Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.12557.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
avv. Palma Galati
Contro
CP_
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito in data 13.11.23 questo Tribunale chiedendo accertarsi lo stato di inabilità e quindi il diritto al godimento dell'anf inabile (tab. 19) dal 22.6.18 con CP_ condanna di al pagamento di quanto dovuto e vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo lamenta di avere invano presentato domanda in sede amministrativa in data
22.6.23; di essere titolare di pensione So dal dicembre 2011; come la prestazione sia stata riconosciuta con decorrenza solo da giugno 2022.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si è costituita eccependo la decadenza e la prescrizione del diritto e contestando gli assunti avversari.
L'assegno per il nucleo familiare compete ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e di quello privato, ai titolari di pensione o prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, pubblico o privato, ai lavoratori assistititi dalle assicurazioni sociali contro la tubercolosi e la disoccupazione, ai compartecipanti familiari ed ai piccoli coloni. Ex art.59, XVI, l.449\1997, gli assegni per il nucleo familiare sono stati estesi anche ai soggetti iscritti alla c.d. gestione separata dei lavoratori autonomi.
L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in l. 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro [Cass. civ., Sez.lav., 20/08/1996, n.7668].
Alla luce della documentazione (certificazione reddituale e certificato di stato di famiglia) prodotta deve ritenersi la sussistenza del prescritto requisito reddituale.
Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni ritiene questo decidente di poter far proprie alla luce del rigore scientifico con cui sono state tratte e non apparendo minate da osservazioni della parte interessata.
È quindi emerso come parte ricorrente (titolare di pensione So) versi in una condizione di totale e permanente inabilità dal luglio 2018.
Il ricorso pertanto deve essere accolto considerata la decorrenza fissata dal ctu.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
rigettata ogni altra domanda ed eccezione,
dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare (tab. 19) sulla pensione in godimento con decorrenza ex lege rispetto alla data di inabilità accertata CP_ a decorrere da luglio 2018, con conseguente condanna di al pagamento della prestazione de qua, salvo quanto già corrisposto a detto titolo, oltre accessori.
CP_ Condanna a tenere indenne parte ricorrente per le spese legali sostenute e che liquida in euro 886,00 per competenze, oltre accessori ex lege, da distrarsi alla difesa antistataria.
CP_ Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, siccome liquidate sono poste a carico di
Lecce, 28/01/2025
Lorenzo Bellanova