TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
Q U I N T A S E Z I O N E C I V I L E
Il Giudice, dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6155 del registro generale affari civili dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Pepe ( e Filippo Email_1
Campo ( Email_2
OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore e P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentate e difese, in virtù di per mandato depositato in copia nel fascicolo informatico – dall'avv. Prof. Stefano D'Ercole ( ) Email_3
OPPOSTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
nullità della fideiussione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione regolarmente notificato il 03.05.2022, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1245/2022 emesso da questo Tribunale il
24.03.2022 con cui gli era stato ingiunto di pagare a e Controparte_2 Controparte_1
l'importo di euro 307.209,05 oltre interessi di mora come da domanda e spese del procedimento monitorio. r.g. 6155/2022
In sede monitoria, le ricorrenti avevano dedotto di aver stipulato in data 26.11.2020 con la CMT un contratto di finanziamento chirografario per l'importo di € Controparte_3
300.000,00; che tale obbligazione era stata garantita mediante fideiussione personale dal socio
; che a seguito dell'inadempimento della società debitrice l'istituto bancario Parte_1
aveva revocato il finanziamento, escutendo la garanzia del Fondo costituito presso
[...]
che aveva acquisito diritto di rivalersi sull'impresa mutuataria inadempiente, Controparte_4
frattanto fallita, per il recupero di quanto pagato agli istituti mutuanti, mediane autonomo procedimento.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito l'inammissibilità e/o nullità Parte_1
dell'ingiunzione a motivo dell'inidoneità della documentazione probatoria prodotta;
la nullità della fideiussione sia per illiceità ed illegittimità delle clausole vessatorie che determinano uno squilibrio nel rapporto obbligatorio o comunque decadenze e limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, sia perché identica nei contenuti allo schema predisposto dall'ABI le cui clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8, alla luce del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 di Banca d'Italia, sono state ritenute frutto di intese anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 co. 2 lett. a) L. 287/1990.
Nel caso di specie, l'inserimento degli artt. 2, 5 e 7, corrispondenti agli artt. 6 e 8 dello schema ABI, nella fideiussione rilasciata in favore della incideva Controparte_5
pesantemente sulla propria posizione, determinando la nullità totale del contratto di garanzia del 26.11.2020 e la conseguente decadenza e/o estinzione della garanzia e la liberazione di esso opponente. In via gradata, nel caso in cui fosse stata ritenuta, in via incidentale, la nullità parziale del contratto, le contestate clausole – e in particolare quella contenuta nell'art. 5 di deroga alla previsione dell'art. 1957 c.c. - avrebbero dovuto espungersi dal regolamento negoziale, con conseguenziale decadenza delle opposte dal diritto alla garanzia, per aver azionato le proprie istanze contro il debitore principale tardivamente, oltre i sei mesi dal primo inadempimento risalente al 5.7.2021.
In secondo luogo, premettendo che l'amministratore pro tempore della fallita Pt_1
, si era costituito anch'esso quale fideiussore della stessa e per Controparte_5 CP_6
il medesimo debito, ha esposto di essere stato estromesso dalla gestione della società e di essere quindi ignaro della posizione debitoria della società e del suo stato di insolvenza.
Tanto premesso, l'opponente ha così concluso:
2 r.g. 6155/2022
1) Preliminarmente, rigettare l'eventuale proposizione della richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
2) Autorizzare la chiamata in giudizio di , quale coobbligato in solido nella CP_6
denegata ipotesi in cui si dovessero trovare accoglimento, anche parziale, le pretese azionate da parte opposta,
3) Revocare il decreto ingiuntivo opposto perché emesso in mancanza dei presupposti di legge e/o per difetto probatorio della pretesa creditizia;
4) Accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione del 26.11.2020 dedotto in giudizio, in via incidentale e/o di eccezione, è viziato da nullità assoluta, in quanto redatto secondo il modello standard predisposto dall'ABI in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/90, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare l'estinzione della specificata garanzia e che per il titolo in discorso nulla a qualsivoglia titolo è dovuto da;
Parte_1
5) In subordine, accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione del 26.11.2020 dedotto in giudizio, in via incidentale e/o di eccezione, è viziato da nullità parziale, in quanto redatto secondo il modello standard predisposto dall'ABI in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/90, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare l'espunzione della clausola di cui all'art. 5 del menzionato contratto di fideiussione, nonché delle altre clausole illegittime, con ogni conseguenziale statuizione sulla portata della garanzia;
6) Nel merito, senza recesso dalle superiori eccezioni e difese, ritenere e dichiarare inesistente il credito azionato dalla opposta per i suesposti motivi o con qualunque altra motivazione, anche in difetto di esplicite conclusioni, revocando o comunque caducando, con qualsiasi statuizione, il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato;
7) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legale, con distrazione in favore degli scriventi procuratori che dichiarano di averle anticipate.
Costituendosi in giudizio, e si sono opposte Controparte_1 Controparte_2
all'accoglimento dell'opposizione e hanno chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto non avendo controparte contestato l'ammontare del credito azionato in sede monitoria né dedotto o provato di averlo estinto.
3 r.g. 6155/2022
In replica alle eccezioni avversarie, hanno dedotto: che la nullità delle clausole comminata con il provvedimento n. 55 del 2005 emesso dalla
Banca d'Italia non trova applicazione nel caso di specie non essendo quella rilasciata dal
Cicerone una fideiussione omnibus, in quanto concessa ad hoc per l'obbligazione in argomento;
che in ogni caso controparte non aveva fornito prova del fatto che la fideiussione fosse il risultato di eventuali intese anticoncorrenziali tra le banche idonee a ledere il fideiussore;
che la nullità sarebbe stata comunque limitata alle clausole di cui ai nn. 6 e 8 con conservazione degli effetti giuridici del negozio.
Con ordinanza del 06.12.2022, rigettata la domanda di chiamata in causa del terzo formulata dall'opponente e concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1245/2022, è stato assegnato termine per l'assolvimento della condizione di procedibilità mediante espletamento della mediazione obbligatoria.
Avendo, poi, l'opponente disconosciuto, in seno alla prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., la sottoscrizione apposta sulla scrittura di fideiussione, la causa è stata istruita (dal precedente
GU) mediante C.T.U. grafologica.
Assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusive, la causa è stata infine posta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies co 2 all'udienza di discussione dell'01.04.2025.
*****
Esposti i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di opposizione, il lamenta in maniera irrimediabilmente generica Pt_1
l'inidoneità della prova scritta del credito addotta in sede monitoria.
Chi giudica ritiene invece pienamente assolto l'onere probatorio gravante sull'opposta, in assenza di specifiche contestazioni circa l'entità dell'esposizione debitoria riveniente, a carico del mutuatario, dalla concessione del finanziamento chirografario di € 300.000,00, avendo essa prodotto copia del contratto del 26.11.2020, corredato dal piano di ammortamento, la scrittura del 26.11.2020 inviata a con cui si è costituito fideiussore Controparte_2 Parte_1
della ditta CMT COURIER S.R.L.S. … sino a concorrenza dell'importo massimo di € 390.000,00 … per adempimento delle obbligazioni verso i Finanziatori, dipendenti dal suddetto finanziamento. la nota del 15.09.2021 indirizzata alla CMT con cui la a causa del Controparte_3 CP_1
manifesto stato di insolvenza della debitrice, ha diffidato la stessa al pagamento delle rate arretrate.
4 r.g. 6155/2022
A fronte di tale produzione, che prova la fideiussione rilasciata dall'opponente a , il CP_2
non ha contestato il fondamento della pretesa creditoria, il quantum richiesto e Pt_1
l'inadempimento della debitrice e dei fideiussori, per cui tali fatti devono ritenersi pacifici (oltre che documentati) ai sensi dell'art. 115 c.p.c., essendosi lo stesso limitato ad eccepire – peraltro tardivamente, ossia con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., dopo aver prodotto copia del contratto e aver proposto eccezioni che presupponevano la paternità della propria sottoscrizione - l'apocrifia di tale sottoscrizione, della quale - in disparte ogni altra considerazione circa l'ammissibilità e la ritualità del generico “disconoscimento” - la disposta
CTU ha accertato incontestabilmente la riconducibilità della stessa al Pt_1
L'opponente ha poi eccepito la nullità ed inefficacia della fideiussione del 26.11.2020 per illegittimità ed illiceità delle clausole vessatorie in essa contenute, tali da determinare uno squilibrio nel rapporto obbligatorio e comunque decadenze e limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;
ed inoltre perché identica nei contenuti allo schema (allegato in atti) predisposto dall'Associazione B.I. le cui clausole, alla luce del provv. N. 55 del 2 maggio 2005 della B.. (allegato in atti) sono state riconosciute totalmente nulle in quanto violano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/1990.
Ebbene, il primo motivo di nullità è chiaramente infondato.
Qualora, infatti l'opponente avesse voluto invocare l'applicazione dell'art. 33 D. Lgs.
206/2005, avrebbe dovuto allegare quanto meno di rivestire – nell'operazione di cui discute – la qualità di consumatore nell'accezione adottata dalla Corte di Giustizia (cfr. sent. 14.9.2016 causa C-534/15, secondo cui nel caso del negozio di garanzia i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica vanno valutati con riferimento alla parte di esso senza considerare il contratto principale), tale essendo la persona fisica che, pur svolgendo un'attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa: la prestazione della fideiussione non deve perciò costituire atto espressivo dell'attività professionale né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (Cass. SU 27.2.2023 n. 5868;
Cass. 27618/2020; CGUE, 19 novembre 2015, causa C-74/15; CGUE, 14 settembre 2016, causa C-
534/15).
Alla luce di tale univoco indirizzo giurisprudenziale, deve negarsi al – che Pt_1
all'epoca in cui rilasciò la garanzia era socio (per la quota del 50%) della società debitrice (alla
5 r.g. 6155/2022
quale risulta aver comunicato il recesso soltanto nell'ottobre 2021, cfr. doc. 10 del fascicolo di parte opponente – la qualità di consumatore agli effetti invocati.
***
Infondato è anche il secondo profilo di asserita nullità radicale della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale, il cui scrutinio rientra nella competenza funzionale del Tribunale di Palermo quale giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto proposta in via di eccezione/incidentale (cfr. Cass. ord. 33041/2023, 3248/2023, secondo cui la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge
n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se
l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (set- 30/12/2021 n. 41994) e dalla successiva giurisprudenza di legittimità, i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 comma 2 lette. A) della legge 287/1990 e 101 TFUE, sono parzialmente nulli, a sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. 26934/2023).
Spetta, però, a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass. 18794/2023; 30383/2024).
In assenza di alcuna allegazione e prova al riguardo da parte dell'opponente (a tanto onerata), non essendo neppure plausibile che taluna delle parti avrebbe rifiutato la stipula del negozio in assenza delle clausole della cui invalidità si tratta, l'eccezione non potrebbe comunque essere accolta, e ciò indipendentemente dalle considerazioni – invero assorbenti – esposte nel paragrafo che segue.
***
6 r.g. 6155/2022
In via gradata, il ha chiesto accertarsi, in via incidentale, la nullità parziale del Pt_1
contratto, con riferimento alle clausole riproduttive di quelle contenute nello schema uniforme predisposto dall'ABI e oggetto del provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005; all'inefficacia della deroga convenzionale dell'art. 1957 c.c. conseguirebbe la decadenza dei creditori opposti dalla garanzia, non avendo costoro azionato le proprie pretese entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale coincidente con il primo inadempimento della mutuataria nel pagamento delle rate del finanziamento chirografario.
Premesso che l'opponente non ha mai depositato copia del predetto schema tipo della fideiussione né il provvedimento dell'autorità designata, deve comunque rammentarsi che quest'ultimo provvedimento si riferisce allo schema negoziale “tipo” predisposto nell'ottobre
2002 dall'Associazione Bancaria Italiana per la fideiussione omnibus a garanzia di operazioni bancarie;
rientrando tale documento nell'ambito di applicazione dell'art. 2 co. 1 legge 287/90, venne trasmesso alla Banca d'Italia, all'epoca avente funzione di autorità antitrust, la quale – per verificarne la compatibilità con la disciplina di matrice eurounitaria in materia di intese restrittive della concorrenza, interpellò l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato che,
a sua volta, pose in luce profili critici – idonei a restringere la concorrenza, attraverso un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito, nonché di accrescimento del costo complessivo del finanziamento per il debitore – riguardanti in particolare le clausole nn. 2, 6 e 8 di detto schema, ovvero, rispettivamente, la clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi;
la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c. che si intende quindi derogato;
ed infine, la clausola di sopravvivenza, secondo la quale, qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del fideiussore di restituire le somme erogate al debitore.
Sulla scorta del parere reso, la Banca d'Italia emise il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con cui affermò che gli artt. 2,6,8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per le
7 r.g. 6155/2022
fideiussioni omnibus contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, si pongono in contrasto con l'art. 2 co. 2 lett. a) legge 287/1990.
E però quella sottoscritta dall'odierna opponente non solo non costituisce una fideiussione omnibus (cfr. Cass. 21841/2024 e 30383/2024 secondo cui il provvedimento di
Banca d'Italia si riferisce esclusivamente alle fideiussioni omnibus e non quelle prestate per un affare particolare;
ma vd. contra, Cass. 27243/2024), essendo stata prestata esclusivamente a garanzia delle obbligazioni assunte dalla CMT nei confronti di e Controparte_3 CP_2
per il mutuo chirografario di € 300.000,00 della durata di 72 mesi, ma è Controparte_1
stata prestata in data 26.11.2020 ossia a diciotto anni di distanza dalla predisposizione dello schema negoziale “tipo” ritenuto espressione di intesa restrittiva della concorrenza tra aziende bancarie.
Ora, come osservato dalla sentenza n. 9340 del 28.11.2022 del Tribunale di Milano,
“l'onere probatorio volto a dare fondamento alla deduzione secondo cui lo specifico contratto di fideiussione si porrebbe a valle dell'intesa in relazione al disposto dell'art. 2 L. 287/90 non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione, quantomeno riguardo alla necessità di fornire elementi anche indiziari atti a confermare la prosecuzione dell'intesa illecita anche successivamente al periodo (risalente ai primi anni 2000) accertato dall'Autorità antitrust.
In tal senso si è espressa da ultimo anche la Suprema Corte, affermando che
l'accertamento operato dalla Banca d'Italia nel 2005 non può affatto consentire di reputare esistente, cioè persistente, in epoca successiva (e a distanza di tanti anni) il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre
e comprovare che l'intesa concorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova (Cass. 30383/2024)
Nella fattispecie in esame, dunque, la prova (anche indiziaria) avrebbe dovuto incentrarsi sul fatto che gli istituti di credito operanti sul territorio nazionale avessero continuato ad applicare in maniera uniforme le medesime clausole ritenute illegittime. Va infatti precisato che gli stessi provvedimenti dedotti dall'opponente, che avevano accertato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 L. 287/90 nello schema negoziale uniforme di fideiussione predisposto dall'ABI, esplicitamente riconoscevano che le clausole oggetto nel loro complesso di contestazione risultavano in se stesse ed anche nella loro combinazione del tutto lecite in quanto relative a norme derogabili e che l'effetto anticoncorrenziale era determinato dal fatto
8 r.g. 6155/2022
che esse risultavano inserite in una schema negoziale predisposto dall'Associazione bancaria e che dunque il loro effetto anticoncorrenziale derivava dalla possibilità della loro applicazione in maniera uniforme.
In tale contesto appare dunque evidente che il solo fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole non possa ritenersi, di per sé stesso, elemento sufficiente a dare effettivo conto della permanenza, successiva al provvedimento della Banca
d'Italia, di un'intesa rilevante sul piano antitrust. Per cui, in mancanza di qualsiasi allegazione sul punto l'assunto dell'opponente non è in alcun modo supportato.
L'eccezione di nullità va conseguentemente rigettata.
****
Non può tuttavia seguirne l'integrale conferma del decreto opposto. Come correttamente evidenziato dall'opponente nelle note conclusive autorizzate, Controparte_1
e nelle note scritte depositate il 16.3.2023 per l'udienza del 21.3.2023, Controparte_7
avevano dato atto che “seguito dell'escussione della garanzia del Fondo di Garanzia Mediocredito
Centrale SpA (MCC) di cui alla legge n. 662/1996, ossia “Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese”, il credito della ammonta, ad oggi, ad euro 37.209,05 in luogo, dunque, della CP_1
creditoria originaria portata dal decreto ingiuntivo pari ad euro 307.209,05” e avevano contestualmente depositato il verbale attestante l'esito negativo della procedura di mediazione, documentando il soddisfacimento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D. Lgs.
28/2010.
Essendosi dunque evidentemente ridotto il credito delle società opposte nei confronti dell'opponente per effetto dell'intervento del Fondo di Garanzia, si impongono (Cass. la revoca del decreto opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 37.209,05 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito (nei limiti previsti dalla legge
108/1996) dal 12.11.2021 al 30.12.2022 (data dell'incasso da della Controparte_4
somma di € 270.000,00) sull'intero importo originariamente ingiunto di € 307.209,05 e dal
31.12.2022 al saldo sulla somma di € 37.209,05.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in conformità ai parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, applicando – per tutte le fasi – il massimo coefficiente riduttivo di cui all'art. 4 del Regolamento agli importi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 per le cause di valore fino ad € 260.000,00, tenuto conto della semplicità delle questioni
9 r.g. 6155/2022
decisorie, sulle quali si registrano ormai uniformi indirizzi giurisprudenziali, della rapidità dell'attività istruttoria – esauritasi nelle disposte indagini grafologiche – e dell'esito del giudizio.
Vanno infine poste a carico di parte opponente le spese occorse per l'espletata CTU.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
provvedendo sull'opposizione proposta da con l'atto di Parte_1 citazione notificato il 03.05.2022, revoca il decreto ingiuntivo n. 1245/2022 emesso il
24.03.2022 e condanna l'opponente a pagare indivisamente Controparte_2 [...] la somma di € 37.209,05 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente Controparte_1 pattuito (nei limiti previsti dalla legge 108/1996) dal 12.11.2021 al 30.12.2022 sull'intero importo originariamente ingiunto di € 307.209,05 e dal 31.12.2022 al saldo sulla somma di € 37.209,05; condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte
e le liquida in complessivi € 7.051,50, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA e CPA;
pone le spese di c.t.u. a carico dell'opponente.
Così deciso in Palermo il giorno 24 aprile 2025
Il Giudice Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.,ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
10