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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 837/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 837/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Parte_1 C.F._1
CAPUTO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._2
Salerno alla via B. Corenzio n. 23 appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel Controparte_1 P.IVA_1 primo grado di giudizio, dall'Avv. Erminio MAZZONE appellata – contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3225/2021, emessa dal Giudice di Pace di Salerno,
Dott.ssa Filomena Catauro, in data 21/07/2021, depositata in cancelleria il 26/07/2021, non notificata
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo n. 4703/2015 di cui alla cartella esattoriale n. 10020150024436753000, emessa a seguito del mancato pagamento di verbale redatto per violazione di norme del Codice della strada, domandando l'accertamento negativo del credito per essere prescritta la pretesa, attesa la mancata notifica della prefata cartella. Con sentenza n. 3225/2021, il Giudice adito rilevava la infondatezza della domanda attorea, ritenendo ritualmente eseguita la notifica della cartella in parola, giusta documentazione prodotta in giudizio dalla convenuta e rigettava la domanda, disponendo la compensazione CP_1 delle spese di giudizio tra le parti.
1.2 Introduceva il presente gravame , dolendosi dell'illegittimità nonché Parte_1 dell'erroneità, in fatto e in diritto, della pronuncia del Giudice di prime cure, stante la nullità e/o l'illegittimità della notifica della cartella esattoriale n. 10020150024436753000 effettuata ex art. 143
c.p.c., con consequenziale prescrizione del credito in parola. Concludeva, dunque, domandando, in accoglimento dell'appello, di “dichiarare nulla e/o illegittima la notifica della cartella esattoriale n.
10020150024436753000 effettuata mediante la procedura di notifica per irreperibilità assoluta del destinatario ex art. 143 c.p.c., perché effettuata in violazione di legge per tutti i motivi esposti;
- dichiarare nulla e/o illegittima la procedura di notificazione della cartella esattoriale n.
10020150024436753000 effettuata ex art. 143 c.p.c. con deposito presso la di CP_2 Salerno in quanto l'avviso di deposito presso la di Salerno del 13/04/2016 non reca CP_2 in calce all'atto di affissione e di pubblicazione all'Albo Pretorio del né la Parte_2 sottoscrizione del funzionario incaricato, né il relativo numero di registro della pubblicazione. - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere tutte le somme dovute dal sig. presupposte all'iscrizione esattoriale di cui alla cartella n. Parte_1
10020150024436753000 dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- accertare e dichiarare illegittimo il ruolo impugnato n. 0004703/2015 per i motivi esposti con conseguente nullità della cartella di pagamento n. 10020150024436753000; - condannare l'appellato Controparte_1
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione
[...] al sottoscritto procuratore antistatario”.
1.3 L'appellata sceglieva la contumacia per il presente grado di Controparte_3 giudizio, per quanto regolarmente citata a comparire, tanto con notifica eseguita a mezzo pec, in data
31.01.2022, presso il difensore costituito in primo grado;
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma
17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Innanzitutto, quindi, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di primae curae è stata depositata in data 26.07.2021 e, successivamente, non notificata: pertanto, mette conto assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). In particolare, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 31.01.2022 e, quindi, ben oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare di avverso la sentenza in parola, poiché divenuta Parte_1 cosa giudicata, avverso la quale non sono proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass.
41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012).
Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del
31.08.2015 n. 17311). In sintesi, rilevato che nel caso in esame è stata formulata opposizione ex art
615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato, ovvero in data 31.01.2022, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l'appellante avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il 27.01.2022, quale termine ultimo di impugnazione della pronuncia, ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame. In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile.
3. In punto di spese di lite nulla deve statuirsi, stante il mancato regolare esercizio di attività difensiva da parte della convenuta, rimasta intimata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara la contumacia dell'appellata, , in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t.;
2. dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Salerno, il 11.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 837/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Parte_1 C.F._1
CAPUTO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._2
Salerno alla via B. Corenzio n. 23 appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel Controparte_1 P.IVA_1 primo grado di giudizio, dall'Avv. Erminio MAZZONE appellata – contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3225/2021, emessa dal Giudice di Pace di Salerno,
Dott.ssa Filomena Catauro, in data 21/07/2021, depositata in cancelleria il 26/07/2021, non notificata
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo n. 4703/2015 di cui alla cartella esattoriale n. 10020150024436753000, emessa a seguito del mancato pagamento di verbale redatto per violazione di norme del Codice della strada, domandando l'accertamento negativo del credito per essere prescritta la pretesa, attesa la mancata notifica della prefata cartella. Con sentenza n. 3225/2021, il Giudice adito rilevava la infondatezza della domanda attorea, ritenendo ritualmente eseguita la notifica della cartella in parola, giusta documentazione prodotta in giudizio dalla convenuta e rigettava la domanda, disponendo la compensazione CP_1 delle spese di giudizio tra le parti.
1.2 Introduceva il presente gravame , dolendosi dell'illegittimità nonché Parte_1 dell'erroneità, in fatto e in diritto, della pronuncia del Giudice di prime cure, stante la nullità e/o l'illegittimità della notifica della cartella esattoriale n. 10020150024436753000 effettuata ex art. 143
c.p.c., con consequenziale prescrizione del credito in parola. Concludeva, dunque, domandando, in accoglimento dell'appello, di “dichiarare nulla e/o illegittima la notifica della cartella esattoriale n.
10020150024436753000 effettuata mediante la procedura di notifica per irreperibilità assoluta del destinatario ex art. 143 c.p.c., perché effettuata in violazione di legge per tutti i motivi esposti;
- dichiarare nulla e/o illegittima la procedura di notificazione della cartella esattoriale n.
10020150024436753000 effettuata ex art. 143 c.p.c. con deposito presso la di CP_2 Salerno in quanto l'avviso di deposito presso la di Salerno del 13/04/2016 non reca CP_2 in calce all'atto di affissione e di pubblicazione all'Albo Pretorio del né la Parte_2 sottoscrizione del funzionario incaricato, né il relativo numero di registro della pubblicazione. - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere tutte le somme dovute dal sig. presupposte all'iscrizione esattoriale di cui alla cartella n. Parte_1
10020150024436753000 dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- accertare e dichiarare illegittimo il ruolo impugnato n. 0004703/2015 per i motivi esposti con conseguente nullità della cartella di pagamento n. 10020150024436753000; - condannare l'appellato Controparte_1
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione
[...] al sottoscritto procuratore antistatario”.
1.3 L'appellata sceglieva la contumacia per il presente grado di Controparte_3 giudizio, per quanto regolarmente citata a comparire, tanto con notifica eseguita a mezzo pec, in data
31.01.2022, presso il difensore costituito in primo grado;
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma
17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Innanzitutto, quindi, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di primae curae è stata depositata in data 26.07.2021 e, successivamente, non notificata: pertanto, mette conto assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). In particolare, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 31.01.2022 e, quindi, ben oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare di avverso la sentenza in parola, poiché divenuta Parte_1 cosa giudicata, avverso la quale non sono proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass.
41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012).
Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del
31.08.2015 n. 17311). In sintesi, rilevato che nel caso in esame è stata formulata opposizione ex art
615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato, ovvero in data 31.01.2022, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l'appellante avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il 27.01.2022, quale termine ultimo di impugnazione della pronuncia, ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame. In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile.
3. In punto di spese di lite nulla deve statuirsi, stante il mancato regolare esercizio di attività difensiva da parte della convenuta, rimasta intimata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara la contumacia dell'appellata, , in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t.;
2. dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Salerno, il 11.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro