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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/12/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. R.G. 788/2024 VG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Lucia SCHIARETTI Presidente
2) dott. Michele SIRGIOVANNI Giudice rel.est
3) dott. Costanza COMUNALE Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
visti gli atti della causa n. r.g. 788/2024, pendente tra (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 iale ntato e difeso dall'Avv. Anna GALASSI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Viale Terenzio Mamiani n. 23, giusta procura allegata al ricorso;
Fax: n. 0555048616 PEC: Email_1
Ricorrente nei confronti di
(C.F. ) nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2 ato, Via iciliata in Firenze, via Frazzi 4 a Scandicci, rappresentata e difesa dall'Avv. Smeralda CAPPETTI, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Firenze, Via di Novoli 97/d, in vitù di procura allegata alla comparsa di riposta;
Fax: 055 5277200 Pec: Email_2
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, apposto visto in data 3 maggio 2024.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, su conclusioni congiunte delle parti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 17 aprile 2024, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 09.09.1995 a Bagno a Ripoli (FI), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune con Atto n. 114, parte 2, serie A, anno 1995, con regime di separazione dei beni. A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato:
1 - che dalla loro unione il 25.04.1998 è nato, a Firenze, il figlio , oggi Per_1 maggiorenne non autosufficiente, affetto da una disabilità certificata nella misura del 50% e da una rarissima malattia diagnosticata recentemente;
- che venuta meno la comunione spirituale e materiale avevano depositato ricorso congiunto, presso il Tribunale di Firenze, per ottenere la separazione consensuale, omologata con decreto emesso in data 10 novembre 2022, pubblicato il giorno successivo, con regolamentazione delle condizioni di vita anche del figlio nei termini seguenti: Per_1
“ 1) i coniugi, vista la temporanea impossibilità materiale da parte di entrambi a trasferirsi in altre abitazioni, continueranno a coabitare anche allo scopo di preservarne la serenità ed equilibrio psicologico del figlio che abita Per_1 con i genitori, portandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno, sita in Firenze, viale dei Pini 20, rimane assegnata ad entrambi, fino a quando non sarà possibile per uno dei due coniugi trovare un'altra sistemazione;
fino a tale data il si accollerà le spese per utenze e vitto;
Pt_1
3) il provvederà direttamente alle esigenze del figlio;
in particolare Pt_1 provvederà direttamente a tutte le spese rientranti nel mantenimento ordinario (ad es. vestiario, calzature, igiene personale, trasporto, ecc). Così come saranno a carico del padre le spese straordinarie: per la loro individuazione e regolamentazione le parti si riportano all'ultimo protocollo del Tribunale di Firenze, in materia di giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, che definisce come straordinarie in via di principio le voci di spesa. L'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio verrà a cessare, come per legge, allorquando il medesimo sarà economicamente autosufficiente.
4) il provvederà a versare alla moglie l'importo mensile entro il giorno Pt_1
10 del mese, di euro 250,00, fino a quando la medesima non avrà reperito un impiego stabile che la renda economicamente indipendente;
5) dal momento in cui la avrà reperito un lavoro stabile e sarà CP_1 economicamente indipendente, la stessa provvederà al mantenimento del figlio
nella misura del 50% sia per le spese ordinarie che per le spese Per_1 straordinarie, qualora il suddetto non sia ancora economicamente indipendente”
- che la si era trasferita immediatamente dopo a Prato, via del CP_1
Sabotino 64, presso l'abitazione del nuovo compagno, unitamente al figlio
, trasferendo la residenza anagrafica di entrambi;
Per_1
- che la scelta di traslocare, portando via anche il mobilio, era stata assunta per intraprendere la convivenza con il nuovo compagno;
- che il 21 novembre 2022, i coniugi avevano sottoscritto scrittura privata per suddividere i restanti beni all'interno della casa familiare e procedere alla chiusura dei conti bancari;
2 - che in tale periodo la veva impedito le comunicazioni con il figlio da CP_1 parte del padre e, in daata I febbraio 2023, aveva depositato ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, chiedendo aumento pari ad € 100,00 per il proprio mantenimento, oltre ad € 250,00 per quello del figlio
, c, nonché la vendita della casa in comproprietà; Per_1
- che il Tribunale di Firenze, con decreto del 24 maggio 2023, rigettava la domanda di vendita della casa e confermava l'obbligo dell'assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre in misura pari ad € 250,00, , oltre alla quota del 50 % delle spese straordinarie;
- che pochi mesi dopo la ricorreva nuovamente al Tribunale di CP_1
Firenze, per reintegrazione nel possesso nell'immobile sito in Firenze, viale dei Pini, 20, e il Tribunale respingeva il ricorso con ordinanza del 7 dicembre 2023;
- che ad agosto 2023, nelle more del procedimento, il figlio era Per_1 allontanato dalla casa del nonno materno sita in Scandicci, dove all'poca viveva con la madre, andando a vivere per qualche tempo presso il nonno paterno e poi insieme al padre, presso l'abitazione familiare;
- che in data 22 febbraio 2024, la aveva depositato domanda presso CP_1
l'O.C. di Firenze al fine di esperire tentativo di mediazione per la divisione della casa, con esito negativo;
- che il 15 aprile 2024 la veva notificato ricorso per il riconoscimento CP_1 di rapporto di lavoro subordinato presso il negozio Tutto Bike del MASSANO;
- che dalla data del provvedimento di omologa i coniugi avevano sempre vissuto separatamente e non era intervenuta riconciliazione. Sulla base di tali allegazioni, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'assegnazione della casa familiare al padre convivente con il figlio , disponendo Per_1
l'obbligo di provvedere al suo mantenimento in via diretta, revocando l'assegno di mantenimento o, in subordine disponendone la riduzione ad € 150,00 mensili, con vittoria di spese e competenze. Instaurato il procedimento si costituiva la quale contestava la CP_1 ricostruzione dei fatti , segnalando che la convivenza era divenuta intollerabile per i litigi del ricorrente con il figlio e che, dopo essere stata ospitata dalla madre di un amico in conseguenza di tali litigi, le era stato impedito di rientrare nell'abitazione in modo arbitrario. Rilevava di essersi dovuta trasferire presso il proprio padre, informando il ricorrente, ed eccepiva che a tale indirizzo non aveva ricevuto alcuna notifica del ricorso introduttivo, eccependone la nullità. Nel merito, aggiungeva di essere disoccupata dopo avere lavorato per oltre 20 anni presso la ditta del ricorrente e di non essere in grado di far fronte alle esigenze economiche, in assenza di entrate anche pensionistiche, con una notevole sperequazione rispetto alla situazione del , che gestiva Pt_1
3 attività commerciale con un volume di affari di circa € 90.000,00 all'anno e continuava a godere dell'abitazione comune. Concludeva, pertanto, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo assegno divorzile di € 500,00 a carico del e dichiarando la inammissibilità della domanda di assegnazione Pt_1 della casa coniugale formulata da controparte. Svolta la fase istruttoria con deposito di documenti e disposta CTU per procedere all'audizione del figlio , all'esito del deposito le parti Per_1 rappresentavano di avere raggiunto un accordo all'udienza del 16 luglio 2025, formulando conclusioni congiunte e rinunciando espressamente ai termini per deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica In particolare, le parti congiuntamente prospettavano le seguenti condizioni di divorzio: CONDIZIONI
“ …
4 .”
La domanda congiunta dei coniugi, nei termini prospettati, indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi e, ad avviso del Collegio, la soluzione concordata può ritenersi conforme ad equità, inserendosi in un più ampio contesto di conciliazione di ulteriori disposizioni di carattere patrimoniale che esulano dal giudizio in esame.. In definitiva, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale e, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, il Tribunale richiama la condizioni concordate e dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
5
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 09.09.1995 a Bagno a Ripoli (FI), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune con Atto n. 114, parte 2, serie A, anno 1995, dando atto delle condizioni riportate in parte motiva;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge. Dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Prato nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Giudice rel est. Dott. Michele SIRGIOVANNI La Presidente dott. Lucia SCHIARETTI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Lucia SCHIARETTI Presidente
2) dott. Michele SIRGIOVANNI Giudice rel.est
3) dott. Costanza COMUNALE Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
visti gli atti della causa n. r.g. 788/2024, pendente tra (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 iale ntato e difeso dall'Avv. Anna GALASSI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Viale Terenzio Mamiani n. 23, giusta procura allegata al ricorso;
Fax: n. 0555048616 PEC: Email_1
Ricorrente nei confronti di
(C.F. ) nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2 ato, Via iciliata in Firenze, via Frazzi 4 a Scandicci, rappresentata e difesa dall'Avv. Smeralda CAPPETTI, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Firenze, Via di Novoli 97/d, in vitù di procura allegata alla comparsa di riposta;
Fax: 055 5277200 Pec: Email_2
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, apposto visto in data 3 maggio 2024.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, su conclusioni congiunte delle parti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 17 aprile 2024, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 09.09.1995 a Bagno a Ripoli (FI), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune con Atto n. 114, parte 2, serie A, anno 1995, con regime di separazione dei beni. A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato:
1 - che dalla loro unione il 25.04.1998 è nato, a Firenze, il figlio , oggi Per_1 maggiorenne non autosufficiente, affetto da una disabilità certificata nella misura del 50% e da una rarissima malattia diagnosticata recentemente;
- che venuta meno la comunione spirituale e materiale avevano depositato ricorso congiunto, presso il Tribunale di Firenze, per ottenere la separazione consensuale, omologata con decreto emesso in data 10 novembre 2022, pubblicato il giorno successivo, con regolamentazione delle condizioni di vita anche del figlio nei termini seguenti: Per_1
“ 1) i coniugi, vista la temporanea impossibilità materiale da parte di entrambi a trasferirsi in altre abitazioni, continueranno a coabitare anche allo scopo di preservarne la serenità ed equilibrio psicologico del figlio che abita Per_1 con i genitori, portandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno, sita in Firenze, viale dei Pini 20, rimane assegnata ad entrambi, fino a quando non sarà possibile per uno dei due coniugi trovare un'altra sistemazione;
fino a tale data il si accollerà le spese per utenze e vitto;
Pt_1
3) il provvederà direttamente alle esigenze del figlio;
in particolare Pt_1 provvederà direttamente a tutte le spese rientranti nel mantenimento ordinario (ad es. vestiario, calzature, igiene personale, trasporto, ecc). Così come saranno a carico del padre le spese straordinarie: per la loro individuazione e regolamentazione le parti si riportano all'ultimo protocollo del Tribunale di Firenze, in materia di giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, che definisce come straordinarie in via di principio le voci di spesa. L'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio verrà a cessare, come per legge, allorquando il medesimo sarà economicamente autosufficiente.
4) il provvederà a versare alla moglie l'importo mensile entro il giorno Pt_1
10 del mese, di euro 250,00, fino a quando la medesima non avrà reperito un impiego stabile che la renda economicamente indipendente;
5) dal momento in cui la avrà reperito un lavoro stabile e sarà CP_1 economicamente indipendente, la stessa provvederà al mantenimento del figlio
nella misura del 50% sia per le spese ordinarie che per le spese Per_1 straordinarie, qualora il suddetto non sia ancora economicamente indipendente”
- che la si era trasferita immediatamente dopo a Prato, via del CP_1
Sabotino 64, presso l'abitazione del nuovo compagno, unitamente al figlio
, trasferendo la residenza anagrafica di entrambi;
Per_1
- che la scelta di traslocare, portando via anche il mobilio, era stata assunta per intraprendere la convivenza con il nuovo compagno;
- che il 21 novembre 2022, i coniugi avevano sottoscritto scrittura privata per suddividere i restanti beni all'interno della casa familiare e procedere alla chiusura dei conti bancari;
2 - che in tale periodo la veva impedito le comunicazioni con il figlio da CP_1 parte del padre e, in daata I febbraio 2023, aveva depositato ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, chiedendo aumento pari ad € 100,00 per il proprio mantenimento, oltre ad € 250,00 per quello del figlio
, c, nonché la vendita della casa in comproprietà; Per_1
- che il Tribunale di Firenze, con decreto del 24 maggio 2023, rigettava la domanda di vendita della casa e confermava l'obbligo dell'assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre in misura pari ad € 250,00, , oltre alla quota del 50 % delle spese straordinarie;
- che pochi mesi dopo la ricorreva nuovamente al Tribunale di CP_1
Firenze, per reintegrazione nel possesso nell'immobile sito in Firenze, viale dei Pini, 20, e il Tribunale respingeva il ricorso con ordinanza del 7 dicembre 2023;
- che ad agosto 2023, nelle more del procedimento, il figlio era Per_1 allontanato dalla casa del nonno materno sita in Scandicci, dove all'poca viveva con la madre, andando a vivere per qualche tempo presso il nonno paterno e poi insieme al padre, presso l'abitazione familiare;
- che in data 22 febbraio 2024, la aveva depositato domanda presso CP_1
l'O.C. di Firenze al fine di esperire tentativo di mediazione per la divisione della casa, con esito negativo;
- che il 15 aprile 2024 la veva notificato ricorso per il riconoscimento CP_1 di rapporto di lavoro subordinato presso il negozio Tutto Bike del MASSANO;
- che dalla data del provvedimento di omologa i coniugi avevano sempre vissuto separatamente e non era intervenuta riconciliazione. Sulla base di tali allegazioni, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'assegnazione della casa familiare al padre convivente con il figlio , disponendo Per_1
l'obbligo di provvedere al suo mantenimento in via diretta, revocando l'assegno di mantenimento o, in subordine disponendone la riduzione ad € 150,00 mensili, con vittoria di spese e competenze. Instaurato il procedimento si costituiva la quale contestava la CP_1 ricostruzione dei fatti , segnalando che la convivenza era divenuta intollerabile per i litigi del ricorrente con il figlio e che, dopo essere stata ospitata dalla madre di un amico in conseguenza di tali litigi, le era stato impedito di rientrare nell'abitazione in modo arbitrario. Rilevava di essersi dovuta trasferire presso il proprio padre, informando il ricorrente, ed eccepiva che a tale indirizzo non aveva ricevuto alcuna notifica del ricorso introduttivo, eccependone la nullità. Nel merito, aggiungeva di essere disoccupata dopo avere lavorato per oltre 20 anni presso la ditta del ricorrente e di non essere in grado di far fronte alle esigenze economiche, in assenza di entrate anche pensionistiche, con una notevole sperequazione rispetto alla situazione del , che gestiva Pt_1
3 attività commerciale con un volume di affari di circa € 90.000,00 all'anno e continuava a godere dell'abitazione comune. Concludeva, pertanto, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo assegno divorzile di € 500,00 a carico del e dichiarando la inammissibilità della domanda di assegnazione Pt_1 della casa coniugale formulata da controparte. Svolta la fase istruttoria con deposito di documenti e disposta CTU per procedere all'audizione del figlio , all'esito del deposito le parti Per_1 rappresentavano di avere raggiunto un accordo all'udienza del 16 luglio 2025, formulando conclusioni congiunte e rinunciando espressamente ai termini per deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica In particolare, le parti congiuntamente prospettavano le seguenti condizioni di divorzio: CONDIZIONI
“ …
4 .”
La domanda congiunta dei coniugi, nei termini prospettati, indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi e, ad avviso del Collegio, la soluzione concordata può ritenersi conforme ad equità, inserendosi in un più ampio contesto di conciliazione di ulteriori disposizioni di carattere patrimoniale che esulano dal giudizio in esame.. In definitiva, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale e, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, il Tribunale richiama la condizioni concordate e dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
5
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 09.09.1995 a Bagno a Ripoli (FI), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune con Atto n. 114, parte 2, serie A, anno 1995, dando atto delle condizioni riportate in parte motiva;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge. Dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Prato nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Giudice rel est. Dott. Michele SIRGIOVANNI La Presidente dott. Lucia SCHIARETTI
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