Sentenza breve 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 10/03/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01985/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00622/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2025, proposto da DA VE, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NO UT, EL GG, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della deliberazione del Direttore Generale della ASL NAPOLI 3 SUD n. 1609 del 20/11/2024 di approvazione degli atti e graduatoria selezione interna comparativa per curriculum e colloquio, finalizzata alla progressione tra le aree del Comparto ASL NA 3 Sud, copertura di n. 9 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale-Area dei Professionisti della Salute e Funzionari e di nomina dei vincitori; b) degli atti e verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui non ha correttamente valutato i titoli di carriera e professionali del ricorrente assegnandogli il punteggio complessivo di 49,395 e collocandolo al 29° posto; c) del bando di concorso approvato con delibera del Direttore generale n. 101 nella parte in cui si stabilisce che “gli anni di servizio valevoli quale requisito di ammissione non saranno oggetto di valutazione, e conseguentemente di punteggio nell’ambito della valutazione dei titoli”; d) del di ogni altro atto connesso, precedente, presupposto, se ed in quanto lesivi dei diritti ed interessi del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 108 - Napoli 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso in oggetto il ricorrente ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe, censurando la posizione ottenuta in graduatoria, al n. 29, nella procedura interna comparativa per curriculum e colloquio finalizzata alla progressione tra le Aree del Personale del Comparto a copertura di n. 9 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale – Area dei Professionisti della salute e funzionari, a causa della non corretta attribuzione dei punteggi per il servizio prestato e i titoli posseduti.
Espone in fatto di essere dipendente a tempo indeterminato, dall’ 1.01.2020, della ASL Napoli 3 Sud, nel profilo di Assistente Amministrativo CAT C- Ruolo Amministrativo – Area degli assistenti e di aver presentato regolare domanda per la sopra menzionata selezione interna. Espone, altresì, che la graduatoria predisposta all’esito della procedura concorsuale l’avrebbe collocato in posizione n. 29, non utile all’assunzione, per via di una erronea attribuzione dei punteggi sia per quanto riguarda l’anzianità di servizio sia per quanto riguarda i titoli.
Avverso gli atti impugnati, pertanto, ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Violazione dei principi in tema di valutazione dei titoli di carriera. Violazione dell’art. 21 CCNL 2019/2921. Violazione del D.P.R. 487/1994. eccesso di potere per illogicità. Sviamento di potere. Difetto di motivazione.
La disposizione del bando che ha previsto che gli anni di servizio valevoli quali requisito di ammissione non sarebbero stati oggetto di valutazione e di punteggio nell’ambito di valutazione dei titoli sarebbe palesemente illegittima in quanto opererebbe una disparità di trattamento a favore del personale in possesso della Laurea ( che vedrebbe valutati 5 anni in più in merito alla carriera) rispetto a chi possiederebbe il diploma di istruzione di secondo grado, che si troverebbe danneggiato pur avendo, in ipotesi, una maggiore anzianità di servizio. Ciò sarebbe privo di motivazione, violerebbe la par condicio partecipationis e l’art. 21, comma 2, del CCNL 2019/2021 del Comparto Sanità che, al contrario, valorizzerebbe l’esperienza e la professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’Azienda o Ente di appartenenza e non avrebbe previsto in alcun modo che gli anni di servizio valevoli quali requisito di ammissione non potrebbero essere oggetto di valutazione e di punteggio nell’ambito di valutazione dei titoli.
2) Violazione del bando e dei criteri fissati dalla commissione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità. Erroneo presupposto. Difetto di motivazione.
La Commissione avrebbe errato nell’attribuzione del punteggio per l’anzianità di servizio calcolabile, per i titoli di carriera e accademici e per la valutazione del curriculum formativo e professionale del ricorrente.
Il ricorrente medesimo precisa, tuttavia, che il proprio interesse è ad un miglior posizionamento in graduatoria, nell’ottica dell’eventuale scorrimento della stessa o di rinuncia dei chiamati, visto che, anche con il punteggio corretto, non rientrerebbe tra i 9 vincitori (si collocherebbe , infatti, al 19° posto).
3) Violazione e mancata applicazione dell’art. 6 l. 241/1990. Violazione del principio del c.d. soccorso istruttorio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
In via subordinata il ricorrente, nel caso in cui l’Amministrazione obiettasse che il calcolo dell’anzianità fosse derivato da una non corretta compilazione della domanda di concorso, precisa che nella domanda egli avrebbe indicato di essere dipendente dell’ASL NA 3 Sud, con matricola n. 894479, con inquadramento nel profilo di Assistente Amministrativo-Area degli Assistenti.
Pur non avendo indicato la decorrenza di tale inquadramento (ovvero dall’1.01.2020), dunque, assume che l’amministrazione sarebbe stata certamente in grado di conoscere, facilmente e senza alcun particolare onere e/o gravosità, l’effettiva anzianità di servizio del ricorrente medesimo e, in caso contrario, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.
4) Violazione e mancata applicazione dell’art. 18, comma 2, l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione
Il ricorrente censura anche la violazione dell’art. 18, comma 2, L. 241/1990 a tenore del quale “ I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti ”. Secondo parte ricorrente, infatti, l’Asl resistente avrebbe avuto l’obbligo di verificare l’effettiva anzianità di servizio del ricorrente medesimo, anche attraverso la possibilità di ricorrere ad una integrazione della domanda in base alla disposizione invocata, ovvero acquisire di ufficio l’effettiva anzianità di servizio.
Il ricorrente conclude assumendo che, all’esito della corretta valutazione dei titoli, conseguirebbe il 19° posto della graduatoria e ciò radicherebbe il suo interesse all’impugnativa, stante la possibilità di rinunce successive da parte dei concorrenti idonei collocatisi in posizione migliore nella graduatoria o un successivo scorrimento della graduatoria medesima.
2. L’Amministrazione resistente, ritualmente costituitasi, con memoria depositata il 21.02.2025 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse attuate e concreto del ricorrente all’impugnazione, la tardività del gravame per mancata impugnativa della lex specialis entro il termine decadenziale e, comunque, la sua inammissibilità per difetto di giurisdizione, essendo stati già firmati i contratti con i vincitori. Ha chiesto, nel merito, il rigetto del gravame in quanto infondato.
3. La parte ricorrente, in data 24.02.2025, ha presentato rinuncia all’istanza di misure cautelari collegiali.
4. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2025, fissata per la discussione della misura cautelare, il Collegio, in conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. Consiglio di Stato, sez. V, n. 3718/2015), che ha chiarito come la pronuncia in forma semplificata sia ammissibile anche in ipotesi di rinuncia all'istanza cautelare, ha deciso di definire la causa nel merito, previo avviso ex art. 60 c.p.a. e sentiti i difensori presenti; la causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
5.1. Il ricorrente impugna la graduatoria di merito del concorso in oggetto assumendo che, a causa di una erronea attribuzione di punteggio, si è collocato in posizione 29°, non utile all’assunzione (9 posti) e che, se gli fosse stato attribuito il punteggio corretto, si sarebbe collocato in posizione 19°. Precisa, quindi, che il suo interesse è ad un migliore posizionamento in graduatoria, stante la eventuale rinuncia dei candidati meglio posizionatisi o lo scorrimento della graduatoria medesima.
Tuttavia, come evidenziato anche dall’Amministrazione, l’interesse fatto valere dal ricorrente, non ha i caratteri dell’attualità e della concretezza, assumendo i contorni di un’ipotesi futura e, comunque, meramente eventuale (lo scorrimento della graduatoria o la rinuncia dei candidati che precedono il ricorrente medesimo nella stessa.)
Come affermato in giurisprudenza "l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile" (Cons. Stato, sez. IV, sentenza 7 gennaio 2013 n. 24 ). Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre, quindi, la sussistenza di una chiara e piena connessione tra l'interesse sostanziale dedotto in giudizio, la lesione prospettata e la concreta idoneità del provvedimento domandato a riparare la dedotta lesione dell'interesse sostanziale vantato. Al contrario, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non implichi alcun vantaggio diretto per l'interesse sostanziale del ricorrente.” (T.A.R. Catania, sez. IV, 30.07.2018, n.1639)
Con riferimento allo scorrimento della graduatoria è stato affermato che “ in quanto meramente eventuale, non costituisce, di per sé, circostanza idonea a radicare un interesse concreto ed attuale ad agire in capo a quei candidati che, al momento della proposizione dell'impugnazione, non ricoprono una collocazione tale da poter rientrare fra gli ammessi in esito ad una pronuncia di accoglimento (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 06/08/2013, n. 4091).” (T.A.R. Catania, sez. IV, 30.07.2018, n.1639, cit. ).
Negli stessi termini , più recentemente, è stato affermato che “ l'idoneo non vincitore in un concorso pubblico vanta una posizione non di diritto al posto, ma di mera aspettativa all'assunzione, atteso che l'amministrazione conserva un'ampia discrezionalità e ha una semplice facoltà, non un obbligo, di procedere allo scorrimento della graduatoria, potendo ritenere non prioritaria la copertura del posto, ovvero, del pari, ravvisare ragioni nel senso dell'espletamento di un nuovo concorso, o, ancora, della soppressione del posto” (Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29.04.2024, n. 3855).
5.2. Nel caso di specie, come evidenziato, per pacifica ammissione del ricorrente l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non comporterebbe la sua assunzione ma una mera ed ipotetica non meglio quantificata chance futura di eventuale assunzione, che, alla luce dei principi e della giurisprudenza richiamata non è sufficiente ai fini della legittimazione al ricorso.
6. Per le ragioni sopra esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza ab origine di un interesse concreto ed attuale a ricorrere.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO