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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 925/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di ZE, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro ConIGliere
Dott.ssa Paola Caporali ConIGliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo al n. 925/2023 RG promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Affinto Francesco e Ciccaglione Alfonso Parte_1
appellante
Contro
, rappresentata e difesa dall'avv.to Billetta David Controparte_1
Appellata
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariotti Giovanni e Pinzauti Controparte_2
Stefano
Appellata
causa trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 6/5/2025 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis: - accertare e dichiarare la nullità del giudizio di primo grado e di ogni atto processuale ivi compiuto, nonché accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza oggetto di appello, adottando gli opportuni provvedimenti di legge e giudicando nel merito secondo il rito con cui è stato proposto il gravame;
- in ogni caso, in accoglimento di tutti i motivi dedotti in narrativa accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza appellata, rigettare tutte le domande e richieste svolte dalle parti appellate in primo grado e, contestualmente, accogliere ogni domanda e richiesta svolta in primo grado dal dott. come richiamate nel presente atto e da intendersi qui Parte_1
integralmente trascritte e ribadite;
- in via subordinata, disporre la rinnovazione delle operazioni peritali e, all'esito, accogliere le domande e richieste di cui al punto precedente;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese avversarie e di conferma, anche parziale, del provvedimento impugnato, condannare la a tenere Controparte_2
indenne e/o manlevare il dott. da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria Parte_1 avversaria e comunque da ogni onere o spesa derivante dall'accoglimento delle spiegate domande,
e conseguentemente a rifondere quanto l'odierno appellato fosse condannato a pagare in relazione alle domande proposte dalla Sig.ra e fosse condannato a pagare, sia per il giudizio di CP_1
primo grado che per il presente procedimento di appello, a titolo di spese di lite, di consulenza tecnica e di ogni altro onere e costo, nonché a rifondere allo stesso appellante le spese di lite sostenute per la propria difesa in giudizio e per le spese di consulenza tecnica di parte;
- condannare le controparti al pagamento di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- condannare le controparti al pagamento delle spese di Ctu (del primo grado di giudizio, e, ove rinnovate le operazioni peritali, del doppio grado di giudizio) e delle spese del procedimento per
Atp di cui in atti.
In via istruttoria, si reitera la richiesta di rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio”;
Conclusioni appellata : Controparte_2
“1) respingere il primo motivo di appello, in quanto inammissibile e/o infondato;
2) accogliere, secondo Giustizia, il secondo motivo di appello, con specifica esclusione dei motivi specificatamente attinenti e dedotti dall'appellante in merito alla “erronea e contraddittoria valutazione del regime delle preclusioni” 3) rigettare il terzo motivo di appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, sia per le ragioni enunciate nella ordinanza impugnata, sia per tutti gli ulteriori motivi eccepiti e riproposti in grado di appello da parte di Controparte_2
4) accogliere, secondo Giustizia, il quarto motivo di appello;
5) accogliere, secondo Giustizia, il quinto motivo di appello per quanto attiene la domanda proposta nei confronti della appellata IGnora;
respingerlo, invece, in Controparte_1
merito alla domanda subordinata di manleva dedotta nei confronti di Controparte_2
6) Con vittoria delle spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio, da liquidarsi ex
DM 147/2022, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP di legge;
vittoria di spese e competenze anche per CTU e CTP.
7) In via istruttoria : accogliere la istanza istruttoria di integrale rinnovazione della CTU medico legale”.
Conclusioni appellata : “Si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di ZE : Controparte_1
Il rigetto integrale dell'atto di appello perché infondato in fatto e diritto;
la conferma integrale dell'Ordinanza Giudiziale emessa dal Tribunale di Lucca – GM Dott.ssa Morelli del 05/04/2023.
Con vittoria di compensi e spese ex DM 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 23.5.2017, Controparte_1
conveniva in giudizio di fronte al Tribunale di Lucca il dott. affinché, previo Parte_1 accertamento della responsabilità sanitaria di quest'ultimo in relazione alle infiltrazioni di filler
Bioalcamid effettuate al volto per finalità estetiche nel corso degli anni 2003/2005, il resistente venisse condannato a risarcirle il danno biologico subito, riservandosi di agire in separata sede per il danno da lucro cessante e perdita di chance.
A fondamento della domanda la ricorrente allegava:
- che nel 2003 si era recata ad una visita estetica presso il dr. nel suo studio medico sito in Parte_1
Roma, via Mazzini 142, per sottoporsi ad un trattamento di infiltrazione permanente agli zigomi di un filler non riassorbente denominato Bioalcamid Face ed il medico l'aveva rassicurata sulla mancanza di rischi e complicazioni;
- che quindi nel corso degli anni 2003/2005 si era sottoposta a tre interventi di chirurgia estetica agli zigomi da parte del medesimo medico, per nessuno dei quali era stato preventivamente acquisito da costui il consenso informato della paziente al trattamento sanitario;
- che nel 2009 era insorta una grave infezione nell'area zigomatica destra, a causa della quale ella si era dovuta sottoporre a 8 mesi di cure e terapie ed in conseguenza di ciò il suo viso si era mostruosamente deformato;
- che poi nell'anno 2010 si era manifestata un'altra grave infezione anche nell'area zigomatica sinistra, sempre in conseguenza delle infiltrazioni effettuate dal dott. del farmaco Parte_1
Bioalcamid Face, non riassorbibile, che le aveva provocato danni permanenti costituiti dalla deturpazione del viso;
- che ella aveva quindi promosso davanti al Tribunale di Roma ricorso per A.T.P., in esito al quale il
C.T.U. dott. aveva ritenuto configurarsi nella vicenda la responsabilità medica Persona_1
del dott. e la sussistenza di un danno biologico per invalidità permanente pari al 22% e Parte_1
per inabilità temporanea pari a 440 giorni.
Si costituiva in giudizio il dott. respingendo ogni addebito di responsabilità Parte_1
nella vicenda sanitaria di causa.
Quanto in particolare alla dedotta mancanza della sottoscrizione del consenso informato, il sanitario replicava di avere dettagliatamente esposto alla paziente che l'obiettivo estetico desiderato poteva essere raggiunto mediante una serie di infiltrazioni di materiale iniettabile riassorbibile, oppure con prodotti non riassorbibili come il Bioalcamid Face, illustrandone le controindicazioni, e all'esito di tale spiegazione la aveva scelto consapevolmente di sottoporsi ad infiltrazioni di Bioalcamid CP_1 per evitare di doversi sottoporre nel tempo a più trattamenti, in un'ottica di risparmio economico.
Il medico inoltre contestava il nesso di causalità tra i trattamenti estetici del 2003/2005 e l'insorgenza nel 2009 delle infezioni al volto del paziente, in quanto verificatesi a distanza di molti anni dai trattamenti, asserendo che le lamentate infezioni erano invece da ricondurre ad interventi/trattamenti invasivi effettuati da altri (non meglio specificati) soggetti, intervenuti ex post sulle medesime aree del volto che erano state interessate dalle infiltrazioni di Bioalcamid da lui eseguite.
Chiedeva comunque l'autorizzazione alla chiamata in causa di , con cui aveva Controparte_2
stipulato una polizza per la responsabilità professionale, per essere manlevato in caso di condanna.
Autorizzata la citazione del terzo, si costituiva la compagnia eccependo preliminarmente la inoperatività della garanzia, in quanto la polizza sottoscritta in data 22.9.2008 e l'appendice sottoscritta in data 22.3.2009 avevano avuto effetto dal 22.9.2008 fino al 22.3.2013, mentre la denuncia del sinistro da parte del resistente era avvenuta solo in data 3.3.2014, quindi oltre il termine di efficacia della polizza. In subordine la terza chiamata allegava la sussistenza della franchigia e del massimale di polizza, nonché la previsione del patto di gestione della lite e, nel merito, si associava alle difese svolte dal proprio assicurato.
La causa veniva istruita con CTU eseguita dal collegio peritale composto dal C.T.U. dott. Per_2
e dagli ausiliari dott. (psichiatra) e dott.ssa (specialista in
[...] Persona_3 Persona_4 dermatologia e medicina estetica), ed all'esito parte resistente, con le note conclusive del 4.2.2020, depositava una scrittura privata sottoscritta dalle parti il 26.6.2012 di natura transattiva, eccependo l'intervenuta rinuncia da parte della ricorrente ai lamentati danni derivanti dai trattamenti oggetto di causa, nonché una comunicazione di denuncia del sinistro a datata 31.5.2013. Controparte_2
Sia la ricorrente che la terza chiamata eccepivano nel loro primo atto difensivo successivo al deposito della citata documentazione l'inammissibilità di tali produzioni, essendo già maturate le preclusioni processuali di cui all'art. 702 bis cpc.
Veniva quindi disposto un supplemento di indagine peritale (in merito alla valutazione del danno biologico permanente di natura psichica) e successivamente il Tribunale decideva la causa con ordinanza ex art. 702 ter cpc, emessa in data 5.4.23, con cui accoglieva la domanda di parte ricorrente (sebbene per somma minore di quella domandata) e rigettava la domanda di manleva del
. Parte_1
In motivazione il Tribunale preliminarmente dichiarava la decadenza del resistente dalla proposizione dell'eccezione di rinuncia della ricorrente al diritto risarcitorio per effetto della transazione intervenuta tra le parti con scrittura privata sottoscritta in data 26.6.2012, con la seguente motivazione: “Tale accezione deve, infatti, ritenersi tardiva in quanto avrebbe dovuto essere proposta nella comparsa di costituzione, maturando in difetto le preclusioni processuali previste dall'art. 702 bis, comma 4 c.p.c., mentre invece è stata sollevata per la prima volta, in modo implicito, nelle note conclusive depositate in data 4.2.2020 (alle quali è stata allegata la scrittura privata in questione) ed esplicitamente nelle note conclusive depositate in data
26.10.2022”.
Quindi il Tribunale inquadrava la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale e decideva la causa sulla base della CTU, che aveva accertato la responsabilità professionale del convenuto in quanto:
1) aveva sottoposto la paziente ad iniezioni del filler Bioalcamid senza un preventivo consenso informato, avendola edotta che si trattava di un filler permanente non riassorbibile, ma non anche sulle possibili complicanze del prodotto;
2) il filler Bioalcamid nel 2003, seppur consentito in (e peraltro vietato negli Stati Uniti), non CP_2
era stato approvato dalla scienza medica perché presentava effetti collaterali, con particolare riferimento ad infezione e successiva formazione di granulomi, già noti nella comunità scientifica per effetto di numerose segnalazioni al riguardo;
3) non aveva sottoposto la paziente a terapia antibiotica dopo le iniezioni del filler Bioalcamid ed i tentativi di rimuovere il prodotto dopo incisione e spremitura, a seguito del manifestarsi delle infezioni, erano risultati parziali ed insufficienti, lasciando esiti estetici insoddisfacenti.
La CTU aveva altresì accertato il nesso di causalità tra le infezioni riportate dalla ricorrente e le iniezioni di filler effettuate dal dr. , evidenziando che le complicanze derivanti dal filler Parte_1
Bioalcamid sono, oltre che note, ricorrenti ed emergono anche a distanza di anni, trattandosi di filler permanente.
Il Tribunale quindi sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano del 2021, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del fatto (36 anni), liquidava il danno per l'invalidità permanente in €
45.617,00 e il danno morale in € 15.509,00, escludendo tuttavia la c.d. personalizzazione e quindi, calcolando anche il danno per l'invalidità temporanea, accertava complessivamente il totale del danno non patrimoniale subito dalla ricorrente in complessivi € 70.778,50 in moneta attuale, su cui applicava interessi compensativi sulla somma capitale devalutata all'epoca del fatto e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, oltre interessi legali sulla somma complessiva dalla decisione e sino al saldo effettivo.
Rigettava poi la domanda di manleva del convenuto verso la sua compagnia di assicurazione ritenendo provato, come eccepito dalla compagnia, che la prima denuncia di sinistro fosse stata inviata dal convenuto tardivamente.
In definitiva il Tribunale condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 70.778,50 oltre interessi legali come in motivazione, nonchè della metà delle spese processuali sostenute dall'attrice (anche nel procedimento di ATP) compensando la residua metà, nonché delle spese di CTU, mentre le spese sostenute della parte terza chiamata venivano poste per metà a carico del convenuto e per metà a carico dell'attrice.
2. Ha proposto appello con cinque motivi: Parte_1
I MOTIVO: “Nullità dell'ordinanza del 5.04.2023 resa dal Tribunale di Lucca – Nullità del giudizio di primo grado – Mancata conversione nel rito ordinario – Violazione e falsa applicazione dell'art. 702ter c.p.c.” ;
II MOTIVO: “Erroneità manifesta e difetto di presupposto - Errata e/o omessa valutazione delle risultanze e delle evidenze di giudizio - Errata e/o omessa valutazione delle prove - Violazione e falsa applicazione dell'art. 702bis c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. -
Contradditorietà - Difetto di motivazione”; III MOTIVO: “Erroneità manifesta e difetto di presupposto - Errata e/o omessa valutazione delle risultanze e delle evidenze di giudizio - Errata e/o omessa valutazione delle prove - Violazione e falsa applicazione dell'art. 702bis c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. –
Contradditorietà”;
IV MOTIVO: “Erroneità manifesta e difetto di presupposto - Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.”;
V MOTIVO: “Erroneità manifesta e difetto di presupposto”.
Per questi motivi
l'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza appellata, concludendo come meglio indicato in epigrafe.
3. Si è costituita in data 19.10.23 , la quale ha contestato il primo motivo di Controparte_2
appello mentre si è dichiarata remissiva a giustizia in ordine al secondo motivo, a tale proposito dichiarando “ad integrazione dei motivi di appello principale, ripropone, in Controparte_2
grado di appello, le eccezioni, deduzioni e contestazioni svolte dalla stessa nel primo grado di
Giudizio, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 346 c.p.c”, in particolare rinnovando le proprie censure alla CTU svolta in corso di causa.
L'appellata ha contestato fermamente il terzo motivo di appello in merito al rigetto della domanda di manleva, sostenendo la tardività di tutte le produzioni documentali effettuate dal convenuto con le note conclusive del 4.2.2020 e comunque contestando e disconoscendo di avere mai ricevuto il doc. 45 (doc. 4 allegato da in grado di appello), costituito dalla lettera del 31.05.2013, Parte_1
nonché il relativo allegato.
In ogni caso ha riproposto, ex art. 346 c.p.c., tutte quante le eccezioni inerenti la Controparte_2
infondatezza della domanda di garanzia, comprese quelle eccezioni e deduzioni che sono rimaste assorbite dalla pronuncia della ordinanza impugnata (per la polizza responsabilità civile previsione di massimale unico di euro 750.000,00, scoperto del 10% a carico dell con il minimo Parte_2
assoluto di euro 5.000,00, nonchè esclusione della garanzia per i trattamenti svolti fuori dall'ambito ospedaliero).
Ha quindi concluso come meglio indicato in epigrafe.
4. Si è costituita in data 25.10.24 , che ha sostenuto la correttezza Controparte_1 dell'ordinanza appellata tranne che in punto di condanna alle spese a suo carico e a favore della compagnia di assicurazione;
tuttavia non ha proposto sul punto alcun appello incidentale, tanto meno riguardo al capo della sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità della sua domanda risarcitoria avanzata verso la compagnia, tanto è vero che ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese. 5. Alla prima udienza cartolare del 21.11.24 il Cons. istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza cartolare ex art. 352 cpc per la rimessione della causa in decisione, nel contempo assegnando alle parti i tre diversi termini previsti dalla norma.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie difensive, la causa passava quindi in decisione all'udienza cartolare del 6.5.25, mediante ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa in data 9.5.25.
6.1. Con il primo motivo di appello si sostiene la nullità dell'ordinanza impugnata in quanto emessa a conclusione del giudizio mantenuto erroneamente dal giudice nelle forme del rito sommario.
La decisione del Tribunale di Lucca di proseguire il giudizio con le forme del rito sommario sarebbe infatti erronea in quanto le difese svolte dalle parti (e dalla stessa parte ricorrente) richiedevano una istruzione non sommaria ed una fase istruttoria complessa e quindi il giudice avrebbe dovuto disporre il mutamento di rito.
Secondo l'appellante la mancata conversione del rito avrebbe determinato in suo danno la violazione del diritto di difesa e del principio del contradditorio in quanto l'appellante non avrebbe
“avuto accesso alle tutele previste dal rito ordinario e ai diritti difensivi previsti per l'udienza ex art. 183 c.p.c. e dalle disposizioni di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. “
Secondo l'appellante “E' indubbio che in sede di prima udienza del rito sommario non possano essere svolte, a pena di irritualità e/o inammissibilità, tutte le difese esperibili nella/e specifica/he memoria/e tipiche del rito ordinario, con la più ampia facoltà di articolazione. Inoltre, nel rito sommario si assiste a una contrazione dei termini assai più lunghi per la produzione dei documenti
e per l'esercizio delle facoltà istruttorie, che stante la particolarità delle difese avverse, necessitavano dei modi e delle tempistiche ordinarie”.
Di conseguenza “La violazione e la falsa applicazione dell'art. 702ter c.p.c., in uno con la mancata conversione del rito, risulta inequivocabilmente rilevante ai fini della decisione, dal momento che il dott. non ha potuto esercitare in pieno i propri diritti difensivi (con tutte le conseguenze Parte_1
del caso in ordine alla invalidità degli atti processuali e alla nullità della decisione) e in considerazione del fatto che le controparti hanno pure eccepito in corso di causa la tardività delle produzioni documentali dell'odierno appellante”.
Il motivo di appello è completamente infondato.
La presente causa ha ad oggetto una domanda di risarcimento danni derivante da responsabilità sanitaria ed ai sensi dell'art. 8, comma 3, L. 08.03.2017 n. 24 (c.d. Legge Gelli ), in vigore a Per_5
partire dal 01.04.2017, è stato espressamente previsto (nella versione della norma ratione temporis vigente) che la causa giudiziale venga trattata a mezzo di ricorso ex art. 702 bis cpc e per l'appunto la presente causa è stata iscritta a ruolo in primo grado in data 23.05.2017, nella piena vigenza di tale normativa processuale. In ogni caso spetta al giudice decidere se la causa, introdotta con il rito sommario ex art. 702 bis cpc, debba proseguire con tale rito oppure con il rito ordinario, valutando discrezionalmente se “le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria” e nessuna norma prevede la nullità della sentenza nel caso in cui il primo giudice avesse erroneamente omesso di mutare il rito.
Nè l'appellante ha dimostrato che dalla errata scelta del rito egli ha ricevuto un danno in termini di lesione del suo diritto di difesa, non potendo a questo proposito limitarsi a dire genericamente che il rito sommario non gli dava le stesse garanzie di tutela del rito ordinario, perchè se, così fosse, il rito sommario non avrebbe neppure dovuto esistere.
L'unica specifica doglianza dell'appellante in merito all'asserita lesione del suo diritto di difesa è contenuta a pag. 8 dell'appello, ovverosia l'omesso mutamento del rito da sommario a ordinario avrebbe consentito alle controparti di poter eccepire la tardività delle sue produzioni documentali, che altrimenti sarebbero state tempestive.
L'argomentazione è errata, perchè l'art. 702 bis comma quarto cpc prevede chiaramente, come giustamente ricordato dal primo giudice, che le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio devono essere proposte dal convenuto a pena di decadenza nella comparsa di risposta e quindi, questo essendo il rito introdotto dall'attrice, il convenuto doveva necessariamente eccepire in comparsa di risposta che il diritto risarcitorio dell'attrice si era estinto per sopravvenuta rinuncia, in forza della scrittura privata del 26.6.12.
Il convenuto quindi aveva questo ben preciso onere prima ancora di poter chiedere ed eventualmente ottenere dal giudice il cambio di rito e quindi, se anche il giudice avesse mutato il rito e concesso i termini ex art. 183 cpc, ugualmente sarebbe stata tardiva la produzione della transazione quand'anche essa fosse stata effettuata con la memoria istruttoria, senza prima avere il convenuto eccepito in comparsa di risposta l'estinzione del diritto risarcitorio dell'attrice a causa della transazione.
6.2. Con il secondo motivo di appello lamenta che la ricostruzione fattuale della vicenda Parte_1
sanitaria da parte del primo giudice sarebbe erronea, lacunosa e contraria alle evidenze di giudizio, sotto tre diversi profili:
a) errata e/o omessa valutazione da parte del Giudice del primo grado delle circostanze non oggetto di contestazione e dei pacifici fatti di causa;
b) errata e/o omessa valutazione delle prove da parte del Giudice ed erronea e contradditoria valutazione del regime delle preclusioni;
c) errata valutazione della Ctu e delle relative risultanze.
Sotto il primo profilo l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di cui all'art. 115 cpc, in quanto a seguito della costituzione del dott. parte Parte_1 ricorrente non aveva contestato, né genericamente né specificatamente, le deduzioni, le contestazioni e le eccezioni sollevate dal resistente per opporsi alla domanda risarcitoria.
Il profilo del motivo di appello è infondato.
L'appellante fa anzitutto riferimento al fatto che nella propria comparsa di costituzione egli aveva dedotto di aver debitamente informato la paziente della possibilità di raggiungere l'obbiettivo estetico desiderato alternativamente mediante infiltrazioni di materiale iniettabile riassorbibile
(come ad esempio acido ialuronico), oppure prodotti non riassorbibili, come il “Bioalcamid Face”, illustrando per le due diverse ipotesi le relative modalità di esecuzione del trattamento, nonché i benefici conseguibili e le possibili complicazioni ed a fronte di ciò la paziente aveva scelto liberamente e consapevolmente il prodotto “Bioalcamid Face” non riassorbibile.
Osserva la Corte che, quand'anche nelle sue successive difese l'attrice non avesse specificamente contestato queste argomentazioni del convenuto, non per questo si sarebbe verificato il presupposto per l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cpc.
Infatti il convenuto costituendosi in giudizio aveva semplicemente dedotto un fatto (l'avvenuta completa informazione della paziente in merito a tutti i profili dei possibili interventi medici da poter praticare) impeditivo del diritto risarcitorio scaturente dalla violazione del consenso informato, e di conseguenza, senza che l'attrice dovesse contestare alcunchè, spettava a lui dimostrare di aver fornito a costei un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze, onere che non è stato assolto: difatti la CTU ha accertato - peraltro solo per aver tenuto conto della transazione prodotta in giudizio in data 4.2.20 che il Tribunale ha poi giudicato inammissibile perché tardivamente prodotta - che il medico aveva informato la paziente della natura non riassorbibile del prodotto “Bioalcamid Face”, ma in atti non vi era traccia di un valido modulo di consenso informato firmato dalla paziente esplicativo delle possibili complicanze di tale prodotto.
Parimenti, una volta ricordato che il principio di cui all'art. 115 cpc, come è ben noto, si riferisce alla mancata contestazione dei fatti dedotti dalla controparte e non certo alla mancata contestazione delle altrui argomentazioni difensive, il motivo di appello è infondato anche in riferimento all'avvenuta contestazione da parte del dott. , nella sua comparsa di costituzione e riposta, Parte_1 della sussistenza del nesso causale tra i trattamenti di “Bioalcamid Face” eseguiti sulla paziente nel
2013/2015 e la comparsa delle gravi infezioni che si verificarono poi nel 2009 e nel 2010 rispettivamente nell'area zigomatica destra e in quella sinistra: rispetto a tale contestazione del convenuto l'attrice non aveva a sua volta nessun onere di contestazione rilevante ai sensi dell'art. 115 cpc, ma aveva solo l'onere di provare il nesso causale tra la condotta del sanitario e le lesioni permanenti della sua integrità fisica che sono poi state effettivamente accertate dalla CTU (ossia un danno permanente pari al 18%, consistente sia in un danno estetico conseguente alla residuata deformità del volto pari al 10%, sia in un danno di natura psichica inquadrabile come Disturbo da
Stress post Traumatico in forma lieve pari all'8%) e tale nesso causale per l'appunto è stato positivamente accertato proprio dalla consulenza tecnica svolta in corso di causa (come pure era stato già accertato dalla precedente CTU svolta in fase di ATP presso il Tribunale di Roma dal dott.
. Per_1
E' infondato anche il secondo profilo del motivo di appello, riguardante l'errata e/o omessa valutazione delle prove da parte del Giudice e l'erronea e contradditoria valutazione del regime delle preclusioni, perché a tale proposito l'appellante si limita a ribadire che il giudice avrebbe erroneamente omesso ogni valutazione in ordine alla documentazione prodotta dal dott. Parte_1
nel corso del giudizio (e segnatamente la scrittura privata del 26.6.12: doc. 44 in primo grado, doc.
3 in appello), avendo conseguentemente dichiarato “la decadenza del resistente dalla proposizione dell'eccezione di rinuncia della ricorrente al diritto risarcitorio per effetto della transazione intervenuta tra le parti con scrittura privata sottoscritta in data 26.6.2012” (vedi ordinanza appellata a pag. 8).
Sostiene dunque l'appellante che “il Giudice di primo grado avrebbe dovuto prendere comunque atto del contenuto della scrittura privata (come del resto viene preso atto del contenuto della scrittura privata in altre parti dell'ordinanza), rimasto privo di contestazione da parte avversa” e ribadisce che il deposito dell'atto sarebbe stato tempestivo, perché nel rito sommario è sempre consentita la produzione documentale, anche successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza decisoria, citando al riguardo Cass. 7.01.2021, n. 46.
Il motivo è infondato per quanto già esposto nel precedente paragrafo 6.1 e dunque l'appellante cita a sproposito la sentenza n. 46/21 della Cassazione, perché confonde la tardività della prova documentale con la tardività della allegazione difensiva: sebbene i documenti possano essere prodotti nel rito sommario anche successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter cpc, viceversa anche in questo rito, così come nel rito ordinario, le eccezioni non rilevabili di ufficio devono essere sollevate dal convenuto, a pena di decadenza, nella sua comparsa di costituzione in giudizio, che deve essere depositata tempestivamente rispetto alla prima udienza.
Dunque la produzione della scrittura privata del 26.6.12, effettuata dal convenuto dopo lo svolgimento della fase istruttoria e il deposito della CTU, era sicuramente tardiva, in mancanza di previa tempestiva eccezione in comparsa di risposta circa l'esistenza di tale transazione e/o rinuncia della controparte al suo diritto risarcitorio. Per gli stessi motivi tale documento, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non potrebbe essere legittimamente prodotto in appello, neppure ai sensi dell'art. 702 quater cpc, secondo cui “sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione”, posto che appunto la norma consente la produzione per la prima volta in appello di documenti indispensabili che tuttavia si riferiscano ai fatti che hanno formato oggetto del thema decidendum di primo grado, ossia ai fatti dedotti dalle parti entro i termini di legge consentiti, non potendo la nuova prova certo supplire alla mancanza di tempestiva allegazione del fatto nel primo giudizio.
Infine è infondato anche il terzo profilo del secondo motivo di appello, con cui si censura la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato di condividere le conclusioni del
Ctu, ritenute prive di omissioni, esenti da vizi logici, complete, esaurienti, ampiamente argomentate, prive di ogni considerazione aprioristica e suffragate dagli accertamenti effettuati e dalle risultanze delle indagini ordinate.
Difatti l'appellante, per sostenere il contrario, si è limitato sostanzialmente a dire che “le conclusioni del Ctu sono smentite sia dalle mancate contestazioni della Sig.ra in ordine alle CP_1
deduzioni contenute nella memoria di costituzione del dott. , sia dalla documentazione Parte_1
fotografica prodotta in atti (su cui il Ctu non ha sollevato alcun rilievo critico), sia infine dalla scrittura privata acquisita in giudizio con cui la Sig.ra ha riconosciuto -con effetto CP_1
confessorio e onfermativo sul punto- che tutti i trattamenti eseguiti dal dott. fossero Parte_1
perfettamente riusciti. Dunque, le conclusioni del Ctu si palesano prive di presupposto e contrarie alle evidenze di giudizio e alle risultanze probatorie, circostanza che avrebbero dovuto indurre il
Giudice di prime cure a discostarsi da quanto ravvisato nell'elaborato peritale”.
In definitiva l'appellante non ha svolto alcuna specifica censura in merito agli errori od omissioni eventualmente commessi dal CTU dott. e dai suoi ausiliari (dott. , Persona_2 Persona_3
psichiatra, e dott.ssa specialista in dermatologia e medicina estetica), perché si è Persona_4 limitato a ribadire le proprie argomentazioni (sia in merito all'esauriente informativa data alla paziente, sia in merito all'assenza di nesso causale tra i trattamenti eseguiti nel 2003/2005 e le infezioni zigomatiche verificatesi nel 2009/2010) che erano state già prese in esame e smentite dalla consulenza di ufficio, della quale conviene qui riportare le parti essenziali:
“Il prodotto utilizzato dal dr nella IG. è il Bioalcamid Face agli zigomi ed al Parte_1 CP_1
naso ed il Bioalcamid Lips alle labbra labbro superiore ed inferiore. Trattasi di un hydrogel di polialchilammide al 4% che appartiene alla classe dei filler permanenti. […]
Una volta iniettato […] il prodotto si comporta come una protesi: diventa stabile, non si sposta e non si riassorbe. E' fondamentale che la pratica venga svolta rispettando tutte le indicazioni dell'asepsi e in caso di iniezione di grandi volumi di prodotto può essere utile seguire una terapia antibiotica profilattica che non risulta essere stata posta in essere nel caso di specie.
Trattandosi di un filler permanente le complicazioni che può generare sono spesso tardive e compaiono a distanza di mesi ed anche anni dopo l'iniezione del prodotto.
In particolare, tali complicanze riguardano lo sviluppo di infezioni causate dalla proliferazione di un biofilm batterico attorno alla superficie delle particelle. Tale biofilm spesso è resistente agli antibiotici, anche ad alto dosaggio ed assunti per lungo tempo, tanto che per risolvere il problema
è generalmente necessario incidere e drenare la raccolta ascessualizzata (come in effetti è stato fatto alla paziente).
L'altro effetto collaterale, frequente conseguenza della iniezione di filler permanenti, è la formazione di granulomi che compaiono successivamente a processi flogistici ripetuti. Tali granulomi sono dovuti alla comparsa di una capsula fibrotica che si viene a creare attorno alle particelle del prodotto iniettato ed essi contengono batteri al loro interno, per il loro trattamento in caso di fallimento della terapia antibiotica è necessario incidere e drenare la raccolta in modo da eliminare il materiale iniettato il materiale purulento formatosi ed il biofilm alla base della suddetta complicanza.
Nel 2001, Bioalcamid ha ottenuto il marchio CE richiesto in Europa per l'utilizzo dei dispositivi medici. Il Bioalcamid viene prodotto in tre formulazioni differenti a densità crescente (lips, face e body) a seconda della zona corporea che si vuole trattare. Pertanto nel 2003, quando la IG.
è stata sottoposta alla iniezione del filler Bioalcamid, il suo uso era consentito ovviamente CP_1
previa firma di consenso informato al fine di definire le possibili conseguenze dell'utilizzo di un filler permanente e gli esiti estetici ottenibili.
Dopo un iniziale entusiasmo nei confronti di tale prodotto, sono state pubblicate numerose segnalazioni riguardo gli effetti collaterali del Bioalcamid con particolare riferimento ad infezione
(rossore, dolore ed edema) e successivamente alla formazione di granulomi. Inoltre i tentativi di rimuovere il prodotto dopo incisione e spremitura sono risultati parziali ed insufficienti lasciando comunque esiti estetici non soddisfacenti. Infatti, come afferma il dr (CTU dell'ATP: n.d.r.) Per_1
nella sua relazione, già nel 2003 i medici più prudenti non effettuavano infiltrazioni con materiali non riassorbibili per la scarsità di documentazione scientifica sulla innocuità dei prodotti, il
Contr trattamento con Bioalcamid non è mai stato approvato dalla e mai consentito negli Stati Uniti ed in l'infiltrazione con Bioalcamid, benché non vietata dalla legge, non è mai stata CP_2 approvata dalla scienza medica per cui l'aver effettuato da parte del dr ripetute Parte_1
infiltrazioni di Bioalcamid sulla faccia della IG. può sicuramente essere considerato un CP_1
comportamento imprudente come afferma il dr nella CTU da lui effettuata. Da sottolineare, Per_1 inoltre, come il dr non sembra aver prescritto, in occasione dei trattamenti effettuati una Parte_1
terapia antibiotica profilattica e quindi avrebbe avuto un comportamento negligente. Sussiste, inoltre, un vizio di consenso, rilevato anche dal dr poiché non è presente in atti ne mi è Per_1
stato consegnato successivamente alcun modulo di consenso informato per cui non è possibile stabilire se la paziente fosse stata correttamente informata (né a tal fine può avere valenza una scrittura privata sottoscritta dopo circa 9 anni) non solo dell'utilizzo di un filler non riassorbibile ma soprattutto delle possibili complicanze, per cui si ravvisa una insufficienza del consenso informato e quindi una sua invalidità.
In ogni caso occorre ricordare come nel caso di interventi chirurgici o trattamenti a fini estetici sussista una obbligazione di risultato e non di mezzi. […]
Infine occorre sottolineare che anche la legge 24 dell'8.03.2017 (cosiddetta Legge Gelli) non prevede la finalità estetica tra quelle che consentono al medico, attraverso il richiamo al pieno rispetto delle linee guida, alle buone pratiche e in relazione alla specificità del caso concreto di invocare la mancanza del presupposto della colpa previsto dall'art. 2043 del codice civile.
In conclusione ai fini della sussistenza della colpa, peraltro presente per comportamento imprudente del dr , è irrilevante che il collega possa aver agito seguendo le linee guida Parte_1
e le buone pratiche in essere al momento del fatto in quanto il profilo di colpa sussiste per il risultato finale decisamente fallimentare” (vedi pagg. 25 - 28 della CTU, grassetto in originale).
Va quindi considerato infondato anche l'ultimo profilo del secondo motivo di appello, dovendosi anzi aggiungere che anche la CTU svolta in ATP aveva già accertato la responsabilità del dott.
e la nuova CTU venne espletata dal Tribunale di Lucca sol perché il precedente Parte_1
accertamento tecnico svolto avanti al Tribunale di Roma non era opponibile alla compagnia di assicurazione, che non aveva partecipato al procedimento.
In ultimo si osserva che sebbene l'appellante abbia concluso anche in via istruttoria chiedendo il rinnovo della CTU, tale richiesta deve essere disattesa per la mancata specifica indicazione dei motivi che dovrebbero giustificare un ulteriore rinnovo dell'indagine peritale, ed anche perchè
l'appellante stesso nelle sue conclusioni ha formulato tale richiesta solo come subordinata rispetto all'accoglimento dell'appello.
6.3. Con il quarto motivo di appello, da esaminare prima del terzo per motivi di priorità logica,
l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 cpc, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente accolto le pretese risarcitorie della Sig.ra accertando la responsabilità del dott. per CP_1 Parte_1 non aver fornito il consenso informato alla propria paziente, quando invece l'attrice non aveva mai avanzato una specifica domanda in tal senso, non avendo mai rivendicato l'insussistenza del consenso informato circa i trattamenti a lei praticati. Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale non ha condannato il dott. anche per la Parte_1
violazione del consenso informato, bensì solo per aver procurato alla paziente i danni permanenti e l'invalidità temporanea che sono stati accertati dalla CTU: infatti l'attrice aveva sì sostenuto di non essere stata messa al corrente dal dott. del tipo di filler che egli le avrebbe iniettato e che Parte_1
anzi riteneva trattarsi di un filler riassorbibile, ma poi non ha chiesto una specifica voce di risarcimento del danno per violazione del consenso informato, bensì solo per la lesione del suo diritto alla salute, avendo chiesto solo il risarcimento del “danno biologico, riservata ed impregiudicata la eventuale pretesa a titolo di danno da lucro cessante”.
6.4. Con il terzo motivo di appello si impugna il rigetto della domanda di manleva verso la compagnia di assicurazione, ossia la seguente parte dell'ordinanza appellata:
“Va respinta anche la domanda di manleva avanzata dal dott. nei confronti di Parte_1 [...]
dovendosi ritenere fondata l'eccezione di inoperatività della garanzia sollevata dalla CP_2
terza chiamata.
Sul punto risulta per tabulas la stipula tra le parti della polizza n. 280980597 del 22.9.2008 per la responsabilità civile verso terzi del medico resistente, nonché dell'appendice 0002 del 22.9.2009, la cui validità temporale è disciplinata dall'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione, ai sensi del quale “l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento relative a fatti accaduti durante il periodo di validità dell'assicurazione pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di validità della stessa e, comunque, entro sei mesi dalla sua emissione (rectius
“cessazione” n.d.r.)”.
Nel caso di specie, ha allegato che la polizza ha avuto effetto dal 22.9.2008 (data di Controparte_2
stipula della polizza assicurativa) fino al 22.3.2013, momento a far data dal quale la polizza e la relativa appendice sono state stornate, mentre la prima denuncia del sinistro è pervenuta alla compagnia in data 3.3.2014, vale a dire oltre sei mesi dopo dalla cessazione di operatività della copertura assicurativa.
In ordine a tali allegazioni fattuali (fondanti l'eccezione di inoperatività della garanzia) parte resistente non ha sollevato contestazioni di sorta nell'atto immediatamente successivo (udienza di comparizione delle parti del 19.1.2018), né in quelli seguenti (udienze del 4.7.2018, 26.9.2018,
8.5.2019, 23.10.2019), di talché le allegazioni in questione costituiscono fatti non contestati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Al riguardo devono ritenersi tardive le controdeduzioni fattuali (tra cui quella di avere denunciato il sinistro il 31.5.2013) e le produzioni documentali volte a contrastare la predetta eccezione contenute nelle note conclusionali depositate in data 4.2.2020 dal resistente, dal momento che avrebbero dovuto trovare ingresso entro la prima udienza di comparizione del
19.1.2018, diversamente incorrendosi nelle preclusioni del rito speciale di cui all'art. 702 bis c.p.c. comportanti la decadenza, ritualmente e tempestivamente sollevata dalla terza chiamata nel primo atto successivo al deposito delle note e delle produzioni documentali, rappresentato dall'udienza del 22.7.2022”.
Sostiene l'appellante che il giudice avrebbe errato, cioè avrebbe dovuto valutare ai fini della decisione la documentazione prodotta dal convenuto (che dimostrava la tempestività della denuncia di sinistro inviata all'assicurazione), in quanto essa non era stata prodotta tardivamente, e per corroborare tale argomentazione l'appellante cita di nuovo la sentenza Cass. 7.01.2021, n. 46, che ha affermato il seguente principio di diritto: “poiché l'art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, nè in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, nè in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.”
Sostiene poi che in ogni caso tale documentazione, in quanto assolutamente indispensabile ai fini della decisione, potrebbe in ogni caso essere validamente prodotta in appello, ai sensi dell'art. 702 quater cpc.
Osserva la Corte che alcune della argomentazioni sostenute da parte appellante sono condivisibili e quindi il motivo di appello nel complesso risulta fondato.
Invero, benchè anche in questo caso il principio di diritto sancito dalla sentenza Cass. n. 46/21 non si attagli, quantomeno in prima battuta, al caso concreto (in quanto ciò di cui si discute non è tanto la tardività della produzione documentale fatta dal convenuto per dimostrare la tempestività della denuncia di sinistro e quindi l'operatività della polizza, bensì la tardività della sua corrispondente allegazione difensiva), è proprio su questa problematica che il ragionamento del primo giudice non può essere condiviso.
In sostanza il Tribunale ha ritenuto che, rispetto alla difesa di svolta in comparsa di CP_2
risposta secondo cui la polizza non era operante perchè la prima denuncia di sinistro era avvenuta il
3.3.14 e quindi troppo tardi a norma di contratto, il convenuto avrebbe dovuto immediatamente
“contestare” nella sua prima successiva difesa il fatto riferito da (sostenendo che, CP_2
viceversa, egli aveva denunciato il sinistro tempestivamente in data 31.5.13); dunque, non avendo il convenuto fatto questa immediata contestazione successiva, sarebbe scattato a suo danno il meccanismo di cui all'art. 115 cpc.
Il ragionamento non persuade perché - a differenza di quanto già argomentato per la scrittura privata di natura transattiva firmata dall'attrice - in questo caso era la compagnia terza chiamata nella posizione di convenuta rispetto alla domanda di manleva svolta dal medico e quindi era quest'ultima il soggetto che doveva sollevare tempestivamente, così come ha fatto, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa;
tuttavia, una volta ritualmente e tempestivamente sollevata tale eccezione, l'unico effetto giuridico che si è conseguentemente prodotto è quello di considerare il convenuto/chiamante (nella posizione di attore verso la compagnia) onerato di dar prova di tutti i fatti costituitivi del suo diritto di manleva, ossia l'esistenza di una polizza assicurativa della sua responsabilità civile valida ed efficace e di una tempestiva denuncia di sinistro.
In altri termini, la difesa di secondo cui la denuncia di sinistro era tardiva non imponeva CP_2
necessariamente al convenuto una immediata replica nella prima udienza utile successiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 cpc, ma imponeva a quest'ultimo semplicemente di dar prova del fatto contrario a quello eccepito, prova che tuttavia ben poteva essere effettuata, trattandosi di rito sommario, anche nel prosieguo del processo, come appunto sancito Cass. 7.01.2021, n. 46.
Che in questo caso il primo giudice abbia fatto erronea applicazione dell'art. 115 cpc risulta anche da quanto statuito dalla recente sentenza della Cassazione, Sez. 3,
n. 24415 del 09/09/2021 (Rv. 662400 - 01), la cui massima ufficiale è la seguente: “La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni che la disciplina processuale connette all'esaurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
ne deriva che nel procedimento sommario di cognizione, fino alla sua eventuale conversione in rito ordinario con la fissazione dell'udienza di trattazione di cui all'art.
183 c.p.c., non può rinvenirsi né letteralmente, né sistematicamente, alcuna non prevista preclusione”.
In motivazione si legge : “nessuna norma prevede la preclusione della prima udienza per le contestazioni, e, anzi, il sistema delle decadenze induce a concludere che, quale asserzione, essa possa considerarsi inibita;
ne deriva che nel procedimento sommario di cognizione qui seguito (…) fino alla sua eventuale conversione in rito ordinario con la fissazione, infatti, dell'udienza di trattazione di cui all'art. 183, cod. proc. civ., non può rinvenirsi né letteralmente né sistematicamente alcuna non prevista decadenza”.
Il convenuto quindi poteva e doveva essere ammesso a provare il fatto contrario rispetto a quello eccepito dalla terza chiamata anche in mancanza di una sua formale “contestazione” all'udienza del 19.1.2018 e a quelle successive antecedenti la decisione circa la tempestività della denuncia di sinistro.
In ogni caso la documentazione idonea a provare la tempestività della denuncia di sinistro potrebbe essere validamente prodotta in appello, ai sensi dell'art. 702 quater cpc, perché in questo caso la prova medesima non è diretta a supplire alla mancanza di una tempestiva valida allegazione del fatto da provare e, del resto, pare senz'altro trattarsi di prova documentale indispensabile ai fini della decisione.
Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 10790 del 04/05/2017, seppur pronunciata riguardo all'art. 345 cpc e non all'art. 702 quater cpc, hanno ben spiegato questo concetto (“Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.
134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”) e la Corte condivide senz'altro l'argomentazione di parte appellata secondo cui la S.C. in questa decisione è partita Controparte_2
dal presupposto, imprescindibile, che la nuova prova indispensabile per la decisione, pur colmando una lacuna istruttoria, debba riguardare pur sempre un fatto già ritualmente allegato in primo grado, ma per l'appunto nel nostro caso tale presupposto non difetta.
In sostanza la nuova produzione documentale del convenuto inerente la tempestività della denuncia di sinistro non afferisce affatto “ad eccezioni per le quali la decadenza era già maturata alla data del 04.07.2018” (sic comparsa di costituzione a pag. 16). CP_2
Si deve quindi esaminare in appello per la prima volta la documentazione in parola, ossia il doc. 45 prodotto dal convenuto in primo grado (riprodotto in appello come doc.4).
Trattasi di una missiva datata 31.5.13, scritta su carta intestata della HAE.MED, Haestetic Medicine srl, inviata a , Agenzia principale di L'Aquila, via Corrado IV 32 Controparte_2
L'Aquila, firmata in calce sia da HAE. che da , con Controparte_4 Parte_1 cui si informava la compagnia di assicurazione di aver ricevuto “in data odierna” una lettera da parte del legale della IG.ra , allegata in copia, restando in attesa della Controparte_1
comunicazione del numero del sinistro e rimanendo a disposizione per i chiarimenti del caso.
Risulta allegata a detta missiva altra missiva datata 22.5.13, inviata dall'avv.to David Billetta in nome e per conto della IG.ra al dott. (“viale Mazzini Controparte_1 Parte_1
142, Roma”) con cui si esponeva la vicenda negli stessi termini di cui al successivo ricorso ex art. 702 bis cpc e si chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti, invitando a comunicare i dati della compagnia di assicurazione della resp. civile allo scopo di definire bonariamente la vertenza, in difetto preannunciando azione giudiziaria.
Malgrado l'appellata abbia contestato di aver mai ricevuto la lettera del 31.05.2013 e CP_2 quella dell'avv.to Billetta allegata ad essa, in realtà è stata prodotta dal non solo la Parte_1
ricevuta di spedizione per posta della raccomandata recante il n. 14601120062-7, datata 31.5.13, ma anche l'avviso di ricevimento, che riporta il medesimo numero della predetta raccomandata, attestante l'effettiva ricezione dall'atto da parte di via Corrado IV n. 32 Controparte_2
L'Aquila, poiché è presente sull'avviso postale la firma del ricevente e la data del 5.6.13.
Dunque il convenuto ha documentalmente provato di avere denunziato il sinistro alla compagnia di assicurazione entro i 6 mesi successivi alla scadenza della polizza, così come previsto dall'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione.
A questo punto si devono prendere in esame tutte le eccezioni ed argomentazioni difensive formulate da e rimaste assorbite in primo grado, dopo aver precisato che si sta Controparte_2
parlando della polizza per la responsabilità civile verso terzi (polizza del 22.09.2008 n. 280980597) sottoscritta dalla contraente Hae. (doc. 3 fasc. primo grado Controparte_4 CP_2
doc. 42 ). Parte_1
Detta polizza anzitutto prevede che “limitatamente al dott. si applica uno Parte_1
scoperto del 10% sui danni da esso cagionati durante la sua attività professionale” e richiama, quale clausola speciale riferita al professionista, il codice RM 16.
Tale clausola speciale prevede la copertura dei danni derivanti da interventi di chirurgia estetica tuttavia “con esclusione dalla garanzia delle pretese per mancanza di rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'assicurato e dei trattamenti svolti fuori dall'ambito ospedaliero” e tali esclusioni sono state anche previste dall'art. 6 delle Condizioni Generali di
Assicurazione, rispettivamente alle lett. i) e n).
Parte appellata ha invocato la sussistenza nel caso di specie di entrambe tali esclusioni della copertura assicurativa, ma a parere della Corte la tesi è infondata.
Sotto il primo profilo si osserva che in questo processo si discute non solo di una serie di interventi estetici che non hanno raggiunto il risultato sperato (si rammenta infatti che all'esame obiettivo svolto dal CTU la paziente presentava: “Scoliosi dx convessa della piramide nasale, asimmetria del volto per maggior sporgenza della regione zigomatica di sin con asimmetria del solco naso genieno
, lieve incurvatura della guancia sin. che appare più sporgente della dx . Palpatoriamente si apprezzano alcuni noduli di verosimile origine granulomatosa nella regione zigomatica dx e sin ed in corrispondenza del labbro inferiore e superiore a dx . Tali lesioni vanno a determinare un'asimmetria del volto che appare più sporgente in corrispondenza dello zigomo e del solco naso genieno sinistro (Foto n.15 ,16 , 17 , 18)”), ma di vero e proprio danno biologico (sia permanente che temporaneo) provocato alla paziente dalla condotta negligente del dott. e quindi si Parte_1
tratta di eventi sicuramente ricompresi nella garanzia assicurativa della responsabilità civile sia della struttura sanitaria contraente la polizza (Hae. , che del medico in Controparte_4
essa operante.
Sotto il secondo profilo si osserva che nella polizza la garanzia è prestata a favore di tre medici, uno dei quali è il dott. , per l'attività di medicina estetica eseguita presso vari centri Parte_1 tra cui “Hae. viale Drago Maria Mazzini 142 Roma”. Controparte_4
Parte appellata ha sostenuto che il fatto oggetto di causa non rientrerebbe nella garanzia CP_2 offerta dalla polizza in quanto per trattamenti svolti “in ambito ospedaliero” si devono intendere quelli svolti all'interno della clinica che ha stipulato il contratto di assicurazione, mentre i trattamenti sulla IGnora furono eseguiti nello studio privato del dott. CP_1 Parte_1
sito in Roma, via Mazzini n. 142.
Che il convenuto avesse uno studio professionale in Roma via Mazzini n. 142 non è stato contestato da costui e del resto l'attrice nel suo ricorso introduttivo sosteneva di avergli chiesto una consulenza specialistica proprio in detto studio, così come la missiva sopra esaminata dell'avv.to Billetta datata
22.5.13 è stata spedita al proprio a tale indirizzo. Parte_1
Tuttavia si deve escludere trattarsi di luogo distinto e diverso dalla sede della clinica che ha stipulato la polizza per coprire la resp. civile del dott. , perché analizzando con scrupolo il Parte_1 testo contrattuale si può notare che dopo l'elenco della clausole speciali compare un “atto di dichiarazione n. 001”, datato 6.10.08, del seguente tenore: “a parziale modifica di quanto esposto nei documenti contrattuali, si precisa che l'ubicazione del rischio del Centro Medico HAE MED
HAESTETIC MEDICINE è viale Giuseppe Mazzini 142 e non viale Drago Maria Mazzini come indicato nell'atto di dichiarazione 00. Fermo il resto”.
Si deve quindi concludere che, per espressa previsione della polizza, la sede della clinica Hae.
[...] stipulante il contratto, quale sede della “ubicazione del rischio” assicurato Controparte_4 per l'attività professionale del CO, coincideva proprio con il luogo in cui furono eseguiti dal predetto medico i trattamenti estetici su . CP_1 Controparte_1
Ne consegue che la domanda di manleva del convenuto va accolta, con l'unico limite della franchigia contrattuale del 10% (dunque pari a euro 7.077,85, avendo il Tribunale complessivamente liquidato il danno subito dalla nella somma di € 70.778,50), la quale CP_1 rimane a carico dell'assicurato. A parere della Corte l'importo della manleva non può essere ridotto, come richiesto da CP_2
, in forza dell'art. 1227, comma secondo cc, o anche in applicazione dell'art. 12 delle C.G.A.
[...]
(secondo cui “alla denuncia devono poi fare seguito, tempestivamente, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro”) per avere l'assicurato operato negligentemente nel rapporto con la sua assicurazione ostacolando la possibilità di essere adeguatamente difeso in giudizio, non avendo il esteso il contraddittorio a nell'ambito procedimento per ATP Parte_1 Controparte_2
introdotto da avanti al Tribunale di Roma, rimanendo addirittura Controparte_1
contumace in quel procedimento di accertamento peritale.
E' infatti documentalmente provato che il CO con missiva in data 3.3.14 comunicava a di aver ricevuto quello stesso giorno il ricorso per accertamento tecnico preventivo da CP_2 parte di che allegava in copia, rimanendo “a disposizione per i chiarimenti Controparte_1 del caso” (vedi doc. 4 fasc. appello) e quindi è evidente che in tal modo il medico aveva CP_2
messo la sua compagnia in grado di poter gestire la lite, consentendole di valutare se intervenire o meno nel procedimento di urgenza, così tutelando contemporaneamente gli interessi propri e anche dell'assicurato.
Va infatti evidenziato che proprio parte appellata ha ricordato l'art. 13 delle C.G.A., che prevede “il patto di gestione della lite”, per sostenere che la compagnia non può riconoscere all'assicurato il rimborso delle spese sostenute per pagare il suo difensore o i suoi ctp che non siano stati da essa compagnia deIGnati.
Invero la clausola contrattuale prevede appunto che “la Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale,
a nome dell' , deIGnando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed Parte_2 azioni spettanti all' stesso”, aggiungendo poi “la Società non riconosce spese sostenute Parte_2 dall' per legali e tecnici che non siano da essa deIGnati”. Parte_2
Si deve quindi escludere che l'assicurato abbia operato negligentemente nel rapporto con la compagnia ed abbia ostacolato la possibilità di essere adeguatamente difeso in giudizio rimanendo contumace nel giudizio di ATP e dunque non avendo provveduto alla formale chiamata in causa della sua compagnia di assicurazione in tale procedimento, appunto perché la compagnia era stata prontamente avvisata del ricorso cautelare ed avrebbe potuto gestire in proprio la lite.
Ad abundantiam si evidenzia che il CO ebbe a comunicare alla sua assicurazione non solo la prima richiesta di risarcimento danni della del maggio del 2013 e poi il ricorso per ATP di CP_1 costei del marzo del 2014, ma successivamente comunicò a anche l'inizio del CP_2
procedimento di mediazione con raccomandata del 10.1.17 (vedi doc. 47 convenuto) e poi ancora il ricevimento del ricorso ex art. 702 bis cpc con raccomandata del 18.7.2017 (vedi doc. 48 convenuto).
Per completezza occorre infine ricordare che il convenuto aveva fondato la sua domanda di manleva anche su una seconda polizza stipulata con (vedi doc. 43 fasc. primo grado), CP_2 Parte_1
ossia la polizza n. 280980598 a copertura di spese legali e peritali, operante entro i medesimi limiti temporali della polizza già esaminata relativa alla resp. professionale.
In questo caso però nessuna manleva è dovuta, in quanto detta polizza escludeva espressamente dalla copertura le controversie aventi ad oggetto la materia contrattuale, come è sicuramente quella in esame;
inoltre detta polizza prevedeva, all'art. 3 delle Condizioni Particolari, che l'assicurato avrebbe dovuto indicare alla Compagnia il nominativo del proprio legale, così da consentire a quest'ultima, laddove ne ricorressero i presupposti, di nominarlo oppure di conferire l'incarico ad un proprio legale fiduciario, ma il dott. non ha indicato alla compagnia alcun Parte_1
nominativo di un suo avvocato.
A questo punto si deve precisare che l'accoglimento in sede di appello della domanda di manleva comporta come necessaria conseguenza anche l'obbligo della compagnia di assicurazione di tenere indenne l'assicurato da quanto tenuto a pagare a in forza della condanna risarcitoria che in CP_1
questa sede viene confermata, trattandosi pur sempre delle conseguenze negative per il medico del suo inadempimento contrattuale, che è stato assicurato con la polizza a copertura della sua responsabilità civile.
La compagnia quindi dovrà tenere indenne l'assicurato da quanto condannato dal primo giudice a pagare a a titolo di rimborso di spese di lite (capo 5), di spese di ctp (capo 2), di spese di Atp CP_1
(capo 4) e anche per le spese di CTU poste totalmente a carico del convenuto (capo 7).
6.5. Rimane da esaminare il quinto motivo di appello avente ad oggetto le spese processuali.
Con tale motivo l'appellante non ha in realtà censurato l'ordinanza appellata in ordine a tale liquidazione, ma si è limitato ad invocare a suo favore il principio di cui all'art. 336 cpc, ossia ha chiesto che con l'accoglimento dell'appello vengano anche conseguentemente riformati i capi della decisione che hanno regolato le spese processuali.
Inoltre l'appellante, anche laddove la sentenza di primo grado venisse confermata in punto di condanna a suo carico, ha chiesto comunque che venga condannata a tenerlo indenne Controparte_2
da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria, comprese anche le spese processuali e di CTU.
Orbene, in questa sede viene confermata l'ordinanza appellata quanto all'accoglimento della domanda risarcitoria della , ma la decisione viene riformata in punto di rigetto della domanda CP_1
di manleva del convenuto;
conseguentemente, posto che "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 – 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008,
Rv. 603368 - 01), non devono essere modificate le statuizioni sulle spese processuali nel rapporto tra l'attrice e il convenuto (che presuppongono la soccombenza di quest'ultimo, la quale viene in questa sede confermata), né quelle nel rapporto tra l'attrice e la terza chiamata.
Occorre infatti precisare sul punto che l'attrice nel corso del processo ha esteso la sua domanda risarcitoria direttamente verso la terza chiamata senza però avere alcun rapporto contrattuale con la compagnia e dunque il giudice al capo n. 3 del dispositivo ha dichiarato l'inammissibilità di questa domanda e conseguentemente al capo n. 6 l'ha condannata alla metà delle spese sostenute dalla terza chiamata (mentre per l'altra metà ha condannato il perchè soccombente sulla Parte_1
domanda di manleva).
L'attrice tuttavia non ha impugnato con appello incidentale la declaratoria di inammissibilità della sua domanda svolta verso la compagnia, che è il presupposto della sua condanna alla metà delle spese sostenute da e quindi su tale rigetto e sulla conseguente condanna alle spese della CP_2
è sceso il giudicato. CP_1
Viceversa nel rapporto tra il convenuto e la sua assicurazione l'accoglimento della domanda di manleva comporta la soccombenza della compagnia e ciò impone quindi una nuova regolamentazione delle spese dei due gradi ex art. 336 cpc.
A tale proposto si impone tuttavia la seguente precisazione: come è noto, l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali: (a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
(b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
(c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato (cfr. Cass. 04/05/2018, n. 10595).
Della prima categoria di spese si è già parlato, dicendo che esse sono ricomprese nella manleva dovuta dall'assicuratore all'assicurato in forza della polizza a copertura della responsabilità civile. Delle spese di resistenza invece non è dovuto alcun rimborso al , perché, pur essendo Parte_1
assimilabili alle prime in quanto normalmente coperte dalla polizza, in questo caso esse sono oggetto del patto di gestione della lite di cui all'art. 13 delle C.G.A., in base al quale l'assicurato per difendersi contro la ricorrente avrebbe dovuto avvalersi di legali nominati dalla compagnia, CP_1 pena l'impossibilità di chiedere, in caso contrario, il rimborso delle spese sostenute.
Infine le spese di chiamata in causa sono invece rimborsabili da parte della compagnia, perché in questo caso vale il principio di soccombenza in merito alla domanda di manleva: “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che
l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale” (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024 (Rv. 670137 - 01).
Dovendo dunque quantificare in concreto quanto dovuto dalla compagnia di assicurazione al
, tenuto conto del fatto che egli con i medesimi scritti difensivi si è difeso, sia in primo Parte_1
grado che in appello, tanto per resistere alla pretesa della (spese di resistenza, in questo caso CP_1
non rimborsabili), tanto per coltivare la sua domanda di manleva (rimborsabili sulla base del criterio della soccombenza), si ritiene che il rimborso non possa superare un terzo del totale, considerato che il maggiore sforzo difensivo è stato speso per dimostrare l'insussistenza del danno biologico dell'attrice e che invece la domanda di manleva non è stata supportata, quantomeno in appello, da alcuna ulteriore argomentazione difensiva in merito alle plurime eccezioni fatte valere dalla compagnia di assicurazione in comparsa di risposta circa l'an e il quantum della pretesa, che erano rimaste assorbite in primo grado.
Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri medi del DM 55/14, come modificati dal DM 147/22, tenuto conto del valore della causa ed esclusa per l'appello la fase istruttoria perché non esperita e diminuita quella decisoria, non essendo stata deposita in appello dal la memoria di replica. Parte_1
Si precisa infine che nelle proprie conclusioni ha chiesto di “condannare le controparti Parte_1
al pagamento di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari” e tuttavia questa richiesta può essere accolta solo per il grado di appello, a favore dei difensori avv.ti Affinito Francesco e Ciccaglione Alfonso, dichiaratisi antistatari, perché nel primo grado di giudizio il era difeso solo dall'avvocato Parte_1
Ciccaglione e non risulta peraltro che costui abbia nel primo giudizio fatto espressa dichiarazione di aver anticipato le spese e/o non riscosso dal cliente i propri compensi.
Infine, sempre in applicazione del principio di cui all'art. 336 cpc, la soccombenza della compagnia di assicurazione sulla domanda di manleva del impone di revocare la condanna a suo Parte_1
carico inflittagli dal primo giudice al rimborso di metà delle spese processuali del grado sostenute dalla compagnia;
per i motivi sopra esposti, giacchè l'applicazione del principio di cui all'art. 336 cpc presuppone la riforma nel merito della decisione impugnata, rimane ferma la condanna a carico della al pagamento della metà delle spese processuali sostenute dalla compagnia per il primo CP_1
grado di giudizio.
L'attrice tuttavia deve essere rimborsata dal convenuto delle spese processuali sostenute per il presente giudizio, essendo il rimasto soccombente rispetto alla domanda risarcitoria;
Parte_1
rispetto a questa condanna il convenuto deve essere manlevato dalla sua assicurazione in forza della polizza per responsabilità civile (spese di soccombenza); dette spese si liquidano come da dispositivo, con modesta riduzione rispetto ai paramenti medi del DM DM 55/14, come modificati dal DM 147/22, in quanto la difesa dell'attrice ovviamente non ha riguardato tutte le questioni di efficacia della polizza oggetto della domanda di manleva assicurativa.
PQM
La Corte di Appello di ZE, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello, ferma restando la condanna di al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 70.778,50 oltre interessi legali Controparte_1 come in motivazione già decisa con l'ordinanza appellata, condanna a tenere Controparte_2 indenne l'assicurato dal pagamento della predetta somma, detratta la sola Parte_1
franchigia di euro 7.077,85 che rimane a suo carico, nonché a tenerlo indenne dal pagamento delle spese processuali come già liquidate ai capi nn. 2, 4, 5 e 7 dell'ordinanza appellata;
2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 Controparte_1
per il presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 7.000,00 oltre spese
[...]
forfettarie del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, condannando a tenere Controparte_2 indenne l'assicurato; 3) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_2 Parte_1 per entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo del totale, che vengono liquidate per l'intero nella somma di euro 14.103,00 per il primo grado e nella somma di euro 7.900,00 per il grado di appello, oltre in entrambi i casi a spese forfettarie del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi solo per il grado di appello a favore dei difensori antistatari avv.ti Affinito Francesco e
Ciccaglione Alfonso;
4) revoca la condanna di al pagamento della metà delle spese processuali Parte_1
sostenute da per il giudizio di primo grado. Controparte_2
Così deciso in ZE, il 5.6.25
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Dania Mori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di ZE, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro ConIGliere
Dott.ssa Paola Caporali ConIGliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo al n. 925/2023 RG promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Affinto Francesco e Ciccaglione Alfonso Parte_1
appellante
Contro
, rappresentata e difesa dall'avv.to Billetta David Controparte_1
Appellata
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariotti Giovanni e Pinzauti Controparte_2
Stefano
Appellata
causa trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 6/5/2025 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis: - accertare e dichiarare la nullità del giudizio di primo grado e di ogni atto processuale ivi compiuto, nonché accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza oggetto di appello, adottando gli opportuni provvedimenti di legge e giudicando nel merito secondo il rito con cui è stato proposto il gravame;
- in ogni caso, in accoglimento di tutti i motivi dedotti in narrativa accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza appellata, rigettare tutte le domande e richieste svolte dalle parti appellate in primo grado e, contestualmente, accogliere ogni domanda e richiesta svolta in primo grado dal dott. come richiamate nel presente atto e da intendersi qui Parte_1
integralmente trascritte e ribadite;
- in via subordinata, disporre la rinnovazione delle operazioni peritali e, all'esito, accogliere le domande e richieste di cui al punto precedente;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese avversarie e di conferma, anche parziale, del provvedimento impugnato, condannare la a tenere Controparte_2
indenne e/o manlevare il dott. da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria Parte_1 avversaria e comunque da ogni onere o spesa derivante dall'accoglimento delle spiegate domande,
e conseguentemente a rifondere quanto l'odierno appellato fosse condannato a pagare in relazione alle domande proposte dalla Sig.ra e fosse condannato a pagare, sia per il giudizio di CP_1
primo grado che per il presente procedimento di appello, a titolo di spese di lite, di consulenza tecnica e di ogni altro onere e costo, nonché a rifondere allo stesso appellante le spese di lite sostenute per la propria difesa in giudizio e per le spese di consulenza tecnica di parte;
- condannare le controparti al pagamento di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- condannare le controparti al pagamento delle spese di Ctu (del primo grado di giudizio, e, ove rinnovate le operazioni peritali, del doppio grado di giudizio) e delle spese del procedimento per
Atp di cui in atti.
In via istruttoria, si reitera la richiesta di rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio”;
Conclusioni appellata : Controparte_2
“1) respingere il primo motivo di appello, in quanto inammissibile e/o infondato;
2) accogliere, secondo Giustizia, il secondo motivo di appello, con specifica esclusione dei motivi specificatamente attinenti e dedotti dall'appellante in merito alla “erronea e contraddittoria valutazione del regime delle preclusioni” 3) rigettare il terzo motivo di appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, sia per le ragioni enunciate nella ordinanza impugnata, sia per tutti gli ulteriori motivi eccepiti e riproposti in grado di appello da parte di Controparte_2
4) accogliere, secondo Giustizia, il quarto motivo di appello;
5) accogliere, secondo Giustizia, il quinto motivo di appello per quanto attiene la domanda proposta nei confronti della appellata IGnora;
respingerlo, invece, in Controparte_1
merito alla domanda subordinata di manleva dedotta nei confronti di Controparte_2
6) Con vittoria delle spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio, da liquidarsi ex
DM 147/2022, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP di legge;
vittoria di spese e competenze anche per CTU e CTP.
7) In via istruttoria : accogliere la istanza istruttoria di integrale rinnovazione della CTU medico legale”.
Conclusioni appellata : “Si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di ZE : Controparte_1
Il rigetto integrale dell'atto di appello perché infondato in fatto e diritto;
la conferma integrale dell'Ordinanza Giudiziale emessa dal Tribunale di Lucca – GM Dott.ssa Morelli del 05/04/2023.
Con vittoria di compensi e spese ex DM 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 23.5.2017, Controparte_1
conveniva in giudizio di fronte al Tribunale di Lucca il dott. affinché, previo Parte_1 accertamento della responsabilità sanitaria di quest'ultimo in relazione alle infiltrazioni di filler
Bioalcamid effettuate al volto per finalità estetiche nel corso degli anni 2003/2005, il resistente venisse condannato a risarcirle il danno biologico subito, riservandosi di agire in separata sede per il danno da lucro cessante e perdita di chance.
A fondamento della domanda la ricorrente allegava:
- che nel 2003 si era recata ad una visita estetica presso il dr. nel suo studio medico sito in Parte_1
Roma, via Mazzini 142, per sottoporsi ad un trattamento di infiltrazione permanente agli zigomi di un filler non riassorbente denominato Bioalcamid Face ed il medico l'aveva rassicurata sulla mancanza di rischi e complicazioni;
- che quindi nel corso degli anni 2003/2005 si era sottoposta a tre interventi di chirurgia estetica agli zigomi da parte del medesimo medico, per nessuno dei quali era stato preventivamente acquisito da costui il consenso informato della paziente al trattamento sanitario;
- che nel 2009 era insorta una grave infezione nell'area zigomatica destra, a causa della quale ella si era dovuta sottoporre a 8 mesi di cure e terapie ed in conseguenza di ciò il suo viso si era mostruosamente deformato;
- che poi nell'anno 2010 si era manifestata un'altra grave infezione anche nell'area zigomatica sinistra, sempre in conseguenza delle infiltrazioni effettuate dal dott. del farmaco Parte_1
Bioalcamid Face, non riassorbibile, che le aveva provocato danni permanenti costituiti dalla deturpazione del viso;
- che ella aveva quindi promosso davanti al Tribunale di Roma ricorso per A.T.P., in esito al quale il
C.T.U. dott. aveva ritenuto configurarsi nella vicenda la responsabilità medica Persona_1
del dott. e la sussistenza di un danno biologico per invalidità permanente pari al 22% e Parte_1
per inabilità temporanea pari a 440 giorni.
Si costituiva in giudizio il dott. respingendo ogni addebito di responsabilità Parte_1
nella vicenda sanitaria di causa.
Quanto in particolare alla dedotta mancanza della sottoscrizione del consenso informato, il sanitario replicava di avere dettagliatamente esposto alla paziente che l'obiettivo estetico desiderato poteva essere raggiunto mediante una serie di infiltrazioni di materiale iniettabile riassorbibile, oppure con prodotti non riassorbibili come il Bioalcamid Face, illustrandone le controindicazioni, e all'esito di tale spiegazione la aveva scelto consapevolmente di sottoporsi ad infiltrazioni di Bioalcamid CP_1 per evitare di doversi sottoporre nel tempo a più trattamenti, in un'ottica di risparmio economico.
Il medico inoltre contestava il nesso di causalità tra i trattamenti estetici del 2003/2005 e l'insorgenza nel 2009 delle infezioni al volto del paziente, in quanto verificatesi a distanza di molti anni dai trattamenti, asserendo che le lamentate infezioni erano invece da ricondurre ad interventi/trattamenti invasivi effettuati da altri (non meglio specificati) soggetti, intervenuti ex post sulle medesime aree del volto che erano state interessate dalle infiltrazioni di Bioalcamid da lui eseguite.
Chiedeva comunque l'autorizzazione alla chiamata in causa di , con cui aveva Controparte_2
stipulato una polizza per la responsabilità professionale, per essere manlevato in caso di condanna.
Autorizzata la citazione del terzo, si costituiva la compagnia eccependo preliminarmente la inoperatività della garanzia, in quanto la polizza sottoscritta in data 22.9.2008 e l'appendice sottoscritta in data 22.3.2009 avevano avuto effetto dal 22.9.2008 fino al 22.3.2013, mentre la denuncia del sinistro da parte del resistente era avvenuta solo in data 3.3.2014, quindi oltre il termine di efficacia della polizza. In subordine la terza chiamata allegava la sussistenza della franchigia e del massimale di polizza, nonché la previsione del patto di gestione della lite e, nel merito, si associava alle difese svolte dal proprio assicurato.
La causa veniva istruita con CTU eseguita dal collegio peritale composto dal C.T.U. dott. Per_2
e dagli ausiliari dott. (psichiatra) e dott.ssa (specialista in
[...] Persona_3 Persona_4 dermatologia e medicina estetica), ed all'esito parte resistente, con le note conclusive del 4.2.2020, depositava una scrittura privata sottoscritta dalle parti il 26.6.2012 di natura transattiva, eccependo l'intervenuta rinuncia da parte della ricorrente ai lamentati danni derivanti dai trattamenti oggetto di causa, nonché una comunicazione di denuncia del sinistro a datata 31.5.2013. Controparte_2
Sia la ricorrente che la terza chiamata eccepivano nel loro primo atto difensivo successivo al deposito della citata documentazione l'inammissibilità di tali produzioni, essendo già maturate le preclusioni processuali di cui all'art. 702 bis cpc.
Veniva quindi disposto un supplemento di indagine peritale (in merito alla valutazione del danno biologico permanente di natura psichica) e successivamente il Tribunale decideva la causa con ordinanza ex art. 702 ter cpc, emessa in data 5.4.23, con cui accoglieva la domanda di parte ricorrente (sebbene per somma minore di quella domandata) e rigettava la domanda di manleva del
. Parte_1
In motivazione il Tribunale preliminarmente dichiarava la decadenza del resistente dalla proposizione dell'eccezione di rinuncia della ricorrente al diritto risarcitorio per effetto della transazione intervenuta tra le parti con scrittura privata sottoscritta in data 26.6.2012, con la seguente motivazione: “Tale accezione deve, infatti, ritenersi tardiva in quanto avrebbe dovuto essere proposta nella comparsa di costituzione, maturando in difetto le preclusioni processuali previste dall'art. 702 bis, comma 4 c.p.c., mentre invece è stata sollevata per la prima volta, in modo implicito, nelle note conclusive depositate in data 4.2.2020 (alle quali è stata allegata la scrittura privata in questione) ed esplicitamente nelle note conclusive depositate in data
26.10.2022”.
Quindi il Tribunale inquadrava la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale e decideva la causa sulla base della CTU, che aveva accertato la responsabilità professionale del convenuto in quanto:
1) aveva sottoposto la paziente ad iniezioni del filler Bioalcamid senza un preventivo consenso informato, avendola edotta che si trattava di un filler permanente non riassorbibile, ma non anche sulle possibili complicanze del prodotto;
2) il filler Bioalcamid nel 2003, seppur consentito in (e peraltro vietato negli Stati Uniti), non CP_2
era stato approvato dalla scienza medica perché presentava effetti collaterali, con particolare riferimento ad infezione e successiva formazione di granulomi, già noti nella comunità scientifica per effetto di numerose segnalazioni al riguardo;
3) non aveva sottoposto la paziente a terapia antibiotica dopo le iniezioni del filler Bioalcamid ed i tentativi di rimuovere il prodotto dopo incisione e spremitura, a seguito del manifestarsi delle infezioni, erano risultati parziali ed insufficienti, lasciando esiti estetici insoddisfacenti.
La CTU aveva altresì accertato il nesso di causalità tra le infezioni riportate dalla ricorrente e le iniezioni di filler effettuate dal dr. , evidenziando che le complicanze derivanti dal filler Parte_1
Bioalcamid sono, oltre che note, ricorrenti ed emergono anche a distanza di anni, trattandosi di filler permanente.
Il Tribunale quindi sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano del 2021, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del fatto (36 anni), liquidava il danno per l'invalidità permanente in €
45.617,00 e il danno morale in € 15.509,00, escludendo tuttavia la c.d. personalizzazione e quindi, calcolando anche il danno per l'invalidità temporanea, accertava complessivamente il totale del danno non patrimoniale subito dalla ricorrente in complessivi € 70.778,50 in moneta attuale, su cui applicava interessi compensativi sulla somma capitale devalutata all'epoca del fatto e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, oltre interessi legali sulla somma complessiva dalla decisione e sino al saldo effettivo.
Rigettava poi la domanda di manleva del convenuto verso la sua compagnia di assicurazione ritenendo provato, come eccepito dalla compagnia, che la prima denuncia di sinistro fosse stata inviata dal convenuto tardivamente.
In definitiva il Tribunale condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 70.778,50 oltre interessi legali come in motivazione, nonchè della metà delle spese processuali sostenute dall'attrice (anche nel procedimento di ATP) compensando la residua metà, nonché delle spese di CTU, mentre le spese sostenute della parte terza chiamata venivano poste per metà a carico del convenuto e per metà a carico dell'attrice.
2. Ha proposto appello con cinque motivi: Parte_1
I MOTIVO: “Nullità dell'ordinanza del 5.04.2023 resa dal Tribunale di Lucca – Nullità del giudizio di primo grado – Mancata conversione nel rito ordinario – Violazione e falsa applicazione dell'art. 702ter c.p.c.” ;
II MOTIVO: “Erroneità manifesta e difetto di presupposto - Errata e/o omessa valutazione delle risultanze e delle evidenze di giudizio - Errata e/o omessa valutazione delle prove - Violazione e falsa applicazione dell'art. 702bis c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. -
Contradditorietà - Difetto di motivazione”; III MOTIVO: “Erroneità manifesta e difetto di presupposto - Errata e/o omessa valutazione delle risultanze e delle evidenze di giudizio - Errata e/o omessa valutazione delle prove - Violazione e falsa applicazione dell'art. 702bis c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. –
Contradditorietà”;
IV MOTIVO: “Erroneità manifesta e difetto di presupposto - Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.”;
V MOTIVO: “Erroneità manifesta e difetto di presupposto”.
Per questi motivi
l'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza appellata, concludendo come meglio indicato in epigrafe.
3. Si è costituita in data 19.10.23 , la quale ha contestato il primo motivo di Controparte_2
appello mentre si è dichiarata remissiva a giustizia in ordine al secondo motivo, a tale proposito dichiarando “ad integrazione dei motivi di appello principale, ripropone, in Controparte_2
grado di appello, le eccezioni, deduzioni e contestazioni svolte dalla stessa nel primo grado di
Giudizio, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 346 c.p.c”, in particolare rinnovando le proprie censure alla CTU svolta in corso di causa.
L'appellata ha contestato fermamente il terzo motivo di appello in merito al rigetto della domanda di manleva, sostenendo la tardività di tutte le produzioni documentali effettuate dal convenuto con le note conclusive del 4.2.2020 e comunque contestando e disconoscendo di avere mai ricevuto il doc. 45 (doc. 4 allegato da in grado di appello), costituito dalla lettera del 31.05.2013, Parte_1
nonché il relativo allegato.
In ogni caso ha riproposto, ex art. 346 c.p.c., tutte quante le eccezioni inerenti la Controparte_2
infondatezza della domanda di garanzia, comprese quelle eccezioni e deduzioni che sono rimaste assorbite dalla pronuncia della ordinanza impugnata (per la polizza responsabilità civile previsione di massimale unico di euro 750.000,00, scoperto del 10% a carico dell con il minimo Parte_2
assoluto di euro 5.000,00, nonchè esclusione della garanzia per i trattamenti svolti fuori dall'ambito ospedaliero).
Ha quindi concluso come meglio indicato in epigrafe.
4. Si è costituita in data 25.10.24 , che ha sostenuto la correttezza Controparte_1 dell'ordinanza appellata tranne che in punto di condanna alle spese a suo carico e a favore della compagnia di assicurazione;
tuttavia non ha proposto sul punto alcun appello incidentale, tanto meno riguardo al capo della sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità della sua domanda risarcitoria avanzata verso la compagnia, tanto è vero che ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese. 5. Alla prima udienza cartolare del 21.11.24 il Cons. istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza cartolare ex art. 352 cpc per la rimessione della causa in decisione, nel contempo assegnando alle parti i tre diversi termini previsti dalla norma.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie difensive, la causa passava quindi in decisione all'udienza cartolare del 6.5.25, mediante ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa in data 9.5.25.
6.1. Con il primo motivo di appello si sostiene la nullità dell'ordinanza impugnata in quanto emessa a conclusione del giudizio mantenuto erroneamente dal giudice nelle forme del rito sommario.
La decisione del Tribunale di Lucca di proseguire il giudizio con le forme del rito sommario sarebbe infatti erronea in quanto le difese svolte dalle parti (e dalla stessa parte ricorrente) richiedevano una istruzione non sommaria ed una fase istruttoria complessa e quindi il giudice avrebbe dovuto disporre il mutamento di rito.
Secondo l'appellante la mancata conversione del rito avrebbe determinato in suo danno la violazione del diritto di difesa e del principio del contradditorio in quanto l'appellante non avrebbe
“avuto accesso alle tutele previste dal rito ordinario e ai diritti difensivi previsti per l'udienza ex art. 183 c.p.c. e dalle disposizioni di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. “
Secondo l'appellante “E' indubbio che in sede di prima udienza del rito sommario non possano essere svolte, a pena di irritualità e/o inammissibilità, tutte le difese esperibili nella/e specifica/he memoria/e tipiche del rito ordinario, con la più ampia facoltà di articolazione. Inoltre, nel rito sommario si assiste a una contrazione dei termini assai più lunghi per la produzione dei documenti
e per l'esercizio delle facoltà istruttorie, che stante la particolarità delle difese avverse, necessitavano dei modi e delle tempistiche ordinarie”.
Di conseguenza “La violazione e la falsa applicazione dell'art. 702ter c.p.c., in uno con la mancata conversione del rito, risulta inequivocabilmente rilevante ai fini della decisione, dal momento che il dott. non ha potuto esercitare in pieno i propri diritti difensivi (con tutte le conseguenze Parte_1
del caso in ordine alla invalidità degli atti processuali e alla nullità della decisione) e in considerazione del fatto che le controparti hanno pure eccepito in corso di causa la tardività delle produzioni documentali dell'odierno appellante”.
Il motivo di appello è completamente infondato.
La presente causa ha ad oggetto una domanda di risarcimento danni derivante da responsabilità sanitaria ed ai sensi dell'art. 8, comma 3, L. 08.03.2017 n. 24 (c.d. Legge Gelli ), in vigore a Per_5
partire dal 01.04.2017, è stato espressamente previsto (nella versione della norma ratione temporis vigente) che la causa giudiziale venga trattata a mezzo di ricorso ex art. 702 bis cpc e per l'appunto la presente causa è stata iscritta a ruolo in primo grado in data 23.05.2017, nella piena vigenza di tale normativa processuale. In ogni caso spetta al giudice decidere se la causa, introdotta con il rito sommario ex art. 702 bis cpc, debba proseguire con tale rito oppure con il rito ordinario, valutando discrezionalmente se “le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria” e nessuna norma prevede la nullità della sentenza nel caso in cui il primo giudice avesse erroneamente omesso di mutare il rito.
Nè l'appellante ha dimostrato che dalla errata scelta del rito egli ha ricevuto un danno in termini di lesione del suo diritto di difesa, non potendo a questo proposito limitarsi a dire genericamente che il rito sommario non gli dava le stesse garanzie di tutela del rito ordinario, perchè se, così fosse, il rito sommario non avrebbe neppure dovuto esistere.
L'unica specifica doglianza dell'appellante in merito all'asserita lesione del suo diritto di difesa è contenuta a pag. 8 dell'appello, ovverosia l'omesso mutamento del rito da sommario a ordinario avrebbe consentito alle controparti di poter eccepire la tardività delle sue produzioni documentali, che altrimenti sarebbero state tempestive.
L'argomentazione è errata, perchè l'art. 702 bis comma quarto cpc prevede chiaramente, come giustamente ricordato dal primo giudice, che le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio devono essere proposte dal convenuto a pena di decadenza nella comparsa di risposta e quindi, questo essendo il rito introdotto dall'attrice, il convenuto doveva necessariamente eccepire in comparsa di risposta che il diritto risarcitorio dell'attrice si era estinto per sopravvenuta rinuncia, in forza della scrittura privata del 26.6.12.
Il convenuto quindi aveva questo ben preciso onere prima ancora di poter chiedere ed eventualmente ottenere dal giudice il cambio di rito e quindi, se anche il giudice avesse mutato il rito e concesso i termini ex art. 183 cpc, ugualmente sarebbe stata tardiva la produzione della transazione quand'anche essa fosse stata effettuata con la memoria istruttoria, senza prima avere il convenuto eccepito in comparsa di risposta l'estinzione del diritto risarcitorio dell'attrice a causa della transazione.
6.2. Con il secondo motivo di appello lamenta che la ricostruzione fattuale della vicenda Parte_1
sanitaria da parte del primo giudice sarebbe erronea, lacunosa e contraria alle evidenze di giudizio, sotto tre diversi profili:
a) errata e/o omessa valutazione da parte del Giudice del primo grado delle circostanze non oggetto di contestazione e dei pacifici fatti di causa;
b) errata e/o omessa valutazione delle prove da parte del Giudice ed erronea e contradditoria valutazione del regime delle preclusioni;
c) errata valutazione della Ctu e delle relative risultanze.
Sotto il primo profilo l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di cui all'art. 115 cpc, in quanto a seguito della costituzione del dott. parte Parte_1 ricorrente non aveva contestato, né genericamente né specificatamente, le deduzioni, le contestazioni e le eccezioni sollevate dal resistente per opporsi alla domanda risarcitoria.
Il profilo del motivo di appello è infondato.
L'appellante fa anzitutto riferimento al fatto che nella propria comparsa di costituzione egli aveva dedotto di aver debitamente informato la paziente della possibilità di raggiungere l'obbiettivo estetico desiderato alternativamente mediante infiltrazioni di materiale iniettabile riassorbibile
(come ad esempio acido ialuronico), oppure prodotti non riassorbibili, come il “Bioalcamid Face”, illustrando per le due diverse ipotesi le relative modalità di esecuzione del trattamento, nonché i benefici conseguibili e le possibili complicazioni ed a fronte di ciò la paziente aveva scelto liberamente e consapevolmente il prodotto “Bioalcamid Face” non riassorbibile.
Osserva la Corte che, quand'anche nelle sue successive difese l'attrice non avesse specificamente contestato queste argomentazioni del convenuto, non per questo si sarebbe verificato il presupposto per l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cpc.
Infatti il convenuto costituendosi in giudizio aveva semplicemente dedotto un fatto (l'avvenuta completa informazione della paziente in merito a tutti i profili dei possibili interventi medici da poter praticare) impeditivo del diritto risarcitorio scaturente dalla violazione del consenso informato, e di conseguenza, senza che l'attrice dovesse contestare alcunchè, spettava a lui dimostrare di aver fornito a costei un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze, onere che non è stato assolto: difatti la CTU ha accertato - peraltro solo per aver tenuto conto della transazione prodotta in giudizio in data 4.2.20 che il Tribunale ha poi giudicato inammissibile perché tardivamente prodotta - che il medico aveva informato la paziente della natura non riassorbibile del prodotto “Bioalcamid Face”, ma in atti non vi era traccia di un valido modulo di consenso informato firmato dalla paziente esplicativo delle possibili complicanze di tale prodotto.
Parimenti, una volta ricordato che il principio di cui all'art. 115 cpc, come è ben noto, si riferisce alla mancata contestazione dei fatti dedotti dalla controparte e non certo alla mancata contestazione delle altrui argomentazioni difensive, il motivo di appello è infondato anche in riferimento all'avvenuta contestazione da parte del dott. , nella sua comparsa di costituzione e riposta, Parte_1 della sussistenza del nesso causale tra i trattamenti di “Bioalcamid Face” eseguiti sulla paziente nel
2013/2015 e la comparsa delle gravi infezioni che si verificarono poi nel 2009 e nel 2010 rispettivamente nell'area zigomatica destra e in quella sinistra: rispetto a tale contestazione del convenuto l'attrice non aveva a sua volta nessun onere di contestazione rilevante ai sensi dell'art. 115 cpc, ma aveva solo l'onere di provare il nesso causale tra la condotta del sanitario e le lesioni permanenti della sua integrità fisica che sono poi state effettivamente accertate dalla CTU (ossia un danno permanente pari al 18%, consistente sia in un danno estetico conseguente alla residuata deformità del volto pari al 10%, sia in un danno di natura psichica inquadrabile come Disturbo da
Stress post Traumatico in forma lieve pari all'8%) e tale nesso causale per l'appunto è stato positivamente accertato proprio dalla consulenza tecnica svolta in corso di causa (come pure era stato già accertato dalla precedente CTU svolta in fase di ATP presso il Tribunale di Roma dal dott.
. Per_1
E' infondato anche il secondo profilo del motivo di appello, riguardante l'errata e/o omessa valutazione delle prove da parte del Giudice e l'erronea e contradditoria valutazione del regime delle preclusioni, perché a tale proposito l'appellante si limita a ribadire che il giudice avrebbe erroneamente omesso ogni valutazione in ordine alla documentazione prodotta dal dott. Parte_1
nel corso del giudizio (e segnatamente la scrittura privata del 26.6.12: doc. 44 in primo grado, doc.
3 in appello), avendo conseguentemente dichiarato “la decadenza del resistente dalla proposizione dell'eccezione di rinuncia della ricorrente al diritto risarcitorio per effetto della transazione intervenuta tra le parti con scrittura privata sottoscritta in data 26.6.2012” (vedi ordinanza appellata a pag. 8).
Sostiene dunque l'appellante che “il Giudice di primo grado avrebbe dovuto prendere comunque atto del contenuto della scrittura privata (come del resto viene preso atto del contenuto della scrittura privata in altre parti dell'ordinanza), rimasto privo di contestazione da parte avversa” e ribadisce che il deposito dell'atto sarebbe stato tempestivo, perché nel rito sommario è sempre consentita la produzione documentale, anche successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza decisoria, citando al riguardo Cass. 7.01.2021, n. 46.
Il motivo è infondato per quanto già esposto nel precedente paragrafo 6.1 e dunque l'appellante cita a sproposito la sentenza n. 46/21 della Cassazione, perché confonde la tardività della prova documentale con la tardività della allegazione difensiva: sebbene i documenti possano essere prodotti nel rito sommario anche successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter cpc, viceversa anche in questo rito, così come nel rito ordinario, le eccezioni non rilevabili di ufficio devono essere sollevate dal convenuto, a pena di decadenza, nella sua comparsa di costituzione in giudizio, che deve essere depositata tempestivamente rispetto alla prima udienza.
Dunque la produzione della scrittura privata del 26.6.12, effettuata dal convenuto dopo lo svolgimento della fase istruttoria e il deposito della CTU, era sicuramente tardiva, in mancanza di previa tempestiva eccezione in comparsa di risposta circa l'esistenza di tale transazione e/o rinuncia della controparte al suo diritto risarcitorio. Per gli stessi motivi tale documento, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non potrebbe essere legittimamente prodotto in appello, neppure ai sensi dell'art. 702 quater cpc, secondo cui “sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione”, posto che appunto la norma consente la produzione per la prima volta in appello di documenti indispensabili che tuttavia si riferiscano ai fatti che hanno formato oggetto del thema decidendum di primo grado, ossia ai fatti dedotti dalle parti entro i termini di legge consentiti, non potendo la nuova prova certo supplire alla mancanza di tempestiva allegazione del fatto nel primo giudizio.
Infine è infondato anche il terzo profilo del secondo motivo di appello, con cui si censura la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato di condividere le conclusioni del
Ctu, ritenute prive di omissioni, esenti da vizi logici, complete, esaurienti, ampiamente argomentate, prive di ogni considerazione aprioristica e suffragate dagli accertamenti effettuati e dalle risultanze delle indagini ordinate.
Difatti l'appellante, per sostenere il contrario, si è limitato sostanzialmente a dire che “le conclusioni del Ctu sono smentite sia dalle mancate contestazioni della Sig.ra in ordine alle CP_1
deduzioni contenute nella memoria di costituzione del dott. , sia dalla documentazione Parte_1
fotografica prodotta in atti (su cui il Ctu non ha sollevato alcun rilievo critico), sia infine dalla scrittura privata acquisita in giudizio con cui la Sig.ra ha riconosciuto -con effetto CP_1
confessorio e onfermativo sul punto- che tutti i trattamenti eseguiti dal dott. fossero Parte_1
perfettamente riusciti. Dunque, le conclusioni del Ctu si palesano prive di presupposto e contrarie alle evidenze di giudizio e alle risultanze probatorie, circostanza che avrebbero dovuto indurre il
Giudice di prime cure a discostarsi da quanto ravvisato nell'elaborato peritale”.
In definitiva l'appellante non ha svolto alcuna specifica censura in merito agli errori od omissioni eventualmente commessi dal CTU dott. e dai suoi ausiliari (dott. , Persona_2 Persona_3
psichiatra, e dott.ssa specialista in dermatologia e medicina estetica), perché si è Persona_4 limitato a ribadire le proprie argomentazioni (sia in merito all'esauriente informativa data alla paziente, sia in merito all'assenza di nesso causale tra i trattamenti eseguiti nel 2003/2005 e le infezioni zigomatiche verificatesi nel 2009/2010) che erano state già prese in esame e smentite dalla consulenza di ufficio, della quale conviene qui riportare le parti essenziali:
“Il prodotto utilizzato dal dr nella IG. è il Bioalcamid Face agli zigomi ed al Parte_1 CP_1
naso ed il Bioalcamid Lips alle labbra labbro superiore ed inferiore. Trattasi di un hydrogel di polialchilammide al 4% che appartiene alla classe dei filler permanenti. […]
Una volta iniettato […] il prodotto si comporta come una protesi: diventa stabile, non si sposta e non si riassorbe. E' fondamentale che la pratica venga svolta rispettando tutte le indicazioni dell'asepsi e in caso di iniezione di grandi volumi di prodotto può essere utile seguire una terapia antibiotica profilattica che non risulta essere stata posta in essere nel caso di specie.
Trattandosi di un filler permanente le complicazioni che può generare sono spesso tardive e compaiono a distanza di mesi ed anche anni dopo l'iniezione del prodotto.
In particolare, tali complicanze riguardano lo sviluppo di infezioni causate dalla proliferazione di un biofilm batterico attorno alla superficie delle particelle. Tale biofilm spesso è resistente agli antibiotici, anche ad alto dosaggio ed assunti per lungo tempo, tanto che per risolvere il problema
è generalmente necessario incidere e drenare la raccolta ascessualizzata (come in effetti è stato fatto alla paziente).
L'altro effetto collaterale, frequente conseguenza della iniezione di filler permanenti, è la formazione di granulomi che compaiono successivamente a processi flogistici ripetuti. Tali granulomi sono dovuti alla comparsa di una capsula fibrotica che si viene a creare attorno alle particelle del prodotto iniettato ed essi contengono batteri al loro interno, per il loro trattamento in caso di fallimento della terapia antibiotica è necessario incidere e drenare la raccolta in modo da eliminare il materiale iniettato il materiale purulento formatosi ed il biofilm alla base della suddetta complicanza.
Nel 2001, Bioalcamid ha ottenuto il marchio CE richiesto in Europa per l'utilizzo dei dispositivi medici. Il Bioalcamid viene prodotto in tre formulazioni differenti a densità crescente (lips, face e body) a seconda della zona corporea che si vuole trattare. Pertanto nel 2003, quando la IG.
è stata sottoposta alla iniezione del filler Bioalcamid, il suo uso era consentito ovviamente CP_1
previa firma di consenso informato al fine di definire le possibili conseguenze dell'utilizzo di un filler permanente e gli esiti estetici ottenibili.
Dopo un iniziale entusiasmo nei confronti di tale prodotto, sono state pubblicate numerose segnalazioni riguardo gli effetti collaterali del Bioalcamid con particolare riferimento ad infezione
(rossore, dolore ed edema) e successivamente alla formazione di granulomi. Inoltre i tentativi di rimuovere il prodotto dopo incisione e spremitura sono risultati parziali ed insufficienti lasciando comunque esiti estetici non soddisfacenti. Infatti, come afferma il dr (CTU dell'ATP: n.d.r.) Per_1
nella sua relazione, già nel 2003 i medici più prudenti non effettuavano infiltrazioni con materiali non riassorbibili per la scarsità di documentazione scientifica sulla innocuità dei prodotti, il
Contr trattamento con Bioalcamid non è mai stato approvato dalla e mai consentito negli Stati Uniti ed in l'infiltrazione con Bioalcamid, benché non vietata dalla legge, non è mai stata CP_2 approvata dalla scienza medica per cui l'aver effettuato da parte del dr ripetute Parte_1
infiltrazioni di Bioalcamid sulla faccia della IG. può sicuramente essere considerato un CP_1
comportamento imprudente come afferma il dr nella CTU da lui effettuata. Da sottolineare, Per_1 inoltre, come il dr non sembra aver prescritto, in occasione dei trattamenti effettuati una Parte_1
terapia antibiotica profilattica e quindi avrebbe avuto un comportamento negligente. Sussiste, inoltre, un vizio di consenso, rilevato anche dal dr poiché non è presente in atti ne mi è Per_1
stato consegnato successivamente alcun modulo di consenso informato per cui non è possibile stabilire se la paziente fosse stata correttamente informata (né a tal fine può avere valenza una scrittura privata sottoscritta dopo circa 9 anni) non solo dell'utilizzo di un filler non riassorbibile ma soprattutto delle possibili complicanze, per cui si ravvisa una insufficienza del consenso informato e quindi una sua invalidità.
In ogni caso occorre ricordare come nel caso di interventi chirurgici o trattamenti a fini estetici sussista una obbligazione di risultato e non di mezzi. […]
Infine occorre sottolineare che anche la legge 24 dell'8.03.2017 (cosiddetta Legge Gelli) non prevede la finalità estetica tra quelle che consentono al medico, attraverso il richiamo al pieno rispetto delle linee guida, alle buone pratiche e in relazione alla specificità del caso concreto di invocare la mancanza del presupposto della colpa previsto dall'art. 2043 del codice civile.
In conclusione ai fini della sussistenza della colpa, peraltro presente per comportamento imprudente del dr , è irrilevante che il collega possa aver agito seguendo le linee guida Parte_1
e le buone pratiche in essere al momento del fatto in quanto il profilo di colpa sussiste per il risultato finale decisamente fallimentare” (vedi pagg. 25 - 28 della CTU, grassetto in originale).
Va quindi considerato infondato anche l'ultimo profilo del secondo motivo di appello, dovendosi anzi aggiungere che anche la CTU svolta in ATP aveva già accertato la responsabilità del dott.
e la nuova CTU venne espletata dal Tribunale di Lucca sol perché il precedente Parte_1
accertamento tecnico svolto avanti al Tribunale di Roma non era opponibile alla compagnia di assicurazione, che non aveva partecipato al procedimento.
In ultimo si osserva che sebbene l'appellante abbia concluso anche in via istruttoria chiedendo il rinnovo della CTU, tale richiesta deve essere disattesa per la mancata specifica indicazione dei motivi che dovrebbero giustificare un ulteriore rinnovo dell'indagine peritale, ed anche perchè
l'appellante stesso nelle sue conclusioni ha formulato tale richiesta solo come subordinata rispetto all'accoglimento dell'appello.
6.3. Con il quarto motivo di appello, da esaminare prima del terzo per motivi di priorità logica,
l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 cpc, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente accolto le pretese risarcitorie della Sig.ra accertando la responsabilità del dott. per CP_1 Parte_1 non aver fornito il consenso informato alla propria paziente, quando invece l'attrice non aveva mai avanzato una specifica domanda in tal senso, non avendo mai rivendicato l'insussistenza del consenso informato circa i trattamenti a lei praticati. Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale non ha condannato il dott. anche per la Parte_1
violazione del consenso informato, bensì solo per aver procurato alla paziente i danni permanenti e l'invalidità temporanea che sono stati accertati dalla CTU: infatti l'attrice aveva sì sostenuto di non essere stata messa al corrente dal dott. del tipo di filler che egli le avrebbe iniettato e che Parte_1
anzi riteneva trattarsi di un filler riassorbibile, ma poi non ha chiesto una specifica voce di risarcimento del danno per violazione del consenso informato, bensì solo per la lesione del suo diritto alla salute, avendo chiesto solo il risarcimento del “danno biologico, riservata ed impregiudicata la eventuale pretesa a titolo di danno da lucro cessante”.
6.4. Con il terzo motivo di appello si impugna il rigetto della domanda di manleva verso la compagnia di assicurazione, ossia la seguente parte dell'ordinanza appellata:
“Va respinta anche la domanda di manleva avanzata dal dott. nei confronti di Parte_1 [...]
dovendosi ritenere fondata l'eccezione di inoperatività della garanzia sollevata dalla CP_2
terza chiamata.
Sul punto risulta per tabulas la stipula tra le parti della polizza n. 280980597 del 22.9.2008 per la responsabilità civile verso terzi del medico resistente, nonché dell'appendice 0002 del 22.9.2009, la cui validità temporale è disciplinata dall'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione, ai sensi del quale “l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento relative a fatti accaduti durante il periodo di validità dell'assicurazione pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di validità della stessa e, comunque, entro sei mesi dalla sua emissione (rectius
“cessazione” n.d.r.)”.
Nel caso di specie, ha allegato che la polizza ha avuto effetto dal 22.9.2008 (data di Controparte_2
stipula della polizza assicurativa) fino al 22.3.2013, momento a far data dal quale la polizza e la relativa appendice sono state stornate, mentre la prima denuncia del sinistro è pervenuta alla compagnia in data 3.3.2014, vale a dire oltre sei mesi dopo dalla cessazione di operatività della copertura assicurativa.
In ordine a tali allegazioni fattuali (fondanti l'eccezione di inoperatività della garanzia) parte resistente non ha sollevato contestazioni di sorta nell'atto immediatamente successivo (udienza di comparizione delle parti del 19.1.2018), né in quelli seguenti (udienze del 4.7.2018, 26.9.2018,
8.5.2019, 23.10.2019), di talché le allegazioni in questione costituiscono fatti non contestati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Al riguardo devono ritenersi tardive le controdeduzioni fattuali (tra cui quella di avere denunciato il sinistro il 31.5.2013) e le produzioni documentali volte a contrastare la predetta eccezione contenute nelle note conclusionali depositate in data 4.2.2020 dal resistente, dal momento che avrebbero dovuto trovare ingresso entro la prima udienza di comparizione del
19.1.2018, diversamente incorrendosi nelle preclusioni del rito speciale di cui all'art. 702 bis c.p.c. comportanti la decadenza, ritualmente e tempestivamente sollevata dalla terza chiamata nel primo atto successivo al deposito delle note e delle produzioni documentali, rappresentato dall'udienza del 22.7.2022”.
Sostiene l'appellante che il giudice avrebbe errato, cioè avrebbe dovuto valutare ai fini della decisione la documentazione prodotta dal convenuto (che dimostrava la tempestività della denuncia di sinistro inviata all'assicurazione), in quanto essa non era stata prodotta tardivamente, e per corroborare tale argomentazione l'appellante cita di nuovo la sentenza Cass. 7.01.2021, n. 46, che ha affermato il seguente principio di diritto: “poiché l'art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, nè in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, nè in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.”
Sostiene poi che in ogni caso tale documentazione, in quanto assolutamente indispensabile ai fini della decisione, potrebbe in ogni caso essere validamente prodotta in appello, ai sensi dell'art. 702 quater cpc.
Osserva la Corte che alcune della argomentazioni sostenute da parte appellante sono condivisibili e quindi il motivo di appello nel complesso risulta fondato.
Invero, benchè anche in questo caso il principio di diritto sancito dalla sentenza Cass. n. 46/21 non si attagli, quantomeno in prima battuta, al caso concreto (in quanto ciò di cui si discute non è tanto la tardività della produzione documentale fatta dal convenuto per dimostrare la tempestività della denuncia di sinistro e quindi l'operatività della polizza, bensì la tardività della sua corrispondente allegazione difensiva), è proprio su questa problematica che il ragionamento del primo giudice non può essere condiviso.
In sostanza il Tribunale ha ritenuto che, rispetto alla difesa di svolta in comparsa di CP_2
risposta secondo cui la polizza non era operante perchè la prima denuncia di sinistro era avvenuta il
3.3.14 e quindi troppo tardi a norma di contratto, il convenuto avrebbe dovuto immediatamente
“contestare” nella sua prima successiva difesa il fatto riferito da (sostenendo che, CP_2
viceversa, egli aveva denunciato il sinistro tempestivamente in data 31.5.13); dunque, non avendo il convenuto fatto questa immediata contestazione successiva, sarebbe scattato a suo danno il meccanismo di cui all'art. 115 cpc.
Il ragionamento non persuade perché - a differenza di quanto già argomentato per la scrittura privata di natura transattiva firmata dall'attrice - in questo caso era la compagnia terza chiamata nella posizione di convenuta rispetto alla domanda di manleva svolta dal medico e quindi era quest'ultima il soggetto che doveva sollevare tempestivamente, così come ha fatto, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa;
tuttavia, una volta ritualmente e tempestivamente sollevata tale eccezione, l'unico effetto giuridico che si è conseguentemente prodotto è quello di considerare il convenuto/chiamante (nella posizione di attore verso la compagnia) onerato di dar prova di tutti i fatti costituitivi del suo diritto di manleva, ossia l'esistenza di una polizza assicurativa della sua responsabilità civile valida ed efficace e di una tempestiva denuncia di sinistro.
In altri termini, la difesa di secondo cui la denuncia di sinistro era tardiva non imponeva CP_2
necessariamente al convenuto una immediata replica nella prima udienza utile successiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 cpc, ma imponeva a quest'ultimo semplicemente di dar prova del fatto contrario a quello eccepito, prova che tuttavia ben poteva essere effettuata, trattandosi di rito sommario, anche nel prosieguo del processo, come appunto sancito Cass. 7.01.2021, n. 46.
Che in questo caso il primo giudice abbia fatto erronea applicazione dell'art. 115 cpc risulta anche da quanto statuito dalla recente sentenza della Cassazione, Sez. 3,
n. 24415 del 09/09/2021 (Rv. 662400 - 01), la cui massima ufficiale è la seguente: “La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni che la disciplina processuale connette all'esaurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
ne deriva che nel procedimento sommario di cognizione, fino alla sua eventuale conversione in rito ordinario con la fissazione dell'udienza di trattazione di cui all'art.
183 c.p.c., non può rinvenirsi né letteralmente, né sistematicamente, alcuna non prevista preclusione”.
In motivazione si legge : “nessuna norma prevede la preclusione della prima udienza per le contestazioni, e, anzi, il sistema delle decadenze induce a concludere che, quale asserzione, essa possa considerarsi inibita;
ne deriva che nel procedimento sommario di cognizione qui seguito (…) fino alla sua eventuale conversione in rito ordinario con la fissazione, infatti, dell'udienza di trattazione di cui all'art. 183, cod. proc. civ., non può rinvenirsi né letteralmente né sistematicamente alcuna non prevista decadenza”.
Il convenuto quindi poteva e doveva essere ammesso a provare il fatto contrario rispetto a quello eccepito dalla terza chiamata anche in mancanza di una sua formale “contestazione” all'udienza del 19.1.2018 e a quelle successive antecedenti la decisione circa la tempestività della denuncia di sinistro.
In ogni caso la documentazione idonea a provare la tempestività della denuncia di sinistro potrebbe essere validamente prodotta in appello, ai sensi dell'art. 702 quater cpc, perché in questo caso la prova medesima non è diretta a supplire alla mancanza di una tempestiva valida allegazione del fatto da provare e, del resto, pare senz'altro trattarsi di prova documentale indispensabile ai fini della decisione.
Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 10790 del 04/05/2017, seppur pronunciata riguardo all'art. 345 cpc e non all'art. 702 quater cpc, hanno ben spiegato questo concetto (“Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.
134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”) e la Corte condivide senz'altro l'argomentazione di parte appellata secondo cui la S.C. in questa decisione è partita Controparte_2
dal presupposto, imprescindibile, che la nuova prova indispensabile per la decisione, pur colmando una lacuna istruttoria, debba riguardare pur sempre un fatto già ritualmente allegato in primo grado, ma per l'appunto nel nostro caso tale presupposto non difetta.
In sostanza la nuova produzione documentale del convenuto inerente la tempestività della denuncia di sinistro non afferisce affatto “ad eccezioni per le quali la decadenza era già maturata alla data del 04.07.2018” (sic comparsa di costituzione a pag. 16). CP_2
Si deve quindi esaminare in appello per la prima volta la documentazione in parola, ossia il doc. 45 prodotto dal convenuto in primo grado (riprodotto in appello come doc.4).
Trattasi di una missiva datata 31.5.13, scritta su carta intestata della HAE.MED, Haestetic Medicine srl, inviata a , Agenzia principale di L'Aquila, via Corrado IV 32 Controparte_2
L'Aquila, firmata in calce sia da HAE. che da , con Controparte_4 Parte_1 cui si informava la compagnia di assicurazione di aver ricevuto “in data odierna” una lettera da parte del legale della IG.ra , allegata in copia, restando in attesa della Controparte_1
comunicazione del numero del sinistro e rimanendo a disposizione per i chiarimenti del caso.
Risulta allegata a detta missiva altra missiva datata 22.5.13, inviata dall'avv.to David Billetta in nome e per conto della IG.ra al dott. (“viale Mazzini Controparte_1 Parte_1
142, Roma”) con cui si esponeva la vicenda negli stessi termini di cui al successivo ricorso ex art. 702 bis cpc e si chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti, invitando a comunicare i dati della compagnia di assicurazione della resp. civile allo scopo di definire bonariamente la vertenza, in difetto preannunciando azione giudiziaria.
Malgrado l'appellata abbia contestato di aver mai ricevuto la lettera del 31.05.2013 e CP_2 quella dell'avv.to Billetta allegata ad essa, in realtà è stata prodotta dal non solo la Parte_1
ricevuta di spedizione per posta della raccomandata recante il n. 14601120062-7, datata 31.5.13, ma anche l'avviso di ricevimento, che riporta il medesimo numero della predetta raccomandata, attestante l'effettiva ricezione dall'atto da parte di via Corrado IV n. 32 Controparte_2
L'Aquila, poiché è presente sull'avviso postale la firma del ricevente e la data del 5.6.13.
Dunque il convenuto ha documentalmente provato di avere denunziato il sinistro alla compagnia di assicurazione entro i 6 mesi successivi alla scadenza della polizza, così come previsto dall'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione.
A questo punto si devono prendere in esame tutte le eccezioni ed argomentazioni difensive formulate da e rimaste assorbite in primo grado, dopo aver precisato che si sta Controparte_2
parlando della polizza per la responsabilità civile verso terzi (polizza del 22.09.2008 n. 280980597) sottoscritta dalla contraente Hae. (doc. 3 fasc. primo grado Controparte_4 CP_2
doc. 42 ). Parte_1
Detta polizza anzitutto prevede che “limitatamente al dott. si applica uno Parte_1
scoperto del 10% sui danni da esso cagionati durante la sua attività professionale” e richiama, quale clausola speciale riferita al professionista, il codice RM 16.
Tale clausola speciale prevede la copertura dei danni derivanti da interventi di chirurgia estetica tuttavia “con esclusione dalla garanzia delle pretese per mancanza di rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'assicurato e dei trattamenti svolti fuori dall'ambito ospedaliero” e tali esclusioni sono state anche previste dall'art. 6 delle Condizioni Generali di
Assicurazione, rispettivamente alle lett. i) e n).
Parte appellata ha invocato la sussistenza nel caso di specie di entrambe tali esclusioni della copertura assicurativa, ma a parere della Corte la tesi è infondata.
Sotto il primo profilo si osserva che in questo processo si discute non solo di una serie di interventi estetici che non hanno raggiunto il risultato sperato (si rammenta infatti che all'esame obiettivo svolto dal CTU la paziente presentava: “Scoliosi dx convessa della piramide nasale, asimmetria del volto per maggior sporgenza della regione zigomatica di sin con asimmetria del solco naso genieno
, lieve incurvatura della guancia sin. che appare più sporgente della dx . Palpatoriamente si apprezzano alcuni noduli di verosimile origine granulomatosa nella regione zigomatica dx e sin ed in corrispondenza del labbro inferiore e superiore a dx . Tali lesioni vanno a determinare un'asimmetria del volto che appare più sporgente in corrispondenza dello zigomo e del solco naso genieno sinistro (Foto n.15 ,16 , 17 , 18)”), ma di vero e proprio danno biologico (sia permanente che temporaneo) provocato alla paziente dalla condotta negligente del dott. e quindi si Parte_1
tratta di eventi sicuramente ricompresi nella garanzia assicurativa della responsabilità civile sia della struttura sanitaria contraente la polizza (Hae. , che del medico in Controparte_4
essa operante.
Sotto il secondo profilo si osserva che nella polizza la garanzia è prestata a favore di tre medici, uno dei quali è il dott. , per l'attività di medicina estetica eseguita presso vari centri Parte_1 tra cui “Hae. viale Drago Maria Mazzini 142 Roma”. Controparte_4
Parte appellata ha sostenuto che il fatto oggetto di causa non rientrerebbe nella garanzia CP_2 offerta dalla polizza in quanto per trattamenti svolti “in ambito ospedaliero” si devono intendere quelli svolti all'interno della clinica che ha stipulato il contratto di assicurazione, mentre i trattamenti sulla IGnora furono eseguiti nello studio privato del dott. CP_1 Parte_1
sito in Roma, via Mazzini n. 142.
Che il convenuto avesse uno studio professionale in Roma via Mazzini n. 142 non è stato contestato da costui e del resto l'attrice nel suo ricorso introduttivo sosteneva di avergli chiesto una consulenza specialistica proprio in detto studio, così come la missiva sopra esaminata dell'avv.to Billetta datata
22.5.13 è stata spedita al proprio a tale indirizzo. Parte_1
Tuttavia si deve escludere trattarsi di luogo distinto e diverso dalla sede della clinica che ha stipulato la polizza per coprire la resp. civile del dott. , perché analizzando con scrupolo il Parte_1 testo contrattuale si può notare che dopo l'elenco della clausole speciali compare un “atto di dichiarazione n. 001”, datato 6.10.08, del seguente tenore: “a parziale modifica di quanto esposto nei documenti contrattuali, si precisa che l'ubicazione del rischio del Centro Medico HAE MED
HAESTETIC MEDICINE è viale Giuseppe Mazzini 142 e non viale Drago Maria Mazzini come indicato nell'atto di dichiarazione 00. Fermo il resto”.
Si deve quindi concludere che, per espressa previsione della polizza, la sede della clinica Hae.
[...] stipulante il contratto, quale sede della “ubicazione del rischio” assicurato Controparte_4 per l'attività professionale del CO, coincideva proprio con il luogo in cui furono eseguiti dal predetto medico i trattamenti estetici su . CP_1 Controparte_1
Ne consegue che la domanda di manleva del convenuto va accolta, con l'unico limite della franchigia contrattuale del 10% (dunque pari a euro 7.077,85, avendo il Tribunale complessivamente liquidato il danno subito dalla nella somma di € 70.778,50), la quale CP_1 rimane a carico dell'assicurato. A parere della Corte l'importo della manleva non può essere ridotto, come richiesto da CP_2
, in forza dell'art. 1227, comma secondo cc, o anche in applicazione dell'art. 12 delle C.G.A.
[...]
(secondo cui “alla denuncia devono poi fare seguito, tempestivamente, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro”) per avere l'assicurato operato negligentemente nel rapporto con la sua assicurazione ostacolando la possibilità di essere adeguatamente difeso in giudizio, non avendo il esteso il contraddittorio a nell'ambito procedimento per ATP Parte_1 Controparte_2
introdotto da avanti al Tribunale di Roma, rimanendo addirittura Controparte_1
contumace in quel procedimento di accertamento peritale.
E' infatti documentalmente provato che il CO con missiva in data 3.3.14 comunicava a di aver ricevuto quello stesso giorno il ricorso per accertamento tecnico preventivo da CP_2 parte di che allegava in copia, rimanendo “a disposizione per i chiarimenti Controparte_1 del caso” (vedi doc. 4 fasc. appello) e quindi è evidente che in tal modo il medico aveva CP_2
messo la sua compagnia in grado di poter gestire la lite, consentendole di valutare se intervenire o meno nel procedimento di urgenza, così tutelando contemporaneamente gli interessi propri e anche dell'assicurato.
Va infatti evidenziato che proprio parte appellata ha ricordato l'art. 13 delle C.G.A., che prevede “il patto di gestione della lite”, per sostenere che la compagnia non può riconoscere all'assicurato il rimborso delle spese sostenute per pagare il suo difensore o i suoi ctp che non siano stati da essa compagnia deIGnati.
Invero la clausola contrattuale prevede appunto che “la Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale,
a nome dell' , deIGnando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed Parte_2 azioni spettanti all' stesso”, aggiungendo poi “la Società non riconosce spese sostenute Parte_2 dall' per legali e tecnici che non siano da essa deIGnati”. Parte_2
Si deve quindi escludere che l'assicurato abbia operato negligentemente nel rapporto con la compagnia ed abbia ostacolato la possibilità di essere adeguatamente difeso in giudizio rimanendo contumace nel giudizio di ATP e dunque non avendo provveduto alla formale chiamata in causa della sua compagnia di assicurazione in tale procedimento, appunto perché la compagnia era stata prontamente avvisata del ricorso cautelare ed avrebbe potuto gestire in proprio la lite.
Ad abundantiam si evidenzia che il CO ebbe a comunicare alla sua assicurazione non solo la prima richiesta di risarcimento danni della del maggio del 2013 e poi il ricorso per ATP di CP_1 costei del marzo del 2014, ma successivamente comunicò a anche l'inizio del CP_2
procedimento di mediazione con raccomandata del 10.1.17 (vedi doc. 47 convenuto) e poi ancora il ricevimento del ricorso ex art. 702 bis cpc con raccomandata del 18.7.2017 (vedi doc. 48 convenuto).
Per completezza occorre infine ricordare che il convenuto aveva fondato la sua domanda di manleva anche su una seconda polizza stipulata con (vedi doc. 43 fasc. primo grado), CP_2 Parte_1
ossia la polizza n. 280980598 a copertura di spese legali e peritali, operante entro i medesimi limiti temporali della polizza già esaminata relativa alla resp. professionale.
In questo caso però nessuna manleva è dovuta, in quanto detta polizza escludeva espressamente dalla copertura le controversie aventi ad oggetto la materia contrattuale, come è sicuramente quella in esame;
inoltre detta polizza prevedeva, all'art. 3 delle Condizioni Particolari, che l'assicurato avrebbe dovuto indicare alla Compagnia il nominativo del proprio legale, così da consentire a quest'ultima, laddove ne ricorressero i presupposti, di nominarlo oppure di conferire l'incarico ad un proprio legale fiduciario, ma il dott. non ha indicato alla compagnia alcun Parte_1
nominativo di un suo avvocato.
A questo punto si deve precisare che l'accoglimento in sede di appello della domanda di manleva comporta come necessaria conseguenza anche l'obbligo della compagnia di assicurazione di tenere indenne l'assicurato da quanto tenuto a pagare a in forza della condanna risarcitoria che in CP_1
questa sede viene confermata, trattandosi pur sempre delle conseguenze negative per il medico del suo inadempimento contrattuale, che è stato assicurato con la polizza a copertura della sua responsabilità civile.
La compagnia quindi dovrà tenere indenne l'assicurato da quanto condannato dal primo giudice a pagare a a titolo di rimborso di spese di lite (capo 5), di spese di ctp (capo 2), di spese di Atp CP_1
(capo 4) e anche per le spese di CTU poste totalmente a carico del convenuto (capo 7).
6.5. Rimane da esaminare il quinto motivo di appello avente ad oggetto le spese processuali.
Con tale motivo l'appellante non ha in realtà censurato l'ordinanza appellata in ordine a tale liquidazione, ma si è limitato ad invocare a suo favore il principio di cui all'art. 336 cpc, ossia ha chiesto che con l'accoglimento dell'appello vengano anche conseguentemente riformati i capi della decisione che hanno regolato le spese processuali.
Inoltre l'appellante, anche laddove la sentenza di primo grado venisse confermata in punto di condanna a suo carico, ha chiesto comunque che venga condannata a tenerlo indenne Controparte_2
da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria, comprese anche le spese processuali e di CTU.
Orbene, in questa sede viene confermata l'ordinanza appellata quanto all'accoglimento della domanda risarcitoria della , ma la decisione viene riformata in punto di rigetto della domanda CP_1
di manleva del convenuto;
conseguentemente, posto che "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 – 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008,
Rv. 603368 - 01), non devono essere modificate le statuizioni sulle spese processuali nel rapporto tra l'attrice e il convenuto (che presuppongono la soccombenza di quest'ultimo, la quale viene in questa sede confermata), né quelle nel rapporto tra l'attrice e la terza chiamata.
Occorre infatti precisare sul punto che l'attrice nel corso del processo ha esteso la sua domanda risarcitoria direttamente verso la terza chiamata senza però avere alcun rapporto contrattuale con la compagnia e dunque il giudice al capo n. 3 del dispositivo ha dichiarato l'inammissibilità di questa domanda e conseguentemente al capo n. 6 l'ha condannata alla metà delle spese sostenute dalla terza chiamata (mentre per l'altra metà ha condannato il perchè soccombente sulla Parte_1
domanda di manleva).
L'attrice tuttavia non ha impugnato con appello incidentale la declaratoria di inammissibilità della sua domanda svolta verso la compagnia, che è il presupposto della sua condanna alla metà delle spese sostenute da e quindi su tale rigetto e sulla conseguente condanna alle spese della CP_2
è sceso il giudicato. CP_1
Viceversa nel rapporto tra il convenuto e la sua assicurazione l'accoglimento della domanda di manleva comporta la soccombenza della compagnia e ciò impone quindi una nuova regolamentazione delle spese dei due gradi ex art. 336 cpc.
A tale proposto si impone tuttavia la seguente precisazione: come è noto, l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali: (a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
(b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
(c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato (cfr. Cass. 04/05/2018, n. 10595).
Della prima categoria di spese si è già parlato, dicendo che esse sono ricomprese nella manleva dovuta dall'assicuratore all'assicurato in forza della polizza a copertura della responsabilità civile. Delle spese di resistenza invece non è dovuto alcun rimborso al , perché, pur essendo Parte_1
assimilabili alle prime in quanto normalmente coperte dalla polizza, in questo caso esse sono oggetto del patto di gestione della lite di cui all'art. 13 delle C.G.A., in base al quale l'assicurato per difendersi contro la ricorrente avrebbe dovuto avvalersi di legali nominati dalla compagnia, CP_1 pena l'impossibilità di chiedere, in caso contrario, il rimborso delle spese sostenute.
Infine le spese di chiamata in causa sono invece rimborsabili da parte della compagnia, perché in questo caso vale il principio di soccombenza in merito alla domanda di manleva: “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che
l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale” (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024 (Rv. 670137 - 01).
Dovendo dunque quantificare in concreto quanto dovuto dalla compagnia di assicurazione al
, tenuto conto del fatto che egli con i medesimi scritti difensivi si è difeso, sia in primo Parte_1
grado che in appello, tanto per resistere alla pretesa della (spese di resistenza, in questo caso CP_1
non rimborsabili), tanto per coltivare la sua domanda di manleva (rimborsabili sulla base del criterio della soccombenza), si ritiene che il rimborso non possa superare un terzo del totale, considerato che il maggiore sforzo difensivo è stato speso per dimostrare l'insussistenza del danno biologico dell'attrice e che invece la domanda di manleva non è stata supportata, quantomeno in appello, da alcuna ulteriore argomentazione difensiva in merito alle plurime eccezioni fatte valere dalla compagnia di assicurazione in comparsa di risposta circa l'an e il quantum della pretesa, che erano rimaste assorbite in primo grado.
Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri medi del DM 55/14, come modificati dal DM 147/22, tenuto conto del valore della causa ed esclusa per l'appello la fase istruttoria perché non esperita e diminuita quella decisoria, non essendo stata deposita in appello dal la memoria di replica. Parte_1
Si precisa infine che nelle proprie conclusioni ha chiesto di “condannare le controparti Parte_1
al pagamento di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari” e tuttavia questa richiesta può essere accolta solo per il grado di appello, a favore dei difensori avv.ti Affinito Francesco e Ciccaglione Alfonso, dichiaratisi antistatari, perché nel primo grado di giudizio il era difeso solo dall'avvocato Parte_1
Ciccaglione e non risulta peraltro che costui abbia nel primo giudizio fatto espressa dichiarazione di aver anticipato le spese e/o non riscosso dal cliente i propri compensi.
Infine, sempre in applicazione del principio di cui all'art. 336 cpc, la soccombenza della compagnia di assicurazione sulla domanda di manleva del impone di revocare la condanna a suo Parte_1
carico inflittagli dal primo giudice al rimborso di metà delle spese processuali del grado sostenute dalla compagnia;
per i motivi sopra esposti, giacchè l'applicazione del principio di cui all'art. 336 cpc presuppone la riforma nel merito della decisione impugnata, rimane ferma la condanna a carico della al pagamento della metà delle spese processuali sostenute dalla compagnia per il primo CP_1
grado di giudizio.
L'attrice tuttavia deve essere rimborsata dal convenuto delle spese processuali sostenute per il presente giudizio, essendo il rimasto soccombente rispetto alla domanda risarcitoria;
Parte_1
rispetto a questa condanna il convenuto deve essere manlevato dalla sua assicurazione in forza della polizza per responsabilità civile (spese di soccombenza); dette spese si liquidano come da dispositivo, con modesta riduzione rispetto ai paramenti medi del DM DM 55/14, come modificati dal DM 147/22, in quanto la difesa dell'attrice ovviamente non ha riguardato tutte le questioni di efficacia della polizza oggetto della domanda di manleva assicurativa.
PQM
La Corte di Appello di ZE, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello, ferma restando la condanna di al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 70.778,50 oltre interessi legali Controparte_1 come in motivazione già decisa con l'ordinanza appellata, condanna a tenere Controparte_2 indenne l'assicurato dal pagamento della predetta somma, detratta la sola Parte_1
franchigia di euro 7.077,85 che rimane a suo carico, nonché a tenerlo indenne dal pagamento delle spese processuali come già liquidate ai capi nn. 2, 4, 5 e 7 dell'ordinanza appellata;
2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 Controparte_1
per il presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 7.000,00 oltre spese
[...]
forfettarie del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, condannando a tenere Controparte_2 indenne l'assicurato; 3) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_2 Parte_1 per entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo del totale, che vengono liquidate per l'intero nella somma di euro 14.103,00 per il primo grado e nella somma di euro 7.900,00 per il grado di appello, oltre in entrambi i casi a spese forfettarie del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi solo per il grado di appello a favore dei difensori antistatari avv.ti Affinito Francesco e
Ciccaglione Alfonso;
4) revoca la condanna di al pagamento della metà delle spese processuali Parte_1
sostenute da per il giudizio di primo grado. Controparte_2
Così deciso in ZE, il 5.6.25
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Dania Mori