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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4480/2023 R.G. TRA
, nato a [...] C.V.(CE) il 4.8.1961 ed ivi residente a[...]
Emanuele II n. 60, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Di Gennaro Concetta, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via Fardella 94,
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Ida CP_1
Verrengia, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 12.7.2023, la parte ricorrente, esponeva di aver presentato all' il 6.2.2023, domanda intesa ad ottenere la pensione di vecchiaia ai sensi CP_1 della legge 503/92 ritenendosi invalido nella misura pari o superiore all'80% che veniva respinta in data 30.3.2023; rappresentava di aver proposto il 24.04.2023 ricorso al Comitato Provinciale che veniva respinto in data 31.05.2023. Pertanto adiva l'intestato tribunale per sentir: «accogliere il presente ricorso e per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente presenti un invalidità che lo renda invalido nella misura dell'80%, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1 comma 8 del d.l. 30 dicembre 1992 n. 503, previa consulenza tecnica d'ufficio, e per l'effetto dichiarare il diritto in favore del ricorrente alla pensione anticipata di vecchiaia;
2) Condannare di conseguenza l' in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione in favore dell'istante delle provvidenze di legge, CP_1 nonché al pagamento dei ratei maturati e maturandi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) Condannare, in ogni caso l' convenuta al pagamento di spese e compensi così come stabilito dal DM 55/14, oltre CP_1 rimborso spese generali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone » (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' eccependo l'infondatezza della domanda, e CP_1 concludendo per il rigetto delle domande.
1 Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la ctu medico – legale, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** La domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo come può anche desumersi dal fatto che sul punto non vi è stata contestazione da parte dell'ente convenuto. Va, preliminarmente, riconosciuta la sussistenza del requisito contributivo in quanto la parte ricorrente ha depositato idoneo estratto conto assicurativo, in merito alle cui risultanze nessuna specifica e motivata contestazione è stata mossa dalla parte convenuta. Quanto al merito della domanda, la stessa è fondata. Infatti, le risultanze della consulenza tecnica agli atti evidenziano che il ricorrente, essendo affetto da patologie invalidanti, si trova in condizioni di salute tali da renderlo invalido in misura pari o superiore all'80%, grado di invalidità necessario e sufficiente richiesto dalla normativa in questione dalla data della domanda amministrativa. Infatti, il ctu, sottoposto a visita l'istante, ha reputato che il ricorrente risulta affetto da “• cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico;
• BPCO di tipo enfisematoso con sindrome disventilatoria con rilievo in sede di visita medico legale di lieve ipossiemia (SatO2 91% in A.A.); • spondilo-discoartrosi cervico-lombare; • esiti anatomo-funzionali di lesione completa del tendine del muscolo del sovraspinato alla spalla sinistra da infortunio sul lavoro, già oggetto di valutazione in ambito di danno biologico;
• esiti CP_2 di ampia lesione della cuffia con retrazione del moncone del sovraspinoso in sede sub-acromiale alla spalla destra;
• coxartrosi bilaterale;
• artroprotesi completa al ginocchio sinistro;
• gonartrosi destra” (cfr. perizia in atti). Pertanto, ha concluso ritenendo che “è possibile affermare come il grado complessivo di invalidità sia tale da determinare la permanente riduzione della capacità di lavoro del sig. in misura pari o Parte_1 superiore all'80%, ovvero sia da considerarsi soddisfatto il requisito sanitario previsto dalla normativa vigente (ex. art. 1 co.8 L. 503/92 e 222/84) ai fini del riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia ed è possibile ritenere tale condizione sussistente a far data della domanda amministrativa del 06/02/2023”. Ben può affermarsi che la suddetta consulenza è stata eseguita in maniera puntuale e dettagliata, dandosi ampio riscontro dei dati clinici emersi e dei criteri scientifici applicati, sicché le risultanze possono esser fatte proprie da questo giudicante e, d'altra parte, non sono state contestate, nemmeno genericamente, dall' . CP_3
Dunque, sussistendo il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio invocato la domanda va accolta sin dalla domanda amministrativa (6.2.2023). Sussistendo il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio invocato, la domanda va accolta, con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_1 pensione di vecchiaia dall'1.2.2024 (ovvero con il differimento di 12 mesi dalla sussistenza di tutti i requisiti richiesti “cd. finestra mobile”) ex art 12 commi 1 e 2 DL 78/2010
2 Sui ratei sono dovuti i soli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, dalla maturazione del diritto fino al saldo, ex art. 429 cpc e 16,6° comma della legge 412/91. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) in accoglimento della domanda, dichiara che il ricorrente è invalido all' 80% e per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia ex art.1, comma 8°, D. L.vo.n.503 del 30.12.1992 a partire dalla prima “finestra” utile ex art. 12 commi 1 e 2 DL 78/2010 e per l'effetto condanna l' a pagare alla parte ricorrente la pensione di vecchiaia CP_1 ex art.1, comma 8°, D. L.vo.n.503 del 30.12.1992 dal 1.2.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria eventualmente maturata;
b) Condanna l' al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.100,00, oltre spese CP_1 forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
c) spese di ctu liquidate separatamente. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Così deciso, Santa Maria Capua Vetere 16.4.2025 Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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, nato a [...] C.V.(CE) il 4.8.1961 ed ivi residente a[...]
Emanuele II n. 60, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Di Gennaro Concetta, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via Fardella 94,
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Ida CP_1
Verrengia, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 12.7.2023, la parte ricorrente, esponeva di aver presentato all' il 6.2.2023, domanda intesa ad ottenere la pensione di vecchiaia ai sensi CP_1 della legge 503/92 ritenendosi invalido nella misura pari o superiore all'80% che veniva respinta in data 30.3.2023; rappresentava di aver proposto il 24.04.2023 ricorso al Comitato Provinciale che veniva respinto in data 31.05.2023. Pertanto adiva l'intestato tribunale per sentir: «accogliere il presente ricorso e per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente presenti un invalidità che lo renda invalido nella misura dell'80%, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1 comma 8 del d.l. 30 dicembre 1992 n. 503, previa consulenza tecnica d'ufficio, e per l'effetto dichiarare il diritto in favore del ricorrente alla pensione anticipata di vecchiaia;
2) Condannare di conseguenza l' in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione in favore dell'istante delle provvidenze di legge, CP_1 nonché al pagamento dei ratei maturati e maturandi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) Condannare, in ogni caso l' convenuta al pagamento di spese e compensi così come stabilito dal DM 55/14, oltre CP_1 rimborso spese generali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone » (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' eccependo l'infondatezza della domanda, e CP_1 concludendo per il rigetto delle domande.
1 Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la ctu medico – legale, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** La domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo come può anche desumersi dal fatto che sul punto non vi è stata contestazione da parte dell'ente convenuto. Va, preliminarmente, riconosciuta la sussistenza del requisito contributivo in quanto la parte ricorrente ha depositato idoneo estratto conto assicurativo, in merito alle cui risultanze nessuna specifica e motivata contestazione è stata mossa dalla parte convenuta. Quanto al merito della domanda, la stessa è fondata. Infatti, le risultanze della consulenza tecnica agli atti evidenziano che il ricorrente, essendo affetto da patologie invalidanti, si trova in condizioni di salute tali da renderlo invalido in misura pari o superiore all'80%, grado di invalidità necessario e sufficiente richiesto dalla normativa in questione dalla data della domanda amministrativa. Infatti, il ctu, sottoposto a visita l'istante, ha reputato che il ricorrente risulta affetto da “• cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico;
• BPCO di tipo enfisematoso con sindrome disventilatoria con rilievo in sede di visita medico legale di lieve ipossiemia (SatO2 91% in A.A.); • spondilo-discoartrosi cervico-lombare; • esiti anatomo-funzionali di lesione completa del tendine del muscolo del sovraspinato alla spalla sinistra da infortunio sul lavoro, già oggetto di valutazione in ambito di danno biologico;
• esiti CP_2 di ampia lesione della cuffia con retrazione del moncone del sovraspinoso in sede sub-acromiale alla spalla destra;
• coxartrosi bilaterale;
• artroprotesi completa al ginocchio sinistro;
• gonartrosi destra” (cfr. perizia in atti). Pertanto, ha concluso ritenendo che “è possibile affermare come il grado complessivo di invalidità sia tale da determinare la permanente riduzione della capacità di lavoro del sig. in misura pari o Parte_1 superiore all'80%, ovvero sia da considerarsi soddisfatto il requisito sanitario previsto dalla normativa vigente (ex. art. 1 co.8 L. 503/92 e 222/84) ai fini del riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia ed è possibile ritenere tale condizione sussistente a far data della domanda amministrativa del 06/02/2023”. Ben può affermarsi che la suddetta consulenza è stata eseguita in maniera puntuale e dettagliata, dandosi ampio riscontro dei dati clinici emersi e dei criteri scientifici applicati, sicché le risultanze possono esser fatte proprie da questo giudicante e, d'altra parte, non sono state contestate, nemmeno genericamente, dall' . CP_3
Dunque, sussistendo il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio invocato la domanda va accolta sin dalla domanda amministrativa (6.2.2023). Sussistendo il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio invocato, la domanda va accolta, con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_1 pensione di vecchiaia dall'1.2.2024 (ovvero con il differimento di 12 mesi dalla sussistenza di tutti i requisiti richiesti “cd. finestra mobile”) ex art 12 commi 1 e 2 DL 78/2010
2 Sui ratei sono dovuti i soli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, dalla maturazione del diritto fino al saldo, ex art. 429 cpc e 16,6° comma della legge 412/91. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) in accoglimento della domanda, dichiara che il ricorrente è invalido all' 80% e per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia ex art.1, comma 8°, D. L.vo.n.503 del 30.12.1992 a partire dalla prima “finestra” utile ex art. 12 commi 1 e 2 DL 78/2010 e per l'effetto condanna l' a pagare alla parte ricorrente la pensione di vecchiaia CP_1 ex art.1, comma 8°, D. L.vo.n.503 del 30.12.1992 dal 1.2.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria eventualmente maturata;
b) Condanna l' al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.100,00, oltre spese CP_1 forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
c) spese di ctu liquidate separatamente. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Così deciso, Santa Maria Capua Vetere 16.4.2025 Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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