Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/06/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 398/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 398/2025 promossa da:
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Viale A. Gramsci n. 164/C, ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Crotone alla Via Largo Umberto I, n. 53, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Franco (C.F. ; PEC: C.F._2
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1 ricorso;
E
(C.F.: ) nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._3 in Viale A. Gramsci, n. 164/C, ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Crotone alla Via Largo Umberto I, n. 53, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Franco, (C.F. ; C.F._2
PEC: , che la rappresenta e difende per mandato in Email_1 calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 25.03.2025, Pt_1
e esponevano:
[...] Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 18.06.2021 nel Comune di Crotone
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 15, Anno 2021, Parte
II, Serie A;
- che dall'unione è nato in data [...]; Persona_1
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto reciproco;
2) Il figlio minorenne viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che si riconoscono reciprocamente le qualità e le capacità per la cura, la custodia, l'educazione ed il controllo del medesimo. In virtù di tale affidamento i genitori continueranno ad avere lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali, economiche ed educative del figlio, impegnandosi a consultarsi l'un l'altro in ogni questione che riguardi la crescita religiosa, i problemi educativi, le scelte sociali, la salute (anche in casi di non gravità) del medesimo, ed in ogni questione per le quali il figlio stesso in futuro intenderà consultare entrambi i genitori. Le parti riconoscono che i poteri derivanti dall'affidamento congiunto non saranno esercitati con il proposito di tradire, frustrare o controllare in qualsiasi modo il comportamento dell'altro genitore. I genitori concordemente stabiliscono che il figlio avrà residenza presso la dimora della madre sita in Crotone alla Viale A.
Gramsci, n. 164/C;
3) I genitori gestiranno la custodia fisica del figlio in considerazione dei bisogni dello stesso e dei rispettivi impegni di lavoro. I giorni ed i tempi specifici della custodia congiunta, anche in periodo estivo e durante le festività religiose, saranno liberamente concordati ed accettati da entrambi i genitori, con congruo preavviso, in modo da garantire continuità ed alternanza, avuto riguardo al migliore interesse del figlio. In caso di disaccordo o semplice difficoltà ad accordarsi sulla custodia congiunta, si stabilisce sin da ora che: il neonato, fino ai tre anni, rimarrà sempre con la madre ed il padre lo potrà incontrare quando vorrà previo avviso e accordo telefonico con la madre;
4) dal compimento dei tre anni il padre potrà tenere con sé il figlio per 5 giorni consecutivi in giugno, cinque in luglio e 5 in agosto. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente periodo ed eventuale località di villeggiatura entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di disaccordo sul periodo di vacanza suddetto, si conviene che negli anni dispari avrà precedenza di scelta il padre, mentre in quelli pari avrà precedenza la madre. I genitori sin d'ora si danno reciproco assenso a concedere il proprio permesso e a prestare la loro sottoscrizione per il disbrigo delle pratiche relative al rilascio e/o rinnovo del passaporto per il figlio e consentirne l'espatrio per le vacanze in paesi che richiedano il visto d'ingresso e comunque la presentazione del passaporto quale documento d'espatrio e di ingresso;
5) il minore potrà trascorrere le festività natalizie, pasquali ed infra-annuali alternativamente con l'uno o l'altro genitore, anche per qualche giorno continuativo;
i genitori si impegnano a regolamentare tra loro in modo concorde la gestione delle visite durante tali festività. In difetto di accordo, viene stabilito il calendario che segue:
a. Per le festività Natalizie: Natale 2025 dal giorno 23 dicembre al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 7 gennaio con la madre. E così via, nel rispetto dell'alternanza annuale.
b. Per le festività Pasquali, il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua 2025 con la madre e Lunedì dell'Angelo con il padre ad anni alternati.
c. Le festività infra-annuali, intese come 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, saranno trascorse alternativamente con la madre e col padre, con prevalenza sulle turnazioni settimanali;
d. Festa di compleanno: la stessa verrà alternativamente trascorsa, con precedenza sulle eventuali turnazioni settimanali, un anno con il padre e un anno con la madre. I genitori cercheranno, per quanto possibile, di garantire la presenza di entrambi alle feste di compleanno. La giornata della festa di compleanno sarà individuata tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
e. Festa della Mamma e del Papà: tale festa sarà trascorsa dal figlio con il relativo genitore da festeggiare con precedenza sulle eventuali turnazioni settimanali;
6) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del piccolo la madre in via diretta e il Per_1 padre, corrispondendo la somma di euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento, e salvo quanto stabilito dall'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151, in materia di assegni familiari ed in caso di affido condiviso dei figli minori;
l'assegno mensile sarà versato entro il giorno 30 di ogni mese, e la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli Indici Istat, purchè l'Indice sia positivo;
7) l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
8) I genitori si impegnano entrambi a contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle seguenti spese straordinarie necessarie per il figlio: spese scolastiche per tasse, assicurazioni e acquisto di libri e materiale scolastico di inizio anno, spese per attività sportive e ludiche (es. gite, campo estivo). I genitori si impegnano inoltre a farsi carico nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche per esami, visite od interventi di natura specialistica, che si renderà necessario sostenere nell'interesse del figlio. Tutte le dette spese dovranno essere previamente valutate e concordate tra i genitori, salva l'urgenza, e il pagamento della rispettiva quota dovrà avere luogo dietro esibizione di giustificativo di spesa o preventivo;
ogni altra spese straordinaria qui non prevista sarà suddivisa equamente tra i genitori. Per la elencazione delle spese da ritenersi straordinarie i due genitori si riportano al protocollo del Tribunale di Crotone”.
Con decreto del 06.04.2025 di assegnazione della causa, il Presidente fissava l'udienza di comparizione delle parti alla data del 14.05.2025.
Con successivo decreto del 14.04.2025 il giudice relatore disponeva, a seguito di istanza formulata dal difensore delle parti, che l'udienza del 14.05.2025 fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 10.04.2025 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 14.05.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. r.g. v.g. 398/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 18.06.2021 nel
[...]
Comune di Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
15, Anno 2021, Parte II, Serie A;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 5.06.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli