Decreto cautelare 5 novembre 2025
Sentenza breve 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 27/11/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01975/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01722/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1722 del 2025, proposto da SO AZ e NA SC, rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Lentini e Salvatore Mazzotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
nei confronti
UN CI, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
per l'annullamento
a - del provvedimento n. 12827 (ordinanza n. 24) del 18.08.2025, con il quale il Responsabile della Area Tecnica - Edilizia Privata - Condono Edilizio del Comune di Positano ha respinto la domanda di condono edilizio del Sig. AZ per opere abusive in Via Montepertuso 102 e ne ha disposto la demolizione, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001;
b - delle Relazioni del Tecnico Comunale di Positano n. 8483 del 26.05.2025 e n. 12826 del 18.08.2025;
c - del provvedimento dell'UTC di Positano n. 8479 del 26.05.2025, di comunicazione di preavviso di diniego di condono edilizio ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990;
d - di tutti gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti.
nonché per la declaratoria
del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 35 della L. n. 47/85, sull'istanza di condono edilizio (n. 685 del 30.09.1986) del Sig. AZ per modeste opere di ampliamento del fabbricato alla Via Montepertuso 102;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di UN CI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. LE Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti, premesso di essere proprietari, in modo pieno ed esclusivo, di un fabbricato con antistante area esterna che risale agli inizi del 1900, sito in Via Montepertuso 102 di Positano, in virtù di atto di donazione per OT NS del 22.07.1976 (Rep. 2020/904) ed atto di compravendita per OT NS del 5.03.1985 (Rep. 6409/2687), hanno impugnato il provvedimento n. 12827 (ordinanza n. 24) del 18.08.2025, con il Comune di Positano ha respinto la domanda di condono edilizio presentata in data 30.09.1986 in relazione ad un ampliamento di circa 40 mq (n. 685/1986).
A fondamento del ricorso, hanno avanzato una serie di censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Hanno, inoltre, invocato l’accertamento della avvenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 35 della L. n. 47/85.
Si è costituita la controinteressata CI EN.
Ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito il Comune intimato.
Nell’udienza camerale del 26 novembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso è manifestamente fondato in ordine alla domanda impugnatoria e manifestamente infondato in ordine alla domanda di accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 35 della L. n. 47/85 e perciò può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
A fondamento dell’opposto diniego, il Comune ha dedotto una presunta mancata dimostrazione della proprietà esclusiva dell’area su cui insiste parte dell'ampliamento che, secondo l’Ente, ricadrebbe in area cortilizia comune.
Ciò posto, la determinazione amministrativa non si rivela immune dalle censure formulate dalla parte ricorrente.
Invero, all’esito del presente giudizio, i ricorrenti hanno dimostrato la piena ed esclusiva proprietà dell’area mediante produzione di due atti pubblici con data certa (atto di donazione del 22.07.1976 e atto di compravendita del 15.03.1985).
Vi è più che l’efficacia probatoria dei sopra richiamati atti pubblici è stata ulteriormente corroborata dalla certificazione notarile ipo-catastale del 7.10.2025, la quale ha attestato la titolarità esclusiva del bene in contestazione in capo ai coniugi AZ-SC, dando atto che: il cortile e lo spiazzo di terreno, identificato al Catasto terreni dalla particella 416 del foglio 6, risultano appartenere ed essere di pertinenza esclusiva del fabbricato identificato al foglio 6 della particella 417 e che non risultano trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli presso l’Ufficio Provinciale – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Salerno.
Non si rivelano meritevoli di condivisione le argomentazioni difensive spese dalla controinteressata, la quale fonda la sua difesa sulla sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 385/2013, che ha dichiarato la comproprietà dell’area su cui insiste il bene controverso.
Tuttavia, ex actis, è emerso che detta sentenza è stata dichiarata nulla, con decisione della Corte di Appello di Salerno n. 588/2024, risultando, pertanto, allo stato, irrilevante ai fini della presente decisione, in quanto del tutto priva di effetti giuridicamente rilevanti e vincolanti.
Né la P.A. può sostituirsi al Giudice naturale, nell’accertamento di validità ed efficacia di titoli di proprietà, che incidono su diritti immobiliari, dovendo limitarsi a valutare se il titolo di proprietà abbia i tratti giuridico – formali, anche qualora tra più interpretazioni possibili sia compresa quella favorevole al richiedente.
La verifica della P.A., invero, non può tradursi in una funzione paragiurisdizionale diretta ad assumere, anche solo ai fini del rilascio del titolo abilitativo, la valenza di una “decisione” (di merito) sulla titolarità o meno del diritto, con indebita “invasione di campo” (nell’esercizio del potere giurisdizionale).
Alla stregua di quanto sopra, la domanda di annullamento deve essere accolta.
Invece, va respinta la domanda con cui i ricorrenti hanno invocato l’accertamento del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 35 della L. n. 47/85, sull’istanza di condono edilizio.
In argomento, è appena il caso di rilevare che, secondo un consolidatissimo orientamento del Consiglio di Stato, l’operatività del silenzio-assenso postula la presenza di alcuni presupposti sostanziali, oltreché di requisiti dell’istanza, in mancanza dei quali esso non può operare, dato che le esigenze di concentrazione dei termini per la definizione dei procedimenti amministrativi, poste alla base della configurazione del titolo abilitativo tacito costituito dal silenzio-assenso, non possono esonerare l’interessato dal dimostrare la presenza delle condizioni sostanziali fondamentali previste dalla legge né dal rispettare l’onere di presentazione della documentazione, eventualmente prescritta, come pure di una rituale istanza completa dei requisiti richiesti (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 26/09/2013, n.4783; Consiglio di Stato sez. II, 19/11/2020, n.7198; Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 1827 del 15 marzo 2022).
La formazione del silenzio-assenso presuppone, perciò, non solo il decorso del termine assegnato all’amministrazione per la pronuncia esplicita, ma anche il ricorrere di tutte le condizioni e dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al richiedente, con la conseguenza che non può ritenersi formato il silenzio-assenso e non può riscontrarsi alcun effetto abilitativo ove l’istanza non prospetti una condizione di piena conformità al paradigma legale e non ricorrano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22/01/2021, n. 666).
Segnatamente, il silenzio-assenso in materia di condono degli abusi edilizi non si perfeziona per il solo fatto dell'inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria, essendo necessario che sussistano tutti i presupposti sostanziali, soggettivi ed oggettivi, ai quali è subordinato il rilascio del condono.
Nello specifico, la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l'oblazione e l'opera sia stata ultimata entro il termine previsto dalla legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all'art. 33, l. 28 febbraio 1985, n. 47» (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 21 agosto 2023, n. 7849).
Orbene, venendo al caso di specie, va detto che le ragioni che il Comune ha esternato in sede di adozione del provvedimento impugnato non risultano infondate, avendo l’Ente resistente rilevato la mancata autorizzazione, nella specie, dell’Autorità di Bacino, del nulla osta della Provincia nonché delle dichiarazioni e dei documenti richiesti dalla P.A..
In ragione di quanto sopra, non possono ritenersi integrati i presupposti per l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono.
L’accoglimento parziale giustifica eccezionalmente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente alla domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 12827 (ordinanza n. 24) del 18.08.2025, del Comune di Positano.
Respinge la domanda con cui i ricorrenti hanno invocato l’accertamento del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 35 della L. n. 47/85, sull’istanza di condono edilizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
LE Di TI, Referendario, Estensore
AU Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di TI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO