Articolo 13 della Legge 21 febbraio 1980, n. 28
Articolo 12
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11 marzo 1980
Art. 13. Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per gli anni 1979 e 1980 in complessive lire 189 miliardi, si provvede quanto a lire 9 miliardi a carico dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo utilizzando la voce "riforma dell'assistenza" e quanto a lire 180 miliardi mediante riduzioni, rispettivamente, di lire 135 miliardi dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 all'uopo utilizzando la voce "revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti" e di lire 45 miliardi dello stanziamento di cui al capitolo 9001 del predetto stato di previsione, all'uopo utilizzando la voce "difesa del suolo".
Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 11 marzo 1980
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