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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/07/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 73 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 2.7.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 73/2025 R.G.
Oggetto: Opposizione avviso di addebito vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FRANCESCO TRUGLIO
- ricorrente -
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Trapani nella Via Scontrino n. CP_1 P.IVA_1
28, rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.6.2024 il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito 59920230001319680000, “pervenuto in data 6.5.2024”, avanti al
Tribunale di Trapani, con il quale l' ha intimato il pagamento dei contributi CP_1
commercianti periodo 2021/2022, chiedendone l'annullamento.
Nel contraddittorio con l'Istituto, il Tribunale di Trapani ha declinato la competenza in ragione della residenza del ricorrente e dell'oggetto della controversia.
Il ricorrente ha riassunto il giudizio avanti al Tribunale di Marsala, nel termine assegnato. L' si è costituito nel presente giudizio in riassunzione, eccependo in via CP_1
preliminare l'inammissibilità dell'opposizione, tardivamente iscritta a ruolo il 14.6.2024 e dunque oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il
4.1.2024 e non il 6.5.2024, come dallo stesso documentato;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso variamente argomentando.
All'udienza del 2.7.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con il deposito della presente sentenza.
Il ricorso è inammissibile
Come evidenziato dall' resistente il ricorso è stato depositato oltre i termini CP_2
di cui all'art. 24 Dlgs 46/1999.
Il termine di quaranta giorni in esso indicato è da ritenersi perentorio (ex multis
Cass. 18145/2012 “…in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo”.
Principio ribadito più volte dalla Giurisprudenza di legittimità, da considerarsi pertanto più che consolidato (cfr. Cass. n. 17978/2008; n. 21365/2010; Cass. sez. lav. n.
11596 del 6.6.2016; SS. UU. n. 23397/2016; 11560/2017, anche in ordine ai dubbi di legittimità costituzionale sulla perentorietà).
Nel caso di specie, secondo quanto si evince dalla documentazione in atti prodotta dall' a fronte dell'avviso di addebito notificato in data 4.1.2024, il ricorso è stato CP_1
iscritto a ruolo in data 13/14.6.2024; di contro tale circostanza è stata soltanto genericamente contestata dal ricorrente e non provata documentalmente dallo stesso.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, non potendo in ragione della perentorietà del termine esaminare alcuna altra questione attinente al merito della causa, da considerarsi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente, che liquida complessivamente in € 886,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Marsala il 04.07.2025
il Giudice
Monica D'Angelo
SEZIONE LAVORO
RG. 73 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 2.7.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 73/2025 R.G.
Oggetto: Opposizione avviso di addebito vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FRANCESCO TRUGLIO
- ricorrente -
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Trapani nella Via Scontrino n. CP_1 P.IVA_1
28, rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.6.2024 il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito 59920230001319680000, “pervenuto in data 6.5.2024”, avanti al
Tribunale di Trapani, con il quale l' ha intimato il pagamento dei contributi CP_1
commercianti periodo 2021/2022, chiedendone l'annullamento.
Nel contraddittorio con l'Istituto, il Tribunale di Trapani ha declinato la competenza in ragione della residenza del ricorrente e dell'oggetto della controversia.
Il ricorrente ha riassunto il giudizio avanti al Tribunale di Marsala, nel termine assegnato. L' si è costituito nel presente giudizio in riassunzione, eccependo in via CP_1
preliminare l'inammissibilità dell'opposizione, tardivamente iscritta a ruolo il 14.6.2024 e dunque oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il
4.1.2024 e non il 6.5.2024, come dallo stesso documentato;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso variamente argomentando.
All'udienza del 2.7.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con il deposito della presente sentenza.
Il ricorso è inammissibile
Come evidenziato dall' resistente il ricorso è stato depositato oltre i termini CP_2
di cui all'art. 24 Dlgs 46/1999.
Il termine di quaranta giorni in esso indicato è da ritenersi perentorio (ex multis
Cass. 18145/2012 “…in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo”.
Principio ribadito più volte dalla Giurisprudenza di legittimità, da considerarsi pertanto più che consolidato (cfr. Cass. n. 17978/2008; n. 21365/2010; Cass. sez. lav. n.
11596 del 6.6.2016; SS. UU. n. 23397/2016; 11560/2017, anche in ordine ai dubbi di legittimità costituzionale sulla perentorietà).
Nel caso di specie, secondo quanto si evince dalla documentazione in atti prodotta dall' a fronte dell'avviso di addebito notificato in data 4.1.2024, il ricorso è stato CP_1
iscritto a ruolo in data 13/14.6.2024; di contro tale circostanza è stata soltanto genericamente contestata dal ricorrente e non provata documentalmente dallo stesso.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, non potendo in ragione della perentorietà del termine esaminare alcuna altra questione attinente al merito della causa, da considerarsi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente, che liquida complessivamente in € 886,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Marsala il 04.07.2025
il Giudice
Monica D'Angelo