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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/07/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4656/2024
TRA
con Avv. Pierpaolo Rodighiero Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.11.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 33420240002558243000, CP_1 con il quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di contributi IVS artigiani relativi al periodo dal 1/2022 al 12/2023, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, l'infondatezza della pretesa per difetto di prova dei redditi costituenti imponibile da assoggettare a contribuzione nonchè dei presupposti dell'obbligo contributivo.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione alla udienza del 2.7.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
L'avviso di addebito per cui è causa ha ad oggetto, per come dedotto e documentalmente provato, contributi IVS fissi inerenti il periodo dal 1/2022 al
12/2023.
Ora, giova premettere che l'opposizione a cartella esattoriale (o ad avviso di addebito come nel caso di specie) dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale/assicurativo obbligatorio, con la conseguenza che, alla stregua delle ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, grava sull'ente previdenziale/assicurativo l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo/assicurativo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi della pretesa (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. 6 novembre 2009, n.
23600).
Tanto premesso, l'art. 1, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 dispone che “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Nella specie, i contributi pretesi dall' – che sono quelli c.d. fissi che CP_1 prescindono, cioè, dai redditi dichiarati dalla parte e sono dovuti, quindi, indipendentemente dal se e quanto reddito sia stato prodotto – traggono
2 origine, per come dedotto dall'Istituto, della iscrizione dell'opponente nella gestione artigiani e della carica di liquidatore rappresentante legale della
"METALSUD F.LLI GAGLIARDI SNC” da questi assunta dal 12.5.2017, per come documentato dalla visura camerale prodotta (cfr. fasc. ). CP_1
La carica di liquidatore implica quella della rappresentanza legale dell'impresa e l'assunzione della relativa responsabilità gestoria, a nulla rilevando la circostanza - eccepita dalla pare ricorrente con le note scritte - che l'unità locale sia cessata in data 1.6.2010 e che alcuna attività sia stata compiuta posto che fintanto che è in essere la fase liquidatoria e non vi è la cessazione dell'attività di impresa (la società, dalla predetta visura camerale, risulta attiva cfr. pag. 1) persiste l'obbligo contributivo che, nella specie, grava sull'opponente in quanto questi ha la piena responsabilità dell'impresa e ne assume tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.697,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 9 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4656/2024
TRA
con Avv. Pierpaolo Rodighiero Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.11.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 33420240002558243000, CP_1 con il quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di contributi IVS artigiani relativi al periodo dal 1/2022 al 12/2023, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, l'infondatezza della pretesa per difetto di prova dei redditi costituenti imponibile da assoggettare a contribuzione nonchè dei presupposti dell'obbligo contributivo.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione alla udienza del 2.7.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
L'avviso di addebito per cui è causa ha ad oggetto, per come dedotto e documentalmente provato, contributi IVS fissi inerenti il periodo dal 1/2022 al
12/2023.
Ora, giova premettere che l'opposizione a cartella esattoriale (o ad avviso di addebito come nel caso di specie) dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale/assicurativo obbligatorio, con la conseguenza che, alla stregua delle ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, grava sull'ente previdenziale/assicurativo l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo/assicurativo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi della pretesa (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. 6 novembre 2009, n.
23600).
Tanto premesso, l'art. 1, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 dispone che “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Nella specie, i contributi pretesi dall' – che sono quelli c.d. fissi che CP_1 prescindono, cioè, dai redditi dichiarati dalla parte e sono dovuti, quindi, indipendentemente dal se e quanto reddito sia stato prodotto – traggono
2 origine, per come dedotto dall'Istituto, della iscrizione dell'opponente nella gestione artigiani e della carica di liquidatore rappresentante legale della
"METALSUD F.LLI GAGLIARDI SNC” da questi assunta dal 12.5.2017, per come documentato dalla visura camerale prodotta (cfr. fasc. ). CP_1
La carica di liquidatore implica quella della rappresentanza legale dell'impresa e l'assunzione della relativa responsabilità gestoria, a nulla rilevando la circostanza - eccepita dalla pare ricorrente con le note scritte - che l'unità locale sia cessata in data 1.6.2010 e che alcuna attività sia stata compiuta posto che fintanto che è in essere la fase liquidatoria e non vi è la cessazione dell'attività di impresa (la società, dalla predetta visura camerale, risulta attiva cfr. pag. 1) persiste l'obbligo contributivo che, nella specie, grava sull'opponente in quanto questi ha la piena responsabilità dell'impresa e ne assume tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.697,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 9 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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