei convenuti, nonché un distaccamento della guaina impermeabilizzante, fra le giunzione dei due fogli, posta sul tetto di copertura dell'immobile di e con conseguenti danni strutturali ed estetici CP_2 Parte_1 all'immobile dell'attore e con pregiudizio della salubrità e della stabilità dell'ambiente. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la quale Parte_1 osservava che l'immobile di causa era stato originariamente un corpo unico, con un unico tetto e che vi era stato poi un frazionamento intervenuto tra le parti in causa per cui si erano creati due vani dotati ciascuno di ingresso autonomo e che, ancora, il locale era accatastato come magazzino. Eccepiva che le infiltrazioni lamentate dal erano da ascrivere allo stesso, in quanto aveva CP_1 eseguito nella sua porzione alcuni lavori di ristrutturazione non adeguati, rimuovendo il suo tetto e ricostruendolo con una diversa tipologia di tegole, passando da quelle c.d. marsigliesi a quelle in tufo, modificando l'altezza dello stesso e aumentandola rispetto a quella del tetto di proprietà Pt_1
– senza creare il giusto raccordo tra il canale di gronda di questi ultimi e quello dallo
[...] CP_2 stesso edificato. Esponeva ancora la convenuta, quanto all'umidità sulle pareti, che si trattava CP_1 certamente di umidità da risalita, on a loro imputabile.
La stessa, pertanto, domandava il rigetto della domanda attrice.
Con sentenza n. n. 845/2021 il Tribunale di Sassari, nella contumacia di e acquisita la CP_2 relazione tecnica disposta in sede di ATP, in accoglimento della domanda di Controparte_1 condannava i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 8.435,55, quale risarcimento dei danni (pari alla somma da sostenere per il ripristino), e all'esecuzione delle opere necessarie al fine di evitare il perpetrarsi delle infiltrazioni. Riteneva il giudice di primo grado che i fenomeni di infiltrazione e di umidità lamentati dall'attore erano stati ampiamente confermati e provati attraverso la CTU espletata durante l'accertamento tecnico, da ritenere esaustiva, aderente ai quesiti posti e priva di vizi giuridici, logici e di metodo, supportata peraltro da emblematici allegati quali le riproduzioni fotografiche e gli elaborati planimetrici. Il tecnico ausiliario aveva verificato lo stato dei luoghi, accertato le cause dei fenomeni di infiltrazione, indicando i rimedi necessari per porvi rimedio e quantificando i danni rilevati. Riferiva il tribunale che il CTU aveva affermato che le infiltrazioni erano dovute alla situazione di degrado in cui si trovava la struttura di proprietà dei convenuti e che nelle gronde di loro pertinenza vi era una grande quantità di impurità accumulatesi nel tempo che bloccavano il passaggio dell'acqua piovana che non defluiva come avrebbe invece dovuto. Ribadiva sempre il tribunale come l'ausiliario, in relazione alla circostanza evidenziata da parte convenuta secondo cui le infiltrazioni lamentate e presenti nella parte bassa delle pareti sarebbero state riferibili a fenomeni di risalita dell'umidità, umidità di difficile risoluzione, avesse escluso il detto fenomeno, dopo avere utilizzato una sostanza, chiamata esosina, attraverso la quale era emerso che l'umidità e l'acqua provenivano proprio dalla grondaia posta nel tetto di copertura dell'immobile
– Parte_1 CP_2
Affermava quindi il giudice di prime cure che la causa delle lamentate infiltrazioni era da imputare esclusivamente allo stato di degrado e di abbandono della porzione di immobile di parte convenuta, avendo tra l'altro il CTU concluso che i lavori che avevano interessato la proprietà attrice erano stati eseguiti a regola d'arte. Sicché, soggiungeva il giudice a quo, parte convenuta doveva essere condannata al risarcimento dei danni da infiltrazioni pari a euro 8.343,55 e all'esecuzione delle opere necessarie al fine di evitare il perpetrarsi delle infiltrazioni.
Nulla era previsto per interessi e rivalutazione. Avverso la predetta sentenza ha proposto impugnazione affidandola ad un Parte_1 unico ed articolato motivo di censura, ossia il difetto di istruttoria e l'errata valutazione delle prove acquisite, con conseguente difetto di motivazione, in relazione ai seguenti profili: 1) per non avere il giudice di primo grado valutato anche le osservazioni del ctp di parte convenuta, precise e dettagliate, che riconducevano la causa delle infiltrazioni provenienti dalla copertura alla responsabilità del CP_1 e di quelle presenti sulle parti basse dei muri all'umidità di risalita;
2) per avere il giudice di primo grado condannato i convenuti all'esecuzione delle opere necessarie al fine di evitare il ripetersi delle infiltrazioni (opere che ammontano all'importo di euro 29.000,00 secondo il computo metrico stilato dal CTU), somma da ritenere irragionevole e sproporzionata, tenendo conto anche del fatto che la porzione immobiliare di proprietà di questi ultimi è un locale accatastato come deposito attrezzi, che non vi era una chiara distinzione tra quelli effettivamente necessari ai sensi della finalità di porre rimedio ai disagi lamentati dall'attore e quelli solo consigliati, e senza valutare se tutte le opere descritte dal CTU fossero realmente eseguibili ed assentibili da parte della autorità amministrativa preposta;
3) per non avere il giudice disposto il rinnovo della CTU, avendo il tecnico incaricato: i) omesso di svolgere il tentativo di conciliazione tra le parti;
ii) depositato in gran fretta la relazione finale senza attendere lo scadere dei trenta giorni a sua disposizione per bene riflettere sulle controdeduzioni proposte dai ccttpp;
iii) omesso di accertare la regolarità della trasformazione edilizia effettuata dal iv) omesso di accertare la corretta esecuzione delle opere da parte del che CP_1 CP_1 avevano determinato una differenza di altezza di circa 8/10cm tra i due tetti, la variazione di pendenza e di arrivi al canale di gronda e la presenza di infiltrazioni proprio in corrispondenza del raccordo;
v) omesso di rispondere sulle tecniche usate in ordine all'uso della sostanza tracciante e alle modalità di versamento sull'acqua sul tetto, operazione eseguita senza differenziare e separare i canali di gronda l'uno dall'altra: vi) omesso di precisare le voci di danno e in particolare la n. 2 (Muratura in mattoni laterizi pieni rossi eseguita entroterra per opere di sottomurazione, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio e lo sfrido Materiale compreso sfrido); vii) previsto la demolizione di opere di proprietà della convenuta che erano, invece, da salvaguardare;
viii) paventato problemi di stabilità del muro portante localizzati sulla proprietà affermando, del tutto contraddittoriamente, l'esecuzione ad opera d'arte Parte_1 delle opere edili effettuate dal che si era, tuttavia, certamente servito del detto muro, unico e CP_1 portante.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il quale ha concluso Controparte_1 per l'infondatezza dell'avverso appello, chiedendone il rigetto.
non si è costituito, rimanendo contumace. CP_2
All'udienza del 15.12.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente illustrare alcune circostanze relative alla CTU espletata in fase di ATP, utili ai fini della decisione.
In particolare, il tecnico incaricato, Geom. , doveva: Controparte_3
- rispondere ai quesiti formulati dal giudice di primo grado riguardanti l'accertamento del distaccamento della guaina impermeabilizzante dal tetto di copertura dell'immobile di proprietà dei Parte_1
- verificare se fossero stati eseguiti interventi di manutenzione volti ad eliminare le infiltrazioni, accertare le cause e l'entità dei danni subiti ed indicare le misure idonee ad evitare ulteriori danni e pericoli alla sicurezza e all'incolumità, non solo del ricorrente e dei suoi conviventi, ma anche di tutte le persone che avevano accesso al fondo. Tale ultimo quesito era stato formulato anche in ragione del ricorso per ATP proposto da
[...]
il quale aveva dedotto danni e pericoli alla sicurezza e all'incolumità, in quanto la proprietà CP_1 dei si trovava in completo stato di abbandono, tanto da richiedere interventi Persona_2 urgenti e tali da rendere pienamente agibile e sicura la casa dell'attore. Il tecnico incaricato, dopo vari sopralluoghi sul luogo di causa, aveva osservato che l'immobile di parte resistente si trovava in una situazione di degrado generale e che erano presenti varchi sul manto di copertura a marsigliesi, mentre tali varchi non erano presenti nel manto di copertura dell'immobile di proprietà di parte attrice che risultava, invece, realizzato a regola d'arte. Aveva altresì evidenziato il CTU che, a corollario della copertura di tutto l'immobile, “è presente un canale di gronda, possedendo due situazioni costruttive differenti, il primo tratto in pendenza della sig.ra è rifinito in guaina bituminosa ma non rappresenta la regola d'arte, in quanto Per_3 Pt_1 presente da anni, sicuramente dalla costruzione, e mai ripristinata e lasciata in balia delle intemperie, e dal posizionamento lungo la corsa dell'acqua, di impurità con conseguenti rallentamenti e piccole deviazioni con alcuni tratti a stagnazione della stessa acqua che in realtà dovrebbe avere una corsa regolata da pendenza che tramite i canali di scolo previsti dovrebbe confluire all'interno della cisterna sotto lo stesso immobile”. Più specificatamente il CTU, utilizzando l'eosina, indicatore colorato di rosso pallido del tracciato dell'acqua, aveva accertato che le infiltrazioni nella parte alta delle murature interne dell'immobile di proprietà provenivano proprio dalle gronde del tetto dell'immobile di proprietà – CP_1 Pt_1
Persona_2 Il predetto colorante era stato utilizzato anche in corrispondenza della base dell'immobile per verificare i fenomeni di infiltrazione sulle parti basse dei muri, evidenziando che si trattava di un fenomeno di umidità risalente per capillarità e che, come meglio spiegato in fase di risposta alle controdeduzione del CTP di parte convenuta (geom. ), il veicolo di tali infiltrazioni era CP_4 rappresentato dalla pavimentazione di proprietà resistente, “fatiscente, e in completo stato di abbandono e degrado, questo comporta a parere dello scrivente, che tale pavimentazione si comporta da veicolo di infiltrazioni dal terreno per capillarità, che si ripercuotono come evidenziato anche nel muro di confine interno proprietà di parte resistente”. Il CTU aveva altresì corroborato la conclusione della provenienza delle acque dal canale di gronda di proprietà resistente che ostacolava il regolare passaggio dell'acqua, evidenziando che il bacino di raccolta dell'acqua si presentava, sempre con riferimento alla proprietà del tutto Persona_2 vuoto.
In relazione alle spese per eliminare i danni verificatisi nella proprietà il CTU, stilato un CP_1 computo metrico recante, quale importo totale, la somma di €. 8343,55.1, (allegato 11 alla relazione), precisava quanto segue: “Per quanto riguarda l'indicazione delle misure idonee per risolvere la situazione infiltrazioni d'acqua piovana in maniera risolutiva, bisogna che il sottoscritto CTU faccia una distinzione tra i problemi reali attualmente presenti e quelli che si potrebbero presentare in futuro se non si attuano sistemi radicali ma non troppo invasivi per evitare lavori troppo costosi.
Per questi motivi
il CTU consiglia, vista la situazione attuale, visto che la copertura dell'immobile della sig.ra risulta fatiscente in generale, nello specifico bisognerà ripristinare Parte_1 totalmente il manto di tegole (attualmente marsigliesi) di cui se ne consiglia il posizionamento di nuove (essenzialmente coppi) come quelle di proprietà del sig. , per garantire Controparte_1 uniformità sia di materiale che di tecnica di posizionamento con conseguente scolo di acque uniformi.
Oltre a ciò, rifare nuovamente il manto di impermeabilizzazione sottostante garantendo che non vi siano sovra posizionamento che causerebbe ingressi d'acqua non prevedibili. Oltretutto, vanno riprese tutte le gronde sempre di parte resistente e ripristinate a regola d'arte, senza impurità e con pendenze adeguate. Oltremodo, il muro di confine interno tra le due proprietà andrà ripristinato secondo regola d'arte nella sua interezza costruttiva portante, tenendo conto delle necessità di stabilità. Il calcolo dei lavori da svolgere a parere del CTU ammontano a €. 29545,88, come da
Computo Metrico Preventivo dei Lavori, consigliati, da svolgere che si allega alla presente CTU all'allegato n°12”. Per la sicurezza dell'immobile, il Ctu aveva consigliato i seguenti lavori:
• Rifacimento totale del muro portante di confine interno all'immobile di proprietà sig.ra – Pt_1
e sig. . Parte_1 Controparte_1
• Demolizione del soppalco in legno fatiscente presente nell'immobile di proprietà di parte resistente. Infine, il CTU così concludeva:
1. L'immobile di proprietà del sig. presenta infiltrazioni di acqua piovana. Controparte_1
2. L'immobile del sig. risulta ristrutturato di recente. Controparte_1
3. L'immobile della sig.ra – non risulta ristrutturato. Pt_1 Pt_1
4. Il muro di confine interno tra le due proprietà andrà ripristinato a regola d'arte.
5. Si consiglia la demolizione del forno esterno di proprietà della sig.ra – Pt_1 Controparte_5 appoggiato al muro lato B immobile di proprietà del sig. . Controparte_1
6. La coibentazione della copertura di proprietà parte resistente va rifatta a nuovo.
7. Il manto di tegole marsigliesi va sostituito con un manto nuovo in coppi per garantire continuità con il manto già in essere di proprietà del sig. , e per garantire efficienza Controparte_1 tecnica di scolo acque piovane.
8. Per quanto riguarda il fenomeno della risalita per capillarità, si consiglia il ripristino della pavimentazione e soffondo in ciottolato del solaio di calpestio di proprietà di parte resistente.
9. Si fa notare che, il computo metrico dei danni causati da infiltrazioni è pari a €. 8343,55. Tanto chiarito, l'appello è parzialmente fondato. Osserva questa Corte che la CTU acquisita nella fase di primo grado è immune da vizi logici e di metodo per ciò che riguarda l'accertamento dell'esistenza delle infiltrazioni presenti nella proprietà dell'attore e della relativa portata nonché in relazione alla derivazione causale delle stesse. La stessa indagine non è viceversa chiara in tema di distinzione tra rimedi necessari per prevenire i danni da infiltrazione e i rimedi solo consigliati nonché sul piano della sicurezza dello stabile.
Per tali motivi, il primo ed il terzo motivo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, eccettuati i punti 3 vi), 3 vii) e 3 viii) del predetto terzo motivo - di cui si dirà più avanti - in quanto strettamente connessi tra loro sia sul piano giuridico che fattuale.
I rilievi contenuti nel primo e nel terzo motivo con il quale gli appellanti si sono doluti del difetto di motivazione per non avere il giudice valutato anche le osservazioni del ctp di parte convenuta, sono infondati.
Infatti il ctp dei convenuti, geom. , aveva osservato che: CP_4
- il CTU non si era pronunciato sulla legittimità urbanistica dei lavori di ristrutturazione eseguiti dal sulla sua proprietà; CP_1
- il CTU non aveva bene utilizzato il colorante per visualizzare il percorso dell'acqua, non essendo stata isolata la gronda del CP_1
- le opere eseguite dall'attore avevano determinato un aumento in altezza del muro di copertura nuovo rispetto a quello di proprietà convenuta creando uno scalino di circa 8/10 cm per cui le infiltrazioni erano da imputare all'attore. Tali rilievi, tuttavia, erano stati superati dalle risposte del CTU, il quale aveva evidenziato che i lavori eseguiti dal erano stati realizzati conformemente alla pratica della buona edilizia e che dal punto CP_1 di vista urbanistico si era trattato di ristrutturazione edilizia di tipo ricostruttivo attuata mediante demolizione, anche parziale e ricostruzione, nel rispetto del volume e della sagoma dell'edificio; che il canale di gronda di proprietà – non aveva bisogno di essere isolato da Pt_1 Parte_1 quello di proprietà del sig. in quanto già isolato sia dalle impurità sia Controparte_1 dall'anomalia della pendenza dello stesso tratto di gronda di proprietà di parte resistente che non consentiva certo una defluenza corretta dall' acqua piovana, tanto che la stessa acqua prendeva altre vie, quelle del muro di confine interno delle due proprietà, proprio dove si erano evidenziate le infiltrazioni lamentate;
che, in particolare, non si erano evidenziate modifiche o variazioni di altezze del fabbricato, in quanto il colmo evidenziato dal CTP aveva subito una variazione Controparte_6 per opera della salvaguardia dell'immobile tutto, visto lo stato di degrado della proprietà della
[...]
, altrimenti si sarebbero verificati danni maggiori, e che, infine, quegli 8/10 cm Persona_4 di colmo erano da considerarsi poco importanti, visto che si era ottenuto un vantaggio in termini di sicurezza e a salvaguardia dell'acqua piovana per entrambe le porzioni immobiliari. In buona sostanza, secondo il CTU, i danni accertati non erano derivati dal colmo dell'edificio, ma dallo stato di decadimento dell'immobile di proprietà della sig.ra – Pt_1 Parte_1 Né hanno pregio le censure di cui al n. 3, punti i) e ii) relative al mancato intervento del CTU sul piano della conciliazione tra le parti ed al fatto che questi depositava la relazione prima del compimento del termine necessario, e ciò sia in quanto il CTU non è obbligato ad attivarsi per la conciliazione, soprattutto quando non lo ritiene possibile, sia in quanto il CTU, nel caso in cui raggiunga le proprie determinazioni, ben può depositare la propria relazione prima della scadenza del termine previsto. Avuto riguardo alla censura di cui al n. 3 punto vi), con cui l'appellante ha contestato che il CTU non aveva precisato la voce n. 2) del computo metrico riferito ai soli danni (Muratura in mattoni laterizi pieni rossi eseguita entroterra per opere di sottomurazione, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio e lo sfrido Materiale compreso sfrido), osserva il Collegio che la doglianza è generica. Tale voce era stata infatti contestata dal CTP Geom. sotto il profilo che il CTU aveva utilizzato l'unità Controparte_6 di misura in mc anziché in metri quadri, svista, questa, corretta dal Ctu nella stesura finale, sicchè non si comprende in cosa consisterebbe la precisazione che l'appellante ha richiesto e che il CTU avrebbe mancato di offrire.
Pertanto, ritiene il Collegio che la CTU è da considerarsi esauriente in tema di accertamento dello stato dei luoghi, di verifica dell'esistenza delle infiltrazioni e della loro derivazione causale, risultando ampiamente descritti i danni (con abbondante produzione fotografica) e verificato con metodo scientifico e con più prove l'andamento dell'acqua nonchè il percorso della stessa ostruito dalle impurità presenti nella gronda e nel tetto di proprietà dei convenuti, così come, con riguardo ai danni e alle muffe sulle parti basse delle pareti, la verifica della fatiscenza e del completo stato di abbandono della pavimentazione della con la conseguente alta plausibilità che la stessa, come rilevato Pt_1 dal tecnico ausiliario, avesse funzionato da veicolo di infiltrazioni dal terreno per capillarità, risultando le controdeduzioni del ctp inidonee ad invalidare gli accertamenti eseguiti e a CP_4 offrire una coerente ricostruzione dei fenomeni verificatisi in danno alla proprietà CP_1 Sono viceversa fondate le doglianze di cui al n. 2) e 3) punti vii) e viii), con cui l'appellante si è doluta del difetto di motivazione per avere il giudice di primo grado condannato i convenuti anche all'esecuzione delle opere necessarie al fine di evitare il ripetersi delle infiltrazioni (opere che ammontano all'importo di circa euro 29.000,00), senza specificare esattamente l'oggetto della condanna e senza distinguere tra opere necessarie a prevenire il ripetersi del fenomeno infiltrativo o solo consigliate, anche in tema di stabilità dell'immobile, tenuto conto che la domanda del era CP_1 circoscritta solo alla condanna dei convenuti per i danni verificatisi a causa delle infiltrazioni e ad attuare i lavori per prevenire le stesse, senza più cenno nel giudizio di merito al problema della stabilità, tanto che nemmeno nella relazione del ctp di parte attrice, geom. , era stato Persona_1 denunciato l'inconveniente. Inoltre, il CTU, che pure aveva voluto essere il più possibile esauriente nelle risposte ai quesiti sottopostigli, non aveva indicato le modalità di conteggio dei lavori da effettuare, sicchè non è dato sapere in base a quali prezziari sia pervenuto alla cifra di euro 29.545,88, anche se dettata in modo meramente indicativo, come specificato dallo stesso tecnico.
Nel computo, infatti, erano indicati non solo lavori meramente consigliati, ma anche lavori che riguardavano la statica dell'edificio che non erano oggetto di causa, come demolizioni di muri interni e soppalchi, sicchè non è agevole ricavare quelli strettamente necessari a contenere il fenomeno delle infiltrazioni né è possibile rinviare genericamente ad essi per formulare la condanna all'esecuzione dei soli lavori necessari al ripetersi delle infiltrazioni, senza indicazione delle specifiche opere da eseguire.
Inoltre, non vi era stato un adeguato accertamento circa la riconducibilità dello stato di instabilità del muro divisorio ad un fatto imputabile ai proprietari confinanti Persona_2
La condanna dei convenuti all'esecuzione delle opere necessarie al fine di evitare il perpetuarsi delle infiltrazioni, non può che essere quindi limitata agli elementi costruttivi dell'immobile di proprietà individuati dal Ctu quali causa delle infiltrazioni verificatesi, ossia il rifacimento Persona_2 della coibentazione della copertura del tetto ed il ripristino della pavimentazione con sottofondo in ciottolato del solaio di calpestio.
In parziale accoglimento dell'appello, pertanto, la sentenza 845/2021 del Tribunale di Sassari, nel resto confermata, deve essere riformata nel senso che e , oltre Parte_1 CP_2 al risarcimento dei danni da infiltrazioni già liquidati in euro 8.343,55, vanno condannati al solo rifacimento della coibentazione della copertura (punto 16 del computo metrico dei lavori: “Manto impermeabile monostrato costituito da una membrana prefabbricata elastoplastometrica armata in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa”) ed al ripristino della pavimentazione con sottofondo in ciottolato del solaio di calpestio (punto 2 computo metrico: “previo disfacimento di pavimentazione interna di qualsiasi tipo compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento”). In considerazione dell'esito del procedimento, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate in ragione di 1/3 e poste per i restanti 2/3 a carico di parte appellante, liquidati come da dispositivo secondo lo scaglione di valore della causa (fino a euro 26.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e parziale riforma della Parte_1 sentenza del Tribunale di Sassari n. 845/2021, nel resto confermata, condanna Parte_1
e , oltre a pagare, per il titolo di cui è causa, la somma di euro 8.343,55, al
[...] CP_2 rifacimento della coibentazione della copertura del tetto ed al ripristino della pavimentazione con sottofondo in ciottolato del solaio di calpestio secondo il computo metrico di cui alla CTU;
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione di un terzo e condanna e , in solido tra loro, al pagamento della restante parte che Parte_1 CP_2 liquida in complessivi euro 7.256,00, di cui euro 3.384,00 per il primo grado ed euro 3.872,00 per il presente grado, oltre quanto dovuto per legge e il 15% per rimborso forfettario. Così deciso in Sassari in data 20 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 39/2022 RG promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 Sassari, presso lo Studio dell'Avv. Maria Vittoria Pigliaru che la rappresenta e difende giusta delega come in atti. Ammessa al gratuito patrocinio appellante contro
(C.F. , elett.te domiciliato in Sassari Controparte_1 C.F._2 presso lo Studio dell'Avv. Alberto Angelo Tavera che lo rappresenta e difende in forza di delega posta a margine dell'atto di citazione del 05.05.2019
appellato
