Decreto cautelare 25 agosto 2021
Sentenza breve 29 settembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto cautelare 25/08/2021, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/08/2021
N. 00894/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2021, proposto da
Tortuga Sas di Vianello Serena, CO AL GI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Penzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Pedron in Mestre, piazza Xxvii Ottobre 29;
contro
Comune di Rosolina non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.,
dell'ordinanza n. 118 del 24.8.2021 emessa dal Comune di Rosolina, in persona della responsabile del 3° Settore, dott.ssa Elena Pellegrin, avente ad oggetto: “Divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di STABILIMENTO BALNEARE prot. n. 12223 del 18/06/2021 (Id. Pratica SUAP: 04631600279-30032021-1835) e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE CON CHIOSCO BAR ANNESSO A STABILIMENTO BALNEARE prot. n. 12227 del 18/06/2021 (Id. Pratica SUAP: 04631600279- 12062021-1148) presentate dalla ditta TORTUGA S.A.S. DI VIANELLO SERENA, OL PA DA & C. - C.F./P.IVA: 04631600279”, notificato a mezzo pec in pari data; annullamento, altresì, del provvedimento prot. N. 15214 AEL128/2021 emesso in data 2.8.2021 dal Responsabile del V Settore del Comune di Rosolina, geom. Gilberto Bovolenta, avente ad oggetto: “Ordine di non effettuazione intervento di cui alla comunicazione ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 380/01, su concessione demaniale n. 9/04, aut. 10/19, moduli 5 e 6 arenile di Rosolina, sull'immobile sito a Rosolina (RO) loc. Rosolina Mare”; annullamento, altresì, se ed in quanto necessario, del verbale della Polizia Municipale redatto a seguito del sopralluogo del 13.8.2021, non conosciuto ed in merito al quale ci si riserva di proporre motivi aggiunti; annullamento, altresì, di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Valutata la sussistenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dall’art. 56 c.p.a.;
atteso altresì che pende la richiesta di sanatoria delle opere contestate;
considerato il pregiudizio dedotto a sostegno della richiesta di tutela inaudita altera parte e bilanciati gli opposti interessi;
rimesso al Collegio ogni approfondimento in ordine ai profili di fumus, nell’ambito del contraddittorio con l’amministrazione intimata;
P.Q.M.
ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 settembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 25 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO