Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2001, n. 8553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8553 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN8553/ 0 1 REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 15049/99 Dott. Marino Donato SANTOJANNI Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 19586 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere - Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: TA RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato RA V. PAPADIA, che lo rappresenta e difende OA DI DI, giusta unitamente all'avvocato delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI - E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliatorappresentante in ROMA VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio 2901 dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e 1988 -1- difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1353/99 del Tribunale di BARI, depositata il 14/05/99 R.G.N. 551/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ES MELE che ha concluso cessazione materia del contendere. i -2- RG 15049/99 Svolgimento del processo ES VE nel febbraio del 1996 instaurava il contraddittorio nei confronti della spa Ferrovie dello Stato chiedendo d'essere inquadrato nel 7° livello a decorrere dal 1° aprile '92, con condanna della Società alle con- seguenti differenze retributive. Riferiva che, rivestendo dal luglio '90 la qualifica di segretario tecnico di 5° livello, era intervenuto, il 3 dicembre '92, un accordo sindacale con l'Azienda secondo il quale veniva attribuito il 7° livello a decorrere dal- l'aprile '92 ai dipendenti inquadrati alla data del 14 settembre 1991 nel 6° livello, dov'era stato collocato dal gennaio '91, in seguito a conciliazione giudiziale del 26 aprile '93. Rigettata la domanda dal Pretore, il VE proponeva appello, soste- nendo che la corretta interpretazione delle clausole dell'accordo collettivo e della sua conciliazione comportava l'accoglimento del preteso inquadra- mento superiore, trovandosi, appunto, nel 6° livello dal gennaio'91. Ricostituito il contraddittorio, il Tribunale rigettava l'appello, rilevando che il collocamento nel 6° livello dal 1° gennaio 1991, frutto della conciliazione del 26 aprile '93 (da cui decorrevano gli effetti economici), era avvenuto ai soli effetti giuridici, quando era già in vigore l'accordo sindacale del 3 di- cembre '92, che prevedeva che "tutti i dipendenti che fossero al 6° livello stipendiale alla data del 14 settembre 1991 sarebbero passati al 7° livello a far tempo dal 1° aprile 1992" (sentenza, pg. 4, penultimo cpv). Il Tribunale argomentava che l'interpretazione congiunta dei due atti (di conciliazione e dell'accordo sindacale) escludeva la possibilità di accoglie- re la domanda, sia perché il verbale di conciliazione non richiamava l'ac- cordo sindacale, sia perché il 6° livello era stato ottenuto "fuori dal termine convenzionale sindacale", sia perché "era carente, nella specie, anche l'al- tro presupposto della vacanza di posti" (sentenza, pg. 6, terzultimo e pe- nultimo cpv). Contro questa sentenza il VE propone ricorso per cassazione, affi- dato a due motivi, cui resiste la società con controricorso. La difesa della soc. F.S. ha, infine, depositato il 20 aprile 2001 atto di ri- nuncia agli atti e all'azione del VE, accettato dalla Società. Motivi della decisione. Con il primo motivo la difesa del VE denuncia la "violazione di leg- ge;
artt. 1703 e 1704, c.c., 75, 77, 83, 420 e 182, c.p.c., in relazione all'art. 360, punto 3, c.p.c.; difetto di legittimazione processuale;
nullità dell'atto di costituzione;
mancato deposito della procura notarile e dello statuto della società", sostenendo che le FF.SS., nella fase d'appello, si sono costituite in modo irregolare, in quanto la procura alle liti risulta conferita al difensore dall'avv. Maria Teresa Fantola, autoqualificatasi 'procuratore speciale' della società, "per effetto di una non meglio specificata procura (GENERALE) no- tarile, peraltro" -al pari dello statuto della Società- "non versata in atti...". Con il secondo mezzo, contrastato da controparte che ne suggerisce anche l'inammissibilità, il VE deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e 1965 c.c.; erronea e insufficiente motivazione su punti de- cisivi della controversia in relazione all'art. 360 punto 5 c.p.c.", sostenendo che "non si comprende il distorto ragionamento del Tribunale secondo il quale sembrerebbe di capire, che avendo il VE rinunciato, in sede di transazione, al pregresso maturato economico dovesse poi essergli attribui- to il 6° livello funzionale, a far tempo dalla sottoscrizione della transazio- ne" e denunciando di omessa motivazione l'interpretazione data dal Tribu- nale "laddove, in difformità dei patti contenuti nell'atto di transazione, anzi in contrasto con tali patti, liberamente concordati, il Tribunale ritiene che il VE abbia 'ottenuto il 6° livello stipendiale... solo alla firma della conciliazione... a nulla rilevando la retrodatazione del livello agli effetti giuridici" ", postulando, infine, la nullità della conciliazione "nella parte in cui prevede la rinuncia al maturato economico, trattandosi di un aspetto sottratto alla disponibilità delle parti...." ex art. 2103 c.c.. Prima di esaminare gli esposti motivi del ricorso e le osservazioni contrarie di controparte, conviene valutare l'atto di rinuncia agli atti e all'azione sopra accennato, accettato dalla controparte e depositato tempestivamente dalla sua difesa. Osserva la Corte che la dichiarazione di "rinuncia agli atti e all'azione pro- mossa con il presente giudizio di cassazione", espressa da ES N- GL con atto del 17 aprile scorso e accettata dalla soc. F.S., sebbene non possa dar luogo, non risultando controfirmata dal suo avvocato, alla dichia- razione di estinzione del processo, è, tuttavia, idonea a porre termine alla lite. Essa, infatti, manifesta la chiara volontà del VE, accettata dalla controparte, di esimersi dal giudizio, eliminando con ciò stesso il titolo della pretesa del più favorevole inquadramento a suo tempo postulato. Che questa dichiarazione possa intervenire anche nel giudizio di cassazio- ne, nel corso del quale, pertanto, il Giudice di legittimità ha la disponibilità della relativa formula terminativa, non é contestato dalla giurisprudenza (v., ex multis, Cass., 10 settembre 97, n. 8829; 8 maggio 1998, n. 4672). Ciò che, invece, può dar luogo a qualche perplessità é la mancata sotto- scrizione della rinuncia anche da parte del difensore del dichiarante;
omis- sione cui, peraltro, non é collegata una specifica previsione di nullità. La questione è già stata affrontata in giurisprudenza che ha ritenuto com- patibile con l'esigenza di definizione del contenzioso, stante l'adesione del resistente e del suo difensore, evidenziato dal deposito dell'atto in Cancel- leria la sola sottoscrizione del ricorrente in cassazione, in quanto essa "documenta la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente stesso" al giudizio, rivelando il totale venir meno e l'eliminazione radicale del contra- sto fra le parti, con conseguente cessazione della materia del contendere, in considerazione del sopravvenuto difetto di interesse a coltivare la lite (v., ad es., SS.UU. 27 giugno 1981, n. 4186; 25 novembre 1997, n. 11821). La dichiarazione di rinuncia, da ritenere validamente espressa, giustifica, dunque, ad avviso della Corte, l'improcedibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere. Compensa fra le parti le spese di questo giudizio di cassazione Così deciso in Roma il 24 aprile 2001 Il Consigliere festi Il Presidente lusrius Sandojami I D A 0 , S 1 3 S O 3 . A L IL CANCELLIERE 5 Y L R O . Depositato in Cancelleria P A N V I I 22 GIU. 2001 O L A P 3 M S E 7 A oggi,. CA I - I R T P 6 N I S U - S S G O 1 IL CANCELLIERE O N P 1 E A M S N O I D I G A E A , C D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G S L D E E L R E O D 6