CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 458 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici:
dott. Valentina Paletto Presidente rel.
dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
dott. Federico Botta Consigliere
dott. Federica Figna Consigliere onorario dott. Bruno Pighi Consigliere onorario ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 234/2025, pronunciata dal Tribunale per i NI di LA in data 26.2.2025, pubblicata in data 31.3.2025, relativa alla dichiarazione dello stato di abbandono del minore nato a [...] il [...], figlio di Persona_1 Per_2
nata a [...] il [...] e di nato a [...] il [...],
[...] Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Amisano del Foro di LA, nominata curatore speciale del minore con decreto del Tribunale per i NI di LA in data 19.1.2023.
promosso da
nato a [...] il [...] - attualmente detenuto presso la Controparte_1
Casa circondariale di Vercelli - padre del minore - rappresentato e difeso dall'avv. Luca Corbellini del Foro di Asti, presso il cui studio, in Asti, Corso Vittorio Alfieri n. 381, ha eletto domicilio
APPELLANTE e da nata a [...] il [...] – residente a [...] – madre Persona_2 del minore – rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Alessandrello del Foro di LA, presso il cui studio in in Cologno Monzese, Piazza Castello n. 16, ha eletto domicilio APPELLANTE e da
nato a [...] il [...] e CP_2 nata a [...] il [...] – Controparte_3 residenti ad Alessandria, Via Roberto Gandolfi - nonni paterni del minore – rappresentati e difesi dall'avv. Marcella Moratto del Foro di Alessandria, presso il cui studio in Alessandria, Via Bergamo n. 67, hanno eletto domicilio APPELLANTI nei confronti di Curatore speciale del minore - nella persona dell'avv. Patrizia Amisano Persona_1 del Foro di LA, con studio in LA, Viale Premuda n. 27 APPELLATO Con l'intervento di
- non costituito - in qualità di tutore provvisorio del minore Controparte_4
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di LA - nella persona della dott.ssa Luisa Russo CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il padre appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza, in via principale: annullare la sentenza n. 234/2025 pronunciata dal Tribunale per i NI di LA in data 26/02/2025 (notificato il 31/03/2025), nell'ambito del procedimento n. 60000006/2023
, relativo al minore nato a [...] il [...] e, per l'effetto, CP_5 Persona_1 dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore;
in via di subordine: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, disporre l'affidamento del minore
[...]
a favore dei nonni paterni istanti affido, Sigg.ri e Persona_1 CP_2 Controparte_3 presso la loro abitazione;
in via di ulteriore subordine, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, disporre il collocamento del minore presso i nonni paterni, Persona_1
Sigg.ri e con permanenza dell'affidamento del minore stesso ai servizi CP_2 Controparte_3 sociali competenti;
in via istruttoria, si offrono in comunicazione: - Doc. 1 – copia sentenza TM LA 26/02/2025; - Doc. 2 – fascicolo di primo grado. Con ogni pronuncia consequenziale di legge e con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite. Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile. Si dichiara che il presente procedimento riguarda la materia minorile e, pertanto, è esente dal pagamento del contributo unificato”.
Per la madre appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza, in via principale: annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale per i NI di LA in data 26/02/2025 (notificato il 31/03/2025), nell'ambito del procedimento n. 60000006/2023 , relativo CP_5 al minore nato a [...] il [...] e, per l'effetto, dichiarare non luogo a Persona_1 provvedere sullo stato di adottabilità del minore;
in via di subordine: disporre il collocamento del minore presso i nonni paterni, Sigg.ri e con Persona_1 CP_2 Controparte_3 permanenza dell'affidamento del minore stesso ai servizi sociali competenti;
in via di ulteriore subordine disporre un progetto di affido etero-familiare di lungo periodo a favore di mantenendosi rapporti Per_1 costanti con la madre e con le altre figure familiari;
in via istruttoria si allegano Istanza ammissione GP, Delega telematica, Doc. 1 – copia sentenza TM LA 26/02/2025; Doc. 2 – memoria costituzione Per_1
Doc.
3 - memoria costituzione Curatore Speciale, Doc.
4 - memoria costituzione Doc.5 – Persona_2 memoria costituzione nonni paterni, Doc.
6 - CTU Dott.ssa Con ogni pronuncia consequenziale di Per_3 legge. Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile. Si dichiara che il presente procedimento riguarda la materia minorile e, pertanto, è esente dal pagamento del contributo unificato”. Per i nonni appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza, in via principale: annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale per i NI di LA in data 26/02/2025 (notificato il 31/03/2025), nell'ambito del procedimento n. 60000006/2023 , relativo CP_5 al minore nato a [...] il [...] e, per l'effetto, dichiarare non luogo a Persona_1 provvedere sullo stato di adottabilità del minore;
in via di subordine: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita disporre l'affidamento del minore a favore dei nonni paterni istanti affido, Sigg.ri Persona_1
e presso la loro abitazione;
in via di ulteriore subordine, Voglia CP_2 Controparte_3
l'Ecc.ma Corte di Appello adita disporre il collocamento del minore presso i nonni Persona_1 paterni, Sigg.ri e con permanenza dell'affidamento del minore stesso CP_2 Controparte_3 ai servizi sociali competenti. In via istruttoria, si offrono in comunicazione: - Doc. 1 – copia sentenza TM LA 26/02/2025; - Doc. 2 – fascicolo di primo grado . Con ogni pronuncia consequenziale di legge e con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite. Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile. Si dichiara che il presente procedimento riguarda la materia minorile e, pertanto, è esente dal pagamento del contributo unificato”. Per il Curatore speciale del minore: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare gli appelli proposti dai signori , Controparte_1
e e sig.ra e tutte le domande formulate dagli appellanti, CP_2 Controparte_3 Persona_2 conseguentemente confermare integralmente la sentenza appellata n. 234/2025 depositata il 31/03/2025 del Tribunale per i minorenni di LA (RG 600000006/2023Rg/ADS). Da ultimo la sottoscritta precisa di aver depositato all'Ordine Avvocati LA l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse del minore riservando il deposito della Delibera di ammissione”. Per l'Ente tutore – di Brugherio - non costituito: “conferma il parere di adottabilità del CP_4 minore come già dichiarato nel procedimento 6/2023 ADS del Tribunale per i Persona_1
NI di LA (cfr. relazione di aggiornamento Servizio sociale del Comune di Brugherio del 28.10.2025). Per il Procuratore Generale: chiede la conferma della sentenza appellata ed il rigetto della richiesta formulata in via subordinata dalla difesa del padre in data odierna avente ad oggetto il mantenimento dei rapporti con il figlio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n.234/2025, resa in data 26.2.2025, il Tribunale per i NI di LA ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore , nato a [...] il [...] Persona_1
- già affidato all'Ente, e collocato, dalla data del 11.4.2023, presso la Controparte_4 comunità terapeutica “Casa Aurora” di Venezia unitamente alla madre, (in carico Persona_2 al di Monza dall'anno 2018 e al CPS di Brugherio, con diagnosi di disturbo della personalità CP_6 borderline) e successivamente, dalla data del 21.3.2024, inserito da solo presso la comunità familiare
“L'Orizzonte” di LA, a seguito della brusca ed arbitraria interruzione da parte della genitrice del percorso comunitario - ravvisando, sulla base delle risultanze istruttorie, una situazione di grave ed irreversibile inadeguatezza genitoriale e l'assenza di risorse parentali, in concreto fruibili per assicurare al bambino un equilibrato e tutelante percorso di crescita. In particolare, l'A.G. minorile prendendo atto dei comportamenti gravemente instabili ed imprevedibili tenuti dalla successivamente alla nascita del minore e del problematico Per_2 percorso comunitario dalla stessa intrapreso con il bambino, costellato da reiterati allontanamenti dalla struttura con ricadute nell'uso di sostanze e valorizzando le approfondite indagini espletate nel corso del giudizio di primo grado dai Servizi specialistici del Comune di Brugherio, gli esiti delle osservazioni effettuate, sia dagli operatori della comunità presso la quale madre e figlio sono stati collocati, sia dal Servizio di Spazio Neutro che è intervenuto nella regolamentazione dei rapporti a seguito della separazione della diade, nonché le risultanze dell'espletata CTU, ha affermato le gravi carenze individuali e genitoriali della madre discendenti da una condizione di fragilità psichica e mentale, in alcun modo elaborate e risolte nel corso del procedimento, (avendo la giovane donna evidenziato una grave immaturità relazionale e mostrato scarsa mentalizzazione circa le sue criticità personali, risultando ancora focalizzata sui propri bisogni), nonostante i massicci interventi supportivi avviati a suo favore anche successivamente al suo allontanamento dalla comunità ed ha rilevato come tali carenze materne non siano recuperabili in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore. Il Tribunale ha, altresì, affermato l'inadeguatezza genitoriale del padre, rimasto in stato di detenzione presso la Casa circondariale di Vercelli per tutta la durata del procedimento di primo grado, condizione che non gli ha consentito di incontrare il figlio, se non in una sola occasione, all'atto del suo riconoscimento, in particolare riportando aspetti di criticità personologica, vissuti di disadattamento, utilizzo di sostanze, tendenza alla minimizzazione ed impossibilità ad accedere ad una dimensione critica, sia rispetto a sé e alle cause che hanno determinato la sua carcerazione, sia rispetto alla situazione familiare nella sua complessità. Il Tribunale ha, infine, affermato l'assenza di una rete familiare allargata in grado di occuparsi del minore nel suo percorso di crescita, di sostenere la madre nello svolgimento delle funzioni genitoriali e di rappresentare una risorsa vicariante, stanti il disinteresse mostrato dalla nonna materna rispetto all'accudimento del nipote e la problematicità del rapporto tra madre e figlia, connotato da una relazione di attaccamento patologico di verso la genitrice e Per_2
l'inadeguatezza del ramo parentale paterno, avendo i nonni paterni incontrato il nipote una sola volta, non formalizzando mai all'Ente affidatario richieste di incontrare il bambino ed avendo evidenziato, nel corso delle valutazioni, una tendenza alla minimizzazione delle problematiche dei genitori del minore, delle loro difficoltà rispetto al figlio e dei possibili aspetti di criticità, in caso di affido a loro del minore, della loro relazione con la madre, essendo complessivamente risultati scarsamente consapevoli ed attrezzati per gestire l'affidamento del nipote, preservandolo da possibili agiti pericolosi della madre e dalle difficoltà comportamentali del padre. Conclusivamente il Tribunale, condividendo le prospettazioni degli operatori socio sanitari e del consulente tecnico dell'Ufficio, ha dichiarato lo stato di abbandono del minore, affermando l'assenza di risorse vicarie e la sostanziale irreversibilità della rilevata inadeguatezza genitoriale, evidenziando, pertanto, l'incompatibilità dei tempi di recupero di una genitorialità sufficientemente responsiva con le esigenze di crescita del bambino.
2.Avverso la predetta sentenza, con atto depositato in data 29.4.2025, la difesa di CP_1
, padre del minore, ha proposto tempestivo appello ed ha chiesto, in via principale,
[...]
l'annullamento della sentenza impugnata e la revoca della dichiarazione dello stato di abbandono del minore ed in via subordinata, il suo affidamento ai nonni paterni con collocamento presso la loro abitazione;
in via ulteriormente subordinata, ha chiesto il collocamento del minore presso l'abitazione dei nonni paterni con il mantenimento del suo affido ai Servizi sociali, con vittoria di spese , diritti ed onorari. Con l'unico motivo di gravame, la difesa ha eccepito l'illegittimità della sentenza del Tribunale per i NI di LA per violazione dell'art.8 L.184/83, in particolare affermando l'insussistenza dello stato di abbandono del minore. Al riguardo la difesa, riportando gli arresti giurisprudenziali in tema di adozione, in base ai quali lo stato di adottabilità del minore costituisce l' extrema ratio, ha affermato che l'istruttoria di primo grado non ha consentito di accertare la sussistenza di una effettiva situazione di abbandono del piccolo deducendo che lo stato di carcerazione del padre non può essere ritenuto Persona_1 di per se stesso un elemento sufficiente per giungere ad una dichiarazione di adottabilità, sia perché trattasi di condizione non avente carattere permanente, sia in ragione della presenza dei nonni paterni, i quali, dichiaratisi disponibili all'affido del nipote, possono occuparsi del bambino fino al pieno recupero delle competenze genitoriali paterne. A tale proposito, la difesa ha affermato che la volontà di recupero espressa dal non può Per_1 essere ridotta ad una mera dichiarazione di intenti, atteso che il giovane, proprio grazie alla detenzione, ha avuto modo di riflettere sul portato delle proprie azioni, (avendo maturato la volontà di allontanarsi dal circuito penale, astenendosi dalla commissione di nuovi reati), di cessare l'utilizzo di sostanze (avendo il lungo stato detentivo inevitabilmente favorito il percorso di disintossicazione) e di acquisire consapevolezza rispetto ai propri doveri di padre, intendendo vivere con i propri genitori ed il figlio. In particolare, la difesa ha affermato che il che non ha potuto mantenere rapporti Per_1 continuativi con il minore proprio in ragione del proprio stato di carcerazione, ha alle sue spalle una famiglia seria ed affidabile, regolarmente integrata sul territorio nazionale, composta, oltre che dai sui genitori, anche dai fratelli, i quali sono tutti disponibili ad offrire al minore l'assistenza morale e materiale di cui necessita, sicché non può configurarsi alcuno stato di abbandono. La difesa affermando, inoltre, la piena capacità dei nonni paterni di rappresentare una risorsa vicaria a favore del nipote, ha dedotto l'irrilevanza, ai fini della sussistenza di capacità vicarianti da parte degli stessi, della circostanza evidenziata nella CTU circa l'assenza di rapporti tra il minore ed i nonni paterni e ciò in ragione della tenera età del bambino e della concreta difficoltà degli stessi di incontrarlo ed ha contestato le argomentazioni inerenti al contesto culturale della famiglia paterna, che contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non è apparsa tesa a sminuire le problematiche del figlio, avendo entrambi i nonni dichiarato, all'udienza del 13.11.2024, di avere aiutato il figlio a disintossicarsi e di desiderare che lo stesso smetta di assumere sostanze stupefacenti, affermando, altresì, di essere disponibili ad ospitarlo solo a condizione che egli cessi il consumo di droga. Parimenti, la difesa ha contestato quanto affermato dal Tribunale circa la non consapevolezza dei nonni paterni delle gravi problematiche del figlio, essendosi gli stessi limitati ad affermare che con loro si è sempre comportato bene e che le condotte devianti dallo stesso realizzate, CP_1 sono esclusivamente da ricondursi alle cattive frequentazioni del ragazzo. Infine, la difesa ha contestato quanto affermato dal Tribunale circa la poca consapevolezza dei parenti paterni rispetto alla gestione delle problematicità connesse alla figura materna, deducendo l'indubbia esperienza dei nonni nella gestione delle dinamiche familiari e della prole.
3.Con atto depositato in data 30.4.2025, la difesa di madre del minore, ha Persona_2 proposto tempestivo appello ed ha chiesto, in via principale, l'annullamento della sentenza impugnata e la revoca della dichiarazione dello stato di abbandono del minore ed in via subordinata il suo collocamento presso i nonni paterni, con mantenimento del suo affido al Servizio sociale;
in via ulteriormente subordinata, la difesa ha chiesto l'avvio di un progetto di affido etero familiare a lungo termine del minore, con il mantenimento dei rapporti con la madre e le altre figure familiari, con vittoria di spese, diritti e onorari. Con l'unico motivo di appello, la difesa di affermando che la dichiarazione di Persona_2 adottabilità del minore rappresenta una extrema ratio che si basa sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità delle capacità genitoriali, ha dedotto che tale condizione non si ravvisa nel caso di specie, né rispetto al padre - il cui stato di carcerazione non rappresenta di per se stesso un elemento sufficiente per giungere ad una dichiarazione di adottabilità, anche alla luce della volontà di recupero espressa dal ragazzo, suffragata dalla lunga carcerazione subita, nonché dell'assenza di fattori che possano deporre per una inadeguatezza genitoriale (non avendo il potuto Per_1 dimostrare le sue capacità genitoriali e rapportarsi al figlio proprio in ragione dello stato di detenzione) e della manifestata volontà, in sede di CTU, di stare con i suoi genitori e il bambino - né rispetto ai nonni paterni - i quali vivendo da molti anni in Italia sono pienamente integrati nel contesto sociale italiano e dispongono di una incontestabile esperienza genitoriale, avendo avuto 5 figli- né rispetto alla madre - la quale, pur avendo attraversato un momento difficile, nell'attualità, ha ripreso in mano la propria vita, apparendo più consapevole dei suoi limiti e ben potendo, con il supporto dei Servizi sociali, implementare le proprie competenze genitoriali e rapportarsi correttamente al figlio minore, ove collocato presso il nucleo familiare paterno, dichiaratosi disponibile ad accogliere il minore, o in contesto etero familiare.
4. Con atto depositato in data 30.4.2025, la difesa di e di , nonni CP_2 Controparte_3 paterni del minore, ha proposto tempestivo appello ed ha chiesto, in via principale, l'annullamento della sentenza impugnata e la revoca della dichiarazione dello stato di abbandono del minore ed in via subordinata il suo affidamento ai nonni paterni, con collocamento presso la loro abitazione;
in via ulteriormente subordinata, ha chiesto il collocamento del minore presso l'abitazione dei nonni paterni, con il mantenimento del suo affido ai Servizi sociali, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con l'unico motivo di appello, la difesa ha contestato la sussistenza dello stato Parte_1 di abbandono del piccolo , con particolare riguardo all'erronea valutazione Persona_1 operata dal Tribunale rispetto alle capacità vicarianti dei nonni paterni, i quali già costituitisi nel giudizio di primo grado, hanno avanzato formale richiesta di affidamento del nipote. In particolare, la difesa ha affermato che, contrariamente a quanto riportato dal Tribunale, i genitori hanno elaborato un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzato da cura, accudimento coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi ed avvalendosi dei servizi sociali, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez.I, 6.4.2023 n. 9501), facendo riferimento ai nonni paterni, i quali, dichiaratisi disponibili ad accogliere il nipote, sono regolarmente integrati sul territorio nazionale e vantano una incontestabile esperienza genitoriale, essendo genitori di 5 figli, svolgendo un ruolo attivo nell'aiutare a crescere gli altri nipoti e supportando tutti i figli nello svolgimento del loro ruolo genitoriale. Al riguardo, la difesa ha affermato che i nonni paterni avrebbero dovuto essere considerati dal Tribunale figure adeguate a crescere il nipote, avendo, inoltre, espresso la propria disponibilità ad essere supportati dai Servizi sociali, essendo risultati capaci di comprendere e di non sottovalutare le criticità e le problematiche di tossicodipendenza del figlio, come emerso nel corso della loro audizione avvenuta in data 13.11.2024 avanti il TM e dovendosi, comunque, ritenere in grado di gestire e contenere i possibili agiti disfunzionali materni e ciò in ragione della loro indiscussa esperienza genitoriale. La difesa, deducendo, inoltre, che il Tribunale non ha fatto buon governo del principio cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale lo stato di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio, ha, quindi, affermato che le eventuali criticità dei nonni paterni possono comunque essere colmate attraverso il supporto dei Servizi sociali.
5. Con atto depositato in data 27.10.2025, si è costituito il Curatore speciale del minore, il quale ha chiesto il rigetto dei motivi di appello proposti da , Controparte_7 CP_2 CP_3
e con conseguente conferma della sentenza impugnata.
[...] Parte_2
In particolare, il Curatore speciale, ripercorrendo le fasi del procedimento di primo grado, ha affermato la correttezza della sentenza appellata, basata sulle numerose relazioni di aggiornamento dei Servizi sociali coinvolti e sugli esiti degli approfondimenti peritali disposti nel corso del giudizio di primo grado, che hanno consentito di accertare la sussistenza dello stato di abbandono del minore. Con riferimento al padre, il Curatore ha evidenziato che lo stesso è attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Vercelli e che l'espletata CTU ha messo in luce aspetti problematici della sua personalità, definita primitiva, tendente alla minimizzazione della realtà, all'evitamento, alla negazione, nell' assenza di approcci critici, immaginandosi, quanto alla gestione del figlio, in una posizione marginale, esaurendo il proprio ruolo genitoriale esclusivamente attraverso la delega ai propri genitori. Il Curatore ha, quindi, affermato che la storia personale del padre è stata caratterizzata, fin dall'età di 16 anni, dall'utilizzo di sostanze d'abuso (alcool, cannabis, cocaina), dalla commissione di reati, da collocamenti in strutture comunitarie e in carcere, evidenziando, inoltre, che il non Per_1 ha mai sperimentato una condivisione di vita con il figlio, non ha mai avanzato richieste di incontro con il minore ed ha mantenuto con la madre del bambino una relazione ambivalente, colpevolizzandola e non sostenendola nella scelta della maternità. Con riferimento ai nonni paterni, il Curatore, evidenziando che la loro costituzione nel giudizio di primo grado è avvenuta nell'aprile del 2024 e pertanto dopo un anno dall'apertura del procedimento di adottabilità, ha dedotto, quale aspetto di criticità, l'assenza negli stessi di consapevolezza rispetto ad una precisa progettualità sul bambino, con il quale non hanno consolidato alcun rapporto, al di là del legame di sangue che li ha indotti a manifestare la loro disponibilità all'affido del nipote. La difesa del minore, riportando passi della CTU aventi ad oggetto la scarsa capacità critica dei nonni rispetto alle difficoltà psichiche e comportamentali del figlio e alle difficoltà di gestione del rapporto con la madre del bambino, ha, inoltre, evidenziato la differenza di età esistente con il piccolo che non consente di ritenere che essi possano seguirne la crescita, tenuto conto che Per_1
l'eventuale affidamento del minore ai nonni paterni non si attesterebbe di breve durata, stanti le gravi inadeguatezze genitoriali, di non facile o comunque immediato recupero. La difesa ha, inoltre, riportato che la relazione del Servizio sociale del 20.10.2025, ha evidenziato come i nonni fatichino a comprendere e a parlare la lingua italiana e che dopo l'incontro tenutosi in data 16.9.2025, nel corso del quale il nonno paterno si è mostrato poco collaborativo, allontanandosi dal Servizio prima della fine dell'incontro, gli stessi non hanno più avuto contatti con gli operatori. Con riferimento alla madre del minore, il Curatore sociale, affermando che la relazione peritale ha chiaramente escluso l'idoneità della come del resto del a prendersi cura del Per_2 Per_1 figlio, in ragione delle loro gravi carenze personologiche e relazionali, ha evidenziato che nel corso del recente incontro avuto con gli operatori del Servizio sociale di Brugherio, è emerso che la dopo essersi trasferita nel mese di luglio 2025 ad Abbiategrasso da un'amica, Per_2 evidenziando la difficoltà a contattare il è nuovamente tornata a Brugherio a vivere con la CP_6 propria madre, sentendo saltuariamente la sorella e la madre del avendo interrotto ogni Per_1 rapporto con il predetto. Conclusivamente il Curatore si è opposto alla progettualità prospettata per il minore dai genitori e dai nonni paterni, affermando che il bambino, dal mese di maggio 2025, è stato inserito in una famiglia aspirante adottiva, con la quale ha instaurato un positivo legame, mostrando attaccamento verso le figure adulte di riferimento.
6. Con relazione di aggiornamento del 28.10.2025, il Servizio sociale del Comune di Brugherio ha riportato che il minore, dal mese di maggio 2025, è stato positivamente inserito nella famiglia aspirante adottiva con la quale ha avviato processi di radicamento affettivo e di appartenenza, risultando il suo percorso di crescita in linea con le tappe evolutive tipiche dell'età. Il Servizio ha, quindi, riportato:
- che nel corso degli incontri effettuati presso la famiglia aspirante adottiva, il minore è apparso sorridente e desideroso di comunicare, regolare nell'alimentazione e nel sonno, avendo, inoltre, consolidato capacità comunicative, arricchendo il suo vocabolario ed iniziando a frequentare la scuola dell'infanzia;
- che il bambino è in procinto di effettuare una visita presso la territorialmente CP_8 competente, in ragione della problematica di deambulazione sulla punta dei piedi, già in precedenza osservata e non ancora rientrata;
- che dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, né il padre, né i nonni paterni hanno preso contatti con gli operatori;
- che la madre, dopo essersi trasferita ad Abbiategrasso, ha fatto ritorno a Brugherio, vivendo, nell'attualità, con la propria madre e riportando la difficoltà di prendere e di mantenere contatti continuativi con il CPS e con il Ser.t. territoriali;
- di avere appreso dai colleghi del che la è nuovamente incinta, circostanza CP_6 Per_2 sottaciuta dalla giovane donna al Servizio sociale territoriale e che ha definitivamente interrotto la relazione con il Per_1
Dalla relazione di aggiornamento del Ser.t. di Monza, si è, inoltre, appreso che la ha Per_2 effettuato l'ultimo colloquio nel mese di marzo del 2025, risultando positiva alla cocaina negli esami delle urine del 11/4, 2/5, 10/6, 1/8 e 28/8. Tali esami sono tuttavia risultati discordanti con l'esame tricologico, effettuato il 1/10, risultato negativo a tutte le sostanze.
7.Con relazione del 20.10.2025, il Servizio sociale del Comune di Alessandria ha riportato che il nucleo familiare paterno del minore non ha più avuto contatti con gli operatori fino alla data del 16.9.2025, quando è stato effettuato un colloquio alla presenza anche del nonno paterno. Al riguardo, il Servizio ha riportato che entrambi i nonni comprendono e parlano a fatica la lingua italiana, nonostante la lunga permanenza in Italia;
entrambi si sono dichiarati disponibili ad accogliere il bambino presso di sé, tuttavia con il pensiero di riconsegnarlo al figlio, ritenendo che il padre, durante il periodo di carcerazione che gli resta di circa 3 anni, potrà maturare competenze genitoriali da mettere in pratica, una volta scarcerato;
che il nonno è apparso insofferente e poco collaborativo con gli operatori, essendosi determinato ad abbandonare il colloquio prima della conclusione, allontanandosi dalla stanza;
che entrambi i nonni non hanno saputo motivare le mancate visite al nipote quando si trovava in comunità con la madre, imputate alla distanza tra Alessandria e Venezia, pur a fronte del fatto che, nello stesso periodo, si sono recati in Marocco a fare visita ai parenti, non facendosi trovare alla visita domiciliare calendarizzata dal Servizio. Il Servizio, riportando, infine, di avere appreso che anche un fratello di , maggiorenne e CP_1 padre di famiglia, risulta in carico al Servizio sociale per gravi problematiche intrafamiliari, senza che tale circostanza sia stata menzionata dai nonni nei colloqui, ha evidenziato la perdurante difficoltà del nucleo familiare paterno di acquisire consapevolezza delle difficoltà del figlio, della complessità di un percorso di affido del nipote e del senso del ruolo vicariante che dichiarano di volere assumere.
8. Con relazione di aggiornamento dell'11.11.2025, il CPS di Brugherio ha riportato che non Per_2 si è presentata ai colloqui programmati dalla data del 17.3.2025, disdicendo telefonicamente gli appuntamenti fissati e quelli riprogrammati. Il Servizio ha, quindi, evidenziato che, nel corso della presa in carico, la giovane aveva riportato un uso attivo di cocaina (fumata) e la sospensione arbitraria della terapia psicofarmacologica.
9. L'udienza del 12.11.2025 è stata celebrata alla presenza di tutte le parti costituite. Il padre, , ha riferito che il fine pena della propria detenzione è fissato al 2031, Controparte_1 ha confermato di avere incontrato il figlio solo in occasione del suo riconoscimento, ha riportato che il percorso carcerario sta andando bene, avendo svolto attività lavorative (in cucina) e di volontariato all'interno della struttura ed ha chiesto che il bambino venga affidato ai nonni paterni, intendendo, in una prospettiva futura, occuparsi di lui. La madre, ha dichiarato di essere di recente andata a vivere da sola in una Persona_2 abitazione ad Abbiategrasso, intendendo allontanarsi dalle cattive frequentazioni passate, di pagare il canone d'affitto con la propria pensione di invalidità e con l' aiuto economico della madre, essendo, nell'attualità disoccupata, di avere intrapreso, da circa un anno, una nuova relazione affettiva con un ragazzo marocchino, di essere nuovamente incinta al sesto mese ( gravidanza non ricercata), di volere continuare a farsi seguire dai Servizi specialistici per rafforzarsi individualmente e genitorialmente nella prospettiva di riaccogliere il figlio presso di sé, di non essersi più recata al CPS per via dei continui cambi di terapeuti, di essersi recata al di Monza CP_6 la scorsa settimana e di essere completamente astinente dalle sostanze dal mese di maggio 2025. I nonni paterni, e , sentiti con l'assistenza di un interprete in lingua CP_2 Controparte_3 araba, hanno confermato la propria disponibilità ad occuparsi per sempre del nipote, intendendo non fargli mancare nulla, di non essere riusciti ad andare a trovarlo in comunità a causa della grande distanza tra Alessandria e Venezia, di avere sempre avuto positivi rapporti con la madre del bambino, di essere nelle condizioni di potere mantenere e gestire il minore, avendo il nonno un lavoro come carrellista con contratto a tempo indeterminato ed essendo la nonna casalinga e di avere interrotto il colloquio con gli operatori sociali di Alessandria, in quanto delusi dalla prospettata soluzione adottiva. Nel corso della loro audizione, i nonni hanno dichiarato di avere mandato uno dei figli in Marocco a curarsi, avendo lo stesso evidenziato problematiche psichiatriche, in particolare affermando sembra che viva in un suo mondo magico e di occuparsi, nell'attualità, oltre che dei propri figli, anche degli otto nipoti, tra i quali ci sono i due bambini del figlio recatosi in Marocco. Gli operatori del Servizio sociale di Brugherio, confermando quanto riportato nella recente relazione di aggiornamento del 28.10.2025, hanno chiarito, a seguito di una interlocuzione con il di CP_6
Monza, che devono ritenersi maggiormente attendibili i dati tossicologici urinari, atteso che il risultato dell'esame su matrice pilifera può essere stato alterato dal fatto che la aveva Per_2 trattato i capelli. E' stato, poi, riportato che anche nei mesi di giugno e agosto 2025 sono state rilevate nelle urine concentrazioni di cocaina, anche se in misura inferiore a quelle in precedenza accertate, tuttavia compatibili con una assunzione inconsapevole tramite inalazione passiva del consumo della madre. A tale riguardo, sentita sulla specifica circostanza, ha dichiarato di incontrare Persona_2 saltuariamente la madre in occasione dei suoi accessi al di Monza, ma di non essere mai stata CP_6 presente al consumo da parte della stessa di cocaina. All'esito la Corte, sentito il PG, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e le conclusioni delle difese costituite, che si sono riportate ai propri atti di costituzione, insistendo per il relativo accoglimento, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Corte che i motivi di appello non meritino accoglimento e che, conseguentemente, la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata. Con i propri motivi di appello, tutte le difese costituitesi nel presente grado di giudizio hanno essenzialmente eccepito l'erroneità della valutazione operata dal Tribunale in relazione alla sussistenza dello stato di abbandono del minore, sia avuto riguardo all'assenza di un' effettiva ed irreversibile inadeguatezza genitoriale, ben potendo entrambi i genitori, adeguatamente supportati e sostenuti, recuperare adeguate competenze accuditive ed educative da spendere a favore del figlio, sia avuto riguardo alla presenza, all'interno della rete parentale paterna, di figure in grado di svolgere funzioni vicarie a favore del bambino, con particolare riguardo ai nonni paterni, i quali, ritualmente costituitisi nel giudizio di primo grado, hanno avanzato richiesta di affido del nipote. Occorre, pertanto, valutare - alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento con riferimento, sia agli esiti delle prolungate osservazioni e delle valutazioni operate dai distinti Servizi che hanno avuto in carico il minore e il suo nucleo familiare, sia alle risultanze dell'espletata CTU psicodiagnostica - la fondatezza delle censure mosse alla sentenza di primo grado e la conseguente percorribilità di una progettualità alternativa a favore del minore rispetto a quella statuita dal Tribunale, valutando, in particolare, la concreta idoneità dei genitori e dei nonni paterni di occuparsi in modo adeguato del percorso di crescita del piccolo nonché la fattibilità Persona_1 di un progetto, anche futuro che, tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve presupporre un' assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzato da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi ed avvalendosi dell'intervento dei servizi sociali (cfr. Cass. Sez.I, 6.4.2023 n. 9501), nel rispetto dei tempi e delle esigenze di crescita del minore. Al riguardo, si osserva, infatti, che se è pur vero che la dichiarazione di adottabilità del minore costituisce l'extrema ratio, imponendo al giudice particolare rigore nella valutazione dello stato di abbandono dello stesso, è stato altresì costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che se è escluso che il percorso di recupero, pur intrapreso, ma non concluso, con positivo impegno dalla madre, possa pervenire ad un esito positivo in tempi adeguati e compatibili con le esigenze di crescita e di armonioso sviluppo psicofisico del bambino e non essendovi la possibilità di supporto da parte di figure vicarianti, deve confermarsi la dichiarazione dello stato di abbandono e la dichiarazione di adottabilità del minore (cfr. Cass.Civ.Sez.I, ord.8maggio 2025 n. 12234). Dovrà, pertanto, essere valutato, come richiesto da tutte le difese appellanti, se i genitori possano essere ritenuti, anche in una prospettiva futura, tuttavia compatibile con i tempi di crescita del bambino, riferimenti idonei alla cura del figlio minore e se i nonni paterni possano, nell'attualità, rappresentare figure di riferimento vicarianti in grado di affiancare adeguatamente il percorso di crescita del minore fino al recupero di soddisfacenti competenze genitoriali del padre e della madre del bambino. Ciò posto, alla luce delle censure mosse alla sentenza di primo grado, deve essere ripercorso l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione assunta dal Tribunale, con riferimento a tutte le figure parentali del minore, (genitori e nonni paterni) che, secondo le difese, sono in grado di svolgere adeguate e responsive funzioni di accudimento e di cura del minore, tanto da confutare la sussistenza dello stato di abbandono. Deve, innanzi tutto, essere rivalutata la madre del minore, che secondo la Persona_2 prospettazione resa dal suo difensore, dopo un momento di grave difficoltà esistenziale, ha di recente ripreso in mano la propria vita, orientandola positivamente. Nella valutazione della figura materna non può questa Corte prescindere da quanto potuto apprezzare dai giudici di prime cure, sia con riferimento all'andamento del percorso comunitario intrapreso dalla giovane donna unitamente al figlio minore, sia con riferimento agli esiti degli approfondimenti psicodiagnostici espletati a mezzo di CTU, aventi ad oggetto la valutazione della personalità della e le sue competenze genitoriali. Per_2
Va, innanzi tutto, ricordato che al momento della nascita del figlio minore, la era in carico Per_2 presso il di Monza dall'anno 2018 per un disturbo da uso di cocaina di grado moderato, CP_6 risalente all'età di 12 anni, abuso di farmaci e disturbo della sfera emozionale, a seguito di invio da parte dell'USSM di LA nell'ambito di un procedimento penale minorile. La giovane donna, risultava, inoltre, in carico presso il CPS di Brugherio con diagnosi di disturbo di personalità borderline. Entrambi i Servizi avevano segnalato come la nonostante l'avvio di trattamenti Per_2 residenziali all'interno di strutture educative e di percorsi ambulatoriali, avesse manifestato difficoltà di tenuta, in ragione dei propri andamenti reattivi, della difficoltà di gestire i propri stati emotivi e della scarsa capacità critica rispetto alle proprie competenze e al dato di realtà, che avevano, infine, portato la giovane donna ad abbandonare i percorsi attivati a suo favore e a fare utilizzo di sostanze (cocaina) anche durante la gravidanza, sicché il minore è nato con positività alle benzodiazepine e in distress respiratorio, venendo, inoltre, in più occasioni ricoverata in SPDC in stato di scompenso psichico. Tali andamenti di instabilità psichica e comportamentale sono stati rilevati anche nel corso del collocamento comunitario di madre e figlio presso la struttura “Casa Aurora” di Venezia, dove la diade è stata inserita in data 11.4.2023. Il relativo percorso è stato, infatti, costellato da evidenti fatiche materne, da allontanamenti con ricadute nell'uso di cocaina, da scarse capacità di caregiving a favore del minore, (essendo la madre rimasta prioritariamente centrata sul soddisfacimento delle proprie necessità e dei propri bisogni) e da agiti scarsamente tutelanti nei confronti del figlio, il quale, in data 12.9.2023, è stato ricoverato in ospedale per circa una settimana a seguito di una frattura alla testa, rispetto alla quale la non è stata in grado, né di fornire alcuna Per_2 spiegazione plausibile delle modalità e delle circostanze dell'evento pregiudizievole, né di comprendere la gravità dell'accaduto. A fronte delle riscontrate difficoltà e resistenze materne, non modificatesi nonostante l'avvio di mirati supporti e sostegni e di tentativi di riorientare il senso del proprio collocamento in struttura unitamente al minore, la madre, in data 7.3.2024, ha arbitrariamente interrotto il percorso comunitario allontanandosi dalla struttura, facendo nuovamente uso di alcool e di cocaina, sicché, dalla data del 21.3.2024, il piccolo è stato collocato da solo presso la comunità Persona_1 familiare “L'Orizzonte” di LA, mentre la ha fatto ingresso presso l'IPM di Pontremoli, Per_2 essendole stata revocata la misura alternativa dell'affidamento in prova in comunità. L'approfondimento peritale disposto nel corso del giudizio di primo grado, ha confermato il grave quadro di instabilità psichica e comportamentale della madre, come già ampiamente potuto apprezzare anche dagli operatori socio sanitari nel corso del suo collocamento in comunità con il figlio. In particolare, è stata postata una diagnosi mista secondo il DSM-V di Disturbo borderline di personalità, Disturbo distimico, Disturbo da uso di droga e Disturbo dell'Adattamento con Disturbo dell'Umore Misto, con importanti tratti afferenti a un Disturbo Istrionico di Personalità e Disturbo Antisociale ed aspetti ansiosi depressivi. L'espletata CTU ha, inoltre, evidenziato come la non abbia elaborato le esperienze passate Per_2 nella relazione con la figura materna e la conseguente instabilità affettiva, fonte di continuo malessere che la porta, nei momenti di maggiore difficoltà e solitudine, a ricorrere all'utilizzo di sostanze e come le traumatiche e dolorose esperienze passate rischino di riversarsi sul suo rapporto con il bambino, manifestando lacunosità nell'organizzazione affettiva e cognitiva, aspetti che hanno avuto un forte impatto nella formazione della sua personalità e che si attestano pregiudizievoli rispetto all'assunzione del ruolo genitoriale. Come si legge nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio, la deprivazione ambientale grave in cui è cresciuta non le ha consentito di strutturare un senso dell'Io: la sua rappresentazione di sé è, coerentemente a ciò, assolutamente disinvestita, spogliata di riferimenti interni ed esposta ad una vulnerabilità anche sul piano somatopsichico che porta le tracce di un traumatismo profondo (disturbo da sostanze, disregolazione del comportamento alimentare, promiscuità relazionale e sessuale etc). La valutazione peritale ha, inoltre, riportato l'assenza di mentalizzazione, che porta la Per_2 ad agire in senso etero /autolesivo, aspetti di persecutorietà, impossibilità ad accedere ad un percorso evolutivo ed immaturità relazionale che, in interazione con le modalità dis-adattive, la conduce prevalentemente a mettere in atto una forma di contatto discontinua-vicinanza- distanziamento, affettività- abbandono con l'altro rispetto al quale alterna modalità imprevedibili caratterizzate da rapidi investimenti che si susseguono a rapidi disinvestimenti (es. percorso comunitario, cura, rapporto con il figlio, etc.). E ancora, nei momenti di maggiore disorganizzazione il soggetto diventa oggetto, l'altro deve assolvere – compulsivamente – ai sui bisogni di riconoscimento più profondi che le impediscono, poi, di fatto, di sintonizzarsi sulle necessità e sul sentire dell'altro. Tali andamenti personologici e le strutturali fragilità della incidono in modo rilevante, Per_2 secondo quanto rilevato dal consulente dell'ufficio, sulla sua funzione genitoriale e sull'interazione con il bambino, sia sotto il profilo della difficoltà nel riconoscimento dei bisogni primari del figlio, sia sotto il profilo del disfunzionale investimento verso il minore, in forza del quale il bambino diventa il contenitore e l'oggetto delle proiezioni/bisogni materni, sia sotto il profilo di investimenti affettivi e relazionali instabili e privi di carattere continuativo nei confronti del figlio, sia, infine, sotto il profilo dell'assenza di critica rispetto all'agito, con conseguente rischio di ricadute in comportamenti devianti e di coinvolgimento diretto del minore nei suoi agiti disfunzionali. Il consulente dell'Ufficio ha conclusivamente affermato che il sostrato carenziale e disorganizzato della desta preoccupazione in ordine alla possibilità realistica che la signora ha di rispondere Per_2 adeguatamente secondo il livello di stimolazione effettivamente rispondente a quanto sarà necessario al figlio dal punto di vista psicologico, emotivo ed intellettuale.. Tale condizione rende la signora incapace di un investimento affettivo relazionale continuativo nei riguardi del bambino, percepito da un osservatorio
“oggettuale” piuttosto che intersoggettivo. In qualità di “oggetto”, percepito come rinforzo narcisistico, il figlio è riassorbito dentro la reattività di cui la signora è capace, essa non può essere garante di una sua reale sicurezza, prossimità affettiva e di quella protettività funzionale al suo benessere (cfr. relazione peritale a firma dott. pag. 42). Per_3
Alla luce di quanto sin qui argomentato, come correttamente affermato da Tribunale nell'ambito della sentenza impugnata, va, escluso che le attuali condizioni di inadeguatezza genitoriale, come rilevate nel corso del giudizio di primo grado e confermate nell'ambito dell'espletata CTU, possano essere recuperate in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore, ancorché collocato all'interno del contesto familiare paterno o presso una famiglia affidataria, osservandosi che le gravi fragilità psichiche e comportamentali materne, destinate a ricadere direttamente sulle sue competenze genitoriali, non appaiono di celere recuperabilità, non essendo allo stato dato sapere né se la giovane donna sarà in grado di impegnarsi e di mantenere percorsi di supporto individuale (anche di tipo terapeutico) e alla genitorialità, né quale sarà l'esito di tali interventi. A tale riguardo, soccorrono i recenti aggiornamento del Servizio sociale e del CPS di Brugherio, che di fatto hanno riportato una perdurante condizione di instabilità esistenziale ed una difficoltà a mantenere i percorsi di cura da parte della la quale, nell'attualità, dopo avere tentato Per_2 movimenti di autonomizzazione abitativa, tuttavia falliti e dopo essere tornata a vivere con la propria madre, rimmergendosi così, in dinamiche relazionali fortemente disturbanti e disfunzionali, mai elaborate e come tali foriere di nuovi scompensi psichici, ha nuovamente deciso di trasferirsi ad Abbiategrasso, risulta essere priva di attività lavorativa, non ha mantenuto contatti continuativi con il e il CPS territoriali che l'avevano in carico, avendo interrotto gli CP_6 accessi al CPS dal mese di marzo 2025, così dimostrando una perdurante assenza di motivazione e di impegno rispetto alla tenuta dei percorsi di cura. La non ha, inoltre, avviato percorsi di supporto alla genitorialità o comunque il percorso Per_2 di alfabetizzazione emotiva integrato da altri supporti volti a potenziare la consapevolezza di sé e delle proprie emozioni, come aveva suggerito il consulente tecnico dell'Ufficio all'esito della perizia (cfr. relazione peritale a firma dott. pag.16 ed è nuovamente incinta. Per_3
La nuova gravidanza della peraltro neppure comunicata al Servizio sociale di Brugherio, Per_2 in un momento in cui non si è ancora concluso il procedimento relativo allo stato di abbandono del figlio appare alla Corte indicativa della grave perdurante incapacità della Persona_1 giovane madre di avviare movimenti riparativi e di elaborazione critica delle problematicità passate, nonché della tendenza all'agito, in una sorta di coazione a ripetere, ampiamente osservata anche nel corso dell'espletata CTU, nella totale assenza di un pensiero di tutela verso il figlio minore e in una prospettiva di esclusivo soddisfacimento, del tutto sganciato dai dati di realtà, dei propri bisogni e delle aspettative di rivalsa rispetto ad un progetto di maternità che, verosimilmente, è funzionale al riempimento di vuoti affettivi particolarmente dolorosi. Come detto la nonostante la pendenza di un giudizio volto a rivalutare le sue competenze Per_2 genitoriali rispetto al figlio non solo non ha cercato di avviare interventi di Persona_1 supporto volti ad implementare le sue capacità genitoriali gravemente carenti, ma si è determinata a ricercare una nuova gravidanza, condizione che la esporrà nuovamente, stante l'assenza di movimenti evolutivi rispetto al pregresso, ad interventi da parte dei Servizi e dell'A.G. minorile. Nel corso dell'odierna udienza, apparendo scarsamente consapevole del portato Persona_2
e delle ricadute della nuova gravidanza, anche in relazione alla progettualità a favore del piccolo ha dichiarato di essersi di recente ritrasferita ad Abbiategrasso, andando a vivere Persona_1 in una casa in affitto con il nuovo compagno, padre del nascituro, con il quale ha avviato una relazione da circa un anno e di avere definitivamente cessato l'utilizzo di sostanze dal mese di maggio 2025. Tali andamenti non appaiono alla Corte indicativi di una intervenuta stabilizzazione personale della giovane e della definitiva cessazione del consumo di stupefacenti, anche alla luce del fatto che le positività alla cocaina riscontrate dal nei mesi di giugno e agosto 2025 (e CP_6 pertanto in epoca successiva a quella dichiarata dalla di totale remissione dell'utilizzo) Per_2 non sono state per nulla chiarite, sia perché l'esame del capello è risultato alterato dal trattamento di colorazione riscontrato, sia perché la stessa nel corso dell'odierna udienza, ha escluso Per_2 una involontaria inalazione passiva del consumo di sostanze della madre, affermando di non essere mai stata presente all'atto di utilizzo di cocaina da parte della genitrice. Alla luce delle considerazioni che precedono, avuto riguardo alle circostanze di vita e al contegno tenuto dalla anche successivamente alla sentenza di primo grado, non può la Corte che Per_2 confermare le valutazioni già operate dal Tribunale rispetto all'irreversibilità dell'inadeguatezza genitoriale materna, stante l'incompatibilità degli eventuali tempi di recupero futuro, come detto del tutto incerti, con le esigenze di crescita e di armonico sviluppo psicofisico del figlio minore. La madre, infatti, non pare avere avviato, rispetto al passato, alcun movimento di effettiva rielaborazione critica in una prospettiva di evoluzione rispetto alle proprie fragilità personologiche/genitoriali, che in questa sede possa essere valorizzato nell'interesse del figlio minore. Venendo ai motivi di appello che riguardano il padre, si osserva che le difese hanno unanimemente affermato l'erronea valutazione operata dal Tribunale, avendo i giudici fatto discendere in via automatica dallo stato di detenzione del predetto la sua inidoneità allo svolgimento di funzioni genitoriali a favore del figlio. La Corte non condivide tale impostazione difensiva, atteso che, come di seguito si dirà, la pronuncia del Tribunale non si è limitata a valutare lo stato di detenzione del padre, ritenendolo preclusivo all'esercizio di funzioni genitoriali, avendo, in realtà, fondato il giudizio di inidoneità genitoriale su una più approfondita ricostruzione degli aspetti della sua personalità, utilizzando tutti i dati emersi nel corso del celebrato giudizio e dell'espletata CTU. Va, in ogni caso rilevato, con riferimento al percorso detentivo in atto, che lo stesso, come risulta dal provvedimento di cumulo di pene, emesso in data 20.2.2025 dalla Procura della Repubblica di Torino (cfr. produzioni difesa del 6.11.2025), non si attesta per nulla di celere Controparte_1 conclusione, risultando il fine pena fissato alla data del 9.2.2031. Ciò posto, si osserva che tale condizione, avuto riguardo alla durata della pena che il padre dovrà ancora scontare in stato di carcerazione (quasi 6 anni ), è di per se stessa un ulteriore elemento, oltre a quanto di seguito si dirà sugli aspetti di inadeguatezza genitoriale del atto a Pt_3 conclamare lo stato di abbandono del minore, il quale, in ragione della sua storia personale e delle sue fragilità individuali, conseguenti ad un rapporto gravemente carenziato e problematico intercorso con la genitrice nei primi mesi di vita, non può attendere i tempi di recupero sociale del padre, per altro, allo stato, del tutto incerti rispetto alla loro effettività e all' incidenza positiva nella vita del genitore, necessitando di radicare, al più presto, legami di appartenenza familiare sicuri, stabili e tutelanti. A tale riguardo va, infatti, rilevato, che l'andamento del percorso penitenziario del padre rappresenta una grande incognita nel progetto di vita del minore, la cui definizione non può dipendere dalla conclusione dei tempi di detenzione carceraria del genitore che, come detto, si attestano lunghi e che potrebbero essere suscettibili di ulteriori prolungamenti. In particolare, va ricordato che la giurisprudenza ha, in più occasioni, affermato che l'esecuzione di una lunga pena detentiva configura lo stato di abbandono necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità, sicché la situazione di abbandono quale presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità, è configurabile quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psico fisico, così che la rescissione del legame familiare diviene uno strumento necessario per evitare per il bambino il più grave pregiudizio. Né lo stato di detenzione è un fatto idoneo ad integrare gli estremi della situazione di forza maggiore di carattere transitorio ove tale status libertatis sia imputabile alla condotta criminosa del genitore, volutamente posta in essere nella consapevolezza di una possibile carcerazione (cfr. Cass. civ. sez.I, 22.9.2022, n.27772) . Deve, inoltre, osservarsi che se è pur vero che nell'attualità il padre ha interrotto la consumazione di sostanze d'abuso, astenendosi dalla realizzazione di nuovi reati, va, tuttavia, rilevato che tale condizione è stata resa possibile dallo stato di detenzione a cui è ancora sottoposto, non potendosi, nell'attualità, per nulla prevedere se, una volta tornato in libertà, il riuscirà a mantenere Per_1 il proprio percorso riabilitativo, astenendosi dal consumo di sostanze, riorientando le proprie scelte di vita nel rispetto della legalità e strutturando specifiche competenze e capacità genitoriali in grado di renderlo idoneo alla cura del proprio bambino. E' di tutta evidenza, pertanto, come la conclusione di tale percorso, che comporta ampi profili di incertezza ed incognite, sposti eccessivamente in avanti i tempi di avvio di una progettualità a misura del minore, compatibile con i suoi tempi di crescita. Vanno, poi, evidenziati gli ulteriori aspetti di criticità emersi nell'ambito dell'espletata CTU che riguardano la personalità del padre e che non consentono, neppure in questa sede, di operare una valutazione prognostica positiva in relazione ad un pieno e celere recupero di adeguate competenze genitoriali da spendere a favore del figlio minore. A tale proposito deve, innanzi tutto, rilevarsi che il padre ha incontrato il figlio una sola volta in ospedale all'atto del suo riconoscimento e che lo ha successivamente visto in occasione delle video chiamate effettuate nel periodo intercorrente dall'aprile 2023 al marzo 2024, quando la diade si trovava collocata presso la Comunità terapeutica “Casa Aurora”, non sperimentando, così, mai, con il bambino, come correttamente affermato dal Tribunale, una condivisione di vita, non risultando, peraltro, documentate richieste al Servizio sociale o all'Ente affidatario, di potere incontrare il figlio. Va, inoltre, considerato che il come del resto la ha cominciato a fare uso di Per_1 Per_2 sostanze stupefacenti e d'abuso (cannabis, alcool e cocaina) da minorenne ed in particolare all'età di 16 anni, non riuscendo a seguire e a mantenere alcun percorso di recupero. In particolare, come correttamente riportato dal Tribunale per i NI nell'ambito della sentenza impugnata, il era già noto al Servizio sociale del Comune di Alessandria Per_1 dall'anno 2015 in ragione di un agito anticonservativo (tentativo di defenestramento) sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, che aveva comportato un ricovero ospedaliero, dal quale era stato dimesso su richiesta dei genitori, contro il parere dei sanitari che lo avevano in carico. Ogni tentativo di aggancio terapeutico effettuato dagli operatori sociali, anche all'interno di percorsi Contro di non è andato a buon fine, come del resto tutti i percorsi di disintossicazione avviati presso comunità terapeutiche negli anni 2019 e 2021, nell'ambito di misure penali irrogate per i procedimenti che lo attingevano. Tali andamenti comportamentali sono stati confermati dalla valutazione peritale, che ha evidenziato fragilità strutturali del gravemente incidenti sulle sue competenze Per_1 genitoriali, essendo emersi un quadro personologico complesso, difficoltà cognitive specifiche, una tipologia di attaccamento disorganizzato e difficoltà nella gestione delle emozioni e delle relazioni interpersonali, che hanno portato il consulente ad affermare che sebbene conservi alcune capacità cognitive e di coping, la sua vulnerabilità emotiva e il distacco dalle interazioni sociali suggeriscono la necessità di ulteriori approfondimenti ed interventi per migliorare la sua qualità di vita e la gestione delle emozioni (cfr. relazione a firma dot. pag. 25). Per_3
Il consulente ha, quindi, evidenziato, a fronte di un generale disadattamento, rappresentato dal ricorso all'uso di sostanze e alla commissione di reati, l'esistenza di meccanismi personologici primitivi, connotati da povertà di giudizi e costruiti tramite il ricorso alla normalizzazione/ minimizzazione della realtà, alla negazione e all'evitamento, che comportano una sostanziale impossibilità ad accedere ad una dimensione critica, sia rispetto a sé, sia rispetto alla situazione nella sua complessità, foriera di modalità impulsive e “poco pensate”. Particolarmente significativa, ai fini del presente giudizio, con riferimento alla possibilità di un celere recupero di adeguate competenze genitoriali, si ritiene quanto riportato dal consulente dell'ufficio, in relazione, sia alla sostanziale impossibilità di effettuare una rivisitazione consapevole degli aspetti di criticità che lo hanno condotto a scelte disfunzionali, alla carcerazione e al fallimento dei percorsi terapeutici avviati, sia alla tendenza a deresponsabilizzarsi, imputando all'esterno le cause delle sue ricadute nell'uso di sostanze e nella commissione di reati e delle problematicità vissute nell'ambito del presente procedimento, esclusivamente ricondotte ai comportamenti della evidenziando, come di legge nella CTU, un'attitudine eliminatoria Per_2
e deresponsabilizzante che è una strategia del tutto disfunzionale che lo porta ad elidere ed eludere tutti quegli aspetti potenzialmente negativi. Senza contare poi, che lo stesso consulente ha affermato - tenuto conto della storia clinica e giudiziaria del contrassegnata dall'inefficacia dei diversi percorsi intrapresi e dalla Per_1 tendenza a sottostimare i passati insuccessi, prospettandosi, in assenza di adeguata elaborazione critica e di una presa di coscienza responsabilizzante, un futuro esente da possibili ricadute – il rischio di possibili recidive e di reiterazione di comportamenti disfunzionali. Ciò che, pertanto, emerge dal quadro personologico ben tratteggiato nell'ambito dell'espletata CTU, è una sostanziale incapacità del di prendere coscienza degli aspetti di criticità che lo Per_1 riguardano e di quelli che hanno determinato l'apertura del presente procedimento, in una prospettiva di totale deresponsabilizzazione, andamento che appare alla Corte prognosticamente sfavorevole in relazione all'avvio di movimenti riparativi e di recupero, in tempi compatibili con le esigenze di crescita del figlio minore, rispetto alla gestione del quale, peraltro, coerentemente con i propri andamenti personologici, il padre non si vede coinvolto in prima persona, delegandone la cura alla propria famiglia. Lo stesso consulente, in relazione all'attuale e futura possibilità del di esercitare la Per_1 genitorialità con modalità funzionali ai bisogni di crescita del figlio, ha affermato che il percorso riabilitativo avviato dal padre all'interno della struttura carceraria lascia poco spazio al pensarsi contemporaneamente genitore con tutto il carico di responsabilità che ciò comporta. Lui stesso nella sua prospettiva si immagina a latere della vita del bambino, saturando ed esaurendo il proprio ruolo esclusivamente attraverso la delega ai propri genitori (cfr. relazione peritale a firma dott. ssa pagg. Per_3
42 e 43). Alla luce di quanto sin qui argomentato, devono essere rigettati gli specifici motivi di appello sollevati dalle difese costituite, aventi ad oggetto la statuizione del Tribunale relativa alla ritenuta inadeguatezza paterna nello svolgimento di funzioni genitoriali a favore del figlio minore. Può, quindi, affermarsi che entrambi i genitori non possano rappresentare, tenuto conto dei tempi di crescita del minore, riferimenti di accudimento e di cura adeguati al percorso di crescita del bambino. In particolare, con riferimento alle capacità della coppia genitoriale e alla possibilità di un loro recupero, appaiono dirimenti le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico dell'Ufficio che ha affermato che la compromissione nel funzionamento psichico della madre e i limiti emersi a carico del padre non sono compatibili con un'armonica crescita del minore. La struttura psichica della signora in particolare -caratterizzata da rigidità di pensiero, mancanza di insight, tendenza all'agito – non porta a formulare una prognosi tranquillizzante in ordine agli esiti e ai tempi di interventi di cura.. Parimenti numerose criticità si scorgono a carico del funzionamento del padre, a sua volta affetto da disturbo da uso di sostanze, che depongono per una prognosi incerta e scarsamente compatibile con una propria stabilizzazione personale (cfr. relazione CTU a firma dott.ssa pag.43). Per_3
A ciò si aggiunga, quale fattore prognosticamente sfavorevole, l'apprezzata incapacità di entrambi, in ragione delle rispettive caratteristiche personologiche, di avviare efficaci movimenti di elaborazione critica delle fragilità individuali e delle criticità genitoriali, nella prospettiva di un positivo recupero di competenze accuditive ed educative da spendere a favore del figlio minore. Venendo, poi, all'esame dei motivi di appello relativi ai nonni paterni - che tutte le difese hanno indicato come figure vicarie, (sia in qualità di affidatari, sia in qualità collocatari del bambino), in grado di occuparsi adeguatamente del percorso di crescita del minore in ragione del positivo percorso di integrazione in Italia e delle loro indiscusse competenze genitoriali, avendo cresciuto 5 figli - va osservato che, anche qualora le censure mosse alla sentenza di primo grado fossero sullo specifico aspetto fondate, il loro apporto vicariante dovrebbe essere comunque limitato nel tempo, in quanto finalizzato a consentire ai due genitori di maturare e consolidare competenze genitoriali nell'attualità carenti, sicché, a fronte di quanto apprezzato rispetto alle gravi inadeguatezze genitoriali, la cui recuperabilità appare incerta e comunque di non celere realizzazione, la prospettazione difensiva appare inficiata da un evidente vulnus, sia perché gli stessi nonni paterni hanno, anche di recente, dichiarato agli operatori socio sanitari di Alessandria che li hanno incontrati nell'ambito dell'indagini psicosociale espletata (cfr. relazione del 20.10.2025 in atti), la loro disponibilità ad occuparsi del minore fino alla scarcerazione del figlio a cui vogliono poi riconsegnare il bambino, in quanto è il padre, (sicché la loro funzione vicariante a favore CP_1 del nipote pare essere vissuta in termini di interventi supportivi circoscritti e limitati nel tempo, risultando del tutto sganciata dal dato di realtà, che come detto, non consente di ipotizzare, in ragione delle gravi carenze genitoriali, un progetto vicariante e supportivo di breve durata), sia perché l'affidamento familiare non può essere sine die. Sullo specifico aspetto, recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'affidamento familiare dei minori non può essere prorogato sine die, poiché si tratta di una misura per natura temporanea, destinata a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio della famiglia di origine, che mira al reinserimento del minore nel suo ambiente familiare, come si evince dall'art.4 della legge n.184/1983. Invero la situazione che giustifica l'affidamento familiare e quella che giustifica la pronuncia di adottabilità si differenziano proprio in quanto la mancanza di un “ambiente familiare idoneo” è considerata, nel primo caso, superabile con il detto affidamento, mentre nel secondo caso, tale da non potere essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità; pertanto, il provvedimento che dispone l'affidamento deve indicare il periodo di prevedibile durata dello stesso e l'eventuale proroga non può a sua volta avere durata indeterminata , atteso che la duratura ed irreversibile mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore determina in concreto quella situazione di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità, pur in presenza di un'attuale e positiva situazione di affidamento etero familiare, la quale non è di impedimento alla predetta dichiarazione (cfr. Cass.Civ.Sez.I, ord.3 marzo 2025 n. 5589). Va, inoltre, rilevato che sussistono, rispetto ai nonni paterni, una serie di aspetti di criticità che, come correttamente affermato dal Tribunale, non consentono di ritenerli figure in grado di assicurare al minore un percorso di crescita adeguato alle sue esigenze e comunque scevro da situazioni confusive, imprevedibili e comunque potenzialmente pregiudizievoli. Va, innanzi tutto, rilevato che i nonni paterni sono persone che hanno ampiamente superato i 50 anni, che se pur in Italia da molti anni, non comprendono e non parlano ancora correttamente la lingua italiana (come riportato dal Servizio sociale di Alessandria nella recente relazione del 20.10.2025 e come potuto apprezzare dal Collegio all'odierna udienza nella quale si è resa necessaria la nomina di un interprete in lingua araba), dispongono di attività lavorative che li impegnano significativamente (come dagli stessi affermato, tanto da non essere mai riusciti ad andare a trovare il nipote quando si trovava in comunità con la madre), hanno altri 4 figli e altri 8 nipoti, dei quali, come dagli stessi dichiarato, continuano ad occuparsi fattivamente e non hanno instaurato con il piccolo alcun legame, avendolo incontrato solo al momento della sua nascita e non Persona_1 essendosi attivati, nel corso del suo collocamento comunitario, durato circa 2 anni, per mantenere con lui frequentazioni continuative. Tale situazione porta la Corte a ritenere che i coniugi se pur mossi da grande disponibilità Per_1
e da intenti benevoli, tesi a mantenere il bambino all'interno del suo nucleo familiare di origine, non siano nella condizione di assicurare un contesto familiare efficacemente centrato sui bisogni di crescita del nipote, il quale, in ragione dei vissuti gravemente carenziati, conseguenti alle esperienze abbandoniche e destabilizzanti cui è stato precocemente esposto da parte della madre e della prolungata istituzionalizzazione, necessita di accudimenti speciali e responsivi, capaci di accompagnarlo adeguatamente nell'elaborazione dei propri vissuti emotivi, che, da quanto emerge dalla recente relazione del Servizio sociale di Brugherio del 28.10.2025, necessitano di approfondimenti presso la . Controparte_10
La valutazione operata dal consulente tecnico ha, inoltre, evidenziato aspetti di superficialità ed una tendenza alla banalizzazione e alla sottovalutazione, sia delle problematiche personologiche e psichiche dei due genitori, sia delle complessità discendenti dall'affido del minore, sia della condizione nella quale si trova il nipote, rispetto al quale non sono parsi in grado di formulare alcun progetto realistico, alternando la sua riconsegna al padre una volta uscito dal carcere, (così confermando la scarsa consapevolezza della gravità delle condizioni esistenziali dei due genitori e della problematicità del loro recupero), alla possibilità di tenerlo per sempre presso di loro (come affermato per la prima volta nel corso dell'odierna udienza). Entrambi, inoltre, nel corso dell'espletata CTU, sono risultati scarsamente consapevoli delle possibili problematiche insite in un percorso di affido familiare, anche con riferimento agli eventuali conflitti di interesse che potrebbero verificarsi con la madre del bambino e con il figlio e non sufficientemente attrezzati per potere gestire l'affidamento del nipote, sia con riguardo alle funzioni maggiormente evolute connesse al suo percorso di crescita, sia con riguardo alla capacità di metterlo al riparo da possibili agiti pericolosi della madre e dalle difficoltà comportamentali del padre. Ma ciò che più allarma rispetto ai nonni paterni è la totale assenza di una riflessione in chiave critica delle proprie responsabilità genitoriali rispetto alle problematicità del figlio, ricondotte esclusivamente alle cattive compagnie frequentate dal ragazzo e mai rivisitate, neppure in sede di CTU, in termini di presa di coscienza di possibili proprie mancanze/carenze affettive, educative ed accuditive nei confronti del congiunto. Al riguardo va osservato, come riportato dal Servizio sociale di Alessandria con relazione del 20.10.2025, che anche un altro figlio della coppia, , fratello di , risulta in carico ai Per_4 CP_1
Servizi territoriali per gravi problematiche intrafamiliari (circostanza sottaciuta dai coniugi . Per_1 Tale situazione, a seguito di esplicita domanda della Corte, è stata, nel corso dell'odierna udienza, confermata da entrambi i nonni, i quali, apparendo ancora una volta scarsamente consapevoli delle condizioni di disagio psichico del figlio , (irrealisticamente ricondotte ad una dimensione di Per_4 magia), hanno dichiarato di averlo mandato in Marocco per essere curato, nonostante la presenza in Italia della moglie e di due bambini, con ciò dimostrando, non solo la fallacia della tesi difensiva volta ad affermare che la coppia vanta incontestabili esperienze e capacità genitoriali tali da farla diventare automaticamente idonea alla cura e alla gestione del nipote, ma altresì la tendenza a reagire alle criticità familiari in termini espulsivi e deresponsabilizzanti. In particolare, si osserva che l'assenza di una rilettura critica da parte dei nonni delle proprie possibili carenze accuditive ed educative rispetto al figlio (il quale fin da ragazzino ha CP_1 fatto uso massiccio di sostanze, ponendo in essere un tentativo suicidiario e determinandosi ad abbracciare uno stile di vita delinquenziale) ed anche al fratello , possa attestarsi quale Per_4 fattore di rischio nel percorso di crescita del nipote, qualora loro affidato, rispetto al quale potrebbero riproporre modalità e schemi educativi non rispondenti alle esigenze di crescita del bambino e forieri di situazioni pregiudizievoli. Sullo specifico aspetto si ritiene dirimente quanto affermato dal consulente tecnico dell'ufficio segnatamente al fatto che la gravità del cadenzamento personologico dei signori e è Per_2 Per_1
l'esito di un disfunzionamento ambientale e relazionale – seppur declinato con accenti e ricadute differenti e più gravi nel caso della madre - che non ha saputo offrire loro adeguate e protettive risorse per potersi strutturare. Pertanto gli ambienti paterno e materno allargati non appaiono in grado oggi di offrirsi come contesti validi e fruibili per supportare lo sviluppo del piccolo e vicariare le funzioni genitoriali (cfr. Per_1 relazione CTU cit., pag. 46). Va, del resto, rilevato, in una prospettiva di interventi supportivi da parte dei Servizi territoriali, che i nonni paterni hanno evidenziato nel corso del procedimento una scarsa attitudine alla collaborazione con gli operatori socio sanitari, avendo interrotto ogni contatto con il Servizio sociale di Brugherio a seguito dell'emissione della sentenza in questa sede impugnata e non avendo mantenuto contatti continuativi con il Servizio sociale di Alessandria, competente in relazione al loro Comune di residenza, se non in occasione del colloquio avvenuto in data 16.9.2025, nel corso del quale il nonno ha mostrato un atteggiamento insofferente e poco collaborativo, determinandosi a lasciare la stanza prima della conclusione dell'incontro. Alla luce di quanto sin qui argomentato, ritiene la Corte pienamente condivisibile la valutazione operata dal Tribunale in relazione alla sussistenza dello stato di abbandono del minore
[...]
essendo la stessa conseguita ad approfondite valutazioni sulla personalità dei genitori Per_1
e sulle loro competenze genitoriali, integralmente confermate in sede di CTU, che hanno evidenziato profili di grave inadeguatezza destinati ad incidere significativamente sul corretto esercizio delle funzioni genitoriali, condizione perdurante nell'attualità e che unita alla persistente difficoltà di accedere a movimenti di efficace rielaborazione delle rispettive carenze e fragilità, non consente di formulare, neppure in questa sede, un giudizio prognostico favorevole in relazione all' acquisizione di adeguate competenze genitoriali in tempi compatibili con le esigenze di crescita del figlio minore. Parimenti, devono essere confermate le valutazioni operate dal Tribunale rispetto all'assenza di figure parentali che possano svolgere adeguate funzioni vicarie a favore del minore, con particolare riferimento ai nonni paterni, i quali, come diffusamente argomentato nella presente sentenza, non possono rivestire un ruolo accuditivo e protettivo a favore del nipote. Va, inoltre, ricordato che la nonna materna, la quale non ha avanzato alcuna richiesta di affido del minore, nel corso dell'espletata CTU ha riconosciuto di non essere in grado di gestire così come Per_1
riportando la sua attuale condizione di fatica conseguente allo stato di depressione, curato Per_2 farmacologicamente e alle problematiche di insonnia, mentre, la zia paterna , sorella di Pt_4
, la quale nel corso del giudizio di primo grado aveva avanzato richiesta di affido del CP_1 minore (non rinnovata nella presente sede), ha fatto ritorno nel suo paese di origine. A fronte di ciò, deve essere privilegiata l'esigenza di tutelare la particolare condizione psicoaffettiva del piccolo il quale già pesantemente esposto ad esperienze Persona_1 abbandoniche e di deprivazione affettiva, nonché precocemente istituzionalizzato, necessita di riferimenti genitoriali in grado di proteggerlo e di assicurargli attaccamenti sicuri, all'interno di un contesto di crescita prevedibile, stabile e responsivo. A tale riguardo, va rilevato che gli aggiornamenti inviati dal Servizio sociale del Comune di Brugherio hanno riportato che il minore, dal mese di maggio 2025, è stato inserito positivamente all'interno del nucleo familiare aspirante adottivo, affidandosi alle figure genitoriali, riconoscendo in loro figure accudenti, responsive e protettive, rispetto alle quali si è osservata la presenza attiva di un processo di sviluppo del legame di attaccamento e dei presupposti per la maturazione di un solido vissuto di appartenenza. Alla luce delle esposte considerazioni, devono essere rigettati tutti i motivi di appello, anche con riferimento alla richiesta avanzata in via subordinata dalla difesa materna, volta ad ottenere l'avvio di un percorso di affido etero familiare del minore, comportante il suo collocamento presso una famiglia terza ed il mantenimento dei rapporti con i familiari e ciò in considerazione della grave inadeguatezza genitoriale e della conseguente non compatibilità di eventuali percorsi di recupero dei genitori con i tempi di crescita del bambino. Nel caso di specie, infatti - considerate la tenera età del minore e la necessità di entrambi i genitori di affrontare ed elaborare le proprie criticità personologiche prima di potersi fare carico dei bisogni del figlio, processo, come detto, comportante tempistiche prolungate e dall'esito assai incerto - un progetto di affido etero familiare non sarebbe rispondente all'interesse di
[...]
il quale, ormai stabilmente e positivamente inserito in un contesto familiare responsivo, Per_1 tutelante e centrato sui suoi bisogni di crescita (come riportato dal Servizio sociale con relazione del 28.10.2025) , si verrebbe a trovare in una condizione di attaccamenti incerti e di processi identitari e di appartenenza estremamente confusivi e difficoltosi. L'avvio di un affido etero familiare, infatti, porrebbe il minore in una condizione di attaccamenti instabili e confusivi sine die, risultando, come detto, il recupero delle capacità genitoriali senz'altro lungo e, soprattutto, di esito incerto, sicché attenderne indefinitamente gli sviluppi, si risolverebbe in un pregiudizio per l'equilibrata crescita del bambino, ancora molto piccolo e bisognoso di stabilizzare i legami affettivi e di apparenza ormai positivamente avviati all'interno del nucleo familiare aspirante adottivo. Conclusivamente, ritiene la Corte che la grave compromissione delle capacità genitoriali e l'assenza di risorse parentali vicarie, come correttamente valutate nel corso dell' istruttoria di primo grado e confermatesi nell'ambito del presente grado di giudizio, non consentano il mantenimento del minore all'interno del suo nucleo familiare, né l'avvio di un progetto di affido etero familiare, sicché deve essere confermata la sussistenza dello stato di abbandono di
, rilevandosi, al riguardo, che, secondo giurisprudenza costante, lo stato Persona_1 di abbandono del minore non si esaurisce nel mero abbandono materiale, ma sussiste in ogni situazione di grave inadeguatezza dei genitori e/o dei familiari, che sia tale da non potere garantire il suo normale sviluppo psico fisico, sicché la rescissione con il contesto familiare di origine deve essere valutata per evitare un più grave pregiudizio. In particolare, secondo la giurisprudenza più recente della Suprema Corte è ormai pacifico che l'affidamento familiare dei minori non può essere prorogato sine die, poiché si tratta di una misura per natura temporanea, destinata a dare soluzione a una situazione transitoria di difficoltà o di disagio della famiglia di origine, che mira al reinserimento del minore nel suo ambiente familiare, come si evince anche dal disposto dell'art. 4 L.184/1983. Invero la situazione che giustifica l'affidamento familiare e quella che giustifica la pronuncia di adottabilità si differenziano proprio in quanto la mancanza di un “ambiente familiare idoneo “ è considerata, nel primo caso, superabile con il detto affidamento, mentre nel secondo caso, tale da non potere essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità (cfr.Cass.Civ.Sez.I, Ordinanza 3 marzo 2025 n.5589). Inoltre, la situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico fisico, così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare “situazione di abbandono” oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obbiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (cfr. Cass.Civ. Sez.I, ordinanza 6 febbraio 2025 n.2948). La valutazione dello stato di abbandono, infatti, deve dare prioritaria rilevanza alle possibili conseguenze sullo sviluppo della personalità del minore, non potendosi ammettere percorsi e progettualità dall'esito del tutto incerto, che non tengano conto delle complessità emergenti dalle dinamiche personali e familiari, che rischiano di rendere impegnativo e gravoso il percorso di crescita del bambino. Sicché, “alla luce dell'esclusivo interesse del minore, una mera espressione di volontà dei genitori, una “speranza” di recupero delle capacità genitoriali non è sicuramente idonea al superamento dell'abbandono, qualora sia contrastante con emergenze fattuali e non accompagnata da comportamenti oggettivamente validabili, che possano fare venire meno l'accertata situazione di abbandono(cfr. Cass.Civ. Sez.I, 4/2/2010, n.4545). Affermata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve essere confermata, alla luce della richiesta introdotta dalla difesa paterna all'odierna udienza di mantenere i rapporti con il figlio, anche la statuizione assunta dal Tribunale per i NI di LA, avente ad oggetto la disposta interruzione dei rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine, non ravvisandosi alcun interesse in capo al minore, meritevole di essere tutelato, di mantenere i rapporti con i propri familiari, né alcun pregiudizio nel percorso di crescita del bambino connesso alla definitiva rescissione degli stessi. Va, al riguardo, ricordato che la specifica questione, dopo essere stata posta a fondamento dell'ordinanza della Suprema Corte n.230/2023, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 co.3 della L.4 maggio 1983 n. 184, è stata risolta dalla pronuncia n.183/2023, con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalità della norma sopra richiamata, affermando che non è precluso al giudice di verificare in concreto se - sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge 184/83, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità - risulti nel suo preminente interesse mantenere significative, positive e consolidate relazioni socio - affettive con componenti della famiglia di origine che non possano sopperire allo stato di abbandono del minore stesso. La Corte ha, infatti, affermato che la rescissione dei rapporti prevista dall'art. 27 L. 184/83, attiene essenzialmente all'ambito dei rapporti produttivi di effetti giuridici e non anche ai rapporti di conoscenza e di frequentazione, in merito ai quali residua una valutazione discrezionale da parte del giudice. Prima di tale approdo, la giurisprudenza di merito aveva affermato che l'art. 27 L.184/83 doveva essere applicato in armonia, sia con l'art. 28 della stessa legge (che consente di fornire ai genitori adottivi, in caso di gravi e comprovati motivi, informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici), sia con i principi del diritto europeo, recepiti dal nostro ordinamento giuridico, con la legge 173/2015 , avente ad oggetto la tutela della continuità degli affetti (in forza della quale è stata riconosciuta valenza giuridica e tutela alle positive relazioni socioaffettive consolidatesi durante l'esperienza di affidamento familiare, nel caso di successivo rientro del minore nella famiglia di origine), sicché appariva irragionevole, anche in una prospettiva di interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, non riconoscere una tutela analoga al rapporto con la famiglia di origine, nel caso di dichiarazione dello stato di adottabilità, ponendosi, inoltre, tale interpretazione, in armonia con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che afferma che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita familiare. Si può, pertanto, ormai affermare che la c.d. adozione aperta, costituisca una valida soluzione per garantire il mantenimento di quei legami familiari che devono essere preservati, quando, nonostante l'accertato stato di abbandono, può, tuttavia, essere importante per il minore continuare a frequentare la propria famiglia d'origine, sicché ove sussistano radici profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura e a vedere preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un'importante tassello della sua identità. Nel caso in esame va ricordato che né il padre, né i nonni paterni, hanno, nel corso del procedimento di primo grado, instaurato con il minore alcun legame affettivo, avendolo, il padre, incontrato solo all'atto del suo riconoscimento ed i nonni solo in occasione della nascita. Va, poi, rilevata l'assenza da parte, sia del padre che dei nonni paterni, di movimenti realmente efficaci rivolti ai Servizi o agli operatori socio sanitari, diretti a mantenere con il bambino, ancorché all'interno del procedimento di adottabilità pendente, consuetudini di incontri volti a favorire l'instaurazione di una relazione affettiva, sicché fatica la Corte a ravvisare l'esistenza di un reale interesse a coltivare rapporti continuativi con il piccolo mai palesatosi nel corso Persona_1 della pendenza del procedimento di adottabilità, durato ben due anni . Quanto, poi, alla relazione del minore con la madre, con la quale il bambino ha convissuto durante il collocamento comunitario, le osservazioni effettuate all'interno della struttura hanno evidenziato aspetti di criticità con riferimento ad uno stile relazionale disfunzionale, in cui l'interazione della diade é stata contraddistinta da scarsa centratura della sui desideri Per_2
e sui bisogni del figlio e da comportamenti intrusivi che, impedendo al bambino di portare a termine i naturali processi conoscitivi e di esplorazione dell'ambiente circostante, hanno determinato l'incremento in di comportamenti di iper – autonomizzazione. Persona_1
Anche le osservazioni della relazione tra madre e figlio effettuate nel corso dell'espletata CTU, hanno evidenziato che non ha sviluppato con la genitrice un'interazione Persona_1 significativa ed in particolare il rapporto con la madre – nonostante gli sforzi pregressi messi in campo durante il percorso comunitario – è parso svuotato di una qualsivoglia valenza affettiva. Evidentemente il legame precedentemente sedimentato non era così solido e ciò si è colto nel momento in cui la madre è andata via. Ciò comporta, nell'attualità, l'assenza di riconoscimento della madre (come si è visto nel corso delle videochiamate che si sono mantenute attive fino ad oggi) e una sostanziale capacità del bambino di sostenere una interazione significativa con un altro interlocutore… in sostanza non riconosce la madre in qualità Per_1 di funzione materne e al contempo ne percepisce la vicinanza intrusiva. Ciò ovviamente deriva dalla modalità posta in essere dalla signora che ha tentato più volte di ricercare, in modo poco congruo, Per_2 rassicurazione circa il suo ruolo attraverso diverse sollecitazioni, sia fisiche che verbali (ad esempio Per_2 ripete ancora una volta “sono la mamma”). Il bambino si è sistematicamente sottratto. ha quindi Per_1 mostrato di non avere alcun legame con il materno, nonostante abbia contemporaneamente mostrato di potere entrare in relazione con altri adulti noti.. ( cfr. relazione CTU cit. pagg.43 e 44). Alla luce di quanto precede, deve essere confermata anche la statuizione del Tribunale per i NI di LA avente ad oggetto l'interruzione di ogni rapporto tra il minore, i genitori e ogni altro familiare, non ravvisandosi l'esistenza di legami significativi che meritino di essere preservati nel preminente interesse di attraverso un percorso di “adozione aperta”, Persona_1 che potrebbe rendere difficoltosi i processi di investimento del bambino rispetto al nuovo contesto familiare e comunque frustrare il suo diritto a vivere e a crescere in una famiglia adottiva pienamente capace di prendersi cura di lui. Alla luce delle considerazioni che precedono, tutti i motivi di appello devono essere rigettati con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, ritenendosi, come affermato dal Tribunale, che la progettualità adottiva rappresenti l'unica soluzione realmente rispondente all'interesse di poiché idonea ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva Persona_1 indispensabili al suo equilibrato ed armonioso percorso di crescita e per evitare il rischio evolutivo cui è stato fino ad oggi esposto dai comportamenti dei genitori. La natura del giudizio e la complessità delle questioni esaminate, inducono a ritenere equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di LA, sui ricorsi in appello proposti da Persona_2 CP_1
, e avverso la sentenza n. 234/2025 pronunciata in data
[...] CP_2 Controparte_3
26.2.2925 dal Tribunale per i NI di LA, pubblicata il 31.3.2025, così dispone:
1. Rigetta i motivi di appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in LA il 12 novembre 2025
Il Presidente est. Dott.Valentina Paletto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici:
dott. Valentina Paletto Presidente rel.
dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
dott. Federico Botta Consigliere
dott. Federica Figna Consigliere onorario dott. Bruno Pighi Consigliere onorario ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 234/2025, pronunciata dal Tribunale per i NI di LA in data 26.2.2025, pubblicata in data 31.3.2025, relativa alla dichiarazione dello stato di abbandono del minore nato a [...] il [...], figlio di Persona_1 Per_2
nata a [...] il [...] e di nato a [...] il [...],
[...] Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Amisano del Foro di LA, nominata curatore speciale del minore con decreto del Tribunale per i NI di LA in data 19.1.2023.
promosso da
nato a [...] il [...] - attualmente detenuto presso la Controparte_1
Casa circondariale di Vercelli - padre del minore - rappresentato e difeso dall'avv. Luca Corbellini del Foro di Asti, presso il cui studio, in Asti, Corso Vittorio Alfieri n. 381, ha eletto domicilio
APPELLANTE e da nata a [...] il [...] – residente a [...] – madre Persona_2 del minore – rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Alessandrello del Foro di LA, presso il cui studio in in Cologno Monzese, Piazza Castello n. 16, ha eletto domicilio APPELLANTE e da
nato a [...] il [...] e CP_2 nata a [...] il [...] – Controparte_3 residenti ad Alessandria, Via Roberto Gandolfi - nonni paterni del minore – rappresentati e difesi dall'avv. Marcella Moratto del Foro di Alessandria, presso il cui studio in Alessandria, Via Bergamo n. 67, hanno eletto domicilio APPELLANTI nei confronti di Curatore speciale del minore - nella persona dell'avv. Patrizia Amisano Persona_1 del Foro di LA, con studio in LA, Viale Premuda n. 27 APPELLATO Con l'intervento di
- non costituito - in qualità di tutore provvisorio del minore Controparte_4
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di LA - nella persona della dott.ssa Luisa Russo CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il padre appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza, in via principale: annullare la sentenza n. 234/2025 pronunciata dal Tribunale per i NI di LA in data 26/02/2025 (notificato il 31/03/2025), nell'ambito del procedimento n. 60000006/2023
, relativo al minore nato a [...] il [...] e, per l'effetto, CP_5 Persona_1 dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore;
in via di subordine: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, disporre l'affidamento del minore
[...]
a favore dei nonni paterni istanti affido, Sigg.ri e Persona_1 CP_2 Controparte_3 presso la loro abitazione;
in via di ulteriore subordine, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, disporre il collocamento del minore presso i nonni paterni, Persona_1
Sigg.ri e con permanenza dell'affidamento del minore stesso ai servizi CP_2 Controparte_3 sociali competenti;
in via istruttoria, si offrono in comunicazione: - Doc. 1 – copia sentenza TM LA 26/02/2025; - Doc. 2 – fascicolo di primo grado. Con ogni pronuncia consequenziale di legge e con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite. Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile. Si dichiara che il presente procedimento riguarda la materia minorile e, pertanto, è esente dal pagamento del contributo unificato”.
Per la madre appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza, in via principale: annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale per i NI di LA in data 26/02/2025 (notificato il 31/03/2025), nell'ambito del procedimento n. 60000006/2023 , relativo CP_5 al minore nato a [...] il [...] e, per l'effetto, dichiarare non luogo a Persona_1 provvedere sullo stato di adottabilità del minore;
in via di subordine: disporre il collocamento del minore presso i nonni paterni, Sigg.ri e con Persona_1 CP_2 Controparte_3 permanenza dell'affidamento del minore stesso ai servizi sociali competenti;
in via di ulteriore subordine disporre un progetto di affido etero-familiare di lungo periodo a favore di mantenendosi rapporti Per_1 costanti con la madre e con le altre figure familiari;
in via istruttoria si allegano Istanza ammissione GP, Delega telematica, Doc. 1 – copia sentenza TM LA 26/02/2025; Doc. 2 – memoria costituzione Per_1
Doc.
3 - memoria costituzione Curatore Speciale, Doc.
4 - memoria costituzione Doc.5 – Persona_2 memoria costituzione nonni paterni, Doc.
6 - CTU Dott.ssa Con ogni pronuncia consequenziale di Per_3 legge. Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile. Si dichiara che il presente procedimento riguarda la materia minorile e, pertanto, è esente dal pagamento del contributo unificato”. Per i nonni appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza, in via principale: annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale per i NI di LA in data 26/02/2025 (notificato il 31/03/2025), nell'ambito del procedimento n. 60000006/2023 , relativo CP_5 al minore nato a [...] il [...] e, per l'effetto, dichiarare non luogo a Persona_1 provvedere sullo stato di adottabilità del minore;
in via di subordine: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita disporre l'affidamento del minore a favore dei nonni paterni istanti affido, Sigg.ri Persona_1
e presso la loro abitazione;
in via di ulteriore subordine, Voglia CP_2 Controparte_3
l'Ecc.ma Corte di Appello adita disporre il collocamento del minore presso i nonni Persona_1 paterni, Sigg.ri e con permanenza dell'affidamento del minore stesso CP_2 Controparte_3 ai servizi sociali competenti. In via istruttoria, si offrono in comunicazione: - Doc. 1 – copia sentenza TM LA 26/02/2025; - Doc. 2 – fascicolo di primo grado . Con ogni pronuncia consequenziale di legge e con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite. Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile. Si dichiara che il presente procedimento riguarda la materia minorile e, pertanto, è esente dal pagamento del contributo unificato”. Per il Curatore speciale del minore: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare gli appelli proposti dai signori , Controparte_1
e e sig.ra e tutte le domande formulate dagli appellanti, CP_2 Controparte_3 Persona_2 conseguentemente confermare integralmente la sentenza appellata n. 234/2025 depositata il 31/03/2025 del Tribunale per i minorenni di LA (RG 600000006/2023Rg/ADS). Da ultimo la sottoscritta precisa di aver depositato all'Ordine Avvocati LA l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse del minore riservando il deposito della Delibera di ammissione”. Per l'Ente tutore – di Brugherio - non costituito: “conferma il parere di adottabilità del CP_4 minore come già dichiarato nel procedimento 6/2023 ADS del Tribunale per i Persona_1
NI di LA (cfr. relazione di aggiornamento Servizio sociale del Comune di Brugherio del 28.10.2025). Per il Procuratore Generale: chiede la conferma della sentenza appellata ed il rigetto della richiesta formulata in via subordinata dalla difesa del padre in data odierna avente ad oggetto il mantenimento dei rapporti con il figlio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n.234/2025, resa in data 26.2.2025, il Tribunale per i NI di LA ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore , nato a [...] il [...] Persona_1
- già affidato all'Ente, e collocato, dalla data del 11.4.2023, presso la Controparte_4 comunità terapeutica “Casa Aurora” di Venezia unitamente alla madre, (in carico Persona_2 al di Monza dall'anno 2018 e al CPS di Brugherio, con diagnosi di disturbo della personalità CP_6 borderline) e successivamente, dalla data del 21.3.2024, inserito da solo presso la comunità familiare
“L'Orizzonte” di LA, a seguito della brusca ed arbitraria interruzione da parte della genitrice del percorso comunitario - ravvisando, sulla base delle risultanze istruttorie, una situazione di grave ed irreversibile inadeguatezza genitoriale e l'assenza di risorse parentali, in concreto fruibili per assicurare al bambino un equilibrato e tutelante percorso di crescita. In particolare, l'A.G. minorile prendendo atto dei comportamenti gravemente instabili ed imprevedibili tenuti dalla successivamente alla nascita del minore e del problematico Per_2 percorso comunitario dalla stessa intrapreso con il bambino, costellato da reiterati allontanamenti dalla struttura con ricadute nell'uso di sostanze e valorizzando le approfondite indagini espletate nel corso del giudizio di primo grado dai Servizi specialistici del Comune di Brugherio, gli esiti delle osservazioni effettuate, sia dagli operatori della comunità presso la quale madre e figlio sono stati collocati, sia dal Servizio di Spazio Neutro che è intervenuto nella regolamentazione dei rapporti a seguito della separazione della diade, nonché le risultanze dell'espletata CTU, ha affermato le gravi carenze individuali e genitoriali della madre discendenti da una condizione di fragilità psichica e mentale, in alcun modo elaborate e risolte nel corso del procedimento, (avendo la giovane donna evidenziato una grave immaturità relazionale e mostrato scarsa mentalizzazione circa le sue criticità personali, risultando ancora focalizzata sui propri bisogni), nonostante i massicci interventi supportivi avviati a suo favore anche successivamente al suo allontanamento dalla comunità ed ha rilevato come tali carenze materne non siano recuperabili in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore. Il Tribunale ha, altresì, affermato l'inadeguatezza genitoriale del padre, rimasto in stato di detenzione presso la Casa circondariale di Vercelli per tutta la durata del procedimento di primo grado, condizione che non gli ha consentito di incontrare il figlio, se non in una sola occasione, all'atto del suo riconoscimento, in particolare riportando aspetti di criticità personologica, vissuti di disadattamento, utilizzo di sostanze, tendenza alla minimizzazione ed impossibilità ad accedere ad una dimensione critica, sia rispetto a sé e alle cause che hanno determinato la sua carcerazione, sia rispetto alla situazione familiare nella sua complessità. Il Tribunale ha, infine, affermato l'assenza di una rete familiare allargata in grado di occuparsi del minore nel suo percorso di crescita, di sostenere la madre nello svolgimento delle funzioni genitoriali e di rappresentare una risorsa vicariante, stanti il disinteresse mostrato dalla nonna materna rispetto all'accudimento del nipote e la problematicità del rapporto tra madre e figlia, connotato da una relazione di attaccamento patologico di verso la genitrice e Per_2
l'inadeguatezza del ramo parentale paterno, avendo i nonni paterni incontrato il nipote una sola volta, non formalizzando mai all'Ente affidatario richieste di incontrare il bambino ed avendo evidenziato, nel corso delle valutazioni, una tendenza alla minimizzazione delle problematiche dei genitori del minore, delle loro difficoltà rispetto al figlio e dei possibili aspetti di criticità, in caso di affido a loro del minore, della loro relazione con la madre, essendo complessivamente risultati scarsamente consapevoli ed attrezzati per gestire l'affidamento del nipote, preservandolo da possibili agiti pericolosi della madre e dalle difficoltà comportamentali del padre. Conclusivamente il Tribunale, condividendo le prospettazioni degli operatori socio sanitari e del consulente tecnico dell'Ufficio, ha dichiarato lo stato di abbandono del minore, affermando l'assenza di risorse vicarie e la sostanziale irreversibilità della rilevata inadeguatezza genitoriale, evidenziando, pertanto, l'incompatibilità dei tempi di recupero di una genitorialità sufficientemente responsiva con le esigenze di crescita del bambino.
2.Avverso la predetta sentenza, con atto depositato in data 29.4.2025, la difesa di CP_1
, padre del minore, ha proposto tempestivo appello ed ha chiesto, in via principale,
[...]
l'annullamento della sentenza impugnata e la revoca della dichiarazione dello stato di abbandono del minore ed in via subordinata, il suo affidamento ai nonni paterni con collocamento presso la loro abitazione;
in via ulteriormente subordinata, ha chiesto il collocamento del minore presso l'abitazione dei nonni paterni con il mantenimento del suo affido ai Servizi sociali, con vittoria di spese , diritti ed onorari. Con l'unico motivo di gravame, la difesa ha eccepito l'illegittimità della sentenza del Tribunale per i NI di LA per violazione dell'art.8 L.184/83, in particolare affermando l'insussistenza dello stato di abbandono del minore. Al riguardo la difesa, riportando gli arresti giurisprudenziali in tema di adozione, in base ai quali lo stato di adottabilità del minore costituisce l' extrema ratio, ha affermato che l'istruttoria di primo grado non ha consentito di accertare la sussistenza di una effettiva situazione di abbandono del piccolo deducendo che lo stato di carcerazione del padre non può essere ritenuto Persona_1 di per se stesso un elemento sufficiente per giungere ad una dichiarazione di adottabilità, sia perché trattasi di condizione non avente carattere permanente, sia in ragione della presenza dei nonni paterni, i quali, dichiaratisi disponibili all'affido del nipote, possono occuparsi del bambino fino al pieno recupero delle competenze genitoriali paterne. A tale proposito, la difesa ha affermato che la volontà di recupero espressa dal non può Per_1 essere ridotta ad una mera dichiarazione di intenti, atteso che il giovane, proprio grazie alla detenzione, ha avuto modo di riflettere sul portato delle proprie azioni, (avendo maturato la volontà di allontanarsi dal circuito penale, astenendosi dalla commissione di nuovi reati), di cessare l'utilizzo di sostanze (avendo il lungo stato detentivo inevitabilmente favorito il percorso di disintossicazione) e di acquisire consapevolezza rispetto ai propri doveri di padre, intendendo vivere con i propri genitori ed il figlio. In particolare, la difesa ha affermato che il che non ha potuto mantenere rapporti Per_1 continuativi con il minore proprio in ragione del proprio stato di carcerazione, ha alle sue spalle una famiglia seria ed affidabile, regolarmente integrata sul territorio nazionale, composta, oltre che dai sui genitori, anche dai fratelli, i quali sono tutti disponibili ad offrire al minore l'assistenza morale e materiale di cui necessita, sicché non può configurarsi alcuno stato di abbandono. La difesa affermando, inoltre, la piena capacità dei nonni paterni di rappresentare una risorsa vicaria a favore del nipote, ha dedotto l'irrilevanza, ai fini della sussistenza di capacità vicarianti da parte degli stessi, della circostanza evidenziata nella CTU circa l'assenza di rapporti tra il minore ed i nonni paterni e ciò in ragione della tenera età del bambino e della concreta difficoltà degli stessi di incontrarlo ed ha contestato le argomentazioni inerenti al contesto culturale della famiglia paterna, che contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non è apparsa tesa a sminuire le problematiche del figlio, avendo entrambi i nonni dichiarato, all'udienza del 13.11.2024, di avere aiutato il figlio a disintossicarsi e di desiderare che lo stesso smetta di assumere sostanze stupefacenti, affermando, altresì, di essere disponibili ad ospitarlo solo a condizione che egli cessi il consumo di droga. Parimenti, la difesa ha contestato quanto affermato dal Tribunale circa la non consapevolezza dei nonni paterni delle gravi problematiche del figlio, essendosi gli stessi limitati ad affermare che con loro si è sempre comportato bene e che le condotte devianti dallo stesso realizzate, CP_1 sono esclusivamente da ricondursi alle cattive frequentazioni del ragazzo. Infine, la difesa ha contestato quanto affermato dal Tribunale circa la poca consapevolezza dei parenti paterni rispetto alla gestione delle problematicità connesse alla figura materna, deducendo l'indubbia esperienza dei nonni nella gestione delle dinamiche familiari e della prole.
3.Con atto depositato in data 30.4.2025, la difesa di madre del minore, ha Persona_2 proposto tempestivo appello ed ha chiesto, in via principale, l'annullamento della sentenza impugnata e la revoca della dichiarazione dello stato di abbandono del minore ed in via subordinata il suo collocamento presso i nonni paterni, con mantenimento del suo affido al Servizio sociale;
in via ulteriormente subordinata, la difesa ha chiesto l'avvio di un progetto di affido etero familiare a lungo termine del minore, con il mantenimento dei rapporti con la madre e le altre figure familiari, con vittoria di spese, diritti e onorari. Con l'unico motivo di appello, la difesa di affermando che la dichiarazione di Persona_2 adottabilità del minore rappresenta una extrema ratio che si basa sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità delle capacità genitoriali, ha dedotto che tale condizione non si ravvisa nel caso di specie, né rispetto al padre - il cui stato di carcerazione non rappresenta di per se stesso un elemento sufficiente per giungere ad una dichiarazione di adottabilità, anche alla luce della volontà di recupero espressa dal ragazzo, suffragata dalla lunga carcerazione subita, nonché dell'assenza di fattori che possano deporre per una inadeguatezza genitoriale (non avendo il potuto Per_1 dimostrare le sue capacità genitoriali e rapportarsi al figlio proprio in ragione dello stato di detenzione) e della manifestata volontà, in sede di CTU, di stare con i suoi genitori e il bambino - né rispetto ai nonni paterni - i quali vivendo da molti anni in Italia sono pienamente integrati nel contesto sociale italiano e dispongono di una incontestabile esperienza genitoriale, avendo avuto 5 figli- né rispetto alla madre - la quale, pur avendo attraversato un momento difficile, nell'attualità, ha ripreso in mano la propria vita, apparendo più consapevole dei suoi limiti e ben potendo, con il supporto dei Servizi sociali, implementare le proprie competenze genitoriali e rapportarsi correttamente al figlio minore, ove collocato presso il nucleo familiare paterno, dichiaratosi disponibile ad accogliere il minore, o in contesto etero familiare.
4. Con atto depositato in data 30.4.2025, la difesa di e di , nonni CP_2 Controparte_3 paterni del minore, ha proposto tempestivo appello ed ha chiesto, in via principale, l'annullamento della sentenza impugnata e la revoca della dichiarazione dello stato di abbandono del minore ed in via subordinata il suo affidamento ai nonni paterni, con collocamento presso la loro abitazione;
in via ulteriormente subordinata, ha chiesto il collocamento del minore presso l'abitazione dei nonni paterni, con il mantenimento del suo affido ai Servizi sociali, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con l'unico motivo di appello, la difesa ha contestato la sussistenza dello stato Parte_1 di abbandono del piccolo , con particolare riguardo all'erronea valutazione Persona_1 operata dal Tribunale rispetto alle capacità vicarianti dei nonni paterni, i quali già costituitisi nel giudizio di primo grado, hanno avanzato formale richiesta di affidamento del nipote. In particolare, la difesa ha affermato che, contrariamente a quanto riportato dal Tribunale, i genitori hanno elaborato un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzato da cura, accudimento coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi ed avvalendosi dei servizi sociali, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez.I, 6.4.2023 n. 9501), facendo riferimento ai nonni paterni, i quali, dichiaratisi disponibili ad accogliere il nipote, sono regolarmente integrati sul territorio nazionale e vantano una incontestabile esperienza genitoriale, essendo genitori di 5 figli, svolgendo un ruolo attivo nell'aiutare a crescere gli altri nipoti e supportando tutti i figli nello svolgimento del loro ruolo genitoriale. Al riguardo, la difesa ha affermato che i nonni paterni avrebbero dovuto essere considerati dal Tribunale figure adeguate a crescere il nipote, avendo, inoltre, espresso la propria disponibilità ad essere supportati dai Servizi sociali, essendo risultati capaci di comprendere e di non sottovalutare le criticità e le problematiche di tossicodipendenza del figlio, come emerso nel corso della loro audizione avvenuta in data 13.11.2024 avanti il TM e dovendosi, comunque, ritenere in grado di gestire e contenere i possibili agiti disfunzionali materni e ciò in ragione della loro indiscussa esperienza genitoriale. La difesa, deducendo, inoltre, che il Tribunale non ha fatto buon governo del principio cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale lo stato di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio, ha, quindi, affermato che le eventuali criticità dei nonni paterni possono comunque essere colmate attraverso il supporto dei Servizi sociali.
5. Con atto depositato in data 27.10.2025, si è costituito il Curatore speciale del minore, il quale ha chiesto il rigetto dei motivi di appello proposti da , Controparte_7 CP_2 CP_3
e con conseguente conferma della sentenza impugnata.
[...] Parte_2
In particolare, il Curatore speciale, ripercorrendo le fasi del procedimento di primo grado, ha affermato la correttezza della sentenza appellata, basata sulle numerose relazioni di aggiornamento dei Servizi sociali coinvolti e sugli esiti degli approfondimenti peritali disposti nel corso del giudizio di primo grado, che hanno consentito di accertare la sussistenza dello stato di abbandono del minore. Con riferimento al padre, il Curatore ha evidenziato che lo stesso è attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Vercelli e che l'espletata CTU ha messo in luce aspetti problematici della sua personalità, definita primitiva, tendente alla minimizzazione della realtà, all'evitamento, alla negazione, nell' assenza di approcci critici, immaginandosi, quanto alla gestione del figlio, in una posizione marginale, esaurendo il proprio ruolo genitoriale esclusivamente attraverso la delega ai propri genitori. Il Curatore ha, quindi, affermato che la storia personale del padre è stata caratterizzata, fin dall'età di 16 anni, dall'utilizzo di sostanze d'abuso (alcool, cannabis, cocaina), dalla commissione di reati, da collocamenti in strutture comunitarie e in carcere, evidenziando, inoltre, che il non Per_1 ha mai sperimentato una condivisione di vita con il figlio, non ha mai avanzato richieste di incontro con il minore ed ha mantenuto con la madre del bambino una relazione ambivalente, colpevolizzandola e non sostenendola nella scelta della maternità. Con riferimento ai nonni paterni, il Curatore, evidenziando che la loro costituzione nel giudizio di primo grado è avvenuta nell'aprile del 2024 e pertanto dopo un anno dall'apertura del procedimento di adottabilità, ha dedotto, quale aspetto di criticità, l'assenza negli stessi di consapevolezza rispetto ad una precisa progettualità sul bambino, con il quale non hanno consolidato alcun rapporto, al di là del legame di sangue che li ha indotti a manifestare la loro disponibilità all'affido del nipote. La difesa del minore, riportando passi della CTU aventi ad oggetto la scarsa capacità critica dei nonni rispetto alle difficoltà psichiche e comportamentali del figlio e alle difficoltà di gestione del rapporto con la madre del bambino, ha, inoltre, evidenziato la differenza di età esistente con il piccolo che non consente di ritenere che essi possano seguirne la crescita, tenuto conto che Per_1
l'eventuale affidamento del minore ai nonni paterni non si attesterebbe di breve durata, stanti le gravi inadeguatezze genitoriali, di non facile o comunque immediato recupero. La difesa ha, inoltre, riportato che la relazione del Servizio sociale del 20.10.2025, ha evidenziato come i nonni fatichino a comprendere e a parlare la lingua italiana e che dopo l'incontro tenutosi in data 16.9.2025, nel corso del quale il nonno paterno si è mostrato poco collaborativo, allontanandosi dal Servizio prima della fine dell'incontro, gli stessi non hanno più avuto contatti con gli operatori. Con riferimento alla madre del minore, il Curatore sociale, affermando che la relazione peritale ha chiaramente escluso l'idoneità della come del resto del a prendersi cura del Per_2 Per_1 figlio, in ragione delle loro gravi carenze personologiche e relazionali, ha evidenziato che nel corso del recente incontro avuto con gli operatori del Servizio sociale di Brugherio, è emerso che la dopo essersi trasferita nel mese di luglio 2025 ad Abbiategrasso da un'amica, Per_2 evidenziando la difficoltà a contattare il è nuovamente tornata a Brugherio a vivere con la CP_6 propria madre, sentendo saltuariamente la sorella e la madre del avendo interrotto ogni Per_1 rapporto con il predetto. Conclusivamente il Curatore si è opposto alla progettualità prospettata per il minore dai genitori e dai nonni paterni, affermando che il bambino, dal mese di maggio 2025, è stato inserito in una famiglia aspirante adottiva, con la quale ha instaurato un positivo legame, mostrando attaccamento verso le figure adulte di riferimento.
6. Con relazione di aggiornamento del 28.10.2025, il Servizio sociale del Comune di Brugherio ha riportato che il minore, dal mese di maggio 2025, è stato positivamente inserito nella famiglia aspirante adottiva con la quale ha avviato processi di radicamento affettivo e di appartenenza, risultando il suo percorso di crescita in linea con le tappe evolutive tipiche dell'età. Il Servizio ha, quindi, riportato:
- che nel corso degli incontri effettuati presso la famiglia aspirante adottiva, il minore è apparso sorridente e desideroso di comunicare, regolare nell'alimentazione e nel sonno, avendo, inoltre, consolidato capacità comunicative, arricchendo il suo vocabolario ed iniziando a frequentare la scuola dell'infanzia;
- che il bambino è in procinto di effettuare una visita presso la territorialmente CP_8 competente, in ragione della problematica di deambulazione sulla punta dei piedi, già in precedenza osservata e non ancora rientrata;
- che dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, né il padre, né i nonni paterni hanno preso contatti con gli operatori;
- che la madre, dopo essersi trasferita ad Abbiategrasso, ha fatto ritorno a Brugherio, vivendo, nell'attualità, con la propria madre e riportando la difficoltà di prendere e di mantenere contatti continuativi con il CPS e con il Ser.t. territoriali;
- di avere appreso dai colleghi del che la è nuovamente incinta, circostanza CP_6 Per_2 sottaciuta dalla giovane donna al Servizio sociale territoriale e che ha definitivamente interrotto la relazione con il Per_1
Dalla relazione di aggiornamento del Ser.t. di Monza, si è, inoltre, appreso che la ha Per_2 effettuato l'ultimo colloquio nel mese di marzo del 2025, risultando positiva alla cocaina negli esami delle urine del 11/4, 2/5, 10/6, 1/8 e 28/8. Tali esami sono tuttavia risultati discordanti con l'esame tricologico, effettuato il 1/10, risultato negativo a tutte le sostanze.
7.Con relazione del 20.10.2025, il Servizio sociale del Comune di Alessandria ha riportato che il nucleo familiare paterno del minore non ha più avuto contatti con gli operatori fino alla data del 16.9.2025, quando è stato effettuato un colloquio alla presenza anche del nonno paterno. Al riguardo, il Servizio ha riportato che entrambi i nonni comprendono e parlano a fatica la lingua italiana, nonostante la lunga permanenza in Italia;
entrambi si sono dichiarati disponibili ad accogliere il bambino presso di sé, tuttavia con il pensiero di riconsegnarlo al figlio, ritenendo che il padre, durante il periodo di carcerazione che gli resta di circa 3 anni, potrà maturare competenze genitoriali da mettere in pratica, una volta scarcerato;
che il nonno è apparso insofferente e poco collaborativo con gli operatori, essendosi determinato ad abbandonare il colloquio prima della conclusione, allontanandosi dalla stanza;
che entrambi i nonni non hanno saputo motivare le mancate visite al nipote quando si trovava in comunità con la madre, imputate alla distanza tra Alessandria e Venezia, pur a fronte del fatto che, nello stesso periodo, si sono recati in Marocco a fare visita ai parenti, non facendosi trovare alla visita domiciliare calendarizzata dal Servizio. Il Servizio, riportando, infine, di avere appreso che anche un fratello di , maggiorenne e CP_1 padre di famiglia, risulta in carico al Servizio sociale per gravi problematiche intrafamiliari, senza che tale circostanza sia stata menzionata dai nonni nei colloqui, ha evidenziato la perdurante difficoltà del nucleo familiare paterno di acquisire consapevolezza delle difficoltà del figlio, della complessità di un percorso di affido del nipote e del senso del ruolo vicariante che dichiarano di volere assumere.
8. Con relazione di aggiornamento dell'11.11.2025, il CPS di Brugherio ha riportato che non Per_2 si è presentata ai colloqui programmati dalla data del 17.3.2025, disdicendo telefonicamente gli appuntamenti fissati e quelli riprogrammati. Il Servizio ha, quindi, evidenziato che, nel corso della presa in carico, la giovane aveva riportato un uso attivo di cocaina (fumata) e la sospensione arbitraria della terapia psicofarmacologica.
9. L'udienza del 12.11.2025 è stata celebrata alla presenza di tutte le parti costituite. Il padre, , ha riferito che il fine pena della propria detenzione è fissato al 2031, Controparte_1 ha confermato di avere incontrato il figlio solo in occasione del suo riconoscimento, ha riportato che il percorso carcerario sta andando bene, avendo svolto attività lavorative (in cucina) e di volontariato all'interno della struttura ed ha chiesto che il bambino venga affidato ai nonni paterni, intendendo, in una prospettiva futura, occuparsi di lui. La madre, ha dichiarato di essere di recente andata a vivere da sola in una Persona_2 abitazione ad Abbiategrasso, intendendo allontanarsi dalle cattive frequentazioni passate, di pagare il canone d'affitto con la propria pensione di invalidità e con l' aiuto economico della madre, essendo, nell'attualità disoccupata, di avere intrapreso, da circa un anno, una nuova relazione affettiva con un ragazzo marocchino, di essere nuovamente incinta al sesto mese ( gravidanza non ricercata), di volere continuare a farsi seguire dai Servizi specialistici per rafforzarsi individualmente e genitorialmente nella prospettiva di riaccogliere il figlio presso di sé, di non essersi più recata al CPS per via dei continui cambi di terapeuti, di essersi recata al di Monza CP_6 la scorsa settimana e di essere completamente astinente dalle sostanze dal mese di maggio 2025. I nonni paterni, e , sentiti con l'assistenza di un interprete in lingua CP_2 Controparte_3 araba, hanno confermato la propria disponibilità ad occuparsi per sempre del nipote, intendendo non fargli mancare nulla, di non essere riusciti ad andare a trovarlo in comunità a causa della grande distanza tra Alessandria e Venezia, di avere sempre avuto positivi rapporti con la madre del bambino, di essere nelle condizioni di potere mantenere e gestire il minore, avendo il nonno un lavoro come carrellista con contratto a tempo indeterminato ed essendo la nonna casalinga e di avere interrotto il colloquio con gli operatori sociali di Alessandria, in quanto delusi dalla prospettata soluzione adottiva. Nel corso della loro audizione, i nonni hanno dichiarato di avere mandato uno dei figli in Marocco a curarsi, avendo lo stesso evidenziato problematiche psichiatriche, in particolare affermando sembra che viva in un suo mondo magico e di occuparsi, nell'attualità, oltre che dei propri figli, anche degli otto nipoti, tra i quali ci sono i due bambini del figlio recatosi in Marocco. Gli operatori del Servizio sociale di Brugherio, confermando quanto riportato nella recente relazione di aggiornamento del 28.10.2025, hanno chiarito, a seguito di una interlocuzione con il di CP_6
Monza, che devono ritenersi maggiormente attendibili i dati tossicologici urinari, atteso che il risultato dell'esame su matrice pilifera può essere stato alterato dal fatto che la aveva Per_2 trattato i capelli. E' stato, poi, riportato che anche nei mesi di giugno e agosto 2025 sono state rilevate nelle urine concentrazioni di cocaina, anche se in misura inferiore a quelle in precedenza accertate, tuttavia compatibili con una assunzione inconsapevole tramite inalazione passiva del consumo della madre. A tale riguardo, sentita sulla specifica circostanza, ha dichiarato di incontrare Persona_2 saltuariamente la madre in occasione dei suoi accessi al di Monza, ma di non essere mai stata CP_6 presente al consumo da parte della stessa di cocaina. All'esito la Corte, sentito il PG, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e le conclusioni delle difese costituite, che si sono riportate ai propri atti di costituzione, insistendo per il relativo accoglimento, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Corte che i motivi di appello non meritino accoglimento e che, conseguentemente, la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata. Con i propri motivi di appello, tutte le difese costituitesi nel presente grado di giudizio hanno essenzialmente eccepito l'erroneità della valutazione operata dal Tribunale in relazione alla sussistenza dello stato di abbandono del minore, sia avuto riguardo all'assenza di un' effettiva ed irreversibile inadeguatezza genitoriale, ben potendo entrambi i genitori, adeguatamente supportati e sostenuti, recuperare adeguate competenze accuditive ed educative da spendere a favore del figlio, sia avuto riguardo alla presenza, all'interno della rete parentale paterna, di figure in grado di svolgere funzioni vicarie a favore del bambino, con particolare riguardo ai nonni paterni, i quali, ritualmente costituitisi nel giudizio di primo grado, hanno avanzato richiesta di affido del nipote. Occorre, pertanto, valutare - alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento con riferimento, sia agli esiti delle prolungate osservazioni e delle valutazioni operate dai distinti Servizi che hanno avuto in carico il minore e il suo nucleo familiare, sia alle risultanze dell'espletata CTU psicodiagnostica - la fondatezza delle censure mosse alla sentenza di primo grado e la conseguente percorribilità di una progettualità alternativa a favore del minore rispetto a quella statuita dal Tribunale, valutando, in particolare, la concreta idoneità dei genitori e dei nonni paterni di occuparsi in modo adeguato del percorso di crescita del piccolo nonché la fattibilità Persona_1 di un progetto, anche futuro che, tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve presupporre un' assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzato da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi ed avvalendosi dell'intervento dei servizi sociali (cfr. Cass. Sez.I, 6.4.2023 n. 9501), nel rispetto dei tempi e delle esigenze di crescita del minore. Al riguardo, si osserva, infatti, che se è pur vero che la dichiarazione di adottabilità del minore costituisce l'extrema ratio, imponendo al giudice particolare rigore nella valutazione dello stato di abbandono dello stesso, è stato altresì costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che se è escluso che il percorso di recupero, pur intrapreso, ma non concluso, con positivo impegno dalla madre, possa pervenire ad un esito positivo in tempi adeguati e compatibili con le esigenze di crescita e di armonioso sviluppo psicofisico del bambino e non essendovi la possibilità di supporto da parte di figure vicarianti, deve confermarsi la dichiarazione dello stato di abbandono e la dichiarazione di adottabilità del minore (cfr. Cass.Civ.Sez.I, ord.8maggio 2025 n. 12234). Dovrà, pertanto, essere valutato, come richiesto da tutte le difese appellanti, se i genitori possano essere ritenuti, anche in una prospettiva futura, tuttavia compatibile con i tempi di crescita del bambino, riferimenti idonei alla cura del figlio minore e se i nonni paterni possano, nell'attualità, rappresentare figure di riferimento vicarianti in grado di affiancare adeguatamente il percorso di crescita del minore fino al recupero di soddisfacenti competenze genitoriali del padre e della madre del bambino. Ciò posto, alla luce delle censure mosse alla sentenza di primo grado, deve essere ripercorso l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione assunta dal Tribunale, con riferimento a tutte le figure parentali del minore, (genitori e nonni paterni) che, secondo le difese, sono in grado di svolgere adeguate e responsive funzioni di accudimento e di cura del minore, tanto da confutare la sussistenza dello stato di abbandono. Deve, innanzi tutto, essere rivalutata la madre del minore, che secondo la Persona_2 prospettazione resa dal suo difensore, dopo un momento di grave difficoltà esistenziale, ha di recente ripreso in mano la propria vita, orientandola positivamente. Nella valutazione della figura materna non può questa Corte prescindere da quanto potuto apprezzare dai giudici di prime cure, sia con riferimento all'andamento del percorso comunitario intrapreso dalla giovane donna unitamente al figlio minore, sia con riferimento agli esiti degli approfondimenti psicodiagnostici espletati a mezzo di CTU, aventi ad oggetto la valutazione della personalità della e le sue competenze genitoriali. Per_2
Va, innanzi tutto, ricordato che al momento della nascita del figlio minore, la era in carico Per_2 presso il di Monza dall'anno 2018 per un disturbo da uso di cocaina di grado moderato, CP_6 risalente all'età di 12 anni, abuso di farmaci e disturbo della sfera emozionale, a seguito di invio da parte dell'USSM di LA nell'ambito di un procedimento penale minorile. La giovane donna, risultava, inoltre, in carico presso il CPS di Brugherio con diagnosi di disturbo di personalità borderline. Entrambi i Servizi avevano segnalato come la nonostante l'avvio di trattamenti Per_2 residenziali all'interno di strutture educative e di percorsi ambulatoriali, avesse manifestato difficoltà di tenuta, in ragione dei propri andamenti reattivi, della difficoltà di gestire i propri stati emotivi e della scarsa capacità critica rispetto alle proprie competenze e al dato di realtà, che avevano, infine, portato la giovane donna ad abbandonare i percorsi attivati a suo favore e a fare utilizzo di sostanze (cocaina) anche durante la gravidanza, sicché il minore è nato con positività alle benzodiazepine e in distress respiratorio, venendo, inoltre, in più occasioni ricoverata in SPDC in stato di scompenso psichico. Tali andamenti di instabilità psichica e comportamentale sono stati rilevati anche nel corso del collocamento comunitario di madre e figlio presso la struttura “Casa Aurora” di Venezia, dove la diade è stata inserita in data 11.4.2023. Il relativo percorso è stato, infatti, costellato da evidenti fatiche materne, da allontanamenti con ricadute nell'uso di cocaina, da scarse capacità di caregiving a favore del minore, (essendo la madre rimasta prioritariamente centrata sul soddisfacimento delle proprie necessità e dei propri bisogni) e da agiti scarsamente tutelanti nei confronti del figlio, il quale, in data 12.9.2023, è stato ricoverato in ospedale per circa una settimana a seguito di una frattura alla testa, rispetto alla quale la non è stata in grado, né di fornire alcuna Per_2 spiegazione plausibile delle modalità e delle circostanze dell'evento pregiudizievole, né di comprendere la gravità dell'accaduto. A fronte delle riscontrate difficoltà e resistenze materne, non modificatesi nonostante l'avvio di mirati supporti e sostegni e di tentativi di riorientare il senso del proprio collocamento in struttura unitamente al minore, la madre, in data 7.3.2024, ha arbitrariamente interrotto il percorso comunitario allontanandosi dalla struttura, facendo nuovamente uso di alcool e di cocaina, sicché, dalla data del 21.3.2024, il piccolo è stato collocato da solo presso la comunità Persona_1 familiare “L'Orizzonte” di LA, mentre la ha fatto ingresso presso l'IPM di Pontremoli, Per_2 essendole stata revocata la misura alternativa dell'affidamento in prova in comunità. L'approfondimento peritale disposto nel corso del giudizio di primo grado, ha confermato il grave quadro di instabilità psichica e comportamentale della madre, come già ampiamente potuto apprezzare anche dagli operatori socio sanitari nel corso del suo collocamento in comunità con il figlio. In particolare, è stata postata una diagnosi mista secondo il DSM-V di Disturbo borderline di personalità, Disturbo distimico, Disturbo da uso di droga e Disturbo dell'Adattamento con Disturbo dell'Umore Misto, con importanti tratti afferenti a un Disturbo Istrionico di Personalità e Disturbo Antisociale ed aspetti ansiosi depressivi. L'espletata CTU ha, inoltre, evidenziato come la non abbia elaborato le esperienze passate Per_2 nella relazione con la figura materna e la conseguente instabilità affettiva, fonte di continuo malessere che la porta, nei momenti di maggiore difficoltà e solitudine, a ricorrere all'utilizzo di sostanze e come le traumatiche e dolorose esperienze passate rischino di riversarsi sul suo rapporto con il bambino, manifestando lacunosità nell'organizzazione affettiva e cognitiva, aspetti che hanno avuto un forte impatto nella formazione della sua personalità e che si attestano pregiudizievoli rispetto all'assunzione del ruolo genitoriale. Come si legge nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio, la deprivazione ambientale grave in cui è cresciuta non le ha consentito di strutturare un senso dell'Io: la sua rappresentazione di sé è, coerentemente a ciò, assolutamente disinvestita, spogliata di riferimenti interni ed esposta ad una vulnerabilità anche sul piano somatopsichico che porta le tracce di un traumatismo profondo (disturbo da sostanze, disregolazione del comportamento alimentare, promiscuità relazionale e sessuale etc). La valutazione peritale ha, inoltre, riportato l'assenza di mentalizzazione, che porta la Per_2 ad agire in senso etero /autolesivo, aspetti di persecutorietà, impossibilità ad accedere ad un percorso evolutivo ed immaturità relazionale che, in interazione con le modalità dis-adattive, la conduce prevalentemente a mettere in atto una forma di contatto discontinua-vicinanza- distanziamento, affettività- abbandono con l'altro rispetto al quale alterna modalità imprevedibili caratterizzate da rapidi investimenti che si susseguono a rapidi disinvestimenti (es. percorso comunitario, cura, rapporto con il figlio, etc.). E ancora, nei momenti di maggiore disorganizzazione il soggetto diventa oggetto, l'altro deve assolvere – compulsivamente – ai sui bisogni di riconoscimento più profondi che le impediscono, poi, di fatto, di sintonizzarsi sulle necessità e sul sentire dell'altro. Tali andamenti personologici e le strutturali fragilità della incidono in modo rilevante, Per_2 secondo quanto rilevato dal consulente dell'ufficio, sulla sua funzione genitoriale e sull'interazione con il bambino, sia sotto il profilo della difficoltà nel riconoscimento dei bisogni primari del figlio, sia sotto il profilo del disfunzionale investimento verso il minore, in forza del quale il bambino diventa il contenitore e l'oggetto delle proiezioni/bisogni materni, sia sotto il profilo di investimenti affettivi e relazionali instabili e privi di carattere continuativo nei confronti del figlio, sia, infine, sotto il profilo dell'assenza di critica rispetto all'agito, con conseguente rischio di ricadute in comportamenti devianti e di coinvolgimento diretto del minore nei suoi agiti disfunzionali. Il consulente dell'Ufficio ha conclusivamente affermato che il sostrato carenziale e disorganizzato della desta preoccupazione in ordine alla possibilità realistica che la signora ha di rispondere Per_2 adeguatamente secondo il livello di stimolazione effettivamente rispondente a quanto sarà necessario al figlio dal punto di vista psicologico, emotivo ed intellettuale.. Tale condizione rende la signora incapace di un investimento affettivo relazionale continuativo nei riguardi del bambino, percepito da un osservatorio
“oggettuale” piuttosto che intersoggettivo. In qualità di “oggetto”, percepito come rinforzo narcisistico, il figlio è riassorbito dentro la reattività di cui la signora è capace, essa non può essere garante di una sua reale sicurezza, prossimità affettiva e di quella protettività funzionale al suo benessere (cfr. relazione peritale a firma dott. pag. 42). Per_3
Alla luce di quanto sin qui argomentato, come correttamente affermato da Tribunale nell'ambito della sentenza impugnata, va, escluso che le attuali condizioni di inadeguatezza genitoriale, come rilevate nel corso del giudizio di primo grado e confermate nell'ambito dell'espletata CTU, possano essere recuperate in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore, ancorché collocato all'interno del contesto familiare paterno o presso una famiglia affidataria, osservandosi che le gravi fragilità psichiche e comportamentali materne, destinate a ricadere direttamente sulle sue competenze genitoriali, non appaiono di celere recuperabilità, non essendo allo stato dato sapere né se la giovane donna sarà in grado di impegnarsi e di mantenere percorsi di supporto individuale (anche di tipo terapeutico) e alla genitorialità, né quale sarà l'esito di tali interventi. A tale riguardo, soccorrono i recenti aggiornamento del Servizio sociale e del CPS di Brugherio, che di fatto hanno riportato una perdurante condizione di instabilità esistenziale ed una difficoltà a mantenere i percorsi di cura da parte della la quale, nell'attualità, dopo avere tentato Per_2 movimenti di autonomizzazione abitativa, tuttavia falliti e dopo essere tornata a vivere con la propria madre, rimmergendosi così, in dinamiche relazionali fortemente disturbanti e disfunzionali, mai elaborate e come tali foriere di nuovi scompensi psichici, ha nuovamente deciso di trasferirsi ad Abbiategrasso, risulta essere priva di attività lavorativa, non ha mantenuto contatti continuativi con il e il CPS territoriali che l'avevano in carico, avendo interrotto gli CP_6 accessi al CPS dal mese di marzo 2025, così dimostrando una perdurante assenza di motivazione e di impegno rispetto alla tenuta dei percorsi di cura. La non ha, inoltre, avviato percorsi di supporto alla genitorialità o comunque il percorso Per_2 di alfabetizzazione emotiva integrato da altri supporti volti a potenziare la consapevolezza di sé e delle proprie emozioni, come aveva suggerito il consulente tecnico dell'Ufficio all'esito della perizia (cfr. relazione peritale a firma dott. pag.16 ed è nuovamente incinta. Per_3
La nuova gravidanza della peraltro neppure comunicata al Servizio sociale di Brugherio, Per_2 in un momento in cui non si è ancora concluso il procedimento relativo allo stato di abbandono del figlio appare alla Corte indicativa della grave perdurante incapacità della Persona_1 giovane madre di avviare movimenti riparativi e di elaborazione critica delle problematicità passate, nonché della tendenza all'agito, in una sorta di coazione a ripetere, ampiamente osservata anche nel corso dell'espletata CTU, nella totale assenza di un pensiero di tutela verso il figlio minore e in una prospettiva di esclusivo soddisfacimento, del tutto sganciato dai dati di realtà, dei propri bisogni e delle aspettative di rivalsa rispetto ad un progetto di maternità che, verosimilmente, è funzionale al riempimento di vuoti affettivi particolarmente dolorosi. Come detto la nonostante la pendenza di un giudizio volto a rivalutare le sue competenze Per_2 genitoriali rispetto al figlio non solo non ha cercato di avviare interventi di Persona_1 supporto volti ad implementare le sue capacità genitoriali gravemente carenti, ma si è determinata a ricercare una nuova gravidanza, condizione che la esporrà nuovamente, stante l'assenza di movimenti evolutivi rispetto al pregresso, ad interventi da parte dei Servizi e dell'A.G. minorile. Nel corso dell'odierna udienza, apparendo scarsamente consapevole del portato Persona_2
e delle ricadute della nuova gravidanza, anche in relazione alla progettualità a favore del piccolo ha dichiarato di essersi di recente ritrasferita ad Abbiategrasso, andando a vivere Persona_1 in una casa in affitto con il nuovo compagno, padre del nascituro, con il quale ha avviato una relazione da circa un anno e di avere definitivamente cessato l'utilizzo di sostanze dal mese di maggio 2025. Tali andamenti non appaiono alla Corte indicativi di una intervenuta stabilizzazione personale della giovane e della definitiva cessazione del consumo di stupefacenti, anche alla luce del fatto che le positività alla cocaina riscontrate dal nei mesi di giugno e agosto 2025 (e CP_6 pertanto in epoca successiva a quella dichiarata dalla di totale remissione dell'utilizzo) Per_2 non sono state per nulla chiarite, sia perché l'esame del capello è risultato alterato dal trattamento di colorazione riscontrato, sia perché la stessa nel corso dell'odierna udienza, ha escluso Per_2 una involontaria inalazione passiva del consumo di sostanze della madre, affermando di non essere mai stata presente all'atto di utilizzo di cocaina da parte della genitrice. Alla luce delle considerazioni che precedono, avuto riguardo alle circostanze di vita e al contegno tenuto dalla anche successivamente alla sentenza di primo grado, non può la Corte che Per_2 confermare le valutazioni già operate dal Tribunale rispetto all'irreversibilità dell'inadeguatezza genitoriale materna, stante l'incompatibilità degli eventuali tempi di recupero futuro, come detto del tutto incerti, con le esigenze di crescita e di armonico sviluppo psicofisico del figlio minore. La madre, infatti, non pare avere avviato, rispetto al passato, alcun movimento di effettiva rielaborazione critica in una prospettiva di evoluzione rispetto alle proprie fragilità personologiche/genitoriali, che in questa sede possa essere valorizzato nell'interesse del figlio minore. Venendo ai motivi di appello che riguardano il padre, si osserva che le difese hanno unanimemente affermato l'erronea valutazione operata dal Tribunale, avendo i giudici fatto discendere in via automatica dallo stato di detenzione del predetto la sua inidoneità allo svolgimento di funzioni genitoriali a favore del figlio. La Corte non condivide tale impostazione difensiva, atteso che, come di seguito si dirà, la pronuncia del Tribunale non si è limitata a valutare lo stato di detenzione del padre, ritenendolo preclusivo all'esercizio di funzioni genitoriali, avendo, in realtà, fondato il giudizio di inidoneità genitoriale su una più approfondita ricostruzione degli aspetti della sua personalità, utilizzando tutti i dati emersi nel corso del celebrato giudizio e dell'espletata CTU. Va, in ogni caso rilevato, con riferimento al percorso detentivo in atto, che lo stesso, come risulta dal provvedimento di cumulo di pene, emesso in data 20.2.2025 dalla Procura della Repubblica di Torino (cfr. produzioni difesa del 6.11.2025), non si attesta per nulla di celere Controparte_1 conclusione, risultando il fine pena fissato alla data del 9.2.2031. Ciò posto, si osserva che tale condizione, avuto riguardo alla durata della pena che il padre dovrà ancora scontare in stato di carcerazione (quasi 6 anni ), è di per se stessa un ulteriore elemento, oltre a quanto di seguito si dirà sugli aspetti di inadeguatezza genitoriale del atto a Pt_3 conclamare lo stato di abbandono del minore, il quale, in ragione della sua storia personale e delle sue fragilità individuali, conseguenti ad un rapporto gravemente carenziato e problematico intercorso con la genitrice nei primi mesi di vita, non può attendere i tempi di recupero sociale del padre, per altro, allo stato, del tutto incerti rispetto alla loro effettività e all' incidenza positiva nella vita del genitore, necessitando di radicare, al più presto, legami di appartenenza familiare sicuri, stabili e tutelanti. A tale riguardo va, infatti, rilevato, che l'andamento del percorso penitenziario del padre rappresenta una grande incognita nel progetto di vita del minore, la cui definizione non può dipendere dalla conclusione dei tempi di detenzione carceraria del genitore che, come detto, si attestano lunghi e che potrebbero essere suscettibili di ulteriori prolungamenti. In particolare, va ricordato che la giurisprudenza ha, in più occasioni, affermato che l'esecuzione di una lunga pena detentiva configura lo stato di abbandono necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità, sicché la situazione di abbandono quale presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità, è configurabile quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psico fisico, così che la rescissione del legame familiare diviene uno strumento necessario per evitare per il bambino il più grave pregiudizio. Né lo stato di detenzione è un fatto idoneo ad integrare gli estremi della situazione di forza maggiore di carattere transitorio ove tale status libertatis sia imputabile alla condotta criminosa del genitore, volutamente posta in essere nella consapevolezza di una possibile carcerazione (cfr. Cass. civ. sez.I, 22.9.2022, n.27772) . Deve, inoltre, osservarsi che se è pur vero che nell'attualità il padre ha interrotto la consumazione di sostanze d'abuso, astenendosi dalla realizzazione di nuovi reati, va, tuttavia, rilevato che tale condizione è stata resa possibile dallo stato di detenzione a cui è ancora sottoposto, non potendosi, nell'attualità, per nulla prevedere se, una volta tornato in libertà, il riuscirà a mantenere Per_1 il proprio percorso riabilitativo, astenendosi dal consumo di sostanze, riorientando le proprie scelte di vita nel rispetto della legalità e strutturando specifiche competenze e capacità genitoriali in grado di renderlo idoneo alla cura del proprio bambino. E' di tutta evidenza, pertanto, come la conclusione di tale percorso, che comporta ampi profili di incertezza ed incognite, sposti eccessivamente in avanti i tempi di avvio di una progettualità a misura del minore, compatibile con i suoi tempi di crescita. Vanno, poi, evidenziati gli ulteriori aspetti di criticità emersi nell'ambito dell'espletata CTU che riguardano la personalità del padre e che non consentono, neppure in questa sede, di operare una valutazione prognostica positiva in relazione ad un pieno e celere recupero di adeguate competenze genitoriali da spendere a favore del figlio minore. A tale proposito deve, innanzi tutto, rilevarsi che il padre ha incontrato il figlio una sola volta in ospedale all'atto del suo riconoscimento e che lo ha successivamente visto in occasione delle video chiamate effettuate nel periodo intercorrente dall'aprile 2023 al marzo 2024, quando la diade si trovava collocata presso la Comunità terapeutica “Casa Aurora”, non sperimentando, così, mai, con il bambino, come correttamente affermato dal Tribunale, una condivisione di vita, non risultando, peraltro, documentate richieste al Servizio sociale o all'Ente affidatario, di potere incontrare il figlio. Va, inoltre, considerato che il come del resto la ha cominciato a fare uso di Per_1 Per_2 sostanze stupefacenti e d'abuso (cannabis, alcool e cocaina) da minorenne ed in particolare all'età di 16 anni, non riuscendo a seguire e a mantenere alcun percorso di recupero. In particolare, come correttamente riportato dal Tribunale per i NI nell'ambito della sentenza impugnata, il era già noto al Servizio sociale del Comune di Alessandria Per_1 dall'anno 2015 in ragione di un agito anticonservativo (tentativo di defenestramento) sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, che aveva comportato un ricovero ospedaliero, dal quale era stato dimesso su richiesta dei genitori, contro il parere dei sanitari che lo avevano in carico. Ogni tentativo di aggancio terapeutico effettuato dagli operatori sociali, anche all'interno di percorsi Contro di non è andato a buon fine, come del resto tutti i percorsi di disintossicazione avviati presso comunità terapeutiche negli anni 2019 e 2021, nell'ambito di misure penali irrogate per i procedimenti che lo attingevano. Tali andamenti comportamentali sono stati confermati dalla valutazione peritale, che ha evidenziato fragilità strutturali del gravemente incidenti sulle sue competenze Per_1 genitoriali, essendo emersi un quadro personologico complesso, difficoltà cognitive specifiche, una tipologia di attaccamento disorganizzato e difficoltà nella gestione delle emozioni e delle relazioni interpersonali, che hanno portato il consulente ad affermare che sebbene conservi alcune capacità cognitive e di coping, la sua vulnerabilità emotiva e il distacco dalle interazioni sociali suggeriscono la necessità di ulteriori approfondimenti ed interventi per migliorare la sua qualità di vita e la gestione delle emozioni (cfr. relazione a firma dot. pag. 25). Per_3
Il consulente ha, quindi, evidenziato, a fronte di un generale disadattamento, rappresentato dal ricorso all'uso di sostanze e alla commissione di reati, l'esistenza di meccanismi personologici primitivi, connotati da povertà di giudizi e costruiti tramite il ricorso alla normalizzazione/ minimizzazione della realtà, alla negazione e all'evitamento, che comportano una sostanziale impossibilità ad accedere ad una dimensione critica, sia rispetto a sé, sia rispetto alla situazione nella sua complessità, foriera di modalità impulsive e “poco pensate”. Particolarmente significativa, ai fini del presente giudizio, con riferimento alla possibilità di un celere recupero di adeguate competenze genitoriali, si ritiene quanto riportato dal consulente dell'ufficio, in relazione, sia alla sostanziale impossibilità di effettuare una rivisitazione consapevole degli aspetti di criticità che lo hanno condotto a scelte disfunzionali, alla carcerazione e al fallimento dei percorsi terapeutici avviati, sia alla tendenza a deresponsabilizzarsi, imputando all'esterno le cause delle sue ricadute nell'uso di sostanze e nella commissione di reati e delle problematicità vissute nell'ambito del presente procedimento, esclusivamente ricondotte ai comportamenti della evidenziando, come di legge nella CTU, un'attitudine eliminatoria Per_2
e deresponsabilizzante che è una strategia del tutto disfunzionale che lo porta ad elidere ed eludere tutti quegli aspetti potenzialmente negativi. Senza contare poi, che lo stesso consulente ha affermato - tenuto conto della storia clinica e giudiziaria del contrassegnata dall'inefficacia dei diversi percorsi intrapresi e dalla Per_1 tendenza a sottostimare i passati insuccessi, prospettandosi, in assenza di adeguata elaborazione critica e di una presa di coscienza responsabilizzante, un futuro esente da possibili ricadute – il rischio di possibili recidive e di reiterazione di comportamenti disfunzionali. Ciò che, pertanto, emerge dal quadro personologico ben tratteggiato nell'ambito dell'espletata CTU, è una sostanziale incapacità del di prendere coscienza degli aspetti di criticità che lo Per_1 riguardano e di quelli che hanno determinato l'apertura del presente procedimento, in una prospettiva di totale deresponsabilizzazione, andamento che appare alla Corte prognosticamente sfavorevole in relazione all'avvio di movimenti riparativi e di recupero, in tempi compatibili con le esigenze di crescita del figlio minore, rispetto alla gestione del quale, peraltro, coerentemente con i propri andamenti personologici, il padre non si vede coinvolto in prima persona, delegandone la cura alla propria famiglia. Lo stesso consulente, in relazione all'attuale e futura possibilità del di esercitare la Per_1 genitorialità con modalità funzionali ai bisogni di crescita del figlio, ha affermato che il percorso riabilitativo avviato dal padre all'interno della struttura carceraria lascia poco spazio al pensarsi contemporaneamente genitore con tutto il carico di responsabilità che ciò comporta. Lui stesso nella sua prospettiva si immagina a latere della vita del bambino, saturando ed esaurendo il proprio ruolo esclusivamente attraverso la delega ai propri genitori (cfr. relazione peritale a firma dott. ssa pagg. Per_3
42 e 43). Alla luce di quanto sin qui argomentato, devono essere rigettati gli specifici motivi di appello sollevati dalle difese costituite, aventi ad oggetto la statuizione del Tribunale relativa alla ritenuta inadeguatezza paterna nello svolgimento di funzioni genitoriali a favore del figlio minore. Può, quindi, affermarsi che entrambi i genitori non possano rappresentare, tenuto conto dei tempi di crescita del minore, riferimenti di accudimento e di cura adeguati al percorso di crescita del bambino. In particolare, con riferimento alle capacità della coppia genitoriale e alla possibilità di un loro recupero, appaiono dirimenti le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico dell'Ufficio che ha affermato che la compromissione nel funzionamento psichico della madre e i limiti emersi a carico del padre non sono compatibili con un'armonica crescita del minore. La struttura psichica della signora in particolare -caratterizzata da rigidità di pensiero, mancanza di insight, tendenza all'agito – non porta a formulare una prognosi tranquillizzante in ordine agli esiti e ai tempi di interventi di cura.. Parimenti numerose criticità si scorgono a carico del funzionamento del padre, a sua volta affetto da disturbo da uso di sostanze, che depongono per una prognosi incerta e scarsamente compatibile con una propria stabilizzazione personale (cfr. relazione CTU a firma dott.ssa pag.43). Per_3
A ciò si aggiunga, quale fattore prognosticamente sfavorevole, l'apprezzata incapacità di entrambi, in ragione delle rispettive caratteristiche personologiche, di avviare efficaci movimenti di elaborazione critica delle fragilità individuali e delle criticità genitoriali, nella prospettiva di un positivo recupero di competenze accuditive ed educative da spendere a favore del figlio minore. Venendo, poi, all'esame dei motivi di appello relativi ai nonni paterni - che tutte le difese hanno indicato come figure vicarie, (sia in qualità di affidatari, sia in qualità collocatari del bambino), in grado di occuparsi adeguatamente del percorso di crescita del minore in ragione del positivo percorso di integrazione in Italia e delle loro indiscusse competenze genitoriali, avendo cresciuto 5 figli - va osservato che, anche qualora le censure mosse alla sentenza di primo grado fossero sullo specifico aspetto fondate, il loro apporto vicariante dovrebbe essere comunque limitato nel tempo, in quanto finalizzato a consentire ai due genitori di maturare e consolidare competenze genitoriali nell'attualità carenti, sicché, a fronte di quanto apprezzato rispetto alle gravi inadeguatezze genitoriali, la cui recuperabilità appare incerta e comunque di non celere realizzazione, la prospettazione difensiva appare inficiata da un evidente vulnus, sia perché gli stessi nonni paterni hanno, anche di recente, dichiarato agli operatori socio sanitari di Alessandria che li hanno incontrati nell'ambito dell'indagini psicosociale espletata (cfr. relazione del 20.10.2025 in atti), la loro disponibilità ad occuparsi del minore fino alla scarcerazione del figlio a cui vogliono poi riconsegnare il bambino, in quanto è il padre, (sicché la loro funzione vicariante a favore CP_1 del nipote pare essere vissuta in termini di interventi supportivi circoscritti e limitati nel tempo, risultando del tutto sganciata dal dato di realtà, che come detto, non consente di ipotizzare, in ragione delle gravi carenze genitoriali, un progetto vicariante e supportivo di breve durata), sia perché l'affidamento familiare non può essere sine die. Sullo specifico aspetto, recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'affidamento familiare dei minori non può essere prorogato sine die, poiché si tratta di una misura per natura temporanea, destinata a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio della famiglia di origine, che mira al reinserimento del minore nel suo ambiente familiare, come si evince dall'art.4 della legge n.184/1983. Invero la situazione che giustifica l'affidamento familiare e quella che giustifica la pronuncia di adottabilità si differenziano proprio in quanto la mancanza di un “ambiente familiare idoneo” è considerata, nel primo caso, superabile con il detto affidamento, mentre nel secondo caso, tale da non potere essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità; pertanto, il provvedimento che dispone l'affidamento deve indicare il periodo di prevedibile durata dello stesso e l'eventuale proroga non può a sua volta avere durata indeterminata , atteso che la duratura ed irreversibile mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore determina in concreto quella situazione di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità, pur in presenza di un'attuale e positiva situazione di affidamento etero familiare, la quale non è di impedimento alla predetta dichiarazione (cfr. Cass.Civ.Sez.I, ord.3 marzo 2025 n. 5589). Va, inoltre, rilevato che sussistono, rispetto ai nonni paterni, una serie di aspetti di criticità che, come correttamente affermato dal Tribunale, non consentono di ritenerli figure in grado di assicurare al minore un percorso di crescita adeguato alle sue esigenze e comunque scevro da situazioni confusive, imprevedibili e comunque potenzialmente pregiudizievoli. Va, innanzi tutto, rilevato che i nonni paterni sono persone che hanno ampiamente superato i 50 anni, che se pur in Italia da molti anni, non comprendono e non parlano ancora correttamente la lingua italiana (come riportato dal Servizio sociale di Alessandria nella recente relazione del 20.10.2025 e come potuto apprezzare dal Collegio all'odierna udienza nella quale si è resa necessaria la nomina di un interprete in lingua araba), dispongono di attività lavorative che li impegnano significativamente (come dagli stessi affermato, tanto da non essere mai riusciti ad andare a trovare il nipote quando si trovava in comunità con la madre), hanno altri 4 figli e altri 8 nipoti, dei quali, come dagli stessi dichiarato, continuano ad occuparsi fattivamente e non hanno instaurato con il piccolo alcun legame, avendolo incontrato solo al momento della sua nascita e non Persona_1 essendosi attivati, nel corso del suo collocamento comunitario, durato circa 2 anni, per mantenere con lui frequentazioni continuative. Tale situazione porta la Corte a ritenere che i coniugi se pur mossi da grande disponibilità Per_1
