Art. 1. Articolo unico.
La disposizione dell' art. 2 del decreto legislativo 1 febbraio 1945, n. 32 , concernente la concessione di un premio per il recupero delle cose mobili di pertinenza dello Stato, cessa di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1950.
La disposizione dell' art. 2 del decreto legislativo 1 febbraio 1945, n. 32 , concernente la concessione di un premio per il recupero delle cose mobili di pertinenza dello Stato, cessa di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1950.