Ordinanza presidenziale 22 aprile 2020
Sentenza 14 dicembre 2021
Parere definitivo 9 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 14/12/2021, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/12/2021
N. 01514/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01315/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2009, proposto da
IN MP, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baciga, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Comune di Verona in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Caineri, Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, domiciliataria ex lege in Verona, via piazza Bra', 1;
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente del Centro di Responsabilità Condono Edilizio 19.3.2009, prot. n. 65528, di rigetto dell’istanza di sanatoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona in persona del Sindaco pro tempore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 novembre 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il diniego di condono edilizio oppostole dal Comune di Verona in relazione alla domanda presentata il 9.12.2004 per ottenere la sanatoria di una nuova abitazione, di ampie dimensioni, realizzata trasformando ed ampliando una tettoia aperta preesistente, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio l’Ente Civico, contrastando le avverse pretese.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
L’art. 3, comma 1 lett. c) della L.R.V. 05.11.2004 n. 21 ammette a condono solo le nuove costruzioni che siano pertinenze di fabbricati residenziali prive di funzionalità autonoma, fino ad un massimo di 300 metri cubi, escludendo in tal modo la condonabilità delle nuove costruzioni residenziali autonome e di tutte le nuove costruzioni non residenziali.
L’abuso realizzato dalla ricorrente ha per oggetto una nuova abitazione strutturalmente e funzionalmente autonoma, non pertinenziale, di volume pari a 584,20 mc. e non risulta, pertanto, sanabile ai sensi dell’art. 3 della L.R.V. n. 21/04 in quanto non rientra tra le tipologie di opere suscettibili di sanatoria edilizia ivi specificamente previste.
La qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, strutturalmente e funzionalmente autonoma, ovvero non pertinenziale, operata dalla P.A., deve ritenersi corretta in quanto sorretta da una congrua istruttoria e da adeguata motivazione.
Dagli elementi acquisiti dalla P.A. nel corso dell’istruttoria, anche in esito al preavviso di rigetto, è infatti emerso che il manufatto preesistente non aveva la consistenza di un vero e proprio fabbricato rurale (edificio), ma di una semplice tettoia agricola.
Non si è, pertanto, trattato di una ristrutturazione di un pressistente fabbricato rurale, come sostenuto dalla ricorrente, ma di una nuova costruzione.
Tale conclusione risulta corroborata dai seguenti elementi:
a) le fotografie che ritraggono l’immobile nel 1990 ne rivelano la natura e la consistenza di semplice tettoia;
b) la diversa tipologia dei materiali che compongono le strutture dell’immobile inducono a datare ad epoca recente una sua sopraelevazione;
c) il progetto edilizio presentato nel 2002 per l’esecuzione di un intervento di ristrutturazione della vicina abitazione evidenzia la presenza di una tettoia aperta per il ricovero di autovetture;
d) che il fabbricato esistente costituisca una nuova costruzione risultante dall’avvenuta demolizione e ricostruzione di una tettoia preesistente, anziché una ristrutturazione di un preesistente fabbricato rurale degradato, si desume anche dalle diverse dimensioni attuali e dall’impiego di materiali diversi.
Tale elementi, valorizzati dalla P.A. a sostegno della tesi della nuova costruzione, devono ritenersi, a giudizio del Collegio, prevalenti su quelli di segno contrario indicati dalla ricorrente (che attesterebbero la preesistenza di un vero e proprio “fabbricato rurale”, desunta dalla documentazione storica, negoziale e catastale anteriore al 1942), in quanto dotati di maggiore attendibilità e concretezza.
Né può accogliersi la tesi della ricorrente di frazionare il nuovo manufatto in due distinti abusi: ristrutturazione con cambio d’uso dell’esistente e ampliamento dello stesso entro il 30 per cento del volume.
L’intervento abusivo è unitario e non può essere artificiosamente frazionato, in quanto per la tipologia costruttiva del manufatto non si rilevano parti separabili o realizzate in momenti diversi.
L’abuso edilizio per cui è causa non è frazionabile in quanto, diversamente opinando, si finirebbero per eludere i limiti posti dalla legge alla sanabilità degli immobili.
L’originario manufatto era agricolo, come documentato dal ricorrente nelle osservazioni al preavviso di rigetto, e per tali tipologie di manufatti l’art. 3 comma 1 lett. a) ammette a sanatoria solo un ampliamento agricolo entro il 20 per cento e non la destinazione residenziale. Non è, dunque, sanabile l’ampliamento residenziale di un manufatto agricolo e nemmeno l’ampliamento di un abuso, ma solo di un uso preesistente assentito. Si aggiunga che il fabbricato risulta interamente in fascia di rispetto stradale 1B quindi in zona di vincolo dove non sono ammessi nuovi ampliamenti e nuovi volumi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. Veneto n. 21/04 e dell’art. 32 della L. n.326/03; infine, la preesistenza di una tettoia agricola con tre lati aperti ed uno chiuso non costituisce né volume fisico né urbanistico.
Per tutte quanto sin qui esposto, considerato che le norme di condono hanno carattere eccezionale e sono pertanto insuscettibili di interpretazione estensiva o di applicazione analogica, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
Luca Emanuele Ricci, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO