Articolo 6 della Legge 9 dicembre 1949, n. 877
Articolo 5Articolo 7
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11 dicembre 1949
Art. 6.
Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in quattro domeniche, da stabilire dal Ministro per i trasporti nella misura seguente:

biglietti d'importo fino a L. 200 . . . . . . . . . . . . . . . L. 20 biglietti d'importo da L. 201 a L. 500. . . . . . . . . . . . . L. 50 biglietti d'importo da L. 501 a L. 1000. . . . . . . . . . . . L. 100 biglietti d'importo da L. 1001 a L. 2000 . . . . . . . . . . . L. 150 biglietti d'importo oltre L. 2000. . . . . . . . . . . . . . . L. 200 biglietti per i viaggi in servizio locale
sulla metropolitana Napoli-Pozzuoli Solfatara. . . . . . . . . . L. 5
Entrata in vigore il 11 dicembre 1949