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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3811 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott. Alberto Celeste
Consigliere rel. Dott. Maria Pia Di Stefano
Consigliere Dott. Roberto Bonanni
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 971/2024
vertente tra parte domiciliata in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 142 ROMA Parte 1 rappresentata dall'avv. CIPOLLONE UBALDO
Parte appellante contro
CP 1 parte domiciliata in PIAZZA DELLE V GIORNATE N. 3 00192 ROMA rappresentata dall'avv. EUDIZI GUIDO
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1992 /2023 emessa dal Tribunale di Tivoli in funzione di
Giudice del Lavoro in data 6.12.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO Parte 1Con la sentenza in oggetto è stato riconosciuto a - in aggravamento dal
56% stabilito dall CP 1 in via amministrativa una rendita correlata a postumi del 65% (come accertato in sede di ctu) per l'infortunio di natura professionale occorsole in data 8.2.2014
(infortunio in itinere in esito al quale la Parte 1 riportava uno schiacciamento dell'arto superiore sinistro e sindrome depressiva di varia tipologia e grado). Appella la originaria ricorrente lamentando una (già rappresentata) situazione di incompatibilità del
CTU dr. Per 1 (poiché collocatosi in posizione utile nella graduatoria degli ammessi con riserva nel concorso per 202 posti di dirigente medico dell'ente convenuto CP 1 anno 2020) e comunque l'erroneità della quantificazione operata da detto CTU, giacché l'aggravamento doveva portare quantomeno ad una percentuale dell'85% ove il CTU avesse tenuto conto delle osservazioni critiche mosse alla bozza, in particolare:
.applicando in via analogica il metodo Balthasar (previsto per le invalidità civili) in luogo della formula Gabrielli;
.considerando che la "Sindrome Depressiva Endoreattiva di severa entità in comorbilità con SI OB non era insorta a distanza di 7 anni dall'infortunio del 2014, ma era stata diagnosticata già nel 2017 (dunque era stato erroneamente escluso dal ctu il nesso causale tra tale patologia e l'evento lesivo); valutando le ripercussioni della menomazione all'arto superiore sulla postura e quindi sulle patologie della schiena.
Inoltre, era stato erroneamente escluso il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità al lavoro
(per potere la ricorrente iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio), avendone invece la ricorrente tutti requisiti (un'età non superiore ai 65 anni e un grado di inabilità non inferiore al 34% riconosciuto dall'CP_1 rientrando la Parte 1 quantomeno nel novero dei “lavoratori che per il grado o la natura della invalidità possono essere nocivi per la salute degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti").
L'appellante chiede pertanto dichiararsi la nullità della ctu di primo grado o il rinnovo delle operazioni, per vedersi riconosciuto l'aggravamento dei postumi invalidanti con conseguente aumento del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica assunto ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 38/2000 come quantificato nella misura non inferiore all'85%, oltre al all'assegno di incollocabilità.
Si costituisce CP 1 per resistere al gravame e chiederne il rigetto stante la sua genericità.
Sostituita l'udienza del 18.11.2025 con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo, con sentenza e contestuale motivazione.
OOOOOO
O
La Corte, disposto il rinnovo della ctu, ed affidato all'ausiliario il quesito già posto al ctu nominato in primo grado (ossia di accertare la "sussistenza del requisito sanitario come indicato nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo"), tenendo però conto delle censure mosse con l'atto di appello e di quelle contenute nelle note di osservazioni critiche alla bozza di ctu depositate dalla originaria parte ricorrente, osserva.
Il CTU nominato, dr. Persona 2 ha rilevato che:
"Dall'esame della documentazione medica agli atti e delle indagini specialistiche in particolare e sulla base dell'obiettività disfunzionale riscontrata si può affermare che la periziata presenta un quadro patologico caratterizzato da esiti di frattura pluriframmentaria esposta del terzo distale dell'omero sinistro con perdita di sostanza ossea e lesione del nervo radiale trattata chirurgicamente mediante osteosintesi ed applicazione di fissatore esterno, caratterizzati da plegia dell'arto con grave ipomiotrofia diffusa, perdita delle sensibilità ed abolizione dei movimenti del gomito, del polso, della mano e delle dita con necessità di tutore ortopedico e da disturbo da stress posttraumatico cronico con grave depressione reattiva. Per quanto si riferisce alla valutazione dei postumi permanenti ricollegabili all'evento traumatico in oggetto, tenuto conto del fatto che la periziata E un soggetto destrimane e sulla base delle tabelle di cui al D.M. 38/2000, la paralisi bassa del nervo radiale Ë inquadrabile nel codice 160 (tabellata sino al venticinque per cento), il deficit motorio del gomito (codice 231) Ë tabellato sino al venti per cento, la perdita funzionale dei movimenti del polso (codice 236) Ë valutabile sino al sedici per cento, mentre il disturbo post-traumatico da stress severo (codice 181) è tabellabile nella misura del quindici per cento. Trattandosi di menomazioni concorrenti (incidenti su organi od apparati strettamente sinergici) per quanto concerne i postumi della frattura dell'omero sinistro i postumi permanenti sono valutabili nella misura del 60% (sessanta per cento), che uniti al disturbo post-traumatico da stress severo portano alla valutazione complessiva dei postumi permanenti nella misura del 75% (settantacinque per cento).
