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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 376/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 201/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 584/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, est. dott.ssa La Russa, discussa all'udienza collegiale dell'8-5-2025 e promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Maria Grazia Parte_1
Tognacca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lesmo (MB) via Marconi, n. 4
APPELLANTE
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Generoso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Indipendenza, n. 18 APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“PRELIMINARMENTE: rimettere la causa al Giudice di Primo grado ex art. 354 cpc stante l'omessa integrazione del Pt_ contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria con ogni statuizione di legge;
Preliminarmente in via subordinata: dichiarare la nullità della sentenza impugnata per le causali di cui in premessa ed in riforma della stessa accogliere il ricorso di primo grado e\o il presente appello per i motivi di cui in atti ed in ogni caso con accoglimento delle seguenti conclusioni;
NEL MERITO: A) Sulla sospensione dal 6.8.22 al 2.11.22 disposta con atto del 5.8.22 1) IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa previa se necessaria disapplicazione degli artt. 4 ter e 4 del D.L. n. 44\2021 conv. in L. n.76\2021, l'inesistenza\nullità e\o l'illegittimità\inefficacia e\o l'inapplicabilità della Parte_ sospensione dal lavoro e dalla retribuzione della sig.ra disposta dalla resistente\appellata , o Controparte_2 comunque annullare detta sospensione, e per l'effetto condannare la resistente\appellata a pagare - a titolo di retribuzioni\emolumenti e\o a titolo di risarcimento danni - per tutte le causali di cui in premessa, le retribuzioni mensili
[1] omesse per il periodo di sospensione, retribuzioni parametrate alla retribuzione globale di fatto pari a € 2.600,00\mensili lordi equivalenti a €1.820,00\mensili netti, o quella diversa somma che verrà ritenuta provata e dovuta o non contestata e\o equa, oltre proporzionale quota di TFR, fondi pensione, 13° mensilità, oltre accessori e riconoscimento delle ferie e permessi, condannandola altresì a versare i contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo omesso, con riconoscimento del predetto periodo anche ai fini dell'anzianità contributiva e degli scatti di carriera. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, con ogni consequenziale pronuncia di legge. 2) IN SUBORDINE: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa in particolare al X motivo di appello, l'inesistenza\ la Parte_ nullità e\o l'inefficacia\l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione della sig.ra disposta dalla resistente\appellata in violazione dell'art. 4 ter o dell'art. 4 del D.L. 44\21, o comunque annullare detta sospensione, e per l'effetto condannare la resistente a pagare - a titolo di retribuzioni\emolumenti e\o a titolo di risarcimento danni - per tutte le causali di cui in premessa, le retribuzioni mensili omesse dalla data di sospensione fino al 23.10.22 o comunque nel diverso termine che il giudice vorrà determinare in ragione del differimento di 6 mesi per i “guariti” (art. 4 co. 5 D.L. 44\21) o di validità della certificazione verde (art. 4 ter co. 1 D.L. 44\21), retribuzioni parametrate alla retribuzione globale di fatto pari a
€ 2.600,00\mensili lordi equivalenti a €1.820,00\mensili netti, o quella diversa somma che verrà ritenuta provata e dovuta o non contestata e\o equa, oltre proporzionale quota di TFR, fondi pensione, 13° mensilità, oltre accessori e riconoscimento delle ferie e permessi, condannandola altresì a versare i contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo omesso, con riconoscimento del predetto periodo anche ai fini dell'anzianità contributiva e degli scatti di carriera. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, con ogni consequenziale pronuncia di legge.
3) IN ESTREMO SUBORDINE: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte domande, accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la resistente\appellata tenuta a versare alla ricorrente e per l'effetto condannarla a pagare alla ricorrente\appellante una somma mensile pari almeno al 50% della retribuzione globale di fatto pari a € 2.600,00\mese lordi corrispondenti a € 1.820,00\mese netti o quella diversa misura o somma che sarà ritenuta dovuta e\o equa o non contestata a titolo di assegno alimentare\trattamento economico assistenziale da versarsi e commisurarsi per tutto il periodo di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4) IN ULTERIORE ESTREMO SUBORDINE: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte domande accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in premessa, la responsabilità ex art. 2043 c.c. e ss della resistente nella causazione Parte_ dei danni patiti dalla ricorrente\appellante e per l'effetto condannarla a pagare in favore della sig.ra la somma di € 2.500,00 o quella diversa somma che verrà ritenuta dovuta e\o equa a titolo di risarcimento danni patrimoniali e\o non patrimoniali oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. B) Sulla sospensione dal 2.3.22 al 29.4.22 disposta con atto del 2.3.22 1) IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, previa se necessario disapplicazione degli artt. 4 ter e 4 del D.L. n. 44\2021 conv. in L. n. 76\2021, l'inesistenza\nullità e\o l'illegittimità\inefficacia e\o l'inapplicabilità Parte_ della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione della sig.ra disposta dalla resistente\appellata , o Controparte_2 comunque annullare detta sospensione, e per l'effetto condannare la resistente a pagare - a titolo di retribuzioni\emolumenti e\o a titolo di risarcimento danni - per tutte le causali di cui in premessa, le retribuzioni mensili omesse nel periodo di sospensione dal 2.3.22-al 29.4.22 retribuzioni parametrate alla retribuzione globale di fatto pari a € 2.600,00\mensili lordi equivalenti a €1.820,00\mensili netti, o quella diversa somma che verrà ritenuta provata e dovuta o non contestata e\o equa, oltre proporzionale quota di TFR, fondi pensione, 13° mensilità, oltre accessori e riconoscimento delle ferie e permessi, condannandola altresì a versare i contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo omesso, con riconoscimento del predetto periodo anche ai fini dell'anzianità contributiva e degli scatti di carriera. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, con ogni consequenziale pronuncia di legge. In ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità\inefficacia e\o l'inapplicabilità della sospensione dal lavoro e dalla Parte_ retribuzione della sig.ra per le causali di cui al XI motivo di appello per il periodo dal 27.4.22 al 29.4.2022 (tre giorni) e per l'effetto condannare la resistente appellata al versamento delle sopra indicate retribuzioni, emolumenti ed istituti contrattuali e oneri contributivi omessi in detto periodo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2) IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte domande, accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la resistente\appellata tenuta a versare alla ricorrente e per l'effetto condannarla a pagare alla ricorrente\appellante una somma mensile pari almeno al 50% della retribuzione globale di fatto pari a € 2.600,00\mese lordi corrispondenti a 1.820,00\mese netti o quella diversa misura o somma che sarà ritenuta dovuta e\o equa o non contestata, a titolo di assegno alimentare\trattamento economico assistenziale da versarsi e commisurarsi per tutto il periodo di sospensione dal lavoro;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3) IN ESTREMO SUBORDINE: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte domande accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in premessa, la responsabilità ex art. 2043 c.c. e ss della resistente\appellata nella Parte_ causazione dei danni patiti dalla ricorrente\appellante e per l'effetto condannarla a pagare in favore della sig.ra la somma di € 1.600,00 o quella diversa somma che verrà ritenuta dovuta e\o equa a titolo di risarcimento danni patrimoniali e\o non patrimoniali oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. NEL MERITO IN OGNI CASO per entrambi i periodi di sospensione: - condannare la resistente\appellata a pagare alla ricorrente, per le causali di cui in premessa, in particolare per la lesione dei suoi diritti fondamentali tutti gli ulteriori danni non patrimoniali Parte_ subiti dalla sig.ra che si quantificano in € 1.500,00 o quella diversa somma che il Giudice vorrà determinare in via equitativa a titolo di responsabilità contrattuale e\o extracontrattuale della , oltre interessi legali e Controparte_2 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
- spese legali di primo grado rifuse.
