CA
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 812/2023, avverso la sentenza n. 792/2023 del
Tribunale di Trani tra
, nella persona della direttrice generale p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata in Andria a via Fornaci n.201, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Scarpellini
Camilli e Raffaella Notarpietro come da procure in atti
Appellante
e
nella qualità di curatore di Controparte_1 Persona_1 elettivamente domiciliato in Bisceglie presso lo studio dell'avv. Cecilia Lorusso, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Appellato
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente;
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , rappresentata dal suo curatore Persona_1
, ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Trani l per ivi sentire Controparte_1 CP_2 condannare quest'ultima a risarcirle i danni, nell'importo di giustizia, e a rifonderle le spese di lite,
a tal fine deducendo che, ricoverata a Barletta dal 21.2.15 al 17.3.25 per anemia emolitica autoimmune, e sottoposta a numerose trasfusioni con sacche di emazie non compatibili, “durante la degenza e a causa di trasfusioni di sacche di emazie infette” aveva contratto epatopatia HCV correlata. Si è costituita la convenuta e ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda sul rilievo dell'inconfigurabilità, a carico dell , di un inadempimento delle obbligazioni derivanti dal CP_2 rapporto contrattuale con la paziente, posto che nell'occasione la trasfusione di sacche non compatibili si era resa assolutamente necessaria per evitare rischi di vita, così come tutte le sacche utilizzate per le trasfusioni alla erano state oggetto di controlli, anche successivi, per CP_1 cui rimaneva indimostrato che proprio da queste ultime fosse derivata l'infezione, peraltro manifestatasi oltre il normale termine massimo di latenza.
Istruita la causa mediante espletamento di CTU medica, con sentenza n.792 del 9.5.23 il
Tribunale adìto ha accolto la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, ha condannato la convenuta a risarcire il danno nella misura di € 37.133,00, oltre interessi, condannando altresì la stessa a rifondere alla parte attrice le spese di lite e i costi della CTU.
In particolare il primo giudice, preso atto l'infezione era intervenuta dopo circa 5 mesi e quindi all'interno del c.d. periodo finestra (da 12 gg. a 6 mesi) indicato dal CTU, ha ritenuto provato, secondo il criterio del “più probabile che non”, la derivazione eziologica dell'infezione da cause imputabili alla struttura sanitaria;
cause da individuare nelle manovre invasive (prelievi, biopsie, infusioni) cui la donna era stata sottoposta durante il ricovero (atteso che il CTU, in risposta a specifico quesito, aveva valutato plausibile tale ipotesi, la quale peraltro ad avviso del giudicante non poteva ritenersi estranea al perimetro del giudizio, avendo parte attrice allegato dedotto che il contagio era avvenuto in occasione della degenza) o, comunque, nella trasfusione di sacche di emazie infette (atteso che il CTU aveva escluso tale ipotesi, ma sulla base a valutazioni logiche non corroborate dalla documentazione in atti).
Avverso tale pronuncia ha interposto tempestivo appello l per chiedere, previa CP_2 sospensione della sua esecutività, la riforma della stessa nel senso del rigetto della domanda attrice con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la parte appellata per chiedere il rigetto dell'avverso gravame e la condanna dell'appellante a rifonderle le spese di lite.
Nel corso del giudizio di appello, con ordinanza del 10.1.24 la Corte – riservando ogni verifica circa la tempestività dell'appello – ha accolto l'istanza sospensiva avanzata dall'appellante; quindi la causa è stata rinviata – con assegnazione dei termini di legge ex art.281 sexies c.p.c. – all'odierna udienza, svoltasi con modalità cartolari, all'esito della quale è stata riservata per la decisione ai sensi del comma 3 dell'anzidetta disposizione.
*****
Va preliminarmente rilevata la tempestività dell'appello in esame, avendo parte appellante prodotto, a seguito del provvedimento sospensivo che segnalava la questione di rito, documentazione da cui si trae conferma dalla data di notificazione della sentenza impugnata e della conseguente tempestiva proposizione dell'impugnazione. Cont Passando al merito, con motivi di impugnazione suscettibili di esame unitario l' lamenta che la sentenza appellata sia pervenuta all'affermazione di sussistenza dei presupposti di responsabilità della struttura sanitaria al di fuori di quanto allegato da parte attrice nell'atto introduttivo e, comunque, in contrasto con le risultanze della CTU e con la documentazione sanitaria in atti, inidonee a dimostrare il nesso eziologico richiesto.
Osserva la Corte che l'appello risulta fondato nei termini di cui appresso.
Va premesso che la non ha mai invocato, come causa di contagio, CP_1
l'incompatibilità tra le emazie contenute nei sacchi trasfusi e il proprio gruppo sanguigno, né la sentenza appellata ha mai argomentato in tal senso, sicchè le doglianze dell'appellante sul punto risultano ultronee, tanto più ove si consideri che, per il CTU, l'utilizzo di sacche non compatibili era stato imposto da esigenze di urgenza quoad vitam, ciò valendo in ogni caso ad escludere ogni profilo di responsabilità della struttura sanitaria.
E' invece fondata la censura secondo cui le “altre comuni fonti di contagio” (che il primo giudice ha dapprima chiesto al CTU di valutare e poi – preso atto che quest'ultimo non ha escluso l'ipotesi di contagio legato a manovre invasive nel corso della degenza – ha individuato come fattore eziologicamente collegato all'infezione) non potevano essere posta a base della pronuncia in quanto esorbitanti dall'ambito delle allegazioni di parte attrice.
E' vero infatti che, per la S.C., in tema di responsabilità della struttura sanitaria non integra domanda nuova la deduzione di profili di colpa, diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della CTU, poiché l'onere di allegazione dell'attore va rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili e non si estende a specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale conoscibili solo dagli esperti del settore (Cass.7074/24); ma trattasi di insegnamento valido in casi in cui ulteriori profili di inadempimento, non individuati e non individuabili ab initio per la complessità e incertezza del caso, emergano in corso di causa a seguito di indagine tecnica;
mentre nel caso in esame parte attrice, ben diversamente, ha sin dall'origine ritenuto di circoscrivere espressamente il fatto generatore del contagio all'utilizzo, da parte della struttura sanitaria, di sacche donate da soggetti infetti, senza ipotizzare in alcun modo possibili altre fonti di contagio (dovendosi intendere il suo riferimento al periodo di degenza finalizzato soltanto a individuare il momento di avvio del processo causale), e anzi omettendo anche dopo il deposito della CTU ogni deduzione volta ad estendere quanto originariamente allegato a sostegno della domanda.
La questione decisiva è dunque, piuttosto, se vi sia prova, secondo il canone civilistico del
“più probabile che non” richiamato dal primo giudice, della derivazione eziologica del contagio dalla somministrazione di sacche di emazie infette, ossia dall'unico fattore causale ritualmente dedotto da parte attrice.
A tale questione deve darsi risposta negativa.
Ed invero vi è in atti una nota, redatta dal direttore dell'U.O.C. ematologia dott. in data Per_2
30.1.16 (e quindi ormai ben oltre il tempo massimo di emersione di una possibile positività dei donatori delle 14 sacche somministrate alla durante il ricovero del febbraio-marzo CP_1
2015), in cui il sanitario da un lato riferisce che “gli esami di validazione sulle sacche di sangue interessate sono risultati tutti negativi”, dall'altro aggiunge di essersi “inoltre…attivato a richiamare i donatori che hanno fatto una sola donazione e quelli che hanno donato a febbraio 2015”.
Trattasi di dichiarazioni che, come ritenuto dal CTU, e contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, conducono ad escludere l'efficienza causale di quelle somministrazioni rispetto alla successiva insorgenza dell'infezione a carico della . CP_1
Infatti esse dimostrano che la struttura aveva sottoposto tutte le sacche agli esami di validazione, con esiti negativi, il che porta a concludere che, prima di procedere alla somministrazione delle stesse, la stessa aveva posto in essere tutto quanto esigibile al fine di prevenire l'infezione della destinataria, non avendo tra l'altro l'attrice dedotto profili di insufficienza della procedura di controllo delle sacche, profili che neppure emergono dalla relazione del CTU.
D'altra parte il sanitario dichiara in tale nota di avere anche proceduto, a fini di verifica postuma, a richiamare i donatori, abituali e occasionali, che avevano donato in quell'occasione per la prima e/o ultima volta (essendo evidentemente superfluo richiamare anche chi, nel donare anche dopo, aveva dato conferma della propria negatività), senza aggiungere altro, e ciò non può che voler dire che il richiamo ha poi portato ad accertare la perdurante negatività anche di tali donatori;
fermo restando poi che, come già osservato da questa Corte in sede di sospensiva, un eventuale mancato accertamento della successiva negatività dei donatori non potrebbe indurre ad inferire, per ciò solo, la futura positività degli stessi, essendo al contrario normale presumere, in mancanza di elementi di segno contrario, il perdurare della mancanza di infezione.
Le verifiche compiute dalla struttura in ordine alla negatività dei donatori, valutate unitamente al fatto che l'infezione si è manifestata soltanto mesi dopo le dimissioni della dall'ospedale di Barletta, portano conclusivamente ad escludere che la causa più CP_1 probabile dell'infezione contratta dalla donna possa essere stata la trasfusione di sangue infetto;
emergendo quali ipotesi più probabili – o almeno egualmente possibili – di contagio altre ignote situazioni intervenute dopo il ricovero (senza che ciò possa trovare smentita nello stato di inabilitazione della donna, sottoposta anche dopo la degenza ad ulteriori visite specialistiche e trattamenti farmacologici), o in alternativa le numerose manovre invasive subìte durante il ricovero
(estranee al presente giudizio per le ragioni sopra svolte). L'appello va dunque rigettato, conseguendo a ciò, per il criterio della soccombenza, la condanna di parte attrice a rifondere alla controparte le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
Vanno infine posti definitivamente a carico della i costi della CTU espletata in CP_1 primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona della direttrice generale p.t., avverso la Parte_1 sentenza n.792/2023 emessa dal Tribunale di Trani il 9.5.23, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda;
2) condanna , quale curatore di , a rifondere alla Controparte_1 Persona_1 controparte le spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in CP_2
€ 3.200,00 per compensi professionali, e per il secondo grado in € 1.550,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3) pone definitivamente a carico di nella qualità di cui sopra, i costi Controparte_1 della CTU espletata in primo grado.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 5.2.2025
Il Consigliere relatore
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo