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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 3669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3669 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I N A P O L I N O R D
I I I S E Z I O N E C I V I L E in persona del giudice monocratico, dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10430 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023 pendente
TRA in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1
Napoli alla via Domenico De Dominicis n. 14, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Bevilacqua, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del e suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Perillo (C.F. ), in virtù C.F._1 di procura speciale alle liti rilasciata su atto separato, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale, in sostituzione dell'Avv. Andrea Camarda già costituito;
APPELLATO
E
; Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano, n. 3943/23 pubblicata il 12/06/2023, all'esito e a definizione del procedimento R.g. 5530/2022;
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Conclusioni: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 07120200082605915000, notificata in data 5.04.2022 e avente ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada riferite all'anno 2016.
L' si costituiva, eccependo la regolarità della notifica della cartella esattoriale. Parte_1
Seppur regolarmente evocato nel giudizio di primo grado, il on si costituiva. Controparte_1
Con la sentenza n. 3943/23 del 2.04.2023, pubblicata il 12/06/2023, il Giudice di Pace di Marano accoglieva nel merito l'opposizione dichiarando l'estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione.
Con atto di citazione in appello, l chiedeva la riforma della Controparte_4 sentenza n. 3943/23, lamentando l'erroneità nella parte in cui dichiarava l'estinzione del diritto di credito per prescrizione, senza computare nel calcolo dei termini il periodo di sospensione di cui all'art. 68 del decreto legge n. 18/2020, normativa introdotta per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID – 19.
Il i costituiva in giudizio, aderendo all'eccezione sollevata dalla parte appellante. Controparte_1
Seppur ritualmente costituito in giudizio non si costituiva rimanendo contumace. Controparte_3
Tanto premesso, l'appello va accolto per le ragioni di seguito enunciate.
Preliminarmente, si rammenta che il termine di prescrizione dei diritti di credito è stato oggetto di sospensione in virtù della disciplina dettata dalla normativa emergenziale del decreto legge n.
18/2020, promulgata per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, a decorrere dall'8 marzo 2020. Infatti, l'art. 68 del decreto legge n. 18/2020 nella versione definitiva (modificato dall'art. 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione, successivamente dall'art. 154, comma 1, lettera a), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
Legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'art. 99, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e da ultimo dall'art. 1, comma 1, lettera a), del
D.L. 20 ottobre 2020, n. 129; la legge 27 novembre 2020, n. 159 ha poi abrogato il D.L. 129/2020) ha sancito, al suo comma 1, che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
L'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 da ultimo citato così dispone: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
contro
Controparte_4 [...] 5 gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione
e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
L'interpretazione della previsione in esame non è stata univoca quanto alla possibilità di farne applicazione ai diritti di credito con termine di prescrizione scadente oltre il periodo della c.d. sospensione Covid.
A tal proposito, vi è stato un primo intervento della Corte di Cassazione, con riferimento all'art. 67 del d.l. 18/2020, norma complementare all'art. 68. In tale occasione la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che: “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare
l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio
2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo
i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.
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212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione
e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_5
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (cfr. Cass. Ord. del 15.01.2025, n.960).
In breve, dall'ordinanza in questione è possibile desumere il principio di diritto per cui, a fronte di una norma che sospende la decorrenza dei termini per il pagamento dei tributi, dunque, favorevole al contribuente, è altresì necessario garantire la sospensione dei termini per gli adempimenti processuali.
In conseguenza di quanto osservato, è, allora, possibile così delineare il regime di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 68: si distingue l'ipotesi in cui il termine di prescrizione del diritto di credito ricade nel periodo compreso nel biennio 2020-2021, allora, esso è posticipato al 31 dicembre 2023; mentre, ove il termine di prescrizione non ricada nel suddetto biennio, viene applicata la sospensione di 542 giorni, comportando la temporanea sospensione del termine di prescrizione, il quale riprende a decorrere per la parte che residua dal giorno successivo al termine del 31 agosto 2021.
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In breve, nel periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 (542 giorni) sono stati sospesi i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relative ai carichi affidati alla . Controparte_4
Ciò posto, il Giudice di prime cure non ha considerato predetta sospensione al fine di verificare l'estinzione per prescrizione del diritto di credito oggetto della presente controversia.
Per le ragioni esposte l'appello va accolto.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione della complessità della normativa di riferimento e dei recenti interventi giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la n. 3943/23 pubblicata il Controparte_4
12/06/2023 del Giudice di pace di Marano, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_3
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Aversa, il 23.10.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Annamaria Buffardo
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