Articolo 23 della Legge 5 agosto 1962, n. 1257
Articolo 22Articolo 24
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25 agosto 1962
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16 settembre 2010
Art. 23. ((Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali.

La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.))
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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