e da intenti benevoli, tesi a mantenere il bambino all'interno del suo nucleo familiare di origine, non siano nella condizione di assicurare un contesto familiare efficacemente centrato sui bisogni di crescita del nipote, il quale, in ragione dei vissuti gravemente carenziati, conseguenti alle esperienze abbandoniche e destabilizzanti cui è stato precocemente esposto da parte della madre e della prolungata istituzionalizzazione, necessita di accudimenti speciali e responsivi, capaci di accompagnarlo adeguatamente nell'elaborazione dei propri vissuti emotivi, che, da quanto emerge dalla recente relazione del Servizio sociale di Brugherio del 28.10.2025, necessitano di approfondimenti presso la . Controparte_10
La valutazione operata dal consulente tecnico ha, inoltre, evidenziato aspetti di superficialità ed una tendenza alla banalizzazione e alla sottovalutazione, sia delle problematiche personologiche e psichiche dei due genitori, sia delle complessità discendenti dall'affido del minore, sia della condizione nella quale si trova il nipote, rispetto al quale non sono parsi in grado di formulare alcun progetto realistico, alternando la sua riconsegna al padre una volta uscito dal carcere, (così confermando la scarsa consapevolezza della gravità delle condizioni esistenziali dei due genitori e della problematicità del loro recupero), alla possibilità di tenerlo per sempre presso di loro (come affermato per la prima volta nel corso dell'odierna udienza). Entrambi, inoltre, nel corso dell'espletata CTU, sono risultati scarsamente consapevoli delle possibili problematiche insite in un percorso di affido familiare, anche con riferimento agli eventuali conflitti di interesse che potrebbero verificarsi con la madre del bambino e con il figlio e non sufficientemente attrezzati per potere gestire l'affidamento del nipote, sia con riguardo alle funzioni maggiormente evolute connesse al suo percorso di crescita, sia con riguardo alla capacità di metterlo al riparo da possibili agiti pericolosi della madre e dalle difficoltà comportamentali del padre. Ma ciò che più allarma rispetto ai nonni paterni è la totale assenza di una riflessione in chiave critica delle proprie responsabilità genitoriali rispetto alle problematicità del figlio, ricondotte esclusivamente alle cattive compagnie frequentate dal ragazzo e mai rivisitate, neppure in sede di CTU, in termini di presa di coscienza di possibili proprie mancanze/carenze affettive, educative ed accuditive nei confronti del congiunto. Al riguardo va osservato, come riportato dal Servizio sociale di Alessandria con relazione del 20.10.2025, che anche un altro figlio della coppia, , fratello di , risulta in carico ai Per_4 CP_1
Servizi territoriali per gravi problematiche intrafamiliari (circostanza sottaciuta dai coniugi . Per_1 Tale situazione, a seguito di esplicita domanda della Corte, è stata, nel corso dell'odierna udienza, confermata da entrambi i nonni, i quali, apparendo ancora una volta scarsamente consapevoli delle condizioni di disagio psichico del figlio , (irrealisticamente ricondotte ad una dimensione di Per_4 magia), hanno dichiarato di averlo mandato in Marocco per essere curato, nonostante la presenza in Italia della moglie e di due bambini, con ciò dimostrando, non solo la fallacia della tesi difensiva volta ad affermare che la coppia vanta incontestabili esperienze e capacità genitoriali tali da farla diventare automaticamente idonea alla cura e alla gestione del nipote, ma altresì la tendenza a reagire alle criticità familiari in termini espulsivi e deresponsabilizzanti. In particolare, si osserva che l'assenza di una rilettura critica da parte dei nonni delle proprie possibili carenze accuditive ed educative rispetto al figlio (il quale fin da ragazzino ha CP_1 fatto uso massiccio di sostanze, ponendo in essere un tentativo suicidiario e determinandosi ad abbracciare uno stile di vita delinquenziale) ed anche al fratello , possa attestarsi quale Per_4 fattore di rischio nel percorso di crescita del nipote, qualora loro affidato, rispetto al quale potrebbero riproporre modalità e schemi educativi non rispondenti alle esigenze di crescita del bambino e forieri di situazioni pregiudizievoli. Sullo specifico aspetto si ritiene dirimente quanto affermato dal consulente tecnico dell'ufficio segnatamente al fatto che la gravità del cadenzamento personologico dei signori e è Per_2 Per_1
l'esito di un disfunzionamento ambientale e relazionale – seppur declinato con accenti e ricadute differenti e più gravi nel caso della madre - che non ha saputo offrire loro adeguate e protettive risorse per potersi strutturare. Pertanto gli ambienti paterno e materno allargati non appaiono in grado oggi di offrirsi come contesti validi e fruibili per supportare lo sviluppo del piccolo e vicariare le funzioni genitoriali (cfr. Per_1 relazione CTU cit., pag. 46). Va, del resto, rilevato, in una prospettiva di interventi supportivi da parte dei Servizi territoriali, che i nonni paterni hanno evidenziato nel corso del procedimento una scarsa attitudine alla collaborazione con gli operatori socio sanitari, avendo interrotto ogni contatto con il Servizio sociale di Brugherio a seguito dell'emissione della sentenza in questa sede impugnata e non avendo mantenuto contatti continuativi con il Servizio sociale di Alessandria, competente in relazione al loro Comune di residenza, se non in occasione del colloquio avvenuto in data 16.9.2025, nel corso del quale il nonno ha mostrato un atteggiamento insofferente e poco collaborativo, determinandosi a lasciare la stanza prima della conclusione dell'incontro. Alla luce di quanto sin qui argomentato, ritiene la Corte pienamente condivisibile la valutazione operata dal Tribunale in relazione alla sussistenza dello stato di abbandono del minore
[...]
essendo la stessa conseguita ad approfondite valutazioni sulla personalità dei genitori Per_1
e sulle loro competenze genitoriali, integralmente confermate in sede di CTU, che hanno evidenziato profili di grave inadeguatezza destinati ad incidere significativamente sul corretto esercizio delle funzioni genitoriali, condizione perdurante nell'attualità e che unita alla persistente difficoltà di accedere a movimenti di efficace rielaborazione delle rispettive carenze e fragilità, non consente di formulare, neppure in questa sede, un giudizio prognostico favorevole in relazione all' acquisizione di adeguate competenze genitoriali in tempi compatibili con le esigenze di crescita del figlio minore. Parimenti, devono essere confermate le valutazioni operate dal Tribunale rispetto all'assenza di figure parentali che possano svolgere adeguate funzioni vicarie a favore del minore, con particolare riferimento ai nonni paterni, i quali, come diffusamente argomentato nella presente sentenza, non possono rivestire un ruolo accuditivo e protettivo a favore del nipote. Va, inoltre, ricordato che la nonna materna, la quale non ha avanzato alcuna richiesta di affido del minore, nel corso dell'espletata CTU ha riconosciuto di non essere in grado di gestire così come Per_1
riportando la sua attuale condizione di fatica conseguente allo stato di depressione, curato Per_2 farmacologicamente e alle problematiche di insonnia, mentre, la zia paterna , sorella di Pt_4
, la quale nel corso del giudizio di primo grado aveva avanzato richiesta di affido del CP_1 minore (non rinnovata nella presente sede), ha fatto ritorno nel suo paese di origine. A fronte di ciò, deve essere privilegiata l'esigenza di tutelare la particolare condizione psicoaffettiva del piccolo il quale già pesantemente esposto ad esperienze Persona_1 abbandoniche e di deprivazione affettiva, nonché precocemente istituzionalizzato, necessita di riferimenti genitoriali in grado di proteggerlo e di assicurargli attaccamenti sicuri, all'interno di un contesto di crescita prevedibile, stabile e responsivo. A tale riguardo, va rilevato che gli aggiornamenti inviati dal Servizio sociale del Comune di Brugherio hanno riportato che il minore, dal mese di maggio 2025, è stato inserito positivamente all'interno del nucleo familiare aspirante adottivo, affidandosi alle figure genitoriali, riconoscendo in loro figure accudenti, responsive e protettive, rispetto alle quali si è osservata la presenza attiva di un processo di sviluppo del legame di attaccamento e dei presupposti per la maturazione di un solido vissuto di appartenenza. Alla luce delle esposte considerazioni, devono essere rigettati tutti i motivi di appello, anche con riferimento alla richiesta avanzata in via subordinata dalla difesa materna, volta ad ottenere l'avvio di un percorso di affido etero familiare del minore, comportante il suo collocamento presso una famiglia terza ed il mantenimento dei rapporti con i familiari e ciò in considerazione della grave inadeguatezza genitoriale e della conseguente non compatibilità di eventuali percorsi di recupero dei genitori con i tempi di crescita del bambino. Nel caso di specie, infatti - considerate la tenera età del minore e la necessità di entrambi i genitori di affrontare ed elaborare le proprie criticità personologiche prima di potersi fare carico dei bisogni del figlio, processo, come detto, comportante tempistiche prolungate e dall'esito assai incerto - un progetto di affido etero familiare non sarebbe rispondente all'interesse di
[...]
il quale, ormai stabilmente e positivamente inserito in un contesto familiare responsivo, Per_1 tutelante e centrato sui suoi bisogni di crescita (come riportato dal Servizio sociale con relazione del 28.10.2025) , si verrebbe a trovare in una condizione di attaccamenti incerti e di processi identitari e di appartenenza estremamente confusivi e difficoltosi. L'avvio di un affido etero familiare, infatti, porrebbe il minore in una condizione di attaccamenti instabili e confusivi sine die, risultando, come detto, il recupero delle capacità genitoriali senz'altro lungo e, soprattutto, di esito incerto, sicché attenderne indefinitamente gli sviluppi, si risolverebbe in un pregiudizio per l'equilibrata crescita del bambino, ancora molto piccolo e bisognoso di stabilizzare i legami affettivi e di apparenza ormai positivamente avviati all'interno del nucleo familiare aspirante adottivo. Conclusivamente, ritiene la Corte che la grave compromissione delle capacità genitoriali e l'assenza di risorse parentali vicarie, come correttamente valutate nel corso dell' istruttoria di primo grado e confermatesi nell'ambito del presente grado di giudizio, non consentano il mantenimento del minore all'interno del suo nucleo familiare, né l'avvio di un progetto di affido etero familiare, sicché deve essere confermata la sussistenza dello stato di abbandono di
, rilevandosi, al riguardo, che, secondo giurisprudenza costante, lo stato Persona_1 di abbandono del minore non si esaurisce nel mero abbandono materiale, ma sussiste in ogni situazione di grave inadeguatezza dei genitori e/o dei familiari, che sia tale da non potere garantire il suo normale sviluppo psico fisico, sicché la rescissione con il contesto familiare di origine deve essere valutata per evitare un più grave pregiudizio. In particolare, secondo la giurisprudenza più recente della Suprema Corte è ormai pacifico che l'affidamento familiare dei minori non può essere prorogato sine die, poiché si tratta di una misura per natura temporanea, destinata a dare soluzione a una situazione transitoria di difficoltà o di disagio della famiglia di origine, che mira al reinserimento del minore nel suo ambiente familiare, come si evince anche dal disposto dell'art. 4 L.184/1983. Invero la situazione che giustifica l'affidamento familiare e quella che giustifica la pronuncia di adottabilità si differenziano proprio in quanto la mancanza di un “ambiente familiare idoneo “ è considerata, nel primo caso, superabile con il detto affidamento, mentre nel secondo caso, tale da non potere essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità (cfr.Cass.Civ.Sez.I, Ordinanza 3 marzo 2025 n.5589). Inoltre, la situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico fisico, così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare “situazione di abbandono” oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obbiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (cfr. Cass.Civ. Sez.I, ordinanza 6 febbraio 2025 n.2948). La valutazione dello stato di abbandono, infatti, deve dare prioritaria rilevanza alle possibili conseguenze sullo sviluppo della personalità del minore, non potendosi ammettere percorsi e progettualità dall'esito del tutto incerto, che non tengano conto delle complessità emergenti dalle dinamiche personali e familiari, che rischiano di rendere impegnativo e gravoso il percorso di crescita del bambino. Sicché, “alla luce dell'esclusivo interesse del minore, una mera espressione di volontà dei genitori, una “speranza” di recupero delle capacità genitoriali non è sicuramente idonea al superamento dell'abbandono, qualora sia contrastante con emergenze fattuali e non accompagnata da comportamenti oggettivamente validabili, che possano fare venire meno l'accertata situazione di abbandono(cfr. Cass.Civ. Sez.I, 4/2/2010, n.4545). Affermata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve essere confermata, alla luce della richiesta introdotta dalla difesa paterna all'odierna udienza di mantenere i rapporti con il figlio, anche la statuizione assunta dal Tribunale per i NI di LA, avente ad oggetto la disposta interruzione dei rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine, non ravvisandosi alcun interesse in capo al minore, meritevole di essere tutelato, di mantenere i rapporti con i propri familiari, né alcun pregiudizio nel percorso di crescita del bambino connesso alla definitiva rescissione degli stessi. Va, al riguardo, ricordato che la specifica questione, dopo essere stata posta a fondamento dell'ordinanza della Suprema Corte n.230/2023, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 co.3 della L.4 maggio 1983 n. 184, è stata risolta dalla pronuncia n.183/2023, con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalità della norma sopra richiamata, affermando che non è precluso al giudice di verificare in concreto se - sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge 184/83, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità - risulti nel suo preminente interesse mantenere significative, positive e consolidate relazioni socio - affettive con componenti della famiglia di origine che non possano sopperire allo stato di abbandono del minore stesso. La Corte ha, infatti, affermato che la rescissione dei rapporti prevista dall'art. 27 L. 184/83, attiene essenzialmente all'ambito dei rapporti produttivi di effetti giuridici e non anche ai rapporti di conoscenza e di frequentazione, in merito ai quali residua una valutazione discrezionale da parte del giudice. Prima di tale approdo, la giurisprudenza di merito aveva affermato che l'art. 27 L.184/83 doveva essere applicato in armonia, sia con l'art. 28 della stessa legge (che consente di fornire ai genitori adottivi, in caso di gravi e comprovati motivi, informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici), sia con i principi del diritto europeo, recepiti dal nostro ordinamento giuridico, con la legge 173/2015 , avente ad oggetto la tutela della continuità degli affetti (in forza della quale è stata riconosciuta valenza giuridica e tutela alle positive relazioni socioaffettive consolidatesi durante l'esperienza di affidamento familiare, nel caso di successivo rientro del minore nella famiglia di origine), sicché appariva irragionevole, anche in una prospettiva di interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, non riconoscere una tutela analoga al rapporto con la famiglia di origine, nel caso di dichiarazione dello stato di adottabilità, ponendosi, inoltre, tale interpretazione, in armonia con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che afferma che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita familiare. Si può, pertanto, ormai affermare che la c.d. adozione aperta, costituisca una valida soluzione per garantire il mantenimento di quei legami familiari che devono essere preservati, quando, nonostante l'accertato stato di abbandono, può, tuttavia, essere importante per il minore continuare a frequentare la propria famiglia d'origine, sicché ove sussistano radici profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura e a vedere preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un'importante tassello della sua identità. Nel caso in esame va ricordato che né il padre, né i nonni paterni, hanno, nel corso del procedimento di primo grado, instaurato con il minore alcun legame affettivo, avendolo, il padre, incontrato solo all'atto del suo riconoscimento ed i nonni solo in occasione della nascita. Va, poi, rilevata l'assenza da parte, sia del padre che dei nonni paterni, di movimenti realmente efficaci rivolti ai Servizi o agli operatori socio sanitari, diretti a mantenere con il bambino, ancorché all'interno del procedimento di adottabilità pendente, consuetudini di incontri volti a favorire l'instaurazione di una relazione affettiva, sicché fatica la Corte a ravvisare l'esistenza di un reale interesse a coltivare rapporti continuativi con il piccolo mai palesatosi nel corso Persona_1 della pendenza del procedimento di adottabilità, durato ben due anni . Quanto, poi, alla relazione del minore con la madre, con la quale il bambino ha convissuto durante il collocamento comunitario, le osservazioni effettuate all'interno della struttura hanno evidenziato aspetti di criticità con riferimento ad uno stile relazionale disfunzionale, in cui l'interazione della diade é stata contraddistinta da scarsa centratura della sui desideri Per_2
e sui bisogni del figlio e da comportamenti intrusivi che, impedendo al bambino di portare a termine i naturali processi conoscitivi e di esplorazione dell'ambiente circostante, hanno determinato l'incremento in di comportamenti di iper – autonomizzazione. Persona_1
Anche le osservazioni della relazione tra madre e figlio effettuate nel corso dell'espletata CTU, hanno evidenziato che non ha sviluppato con la genitrice un'interazione Persona_1 significativa ed in particolare il rapporto con la madre – nonostante gli sforzi pregressi messi in campo durante il percorso comunitario – è parso svuotato di una qualsivoglia valenza affettiva. Evidentemente il legame precedentemente sedimentato non era così solido e ciò si è colto nel momento in cui la madre è andata via. Ciò comporta, nell'attualità, l'assenza di riconoscimento della madre (come si è visto nel corso delle videochiamate che si sono mantenute attive fino ad oggi) e una sostanziale capacità del bambino di sostenere una interazione significativa con un altro interlocutore… in sostanza non riconosce la madre in qualità Per_1 di funzione materne e al contempo ne percepisce la vicinanza intrusiva. Ciò ovviamente deriva dalla modalità posta in essere dalla signora che ha tentato più volte di ricercare, in modo poco congruo, Per_2 rassicurazione circa il suo ruolo attraverso diverse sollecitazioni, sia fisiche che verbali (ad esempio Per_2 ripete ancora una volta “sono la mamma”). Il bambino si è sistematicamente sottratto. ha quindi Per_1 mostrato di non avere alcun legame con il materno, nonostante abbia contemporaneamente mostrato di potere entrare in relazione con altri adulti noti.. ( cfr. relazione CTU cit. pagg.43 e 44). Alla luce di quanto precede, deve essere confermata anche la statuizione del Tribunale per i NI di LA avente ad oggetto l'interruzione di ogni rapporto tra il minore, i genitori e ogni altro familiare, non ravvisandosi l'esistenza di legami significativi che meritino di essere preservati nel preminente interesse di attraverso un percorso di “adozione aperta”, Persona_1 che potrebbe rendere difficoltosi i processi di investimento del bambino rispetto al nuovo contesto familiare e comunque frustrare il suo diritto a vivere e a crescere in una famiglia adottiva pienamente capace di prendersi cura di lui. Alla luce delle considerazioni che precedono, tutti i motivi di appello devono essere rigettati con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, ritenendosi, come affermato dal Tribunale, che la progettualità adottiva rappresenti l'unica soluzione realmente rispondente all'interesse di poiché idonea ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva Persona_1 indispensabili al suo equilibrato ed armonioso percorso di crescita e per evitare il rischio evolutivo cui è stato fino ad oggi esposto dai comportamenti dei genitori. La natura del giudizio e la complessità delle questioni esaminate, inducono a ritenere equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di LA, sui ricorsi in appello proposti da Persona_2 CP_1
, e avverso la sentenza n. 234/2025 pronunciata in data
[...] CP_2 Controparte_3
26.2.2925 dal Tribunale per i NI di LA, pubblicata il 31.3.2025, così dispone:
1. Rigetta i motivi di appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in LA il 12 novembre 2025
Il Presidente est. Dott.Valentina Paletto