(C.F. ), residente in [...] CP_2 C.F._3 appellato contumace All'udienza del 15 dicembre 2023 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte d'Appello adita così decidere Nel merito in riforma della sentenza impugnata: disporre nuova CTU rigettare nel merito la domanda proposta da parte attrice;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado. Nell'interesse dell'appellato: Piaccia all'Ecc.ma Corte c) Nel merito, rigettare la domanda dell'appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto e per i motivi di cui all'espositiva e confermare la sentenza impugnata;
d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28 agosto 2019, conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1
e , comproprietari pro indiviso della porzione di un immobile sito nel
[...] CP_2
Comune di Sassari, Ottava, strada statale 131, affinché il Tribunale di Sassari a) Accertasse che la porzione dell'immobile-appartamento di proprietà del sig. sito nel Comune Controparte_1 di Sassari, Ottava, strada Statale 131 Carlo Felice, n° 188, distinto al NCEU al foglio 10, part. 1461 sub 2, mq 33, presentava le infiltrazioni e i danni di cui in narrativa;
b) Accertasse e dichiarasse che i sigg. e erano unici responsabili delle suddette infiltrazioni e Parte_1 CP_2 per l'effetto li condannasse al pagamento dei danni patrimoniali subiti dall'istante, oltre al rimborso delle spese sostenute e anticipate dall'attore in sede di ATP pari ad euro 2805,75 di cui euro 1880,56 per la relazione CTU;
c) condannasse le parti convenute all'esecuzione delle opere necessarie al fine di evitare il perpetuarsi delle suddette infiltrazioni. A sostegno della domanda, l'attore deduceva che:
- era proprietario della predetta porzione immobiliare;
- da circa un anno, in corrispondenza dell'intersezione tra la parete divisoria della porzione di proprietà dell'attore e la parete retrostante della porzione di proprietà dei convenuti erano presenti tracce di palesi fenomeni infiltrativi provenienti dalla detta intersezione con la copertura;
- aveva proposto accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU aveva riscontrato quanto già accertato dal suo tecnico di fiducia, geom. , ossia che nell'immobile Persona_1 di sua proprietà erano presenti zone interessate da rigonfiamenti dell'intonaco, macchie di umidità e scrostamento della tinteggiatura, fenomeni infiltrativi nella parete perimetrale in corrispondenza di un forno di proprietà dei convenuti, nonché un distaccamento della guaina impermeabilizzante, fra le giunzione dei due fogli, posta sul tetto di copertura dell'immobile di e con conseguenti danni strutturali ed estetici CP_2 Parte_1 all'immobile dell'attore e con pregiudizio della salubrità e della stabilità dell'ambiente. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la quale Parte_1 osservava che l'immobile di causa era stato originariamente un corpo unico, con un unico tetto e che vi era stato poi un frazionamento intervenuto tra le parti in causa per cui si erano creati due vani dotati ciascuno di ingresso autonomo e che, ancora, il locale era accatastato come magazzino. Eccepiva che le infiltrazioni lamentate dal erano da ascrivere allo stesso, in quanto aveva CP_1 eseguito nella sua porzione alcuni lavori di ristrutturazione non adeguati, rimuovendo il suo tetto e ricostruendolo con una diversa tipologia di tegole, passando da quelle c.d. marsigliesi a quelle in tufo, modificando l'altezza dello stesso e aumentandola rispetto a quella del tetto di proprietà Pt_1
– senza creare il giusto raccordo tra il canale di gronda di questi ultimi e quello dallo
[...] CP_2 stesso edificato. Esponeva ancora la convenuta, quanto all'umidità sulle pareti, che si trattava CP_1 certamente di umidità da risalita, on a loro imputabile.
La stessa, pertanto, domandava il rigetto della domanda attrice.
Con sentenza n. n. 845/2021 il Tribunale di Sassari, nella contumacia di e acquisita la CP_2 relazione tecnica disposta in sede di ATP, in accoglimento della domanda di Controparte_1 condannava i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 8.435,55, quale risarcimento dei danni (pari alla somma da sostenere per il ripristino), e all'esecuzione delle opere necessarie al fine di evitare il perpetrarsi delle infiltrazioni. Riteneva il giudice di primo grado che i fenomeni di infiltrazione e di umidità lamentati dall'attore erano stati ampiamente confermati e provati attraverso la CTU espletata durante l'accertamento tecnico, da ritenere esaustiva, aderente ai quesiti posti e priva di vizi giuridici, logici e di metodo, supportata peraltro da emblematici allegati quali le riproduzioni fotografiche e gli elaborati planimetrici. Il tecnico ausiliario aveva verificato lo stato dei luoghi, accertato le cause dei fenomeni di infiltrazione, indicando i rimedi necessari per porvi rimedio e quantificando i danni rilevati. Riferiva il tribunale che il CTU aveva affermato che le infiltrazioni erano dovute alla situazione di degrado in cui si trovava la struttura di proprietà dei convenuti e che nelle gronde di loro pertinenza vi era una grande quantità di impurità accumulatesi nel tempo che bloccavano il passaggio dell'acqua piovana che non defluiva come avrebbe invece dovuto. Ribadiva sempre il tribunale come l'ausiliario, in relazione alla circostanza evidenziata da parte convenuta secondo cui le infiltrazioni lamentate e presenti nella parte bassa delle pareti sarebbero state riferibili a fenomeni di risalita dell'umidità, umidità di difficile risoluzione, avesse escluso il detto fenomeno, dopo avere utilizzato una sostanza, chiamata esosina, attraverso la quale era emerso che l'umidità e l'acqua provenivano proprio dalla grondaia posta nel tetto di copertura dell'immobile
– Parte_1 CP_2
Affermava quindi il giudice di prime cure che la causa delle lamentate infiltrazioni era da imputare esclusivamente allo stato di degrado e di abbandono della porzione di immobile di parte convenuta, avendo tra l'altro il CTU concluso che i lavori che avevano interessato la proprietà attrice erano stati eseguiti a regola d'arte. Sicché, soggiungeva il giudice a quo, parte convenuta doveva essere condannata al risarcimento dei danni da infiltrazioni pari a euro 8.343,55 e all'esecuzione delle opere necessarie al fine di evitare il perpetrarsi delle infiltrazioni.
Nulla era previsto per interessi e rivalutazione. Avverso la predetta sentenza ha proposto impugnazione affidandola ad un Parte_1 unico ed articolato motivo di censura, ossia il difetto di istruttoria e l'errata valutazione delle prove acquisite, con conseguente difetto di motivazione, in relazione ai seguenti profili: 1) per non avere il giudice di primo grado valutato anche le osservazioni del ctp di parte convenuta, precise e dettagliate, che riconducevano la causa delle infiltrazioni provenienti dalla copertura alla responsabilità del CP_1 e di quelle presenti sulle parti basse dei muri all'umidità di risalita;
2) per avere il giudice di primo grado condannato i convenuti all'esecuzione delle opere necessarie al fine di evitare il ripetersi delle infiltrazioni (opere che ammontano all'importo di euro 29.000,00 secondo il computo metrico stilato dal CTU), somma da ritenere irragionevole e sproporzionata, tenendo conto anche del fatto che la porzione immobiliare di proprietà di questi ultimi è un locale accatastato come deposito attrezzi, che non vi era una chiara distinzione tra quelli effettivamente necessari ai sensi della finalità di porre rimedio ai disagi lamentati dall'attore e quelli solo consigliati, e senza valutare se tutte le opere descritte dal CTU fossero realmente eseguibili ed assentibili da parte della autorità amministrativa preposta;
3) per non avere il giudice disposto il rinnovo della CTU, avendo il tecnico incaricato: i) omesso di svolgere il tentativo di conciliazione tra le parti;
ii) depositato in gran fretta la relazione finale senza attendere lo scadere dei trenta giorni a sua disposizione per bene riflettere sulle controdeduzioni proposte dai ccttpp;
iii) omesso di accertare la regolarità della trasformazione edilizia effettuata dal iv) omesso di accertare la corretta esecuzione delle opere da parte del che CP_1 CP_1 avevano determinato una differenza di altezza di circa 8/10cm tra i due tetti, la variazione di pendenza e di arrivi al canale di gronda e la presenza di infiltrazioni proprio in corrispondenza del raccordo;
v) omesso di rispondere sulle tecniche usate in ordine all'uso della sostanza tracciante e alle modalità di versamento sull'acqua sul tetto, operazione eseguita senza differenziare e separare i canali di gronda l'uno dall'altra: vi) omesso di precisare le voci di danno e in particolare la n. 2 (Muratura in mattoni laterizi pieni rossi eseguita entroterra per opere di sottomurazione, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio e lo sfrido Materiale compreso sfrido); vii) previsto la demolizione di opere di proprietà della convenuta che erano, invece, da salvaguardare;
viii) paventato problemi di stabilità del muro portante localizzati sulla proprietà affermando, del tutto contraddittoriamente, l'esecuzione ad opera d'arte Parte_1 delle opere edili effettuate dal che si era, tuttavia, certamente servito del detto muro, unico e CP_1 portante.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il quale ha concluso Controparte_1 per l'infondatezza dell'avverso appello, chiedendone il rigetto.
non si è costituito, rimanendo contumace. CP_2
All'udienza del 15.12.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente illustrare alcune circostanze relative alla CTU espletata in fase di ATP, utili ai fini della decisione.
In particolare, il tecnico incaricato, Geom. , doveva: Controparte_3
- rispondere ai quesiti formulati dal giudice di primo grado riguardanti l'accertamento del distaccamento della guaina impermeabilizzante dal tetto di copertura dell'immobile di proprietà dei Parte_1
- verificare se fossero stati eseguiti interventi di manutenzione volti ad eliminare le infiltrazioni, accertare le cause e l'entità dei danni subiti ed indicare le misure idonee ad evitare ulteriori danni e pericoli alla sicurezza e all'incolumità, non solo del ricorrente e dei suoi conviventi, ma anche di tutte le persone che avevano accesso al fondo. Tale ultimo quesito era stato formulato anche in ragione del ricorso per ATP proposto da
[...]
il quale aveva dedotto danni e pericoli alla sicurezza e all'incolumità, in quanto la proprietà CP_1 dei si trovava in completo stato di abbandono, tanto da richiedere interventi Persona_2 urgenti e tali da rendere pienamente agibile e sicura la casa dell'attore. Il tecnico incaricato, dopo vari sopralluoghi sul luogo di causa, aveva osservato che l'immobile di parte resistente si trovava in una situazione di degrado generale e che erano presenti varchi sul manto di copertura a marsigliesi, mentre tali varchi non erano presenti nel manto di copertura dell'immobile di proprietà di parte attrice che risultava, invece, realizzato a regola d'arte. Aveva altresì evidenziato il CTU che, a corollario della copertura di tutto l'immobile, “è presente un canale di gronda, possedendo due situazioni costruttive differenti, il primo tratto in pendenza della sig.ra è rifinito in guaina bituminosa ma non rappresenta la regola d'arte, in quanto Per_3 Pt_1 presente da anni, sicuramente dalla costruzione, e mai ripristinata e lasciata in balia delle intemperie, e dal posizionamento lungo la corsa dell'acqua, di impurità con conseguenti rallentamenti e piccole deviazioni con alcuni tratti a stagnazione della stessa acqua che in realtà dovrebbe avere una corsa regolata da pendenza che tramite i canali di scolo previsti dovrebbe confluire all'interno della cisterna sotto lo stesso immobile”. Più specificatamente il CTU, utilizzando l'eosina, indicatore colorato di rosso pallido del tracciato dell'acqua, aveva accertato che le infiltrazioni nella parte alta delle murature interne dell'immobile di proprietà provenivano proprio dalle gronde del tetto dell'immobile di proprietà – CP_1 Pt_1
Persona_2 Il predetto colorante era stato utilizzato anche in corrispondenza della base dell'immobile per verificare i fenomeni di infiltrazione sulle parti basse dei muri, evidenziando che si trattava di un fenomeno di umidità risalente per capillarità e che, come meglio spiegato in fase di risposta alle controdeduzione del CTP di parte convenuta (geom. ), il veicolo di tali infiltrazioni era CP_4 rappresentato dalla pavimentazione di proprietà resistente, “fatiscente, e in completo stato di abbandono e degrado, questo comporta a parere dello scrivente, che tale pavimentazione si comporta da veicolo di infiltrazioni dal terreno per capillarità, che si ripercuotono come evidenziato anche nel muro di confine interno proprietà di parte resistente”. Il CTU aveva altresì corroborato la conclusione della provenienza delle acque dal canale di gronda di proprietà resistente che ostacolava il regolare passaggio dell'acqua, evidenziando che il bacino di raccolta dell'acqua si presentava, sempre con riferimento alla proprietà del tutto Persona_2 vuoto.
In relazione alle spese per eliminare i danni verificatisi nella proprietà il CTU, stilato un CP_1 computo metrico recante, quale importo totale, la somma di €. 8343,55.1, (allegato 11 alla relazione), precisava quanto segue: “Per quanto riguarda l'indicazione delle misure idonee per risolvere la situazione infiltrazioni d'acqua piovana in maniera risolutiva, bisogna che il sottoscritto CTU faccia una distinzione tra i problemi reali attualmente presenti e quelli che si potrebbero presentare in futuro se non si attuano sistemi radicali ma non troppo invasivi per evitare lavori troppo costosi.
Per questi motivi
il CTU consiglia, vista la situazione attuale, visto che la copertura dell'immobile della sig.ra risulta fatiscente in generale, nello specifico bisognerà ripristinare Parte_1 totalmente il manto di tegole (attualmente marsigliesi) di cui se ne consiglia il posizionamento di nuove (essenzialmente coppi) come quelle di proprietà del sig. , per garantire Controparte_1 uniformità sia di materiale che di tecnica di posizionamento con conseguente scolo di acque uniformi.
Oltre a ciò, rifare nuovamente il manto di impermeabilizzazione sottostante garantendo che non vi siano sovra posizionamento che causerebbe ingressi d'acqua non prevedibili. Oltretutto, vanno riprese tutte le gronde sempre di parte resistente e ripristinate a regola d'arte, senza impurità e con pendenze adeguate. Oltremodo, il muro di confine interno tra le due proprietà andrà ripristinato secondo regola d'arte nella sua interezza costruttiva portante, tenendo conto delle necessità di stabilità. Il calcolo dei lavori da svolgere a parere del CTU ammontano a €. 29545,88, come da
Computo Metrico Preventivo dei Lavori, consigliati, da svolgere che si allega alla presente CTU all'allegato n°12”. Per la sicurezza dell'immobile, il Ctu aveva consigliato i seguenti lavori:
• Rifacimento totale del muro portante di confine interno all'immobile di proprietà sig.ra – Pt_1
e sig. . Parte_1 Controparte_1
• Demolizione del soppalco in legno fatiscente presente nell'immobile di proprietà di parte resistente. Infine, il CTU così concludeva:
1. L'immobile di proprietà del sig. presenta infiltrazioni di acqua piovana. Controparte_1
2. L'immobile del sig. risulta ristrutturato di recente. Controparte_1
3. L'immobile della sig.ra – non risulta ristrutturato. Pt_1 Pt_1
4. Il muro di confine interno tra le due proprietà andrà ripristinato a regola d'arte.
5. Si consiglia la demolizione del forno esterno di proprietà della sig.ra – Pt_1 Controparte_5 appoggiato al muro lato B immobile di proprietà del sig. . Controparte_1
6. La coibentazione della copertura di proprietà parte resistente va rifatta a nuovo.
7. Il manto di tegole marsigliesi va sostituito con un manto nuovo in coppi per garantire continuità con il manto già in essere di proprietà del sig. , e per garantire efficienza Controparte_1 tecnica di scolo acque piovane.
8. Per quanto riguarda il fenomeno della risalita per capillarità, si consiglia il ripristino della pavimentazione e soffondo in ciottolato del solaio di calpestio di proprietà di parte resistente.
9. Si fa notare che, il computo metrico dei danni causati da infiltrazioni è pari a €. 8343,55. Tanto chiarito, l'appello è parzialmente fondato. Osserva questa Corte che la CTU acquisita nella fase di primo grado è immune da vizi logici e di metodo per ciò che riguarda l'accertamento dell'esistenza delle infiltrazioni presenti nella proprietà dell'attore e della relativa portata nonché in relazione alla derivazione causale delle stesse. La stessa indagine non è viceversa chiara in tema di distinzione tra rimedi necessari per prevenire i danni da infiltrazione e i rimedi solo consigliati nonché sul piano della sicurezza dello stabile.
Per tali motivi, il primo ed il terzo motivo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, eccettuati i punti 3 vi), 3 vii) e 3 viii) del predetto terzo motivo - di cui si dirà più avanti - in quanto strettamente connessi tra loro sia sul piano giuridico che fattuale.
I rilievi contenuti nel primo e nel terzo motivo con il quale gli appellanti si sono doluti del difetto di motivazione per non avere il giudice valutato anche le osservazioni del ctp di parte convenuta, sono infondati.
Infatti il ctp dei convenuti, geom. , aveva osservato che: CP_4
- il CTU non si era pronunciato sulla legittimità urbanistica dei lavori di ristrutturazione eseguiti dal sulla sua proprietà; CP_1
- il CTU non aveva bene utilizzato il colorante per visualizzare il percorso dell'acqua, non essendo stata isolata la gronda del CP_1
- le opere eseguite dall'attore avevano determinato un aumento in altezza del muro di copertura nuovo rispetto a quello di proprietà convenuta creando uno scalino di circa 8/10 cm per cui le infiltrazioni erano da imputare all'attore. Tali rilievi, tuttavia, erano stati superati dalle risposte del CTU, il quale aveva evidenziato che i lavori eseguiti dal erano stati realizzati conformemente alla pratica della buona edilizia e che dal punto CP_1 di vista urbanistico si era trattato di ristrutturazione edilizia di tipo ricostruttivo attuata mediante demolizione, anche parziale e ricostruzione, nel rispetto del volume e della sagoma dell'edificio; che il canale di gronda di proprietà – non aveva bisogno di essere isolato da Pt_1 Parte_1 quello di proprietà del sig. in quanto già isolato sia dalle impurità sia Controparte_1 dall'anomalia della pendenza dello stesso tratto di gronda di proprietà di parte resistente che non consentiva certo una defluenza corretta dall' acqua piovana, tanto che la stessa acqua prendeva altre vie, quelle del muro di confine interno delle due proprietà, proprio dove si erano evidenziate le infiltrazioni lamentate;
che, in particolare, non si erano evidenziate modifiche o variazioni di altezze del fabbricato, in quanto il colmo evidenziato dal CTP aveva subito una variazione Controparte_6 per opera della salvaguardia dell'immobile tutto, visto lo stato di degrado della proprietà della
[...]
, altrimenti si sarebbero verificati danni maggiori, e che, infine, quegli 8/10 cm Persona_4 di colmo erano da considerarsi poco importanti, visto che si era ottenuto un vantaggio in termini di sicurezza e a salvaguardia dell'acqua piovana per entrambe le porzioni immobiliari. In buona sostanza, secondo il CTU, i danni accertati non erano derivati dal colmo dell'edificio, ma dallo stato di decadimento dell'immobile di proprietà della sig.ra – Pt_1 Parte_1 Né hanno pregio le censure di cui al n. 3, punti i) e ii) relative al mancato intervento del CTU sul piano della conciliazione tra le parti ed al fatto che questi depositava la relazione prima del compimento del termine necessario, e ciò sia in quanto il CTU non è obbligato ad attivarsi per la conciliazione, soprattutto quando non lo ritiene possibile, sia in quanto il CTU, nel caso in cui raggiunga le proprie determinazioni, ben può depositare la propria relazione prima della scadenza del termine previsto. Avuto riguardo alla censura di cui al n. 3 punto vi), con cui l'appellante ha contestato che il CTU non aveva precisato la voce n. 2) del computo metrico riferito ai soli danni (Muratura in mattoni laterizi pieni rossi eseguita entroterra per opere di sottomurazione, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio e lo sfrido Materiale compreso sfrido), osserva il Collegio che la doglianza è generica. Tale voce era stata infatti contestata dal CTP Geom. sotto il profilo che il CTU aveva utilizzato l'unità Controparte_6 di misura in mc anziché in metri quadri, svista, questa, corretta dal Ctu nella stesura finale, sicchè non si comprende in cosa consisterebbe la precisazione che l'appellante ha richiesto e che il CTU avrebbe mancato di offrire.
Pertanto, ritiene il Collegio che la CTU è da considerarsi esauriente in tema di accertamento dello stato dei luoghi, di verifica dell'esistenza delle infiltrazioni e della loro derivazione causale, risultando ampiamente descritti i danni (con abbondante produzione fotografica) e verificato con metodo scientifico e con più prove l'andamento dell'acqua nonchè il percorso della stessa ostruito dalle impurità presenti nella gronda e nel tetto di proprietà dei convenuti, così come, con riguardo ai danni e alle muffe sulle parti basse delle pareti, la verifica della fatiscenza e del completo stato di abbandono della pavimentazione della con la conseguente alta plausibilità che la stessa, come rilevato Pt_1 dal tecnico ausiliario, avesse funzionato da veicolo di infiltrazioni dal terreno per capillarità, risultando le controdeduzioni del ctp inidonee ad invalidare gli accertamenti eseguiti e a CP_4 offrire una coerente ricostruzione dei fenomeni verificatisi in danno alla proprietà CP_1 Sono viceversa fondate le doglianze di cui al n. 2) e 3) punti vii) e viii), con cui l'appellante si è doluta del difetto di motivazione per avere il giudice di primo grado condannato i convenuti anche all'esecuzione delle opere necessarie al fine di evitare il ripetersi delle infiltrazioni (opere che ammontano all'importo di circa euro 29.000,00), senza specificare esattamente l'oggetto della condanna e senza distinguere tra opere necessarie a prevenire il ripetersi del fenomeno infiltrativo o solo consigliate, anche in tema di stabilità dell'immobile, tenuto conto che la domanda del era CP_1 circoscritta solo alla condanna dei convenuti per i danni verificatisi a causa delle infiltrazioni e ad attuare i lavori per prevenire le stesse, senza più cenno nel giudizio di merito al problema della stabilità, tanto che nemmeno nella relazione del ctp di parte attrice, geom. , era stato Persona_1 denunciato l'inconveniente. Inoltre, il CTU, che pure aveva voluto essere il più possibile esauriente nelle risposte ai quesiti sottopostigli, non aveva indicato le modalità di conteggio dei lavori da effettuare, sicchè non è dato sapere in base a quali prezziari sia pervenuto alla cifra di euro 29.545,88, anche se dettata in modo meramente indicativo, come specificato dallo stesso tecnico.
Nel computo, infatti, erano indicati non solo lavori meramente consigliati, ma anche lavori che riguardavano la statica dell'edificio che non erano oggetto di causa, come demolizioni di muri interni e soppalchi, sicchè non è agevole ricavare quelli strettamente necessari a contenere il fenomeno delle infiltrazioni né è possibile rinviare genericamente ad essi per formulare la condanna all'esecuzione dei soli lavori necessari al ripetersi delle infiltrazioni, senza indicazione delle specifiche opere da eseguire.
Inoltre, non vi era stato un adeguato accertamento circa la riconducibilità dello stato di instabilità del muro divisorio ad un fatto imputabile ai proprietari confinanti Persona_2
La condanna dei convenuti all'esecuzione delle opere necessarie al fine di evitare il perpetuarsi delle infiltrazioni, non può che essere quindi limitata agli elementi costruttivi dell'immobile di proprietà individuati dal Ctu quali causa delle infiltrazioni verificatesi, ossia il rifacimento Persona_2 della coibentazione della copertura del tetto ed il ripristino della pavimentazione con sottofondo in ciottolato del solaio di calpestio.
In parziale accoglimento dell'appello, pertanto, la sentenza 845/2021 del Tribunale di Sassari, nel resto confermata, deve essere riformata nel senso che e , oltre Parte_1 CP_2 al risarcimento dei danni da infiltrazioni già liquidati in euro 8.343,55, vanno condannati al solo rifacimento della coibentazione della copertura (punto 16 del computo metrico dei lavori: “Manto impermeabile monostrato costituito da una membrana prefabbricata elastoplastometrica armata in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa”) ed al ripristino della pavimentazione con sottofondo in ciottolato del solaio di calpestio (punto 2 computo metrico: “previo disfacimento di pavimentazione interna di qualsiasi tipo compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento”). In considerazione dell'esito del procedimento, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate in ragione di 1/3 e poste per i restanti 2/3 a carico di parte appellante, liquidati come da dispositivo secondo lo scaglione di valore della causa (fino a euro 26.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e parziale riforma della Parte_1 sentenza del Tribunale di Sassari n. 845/2021, nel resto confermata, condanna Parte_1
e , oltre a pagare, per il titolo di cui è causa, la somma di euro 8.343,55, al
[...] CP_2 rifacimento della coibentazione della copertura del tetto ed al ripristino della pavimentazione con sottofondo in ciottolato del solaio di calpestio secondo il computo metrico di cui alla CTU;
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione di un terzo e condanna e , in solido tra loro, al pagamento della restante parte che Parte_1 CP_2 liquida in complessivi euro 7.256,00, di cui euro 3.384,00 per il primo grado ed euro 3.872,00 per il presente grado, oltre quanto dovuto per legge e il 15% per rimborso forfettario. Così deciso in Sassari in data 20 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi