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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/08/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1623/2022 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Recchi Andrea, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Paris Gianni, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
(P.IVA: ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Cobianchi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Ercole in Avezzano via Vittorio Veneto n. 84;
OGGETTO: danni a cose
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.5.2025, le parti hanno così concluso:
l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello, il rigetto della domanda formulata da CP_1
con condanna della stessa per lite temeraria;
[...]
pagina 1 di 7 la ha chiesto il rigetto dell'appello; CP_1 la ha chiesto l'accoglimento dell'appello proposto dal , con condanna di al CP_2 Pt_1 CP_1
pagamento delle somme dalla stessa percepite e liquidate da in base alla sentenza impugnata. CP_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 22.10.2020, in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, aveva convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace di Avezzano Parte_1
per sentirlo condannare, quale responsabile del sinistro avvenuto in Avezzano, nella data dell'11.9.2020, alle ore 9.00, in solido con la , al risarcimento di tutti i Controparte_3 danni derivanti dal fatto lesivo e quantificati nella somma di € 5.462,82, oltre alle spese di lite.
A sostegno della domanda, parte attrice aveva dedotto che, nel giorno del sinistro, il veicolo Fiat Panda, tg. FL529XX, di proprietà della e condotto da si trovava in sosta regolare CP_1 CP_4 dinanzi al civico n. 133 di via Roma, in prossimità dell'intersezione stradale con la via Corradini, quando il veicolo Fiat EM, tg. ET771NT, di proprietà di e condotto da Parte_1
, provenendo da via Corradini, aveva svoltato a sinistra immettendosi su via Persona_1
Roma, senza rispettare il segnale di stop posto all'incrocio, così collidendo violentemente contro la Fiat
Panda, che a sua volta andava a urtare contro il veicolo Fiat 500, tg. DP378PD, di proprietà di
, anch'esso in sosta nei pressi del civico n. 133, nonché contro il muro Controparte_5 dell'abitazione sita al predetto indirizzo, riportando danni nella parte posteriore laterale sinistra, quantificati in complessivi € 5.462,82, di cui € 5.080,96 preventivati dall'Autocarrozzeria RA IO ed € 381,86 fatturati da gomme di . CP_6 Controparte_7
2. Si erano costituiti in giudizio , odierno appellante, contestando la dinamica Parte_1
del sinistro e producendo rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale di Avezzano, nonché la compagnia assicurativa , assumendo la medesima posizione Controparte_3
processuale.
I convenuti avevano contestato la fondatezza nel merito della domanda, per essersi il sinistro verificato secondo una dinamica radicalmente diversa da quella descritta da parte attrice.
In particolare, avevano evidenziato quanto emerso dal verbale redatto dalla Polizia locale di Avezzano, alla cui stregua, al momento dell'urto, la Fiat Panda dell'attrice non si trovava in sosta, ma procedeva in retromarcia, mentre usciva da un parcheggio irregolare all'altezza del civico n. 133.
Di contro, la Fiat EM non si trovava impegnata in una svolta a sinistra dalla via Corradini, bensì pagina 2 di 7 procedeva regolarmente su via Roma, con andatura moderata, sia a causa dell'elevato traffico sia per la presenza dei rallentatori posti a brevissima distanza dal luogo dell'incidente, ove infatti, sulle strisce pedonali nonché al centro della corsia di marcia, era stato individuato il punto d'urto.
Detta circostanza poteva ricavarsi anche dalle immagini estrapolate dalla telecamera comunale posta su via Roma, a breve distanza dal luogo del sinistro, acquisite con ordinanza del primo giudice in data
19.10.2021, le quali avevano ripreso la Fiat EM mentre percorreva via Roma, pochi secondi prima dell'incrocio con via Corradini (cfr. fotogrammi acquisiti all'udienza del 1.2.2022).
Di talché, nessun addebito di responsabilità, nemmeno a titolo concorsuale, poteva essere mosso al conducente della che si era trovato la strada improvvisamente sbarrata dalla Panda, unica CP_8
responsabile del fatto occorso, in quanto procedeva in retromarcia, senza verificare se stessero sopraggiungendo altri veicoli, come da verbale della Polizia locale in atti.
3. All'esito delle fasi di trattazione e istruttoria il Giudice di Pace di Avezzano, con sentenza n.
230/2022, depositata il 28.6.2022, aveva parzialmente accolto la domanda della e, ritenendo CP_1
sussistente un concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (60% a carico di parte attrice, 40% a carico di parte convenuta), aveva condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.665,89, oltre accessori e spese di lite.
4. ha impugnato la sentenza, eccependo l'insufficiente, contraddittoria e Parte_1
illogica motivazione per erronea interpretazione delle emergenze processuali da parte del giudice di prime cure, chiedendone l'integrale riforma.
5. Si sono costituite in giudizio la chiedendo la conferma della sentenza impugnata, e CP_1 la compagnia chiedendo l'accoglimento dell'appello, con condanna della Controparte_3
alla restituzione delle somme percepite e liquidate dall'assicurazione in base alla sentenza CP_1
impugnata.
6. La causa è stata quindi trattenuta in decisone all'udienza del 12.5.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
7. L'appello è fondato e va accolto, per le ragioni che dappresso si andrà a enucleare.
*******
A. Dal verbale redatto dagli agenti e della Polizia locale di Avezzano, intervenuti Tes_1 Tes_2 nell'immediatezza dei fatti, a fronte di richiesta pervenuta alle ore 9.05, è emerso chiaramente, sulla scorta dei rilievi foto-planimetrici, dell'audizione delle parti coinvolte e dei testimoni presenti, che al momento del sinistro occorso sulla via Roma alle ore 9.00 dell'11.9.2020, la alla guida del Per_1 pagina 3 di 7 veicolo Fiat EM, tg. ET771NT, di proprietà del , stava percorrendo la via Roma, con Pt_1
direzione di marcia Cappelle dei Marsi/P.zza Torlonia, quando il veicolo Fiat Panda, tg. FL529XX, condotto da e in sosta irregolare sull'attraversamento pedonale, all'altezza del civico n. CP_4
133, aveva iniziato la manovra di retromarcia per immettersi su via Roma, omettendo di dare la precedenza ai veicoli già in marcia, entrando così in collisione con il veicolo e andando a sua CP_8
volta a collidere dapprima contro la Fiat 500, tg. DP378PD, di proprietà di e poi Controparte_5
contro il muro della palazzina sita al civico 133, causando la rottura di un tubo della conduttura del gas.
In particolare, l'urto si era verificato tra la parte anteriore laterale destra del veicolo e la parte CP_8
posteriore laterale sinistra del veicolo Panda, come da fotografie acquisite in allegato al verbale.
Sul manto stradale erano stati rilevati frammenti riconducibili ai due veicoli, che avevano consentito agli operanti di individuare il punto d'urto, collocato al centro della corsia, all'altezza delle strisce pedonali.
A carico di conducente del veicolo Fiat Panda, era stata riscontrata la violazione dell'art. CP_4
154 co. 3 c) e co. 8 C.d.S.
Ora, la circostanza che la conducente del veicolo Fiat EM, al momento dell'incidente, stesse percorrendo in rettilineo la via Roma, e non si trovasse pertanto ad operare una svolta a sinistra dalla via Corradini, è ulteriormente avvalorata per tabulas dai fotogrammi estrapolati dalla videocamera comunale posta a brevissima distanza dal luogo del sinistro, tra la via Roma e la rotatoria di via dei
Laghi, relativi al segmento temporale compreso tra le ore 9:00:45 e le 9:00:51, con altissimo grado di verosimiglianza riconducibile ai secondi antecedenti l'impatto, e ciò avuto riguardo sia all'orario del sinistro - indicato dalla stessa parte ricorrente nelle ore 9:00 - sia alla piena compatibilità di tale orario con quello relativo alla richiesta di intervento alle forze dell'ordine, registrata pochi minuti dopo, alle ore 9:05.
Le rispettive sedi dei danni riportati dai veicoli – individuate e ritratte in foto nella parte anteriore laterale destra della Fiat EM e nella parte posteriore laterale sinistra della Fiat Panda - appaiono peraltro del tutto compatibili con la dinamica accertata e descritta dagli operanti, posto che se l'impatto fosse avvenuto mentre il veicolo si trovava in fase di svolta a sinistra, l'urto avrebbe più CP_8
verosimilmente interessato la parte anteriore sinistra dello stesso.
Il senso stilizzato dalle predette emergenze processuali è poi ulteriormente corroborato dal fatto che l'unica contravvenzione riscontrata dalla Polizia locale fu quella a carico del per non aver dato CP_4
pagina 4 di 7 la precedenza ai veicoli in marcia regolare, eseguendo una manovra di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione.
Alla luce della dettagliata ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel verbale della Polizia locale di Avezzano, atto pubblico fidefacente fino a querela di falso, ulteriormente riscontrata per tabulas dalle immagini estrapolate dalla videocamera di cui s'è detto in precedenza, deve negarsi qualsivoglia attendibilità alle deposizioni rese dai testi di parte attrice e , i quali hanno Tes_3 Tes_4 introdotto in giudizio dichiarazioni tese ad avvalorare l'assunto, incompatibile con il contenuto del verbale e con le acquisizioni documentali in atti, secondo cui il veicolo Fiat EM avrebbe concorso alla causazione del sinistro, non rispettando il segnale di stop all'incrocio tra la via Corradini e via
Roma.
Sul punto, è appena il caso di osservare che la presenza al momento del fatto del teste , non Tes_3
riscontrata dagli operanti, che pure assunsero le sommarie informazioni dei presenti (cfr. verbale in atti), appare dubbia, oltre che non adeguatamente circostanziata dallo stesso teste, il quale ha mancato di spiegare cosa lo indusse, prima del sinistro, a osservare le traiettorie delle automobili in svolta dalla via Corradini, mentre – a suo dire – era intento a recarsi presso un esercizio commerciale nei paraggi.
Parimenti, non appaiono attendibili le dichiarazioni della , titolare della lavanderia ove il Tes_4 CP_4 si era recato prima dell'incidente, la quale - sentita nell'immediatezza dei fatti - nulla ebbe a riferire circa la presunta immissione da via Corradini della Fiat EM, non apparendo peraltro plausibile che ella stesse prestando attenzione ai veicoli che si immettevano da una via secondaria mentre, qualche istante prima dell'impatto, era intenta a raggiungere il già rientrato in auto, e a CP_4 riconsegnarli “una T-shirt” caduta a terra al momento del ritiro, secondo quanto dalla stessa dichiarato, anche qui in modo difforme dalle sommarie informazioni.
All'esito degli accertamenti delegati, aveva concluso per un'apparente non compatibilità delle impronte d'urto, presenti sui veicoli, con le modalità del sinistro.
Conclusivamente, la lettura combinata delle acquisizioni documentali (verbale di intervento della
Polizia locale, rilievi sul punto d'urto, immagini estrapolate dalla videocamera comunale di via Roma, fotografie ritraenti i danni ai veicoli) e delle prove testimoniali in atti (cfr. testimonianze e Tes_1
impongono di superare le contrarie dichiarazioni rese dai testi e , stante la Tes_2 Tes_3 Tes_4
radicale incompatibilità tra la dinamica del sinistro da questi descritta e quella emergente dalle acquisizioni di cui s'è detto.
pagina 5 di 7 Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di prime cure debba essere integralmente riformata, dichiarando l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, con tutte le conseguenze CP_4
di legge
Ogni ulteriore censura è da ritenersi assorbita.
B. Quanto alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellante, si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento essendo stata formulata in maniera del tutto generica.
Ed invero, tale norma, nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione, non deroga al principio secondo cui chi intende ottenere il risarcimento dei danni è tenuto a fornire la prova sia nell'an che nel quantum degli stessi ed il giudice non può procedere alla liquidazione (neppure in via equitativa), se la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare e provare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione stessa (cfr. Cass., civ., sez. III, n. 13328/2015).
C. Su altro piano, non può essere accolta la domanda introdotta dalla di condanna della CP_2
al pagamento delle somme “dalla stessa percepite e liquidate dalla compagnia assicurativa in CP_1
base alla sentenza impugnata”, stante la genericità della stessa, inidonea a delimitare il quantum erogato, nonché sfornita di corredo documentale che comprovi l'avvenuto esborso.
D. Considerato l'esito del giudizio, va condannata alla rifusione delle spese, CP_1
sostenute da e dalla in entrambi i gradi del Parte_1 Controparte_3
giudizio, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e avuto riguardo ai parametri minimi, stante l'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'attività difensiva spiegata.
E. Va da ultimo disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Avezzano, per le determinazioni di competenza in ordine alle dichiarazioni rese in primo grado dai testi Testimone_5
e , risultate manifestamente in contrasto con le emergenze documentali in atti. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al n. 1623/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza impugnata, Parte_1
RIGETTA la domanda formulata da CP_1
RIGETTA pagina 6 di 7 La domanda di condanna per lite temeraria avanzata da;
Parte_1
RIGETTA
La domanda di condanna della al pagamento delle somme percepite e liquidate da in CP_1 CP_2
base alla sentenza di primo grado, avanzata da;
Controparte_3
CONDANNA al pagamento delle spese di lite, liquidate: CP_1
- per il presente grado, in € 43,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
per il primo grado in € 633,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario, per la difesa di;
Parte_1
- per il presente grado, in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge, e per il primo grado in € 633,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP di legge, per la difesa di Controparte_3
DISPONE la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura della Repubblica di Avezzano, per le determinazioni di competenza.
Avezzano, 25.8.2025.
Il Giudice
dott.ssa Martina Di Fonzo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1623/2022 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Recchi Andrea, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Paris Gianni, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
(P.IVA: ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Cobianchi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Ercole in Avezzano via Vittorio Veneto n. 84;
OGGETTO: danni a cose
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.5.2025, le parti hanno così concluso:
l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello, il rigetto della domanda formulata da CP_1
con condanna della stessa per lite temeraria;
[...]
pagina 1 di 7 la ha chiesto il rigetto dell'appello; CP_1 la ha chiesto l'accoglimento dell'appello proposto dal , con condanna di al CP_2 Pt_1 CP_1
pagamento delle somme dalla stessa percepite e liquidate da in base alla sentenza impugnata. CP_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 22.10.2020, in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, aveva convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace di Avezzano Parte_1
per sentirlo condannare, quale responsabile del sinistro avvenuto in Avezzano, nella data dell'11.9.2020, alle ore 9.00, in solido con la , al risarcimento di tutti i Controparte_3 danni derivanti dal fatto lesivo e quantificati nella somma di € 5.462,82, oltre alle spese di lite.
A sostegno della domanda, parte attrice aveva dedotto che, nel giorno del sinistro, il veicolo Fiat Panda, tg. FL529XX, di proprietà della e condotto da si trovava in sosta regolare CP_1 CP_4 dinanzi al civico n. 133 di via Roma, in prossimità dell'intersezione stradale con la via Corradini, quando il veicolo Fiat EM, tg. ET771NT, di proprietà di e condotto da Parte_1
, provenendo da via Corradini, aveva svoltato a sinistra immettendosi su via Persona_1
Roma, senza rispettare il segnale di stop posto all'incrocio, così collidendo violentemente contro la Fiat
Panda, che a sua volta andava a urtare contro il veicolo Fiat 500, tg. DP378PD, di proprietà di
, anch'esso in sosta nei pressi del civico n. 133, nonché contro il muro Controparte_5 dell'abitazione sita al predetto indirizzo, riportando danni nella parte posteriore laterale sinistra, quantificati in complessivi € 5.462,82, di cui € 5.080,96 preventivati dall'Autocarrozzeria RA IO ed € 381,86 fatturati da gomme di . CP_6 Controparte_7
2. Si erano costituiti in giudizio , odierno appellante, contestando la dinamica Parte_1
del sinistro e producendo rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale di Avezzano, nonché la compagnia assicurativa , assumendo la medesima posizione Controparte_3
processuale.
I convenuti avevano contestato la fondatezza nel merito della domanda, per essersi il sinistro verificato secondo una dinamica radicalmente diversa da quella descritta da parte attrice.
In particolare, avevano evidenziato quanto emerso dal verbale redatto dalla Polizia locale di Avezzano, alla cui stregua, al momento dell'urto, la Fiat Panda dell'attrice non si trovava in sosta, ma procedeva in retromarcia, mentre usciva da un parcheggio irregolare all'altezza del civico n. 133.
Di contro, la Fiat EM non si trovava impegnata in una svolta a sinistra dalla via Corradini, bensì pagina 2 di 7 procedeva regolarmente su via Roma, con andatura moderata, sia a causa dell'elevato traffico sia per la presenza dei rallentatori posti a brevissima distanza dal luogo dell'incidente, ove infatti, sulle strisce pedonali nonché al centro della corsia di marcia, era stato individuato il punto d'urto.
Detta circostanza poteva ricavarsi anche dalle immagini estrapolate dalla telecamera comunale posta su via Roma, a breve distanza dal luogo del sinistro, acquisite con ordinanza del primo giudice in data
19.10.2021, le quali avevano ripreso la Fiat EM mentre percorreva via Roma, pochi secondi prima dell'incrocio con via Corradini (cfr. fotogrammi acquisiti all'udienza del 1.2.2022).
Di talché, nessun addebito di responsabilità, nemmeno a titolo concorsuale, poteva essere mosso al conducente della che si era trovato la strada improvvisamente sbarrata dalla Panda, unica CP_8
responsabile del fatto occorso, in quanto procedeva in retromarcia, senza verificare se stessero sopraggiungendo altri veicoli, come da verbale della Polizia locale in atti.
3. All'esito delle fasi di trattazione e istruttoria il Giudice di Pace di Avezzano, con sentenza n.
230/2022, depositata il 28.6.2022, aveva parzialmente accolto la domanda della e, ritenendo CP_1
sussistente un concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (60% a carico di parte attrice, 40% a carico di parte convenuta), aveva condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.665,89, oltre accessori e spese di lite.
4. ha impugnato la sentenza, eccependo l'insufficiente, contraddittoria e Parte_1
illogica motivazione per erronea interpretazione delle emergenze processuali da parte del giudice di prime cure, chiedendone l'integrale riforma.
5. Si sono costituite in giudizio la chiedendo la conferma della sentenza impugnata, e CP_1 la compagnia chiedendo l'accoglimento dell'appello, con condanna della Controparte_3
alla restituzione delle somme percepite e liquidate dall'assicurazione in base alla sentenza CP_1
impugnata.
6. La causa è stata quindi trattenuta in decisone all'udienza del 12.5.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
7. L'appello è fondato e va accolto, per le ragioni che dappresso si andrà a enucleare.
*******
A. Dal verbale redatto dagli agenti e della Polizia locale di Avezzano, intervenuti Tes_1 Tes_2 nell'immediatezza dei fatti, a fronte di richiesta pervenuta alle ore 9.05, è emerso chiaramente, sulla scorta dei rilievi foto-planimetrici, dell'audizione delle parti coinvolte e dei testimoni presenti, che al momento del sinistro occorso sulla via Roma alle ore 9.00 dell'11.9.2020, la alla guida del Per_1 pagina 3 di 7 veicolo Fiat EM, tg. ET771NT, di proprietà del , stava percorrendo la via Roma, con Pt_1
direzione di marcia Cappelle dei Marsi/P.zza Torlonia, quando il veicolo Fiat Panda, tg. FL529XX, condotto da e in sosta irregolare sull'attraversamento pedonale, all'altezza del civico n. CP_4
133, aveva iniziato la manovra di retromarcia per immettersi su via Roma, omettendo di dare la precedenza ai veicoli già in marcia, entrando così in collisione con il veicolo e andando a sua CP_8
volta a collidere dapprima contro la Fiat 500, tg. DP378PD, di proprietà di e poi Controparte_5
contro il muro della palazzina sita al civico 133, causando la rottura di un tubo della conduttura del gas.
In particolare, l'urto si era verificato tra la parte anteriore laterale destra del veicolo e la parte CP_8
posteriore laterale sinistra del veicolo Panda, come da fotografie acquisite in allegato al verbale.
Sul manto stradale erano stati rilevati frammenti riconducibili ai due veicoli, che avevano consentito agli operanti di individuare il punto d'urto, collocato al centro della corsia, all'altezza delle strisce pedonali.
A carico di conducente del veicolo Fiat Panda, era stata riscontrata la violazione dell'art. CP_4
154 co. 3 c) e co. 8 C.d.S.
Ora, la circostanza che la conducente del veicolo Fiat EM, al momento dell'incidente, stesse percorrendo in rettilineo la via Roma, e non si trovasse pertanto ad operare una svolta a sinistra dalla via Corradini, è ulteriormente avvalorata per tabulas dai fotogrammi estrapolati dalla videocamera comunale posta a brevissima distanza dal luogo del sinistro, tra la via Roma e la rotatoria di via dei
Laghi, relativi al segmento temporale compreso tra le ore 9:00:45 e le 9:00:51, con altissimo grado di verosimiglianza riconducibile ai secondi antecedenti l'impatto, e ciò avuto riguardo sia all'orario del sinistro - indicato dalla stessa parte ricorrente nelle ore 9:00 - sia alla piena compatibilità di tale orario con quello relativo alla richiesta di intervento alle forze dell'ordine, registrata pochi minuti dopo, alle ore 9:05.
Le rispettive sedi dei danni riportati dai veicoli – individuate e ritratte in foto nella parte anteriore laterale destra della Fiat EM e nella parte posteriore laterale sinistra della Fiat Panda - appaiono peraltro del tutto compatibili con la dinamica accertata e descritta dagli operanti, posto che se l'impatto fosse avvenuto mentre il veicolo si trovava in fase di svolta a sinistra, l'urto avrebbe più CP_8
verosimilmente interessato la parte anteriore sinistra dello stesso.
Il senso stilizzato dalle predette emergenze processuali è poi ulteriormente corroborato dal fatto che l'unica contravvenzione riscontrata dalla Polizia locale fu quella a carico del per non aver dato CP_4
pagina 4 di 7 la precedenza ai veicoli in marcia regolare, eseguendo una manovra di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione.
Alla luce della dettagliata ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel verbale della Polizia locale di Avezzano, atto pubblico fidefacente fino a querela di falso, ulteriormente riscontrata per tabulas dalle immagini estrapolate dalla videocamera di cui s'è detto in precedenza, deve negarsi qualsivoglia attendibilità alle deposizioni rese dai testi di parte attrice e , i quali hanno Tes_3 Tes_4 introdotto in giudizio dichiarazioni tese ad avvalorare l'assunto, incompatibile con il contenuto del verbale e con le acquisizioni documentali in atti, secondo cui il veicolo Fiat EM avrebbe concorso alla causazione del sinistro, non rispettando il segnale di stop all'incrocio tra la via Corradini e via
Roma.
Sul punto, è appena il caso di osservare che la presenza al momento del fatto del teste , non Tes_3
riscontrata dagli operanti, che pure assunsero le sommarie informazioni dei presenti (cfr. verbale in atti), appare dubbia, oltre che non adeguatamente circostanziata dallo stesso teste, il quale ha mancato di spiegare cosa lo indusse, prima del sinistro, a osservare le traiettorie delle automobili in svolta dalla via Corradini, mentre – a suo dire – era intento a recarsi presso un esercizio commerciale nei paraggi.
Parimenti, non appaiono attendibili le dichiarazioni della , titolare della lavanderia ove il Tes_4 CP_4 si era recato prima dell'incidente, la quale - sentita nell'immediatezza dei fatti - nulla ebbe a riferire circa la presunta immissione da via Corradini della Fiat EM, non apparendo peraltro plausibile che ella stesse prestando attenzione ai veicoli che si immettevano da una via secondaria mentre, qualche istante prima dell'impatto, era intenta a raggiungere il già rientrato in auto, e a CP_4 riconsegnarli “una T-shirt” caduta a terra al momento del ritiro, secondo quanto dalla stessa dichiarato, anche qui in modo difforme dalle sommarie informazioni.
All'esito degli accertamenti delegati, aveva concluso per un'apparente non compatibilità delle impronte d'urto, presenti sui veicoli, con le modalità del sinistro.
Conclusivamente, la lettura combinata delle acquisizioni documentali (verbale di intervento della
Polizia locale, rilievi sul punto d'urto, immagini estrapolate dalla videocamera comunale di via Roma, fotografie ritraenti i danni ai veicoli) e delle prove testimoniali in atti (cfr. testimonianze e Tes_1
impongono di superare le contrarie dichiarazioni rese dai testi e , stante la Tes_2 Tes_3 Tes_4
radicale incompatibilità tra la dinamica del sinistro da questi descritta e quella emergente dalle acquisizioni di cui s'è detto.
pagina 5 di 7 Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di prime cure debba essere integralmente riformata, dichiarando l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, con tutte le conseguenze CP_4
di legge
Ogni ulteriore censura è da ritenersi assorbita.
B. Quanto alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellante, si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento essendo stata formulata in maniera del tutto generica.
Ed invero, tale norma, nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione, non deroga al principio secondo cui chi intende ottenere il risarcimento dei danni è tenuto a fornire la prova sia nell'an che nel quantum degli stessi ed il giudice non può procedere alla liquidazione (neppure in via equitativa), se la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare e provare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione stessa (cfr. Cass., civ., sez. III, n. 13328/2015).
C. Su altro piano, non può essere accolta la domanda introdotta dalla di condanna della CP_2
al pagamento delle somme “dalla stessa percepite e liquidate dalla compagnia assicurativa in CP_1
base alla sentenza impugnata”, stante la genericità della stessa, inidonea a delimitare il quantum erogato, nonché sfornita di corredo documentale che comprovi l'avvenuto esborso.
D. Considerato l'esito del giudizio, va condannata alla rifusione delle spese, CP_1
sostenute da e dalla in entrambi i gradi del Parte_1 Controparte_3
giudizio, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e avuto riguardo ai parametri minimi, stante l'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'attività difensiva spiegata.
E. Va da ultimo disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Avezzano, per le determinazioni di competenza in ordine alle dichiarazioni rese in primo grado dai testi Testimone_5
e , risultate manifestamente in contrasto con le emergenze documentali in atti. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al n. 1623/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza impugnata, Parte_1
RIGETTA la domanda formulata da CP_1
RIGETTA pagina 6 di 7 La domanda di condanna per lite temeraria avanzata da;
Parte_1
RIGETTA
La domanda di condanna della al pagamento delle somme percepite e liquidate da in CP_1 CP_2
base alla sentenza di primo grado, avanzata da;
Controparte_3
CONDANNA al pagamento delle spese di lite, liquidate: CP_1
- per il presente grado, in € 43,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
per il primo grado in € 633,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario, per la difesa di;
Parte_1
- per il presente grado, in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge, e per il primo grado in € 633,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP di legge, per la difesa di Controparte_3
DISPONE la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura della Repubblica di Avezzano, per le determinazioni di competenza.
Avezzano, 25.8.2025.
Il Giudice
dott.ssa Martina Di Fonzo
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