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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 114/2025
N. R.G. 1282/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1282/2024, avverso la sentenza n.
4756/2024, del Tribunale di Milano, Dott.ssa ClaudiaTosoni, promossa da:
FR NN (C.F. [...]) rappresentata e difesa dagli
Avv. Sabrina Venturato e Marta Giuditta Sala del Foro di Monza, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Nova Milanese (MB), 20834 - via Venezia n. 53
APPELLANTE
C/
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - (c.f. e p.iva 13756881002) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Gianclaudio Alinei, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Ugo Niutta n. 36
pagina 1 di 9 APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
In via principale e nel merito
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. N. 4756/2024, emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano, Sezione
Lavoro, in data 25.10.2024, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel primo grado di giudizio che, qui si riportano: “NEL MERITO: Accertare l'intervenuta prescrizione del
credito erariale contenuto nella cartella n. 06820060007009891000, notificata il 25.03.2006,
per l'importo di € 9.008,70, e per l'effetto dichiarare privo di qualsiasi effetto giuridico l'atto di
intimazione n. 06820239047368441/000, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in
data 6.12.2023 e notificato in data 12.01.2024. Con vittoria di competenze e spese”.
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio per le motivazioni svolte in narrativa.
PER L'APPELLATA
1) Dichiararsi inammissibile l'appello, con conferma della sentenza resa in primo grado dal
Tribunale di Milano;
2) In subordine, nel merito dichiararsi infondato il ricorso e le motivazioni ivi supportate;
pagina 2 di 9 3) Condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite anche nel secondo grado di giudizio
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di I grado depositato in data 18.6.24 UN NC ha impugnato l'intimazione di pagamento n.06820239047368441/000 emessa in data 06.12.23 e notificata in data 12.01.24, con riferimento alla cartella n.06820060007009891000, in materia di contributi I.V.S. per l'anno 2006, a suo dire relativa a pretesa creditoria irrimediabilmente prescritta.
L'allora ricorrente aveva unicamente eccepito la intervenuta prescrizione del credito azionato nella cartella in questione in considerazione del fatto che, tra la data della notifica della stessa cartella (25.03.06) e quella della intimazione di pagamento (12.01.24), sarebbero trascorsi ben più di 5 anni, con ogni conseguenza anche in punto decadenza dal correlativo potere sanzionatorio.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso.
Ha rilevato che l'art. 24 comma V e VI del D.Lgs. 46/99 testualmente dispone: “Contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il
termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato
all'ente impositore.
Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è
regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di
primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
pagina 3 di 9 Nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad impugnare tramite la intimazione notificagli la
cartella n. 06820060007009891000 in essa riportata;
ciò, unicamente assumendo il difetto di
notifica degli atti ad essa successivi e dunque invocando l'utile decorso della prescrizione”.
Ha evidenziato che sul punto le Sezioni Unite con la Sentenza n. 7514 del 08/03/2022 hanno così disposto: [..] in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la
legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei
confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo,
al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la
notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui
l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per
sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal
dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per
carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il
giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue
ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi,
quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto
convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare
del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno
2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento
ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si
evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso
radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti
esclusivamente del medesimo.
pagina 4 di 9 Pertanto, avuto riguardo al difetto di legittimatio ad causam dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, ha rigettato il ricorso con assorbimento di ogni ulteriore residua doglianza sollevata dalle parti.
Con ricorso in appello NC ha proposto impugnazione avverso la sentenza.
Primo motivo di appello intestato: “Sulla pacifica legittimazione passiva dell'Agenzia delle
Entrate per la Riscossione “
Ritiene che la sig.ra NC ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento che,
rappresenta l'atto redatto dall'Ente preposto alla Riscossione della pretesa erariale qualora l'azione esecutiva non venga iniziata nel termine di cui alla notifica della cartella di pagamento.
Per questo motivo il difetto di legittimazione passiva contestato dal Giudice del Tribunale di
Milano è del tutto infondato.
A riprova di ciò, segnala la recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (sent.
3870/2024), nella quale i Giudici hanno precisato che qualora oggetto di impugnativa sia l'avviso ex art. 50 D.P.R. 602/1973, il soggetto legittimato a contraddire è il concessionario per la riscossione.
Così letteralmente: “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n.
602/1973 e, al di fuori del caso delle opposizioni c.d. recuperatorie, le opposizioni esecutive ai
sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'Agente della
Riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo
dell'azione esecutiva”.
pagina 5 di 9 Secondo motivo di appello intestato: “Sulla condanna alle spese in capo alla sig.ra NC
UN.”
Ritiene che in ragione della stratificazione normativa e dei contrasti giurisprudenziali in merito a diversi aspetti procedurali, non si ritengono sussistenti i presupposti per una condanna alle spese a danno della sig.ra NC UN, ma, semmai, la previsione di una compensazione delle spese di lite, come tra l'altro sostenuto anche da autorevole dottrina.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Riscossione chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di I grado.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, dopo la discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
*********
Il ricorso in appello è infondato, per cui va integralmente rigettato.
Osserva questa Corte che l'appello proposto da NC UN non coglie nel segno.
La recente sentenza della Suprema Corte n. 3870/2024 evidenziata da parte appellante in materia di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non risulta conferente con il caso oggetto di questo giudizio.
Tale sentenza riguarda la riscossione delle Entrate Tributarie che soggiacciono a diversi principi, in essa viene affermato: “Anche di recente, infatti, si è precisato che sussiste il
litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, con riferimento proprio
alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti
da san-zioni amministrative per violazione del codice della strada (cioè, ai casi in cui sia
dedotta, a base dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata notifica del
pagina 6 di 9 verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa), ma, al tempo stesso, si è ribadito che
il principio generale, nella materia, è quello dettato dall'art. 39 del decreto legislativo n. 112
del 1999, da applicarsi sempre, pertanto, in caso di opposizioni esecutive regolarmente
proposte ai sensi degli artt. 615 e ss. c.p.c., cioè di opposizioni non aventi carattere cd.
recuperatorio, e ciò anche in caso di riscossione a mezzo ruolo di crediti derivanti da san-
zioni amministrative per violazione del codice della strada (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
30777 del 06/11/2023; ancor più di recente, nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
36505 del 29/12/2023). Restano, infine e per la specialità della disciplina di settore,
diversamente regolate le opposizioni esattoriali in materia previdenziale (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 7514 dell'8/03/2022, Rv. 664407-01).”
Con la sopra richiamata sentenza a sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione n.
7514/2022, è stato pronunciato il seguente principio di diritto - in fattispecie sovrapponibile alla presente - “Deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la
proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali
è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella
specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore
per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi
dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per
carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.
pagina 7 di 9 La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto
satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto
legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della
riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del
pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla
legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass.
15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per
la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio
nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Il difetto di legittimazione dell'Agenzia Delle Entrate - Riscossione sull'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti contributivi rispetto ai quali l'agente della riscossione resta estraneo elimina in radice la possibilità di giungere a una pronuncia di merito sulla questione.
Anche il motivo di appello riguardante l'errata condanna alle spese della sig. NC per i diversi orientamenti giurisprudenziali è infondato, dato che la Suprema Corte già da tempo
(2022) si è pronunciata a sezioni unite in merito a tale fattispecie.
Per tutte le suesposte ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta, l'appello va rigettato.
Le spese processuali del presente grado, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in ragione del valore della controversia,
del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, nella somma di Euro 2.000,00 oltre spese generali oneri di legge.
pagina 8 di 9 Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L. 228/12.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4756/2024 del Tribunale di Milano e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori e spese generali.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12
Milano 11 Febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
pagina 9 di 9
N. R.G. 1282/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1282/2024, avverso la sentenza n.
4756/2024, del Tribunale di Milano, Dott.ssa ClaudiaTosoni, promossa da:
FR NN (C.F. [...]) rappresentata e difesa dagli
Avv. Sabrina Venturato e Marta Giuditta Sala del Foro di Monza, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Nova Milanese (MB), 20834 - via Venezia n. 53
APPELLANTE
C/
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - (c.f. e p.iva 13756881002) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Gianclaudio Alinei, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Ugo Niutta n. 36
pagina 1 di 9 APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
In via principale e nel merito
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. N. 4756/2024, emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano, Sezione
Lavoro, in data 25.10.2024, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel primo grado di giudizio che, qui si riportano: “NEL MERITO: Accertare l'intervenuta prescrizione del
credito erariale contenuto nella cartella n. 06820060007009891000, notificata il 25.03.2006,
per l'importo di € 9.008,70, e per l'effetto dichiarare privo di qualsiasi effetto giuridico l'atto di
intimazione n. 06820239047368441/000, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in
data 6.12.2023 e notificato in data 12.01.2024. Con vittoria di competenze e spese”.
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio per le motivazioni svolte in narrativa.
PER L'APPELLATA
1) Dichiararsi inammissibile l'appello, con conferma della sentenza resa in primo grado dal
Tribunale di Milano;
2) In subordine, nel merito dichiararsi infondato il ricorso e le motivazioni ivi supportate;
pagina 2 di 9 3) Condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite anche nel secondo grado di giudizio
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di I grado depositato in data 18.6.24 UN NC ha impugnato l'intimazione di pagamento n.06820239047368441/000 emessa in data 06.12.23 e notificata in data 12.01.24, con riferimento alla cartella n.06820060007009891000, in materia di contributi I.V.S. per l'anno 2006, a suo dire relativa a pretesa creditoria irrimediabilmente prescritta.
L'allora ricorrente aveva unicamente eccepito la intervenuta prescrizione del credito azionato nella cartella in questione in considerazione del fatto che, tra la data della notifica della stessa cartella (25.03.06) e quella della intimazione di pagamento (12.01.24), sarebbero trascorsi ben più di 5 anni, con ogni conseguenza anche in punto decadenza dal correlativo potere sanzionatorio.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso.
Ha rilevato che l'art. 24 comma V e VI del D.Lgs. 46/99 testualmente dispone: “Contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il
termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato
all'ente impositore.
Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è
regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di
primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
pagina 3 di 9 Nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad impugnare tramite la intimazione notificagli la
cartella n. 06820060007009891000 in essa riportata;
ciò, unicamente assumendo il difetto di
notifica degli atti ad essa successivi e dunque invocando l'utile decorso della prescrizione”.
Ha evidenziato che sul punto le Sezioni Unite con la Sentenza n. 7514 del 08/03/2022 hanno così disposto: [..] in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la
legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei
confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo,
al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la
notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui
l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per
sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal
dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per
carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il
giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue
ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi,
quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto
convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare
del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno
2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento
ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si
evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso
radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti
esclusivamente del medesimo.
pagina 4 di 9 Pertanto, avuto riguardo al difetto di legittimatio ad causam dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, ha rigettato il ricorso con assorbimento di ogni ulteriore residua doglianza sollevata dalle parti.
Con ricorso in appello NC ha proposto impugnazione avverso la sentenza.
Primo motivo di appello intestato: “Sulla pacifica legittimazione passiva dell'Agenzia delle
Entrate per la Riscossione “
Ritiene che la sig.ra NC ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento che,
rappresenta l'atto redatto dall'Ente preposto alla Riscossione della pretesa erariale qualora l'azione esecutiva non venga iniziata nel termine di cui alla notifica della cartella di pagamento.
Per questo motivo il difetto di legittimazione passiva contestato dal Giudice del Tribunale di
Milano è del tutto infondato.
A riprova di ciò, segnala la recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (sent.
3870/2024), nella quale i Giudici hanno precisato che qualora oggetto di impugnativa sia l'avviso ex art. 50 D.P.R. 602/1973, il soggetto legittimato a contraddire è il concessionario per la riscossione.
Così letteralmente: “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n.
602/1973 e, al di fuori del caso delle opposizioni c.d. recuperatorie, le opposizioni esecutive ai
sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'Agente della
Riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo
dell'azione esecutiva”.
pagina 5 di 9 Secondo motivo di appello intestato: “Sulla condanna alle spese in capo alla sig.ra NC
UN.”
Ritiene che in ragione della stratificazione normativa e dei contrasti giurisprudenziali in merito a diversi aspetti procedurali, non si ritengono sussistenti i presupposti per una condanna alle spese a danno della sig.ra NC UN, ma, semmai, la previsione di una compensazione delle spese di lite, come tra l'altro sostenuto anche da autorevole dottrina.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Riscossione chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di I grado.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, dopo la discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
*********
Il ricorso in appello è infondato, per cui va integralmente rigettato.
Osserva questa Corte che l'appello proposto da NC UN non coglie nel segno.
La recente sentenza della Suprema Corte n. 3870/2024 evidenziata da parte appellante in materia di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non risulta conferente con il caso oggetto di questo giudizio.
Tale sentenza riguarda la riscossione delle Entrate Tributarie che soggiacciono a diversi principi, in essa viene affermato: “Anche di recente, infatti, si è precisato che sussiste il
litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, con riferimento proprio
alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti
da san-zioni amministrative per violazione del codice della strada (cioè, ai casi in cui sia
dedotta, a base dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata notifica del
pagina 6 di 9 verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa), ma, al tempo stesso, si è ribadito che
il principio generale, nella materia, è quello dettato dall'art. 39 del decreto legislativo n. 112
del 1999, da applicarsi sempre, pertanto, in caso di opposizioni esecutive regolarmente
proposte ai sensi degli artt. 615 e ss. c.p.c., cioè di opposizioni non aventi carattere cd.
recuperatorio, e ciò anche in caso di riscossione a mezzo ruolo di crediti derivanti da san-
zioni amministrative per violazione del codice della strada (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
30777 del 06/11/2023; ancor più di recente, nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
36505 del 29/12/2023). Restano, infine e per la specialità della disciplina di settore,
diversamente regolate le opposizioni esattoriali in materia previdenziale (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 7514 dell'8/03/2022, Rv. 664407-01).”
Con la sopra richiamata sentenza a sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione n.
7514/2022, è stato pronunciato il seguente principio di diritto - in fattispecie sovrapponibile alla presente - “Deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la
proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali
è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella
specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore
per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi
dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per
carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.
pagina 7 di 9 La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto
satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto
legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della
riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del
pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla
legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass.
15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per
la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio
nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Il difetto di legittimazione dell'Agenzia Delle Entrate - Riscossione sull'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti contributivi rispetto ai quali l'agente della riscossione resta estraneo elimina in radice la possibilità di giungere a una pronuncia di merito sulla questione.
Anche il motivo di appello riguardante l'errata condanna alle spese della sig. NC per i diversi orientamenti giurisprudenziali è infondato, dato che la Suprema Corte già da tempo
(2022) si è pronunciata a sezioni unite in merito a tale fattispecie.
Per tutte le suesposte ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta, l'appello va rigettato.
Le spese processuali del presente grado, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in ragione del valore della controversia,
del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, nella somma di Euro 2.000,00 oltre spese generali oneri di legge.
pagina 8 di 9 Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L. 228/12.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4756/2024 del Tribunale di Milano e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori e spese generali.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12
Milano 11 Febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
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