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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg 21226/2023 promossa da:
• cittadina peruviana, nata il [...], di stato civile nubile, con Parte_1
residenza reale in Calle Germania N° 114 Urbanización Tarapacá, provincia di Callao, Perù, carta Num nazionale di identità ° ; Numer_2
• cittadino peruviano, nato l'[...], di stato civile non Parte_2
coniugato, con domicilio reale in Calle Germania N° 114 Urbanización Tarapacá, provincia di Callao, Num Perù carta di identità nazionale ° agendo unicamente per i diritti che rappresenta in Numer_3
qualità di padre di sua figlia maggiorenne con disabilità , odierna Persona_1
Num ricorrente, e di nazionalità peruviana, nata il [...] e carta di identità nazionale N°
e con documento di Registro del CONADIS N° emesso dal Consiglio nazionale Numer_4 NumeroD_5 per l'integrazione della persona con disabilità;
• di nazionalità peruviana, nato il [...], di stato civile non Parte_3
coniugato, con domicilio reale in Calle Germania N° 114. , Provincia di Callao, Parte_4
Num Perù con documento di identità nazionale ° ; Numer_6
tutti rappresentati e difesi dell'avvocato Silvio Maragucci, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Monza, Via Marsala n. 21
Ricorrenti
Contro in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano a Parte_1
, , - conseguentemente ordinare al
[...] Persona_1 Parte_3
e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni Controparte_1
e annotazioni di legge, registi dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con il favore delle spese e competenze di lite”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
esclusivamente in nome e per conto della figlia, disabile e maggiorenne,
[...] Persona_1
, convenivano in giudizio il chiedendo di
[...] Parte_3 Controparte_1
accertare e dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di
[...]
cittadino italiano, nato a Persona_2 Controparte_2
Montecastello (AL), il 2.12.1865 (cfr. doc. in atti n. 1), ed emigrato in Perù senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino (cfr. doc. in atti n. 1d) Per_3
Il non si costituiva e non compariva in giudizio e ne viene qui dichiarata la contumacia, Controparte_1
constatata la regolarità della notifica.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 24.01.2024.
All'udienza del 19.03.2025 il legale insisteva sulle domande.
Il Giudice di riservava. *****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducevano che:
- L'avo migrava in Persona_2 Controparte_2 Controparte_2
Perù e contraeva matrimonio con la cittadina peruviana in Cile, in data Persona_4
25.1.1917 (doc. 1b) e decedeva in data 18.09.2022 (doc. 1c);
- Dall'unione coniugale dei predetti nasceva , nata in [...], il [...] Persona_5
(doc. 2) la quale in data 23.05.1959 (2b) contraeva matrimonio con il cittadino peruviano
[...]
e da tale unione nasceva nata il [...] (doc. 3) e Persona_6 Parte_1
odierna ricorrente;
- decedeva il 24.12.2017 (doc. 2 c) Persona_5
- si univa con e da tale unione nascevano due Parte_1 Controparte_3
figli: , nato il [...] (doc. 4) e , nata Parte_3 Persona_1 il 5.7.1992 (doc. 5), entrambi odierni ricorrenti;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. Persona_2 CP_2
[...] Controparte_2
non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche alla figlia e da questa a tutti i loro discendenti come sopra Persona_5
enucleati, compresi gli odierni ricorrenti.
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versano i
[...]
in Perù nell'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis e la notoria impossibilità di Parte_5
presentare la domande, attraverso l'unico sistema consentito, il c.d. prenot@mi, poiché il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig
[...]
o cittadino italiano dalla nascita (cfr. Persona_2 Controparte_2 Controparte_2 doc. in atti n. 1), emigrava in Perù dopo l'unificazione del Regno d'Italia ed in epoca pre-costituzionale
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. Persona_2
ato a Montecastello (AL), il 2.12.1865 (cfr. doc. in atti n. 1),non Controparte_2 Controparte_2
è stato naturalizzato cittadino peruviano (cfr. doc. in atti n. 1d) né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola alla figlia ( cfr. doc. 2) e da questa tutti i suoi discendenti, ivi Persona_5
compresi gli odierni ricorrenti (cfr. doc. in atti da 2,3,4,5).
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre- costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i Controparte_1
ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Perù, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, è nota l'impossibilità di accedere al servizio offerto dai n Perù e ed in generale nei Parte_5
Paesi sudamericani poiché tutti gli appuntamenti per il servizio risultano già prenotati e con conseguente invito per gli istanti di ricontrollare successivamente il portale prenot@mi per eventuali cancellazioni o nuovi appuntamenti.
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: cittadina Parte_1
peruviana, nata il [...], di stato civile nubile, con residenza reale in Calle Germania N° 114
Num Urbanización Tarapacá, provincia di Callao, Perù, carta nazionale di identità ° ; Numer_2 [...]
cittadino peruviano, nato l'[...], di stato civile non coniugato, con Parte_2
domicilio reale in Calle Germania N° 114 Urbanización Tarapacá, provincia di Callao, Perù carta di Num identità nazionale ° , agendo unicamente per i diritti che rappresenta in qualità di Numer_3
padre di sua figlia maggiorenne con disabilità odierna ricorrente, e Persona_1
Num di nazionalità peruviana, nata il [...] e carta di identità nazionale ° e con Numer_4
documento di Registro del CONADIS N° emesso dal Consiglio nazionale per l'integrazione NumeroD_5 della persona con disabilità; di nazionalità peruviana, nato il 17 luglio Parte_3
1989, di stato civile non coniugato, con domicilio reale in Calle Germania N° 114. Parte_4 , Provincia di Callao, Perù con documento di identità nazionale DNI N° il diritto al
[...] Numer_6
riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg 21226/2023 promossa da:
• cittadina peruviana, nata il [...], di stato civile nubile, con Parte_1
residenza reale in Calle Germania N° 114 Urbanización Tarapacá, provincia di Callao, Perù, carta Num nazionale di identità ° ; Numer_2
• cittadino peruviano, nato l'[...], di stato civile non Parte_2
coniugato, con domicilio reale in Calle Germania N° 114 Urbanización Tarapacá, provincia di Callao, Num Perù carta di identità nazionale ° agendo unicamente per i diritti che rappresenta in Numer_3
qualità di padre di sua figlia maggiorenne con disabilità , odierna Persona_1
Num ricorrente, e di nazionalità peruviana, nata il [...] e carta di identità nazionale N°
e con documento di Registro del CONADIS N° emesso dal Consiglio nazionale Numer_4 NumeroD_5 per l'integrazione della persona con disabilità;
• di nazionalità peruviana, nato il [...], di stato civile non Parte_3
coniugato, con domicilio reale in Calle Germania N° 114. , Provincia di Callao, Parte_4
Num Perù con documento di identità nazionale ° ; Numer_6
tutti rappresentati e difesi dell'avvocato Silvio Maragucci, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Monza, Via Marsala n. 21
Ricorrenti
Contro in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano a Parte_1
, , - conseguentemente ordinare al
[...] Persona_1 Parte_3
e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni Controparte_1
e annotazioni di legge, registi dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con il favore delle spese e competenze di lite”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
esclusivamente in nome e per conto della figlia, disabile e maggiorenne,
[...] Persona_1
, convenivano in giudizio il chiedendo di
[...] Parte_3 Controparte_1
accertare e dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di
[...]
cittadino italiano, nato a Persona_2 Controparte_2
Montecastello (AL), il 2.12.1865 (cfr. doc. in atti n. 1), ed emigrato in Perù senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino (cfr. doc. in atti n. 1d) Per_3
Il non si costituiva e non compariva in giudizio e ne viene qui dichiarata la contumacia, Controparte_1
constatata la regolarità della notifica.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 24.01.2024.
All'udienza del 19.03.2025 il legale insisteva sulle domande.
Il Giudice di riservava. *****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducevano che:
- L'avo migrava in Persona_2 Controparte_2 Controparte_2
Perù e contraeva matrimonio con la cittadina peruviana in Cile, in data Persona_4
25.1.1917 (doc. 1b) e decedeva in data 18.09.2022 (doc. 1c);
- Dall'unione coniugale dei predetti nasceva , nata in [...], il [...] Persona_5
(doc. 2) la quale in data 23.05.1959 (2b) contraeva matrimonio con il cittadino peruviano
[...]
e da tale unione nasceva nata il [...] (doc. 3) e Persona_6 Parte_1
odierna ricorrente;
- decedeva il 24.12.2017 (doc. 2 c) Persona_5
- si univa con e da tale unione nascevano due Parte_1 Controparte_3
figli: , nato il [...] (doc. 4) e , nata Parte_3 Persona_1 il 5.7.1992 (doc. 5), entrambi odierni ricorrenti;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. Persona_2 CP_2
[...] Controparte_2
non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche alla figlia e da questa a tutti i loro discendenti come sopra Persona_5
enucleati, compresi gli odierni ricorrenti.
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versano i
[...]
in Perù nell'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis e la notoria impossibilità di Parte_5
presentare la domande, attraverso l'unico sistema consentito, il c.d. prenot@mi, poiché il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig
[...]
o cittadino italiano dalla nascita (cfr. Persona_2 Controparte_2 Controparte_2 doc. in atti n. 1), emigrava in Perù dopo l'unificazione del Regno d'Italia ed in epoca pre-costituzionale
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. Persona_2
ato a Montecastello (AL), il 2.12.1865 (cfr. doc. in atti n. 1),non Controparte_2 Controparte_2
è stato naturalizzato cittadino peruviano (cfr. doc. in atti n. 1d) né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola alla figlia ( cfr. doc. 2) e da questa tutti i suoi discendenti, ivi Persona_5
compresi gli odierni ricorrenti (cfr. doc. in atti da 2,3,4,5).
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre- costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i Controparte_1
ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Perù, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, è nota l'impossibilità di accedere al servizio offerto dai n Perù e ed in generale nei Parte_5
Paesi sudamericani poiché tutti gli appuntamenti per il servizio risultano già prenotati e con conseguente invito per gli istanti di ricontrollare successivamente il portale prenot@mi per eventuali cancellazioni o nuovi appuntamenti.
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: cittadina Parte_1
peruviana, nata il [...], di stato civile nubile, con residenza reale in Calle Germania N° 114
Num Urbanización Tarapacá, provincia di Callao, Perù, carta nazionale di identità ° ; Numer_2 [...]
cittadino peruviano, nato l'[...], di stato civile non coniugato, con Parte_2
domicilio reale in Calle Germania N° 114 Urbanización Tarapacá, provincia di Callao, Perù carta di Num identità nazionale ° , agendo unicamente per i diritti che rappresenta in qualità di Numer_3
padre di sua figlia maggiorenne con disabilità odierna ricorrente, e Persona_1
Num di nazionalità peruviana, nata il [...] e carta di identità nazionale ° e con Numer_4
documento di Registro del CONADIS N° emesso dal Consiglio nazionale per l'integrazione NumeroD_5 della persona con disabilità; di nazionalità peruviana, nato il 17 luglio Parte_3
1989, di stato civile non coniugato, con domicilio reale in Calle Germania N° 114. Parte_4 , Provincia di Callao, Perù con documento di identità nazionale DNI N° il diritto al
[...] Numer_6
riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno