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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/10/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1406/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) dott.ssa Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Pagamento somma”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1406 dell'anno 2022
TRA
in persona del Parte_1
liquidatore e legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Cafagna, in Parte_2
virtù di procura allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in barletta
(Via Rizzitelli n. 58)
APPELLANTE
E
, nata l'[...] ad [...] ed ivi residente, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale BO e Lida Aliai BO, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Foggia (Piazza Umberto
Giordano n. 37)
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi l'11 aprile 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
pagina 1 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 10.03.2019 esponeva: Controparte_1
- che in data 29.12.2016 aveva stipulato con la un Controparte_2
contratto di coltura per raccolta relativo all'annata agraria 2016-2017;
- che, dopo aver piantato e coltivato nel suo terreno agricolo le varietà riportate nel contratto, il raccolto era stato interamente ritirato dalla società committente, la quale tuttavia non aveva corrisposto il corrispettivo concordato, pari ad € 9.001,68;
- che l'opera eseguita da essa attrice era stata contestata solo a seguito dei solleciti di pagamento notificati alla committente;
- che il foro competente per la presente controversia era il Tribunale di Foggia, non potendo essere considerata valida, perché non approvata specificatamente, la clausola del foro esclusivo contenuta nel contratto, sottoscritto dalle parti.
Tanto premesso l'attrice conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per sentirla Controparte_2
condannare al pagamento dell'importo di € 9.001,68, oltre interessi.
Costituitasi in giudizio la società convenuta eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito e, nel merito, formulava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ritenendo non idonea la qualità della merce fornita, perché non biologica come prevista dal contratto1.
Deduceva, infine, di aver già corrisposto l'importo di € 2.000,00, come provato dall'attestazione
“pagato” sulla seconda fattura e dall'estratto conto prodotto.
Nelle more del giudizio interveniva il fallimento della società convenuta e, conseguentemente, il giudizio veniva interrotto.
A seguito di riassunzione da parte dell'attrice, si costituiva la curatela fallimentare della società convenuta, eccependo la competenza del Tribunale fallimentare ex art. 24 L.F.
Con sentenza n. 2284/2022 pubblicata in data 22.09.2022 il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione
Civile, in composizione monocratica, così provvedeva:
“• Accoglie la domanda, per quanto di ragione, condannando parte convenuta a rimborsare a parte attrice l'importo di euro 7.001,68 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
• Condanna altresì la parte convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice che liquida in €264,00 per esborsi ed € 4.835,00 per compenso professionale, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Lida Aliai BO, dichiaratisi antistataria.”
pagina 2 di 6 A fondamento della decisione il giudice di primo grado riteneva:
- che, preliminarmente, non sussisteva la competenza del Tribunale fallimentare di Trani ex art. 24
L.F., essendo pacifica l'estraneità della vis attractiva del foro fallimentare in tutte quelle azioni in cui il curatore si sostituisce al fallito, come più volte sancito dalla Corte di Cassazione, ed essendo evidente che nel caso di specie il giudizio non avesse alcuna “derivazione” dal fallimento della società convenuta;
- che le pattuizioni relative al foro competente erano inefficaci, in quanto non specificatamente approvate;
- che vi era prova della sottoscrizione del contratto e dell'adempimento della prestazione da parte della creditrice;
- che le contestazioni relative alla qualità della merce risultavano generiche, in quanto la specifi- cazione della carenza qualitativa era stata fatta tardivamente con la seconda memoria istruttoria;
- che il pagamento parziale dell'importo di € 2.000,00 era provato e non contestato;
- che la richiesta di pagamento doveva essere, pertanto, parzialmente accolta per l'importo di €
7.001,68.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data 21.10.2022, la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_3
conclusioni:
“A) riformarsi i capi della sentenza impugnati sub 1), 2), 3) e 4) della narrativa che precede;
B) per l'effetto, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza funzionale del Tribunale di Foggia in favore del Tribunale fallimentare di Trani e quindi rigettarsi per inammissibilità e/o improcedibilità le domande attoree;
B) sempre in via preliminare, ma gradata, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Foggia in favore del Tribunale di Trani e quindi rigettarsi per inammissibilità e/o improcedibilità le domande attoree;
C) nel merito, rigettarsi per inaccoglibilità, inammissibilità e infondatezza, nonché per mancanza di prove o per qualsiasi altra statuizione, tutte le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
D) previa revoca dell'ordinanza di rigetto, ammettersi le richieste istruttorie formulate da parte convenuta - odierna appellante nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.;
E) vinte e rifuse le spese e competenze del doppio grado di giudizio con gli accessori di legge, incluso il rimborso delle spese generali”
pagina 3 di 6 Ricostituitosi il contraddittorio, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'ap- Controparte_1
pello, siccome infondato, con la condanna della Curatela appellante alle spese processuali in favore del suo procuratore anticipatario, avv. Lida Aliai BO.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata motivazione in merito alla insussistenza Pt_1
della vis attractiva del Tribunale Fallimentare, per la domanda di accertamento del credito derivante dal contratto di coltura, sottoscritto dalle parti in data 29.12.2016, e la conseguente condanna della società appellante al pagamento del corrispettivo pattuito.
La Curatela sostiene che tutte le domande di accertamento del credito che costituiscano presupposto di una sentenza di condanna nei confronti di una società, dichiarata fallita, in virtù del combinato disposto degli artt. 24, 52, 93 L.F., debbano essere esaminate esclusivamente dal Giudice delegato alla procedura concorsuale.
Il motivo è fondato e va accolto.
Rileva la Corte che, nelle ipotesi in cui venga esercitata un'azione di accertamento del diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale nei confronti di una società dichiarata fallita nel corso di giudizio ordinario di cognizione, la domanda deve essere dichiarata improcedibile, essendo devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex art. 52 e 93 L.F.
Infatti, in detti casi deve ritenersi operante il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi dell'art. 93 e ss. L.F., essendo proponibile l'azione con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore. Il rito fallimentare gode infatti di una "vis attractiva", in virtù della quale esso si sostituisce al rito ordinario non solo per le azioni che originano dallo stato di dissesto, ma per tutte quelle che sono comunque destinate ad incidere sul patrimonio del fallito
La giurisprudenza di legittimità si è costantemente pronunciata in tal senso, affermando che: “L'ac- certamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impedientes”, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (così, ex
pagina 4 di 6 plurimis, Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2018, n. 24156); ed ancora “Nelle procedure concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della liquidazione coatta amministrativa, diviene improcedibile e tale improcedibilità sussiste anche se la procedura concorsuale sia stata aperta, dopo una pronuncia di condanna nei confronti dell'impresa insolvente, nel corso del giudizio in Cassazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento del danno proposta dal cliente di un istituto di credito sottoposto a liquidazione coatta amministrativa soltanto nel corso del giudizio di legittimità, dopo che la banca ancora "in bonis" era rimasta soccombente all'esito di un giudizio di condanna in appello)” (Cass. civ., 22 maggio 2020, n.
9461).
A tale principio, ribadito recentemente dalle Sezioni Unite nell'ambito di un giudizio arbitrale2, ha aderito pienamente la giurisprudenza di merito3.
Orbene, dall'applicazione del richiamato principio alla fattispecie per cui è causa, emerge che - essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento in pendenza del giudizio di accertamento del diritto e condanna al pagamento del corrispettivo contrattuale, ovvero in data 26.01.2021 - la domanda avanzata dalla creditrice appellata deve essere dichiarata improcedibile, essendo devoluta alla competenza del
Foro fallimentare.
L'accoglimento del primo motivo di gravame ha carattere assorbente rispetto alle altre censure mosse con l'atto di impugnazione.
All'accoglimento dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la con- danna dell'appellata a rifondere alla Curatela appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate pagina 5 di 6 come in dispositivo ex D.M. 55/2014, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00, complessità bassa, valori minimi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 21.10.2022, dalla Parte_3
avverso la sentenza n. 2284/2022 emessa in data 22.09.2022 dal Tribunale di
[...]
Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, tra e la Controparte_1
appellante, l'accoglie e per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, così provvede: Pt_1
1°) dichiara l'improcedibilità della domanda di pagamento per l'incompetenza funzionale del Tribunale di Foggia in favore del Tribunale fallimentare di Trani;
2°) condanna l'appellata a rimborsare alla Controparte_1 Parte_1
le spese del doppio grado di giudizio liquidate, per il primo grado, in €
[...]
2.540,00 per compenso professionale e, per il secondo grado, in complessivi € 3.288,50, di cui €
382,50 per esborsi ed € 2.906,00 per compenso professionale, oltre - per entrambi i gradi - al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% ed agli accessori di legge.
Così deciso il 3 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La convenuta specificava tuttavia i difetti solo con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. 2 “Il giudizio arbitrale promosso sulla base della clausola compromissoria accessoria ad un appalto e per l'accer-tamento di un credito da esso dipendente, diviene improcedibile al sopraggiungere della messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti del contratto (nella specie, l'appaltatore), stante l'esclusività dell'accertamento del passivo nella sede concorsuale, a cui è comunque tenuta, ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall., la parte creditrice (nella specie, il committente) se il rapporto è ancora pendente e, cioè, non esaurito ai sensi dell'art. 72 l.fall.” (così Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2023, n. 5694). 3 “Il rito fallimentare gode di una "vis attractiva" in virtù della quale esso si sostituisce al rito ordinario non solo per le azioni che originano dallo stato di dissesto, ma per tutte quelle che sono comunque destinate ad incidere sul patrimonio del fallito. Pertanto nel caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori, previa domanda di ammissione al passivo, attesa l'inopponibilità al fallimento di un decreto non ancora definitivo. Di conseguenza la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche in cassazione, derivando da norme dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum" (così Trib. Bari 28 luglio 2023, n. 3181, nello stesso senso
App. Messina, sez. I, 6 ottobre 2023, n. 842; Trib. Catanzaro, sez. II, 29 settembre 2023, n. 1561).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) dott.ssa Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Pagamento somma”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1406 dell'anno 2022
TRA
in persona del Parte_1
liquidatore e legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Cafagna, in Parte_2
virtù di procura allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in barletta
(Via Rizzitelli n. 58)
APPELLANTE
E
, nata l'[...] ad [...] ed ivi residente, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale BO e Lida Aliai BO, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Foggia (Piazza Umberto
Giordano n. 37)
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi l'11 aprile 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
pagina 1 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 10.03.2019 esponeva: Controparte_1
- che in data 29.12.2016 aveva stipulato con la un Controparte_2
contratto di coltura per raccolta relativo all'annata agraria 2016-2017;
- che, dopo aver piantato e coltivato nel suo terreno agricolo le varietà riportate nel contratto, il raccolto era stato interamente ritirato dalla società committente, la quale tuttavia non aveva corrisposto il corrispettivo concordato, pari ad € 9.001,68;
- che l'opera eseguita da essa attrice era stata contestata solo a seguito dei solleciti di pagamento notificati alla committente;
- che il foro competente per la presente controversia era il Tribunale di Foggia, non potendo essere considerata valida, perché non approvata specificatamente, la clausola del foro esclusivo contenuta nel contratto, sottoscritto dalle parti.
Tanto premesso l'attrice conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per sentirla Controparte_2
condannare al pagamento dell'importo di € 9.001,68, oltre interessi.
Costituitasi in giudizio la società convenuta eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito e, nel merito, formulava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ritenendo non idonea la qualità della merce fornita, perché non biologica come prevista dal contratto1.
Deduceva, infine, di aver già corrisposto l'importo di € 2.000,00, come provato dall'attestazione
“pagato” sulla seconda fattura e dall'estratto conto prodotto.
Nelle more del giudizio interveniva il fallimento della società convenuta e, conseguentemente, il giudizio veniva interrotto.
A seguito di riassunzione da parte dell'attrice, si costituiva la curatela fallimentare della società convenuta, eccependo la competenza del Tribunale fallimentare ex art. 24 L.F.
Con sentenza n. 2284/2022 pubblicata in data 22.09.2022 il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione
Civile, in composizione monocratica, così provvedeva:
“• Accoglie la domanda, per quanto di ragione, condannando parte convenuta a rimborsare a parte attrice l'importo di euro 7.001,68 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
• Condanna altresì la parte convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice che liquida in €264,00 per esborsi ed € 4.835,00 per compenso professionale, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Lida Aliai BO, dichiaratisi antistataria.”
pagina 2 di 6 A fondamento della decisione il giudice di primo grado riteneva:
- che, preliminarmente, non sussisteva la competenza del Tribunale fallimentare di Trani ex art. 24
L.F., essendo pacifica l'estraneità della vis attractiva del foro fallimentare in tutte quelle azioni in cui il curatore si sostituisce al fallito, come più volte sancito dalla Corte di Cassazione, ed essendo evidente che nel caso di specie il giudizio non avesse alcuna “derivazione” dal fallimento della società convenuta;
- che le pattuizioni relative al foro competente erano inefficaci, in quanto non specificatamente approvate;
- che vi era prova della sottoscrizione del contratto e dell'adempimento della prestazione da parte della creditrice;
- che le contestazioni relative alla qualità della merce risultavano generiche, in quanto la specifi- cazione della carenza qualitativa era stata fatta tardivamente con la seconda memoria istruttoria;
- che il pagamento parziale dell'importo di € 2.000,00 era provato e non contestato;
- che la richiesta di pagamento doveva essere, pertanto, parzialmente accolta per l'importo di €
7.001,68.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data 21.10.2022, la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_3
conclusioni:
“A) riformarsi i capi della sentenza impugnati sub 1), 2), 3) e 4) della narrativa che precede;
B) per l'effetto, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza funzionale del Tribunale di Foggia in favore del Tribunale fallimentare di Trani e quindi rigettarsi per inammissibilità e/o improcedibilità le domande attoree;
B) sempre in via preliminare, ma gradata, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Foggia in favore del Tribunale di Trani e quindi rigettarsi per inammissibilità e/o improcedibilità le domande attoree;
C) nel merito, rigettarsi per inaccoglibilità, inammissibilità e infondatezza, nonché per mancanza di prove o per qualsiasi altra statuizione, tutte le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
D) previa revoca dell'ordinanza di rigetto, ammettersi le richieste istruttorie formulate da parte convenuta - odierna appellante nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.;
E) vinte e rifuse le spese e competenze del doppio grado di giudizio con gli accessori di legge, incluso il rimborso delle spese generali”
pagina 3 di 6 Ricostituitosi il contraddittorio, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'ap- Controparte_1
pello, siccome infondato, con la condanna della Curatela appellante alle spese processuali in favore del suo procuratore anticipatario, avv. Lida Aliai BO.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata motivazione in merito alla insussistenza Pt_1
della vis attractiva del Tribunale Fallimentare, per la domanda di accertamento del credito derivante dal contratto di coltura, sottoscritto dalle parti in data 29.12.2016, e la conseguente condanna della società appellante al pagamento del corrispettivo pattuito.
La Curatela sostiene che tutte le domande di accertamento del credito che costituiscano presupposto di una sentenza di condanna nei confronti di una società, dichiarata fallita, in virtù del combinato disposto degli artt. 24, 52, 93 L.F., debbano essere esaminate esclusivamente dal Giudice delegato alla procedura concorsuale.
Il motivo è fondato e va accolto.
Rileva la Corte che, nelle ipotesi in cui venga esercitata un'azione di accertamento del diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale nei confronti di una società dichiarata fallita nel corso di giudizio ordinario di cognizione, la domanda deve essere dichiarata improcedibile, essendo devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex art. 52 e 93 L.F.
Infatti, in detti casi deve ritenersi operante il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi dell'art. 93 e ss. L.F., essendo proponibile l'azione con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore. Il rito fallimentare gode infatti di una "vis attractiva", in virtù della quale esso si sostituisce al rito ordinario non solo per le azioni che originano dallo stato di dissesto, ma per tutte quelle che sono comunque destinate ad incidere sul patrimonio del fallito
La giurisprudenza di legittimità si è costantemente pronunciata in tal senso, affermando che: “L'ac- certamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impedientes”, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (così, ex
pagina 4 di 6 plurimis, Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2018, n. 24156); ed ancora “Nelle procedure concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della liquidazione coatta amministrativa, diviene improcedibile e tale improcedibilità sussiste anche se la procedura concorsuale sia stata aperta, dopo una pronuncia di condanna nei confronti dell'impresa insolvente, nel corso del giudizio in Cassazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento del danno proposta dal cliente di un istituto di credito sottoposto a liquidazione coatta amministrativa soltanto nel corso del giudizio di legittimità, dopo che la banca ancora "in bonis" era rimasta soccombente all'esito di un giudizio di condanna in appello)” (Cass. civ., 22 maggio 2020, n.
9461).
A tale principio, ribadito recentemente dalle Sezioni Unite nell'ambito di un giudizio arbitrale2, ha aderito pienamente la giurisprudenza di merito3.
Orbene, dall'applicazione del richiamato principio alla fattispecie per cui è causa, emerge che - essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento in pendenza del giudizio di accertamento del diritto e condanna al pagamento del corrispettivo contrattuale, ovvero in data 26.01.2021 - la domanda avanzata dalla creditrice appellata deve essere dichiarata improcedibile, essendo devoluta alla competenza del
Foro fallimentare.
L'accoglimento del primo motivo di gravame ha carattere assorbente rispetto alle altre censure mosse con l'atto di impugnazione.
All'accoglimento dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la con- danna dell'appellata a rifondere alla Curatela appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate pagina 5 di 6 come in dispositivo ex D.M. 55/2014, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00, complessità bassa, valori minimi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 21.10.2022, dalla Parte_3
avverso la sentenza n. 2284/2022 emessa in data 22.09.2022 dal Tribunale di
[...]
Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, tra e la Controparte_1
appellante, l'accoglie e per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, così provvede: Pt_1
1°) dichiara l'improcedibilità della domanda di pagamento per l'incompetenza funzionale del Tribunale di Foggia in favore del Tribunale fallimentare di Trani;
2°) condanna l'appellata a rimborsare alla Controparte_1 Parte_1
le spese del doppio grado di giudizio liquidate, per il primo grado, in €
[...]
2.540,00 per compenso professionale e, per il secondo grado, in complessivi € 3.288,50, di cui €
382,50 per esborsi ed € 2.906,00 per compenso professionale, oltre - per entrambi i gradi - al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% ed agli accessori di legge.
Così deciso il 3 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La convenuta specificava tuttavia i difetti solo con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. 2 “Il giudizio arbitrale promosso sulla base della clausola compromissoria accessoria ad un appalto e per l'accer-tamento di un credito da esso dipendente, diviene improcedibile al sopraggiungere della messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti del contratto (nella specie, l'appaltatore), stante l'esclusività dell'accertamento del passivo nella sede concorsuale, a cui è comunque tenuta, ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall., la parte creditrice (nella specie, il committente) se il rapporto è ancora pendente e, cioè, non esaurito ai sensi dell'art. 72 l.fall.” (così Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2023, n. 5694). 3 “Il rito fallimentare gode di una "vis attractiva" in virtù della quale esso si sostituisce al rito ordinario non solo per le azioni che originano dallo stato di dissesto, ma per tutte quelle che sono comunque destinate ad incidere sul patrimonio del fallito. Pertanto nel caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori, previa domanda di ammissione al passivo, attesa l'inopponibilità al fallimento di un decreto non ancora definitivo. Di conseguenza la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche in cassazione, derivando da norme dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum" (così Trib. Bari 28 luglio 2023, n. 3181, nello stesso senso
App. Messina, sez. I, 6 ottobre 2023, n. 842; Trib. Catanzaro, sez. II, 29 settembre 2023, n. 1561).