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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/05/2024, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3367/2023 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "separazione consensuale", vertente
TRA
, (c.f. ) rappr.to e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Domenico Balzano e Michela Matarazzo, dom.to come in atti;
-ricorrente-
E
(c.f. ), rappr.ta e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Stefania Iannaccone, dom.ta come in atti;
-ricorrente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.02.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.10.2023 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in Atripalda in data 11.07.2015 e di non aver avuto figli, deducevano che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente, e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi ed integralmente riportato nel ricorso va ritenuto conforme alla legge, cosicchè può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 27.10.2023, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs 149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 17.4.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino Dr. Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3367/2023 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "separazione consensuale", vertente
TRA
, (c.f. ) rappr.to e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Domenico Balzano e Michela Matarazzo, dom.to come in atti;
-ricorrente-
E
(c.f. ), rappr.ta e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Stefania Iannaccone, dom.ta come in atti;
-ricorrente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.02.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.10.2023 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in Atripalda in data 11.07.2015 e di non aver avuto figli, deducevano che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente, e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi ed integralmente riportato nel ricorso va ritenuto conforme alla legge, cosicchè può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 27.10.2023, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs 149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 17.4.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino Dr. Raffaele Califano