Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco Pennisi, sostituita l'udienza del 28.1.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1781/2023 R.G,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
c.f. rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Maria Pia Viglianesi, C.F._1
presso il cui studio in Mascalucia Via Roma n.193/B, elegge domicilio;
Ricorrente
CONTRO
Via San Vito s.n., in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.; Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.2.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) che, in data 1.4.2006, è stato assunto dalla
[...]
con qualifica di Oper. b) che, in Controparte_1 Controparte_2
data 2.10.2019, ha ricevuto comunicazione di risoluzione del suo rapporto di lavoro;
c) che, nonostante le diffide a mezzo pec del 20.6.2002 e del 16.1.2023, non ha ricevuto le spettanze riguardanti il maturato TFR pari ad € 4.541,14 , come da cedolino mese ottobre 2019.
Parte ricorrente ha quindi così concluso: “condannare Controparte_1
in persona del legale rappr. p.t., al pagamento in favore del ricorrente, della somma 4.541,14, salvo le maggiori somme che emergeranno in corso di causa, con rifusione delle spese , competenze ed onorari oltre al rimborso spese generali ed accessori legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
non si è costituita in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , ritualmente Controparte_1
evocata e non costituitasi in giudizio.
Nel merito, va osservato che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e, conseguentemente, l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).
Conseguentemente, incombe su parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto al pagamento delle somme richieste.
La circostanza che il resistente sia rimasto contumace non implica ammissione dei fatti posti a fondamento delle domande, non esonerando il ricorrente dall'onere probatorio sullo stesso gravante. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato: “l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non ha luogo nei casi di contumacia o tardiva costituzione che, come tali, non possono alterare la ripartizione degli oneri probatori, non escludendo il potere dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa” (Cass. sez. lav., 29/10/2021, n.30908).
Nella specie, la circostanza che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato e che lo stesso sia cessato in data 2.10.2019 risulta dalla documentazione prodotta e, segnatamente, dalla busta paga di ottobre 2019 e dalla lettera di licenziamento del 2.10.2019, sottoscritta dal presidente di Azione sociale soc. coop. sociale.
La documentata cessazione del rapporto di lavoro costituisce prova dell'esigibilità del credito per il
TFR, la cui quantificazione in € 4.541,14 risulta sufficientemente provata dal cedolino di ottobre
2019 di formazione datoriale.
D'altra parte, l'onere di provare di avere adempiuto mediante il pagamento della predetta somma incombeva sul datore di lavoro debitore, prova che non è stata offerta, essendo il resistente rimasto contumace.
Per le superiori considerazioni, va condannata al pagamento, in Controparte_1
favore di parte ricorrente, della somma di € 4.541,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia, che dichiara, di , Controparte_1
in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna , in Controparte_1
persona del rappresentante legale p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di
€ 4.541,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna , in persona del rappresentante legale p.t., a rifondere le Controparte_1
spese processuali nei confronti di parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario, che si liquidano in € 1.030,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Catania, 28.1.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi