Articolo 1 della Legge 1 dicembre 1949, n. 896
Versione
1 gennaio 1950
Art. 1. Articolo unico.

La disposizione dell' art. 2 del decreto legislativo 1 febbraio 1945, n. 32 , concernente la concessione di un premio per il recupero delle cose mobili di pertinenza dello Stato, cessa di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1950.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1950