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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1314/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1314/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Scalzi;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Giovanni Romano;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 876/2017 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 31.05.2017, avente ad oggetto pagamento somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni, richiamando in via recettizia quelle precisate per la udienza del 28.11.23 (che devono qui ritenersi trascritte) e chiede che siano accolte le conclusioni già enunciate nell'atto di appello, in sede di inibitoria e nei successivi verbali tra cui il presente e chiede che sia accolto l'appello
1 per tutte le motivazioni dedotte e perché fondato in fatto ed in diritto, con tutte le conseguenze di legge e con la riforma l'impugnata sentenza, riconoscendosi non dovute le somme di cui alla sentenza stessa, ovvero, subordinatamente, riducendole
a più giusta entità. Il tutto previa revoca dell'annullamento della consulenza tecnica
d'ufficio dell'ing. ed il recepimento di quanto ritenuto nella consulenza stessa Per_1
e con la richiesta, in via subordinata, di rinnovazione della consulenza disposta in primo grado che esamini tra l'altro la documentazione acquisita dalla perizia dell'ing. con particolare riferimento agli atti e documenti ivi acquisiti che Per_1
devono comunque essere valutati ai fini del giudizio. Chiede che sia dichiarata inammissibile o rigettata ogni domanda, eccezione e deduzione avversaria, di merito
e di istruttoria, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio e salvezza di ogni diritto”.
Per l'appellato: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle della comparsa di risposta del 26/11/2018 prodotta per il dott. nel presente giudizio di CP_1 appello, che devono intendersi qui integralmente trascritte”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con tre distinti atti di citazione (iscritti ai nn. 2839/06, 2840/06 e 2841/06
R.G.) il geologo dott. agiva in giudizio al fine di ottenere, per Controparte_1
quanto qui interessa, il pagamento delle competenze professionali maturate per prestazioni effettuate in favore dell'ing. e precisamente per la Parte_1
redazione degli studi geologico-tecnici relativi ai progetti di realizzazione di una serie di opere dettagliatamente elencate, ovvero in via subordinata l'indennizzo ex art. 2041 c.c..
Si costituiva l'ing. chiedendo in via preliminare la riunione dei giudizi Pt_1
e nel merito il rigetto delle domande in quanto dalla documentazione prodotta non si poteva giungere alla conclusione dell'esistenza di una sua obbligazione nei confronti dell'attore, sia a titolo di compensi professionali che di indennizzo ex art. 2041 c.c..
Disposta la riunione dei giudizi iscritti ai nn. 2840/06 e 2841/06 a quello portante il n. 2839/06 ed istruita la causa mediante prova documentale e prova orale
(interrogatorio formale e prova per testi), veniva espletata una prima c.t.u. a firma dell'ing. Successivamente al deposito della stessa, a fronte Persona_2 dell'eccezione di parte attrice, il G.I. dichiarava la nullità della consulenza per violazione del contraddittorio e ne disponeva la rinnovazione a cura del c.t.u.
2 precedentemente nominato. Parte attrice depositava in data 25.02.2011 istanza di ricusazione del c.t.u. per le motivazioni indicate nell'esposto presentato alla Procura della Repubblica. Con ordinanza del 23.03.2011 veniva rigettata l'istanza di ricusazione ma veniva nominato, in sostituzione del precedente c.t.u. ing. il Per_1
dott. , successivamente sostituito con il geologo Persona_3 CP_2
Anche la consulenza redatta dal predetto ausiliario veniva dichiarata nulla, giusta ordinanza del 26.07.2012, in quanto il c.t.u., nell'acquisire documenti, peraltro dalla parte direttamente, aveva sconfinato dai poteri attribuitigli consentendo alla parte di sottoscrivere documenti presenti agli atti privi della sottoscrizione e, dunque, consentendo di alterarli. Veniva, quindi, disposta la rinnovazione della c.t.u. mediante conferimento dell'incarico al dott. Per_4
Espletata la c.t.u., la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 876/2017 il Tribunale accoglieva le domande proposte dall'attore condannando l'ing. al pagamento delle seguenti somme: 1) nel Pt_1 giudizio iscritto al n. 2839/06 €21.856,25 per le prestazioni geologiche ed €8.011,41 per quelle geotecniche;
2) nel giudizio iscritto al n. 2840/06 €36.468,08 per le prestazioni geologiche ed €14.498,04 per le prestazioni geotecniche;
3) nel giudizio iscritto al n. 2841/06 €103.963,61 per le prestazioni geologiche ed €40.430,33 per quelle geotecniche, il tutto oltre interessi e spese di lite.
In particolare, con riferimento alla domanda azionata nel giudizio n. 2839/06
R.G., il giudice di primo grado rilevava che dalla documentazione in atti emergeva che l'incarico al di redigere gli studi geologico-tecnici per il progetto CP_1
relativo alle opere di collettamento dei reflui fognari prodotti nella città di Cutro all'impianto di depurazione in loc. S. Leonardo e per il progetto relativo alle opere di collettamento dei reflui prodotti dalla frazione di Papanice all'impianto di depurazione in loc. Passovecchio di Crotone, era stato conferito dall'ing. Pt_1 ed eseguito nell'interesse del Parte_2
che ciò risultava inequivocabilmente dal tenore della lettera del
[...]
10.06.2004 in cui non solo il riconosceva di aver commissionato all'attore Pt_1 una serie di incarichi professionali, tra cui quello concernente l'impianto di Cutro, ma anche si impegnava a liquidare quanto dovutogli, sia pure nei limiti dell'importo come dallo stesso corretto;
che tale conclusione era avvalorata dal comportamento processuale tenuto dal che nel costituirsi in giudizio, anziché prendere Pt_1
3 posizione specifica sui fatti, si era limitato ad asserire che la documentazione prodotta dall'attore era inidonea a far ritenere sussistente una obbligazione a suo carico.
Con riferimento alla domanda azionata nel giudizio n. 2840/06 R.G., avente ad oggetto il compenso per gli studi geologici relativi al progetto per la costruzione di un depuratore nel Comune di Isola Capo Rizzuto, il Tribunale osservava che dalla documentazione in atti era emerso che in data 10.01.2012 l'impresa Restuccia aveva conferito all'ing. l'incarico di redigere tutta la progettazione esecutiva Pt_1
concernente il predetto impianto e che lo stesso si era avvalso, per gli studi geologico-tecnici, della collaborazione dell'attore, sicchè il committente doveva essere individuato nell'ing. il quale, peraltro, con le note dell'11.02.2004 Pt_1
e con l'email del 10.06.2004, qualificandosi come committente, si era impegnato a corrispondere all'attore quanto allo stesso dovuto per l'opera prestata per il progetto in questione, circostanza quest'ultima confermata dallo stesso ing. in sede Pt_1 di interrogatorio formale esperito all'udienza del 30.05.2008.
Con riferimento, infine, alla domanda azionata nel giudizio n. 2841/06 R.G., avente ad oggetto il compenso per gli studi geologici relativi a tre progetti concernenti il disinquinamento della media fascia costiera ionica catanzarese ed il risanamento del tratto costiero “Le Castella” di Isola Capo Rizzuto – Simeri Crichi, il Tribunale rilevava che dalla documentazione in atti era emerso che il
[...]
aveva incaricato l'ing. Parte_2
di procedere alla progettazione esecutiva e lo stesso, in piena autonomia Pt_1 organizzativa, nell'espletamento dell'incarico conferitogli, aveva deciso di avvalersi della collaborazione, tra gli altri, del dott. come era dato evincere dalla CP_1 lettera inviata dall'ing. all'attore e, per conoscenza, al , in data Pt_1 Parte_2
10.06.2004.
In ordine al quantum il Tribunale riconosceva come dovuti i compensi nella misura determinata dal c.t.u. sulla base delle tariffe professionali in vigore.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
2.7.2018, l'ing. , sulla base dei seguenti motivi: Pt_1
1) violazione della normativa sulle prove e sulla ammissione ed utilizzazione di consulenza tecnica. Secondo l'appellante avrebbe errato il giudice di prime cure nel dichiarare nulla la prima perizia, a firma dell'ing. per omesso avviso alle parti Per_1
di ogni operazione e indagine compiuta dal c.t.u., avendo il consulente il solo obbligo
4 di avvisare le parti dell'inizio delle operazioni peritali;
dalla illegittimità dell'ordinanza con cui è stata dichiarata nulla la suddetta perizia discenderebbe la illegittimità di tutti gli atti e comportamenti successivi e la reviviscenza della consulenza originaria, da ritenersi valida ed efficace e da porre quindi a base della decisione;
2) violazione delle regole processuali e probatorie per non avere parte attrice fornito la prova dei diritti invocati. Secondo l'appellante difetterebbe la prova completa ed esaustiva del contenuto dell'incarico da esso conferito, così come dell'attività espletata dal per cui esattamente la consulenza dell'ing. CP_1
aveva ritenuto la non valutabilità delle relazioni, prive di firma e di contenuto Per_1
essenziali; 3) errata applicazione della tariffa professionale e mancata considerazione del rapporto instaurato bonariamente ed in cui le prestazioni non andavano determinate sulla base secca ed astratta della perizia, ma in considerazione del fatto che il geologo era chiamato ad eseguire, nell'ambito della progettazione affidata all'ing. , le relazioni non di competenza ingegneristica, per cui il compenso Pt_1
andava semmai determinato in misura proporzionale al rapporto della perizia geologica con la intera progettazione e come parte della stessa, con la conseguenza che doveva essere stralciata per il geologo ogni competenza per fatto geologico nell'ambito della progettazione generale di cui la relazione geologica era una parte;
4) omessa considerazione delle somme corrisposte al e calcolo degli CP_1
onorari in maniera eccessiva ed incongrua ed anche quanto ad accertamenti e rilievi non effettuati, posto che le relazioni del dott. avevano il contenuto di CP_1
progettazione di massima e non esecutiva.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto integrale delle domande proposte dal dott. eventualmente previa CP_1
ammissione di c.t.u. che tenesse conto e recepisse quanto accertato dalla consulenza
Per_1
Si costituiva con comparsa depositata in data 26.11.2028 il dott. il CP_1 quale eccepiva la inammissibilità di tutti i motivi d'appello in quanto fondati su deduzioni nuove. In particolare, con riguardo alla denunciata illegittimità dell'ordinanza dichiarativa della nullità della consulenza tecnica a firma dell'ing.
rilevava che la richiesta di revoca dell'ordinanza non era stata mai avanzata Per_1
in primo grado e in specie in sede di precisazione delle conclusioni;
che dunque la pretesa di far rivivere detta consulenza era del tutto infondata;
che difettava qualsiasi censura avverso quella parte della decisione di primo grado che aveva recepito le
5 conclusioni della consulenza e che aveva accertato i rapporti tra il Per_4 CP_1
e il;
che del tutto nuova era tanto l'affermazione secondo cui il compenso Pt_1 del geologo avrebbe dovuto essere rapportato ad una parte dell'intero spettante al
, quanto l'eccezione di pagamento. Pt_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, con ordinanza del 02.08.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.07.2019, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei limiti del 50% delle somme oggetto di condanna e fissava l'udienza del 14.12.2021 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 10.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'illegittimità dell'ordinanza del 22.07.2010 con la quale il giudice di primo grado, a fronte dell'eccezione di parte attrice che denunciava l'omesso avviso alle parti di tutte le operazioni peritali, ha dichiarato la nullità della c.t.u. espletata dall'ing. Per_2
per difetto di contraddittorio.
[...]
Il motivo è inammissibile in quanto l'eccezione è stata formulata per la prima volta in questa sede. Non risulta, infatti, che l'attuale appellante abbia mai chiesto in primo grado, neppure in sede di precisazione delle conclusioni, la revoca della predetta ordinanza e la conseguente utilizzabilità della c.t.u. a firma dell'ing. Per_1
sicchè la relativa istanza non può essere proposta in appello, essendo preclusa dall'inerzia del proponente nel grado pregresso.
2.2. Con il secondo motivo l'appellante denuncia la violazione delle regole processuali e probatorie per non avere parte attrice fornito la prova dei diritti invocati.
6 Tale motivo è infondato.
Al riguardo è sufficiente rilevare che il giudice di primo grado ha compiutamente indicato gli elementi da cui ha desunto la prova del conferimento dell'incarico da parte dell'ing. , non mancando di sottolineare che quest'ultimo, nel Pt_1
costituirsi in giudizio, ha omesso di prendere posizione specifica sui fatti puntualmente allegati dall'attore e si è limitato a contestare del tutto genericamente l'esistenza di una propria obbligazione nei confronti del (cfr. comparse di CP_1
costituzione nei tre giudizi). Nessuna specifica censura solleva l'odierno appellante con riguardo a tale passaggio motivazionale della sentenza gravata, né tanto meno gli giova il richiamo alla consulenza a firma ing. stante la dichiarata nullità Per_1
della stessa.
Quanto al contenuto delle prestazioni espletate per le quali è stato riconosciuto il diritto al compenso, esso emerge in tutta evidenza dalla documentazione acquisita agli atti, come evidenziato nella c.t.u. a firma del dott. il quale ha proceduto Per_4
alla esclusione di quelle prestazioni per le quali non ha rinvenuto in atti la prova documentale del loro svolgimento.
2.3. Con il terzo motivo l'appellante deduce che il compenso avrebbe dovuto essere determinato in misura proporzionale al rapporto della perizia geologica con la intera progettazione e come parte della stessa, con la conseguenza che doveva essere stralciata per il geologo ogni competenza per fatto geologico nell'ambito della progettazione generale di cui la relazione geologica era una parte.
Trattasi di motivo inammissibile in quanto fondato sull'allegazione di circostanze mai introdotte nel giudizio di primo grado e comunque non provate.
2.4. Con l'ultimo motivo l'appellante lamenta l'omessa considerazione delle somme corrisposte dall'ing. ed il calcolo degli onorari in maniera Pt_1
eccessiva ed incongrua anche con riferimento ad accertamenti e rilievi non effettuati, posto che le relazioni del dott. avevano il contenuto di progettazione di CP_1
massima e non esecutiva.
Il motivo è destituito di fondamento.
Quanto all'eccezione di avvenuto pagamento parziale, al di là della tardività della stessa in quanto formulata in primo grado per la prima volta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (sulla natura dell'eccezione di pagamento quale eccezione in senso stretto cfr., da ultimo, Cass. n. 7526/24), peraltro senza neppure indicare le fatture asseritamente pagate, ciò che è avvenuto solo con la memoria ex art. 183
7 comma 6 n.2 c.p.c., osserva la Corte che l'unico pagamento che l'appellante ha documentato riguarda l'attività espletata dal dott. in relazione al progetto CP_1
esecutivo di disinquinamento del territorio del Comune di Petilia Policastro (bonifico del 21.03.2005 relativo alla fattura n. 10 dell'01.07.2014), attività non rientrante tra quelle per le quali la sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto al compenso.
Del tutto generica è invece la doglianza fondata sulla eccessività della misura del compenso e sulla sua non corrispondenza all'attività effettivamente espletata, avendo l'appellante omesso di indicare, a fronte della corretta applicazione delle tariffe professionali operata dal giudice di primo grado, le ragioni della eccessività degli importi nonché le prestazioni che a suo dire sarebbero state erroneamente prese in considerazione.
L'impugnata sentenza deve essere pertanto integralmente confermata.
3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
147/2022 (scaglione da €52.001 a €260.000).
3.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con citazione notificata il 2 luglio 2018, nei confronti di
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 876/2017, pubblicata il 31.05.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado, che liquida in euro 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di
8 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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