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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 2014/2023, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
(TR di Napoli, sentenza n. 2605/2023), vertente
FRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come da procura in calce all'atto di gravame dall'avv. Alessandra Abbate (c.f.:
) e domiciliato presso lo studio del medesimo in Napoli, alla via C.F._2
Belvedere n. 111 (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa come da procura in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Corrado Di Maso (c.f.: ), presso il cui studio è elettivamente C.F._4 domiciliata in Napoli, alla piazza Garibaldi n. 73 (p.e.c.: ; Email_2
appellata
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Per l'appellata: si è riportata alla comparsa difensiva di costituzione. Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, non essendo implicati nel procedimento interessi riferibili a minori d'età od incapaci.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato presso il TR di Napoli il 25.06.2020 e ritualmente notificato alla controparte, - premesso di avere contratto matrimonio concordatario con Parte_1 la resistente il 30.06.2000 in Torre del Greco (NA) e che dall'unione erano nati, rispettivamente in data 23.06.2003 ed in data 26.11.2005, i figli ed - chiedeva pronunciarsi Per_1 Per_2 la separazione da assegnarsi alla moglie la ex casa coniugale;
affidarsi i figli Controparte_1
(allora minorenni) ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e calendario di visita per il padre;
porsi a carico del ricorrente un assegno mensile per il mantenimento della prole pari a complessivi euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la , la quale contestava le deduzioni di controparte, chiedendo P_ pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al ricorrente ed adottare i provvedimenti consequenziali.
All'udienza del 04.12.2020, il Presidente del TR, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava i figli ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre (alla quale veniva assegnata la casa coniugale), disciplinava l'esercizio del diritto di visita del padre nei riguardi della prole e poneva a carico del ricorrente l'assegno mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre alla rivalutazione I.S.T.A.T. ed al 50% delle spese straordinarie, rinviando ai successivi approfondimenti istruttori per le ulteriori valutazioni concernenti la spettanza alla di un autonomo assegno di mantenimento. Quindi, rimetteva le parti P_ dinanzi al giudice istruttore, dopodichè, espletata la prova testimoniale, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
1.1. Con sentenza n. 2605 del 10.02.2023 (pubblicata il 10.03.2023), il TR adito pronunciava innanzitutto la separazione personale dei coniugi con addebito al dando Pt_1 atto della prova documentale (rappresentata da messaggi, lettere ed e-mail che il ricorrente scambiava con altra donna) e delle dichiarazioni della teste escussa (amica della coppia per essere stata vicina di casa delle parti), attestanti l'infedeltà del ricorrente ed il nesso di causalità fra la stessa ed il naufragio del matrimonio. Circa, poi, le questioni economiche, il TR dava atto della sperequazione fra le condizioni patrimoniali delle parti, essendo il Pt_1 dipendente della “Sorbino Service S.r.l.” (società attiva nella produzione di abbigliamento) con una retribuzione pari a circa 24.000 euro all'anno (e, secondo le prove documentali acquisite dal TR, di genere analogo a quelle raccolte con riguardo alla tematica dell'addebito, collaboratore di altre ditte operanti nel settore dell'abbigliamento) ed avendo la P_ prestato la propria opera solo occasionalmente (e con esigui guadagni) nel medesimo settore dell'abbigliamento, oltre ad avere limitato e sacrificato le proprie opportunità lavorative per allevare la prole e dedicarsi alle incombenze connesse al mènage familiare; quindi - assegnata la ex casa coniugale (in comproprietà fra le parti) alla - poneva a carico del P_ Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla coniuge l'assegno mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (oltre al 50% delle spese straordinarie) e l'assegno di euro 250,00 al mese per il mantenimento della donna.
2. Per la riforma della sentenza proponeva appello con ricorso depositato il 26.04.2023
[...]
, il quale, per i motivi che saranno appresso sintetizzati, domandava revocarsi la Pt_1 pronuncia di addebito della separazione e dichiararsi da lui non dovuto alcun assegno di mantenimento in favore di con vittoria delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio.
A seguito della rituale notifica del ricorso, si costituiva con comparsa di risposta P_
, la quale chiedeva l'integrale rigetto del gravame.
[...]
2.1. Fissati i termini per il deposito delle note di trattazione scritta delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'odierna udienza in camera di consiglio, la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il gravame proposto (e le note scritte depositate), lamenta innanzitutto Parte_1
l'erroneità della decisione di primo grado riguardo all'addebito della separazione posto a suo carico, rappresentando come - a differenza di quanto esposto in sentenza -già nel corso del giudizio di primo grado egli avesse disconosciuto in maniera precisa e circostanziata la conformità dei documenti informatici depositati dalla controparte ai fatti ed alle cose con i medesimi rappresentate;
pertanto, avuto riguardo al dettato di cui all'art. 2712 c.c. e tenuto conto della richiamata giurisprudenza, al materiale probatorio utilizzato dal TR (in mancanza del deposito dei supporti informatici recanti le immagini e la messaggistica) non sarebbe riconoscibile il valore dimostrativo al medesimo ascritto in sentenza, con particolare riferimento all'allegato C) della produzione depositata dalla controparte con la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. (contenente un'immagine scaricata dallo sconosciuto profilo “ CP_2 ritraente un messaggio ad una donna ed un ulteriore messaggio Whatsapp di tale Pt_2 Pt_3
) ed all'allegato D) della medesima produzione, afferente ad una e-mail Persona_3 presumibilmente in entrata nella casella di posta elettronica del nonchè alle foto di una Pt_1 missiva cartacea e di due penne recanti inciso il nome dell'appellante. Ciò posto, difetterebbe in ogni caso anche la prova della relazione causale fra la citata relazione adulterina e la cessazione dell'affectio coniugalis.
Sotto il profilo economico, poi, l'appellante richiama in via preliminare le succitate osservazioni circa l'utilizzabilità probatoria della documentazione contabile depositata dalla controparte in ordine ai presunti emolumenti corrisposti al dalla ditta “West Point di Pt_1
LE O” (attiva nel settore dell'abbigliamento), costituita da una foto di documenti cartacei scaricati dal profilo Whatsapp denominato “Mamma”; in secondo luogo, il Pt_1 osserva come le dichiarazioni della teste (amica di famiglia) - pure Testimone_1 utilizzate in sentenza a conferma dell'esistenza di redditi dell'uomo ulteriori a quelli percepiti quale contabile della “Sorbino Service S.r.l.” - sarebbero prive di portata dimostrativa perché vaghe e per lo più de relato dalla , come quelle con le quali rappresentava di avere P_ assistito ai discorsi della coppia concernenti le ulteriori attività di lavoro svolte dal e di Pt_1 avere tenuto compagnia fino a tardi all'amica in tali occasioni. Analoghe osservazioni vengono illustrate - relativamente alla tematica del pregresso tenore di vita della famiglia - in ordine alla concreta rilevanza probatoria delle dichiarazioni della teste afferenti alle vacanze estive della coppia (della durata non maggiore di due settimane, peraltro trascorse nella casa in comproprietà sita nella località di Baia Domitia del Comune di Cellole) ovvero ad un suo presunto viaggio in Norvegia in compagnia di amici, eccependosi altresì l'irrilevanza della disponibilità di un'autovettura Fiat “500”, ossia di una semplice utilitaria. Infine, il Pt_1 sottolinea che la (comproprietaria con lui di due immobili, ovvero la casa familiare P_ sita alla via Fratelli Cervi in Napoli e la casa per le vacanze di Baia Domitia) sarebbe dotata di significativa capacità di lavoro, essendo laureata ed avendo prestato diverse collaborazioni
(anche in costanza di matrimonio) nel settore dell'abbigliamento remunerate come da documentazione versata in atti e menzionata nella stessa sentenza di primo grado.
Pertanto, l'appellante sostiene la carenza dei presupposti per il riconoscimento alla controparte di un assegno di mantenimento, chiedendo, in subordine, l'effettuazione sul conto della
Imperato di accertamenti tributari.
3.1. Con la comparsa di costituzione e risposta (ed attraverso le note scritte depositate),
nel contestare le prospettazioni di controparte, ribadisce la pacificità della Controparte_1 relazione extraconiugale del marito costituente causa esclusiva della separazione e, sul piano economico, sottolinea la sperequazione patrimoniale fra le parti, quale accertata sulla base dei mezzi di prova considerati nella sentenza di primo grado.
4. Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
4.1. Per ciò che concerne - innanzitutto - la domanda di riforma della sentenza impugnata in materia di addebito, deve premettersi che la relativa pronuncia - com'è noto - presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale, cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità fra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il - ovvero i - comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza, per cui il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (Cass., Sez. 1, n. 18618 del 12.09.2011; Cass., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità fra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno di due coniugi - o da entrambi - sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass., Sez. 1, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
Ciò posto, considerato che l'appellante - previ richiami di giurisprudenza sull'argomento - ha negato il valore probatorio della documentazione depositata dalla controparte (sostanziantesi in riproduzioni fotografiche di messaggi e lettere nonché in screenshots scaricati dall'applicazione di messaggistica istantanea Whatsapp), contestandone la genuinità e la corrispondenza alla realtà di quanto in esse rappresentato, deve altresì premettersi come l'art. 2712 c.c. preveda che le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti od alle cose medesime. Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza, il disconoscimento compiuto dalla parte destinataria della produzione deve essere chiaro, puntuale e specifico e deve muovere dall'allegazione degli elementi e delle circostanze idonei ad attestare la non rispondenza della realtà riprodotta nei messaggi rispetto a quella fattuale, dovendosi spiegare in che modo il contenuto delle riproduzioni informatiche si discosti dalla realtà; in mancanza di ciò, non può privarsi la riproduzione informatica del valore di piena prova e degradarla ad una mera presunzione semplice (Cass. Civ., n.
19155/2021; Cass. Civ., n. 12794/2021; TR Milano, sentenza n. 486 del 24.01.2022).
Nel caso che qui occupa, parte appellante, sia con le memorie ex art. 183 c.p.c. depositate in primo grado sia con l'atto di impugnazione, non ha dato corpo alla formale contestazione della genuinità delle riproduzioni fotografiche e degli screenshots depositati agli atti dalla controparte attraverso il riferimento a specifiche circostanze od elementi suscettibili di acclarare la non rispondenza della realtà riprodotta nella documentazione a quella fattuale. Pertanto,
l'attenzione va focalizzata solo sull'effettiva portata probatoria delle riproduzioni informatiche in oggetto, ed in particolare sulla concreta riferibilità dei messaggi e delle lettere riprodotte alla persona di , tematica sulla quale - invece - l'appellante ha sollevato censure più Parte_1 specifiche e puntuali, che tuttavia non possono essere condivise.
Ed invero - quanto al lungo messaggio (ritratto in una fotografia scattata al display dell'apparecchio cellulare che si presume sia dello stesso di cui al punto C) della Pt_1 produzione documentale della , in cui lo scrivente confida apertamente a tale P_
migliore amica di “Nicla”, il suo appassionato amore per quest'ultima e la situazione Per_4 di crisi del suo matrimonio - la chiara riconducibilità del medesimo al si evince Pt_1 chiaramente dall'apposizione in calce al messaggio (a mo' di firma) del nome “ ”. In Pt_1 considerazione di ciò, poco rileva che sul display del cellulare non compaia la foto del profilo dell'uomo ma la sola scritta “ICloud”, mentre l'indicazione - nella parte alta a sinistra dell'immagine - del profilo Whatsapp “Mamma” da cui la foto sembra scaricata è coerente con quanto illustrato negli scritti difensivi della circa la facilità con cui lei e gli stessi figli P_ potevano accedere ai device od alla posta elettronica del marito (che non si preoccupava di assumere particolari precauzioni per proteggere la sua privacy), con la possibilità di scambiarsi fra di loro le immagini scattate.
Di poi - pur tralasciandosi il messaggio Whatsapp di tale in cui costei Persona_3 genericamente lamentava di avere patito “tanto male” - deve osservarsi come nella stessa immagine in cui è riportato il messaggio da ultimo citato siano ritratte tre notifiche di messaggi Per_ vocali trasmessi sull'applicazione “Instagram” da tale “ ”, nome di donna corrispondente a quello di “ ”, il quale - oltre ad evocare significativamente il nome “Nicla” della CP_3 donna cui era fatto riferimento nel primo messaggio innanzi menzionato e senz'altro vergato dal - corrisponde perfettamente alla mittente del messaggio di posta elettronica Pt_1 immortalato nella fotografia di cui all'allegato D) della produzione documentale dell'appellata ed inviato (come con tutta evidenza emerge dalla schermata ritratta) all'indirizzo Per_
, nel quale “ ” si dilungava sulla profondità del loro rapporto Email_3 sentimentale, pur sottolineando la difficoltà di vivere liberamente la loro storia d'amore. Evidente, dunque, è - ad onta di quanto a contrario vanamente sostenuto dalla difesa - che il intrattenesse nel 2019 un'intensa relazione con la detta “ ”, nome che Pt_1 CP_3 significativamente ricompare nella fotografia (anch'essa prodotta dalla nell'allegato P_
D della produzione istruttoria) della busta di una missiva cartacea rinvenuta dai familiari dell'appellante, con cui la donna (pur non indicando letteralmente il nome del destinatario, che comunque - sulla base di quanto fin qui esposto - non può che essere il , facendo Pt_1 riferimento alla fine della storia d'amore (che già coerentemente appariva in crisi nel succitato messaggio di posta elettronica), accompagnava la spedizione dall'Albania del regalo di compleanno (pure fotografato), consistente in due penne recanti inciso il nome ed il cognome del Pt_1
Acclarata l'infedeltà coniugale dell'appellante, il quale ha in ogni caso contestato il nesso eziologico fra la stessa e la cessazione dell'affectio coniugalis, deve osservarsi come, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, “in tema di separazione fra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito” (Cass., Sez. I, n. 25618 del 07.12.2007). In particolare, mentre la parte che chiede l'addebito deve provare la violazione degli obblighi coniugali e l'incidenza causale sulla fine del rapporto, la parte che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui si fonda l'eccezione (Cass.,
2059/2022; Cass., 3923/2018; Cass., 16169/2023; Cass., Sez. I, ordinanza n. 35296 del
18.12.2023).
Ciò posto, risulta evidente nel caso in esame che, al di là delle generiche asserzioni difensive,
l'appellante non ha dimostrato la preesistenza di una crisi coniugale rispetto ai suoi comportamenti trasgressivi dei doveri coniugali, né aliunde sono ricavabili elementi che possano in alcun modo consentire di pervenire ad una tale conclusione.
Va, dunque, condivisa la pronuncia di addebito della separazione a . Parte_1 Per quanto concerne gli aspetti economici, deve premettersi in diritto che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché “i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass., 12196/2017); sicchè l'assegno deve essere tendenzialmente idoneo ad assicurare un tenore di vita analogo a quello che il coniuge aveva prima della separazione o quantomeno in continuità con esso, in un'ottica di perequazione finalizzata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (Cass., ord. 5603/2020). Tuttavia, deve sempre tenersi in debito conto l'eventualità che il coniuge istante fruisca di redditi propri (tali da fargli conservare la pregressa condizione) e che sussista una rilevante differenza patrimoniale tra i coniugi, sicchè
l'assegno deve essere quantificato "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato"
(Cass., 6712/2005).
Tanto rilevato, vanno innanzitutto richiamati i principi di diritto in precedenza esposti anche con particolare riguardo all'utilizzabilità quale prova della documentazione (disconosciuta dall'appellante) avente ad oggetto le immagini di documenti riconducibili alla “West Point di
LE O” (società sedente in Frattamaggiore ed attiva nel settore della produzione e commercio all'ingrosso di abbigliamento) depositate dalla e scaricate dal già P_ menzionato profilo Whatsapp denominato “Mamma”, i quali sono senz'altro indicativi di emolumenti percepiti dal in aggiunta alla retribuzione (aggirantesi attorno ai 24.000 euro Pt_1 annui) corrispostagli dalla società di abbigliamento “Sorbino Service S.r.l.” (unica fiscalmente dichiarata). Ed invero, circa la riferibilità della citata documentazione a , deve Parte_1 ulteriormente rilevarsi come la stessa sia stata confermata dalla teste Testimone_1
(informata sulle vicende familiari delle parti perché vicina di casa ed amica delle stesse), la quale ha indicato quale fonte di conoscenza al riguardo non solo il narrato della ma P_ anche quello dello stesso a tale stregua non può assumere rilievo la circostanza Pt_1
(rimarcata dall'appellante) che la teste non abbia ricordato il luogo ed il momento in cui quanto sopra le fu riferito, atteso il tempo trascorso (essendo - anzi - noto in tema di deposizioni testimoniali che proprio un ricordo analitico e preciso su circostanze secondarie sarebbe insolito ed astrattamente indicativo di dichiarazioni preconfezionate), mentre - a differenza di quanto eccepito dalla difesa dell'appellante - appare persuasiva della genuinità delle dichiarazioni il fatto che la abbia ricordato che in occasione delle prestazioni di Tes_1 lavoro supplementari l'uomo rincasava molto più tardi e lei - pertanto - teneva compagnia all'amica Controparte_1
Dunque, con riguardo al tenore di vita delle parti ai tempi dell'unione matrimoniale, lo svolgimento da parte del di collaborazioni professionali ulteriori all'attività svolta presso Pt_1 la “Sorbino Service S.r.l.” ben può assumere rilievo presuntivo ai fini delle valutazioni pertinenti agli assetti economici della separazione (dovendo, sul punto, anche valorizzarsi il rilievo riconnesso dall'art. 232 c.p.c. all'assenza ingiustificata in sede di interrogatorio formale, quale quella serbata in primo grado dall'appellante), laddove invece le dichiarazioni della teste riguardanti i viaggi e l'autovettura di proprietà del su cui pure l'appellante si è soffermato Pt_1 nel gravame) non hanno nemmeno costituito parte del corredo motivazionale approntato dal
TR sullo specifico punto in esame, attesa la superfluità delle relative circostanze.
Ciò posto, deve osservarsi come del tutto pacifica sia la sproporzione fra le situazioni patrimoniali delle parti, atteso che il oltre alla retribuzione percepita dalla “Sorbino Pt_1
Service S.r.l.” ed ai guadagni delle collaborazioni professionali extra, è titolare (come da visura versata in atti) di un immobile sito a Sessa UR (CE) in comproprietà con , Parte_4 mentre attiene paritariamente alla situazione economica di entrambe le parti la comproprietà per il 50% in capo alle medesime della ex casa familiare e di una casa per le vacanze a Baia
Domitia; a fronte di ciò, la risulta avere prestato nel tempo attività lavorativa del P_ tutto occasionale nel settore dell'abbigliamento, con esigui redditi relativi agli anni 2018, 2019,
2020 e 2021 pari rispettivamente ad euro 1.109,00, euro 3.051,00, euro 1.675,00 ed euro
4.073,68.
Bisogna, altresì, tenere conto della giovane età dei figli (da poco maggiorenni) e delle accresciute spese di mantenimento relative agli stessi (conviventi con la madre), della durata ultraventennale del matrimonio e del rilevante ed incontestato contributo fornito dalla donna alla formazione del patrimonio familiare, il quale ha sicuramente compresso le potenzialità espansive dell'astratta capacità lavorativa dell'appellata.
Ne consegue che - allo stato attuale - sussistono tutti i presupposti per la conferma delle valutazioni del TR inerenti al diritto di a conservare l'assegno di Controparte_1 mantenimento a carico del coniuge, nella misura determinata nella sentenza di primo grado oggetto dell'impugnazione.
Alla stregua di quanto esposto, non ricorrono ragioni per disporre gli approfondimenti tributari domandati dall'appellante sul conto della sull'assunto che la stessa, in P_ possesso di una laurea triennale in Scienze dell'Educazione e Formazione, aveva riferito al
Presidente del TR di avere lavorato per un mese nel 2019 nell'ambito scolastico, fino all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Sars Covid 2. Peraltro, la richiesta in oggetto è inammissibile, atteso che la stessa, avanzata in primo grado con la seconda memoria ex dart. 183 co. 6 c.p.c., non è stata riproposta in sede di conclusioni, precisate con note di trattazione scritta in data 13.10.2022.
Al riguardo, invero, per costante giurisprudenza non può proporsi in appello una richiesta istruttoria che non sia stata indicata in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado in forma puntuale e specifica, non essendo tale onere assolto nemmeno attraverso un mero rinvio (nella fattispecie - comunque - mancante) agli atti del procedimento di primo grado
(cfr., da ultimo, Cass., ord. n. 16420 del 09.06.2023).
5. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i vigenti criteri tabellari, seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 2605/2023, emessa dal TR di Napoli in data Controparte_1
10.02.2023 e pubblicata in data 10.03.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1 dell'appellata, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Efisia Gaviano)