In conclusione quindi, tenuto conto di quanto precedentemente riportato e considerate le risultanze degli accertamenti strumentali eseguiti e dell'obiettività disfunzionale evidenziata dall'esame obiettivo, posso affermare che la periziata presenta un quadro patologico caratterizzato da esiti di frattura pluriframmentaria esposta del terzo distale dell'omero sinistro con perdita di sostanza ossea e lesione del nervo radiale trattata chirurgicamente mediante osteosintesi ed applicazione di fissatore esterno, consistenti in plegia dell'arto con grave ipomiotrofia diffusa, perdita della sensibilità ed abolizione dei movimenti del gomito, del polso, della mano e delle dita con necessità di uso di tutore ortopedico permanente e da disturbo da stress posttraumatico cronico con depressione reattiva post-traumatica grave.
Pertanto sulla base di quanto esposto ritengo che al sinistro del 08/02/2014 sono conseguiti postumi permanenti valutabili, sulla base delle tabelle di cui al D.M. 38/2000, nella misura del 75% (settantacinque per cento) e la decorrenza deve a sua volta essere fissata all'epoca in cui si è manifestata la grave sindrome ansioso-depressiva reattiva in comorbilità con nevrosi fobica ed attacchi di panico (diagnosticata al termine della consulenza psichiatrica eseguita in data 22/09/2017 presso il Centro di Salute Mentale della CP_2 5) per cui la sua insorgenza, tenuto conto della stabilizzazione dei sintomi, può essere a sua volta fatta risalire a circa sei mesi precedentemente alla prima visita psichiatrica riportante la diagnosi (01/04/2017), mentre per quanto concerne il periodo compreso tra la domanda di riconoscimento dei postumi invalidanti e l'aprile 2017 la periziata deve essere ritenuta invalida nella misura del 60%
(sessanta per cento).
Non sussistevano e non sussistono allo stato attuale i requisiti compatibili con la concessione dell'assegno d'incollocabilità, in quanto il coefficiente attribuito di cui all'art. 13 del D. LGS. 38/2000 e D.M. 12/7/2000 risulta pari a 0,9 trattandosi di menomazione che consente solamente lo svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appartenenza, compatibili con le residue capacità psico-fisiche anche con interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.
Alle note di parte attrice sopra riportate rispondo come segue.
-La percentuale invalidante complessiva nella misura del 75% (settantacinque per cento) è stata calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.M. 38/2000, descrivendo integralmente i relativi codici di riferimento per ciascuna delle patologie conseguenti all'evento traumatico in oggetto. Persona 3 si E limitato a richiedere una valutazione complessiva dei postumi Il Prof. ell'ottanta per cento senza specificare con precisione le motivazioni di permane tale valutazione, salvo l'inserimento nella diagnosi complessiva delle discopatie cervicali e lombari multiple la cui origine non è in alcun modo riconducibile all'evento traumatico.
· Ho adeguatamente motivato il parere negativo riguardante la concessione dell'assegno d'incollocabilità in quanto la periziata è in grado, come da me specificato nelle conclusioni, di svolgere attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appartenenza che siano compatibili con le residue capacità psico-fisiche anche con interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno (coefficiente 0,9 dell'articolo 13 del D. Lgs. 38/2000 e del D.M. 12/07/2000 compatibile con la percentuale invalidante pari al settantacinque per cento).
Appare del tutto fuori luogo l'asserzione che per ottenere l'assegno d'incollocabilità sia sufficiente la percentuale invalidante superiore al venti per cento, visti i numerosi casi di soggetti con invalidità superiore a tale percentuale in attività lavorativa.".
La Corte ritiene di condividere far proprie le conclusioni del CTU, frutto di indagini condotte con rigore logico e coerenti con il dettato delle normative applicabili. Il CTU ha altresì esaustivamente risposto alle osservazioni critiche mosse dal CT di parte appellante dr. Persona 3 con particolare riferimento alla mancata riconducibilità all'evento traumatico de quo delle discopatie cervicali e lombari multiple che il predetto CT di parte vorrebbe responsabili del più grave quadro invalidante a carico della periziata (almeno 80%), così come il CTU ha coerentemente esposto le ragioni del mancato riconoscimento dell'assegno di incollocabilità, che non verte solo sul grado di menomazione (superiore al 20%) e sull'età (non più di 65 anni), requisiti che la Parte 1 possiede, ma anche sulla impossibilità della collocazione in qualsiasi settore lavorativo, circostanza che il CTU ha motivatamente escluso.
La sentenza di primo grado va dunque parzialmente riformata nei termini di cui in motivazione, riconoscendo alla Parte 1 un aggravamento dei postumi del sinistro occorso l'8.2.2024 nella maggiore percentuale del 75%, e conseguente condanna dell'CP_1 alla corresponsione della relativa rendita, oltre accessori.
Le spese del doppio grado, stante il complessivo esito della lite, che vede 1 CP_1 prevalentemente e sostanzialmente soccombente, devono essere sostenute dall' CP_3 appellato, ferme le spese come liquidate in primo grado e liquidate le spese del giudizio di appello come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi.
Le spese di CTU sono poste a carico dell CP_1, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della impugnata sentenza, confermata nel resto,
-accerta che Parte 1 ha riportato un aggravamento dei postumi del sinistro occorso
1'8.2.2024 nella maggiore percentuale del 75%, e per l'effetto,
-condanna l'CP_1 alla corresponsione della rendita secondo la predetta percentuale di aggravamento, oltre accessori di legge.
- Condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, quelle del primo grado nella misura liquidata dal primo giudice nella sentenza impugnata, e quelle del presente grado liquidate in euro 2.500,00, oltre il rimborso delle spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa di legge.
Roma, 18/11/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente dott. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott. Alberto Celeste
Consigliere rel. Dott. Maria Pia Di Stefano
Consigliere Dott. Roberto Bonanni
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 971/2024
vertente tra parte domiciliata in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 142 ROMA Parte 1 rappresentata dall'avv. CIPOLLONE UBALDO
Parte appellante contro
CP 1 parte domiciliata in PIAZZA DELLE V GIORNATE N. 3 00192 ROMA rappresentata dall'avv. EUDIZI GUIDO
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1992 /2023 emessa dal Tribunale di Tivoli in funzione di
Giudice del Lavoro in data 6.12.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO Parte 1Con la sentenza in oggetto è stato riconosciuto a - in aggravamento dal
56% stabilito dall CP 1 in via amministrativa una rendita correlata a postumi del 65% (come accertato in sede di ctu) per l'infortunio di natura professionale occorsole in data 8.2.2014
(infortunio in itinere in esito al quale la Parte 1 riportava uno schiacciamento dell'arto superiore sinistro e sindrome depressiva di varia tipologia e grado). Appella la originaria ricorrente lamentando una (già rappresentata) situazione di incompatibilità del
CTU dr. Per 1 (poiché collocatosi in posizione utile nella graduatoria degli ammessi con riserva nel concorso per 202 posti di dirigente medico dell'ente convenuto CP 1 anno 2020) e comunque l'erroneità della quantificazione operata da detto CTU, giacché l'aggravamento doveva portare quantomeno ad una percentuale dell'85% ove il CTU avesse tenuto conto delle osservazioni critiche mosse alla bozza, in particolare:
.applicando in via analogica il metodo Balthasar (previsto per le invalidità civili) in luogo della formula Gabrielli;
.considerando che la "Sindrome Depressiva Endoreattiva di severa entità in comorbilità con SI OB non era insorta a distanza di 7 anni dall'infortunio del 2014, ma era stata diagnosticata già nel 2017 (dunque era stato erroneamente escluso dal ctu il nesso causale tra tale patologia e l'evento lesivo); valutando le ripercussioni della menomazione all'arto superiore sulla postura e quindi sulle patologie della schiena.
Inoltre, era stato erroneamente escluso il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità al lavoro
(per potere la ricorrente iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio), avendone invece la ricorrente tutti requisiti (un'età non superiore ai 65 anni e un grado di inabilità non inferiore al 34% riconosciuto dall'CP_1 rientrando la Parte 1 quantomeno nel novero dei “lavoratori che per il grado o la natura della invalidità possono essere nocivi per la salute degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti").
L'appellante chiede pertanto dichiararsi la nullità della ctu di primo grado o il rinnovo delle operazioni, per vedersi riconosciuto l'aggravamento dei postumi invalidanti con conseguente aumento del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica assunto ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 38/2000 come quantificato nella misura non inferiore all'85%, oltre al all'assegno di incollocabilità.
Si costituisce CP 1 per resistere al gravame e chiederne il rigetto stante la sua genericità.
Sostituita l'udienza del 18.11.2025 con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo, con sentenza e contestuale motivazione.
OOOOOO
O
La Corte, disposto il rinnovo della ctu, ed affidato all'ausiliario il quesito già posto al ctu nominato in primo grado (ossia di accertare la "sussistenza del requisito sanitario come indicato nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo"), tenendo però conto delle censure mosse con l'atto di appello e di quelle contenute nelle note di osservazioni critiche alla bozza di ctu depositate dalla originaria parte ricorrente, osserva.
Il CTU nominato, dr. Persona 2 ha rilevato che:
"Dall'esame della documentazione medica agli atti e delle indagini specialistiche in particolare e sulla base dell'obiettività disfunzionale riscontrata si può affermare che la periziata presenta un quadro patologico caratterizzato da esiti di frattura pluriframmentaria esposta del terzo distale dell'omero sinistro con perdita di sostanza ossea e lesione del nervo radiale trattata chirurgicamente mediante osteosintesi ed applicazione di fissatore esterno, caratterizzati da plegia dell'arto con grave ipomiotrofia diffusa, perdita delle sensibilità ed abolizione dei movimenti del gomito, del polso, della mano e delle dita con necessità di tutore ortopedico e da disturbo da stress posttraumatico cronico con grave depressione reattiva. Per quanto si riferisce alla valutazione dei postumi permanenti ricollegabili all'evento traumatico in oggetto, tenuto conto del fatto che la periziata E un soggetto destrimane e sulla base delle tabelle di cui al D.M. 38/2000, la paralisi bassa del nervo radiale Ë inquadrabile nel codice 160 (tabellata sino al venticinque per cento), il deficit motorio del gomito (codice 231) Ë tabellato sino al venti per cento, la perdita funzionale dei movimenti del polso (codice 236) Ë valutabile sino al sedici per cento, mentre il disturbo post-traumatico da stress severo (codice 181) è tabellabile nella misura del quindici per cento. Trattandosi di menomazioni concorrenti (incidenti su organi od apparati strettamente sinergici) per quanto concerne i postumi della frattura dell'omero sinistro i postumi permanenti sono valutabili nella misura del 60% (sessanta per cento), che uniti al disturbo post-traumatico da stress severo portano alla valutazione complessiva dei postumi permanenti nella misura del 75% (settantacinque per cento).
In conclusione quindi, tenuto conto di quanto precedentemente riportato e considerate le risultanze degli accertamenti strumentali eseguiti e dell'obiettività disfunzionale evidenziata dall'esame obiettivo, posso affermare che la periziata presenta un quadro patologico caratterizzato da esiti di frattura pluriframmentaria esposta del terzo distale dell'omero sinistro con perdita di sostanza ossea e lesione del nervo radiale trattata chirurgicamente mediante osteosintesi ed applicazione di fissatore esterno, consistenti in plegia dell'arto con grave ipomiotrofia diffusa, perdita della sensibilità ed abolizione dei movimenti del gomito, del polso, della mano e delle dita con necessità di uso di tutore ortopedico permanente e da disturbo da stress posttraumatico cronico con depressione reattiva post-traumatica grave.
Pertanto sulla base di quanto esposto ritengo che al sinistro del 08/02/2014 sono conseguiti postumi permanenti valutabili, sulla base delle tabelle di cui al D.M. 38/2000, nella misura del 75% (settantacinque per cento) e la decorrenza deve a sua volta essere fissata all'epoca in cui si è manifestata la grave sindrome ansioso-depressiva reattiva in comorbilità con nevrosi fobica ed attacchi di panico (diagnosticata al termine della consulenza psichiatrica eseguita in data 22/09/2017 presso il Centro di Salute Mentale della CP_2 5) per cui la sua insorgenza, tenuto conto della stabilizzazione dei sintomi, può essere a sua volta fatta risalire a circa sei mesi precedentemente alla prima visita psichiatrica riportante la diagnosi (01/04/2017), mentre per quanto concerne il periodo compreso tra la domanda di riconoscimento dei postumi invalidanti e l'aprile 2017 la periziata deve essere ritenuta invalida nella misura del 60%
(sessanta per cento).
Non sussistevano e non sussistono allo stato attuale i requisiti compatibili con la concessione dell'assegno d'incollocabilità, in quanto il coefficiente attribuito di cui all'art. 13 del D. LGS. 38/2000 e D.M. 12/7/2000 risulta pari a 0,9 trattandosi di menomazione che consente solamente lo svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appartenenza, compatibili con le residue capacità psico-fisiche anche con interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.
Alle note di parte attrice sopra riportate rispondo come segue.
-La percentuale invalidante complessiva nella misura del 75% (settantacinque per cento) è stata calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.M. 38/2000, descrivendo integralmente i relativi codici di riferimento per ciascuna delle patologie conseguenti all'evento traumatico in oggetto. Persona 3 si E limitato a richiedere una valutazione complessiva dei postumi Il Prof. ell'ottanta per cento senza specificare con precisione le motivazioni di permane tale valutazione, salvo l'inserimento nella diagnosi complessiva delle discopatie cervicali e lombari multiple la cui origine non è in alcun modo riconducibile all'evento traumatico.
· Ho adeguatamente motivato il parere negativo riguardante la concessione dell'assegno d'incollocabilità in quanto la periziata è in grado, come da me specificato nelle conclusioni, di svolgere attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appartenenza che siano compatibili con le residue capacità psico-fisiche anche con interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno (coefficiente 0,9 dell'articolo 13 del D. Lgs. 38/2000 e del D.M. 12/07/2000 compatibile con la percentuale invalidante pari al settantacinque per cento).
Appare del tutto fuori luogo l'asserzione che per ottenere l'assegno d'incollocabilità sia sufficiente la percentuale invalidante superiore al venti per cento, visti i numerosi casi di soggetti con invalidità superiore a tale percentuale in attività lavorativa.".
La Corte ritiene di condividere far proprie le conclusioni del CTU, frutto di indagini condotte con rigore logico e coerenti con il dettato delle normative applicabili. Il CTU ha altresì esaustivamente risposto alle osservazioni critiche mosse dal CT di parte appellante dr. Persona 3 con particolare riferimento alla mancata riconducibilità all'evento traumatico de quo delle discopatie cervicali e lombari multiple che il predetto CT di parte vorrebbe responsabili del più grave quadro invalidante a carico della periziata (almeno 80%), così come il CTU ha coerentemente esposto le ragioni del mancato riconoscimento dell'assegno di incollocabilità, che non verte solo sul grado di menomazione (superiore al 20%) e sull'età (non più di 65 anni), requisiti che la Parte 1 possiede, ma anche sulla impossibilità della collocazione in qualsiasi settore lavorativo, circostanza che il CTU ha motivatamente escluso.
La sentenza di primo grado va dunque parzialmente riformata nei termini di cui in motivazione, riconoscendo alla Parte 1 un aggravamento dei postumi del sinistro occorso l'8.2.2024 nella maggiore percentuale del 75%, e conseguente condanna dell'CP_1 alla corresponsione della relativa rendita, oltre accessori.
Le spese del doppio grado, stante il complessivo esito della lite, che vede 1 CP_1 prevalentemente e sostanzialmente soccombente, devono essere sostenute dall' CP_3 appellato, ferme le spese come liquidate in primo grado e liquidate le spese del giudizio di appello come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi.
Le spese di CTU sono poste a carico dell CP_1, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della impugnata sentenza, confermata nel resto,
-accerta che Parte 1 ha riportato un aggravamento dei postumi del sinistro occorso
1'8.2.2024 nella maggiore percentuale del 75%, e per l'effetto,
-condanna l'CP_1 alla corresponsione della rendita secondo la predetta percentuale di aggravamento, oltre accessori di legge.
- Condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, quelle del primo grado nella misura liquidata dal primo giudice nella sentenza impugnata, e quelle del presente grado liquidate in euro 2.500,00, oltre il rimborso delle spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa di legge.
Roma, 18/11/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente dott. Alberto Celeste