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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/10/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 515/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 515/2023 promossa da:
(C.F. – già e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 Parte_2
) – con il patrocinio dell'Avv. FAZIO MONICA e del'Avv. FAZIO IVANO
[...]
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. POLIDORI Controparte_1 P.IVA_2 PA (CF ) C.F._1
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 824/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 26/07/2022
CONCLUSIONI
In data 12-26.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in parziale riforma della sentenza n. 824/2022 pubblicata il 29 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Lucca, sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunziando sulla causa civile iscritta al n. RG. 3049/2020, condannare il a titolo di Controparte_1 inadempienza contrattuale, al pagamento delle seguenti somme: € 27.760,28, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in
pagina 1 di 12 corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 30/07/20, ad € 10.257,55 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 1.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale”, insistendo nelle richieste istruttorie articolate in primo grado e non ammesse.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione avversaria, rigettare per i motivi tutti esposti l'appello principale proposto da -In via incidentale, riformare la sentenza in cui il Giudice di Parte_1 primo grado non ha accolto l'eccezione di giudicato sollevata dal e per Controparte_1 l'effetto -Dichiarare che nulla è dovuto dal per le ragioni esposte nella Controparte_1 parte in narrativa del presente atto e in ogni caso dichiarare l'intervenuta prescrizione delle seguenti fatture per cui viene chiesto il pagamento riportate nell'elenco prodotto da parte appellante, ovvero: la n.2006222041 Scadenza 20/12/2013 di Euro 6.476,33, la n. 2005518277 Scadenza 19/04/2013 di Euro 976,48, la n. AP24274 Scadenza 16/02/2011 di Euro 75,90, la n. AP 19349 Scadenza 21/10/2010 di Euro 9.754,77, la n. AP00522267 Scadenza 18/08/2010 di Euro 2.212,94, per decorso del termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. In via subordinata, accertare la minor somma che gli sia dovuta rispetto a quella domandata e in ogni caso dichiarare l'intervenuta prescrizione delle seguenti fatture per cui viene chiesto il pagamento riportate nell'elenco prodotto da parte attrice, ovvero: la n.2006222041 Scadenza 20/12/2013 di Euro 6.476,33, la n. 2005518277 Scadenza 19/04/2013 di Euro 976,48, la n. AP24274 Scadenza 16/02/2011 di Euro 75,90, la n. AP 19349 Scadenza 21/10/2010 di Euro9.754,77, la n. AP00522267 Scadenza 18/08/2010 di Euro 2.212,94, per decorso del termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. Conseguentemente condannare a restituire al la Parte_1 Controparte_1 somma di Euro 17.760,73 (Euro 8.263,86 capitale + Euro 1.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 + Euro 3.767,95 per spese legali + Euro 4.648,92 a titolo di interessi moratori e anatocistici) percepita il 07/10/2022, in virtù dell'immediata esecutività della sentenza impugnata (all.d) e la somma di Euro 565,00 versata con modello F24 il 13/10/2022 a titolo di imposta di registrazione della sentenza primo grado (all.e) oltre interessi dalla data di avvenuto pagamento al saldo. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Part Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche solo Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il , Controparte_1 proponendo gravame avverso la sentenza n. 824/2022, emessa dal Tribunale di Lucca e Part pubblicata il 26/07/2022, che, in parziale accoglimento della domanda proposta da aveva condannato il al pagamento della somma di € 8.263,86 (oltre interessi di mora ed CP_1 anatocistici) ed a quella di € 1.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs n. 231/2002; aveva, inoltre, compensato per 1/3 le spese di lite, condannando il convenuto al pagamento dei residui pagina 2 di 12 2/3.
1 – Il giudizio di primo grado. Part 1.1. – aveva convenuto in giudizio il , esponendo: Controparte_1
-) di essere creditrice, nei confronti dell'Ente convenuto, delle seguenti somme: a) € 27.760,28 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da IFI SPA e descritte nell'elenco dalla stessa prodotto sub doc. 3; b) € 10.257,55, alla data del 30/07/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12; c) € 1.280,00
a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
-) che le fatture cedute erano state emesse da Edison Energia s.p.a., quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica;
-) che il non aveva mai contestato né l'ammontare dei crediti né l'erogazione delle CP_1 forniture;
-) che l'intimazione di pagamento non aveva avuto alcun esito.
Concludeva, quindi, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento delle suddette somme.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1 contestando integralmente l'attorea domanda. In particolare, eccepiva, in rito, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3 del d.l. n. 132/2014; nel merito, eccepiva l'inopponibilità dell'atto di cessione, perché non rispettava i requisiti di cui all'art. 117 del codice dei contratti pubblici, oltre la prescrizione del credito portato dalle fatture n.2006222041, n.2005518277, n. AP24274, n. AP 19349 e n. AP00522267 ex art. 2948 n. 4 c.c.; rilevava, altresì, che le rimanenti fatture erano state ricevute in formato non conforme (PDF anziché XML), rendendo impossibile il pagamento secondo la normativa vigente
(DM 55/2013 e Circolare MEF 1/2014).
In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. sollevava eccezione di giudicato, rilevando che in merito ad alcune delle fatture delle quali veniva richiesto il pagamento il Tribunale di Lucca si era già pronunciato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2196/2019, definito con sentenza n. 698/2021.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
-) l'eccezione di giudicato sollevata dal convenuto era infondata, in quanto nel giudizio n.
2196/2019, definito con sentenza n. 698/2021, si richiedeva il pagamento di fatture riferite agli pagina 3 di 12 anni dal 2011 al 2015 (doc. 17 di parte convenuta), mentre le fatture a cui si riferiva la suddetta eccezione erano relative all'anno 2010 (doc. 3 di parte attrice);
-) anche l'eccezione di inopponibilità della cessione del credito era infondata, in quanto l'art. 70 del r.d. 2240/1923 – secondo cui quando il debitore ceduto è una pubblica amministrazione, in alcuni casi l'efficacia della cessione è subordinata all'adesione di quest'ultima – costituisce norma di carattere eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica;
-) fondata era, invece, l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. di una parte dei crediti vantati dall'attrice (di cui alle fatture n.2006222041, n.2005518277, n. AP24274, n. AP19349 e n.
AP00522267, per un totale di € 19.496,42), non essendovi prova del compimento di atti interruttivi;
-) al riguardo, infatti, i solleciti di pagamento prodotti dall'attrice (doc. 812 e 813) non si riferivano ai crediti di cui era stata eccepita la prescrizione e, inoltre, la notifica della cessione del credito non costituiva idoneo atto interruttivo, in quanto non soddisfaceva le caratteristiche previste dall'art. 2943 c.c.;
-) pertanto, il credito residuo della doveva essere rideterminato in € 8.263,86 (€ 27.760,28 Pt_2
– € 19.496,42);
-) infine, risultavano dovuti gli interessi di mora di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e gli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
-) risultava, altresì, dovuto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n.
231/02, come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, per i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (pari ad € 40,00 per ciascuna fattura), che veniva liquidato in €
1.080,00 (€ 40,00 x 27).
-) in virtù della reciproca soccombenza, sussistevano i presupposti per la compensazione per 1/3 delle spese legali che, per i restanti 2/3, andavano poste a carico del CP_1
2 – Il giudizio di secondo grado. Part 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello affidandosi ad un unico motivo:
(-) il tribunale aveva errato nel ritenere che la notifica dell'atto di cessione del credito non costituisse un valido atto interruttivo, così disattendendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa – non trattandosi di un atto soggetto a formule sacramentali – che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di far valere il proprio diritto (Cass. 24054/2015 e n. 7835/2022).
pagina 4 di 12 Nella specie, l'atto di cessione del credito non solo indicava tutte le fatture cedute e non pagate ma riportava anche la seguente dicitura “I pagamenti dovranno essere effettuati sul c/c n.°
CT0990034353 intestato a ”, il che, costituendo una inequivocabile Parte_2 intimazione di pagamento, valeva ad interrompere la prescrizione.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, il , nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
Spiegava, inoltre, appello incidentale, dolendosi del rigetto dell'eccezione di giudicato, non avendo Part il primo giudice considerato che: i) aveva già richiesto ed ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo n. 483/2019 nei confronti del per interessi di mora, per il Controparte_1 periodo da marzo 2010 a giugno 2015, oltre a quelli anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., Part relativamente alle 27 fatture di cui alla lettera A della tabella redatta da ii) con sentenza n.
698/2021, passata in giudicato il 16.2.2022, il decreto ingiuntivo era stato revocato;
in particolare, nella suddetta decisione, il tribunale aveva evidenziato che l'espletata istruttoria aveva consentito di accertare che le “fatture per cui è causa, ….., comprendenti quelle poste alla base del Decreto Ingiuntivo opposto, non erano mai pervenute al Comune se non con PEC del
9/11/2015 e, di più, neppure nel formato “XML”, richiesto per il pagamento delle stesse in forza dell'Allegato “A” del D.M. 3 aprile 2013, n. 55”.
Pertanto, il non avrebbe potuto procedere al pagamento delle suddette fatture perché le CP_1 stesse non erano state inviate in formato “xml”, così come imposto dall'art. 1, comma 210, della
Legge n. 244/07, e dall'art. 6, comma 6, del D.M. n. 55/13.
2.3. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 12-26.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – Vanno, in primo luogo, disattese le istanze istruttorie reiterate dall'appellante (mediante il mero rinvio a quelle formulate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.), essendosi la parte limitata unicamente a riproporle in questo grado, senza allegare alcunché in punto di loro decisività e rilevanza nonché senza censurare la decisione istruttoria del tribunale.
pagina 5 di 12 Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv 591566).
3.2. – In secondo luogo, l'eccezione di inammissibilità del gravame incidentale per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., si appalesa infondata, poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del
18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare l'appello principale.
4 – L'esame dell'appello principale.
4.1. – L'appello è fondato nei termini di seguito esposti. Part 4.1.1. – Censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la cessione dei crediti, notificata al non avesse valenza di atto interruttivo della prescrizione CP_1
(quinquennale ex art. 2948 c.c.).
In proposito, la Suprema Corte ha affermato: “l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante” (cfr. ex plurimis Cass. civ, n. 24913/2022).
Nella specie, il tribunale non ha ben esaminato il contenuto dell'atto con cui il debitore ceduto (il Part
veniva notiziato dal cessionario ( , a mezzo pec inviata l'11.12.2015, dell'intervenuta CP_1 cessione dei crediti, in cui è contenuta, oltre all'elencazione delle varie fatture cedute, anche la richiesta di pagamento dell'importo di € 27.776,71, espressamente rivolta nei confronti del
, con indicazione delle coordinate bancarie su cui bonificare la somma. Controparte_1
Si era, quindi, in presenza di un atto sicuramente idoneo ad interrompere la prescrizione, in quanto includente una richiesta scritta di adempimento accompagnata dalla precisa individuazione del debitore (Cass. 15714/2018; Cass. 15766/2006).
pagina 6 di 12 Part Come correttamente rilevato dalla difesa di la Suprema Corte ha affermato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non trattandosi di atto soggetto a formule sacramentali - che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass. 24054/2015).
Appare, dunque, del tutto apodittica la conclusione cui è pervenuto il tribunale secondo cui si sarebbe in presenza di un atto non idoneo ad interrompere la prescrizione.
4.1.2. – Pertanto, per le fatture 2006222041 del 20.12.2013 e n. 2005518277 e del 19.4.2013
(dell'importo complessivo di € 7.452,81), prodotte in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., la prescrizione non risulta maturata, per essere stata interrotta prima con la notifica dell'atto di cessione (11.12.2015) e poi con il sollecito di pagamento inviato, via pec, al Part Comune in data 6.6.2019 (cfr. doc. 5 con allegate ricevute di accettazione e di consegna), in cui tali fatture sono espressamente indicate, oltre che con la notifica dell'atto di citazione nel settembre 2020.
Quindi, non avendo il contestato né la data di emissione di tali fatture né la congruità dei CP_1 Part relativi importi né di aver beneficiato della prestazione erogata, ha diritto a reclamarne il pagamento, a nulla rilevando il loro mancato invio all'Ente.
4.1.3. – Discorso diverso deve, invece, essere fatto per quanto riguarda le fatture n. AP24274 del
16.2.2011 (pari ad € 75,90), n. AP19349 del 21.10.2010 (pari ad € 9.754,77) e n. AP00522267 del 18.8.2010 (pari ad € 2.212,94), dell'importo complessivo di € 12.043,61, non essendo le Part stesse state prodotte da che, quindi, non ha fornito la prova dell'esistenza dei relativi crediti,
a cui era onerata tenuto conto delle contestazioni sollevate dal (che ha eccepito di non CP_1 averle mai ricevute ed ha negato di aver usufruito dell'erogazione della fornitura).
In ogni caso, mette conto di evidenziare che i solleciti di pagamento prodotti dall'originaria attrice Part (doc. 812 e 813 , come condivisibilmente osservato dal tribunale, non si riferiscono ai crediti portati dalle suddette fatture e, dunque, non sono idonei ad interrompere la prescrizione.
Pertanto, con riferimento alle fatture n. AP19349 del 21.10.2010 e n. AP00522267 del 18.8.2010, la prescrizione risulterebbe comunque maturata, dal momento che l'atto di cessione è stato notificato, a mezzo p.e.c., solo in data 11.12.2015.
Va, a questo punto, esaminato l'appello incidentale.
5 – L'esame dell'appello incidentale.
5.1. – In primo luogo, è necessario rilevare che l'eccezione di giudicato, formulata dal CP_1 Part non possa essere considerata tardiva, contrariamente a quanto sostenuto da in comparsa pagina 7 di 12 conclusionale, perché sollevata per la prima volta solo nella memoria ex art. 183, sesto comma, n.
3, c.p.c., depositata il 5.3.2022.
Difatti, la sentenza n. 689/2021 è stata emessa dal Tribunale di Lucca in data 16.7.2021, di talché, essendo la stessa passata in giudicato il 16.2.2022 (come da relativa certificazione della cancelleria), l'eccezione è stata tempestivamente sollevata con la prima difesa utile (costituita, appunto, dalla memoria n.3).
In ogni caso, è pertinente il riferimento, da parte della difesa del al principio secondo cui CP_1
“l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio” (cfr. ex plurimis Cass. civ., n. 48 del 07/01/2021).
5.2. – Ciò chiarito, ha errato il tribunale nell'affermare: “E' del tutto priva di fondamento
l'eccezione di giudicato sollevata dal dal momento che nel giudizio n. Controparte_1
2196/2019 si richiedeva il pagamento di fatture riferite agli anni dal 2011 al 2015 (cfr. doc. 17 di parte convenuta), mentre le fatture con riferimento alle quali si solleva la suddetta eccezione nel presente giudizio sono relative all'anno 2010 (doc. 3 di parte attrice)”.
Invero, le fatture azionate nel giudizio n. 2196/2019, definito con sentenza n. 689/2021 dal
Tribunale di Lucca, sono state emesse dal 5.2.2011 al 7.11.2015 e concernono l'addebito di interessi di mora anche con riferimento a quelle insolute, relative al 2010, che sono indicate, con la lettera A, nella tabella acclusa alla comparsa di costituzione in appello del (pag. 7). CP_1
Il tutto come si evince dal riepilogo numerico delle fatture insolute riportato in quelle di addebito degli interessi di mora (cfr. doc. 18 pag. 12 e seg.) CP_1
Ora, nella suddetta sentenza si legge: “dalle prove testimoniali espletate è emerso che effettivamente le fatture per cui è causa, di cui all'elenco in allegato n. 8 e n. 15 di parte opponente, comprendenti quelle poste alla base del Decreto Ingiuntivo opposto, non erano mai pervenute al Comune se non con PEC del 9/11/2015 e, di più, neppure nel formato “XML”, richiesto per il pagamento delle stesse in forza dell'Allegato “A” del D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Di conseguenza, in mancanza di prova contraria da parte dell'opposta, deve ritenersi che gli interessi di mora non debbano essere posti a carico del opponente, in quanto le fatture, risalenti CP_1 all'anno 2010, non erano state inviate se non il 9/11/2015, non essendo pertanto iniziata a decorrere la mora. Poiché il credito per cui si è proceduto in via monitoria è riferito, per stessa ammissione di parte opposta nella sua comparsa di risposta, a pag. 3 della stessa, “a sole fatture per interessi di mora maturati dal opponente”, concetto ribadito in comparsa CP_1 conclusionale, ne segue che, poiché la mora non si è verificata, nulla è dovuto dal in CP_1
pagina 8 di 12 ragione delle fatture di cui al Decreto Ingiuntivo opposto, dovendosi quindi accogliere
l'opposizione”.
Dall'esame delle dichiarazioni testimoniali richiamate nella suddetta sentenza si evince che le fatture “di cui all'elenco in allegato n. 8 e n. 15 di parte opponente” sono proprio quelle che interessano in questa sede.
Difatti, i testi e hanno confermato i capitoli 2 e 3 della memoria Tes_1 Tes_2 istruttoria del depositata nel giudizio n. 2196/2019, avente ad oggetto la circostanza che CP_1 le fatture ivi indicate, sia analiticamente che attraverso il richiamo ai documenti n.
8. e 15 della relativa produzione di parte, fossero state ricevute via pec dal solo in data 9.11.2015 e CP_1 non in formato elettronico (cfr. doc. 19,20 del fascicolo di parte convenuta di primo grado).
Ebbene, tali fatture corrispondono quelle indicate con la lettera A nella tabella acclusa alla comparsa di costituzione in appello del (pag. 7). CP_1
Tale decisione è, dunque, suscettibile di acquisire efficacia di giudicato esterno, in quanto “qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (cfr. Cass. civ., ord. n. 27304/2018).
Pertanto, alla luce di tale statuizione, deve ritenersi definitivamente accertato che le fatture di cui alla lettera A (pari a complessivi € 8.263,86), nella tabella acclusa alla comparsa di costituzione del (pag. 7), sono state, per la prima volta, recapitate al solo con pec del CP_1 CP_1
9.11.2015 e, peraltro, non in formato “xml”.
5.3. – Ora, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con l'art. 1 commi 209-2013 l. n.
244/2007 e con il D.M. n. 55/2013 è stato introdotto un regime obbligatorio secondo cui l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le PP.AA., deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo n. 52/2004 e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82/2005, con ciò onerandosi i fornitori di procedere all'emissione della fattura elettronica e fermo restando che in base all'espresso disposto di cui all'art. 1 c. 210 della citata legge le PP.AA. non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
pagina 9 di 12 In particolare, l'art. 1, comma 210, della Legge n. 244/07, prevede che: “a decorrere dal termine di 3 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 213 (leggi 31 marzo per gli Enti Locali), le Amministrazioni e gli Enti di cui al comma 209 (leggi anche gli Enti Locali) non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.”
Successivamente, l'art. 6, comma 6, del D.M. n. 55/13, ha disposto che: “a decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le Amministrazioni in essi indicate non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi 3 mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico”.
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha stabilito (con l'art. 25, comma 1) che "il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013 per le amministrazioni locali di cui al comma
209 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007".
Orbene, nel caso in esame, è stato definitivamente accertato che le fatture di cui alla suddetta lettera A (pari a complessivi € 8.263,86), sono state, per la prima volta, recapitate al CP_1 solo con pec del 9.11.2015, sicché non sussiste la prova che esse siano state emesse prima del
31.3.2015 (data che segna lo spartiacque ai fini dell'applicazione della nuova normativa in tema di obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della P.A.).
Difatti, alcuna rilevanza può essere attribuita alla data di emissione riportata nelle singole fatture, in ragione della loro formazione unilaterale e delle contestazioni sollevate, sul punto, dal CP_1
(cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 14-15).
In proposito, si presenta significativo anche il comportamento del che, Controparte_1 con mail del 17.10.2012 e del 2.7.2013, con fax del 6.11.2013 e con pec del 21.8.2017, rappresentò ad Edison il mancato invio delle fatture in questione (cfr. doc.
6-9 del relativo fascicolo di parte). Part Ne consegue che non può, allo stato, richiedere il pagamento delle suddette fatture (per complessivi € 8.263,86) poiché queste non rispettano, per quanto sopra esposto, i requisiti di legge (cfr. Trib. Bari, Sez. III, n. 5016/2024). pagina 10 di 12 Per lo stesso motivo, la somma di € 40,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, può essere riconosciuta solo sulle fatture n. 2006222041 del
20.12.2013 e n. 2005518277 del 19.4.2013, il cui importo è stato accertato come dovuto a seguito dell'accoglimento dell'appello principale, e così per complessivi € 80,00.
6 – In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello principale ed incidentale, il Controparte_1
deve essere condannato al pagamento della minor somma di € 7.452,81 – oltre agli
[...] interessi moratori di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo nonché agli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283
c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla notifica della domanda giudiziale – e di quella di € 80,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
7 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Orbene, l'esito della lite ha accentuato la reciproca soccombenza delle parti, con la conseguenza che si rinvengono i presupposti per compensare per ½ le spese del doppio grado di giudizio, mentre il residuo ½ deve essere posto a carico del dal momento che la domanda CP_1 Part proposta da è risultata, sia pure in parte, fondata.
Tali spese si liquidano, per il giudizio di primo grado, in conformità a quanto stabilito dal tribunale, essendo la loro quantificazione congrua e conforme ai valori tabellari, nonché in mancanza di contestazioni ad opera delle parti.
Per il giudizio di secondo grado, le spese vengono liquidate secondo il computo che segue ex D.M.
55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), che tiene conto del valore medio per le fasi n. 1 e n. 2 e di quello minimo, in considerazione della ridotta attività espletata e del carattere ripetitivo delle difese, per le fasi n.3 e n.4:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo : € 922,00; pagina 11 di 12 Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare: € 3.933,00, oltre € 804,00 per esborsi ed oltre 15% per rimborso forfetario,
IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge. Part 8 – Infine, va condannata alla restituzione delle maggiori somme eventualmente ricevute per effetto dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da (GIA' Parte_1 [...]
) e sull'appello incidentale proposto dal Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza n. 824/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 26/07/2022, così provvede:
1) accoglie sia l'appello principale che l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento delle minor somma di € Controparte_1
7.452,81, oltre interessi nei termini di cui in motivazione, nonché a quella di € 80,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
2) compensa per 1/2 le spese del doppio grado di giudizio, ponendo il rimanente ½ a carico del che, per l'intero, liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 545,00 Controparte_1 per spese documentate, in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 804,00 per spese documentate, in € 3.933,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
3) condanna alla restituzione delle maggiori somme eventualmente ricevute per Parte_1 effetto dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Firenze, 15.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 515/2023 promossa da:
(C.F. – già e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 Parte_2
) – con il patrocinio dell'Avv. FAZIO MONICA e del'Avv. FAZIO IVANO
[...]
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. POLIDORI Controparte_1 P.IVA_2 PA (CF ) C.F._1
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 824/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 26/07/2022
CONCLUSIONI
In data 12-26.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in parziale riforma della sentenza n. 824/2022 pubblicata il 29 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Lucca, sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunziando sulla causa civile iscritta al n. RG. 3049/2020, condannare il a titolo di Controparte_1 inadempienza contrattuale, al pagamento delle seguenti somme: € 27.760,28, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in
pagina 1 di 12 corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 30/07/20, ad € 10.257,55 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 1.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale”, insistendo nelle richieste istruttorie articolate in primo grado e non ammesse.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione avversaria, rigettare per i motivi tutti esposti l'appello principale proposto da -In via incidentale, riformare la sentenza in cui il Giudice di Parte_1 primo grado non ha accolto l'eccezione di giudicato sollevata dal e per Controparte_1 l'effetto -Dichiarare che nulla è dovuto dal per le ragioni esposte nella Controparte_1 parte in narrativa del presente atto e in ogni caso dichiarare l'intervenuta prescrizione delle seguenti fatture per cui viene chiesto il pagamento riportate nell'elenco prodotto da parte appellante, ovvero: la n.2006222041 Scadenza 20/12/2013 di Euro 6.476,33, la n. 2005518277 Scadenza 19/04/2013 di Euro 976,48, la n. AP24274 Scadenza 16/02/2011 di Euro 75,90, la n. AP 19349 Scadenza 21/10/2010 di Euro 9.754,77, la n. AP00522267 Scadenza 18/08/2010 di Euro 2.212,94, per decorso del termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. In via subordinata, accertare la minor somma che gli sia dovuta rispetto a quella domandata e in ogni caso dichiarare l'intervenuta prescrizione delle seguenti fatture per cui viene chiesto il pagamento riportate nell'elenco prodotto da parte attrice, ovvero: la n.2006222041 Scadenza 20/12/2013 di Euro 6.476,33, la n. 2005518277 Scadenza 19/04/2013 di Euro 976,48, la n. AP24274 Scadenza 16/02/2011 di Euro 75,90, la n. AP 19349 Scadenza 21/10/2010 di Euro9.754,77, la n. AP00522267 Scadenza 18/08/2010 di Euro 2.212,94, per decorso del termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. Conseguentemente condannare a restituire al la Parte_1 Controparte_1 somma di Euro 17.760,73 (Euro 8.263,86 capitale + Euro 1.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 + Euro 3.767,95 per spese legali + Euro 4.648,92 a titolo di interessi moratori e anatocistici) percepita il 07/10/2022, in virtù dell'immediata esecutività della sentenza impugnata (all.d) e la somma di Euro 565,00 versata con modello F24 il 13/10/2022 a titolo di imposta di registrazione della sentenza primo grado (all.e) oltre interessi dalla data di avvenuto pagamento al saldo. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Part Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche solo Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il , Controparte_1 proponendo gravame avverso la sentenza n. 824/2022, emessa dal Tribunale di Lucca e Part pubblicata il 26/07/2022, che, in parziale accoglimento della domanda proposta da aveva condannato il al pagamento della somma di € 8.263,86 (oltre interessi di mora ed CP_1 anatocistici) ed a quella di € 1.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs n. 231/2002; aveva, inoltre, compensato per 1/3 le spese di lite, condannando il convenuto al pagamento dei residui pagina 2 di 12 2/3.
1 – Il giudizio di primo grado. Part 1.1. – aveva convenuto in giudizio il , esponendo: Controparte_1
-) di essere creditrice, nei confronti dell'Ente convenuto, delle seguenti somme: a) € 27.760,28 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da IFI SPA e descritte nell'elenco dalla stessa prodotto sub doc. 3; b) € 10.257,55, alla data del 30/07/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12; c) € 1.280,00
a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
-) che le fatture cedute erano state emesse da Edison Energia s.p.a., quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica;
-) che il non aveva mai contestato né l'ammontare dei crediti né l'erogazione delle CP_1 forniture;
-) che l'intimazione di pagamento non aveva avuto alcun esito.
Concludeva, quindi, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento delle suddette somme.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1 contestando integralmente l'attorea domanda. In particolare, eccepiva, in rito, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3 del d.l. n. 132/2014; nel merito, eccepiva l'inopponibilità dell'atto di cessione, perché non rispettava i requisiti di cui all'art. 117 del codice dei contratti pubblici, oltre la prescrizione del credito portato dalle fatture n.2006222041, n.2005518277, n. AP24274, n. AP 19349 e n. AP00522267 ex art. 2948 n. 4 c.c.; rilevava, altresì, che le rimanenti fatture erano state ricevute in formato non conforme (PDF anziché XML), rendendo impossibile il pagamento secondo la normativa vigente
(DM 55/2013 e Circolare MEF 1/2014).
In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. sollevava eccezione di giudicato, rilevando che in merito ad alcune delle fatture delle quali veniva richiesto il pagamento il Tribunale di Lucca si era già pronunciato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2196/2019, definito con sentenza n. 698/2021.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
-) l'eccezione di giudicato sollevata dal convenuto era infondata, in quanto nel giudizio n.
2196/2019, definito con sentenza n. 698/2021, si richiedeva il pagamento di fatture riferite agli pagina 3 di 12 anni dal 2011 al 2015 (doc. 17 di parte convenuta), mentre le fatture a cui si riferiva la suddetta eccezione erano relative all'anno 2010 (doc. 3 di parte attrice);
-) anche l'eccezione di inopponibilità della cessione del credito era infondata, in quanto l'art. 70 del r.d. 2240/1923 – secondo cui quando il debitore ceduto è una pubblica amministrazione, in alcuni casi l'efficacia della cessione è subordinata all'adesione di quest'ultima – costituisce norma di carattere eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica;
-) fondata era, invece, l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. di una parte dei crediti vantati dall'attrice (di cui alle fatture n.2006222041, n.2005518277, n. AP24274, n. AP19349 e n.
AP00522267, per un totale di € 19.496,42), non essendovi prova del compimento di atti interruttivi;
-) al riguardo, infatti, i solleciti di pagamento prodotti dall'attrice (doc. 812 e 813) non si riferivano ai crediti di cui era stata eccepita la prescrizione e, inoltre, la notifica della cessione del credito non costituiva idoneo atto interruttivo, in quanto non soddisfaceva le caratteristiche previste dall'art. 2943 c.c.;
-) pertanto, il credito residuo della doveva essere rideterminato in € 8.263,86 (€ 27.760,28 Pt_2
– € 19.496,42);
-) infine, risultavano dovuti gli interessi di mora di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e gli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
-) risultava, altresì, dovuto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n.
231/02, come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, per i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (pari ad € 40,00 per ciascuna fattura), che veniva liquidato in €
1.080,00 (€ 40,00 x 27).
-) in virtù della reciproca soccombenza, sussistevano i presupposti per la compensazione per 1/3 delle spese legali che, per i restanti 2/3, andavano poste a carico del CP_1
2 – Il giudizio di secondo grado. Part 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello affidandosi ad un unico motivo:
(-) il tribunale aveva errato nel ritenere che la notifica dell'atto di cessione del credito non costituisse un valido atto interruttivo, così disattendendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa – non trattandosi di un atto soggetto a formule sacramentali – che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di far valere il proprio diritto (Cass. 24054/2015 e n. 7835/2022).
pagina 4 di 12 Nella specie, l'atto di cessione del credito non solo indicava tutte le fatture cedute e non pagate ma riportava anche la seguente dicitura “I pagamenti dovranno essere effettuati sul c/c n.°
CT0990034353 intestato a ”, il che, costituendo una inequivocabile Parte_2 intimazione di pagamento, valeva ad interrompere la prescrizione.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, il , nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
Spiegava, inoltre, appello incidentale, dolendosi del rigetto dell'eccezione di giudicato, non avendo Part il primo giudice considerato che: i) aveva già richiesto ed ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo n. 483/2019 nei confronti del per interessi di mora, per il Controparte_1 periodo da marzo 2010 a giugno 2015, oltre a quelli anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., Part relativamente alle 27 fatture di cui alla lettera A della tabella redatta da ii) con sentenza n.
698/2021, passata in giudicato il 16.2.2022, il decreto ingiuntivo era stato revocato;
in particolare, nella suddetta decisione, il tribunale aveva evidenziato che l'espletata istruttoria aveva consentito di accertare che le “fatture per cui è causa, ….., comprendenti quelle poste alla base del Decreto Ingiuntivo opposto, non erano mai pervenute al Comune se non con PEC del
9/11/2015 e, di più, neppure nel formato “XML”, richiesto per il pagamento delle stesse in forza dell'Allegato “A” del D.M. 3 aprile 2013, n. 55”.
Pertanto, il non avrebbe potuto procedere al pagamento delle suddette fatture perché le CP_1 stesse non erano state inviate in formato “xml”, così come imposto dall'art. 1, comma 210, della
Legge n. 244/07, e dall'art. 6, comma 6, del D.M. n. 55/13.
2.3. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 12-26.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – Vanno, in primo luogo, disattese le istanze istruttorie reiterate dall'appellante (mediante il mero rinvio a quelle formulate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.), essendosi la parte limitata unicamente a riproporle in questo grado, senza allegare alcunché in punto di loro decisività e rilevanza nonché senza censurare la decisione istruttoria del tribunale.
pagina 5 di 12 Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv 591566).
3.2. – In secondo luogo, l'eccezione di inammissibilità del gravame incidentale per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., si appalesa infondata, poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del
18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare l'appello principale.
4 – L'esame dell'appello principale.
4.1. – L'appello è fondato nei termini di seguito esposti. Part 4.1.1. – Censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la cessione dei crediti, notificata al non avesse valenza di atto interruttivo della prescrizione CP_1
(quinquennale ex art. 2948 c.c.).
In proposito, la Suprema Corte ha affermato: “l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante” (cfr. ex plurimis Cass. civ, n. 24913/2022).
Nella specie, il tribunale non ha ben esaminato il contenuto dell'atto con cui il debitore ceduto (il Part
veniva notiziato dal cessionario ( , a mezzo pec inviata l'11.12.2015, dell'intervenuta CP_1 cessione dei crediti, in cui è contenuta, oltre all'elencazione delle varie fatture cedute, anche la richiesta di pagamento dell'importo di € 27.776,71, espressamente rivolta nei confronti del
, con indicazione delle coordinate bancarie su cui bonificare la somma. Controparte_1
Si era, quindi, in presenza di un atto sicuramente idoneo ad interrompere la prescrizione, in quanto includente una richiesta scritta di adempimento accompagnata dalla precisa individuazione del debitore (Cass. 15714/2018; Cass. 15766/2006).
pagina 6 di 12 Part Come correttamente rilevato dalla difesa di la Suprema Corte ha affermato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non trattandosi di atto soggetto a formule sacramentali - che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass. 24054/2015).
Appare, dunque, del tutto apodittica la conclusione cui è pervenuto il tribunale secondo cui si sarebbe in presenza di un atto non idoneo ad interrompere la prescrizione.
4.1.2. – Pertanto, per le fatture 2006222041 del 20.12.2013 e n. 2005518277 e del 19.4.2013
(dell'importo complessivo di € 7.452,81), prodotte in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., la prescrizione non risulta maturata, per essere stata interrotta prima con la notifica dell'atto di cessione (11.12.2015) e poi con il sollecito di pagamento inviato, via pec, al Part Comune in data 6.6.2019 (cfr. doc. 5 con allegate ricevute di accettazione e di consegna), in cui tali fatture sono espressamente indicate, oltre che con la notifica dell'atto di citazione nel settembre 2020.
Quindi, non avendo il contestato né la data di emissione di tali fatture né la congruità dei CP_1 Part relativi importi né di aver beneficiato della prestazione erogata, ha diritto a reclamarne il pagamento, a nulla rilevando il loro mancato invio all'Ente.
4.1.3. – Discorso diverso deve, invece, essere fatto per quanto riguarda le fatture n. AP24274 del
16.2.2011 (pari ad € 75,90), n. AP19349 del 21.10.2010 (pari ad € 9.754,77) e n. AP00522267 del 18.8.2010 (pari ad € 2.212,94), dell'importo complessivo di € 12.043,61, non essendo le Part stesse state prodotte da che, quindi, non ha fornito la prova dell'esistenza dei relativi crediti,
a cui era onerata tenuto conto delle contestazioni sollevate dal (che ha eccepito di non CP_1 averle mai ricevute ed ha negato di aver usufruito dell'erogazione della fornitura).
In ogni caso, mette conto di evidenziare che i solleciti di pagamento prodotti dall'originaria attrice Part (doc. 812 e 813 , come condivisibilmente osservato dal tribunale, non si riferiscono ai crediti portati dalle suddette fatture e, dunque, non sono idonei ad interrompere la prescrizione.
Pertanto, con riferimento alle fatture n. AP19349 del 21.10.2010 e n. AP00522267 del 18.8.2010, la prescrizione risulterebbe comunque maturata, dal momento che l'atto di cessione è stato notificato, a mezzo p.e.c., solo in data 11.12.2015.
Va, a questo punto, esaminato l'appello incidentale.
5 – L'esame dell'appello incidentale.
5.1. – In primo luogo, è necessario rilevare che l'eccezione di giudicato, formulata dal CP_1 Part non possa essere considerata tardiva, contrariamente a quanto sostenuto da in comparsa pagina 7 di 12 conclusionale, perché sollevata per la prima volta solo nella memoria ex art. 183, sesto comma, n.
3, c.p.c., depositata il 5.3.2022.
Difatti, la sentenza n. 689/2021 è stata emessa dal Tribunale di Lucca in data 16.7.2021, di talché, essendo la stessa passata in giudicato il 16.2.2022 (come da relativa certificazione della cancelleria), l'eccezione è stata tempestivamente sollevata con la prima difesa utile (costituita, appunto, dalla memoria n.3).
In ogni caso, è pertinente il riferimento, da parte della difesa del al principio secondo cui CP_1
“l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio” (cfr. ex plurimis Cass. civ., n. 48 del 07/01/2021).
5.2. – Ciò chiarito, ha errato il tribunale nell'affermare: “E' del tutto priva di fondamento
l'eccezione di giudicato sollevata dal dal momento che nel giudizio n. Controparte_1
2196/2019 si richiedeva il pagamento di fatture riferite agli anni dal 2011 al 2015 (cfr. doc. 17 di parte convenuta), mentre le fatture con riferimento alle quali si solleva la suddetta eccezione nel presente giudizio sono relative all'anno 2010 (doc. 3 di parte attrice)”.
Invero, le fatture azionate nel giudizio n. 2196/2019, definito con sentenza n. 689/2021 dal
Tribunale di Lucca, sono state emesse dal 5.2.2011 al 7.11.2015 e concernono l'addebito di interessi di mora anche con riferimento a quelle insolute, relative al 2010, che sono indicate, con la lettera A, nella tabella acclusa alla comparsa di costituzione in appello del (pag. 7). CP_1
Il tutto come si evince dal riepilogo numerico delle fatture insolute riportato in quelle di addebito degli interessi di mora (cfr. doc. 18 pag. 12 e seg.) CP_1
Ora, nella suddetta sentenza si legge: “dalle prove testimoniali espletate è emerso che effettivamente le fatture per cui è causa, di cui all'elenco in allegato n. 8 e n. 15 di parte opponente, comprendenti quelle poste alla base del Decreto Ingiuntivo opposto, non erano mai pervenute al Comune se non con PEC del 9/11/2015 e, di più, neppure nel formato “XML”, richiesto per il pagamento delle stesse in forza dell'Allegato “A” del D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Di conseguenza, in mancanza di prova contraria da parte dell'opposta, deve ritenersi che gli interessi di mora non debbano essere posti a carico del opponente, in quanto le fatture, risalenti CP_1 all'anno 2010, non erano state inviate se non il 9/11/2015, non essendo pertanto iniziata a decorrere la mora. Poiché il credito per cui si è proceduto in via monitoria è riferito, per stessa ammissione di parte opposta nella sua comparsa di risposta, a pag. 3 della stessa, “a sole fatture per interessi di mora maturati dal opponente”, concetto ribadito in comparsa CP_1 conclusionale, ne segue che, poiché la mora non si è verificata, nulla è dovuto dal in CP_1
pagina 8 di 12 ragione delle fatture di cui al Decreto Ingiuntivo opposto, dovendosi quindi accogliere
l'opposizione”.
Dall'esame delle dichiarazioni testimoniali richiamate nella suddetta sentenza si evince che le fatture “di cui all'elenco in allegato n. 8 e n. 15 di parte opponente” sono proprio quelle che interessano in questa sede.
Difatti, i testi e hanno confermato i capitoli 2 e 3 della memoria Tes_1 Tes_2 istruttoria del depositata nel giudizio n. 2196/2019, avente ad oggetto la circostanza che CP_1 le fatture ivi indicate, sia analiticamente che attraverso il richiamo ai documenti n.
8. e 15 della relativa produzione di parte, fossero state ricevute via pec dal solo in data 9.11.2015 e CP_1 non in formato elettronico (cfr. doc. 19,20 del fascicolo di parte convenuta di primo grado).
Ebbene, tali fatture corrispondono quelle indicate con la lettera A nella tabella acclusa alla comparsa di costituzione in appello del (pag. 7). CP_1
Tale decisione è, dunque, suscettibile di acquisire efficacia di giudicato esterno, in quanto “qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (cfr. Cass. civ., ord. n. 27304/2018).
Pertanto, alla luce di tale statuizione, deve ritenersi definitivamente accertato che le fatture di cui alla lettera A (pari a complessivi € 8.263,86), nella tabella acclusa alla comparsa di costituzione del (pag. 7), sono state, per la prima volta, recapitate al solo con pec del CP_1 CP_1
9.11.2015 e, peraltro, non in formato “xml”.
5.3. – Ora, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con l'art. 1 commi 209-2013 l. n.
244/2007 e con il D.M. n. 55/2013 è stato introdotto un regime obbligatorio secondo cui l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le PP.AA., deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo n. 52/2004 e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82/2005, con ciò onerandosi i fornitori di procedere all'emissione della fattura elettronica e fermo restando che in base all'espresso disposto di cui all'art. 1 c. 210 della citata legge le PP.AA. non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
pagina 9 di 12 In particolare, l'art. 1, comma 210, della Legge n. 244/07, prevede che: “a decorrere dal termine di 3 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 213 (leggi 31 marzo per gli Enti Locali), le Amministrazioni e gli Enti di cui al comma 209 (leggi anche gli Enti Locali) non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.”
Successivamente, l'art. 6, comma 6, del D.M. n. 55/13, ha disposto che: “a decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le Amministrazioni in essi indicate non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi 3 mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico”.
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha stabilito (con l'art. 25, comma 1) che "il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013 per le amministrazioni locali di cui al comma
209 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007".
Orbene, nel caso in esame, è stato definitivamente accertato che le fatture di cui alla suddetta lettera A (pari a complessivi € 8.263,86), sono state, per la prima volta, recapitate al CP_1 solo con pec del 9.11.2015, sicché non sussiste la prova che esse siano state emesse prima del
31.3.2015 (data che segna lo spartiacque ai fini dell'applicazione della nuova normativa in tema di obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della P.A.).
Difatti, alcuna rilevanza può essere attribuita alla data di emissione riportata nelle singole fatture, in ragione della loro formazione unilaterale e delle contestazioni sollevate, sul punto, dal CP_1
(cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 14-15).
In proposito, si presenta significativo anche il comportamento del che, Controparte_1 con mail del 17.10.2012 e del 2.7.2013, con fax del 6.11.2013 e con pec del 21.8.2017, rappresentò ad Edison il mancato invio delle fatture in questione (cfr. doc.
6-9 del relativo fascicolo di parte). Part Ne consegue che non può, allo stato, richiedere il pagamento delle suddette fatture (per complessivi € 8.263,86) poiché queste non rispettano, per quanto sopra esposto, i requisiti di legge (cfr. Trib. Bari, Sez. III, n. 5016/2024). pagina 10 di 12 Per lo stesso motivo, la somma di € 40,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, può essere riconosciuta solo sulle fatture n. 2006222041 del
20.12.2013 e n. 2005518277 del 19.4.2013, il cui importo è stato accertato come dovuto a seguito dell'accoglimento dell'appello principale, e così per complessivi € 80,00.
6 – In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello principale ed incidentale, il Controparte_1
deve essere condannato al pagamento della minor somma di € 7.452,81 – oltre agli
[...] interessi moratori di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo nonché agli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283
c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla notifica della domanda giudiziale – e di quella di € 80,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
7 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Orbene, l'esito della lite ha accentuato la reciproca soccombenza delle parti, con la conseguenza che si rinvengono i presupposti per compensare per ½ le spese del doppio grado di giudizio, mentre il residuo ½ deve essere posto a carico del dal momento che la domanda CP_1 Part proposta da è risultata, sia pure in parte, fondata.
Tali spese si liquidano, per il giudizio di primo grado, in conformità a quanto stabilito dal tribunale, essendo la loro quantificazione congrua e conforme ai valori tabellari, nonché in mancanza di contestazioni ad opera delle parti.
Per il giudizio di secondo grado, le spese vengono liquidate secondo il computo che segue ex D.M.
55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), che tiene conto del valore medio per le fasi n. 1 e n. 2 e di quello minimo, in considerazione della ridotta attività espletata e del carattere ripetitivo delle difese, per le fasi n.3 e n.4:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo : € 922,00; pagina 11 di 12 Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare: € 3.933,00, oltre € 804,00 per esborsi ed oltre 15% per rimborso forfetario,
IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge. Part 8 – Infine, va condannata alla restituzione delle maggiori somme eventualmente ricevute per effetto dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da (GIA' Parte_1 [...]
) e sull'appello incidentale proposto dal Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza n. 824/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 26/07/2022, così provvede:
1) accoglie sia l'appello principale che l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento delle minor somma di € Controparte_1
7.452,81, oltre interessi nei termini di cui in motivazione, nonché a quella di € 80,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
2) compensa per 1/2 le spese del doppio grado di giudizio, ponendo il rimanente ½ a carico del che, per l'intero, liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 545,00 Controparte_1 per spese documentate, in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 804,00 per spese documentate, in € 3.933,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
3) condanna alla restituzione delle maggiori somme eventualmente ricevute per Parte_1 effetto dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Firenze, 15.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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