[2] IN ESTREMO SUBORDINE NEL MERITO per entrambi i periodi di sospensione: nelle denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra esposte ragioni di merito, ed in accoglimento del XV motivo di appello, compensare le spese legali del giudizio di primo grado. IN OGNI CASO:
- spese legali del presente grado di appello rifuse;
- condannare appellata alla ripetizione delle somme ricevute dall'appellante, con riserva di gravame, in Controparte_2 adempimento della sentenza impugnata”.
PER L'APPELLATA:
“IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza dell'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado eventualmente ampliandone e/o modificandone le motivazioni e comunque assolvere l'appellata
da ogni avversa pretesa, rigettando tutte le domande avversarie;
Controparte_2 IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e delle competenze, oltre spese generali 15% e accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato telematicamente il 19.11.2022, la sig.ra Parte_1 ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di Busto Arsizio-Sezione
[...]
Lavoro l' , esponendo di Controparte_3 prestare servizio presso la citata ASST quale infermiera, inquadrata nella categoria D6, addetta al reparto polichirurgico presso il presidio ospedaliero di Saronno, e di essere iscritta all'albo professionale Ordine delle Professioni Infermieristiche di Varese. La ricorrente ha esposto di essere stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione dall' il 2.3.2022 (doc. n. 1 fasc. ricorrente), nonostante avesse Controparte_2 già contratto l'infezione da CO-19 nel novembre 2020 (doc. nn. 1 bis e 1 ter fasc. ricorrente), senonché nell'aprile 2022 contraeva nuovamente la malattia CO-19 e, dopo avere certificando l'avvenuta guarigione in data 23.4.2022, veniva riammessa in servizio con PEC del 27.4.2022 prot. 20802\22 dell'
[...]
(doc n. 6 fasc. ricorrente), con decorrenza 30.4.2022, ottenendo la CP_2 certificazione verde da guarigione con scadenza 23.10.2022 (doc. nn. 3a, 3b, 3c e 4 fasc. ricorrente), dando atto di non essere mai stata sospesa dal servizio dall'Ordine professionale. Ha esposto, inoltre, di essere stata nuovamente sospesa dal servizio, con comunicazione del 5.8.2022 prot. 37800\22 trasmessa via PEC in pari data, a far data dal 6.8.2022, per inosservanza dell'obbligo vaccinale (doc. n. 12 fasc. ricorrente); tale sospensione lavorativa è cessata ex lege in data 1.11.2022, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 162/2022, allorché la ricorrente è stata formalmente riammessa al lavoro, nel reparto di medicina, in data 3.11.2022. La ricorrente, ritenuta l'incompatibilità della sospensione dall'attività lavorativa con la normativa nazionale e sovranazionale, essendo guarita dalla malattia CO-19 e non tenuta a sottoporsi a vaccinazione fino a 12 mesi dalla guarigione, in possesso di certificazione verde in corso di validità, essendo stata privata dello stipendio e di ogni altro emolumento e di ogni forma di entrata economica necessaria per il proprio sostentamento e per concorrere al mantenimento della famiglia composta, altresì, dal marito e da un figlio di anni 16 (doc. n. 18 fasc. ricorrente), dovendo affrontare numerose spese, fra cui, in
[3] particolare, le rate del mutuo (doc. da n. 19 a n. 23 fasc. ricorrente), riportando sofferenze psichiche e fisiche, ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti datoriali di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione siccome illegittimi, e, in via principale e subordinata in relazione ad entrambi i periodi di sospensione, la corresponsione di tutte le retribuzioni e accessori omessi maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi legali e, in estremo subordine, la corresponsione di un assegno mensile pari al 50% della retribuzione. In via di ulteriore estremo subordine chiedeva, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la corresponsione di una somma di Euro 2.500,00 per il periodo della seconda sospensione e di Euro 1.600,00 per il periodo della prima sospensione e di accertare per il futuro il proprio diritto alla prestazione lavorativa senza soluzione di continuità, oltre che di ammettersi prova per interrogatorio formale e testimoniale sulle circostanze di fatto dedotte e di ordinarsi
“l'esibizione del documento valutazione rischi e misure adottate per la prevenzione del Virus Sars Cov 2”. L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, avendo sospeso la ricorrente dall'attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, come previsto dalla normativa, nella prima fase per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e nella seconda fase dopo essere decorsi più di 90 giorni dall'infezione intervenuta, allo stesso modo senza adempiere all'obbligo vaccinale. Tentata la conciliazione della causa senza esito positivo e disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle memorie scritte, la causa è stata decisa con sentenza contestuale n. 584/2024 con la quale il Tribunale (est. dott.ssa La Russa) ha rigettato il ricorso ed ha condannato la ricorrente a rimborsare all'Amministrazione convenuta le spese di lite liquidate in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa. In particolare, sull'eccezione di incompatibilità della sospensione per violazione di norme eurounitarie e costituzionali, il primo Giudice ha rilevato che le sentenze del Consiglio di Stato, sez. III, 20.10.2021, n. 7045 e n. 1381/2022 del 28.2.2022 hanno dichiarato la legittimità e la coerenza ai principi eurounitari e costituzionali dei provvedimenti di sospensione rivolti agli esercenti professioni sanitarie e operatori pubblici del medesimo settore in applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021, il cui ambito di applicazione è stato esteso poi anche al personale scolastico, con l'introduzione dell'art. 4 ter del d.l. n. 44/2021 da parte dell'art. 2 del d.l. n. 172/2021. Con riferimento poi alla dedotta contrarietà ai principi dell'Unione Europea, il primo Giudice ha evidenziato che la materia degli obblighi vaccinali non rientra tra quelle di competenza dell'Unione. La norma di cui all'art. 4 ter del d.l. 44/2021 “non costituisce disposizione di attuazione del diritto dell'UE, in quanto la materia delle misure previste a tutela della salute pubblica è di
[4] competenza del diritto nazionale, non potendo in tale settore, essere invocata la normativa europea con riguardo ai principi fondamentali, né ai fini della disapplicazione, né per sollevare una questione pregiudiziale”. Sull'eccezione di illegittimità della sospensione per cessazione dello stato di emergenza, il Tribunale ha osservato che “l'obbligo vaccinale è totalmente indipendente dall'intervenuta dichiarazione di stato di emergenza nazionale, essendo stato introdotto in ragione della disponibilità dei vaccini, dell'andamento della pandemia e per far fronte alla mancata spontanea adesione dei soggetti, la cui platea si è via via allargata in ragione di una maggiore disponibilità delle dosi vaccinali, a cui il piano vaccinale si è rivolto in via prioritaria. Con sentenza n. 198/2021 la Corte costituzionale ha, infatti, riconosciuto che i D.P.C.M. riportanti limitazioni alla libertà di movimento dei cittadini (cfr. D.P.C.M. 10.04.2020) non sono figli della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, essendo stati emessi in forza di previsioni legislative (D.L. 19/2020) che non violano, peraltro, la riserva di legge nella introduzione di illeciti amministrativi”. Sull'eccezione di Illegittimità della sospensione per violazione del D.L. 44/2021 per mancanza dei presupposti normativi, il primo Giudice – dopo aver esaminato la normativa vigente – ha rilevato che “La ricorrente, sebbene soggetta ad obbligo vaccinale, si è sottratta allo stesso e, in ragione dei mancati controlli dell'ATS prima e dell'Ordine Professionale poi, è rimasta in servizio sino a che all' , nell'esercizio dei doveri di verifica del rispetto Controparte_2 dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021, introdotto dal D.L. n. 172/2021 del 27.11.2021, è stata segnalata dal portale , per mezzo Pt_2 dell'interazione con la OR nazionale-DGC prevista dal DPCM 17.12.2021, la sua irregolarità vaccinale (doc. n. 8 e 9 fasc. convenuta). Circa il primo periodo in contestazione, la ricorrente non ha adempiuto all'invito alla regolarizzazione dell'obbligo vaccinale del 14.1.2022 (doc. n. 10 fasc. convenuta), dando la stessa ricorrente comunicazione all'ASST, in data 1.3.2022, che “non avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, da domani 02 Marzo 2022 non potrà essere sul posto di lavoro per svolgere la propria attività, Rimango in attesa di Vostra comunicazione” (doc. n. 14 fasc. convenuta). A seguito di tale comunicazione, l'Amministrazione convenuta ha accertato l'inadempimento vaccinale e, in data 2.3.2022, ha disposto la sospensione dal servizio sino all'effettuazione della vaccinazione e, comunque, fino al termine di legge;
per tale sospensione “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati” (art. 4 ter, comma 3 del D.L. 44/2021). Circa il secondo periodo di sospensione, con comunicazione in data 20.7.2022 ha comunicato all' “un esito della verifica del rispetto Pt_2 Controparte_2 dell'obbligo vaccinale differente rispetto all'esito restituito nelle 24 ore precedenti” (doc. n. 18 e 19 fasc. convenuta). In ragione di tale comunicazione, l' ha emesso nota in data 21.07.2022 CP_2 prot. n. 35577 (doc. n. 20 fasc. convenuta) di invito della ricorrente alla
[5] vaccinazione e, decorsi i 20 giorni dalla notifica dell'invito all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, l' ha emesso il secondo provvedimento di CP_2 accertamento dell'inosservanza dello stesso in data 5.8.2022 prot. n. 37800 (doc. n. 31 e 31 fasc. convenuta), disponendo la sospensione dal servizio e dalla retribuzione della ricorrente (doc. n. 18 fasc. convenuta) sino al 2.11.2022, quando la ricorrente ha ripreso l'attività lavorativa, a seguito del disposto di cui al d.l. n. 162/2022 (doc. n. 28 fasc. convenuta). L'art. 4 ter, comma 3, del D.L. 44/2021 prevede che “In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 5”, il quale a sua volta dispone che “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute”. Le Circolari Ministeriali che indicano i termini di differimento della vaccinazione per le persone guarite non possono, quindi, a differenza di quanto sostiene parte ricorrente, essere disattese, perché fonti di rango secondario, dal momento che la legge (art. 4, comma 5, del D.L. 44/2021) viene dalle stesse integrata e, pertanto, il termine di differimento ha forza di legge. Il termine per effettuare la vaccinazione, una volta guarita dalla malattia, era esistente ed era cogente per la ricorrente e, di conseguenza, la sua sospensione dal servizio decorso tale termine è da ritenersi del tutto legittima, risultando, inoltre, del tutto infondate le pretese di vedersi applicato, in via subordinata, il termine di differimento di 12 mesi, ovvero di 6 mesi, dal momento che il termine di differimento stabilito dalle Circolari Ministeriali e legittimamente applicato dall' convenuta, come da indicazioni dello stesso Ministero e CP_2 della OR , è di mesi 3. Pt_2
Nemmeno l'aver ottenuto la certificazione verde fino al 15.10.2022 (doc. n. 4 fasc. ricorrente), a seguito di infezione contratta in data 18.4.2022 (doc. n. 3a fasc. ricorrente), poteva garantire l'esenzione dalla vaccinazione, in quanto il termine massimo di differimento della vaccinazione dopo l'accertata infezione è di 3 mesi, come previsto dal Ministero della Salute con circolare in data 3.3.2021, secondo quanto espresso dal Gruppo permanente sull'infezione da SARS-Cov-2 del Consiglio Superiore di Sanità (nota prot. n. 477 in data 03.03.2021) e previo parere AIFA in data 23.2.2021 (doc. n. 36 fasc. convenuta). Pertanto, dopo il momentaneo rientro in servizio della ricorrente a seguito dell'infezione da CO-19, parte convenuta non ha scelto arbitrariamente di ritenere legittimamente differita la vaccinazione a 90 o 180 giorni dall'intervenuto contagio, considerato che i termini per l'assolvimento dell'obbligo vaccinale nulla hanno a che fare con la validità della certificazione verde Green-pass o Super green-pass, essendo specificato dal Governo che esso va adempiuto dopo 90 giorni dall'accertamento della malattia, come da nota del
[6] 29.3.2022 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute, nella quale viene indicato che “il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate. Ciò alla luce di quanto prescritto dal menzionato articolo 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, che, come si è visto, rimanda alle indicazioni e ai termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, e tenuto conto anche del disposto di cui all'articolo 4- quater, comma 2, dello stesso decreto-legge, che - sebbene nell'ambito della specifica disciplina dell'obbligo vaccinale introdotta per gli ultracinquantenni -, prevede espressamente, per il caso di infezione, il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile, elevando una cautela sanitaria a principio di carattere generale, estensibile, come tale, a tutte le ipotesi di obbligo vaccinale” e la Circolare del 3.3.2021 ha indicato il termine minimo di attesa prima di poter effettuare la vaccinazione, stabilendo che la vaccinazione debba essere eseguita ad almeno 3 mesi e, solo preferibilmente, entro 6 mesi e, comunque, non oltre 12 mesi dal contagio. La OR DGC interfacciata con il portale ha reso in via automatica, Pt_2 incrociando i dati sul contagio, alla il dato della cessazione Controparte_2 della causa di differimento della vaccinazione della ricorrente in data 20.7.2022 (doc. n. 18 fasc. convenuta), ovverosia a “3 mesi di distanza dalla documentata infezione” come previsto dalla Circolare del 3.3.2021. Alla data del 20.7.2022 erano, infatti, decorsi più di 90 giorni dall'infezione intervenuta in data 18.04.2022”. Sull'eccezione di Illegittimità della sospensione per omesso collocamento del lavoratore (repêchage), il Tribunale ha rilevato che “il diritto di repechage non sussiste laddove tutto il personale, sanitario o non, delle strutture sanitarie è soggetto all'obbligo vaccinale, di talché il collocamento a mansioni diverse è riservato a chi non può, per legittima omissione o differimento, vaccinarsi come previsto dal comma 2 dell'art. 4 ter del D.L. 44/2021 che richiama espressamente l'applicazione dell'art. 4, commi 2 e 7, del D.L. 44/2021. … In ogni caso, … parte ricorrente non ha allegato a quali mansioni alternative avrebbe potuto essere adibita, senza che ciò comportasse rischi di contagio, considerato che anche eventuali attività amministrative di front-office implicano il contatto con l'utenza esterna e quella all'interno della struttura sanitaria”. Sull'assegno alimentare, il primo Giudice ha richiamato la sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, per il periodo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro.
Con ricorso del 27-2-2025, la sig.ra ha impugnato la citata sentenza Parte_1 per i seguenti motivi:
[7]
1. Nullità della sentenza e\o del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria ex art. Pt_2
354 cpc Avendo la ricorrente chiesto la condanna al versamento, oltre che degli stipendi, anche gli oneri contributivi, l' è litisconsorte necessaria secondo Pt_2 ormai consolidati orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, fra cui ricordiamo SSUU n. 7514\2022; Cass. Civ. 23142/2020 e 29637/2021. Tuttavia, non è stata parte del giudizio di primo grado poiché non è stata Pt_2 convocata e neppure ne è stata disposta la chiamata in causa, nonostante richiesto dalla ricorrente (verbale del 27.9.23). Ne deriva la nullità della sentenza e\o del giudizio di primo grado, e se non rilevata anche del presente giudizio, e in ogni caso la dovuta rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 354 cpc.
2. Nullita' della sentenza per omessa lettura del dispositivo e per omessa pubblicità dell'udienza di discussione ex art. 128 cpc La sentenza impugnata è nulla per omessa lettura del dispositivo in udienza in violazione dell'art. 429 cpc, ai sensi dell'art. 156 co. 2 cpc (per carenza di un requisito essenziale a raggiungere lo scopo). Infatti, il Tribunale ha emesso sentenza con motivazione contestuale depositandola ex art. 127 ter cpc in data 30.08.202 senza dare lettura del dispositivo nell'udienza di discussione tenutasi il 30.1.2024 o in quella successiva di decisione del 20.6.2024 tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e tantomeno, evidentemente, il giorno del deposito telematico in data 30.08.2024 (peraltro deposito avvenuto oltre il termine di 30 giorni dal 20.6.24 previsto nell'ordinanza e dall'art. 127 ter cpc). Neppure può ritenersi letta in udienza ai sensi del novellato art. 127 ter co. 5 cpc poiché avrebbe dovuto essere depositata, per valere come tale, il giorno successivo all'udienza del 20.6.24, mentre è stata depositata oltre due mesi dopo. Ammesso e non concesso che tale regola fosse applicabile considerato che trattasi di previsione introdotta solo mesi dopo la decisione con il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. In breve, il dispositivo non è stato letto né formalmente né virtualmente in udienza. Ne deriva la nullità insanabile della sentenza come da costante giurisprudenza, fra cui la recentissima ordinanza n. 5197/2023 della Corte di Cassazione che ha statuito: “l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto”. Inoltre, l'appellante ritiene che la sentenza debba essere dichiarata nulla in quanto non è stata pubblica l'udienza del 20.6.24, tenutasi con note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc che fra l'altro neanche poteva tenersi in tale modalità visto che questa possibilità è stata introdotta solo dal novellato art. 128 cpc (giusto D.LGS datato 31 ottobre 2024, n. 164). Tantomeno è stata pubblica l'udienza di discussione tenutasi da remoto il 30.1.2024 ai sensi dell'art. 127 bis cpc, considerato che per essere tale avrebbe
[8] dovuto essere concesso al pubblico la possibilità di partecipare o meglio data pubblicità dal Tribunale al link del collegamento da remoto come previsto dal provvedimento del 7.12.23 del che detta le Controparte_4 regole tecniche per i collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127 bis (qui prodotto al doc. 143), il quale all'art. 4 prevede che: Nel caso di udienza pubblica ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, il cancelliere pubblica il “link” generato mediante l'applicativo TEAMS in un'apposita sezione del sito istituzionale dell'ufficio giudiziario, destinata a raccogliere i “links” per assistere alle udienze pubbliche da remoto.”
3. Sull'incompatibilità col diritto europeo: omessa pronuncia sulle doglianze sollevate dalla ricorrente;
omessa e\o erronea applicazione del diritto comunitario (e conseguente disapplicazione della norma nazionale); omessa\contraddittoria\insufficiente e\o erronea motivazione sul punto;
omesso\erronea valutazione delle prove e oneri probatori. Il Tribunale ritiene il diritto europeo non operante perchè l'obbligo vaccinale o la materia della sanità pubblica, non rientrano materie di competenze dell'Unione e perchè il D.L. 44\21 non è attuativo del diritto unionale. Ad avviso dell'appellante, tali motivazioni e presupposti sono errati e infondati. Del tutto incoerente ed erronea è la motivazione di rigetto fondata sul fatto che la
“materia dell'obbligo vaccinale non rientri nelle competenze dell'Unione” (pag. 11 sent.) visto che la ricorrente non contesta obbligo vaccinale ma la lesione dei suoi diritti primari e intangibili (quali dignità, lavoro, libertà, eguaglianza, salute ecc.) causati dalla sospensione dal lavoro e dallo stipendio (come esposto nel ricorso introduttivo (pag. 9 par. A) e nella nota conclusionale (pag. 8)): diritti e materie che rientrano certamente nell'ambito di competenza dell'Unione Europea visto che sono previsti, riconosciuti e tutelati dagli atti normativi europei. Inoltre, la salute umana e la sanità pubblica sono ambiti di competenza dell'Unione Europea come previsto dal Trattato di FUE agli art. 4 par. 2 lett. K, dall'art. 6 e dall'art. 168 (sanità pubblica anche preventiva). Ed infatti i contratti di acquisto dei vaccini covid sono stati stipulati dall'Unione Europea, le procedure di autorizzazione e le autorizzazioni alla loro (come di tutti gli altri farmaci) immissione in commercio sono regolate da regolamenti e direttive europee e centralizzate, esiste un commissario Ue per la Salute, è stata recentemente approvato l'approccio One Health della governance europea, il Green Pass è stato introdotto da un regolamento Europeo. Non vi è dubbio, pertanto, che i citati artt. 4 e 4 ter D.L. 44\21 nella parte in cui prevedono la sospensione dal lavoro (letteralmente art. 4 ter co. 3 “sospensione dal diritto” cioè di un diritto fondamentale) e dalla retribuzione, anche se contenuti in una normativa nazionale inerente salute pubblica, vanno ad incidere su diritti tutelati e in ambiti di competenza dell'Unione Europea (ivi compresa la salute pubblica) e
[9] dunque non devono essere con essi confliggenti, pena la disapplicazione della norma\prassi (anche interpretativa) che li lede. L'appellante censura, in particolare, la motivazione della sentenza circa la compatibilità col diritto europeo, la quale, a suo avviso, risulta essere, rispetto alle doglianze puntuali e dettagliate esposte in ricorso, di difficile comprensione, generica, scoordinata e carente: infatti il Tribunale afferma che i provvedimenti di sospensione sarebbero coerenti con i principi eurounitari senza indicare quali (nel ricorso ne sono indicati diversi) e senza esporne le ragioni. In questa sede, l'appellante ribadisce che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e senza alcuna forma di prestazione assistenziale lede certamente la dignità umana tutelata dall'art. 1 della Carta che nella parte esplicativa recita: “NESSUNO dei diritti sanciti nella presente Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella Carta. Essa non può pertanto subire pregiudizio, in caso di limitazione di un diritto". Alla Pt_3 luce di quanto sopra, gli artt. 4 e 4 ter cit. andavano e vanno disapplicati perchè lesivi della dignità umana e questo anche qualora tale lesione derivasse o fosse giustificata dalla prassi o da un'interpretazione della giurisprudenza - compresa quella della Corte costituzionale (peraltro di per sé non vincolante), del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione o di qualsiasi altro giudice - prassi e\o interpretazione (ad es. quella che giustifica la sospensione del diritto al lavoro e \o del versamento di un assegno alimentare) incompatibili con tale diritto e con le pronunce della Corte di Giustizia europea. Inoltre, i lavoratori non vaccinati risultano discriminati (nel lavoro, stipendio, mezzi di sostentamento, prestazioni di assistenza sociale di cui sono stati privati) rispetto a quelli vaccinati e anche a quelli non vaccinati perchè esentati o appartenenti ad altre categorie lavorative. Che trattasi oggettivamente di discriminazione è espressamente riconosciuto dal regolamento UE n. 953\21 che al considerando n. 36 recita testualmente: “E' necessario evitare ogni discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate (...) o hanno scelto di non essere vaccinate;
nonché dalla risoluzione n. 2361 del 27.1.2021 (doc. 33) che al cap.
7.3 invita i paesi membri che si assicurino che nessuno sia discriminato per non aver voluto vaccinarsi. L'art. 52 della Carta nel prevedere l'eventualità, a certe rigorose condizioni, di limitazione dei diritti e libertà riconosciuti dalla stessa, statuisce l'invalicabilità del rispetto del loro contenuto essenziale. La privazione totale del diritto al lavoro, retribuzione e qualunque forma di sostentamento sono certamente offensive del contenuto essenziale dei diritti e libertà tutelati dalla Carta. Ad avviso dell'appellante, anche qualora questo nucleo essenziale fosse rispettato, non sussistono le tre condizioni (proporzionalità, necessarietà e idoneità) per limitare i diritti fondamentali:
[10] 1) non sussiste l'idoneità perchè la sospensione dal lavoro – e dalla retribuzione
- solo per alcune persone (e non per tutte) non è una misura idonea a conseguire l'obbiettivo dichiarato "tutelare la salute pubblica e …. prevenire l'infezione da Sars Cov 2 (art. 4 co. 1 e art. 4 ter co. 1 D.L.44\21) "; anche la vaccinazione, quale causa di siffatta discriminazione, d'altra parte non è misura idonea poiché come dimostrato in questo processo, non per proclami autoreferenziali, ma con dati statistici aggiornati e atti provenienti dalle massime autorità, anche sanitarie, europee e nazionali oltre che atti ufficiali delle aziende farmaceutiche produttrici (si veda IV motivo di appello cap. 1 e 2 e docc. ivi citati), i vaccini anti- covid 19 non prevengono l'infezione (neanche sono stati autorizzati per farlo), non impediscono la trasmissione del virus, per cui i vaccinati si contagiano, si ammalano (e muoiono) e sono contagiosi esattamente come i non vaccinati (pag. 16 e ss ricorso e pag. 2 e ss nota conclusiva e documenti ivi citati);
2) la sospensione dal lavoro, anche se idonea, non è necessaria poiché fra più misure idonee (es. uso dei dpi o mansioni differenti) è la più restrittiva tanto comportare l'impossibilità di lavorare e anche di ricevere i mezzi minimi di sostentamento;
3) infine, anche se fosse idonea e necessaria, sicuramente non risulta adeguata ma estremamente eccessiva, arrivando a negare in radice diritti fondamentali e compromettere la stessa dignità umana, diritto naturale ed inviolabile qualsiasi sia il fine perseguito. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha ravvisato l'assenza dei presupposti in ambito sanitario del diritto ad un consenso libero ed informato previsti dall'art. 3 della Carta DFUE (per tutti i trattamenti sanitari) e dall'art. 28 co. 1 lett. h) reg. Ue 536\2014 (per i trattamenti sanitari di natura sperimentale). Sulla violazione della dei diritti di riservatezza tutelati dai reg. 953\2021 e 679\2016, il Tribunale non ha motivato alcunché. L'appellante, sul punto, ribadisce che il datore di lavoro non era legittimato a verificare i dati sanitari della lavoratrice neanche tramite la piattaforma DGC disponibile sul sito , Pt_2 poiché tale verifica era riservata dall'art. 4 D.L. 44\21 ai soli ordini professionali tramite il proprio sistema informatico.
4. Sull'esistenza\efficacia\utilizzabilità dei vaccini: omessa pronuncia, omesso\erroneo accertamento di fatti decisivi, omessa\erronea valutazione delle prove e degli oneri probatori, omessa\ insufficiente\erronea motivazione in punto. L'appellante ritiene di aver allegato, e documentato, a fondamento di vari motivi, l'insussistenza in commercio di vaccini anti sars-cov2 previsti dal D.L. 44\21; l'inefficacia e inutilizzabilità (per assenza di autorizzazione) dei vaccini anti-covid 19 a prevenire l'infezione sars cov2; l'inutilizzabilità (per assenza di indicazione nelle RCP e atti autorizzativi) di detti vaccini sui guariti e del loro
[11] uso off label;
la necessità di prescrizione medica per la loro somministrazione ed in particolare per i guariti e il mancato rilascio di detta prescrizione alla ricorrente. A tal fine, pur affermando che l'onere della prova incomba sul datore di lavoro, l'appellante ripropone le circostanze allegate e le prove a sostegno delle stesse, ribadendo l'essenziale e nota distinzione (concettuale e tecnico scientifica) fra infezione e malattia visto che il Virus Sars-Cov2 è responsabile del contagio, ed è un fatto di interesse collettivo, mentre la malattia CO 19 (cioè lo sviluppo di sintomi) è solo una possibile conseguenza dell'infezione che già sussiste ed è un fatto privato. L'impianto probatorio fornito dall'odierna appellante ha dimostrato che:
1) non esistono vaccini per la prevenzione contro l'infezione dal virus Sars Cov 2, che sono i soli imposti dal D.L. 44\21;
2) i vaccini anti CO 19 non sono stati autorizzati per prevenire l'infezione e non prevengono l'infezione (non tutelano gli altri o i luoghi di lavoro);
3) i vaccini covid 19 non sono autorizzati ne' utilizzabili sui guariti (come l'appellante);
4) necessità di prescrizione medica e mancato rilascio;
5) l'uso dei vaccini covid per fini preventivi sars cov 2 e sui guariti è non solo inesigibile ma proprio illegale ed inammissibile. Anche su tale aspetto, pur segnalato in più parti del ricorso quantomeno a fondamento dell'inesigibilità o illegittimità della norma (es. pag. 41), il Giudice di Primo grado ha omesso di motivare. Tuttavia nessuna disciplina esistente consentiva un uso off label, per giunta collettivo, di siffatti vaccini che quindi non potevano essere imposti
5. sulla incompatibilità con i diritti costituzionali: omessa pronuncia, omessa\erronea motivazione, omessa\falsa applicazione di legge L'appellante ribadisce che le contestate sospensioni dal lavoro senza mezzi di sostentamento e alternative allo stesso, hanno leso i seguenti diritti: dignità umana (artt. 2, 3 co. 2, 13, 36 e 38 Cost.) – inviolabile (art. 32 Cost.); diritto al lavoro - strettamente connesso alla dignità (artt. 1,4, 35, 36 Cost.); uguaglianza (art. 3 Cost. e dall'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori).
6. Sulla violazione dell'art. 32 Cost: omessa\erronea\contraddittoria motivazione, omesso accertamento e valutazione delle prove, omessa\falsa applicazione di legge Il Giudice di prime cure non ha motivato in ordine alla dedotta lesione del diritto alla salute intesa quale integrità psico-fisica. Diritto del tutto autonomo rispetto ai rischi connessi all'adempimento dell'obbligo vaccinale, soprattutto riguardo all'integrità psichica della persona, che non deve essere oggetto di violenza psicologica, oltre a quella fisica, intesa quale possibilità di disporre mezzi di sostentamento. Ad avviso dell'appellante, non sussistono (anche in base alle prove ed evidenze scientifiche consolidatesi e anch'esse documentate), neanche i presupposti di legittimità dell'obbligo vaccinale riferito ai vaccini
[12] covid 19 (presupposti definiti dalle sent. Corte Cost. n. 307/1990 ; 258\1994 e 5\2018). Ovvero duplice efficacia del farmaco (nei confronti del singolo e nei confronti dei terzi-collettività) e sicurezza del farmaco, intesa come prevedibilità ex ante di effetti collaterali solo temporanei e di scarsa entità. Infatti come visto i vaccini anti-covid sono inidonei a proteggere la collettività (perchè non prevengono la diffusione del virus), e tanto basta per far cadere la legittimità dell'obbligo. Inoltre, non proteggono neanche chi li assume (basta leggere i rapporti ISS per vedere che anche i vaccinati si ammalano e muoiono rapporti ISS anche i doc. 103-106 e da 109 a 116 oltre al rapporto INAIL cit.).
7. Sull'inapplicabilità del D.L. 44\21 - impossibilità\inesigibilità dell'obbligo: omessa\erronea pronuncia;
omessa\insufficiente\erronea motivazione, omessa istruttoria, omessa\falsa applicazione di legge. L'appellante ribadisce che la sospensione della lavoratrice è stata adottata in violazione dello stesso D.L. 44\21, nonostante mancassero nel caso concreto i requisiti normativi e oggettivi, con conseguente impossibilità\inesigibilità dell'obbligo vaccinale, e, ciò, per queste ragioni: a) non esistono vaccini antisarscov-2 (quelli previsti dalla norma) e quindi manca l'oggetto della prestazione (cap. 1 IV motivo di appello); b) anche se, contrariamente alla lettera della legge, si intendesse che oggetto della prestazione siano, come sotteso dal Tribunale, i vaccini anti-covid 19, gli stessi non sono legalmente utilizzabili (e quindi somministrabili\esigibili) per carenza delle condizioni legali (o se si vuole dei presupposti normativi) in quanto: b1) non sono stati legalmente autorizzati (e sono inidonei) al fine di prevenire il virus-contagio e comunque non sono stati autorizzati (qualunque sia il fine preventivo o meno) sui guariti;
b2) non vi sono i requisiti per un uso off label (fuori etichetta) cioè in deroga alle autorizzazioni di cui sopra;
b3) anche se le prime due condizioni fossero avverate, ma non lo sono, manca – dato pacifico – il rilascio della necessaria prescrizione medica personalizzata (dovuta sia per uso autorizzato, sia per uso off label); 3) ammesso e non concesso che vi siano tutte le condizioni legali i vaccini covid 19 non sono neanche efficaci a prevenire il contagio così come previsto dalla norma (e presupposto della decisione che a pag. 26 recita cfr “finalizzate a tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti”): quindi manca ancora l'oggetto della prestazione richiesta. Alla luce di quanto sopra (come esposto al cap. C2 del ricorso) l'appellante era impossibilitata ad adempiere a un obbligo inesistente per mancanza dell'oggetto della prestazione (perché ripetiamo non esistono vaccini antisars cov 2 e sono inefficaci quelli covid 19) e comunque perché tale obbligo non era esigibile per i vaccini covid 19 per mancanza dei suindicati requisiti legali (uso off label e prescrizione medica). Ragioni per cui la sospensione della lavoratrice era illegittima.
[13]
8. Sull'inapplicabilità del D.L. 44\21 per carenza di legittimazione della resistente: erronea\contraddittoria\insufficiente motivazione e erronea\falsa applicazione di legge L'appellante sostiene che vi è il difetto di legittimazione attiva o meglio carenza di potere sospensivo da parte del datore di lavoro nei confronti dell'odierna appellante che è iscritta all'albo professionale infermieri. La sentenza impugnata ha ritenuto, erroneamente, sussistere la competenza e legittimazione del datore di lavoro, concorrente con quella dell'Ordine professionale, sulla base di personalissima e creativa interpretazione degli art. 4 e 4 ter cit. incompatibile col chiarissimo dato letterale delle stesse, con una loro lettura logico-sistematica e contravvenendo al divieto di interpretazione estensiva stante la riserva di legge in materia di obbligo vaccinale. Infatti, ad avviso dell'appellante, gli esercenti delle professioni sanitarie iscritti agli albi (anche lavoratori subordinati) sono stati esclusi proprio dall'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 che al co. 1 lett. c), nell'elencare i soggetti obbligati, stabilisce
“fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis”. In altre parole, l'art. 4 ter sia in tema di obbligo vaccinale che di procedura di accertamento e sospensiva rimanda interamente all'art. 4 che deve rimanere fermo cioè
“indiscutibile e sicuro”. E visto che tale rinvio alla competenza dell'Ordine Professionale è fermo e nessuna delle due norme prevede un potere concorrente del datore di lavoro, è evidente che tale potere non esiste e non è consentito. Innanzitutto, tale potere concorrente non è previsto da nessuna delle due norme (ma semmai escluso), bensì è frutto di pura interpretazione del Giudice di prime cure che basa tale conclusione su tre argomentazioni, tutte infondate ed incompatibili anche con l'art. 12 preleggi cc. Se il datore di lavoro non ha il potere sospensivo ex lege, certamente questo non può derivargli dalle comunicazioni o essergli attribuito da una app. Pt_2 come Greenpass50+ che è quella usata da . Controparte_2
9. Sulla violazione del D.L. 44\21 e riserva di legge riguardante inapplicabilità\esonero dei guariti: omessa\insufficiente\erronea motivazione e pronuncia In merito allo status di guarita e alla sua esenzione o non vaccinabilità della ricorrente, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi o lo ha fatto in modo insufficiente e contraddittorio. Infatti, si è limitato a dire, senza alcun esame delle argomentazioni attoree, che le circolari ministeriali non violavano la riserva di legge e che non potevano essere disattese in quanto aventi forza di legge. Tuttavia, le circolari ministeriali in oggetto (es. quella del 21.3.21 doc. 52 resistente) non erano esecutive del D.L. 44\21 (che neanche nominano) e, infatti, non prevedono termini di differimento, per cui non possono tecnicamente dirsi integrative. In ogni caso, le citate circolari non hanno tale forza e violano la riserva di legge poichè il D.L. 44\21 non contemplava i guariti tra i soggetti vaccinabili, dovendo essere conforme a quanto previsto nelle
[14] indicazioni terapeutiche contenute nelle RCP, allegate alle autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) presupposte dalla normativa (decisione della Commissione UE, Aifa docc. 70a-72c e circ. Min. Sal.
2.1.21 doc. 55). Di certo non possono prevederlo le circolari, ponendo un termine neanche previsto dai suddetti atti autorizzativi. 10. Sulla violazione D.L. 44\21 art. 4 co. 5 (atto di sospensione del 5.8.2022) e differimento della vaccinazione di 12 0 6 mesi per i guariti: insufficiente\contraddittoria motivazione ed erronea\falsa applicazione di legge In via subordinata, la ricorrente ha chiesto che le fosse applicato il termine di differimento o di adempimento di 12 mesi o in subordine di 6 mesi (in quanto guarita o in quanto detentrice di green pass rafforzato) in forza proprio delle disposizioni di legge e delle Circolari Ministeriali ove applicabili. Il Tribunale ha escluso entrambi i termini ritenendo, erroneamente, che “il termine di differimento stabilito dalle Circolari Ministeriali e legittimamente applicato dall'ASST convenuta, come da indicazioni dello stesso Ministero e della OR , è di mesi 3” e inoltre che “i termini per l'assolvimento Pt_2 dell'obbligo vaccinale nulla hanno a che fare con la validità della certificazione verde”. Innanzitutto, il Tribunale erra nel fondare la propria decisione sulle cd indicazioni del Ministero e della OR poiché non sono fonti del Pt_2 diritto, violano la riserva di legge e oltretutto neanche esistono. La prima data utile giuridicamente non esiste poichè non è neanche prevista nelle circolari ministeriali e men che meno nella circolare del 3.3.21, su cui il Tribunale fonda la decisione, che si limita a prevedere un termine minimo cautelare per la salute del paziente e non preventivo per i terzi (che nella circolare non sono neanche citati), come emerga dalle parole del testo: “è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino …...purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza”. Come si vede non sono indicati termini di differimento (come disposto dalla legge), non sono indicati termini perentori e soprattutto, ad almeno 3 mesi di distanza vuol dire che prima di tale data è vietata qualunque vaccinazione e non che la vaccinazione scade il terzo mese come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure. Inoltre, la suddetta circolare non era neanche in vigore al tempo della sospensione della lavoratrice poiché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, era superata ed abrogata dalla circolare n. 32884 del 21.7.21 (doc. 74) che prevede la somministrazione di un'unica dose di vaccino preferibilmente entro 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla guarigione. Perciò stando alla ratio e alla lettera della circolare del 21.7.21 (emessa previo nuovo parere del CTS n. 751\21), per effetto della carica anticorpale, i guariti non necessitavano immediatamente della vaccinazione potendo differirla fino a 12 mesi dalla guarigione.
Considerato che
la ricorrente era in possesso di certificazione verde con inizio validità il 23.4.22 e scadenza il 23.10.22, stante che in Italia il certificato verde
[15] ha validità di 6 mesi dalla guarigione (art. 9 co. 4 D.L. 52\21 e s.m.i.), è palese che l'atto sospensivo comminato il 5.8.22, era illegittimo sotto tutti i profili. 11. Sulla violazione del D.L. 44\21 per omessa riammissione immediata al lavoro (atto sospensivo del 2.3.22) Omessa\erronea pronuncia omessa motivazione Nel caso di specie la in violazione dell'art. 4 e 4 ter, ha impedito l'attività CP_2 lavorativa ed omesso di versare le retribuzioni dal 27.4.22 al 29.4.22 (tre giorni) nonostante la ricorrente avesse comunicato via pec in data 26.4.22 (doc. 3a e 4) la sua guarigione e il possesso del cd green pass rafforzato, riammettendola illecitamente al lavoro solo dal 30.4.22 (doc. 6) e non immediatamente come previsto dall'art. 4 ter co. 3 che statuisce: “la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato...”. 12. Sulla illegittimità della sospensione per omesso ricollocamento: omessa\contradditoria\erronea motivazione e violazione\falsa applicazione di legge Il Tribunale, visto che il ricollocamento dalla legge era riservato solo alle persone impossibilitate a vaccinarsi lo ritiene escluso per gli altri. Indubbiamente tale riserva era prevista dalla norma che però non vietava al datore di lavoro di ricollocare il lavoratore, ma solo di dare una corsia preferenziale a chi non poteva vaccinarsi. Come già esposto nel ricorso il repéchage costituisce espressione di un principio generale a tutela del diritto fondamentale del lavoro per cui il licenziamento o come in questo caso l'equipollente (vista la durata della sospensione per periodi lunghi ed indeterminati) sospensione del devono rappresentare l'extrema ratio, anche nei casi siano Controparte_5 causate da inidoneità al lavoro (art. 2103 cc) o impossibilità della prestazione lavorativa. Secondo il Tribunale, il repéchage sarebbe, comunque, escluso dal fatto che l'obbligo vaccinale, riguardando l'intera categoria del personale sanitario e non soltanto coloro che prestano direttamente l'attività di cura e assistenza, avrebbe impedito una riassegnazione ad altre mansioni (sanitarie). Ma tale conclusione è smentita dal fatto che in una grande azienda pubblica, quale è quella di vi sono numerose mansioni e ruoli che non devono essere CP_2 necessariamente di natura sanitaria, né di contatto con i pazienti (quindi di tipo sanitario), a meno che queste non esistano affatto. Sul punto l' non CP_2 ha provato alcunchè. 13. Sul diritto all'assegno alimentare: omessa\erronea\contraddittoria motivazione e pronuncia Il Tribunale ha ritenuto che l'assegno alimentare non fosse dovuto sulla base di un solo argomento ovvero citando la sentenza n. 15\23 della Corte Costituzionale, per carenza, temporanea, del sinallagma funzionale del contratto determinato dalla impossibilità della prestazione lavorativa.
[16] Tuttavia, la citata pronuncia ha vagliato la legittimità costituzionale dell'art. 4 ter in quanto non impone il versamento dell'assegno alimentare, ma ciò non vuol dire che sia vietato e infatti questo la Corte Costituzionale non lo dice e non lo poteva dire, perchè non era oggetto del giudizio e perchè non potrebbe sostituirsi al legislatore o alle parti contrattuali. Ad avviso dell'appellante, l'assegno alimentare non ha natura corrispettiva, non è legato al sinallagma contrattuale e alla possibilità della prestazione lavorativa, anzi è dovuto proprio nei casi in cui la prestazione lavorativa è assente anche per impossibilità della prestazione lavorativa e quindi per legittimo rifiuto del datore di lavoro come nel caso di specie. E questo è, infatti, quanto previsto dall'art. 68 co. 1 e 3 CCNLL comparto sanità (doc. 78) il quale stabilisce, esattamente come nel caso di specie, l'obbligo per il datore di lavoro di applicare la sospensione cautelare in caso di impossibilità a rendere la prestazione lavorativa (per colpa del lavoratore sottoposto a misura cautelare personale), e quindi di legittimo e doveroso rifiuto della prestazione da parte del datore di lavoro, che è esattamente la situazione descritta dalla citata sent. 15\23 e ripresa a pag. 25 dal Tribunale “.... la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo”. E' proprio in tali casi (di sospensione obbligatoria per contratto o per legge) che il lavoratore ha diritto all'assegno alimentare (art. 68 co. 7 CCNL) in quanto non ha natura corrispettiva.
14. Sulla richiesta di risarcimento danni formulata in via subordinata e in ogni caso: omessa pronuncia e\o omessa\insufficiente motivazione, omessa\falsa applicazione di legge Il Tribunale non si è neanche pronunciato sulla domanda, formulata IN OGNI CASO, di risarcimento danni non patrimoniali fondata sulla sola ed oggettiva circostanza della lesione dei diritti fondamentali. Risarcimento danni spettante per il solo fatto della lesione di tali diritti a prescindere alla dichiarazione dell'illegittimità degli atti sospensivi adottati in esecuzione della legge (Cass. SS.UU. 36373/2021).
15. Sulla omessa compensazione delle spese legali del giudizio di primo grado Considerato che le pronunce della Corte Costituzionale su cui si fonda parte della sentenza sono successive al deposito del ricorso avvenuta il 19.11.22, l'appellante chiede pertanto che la sentenza impugnata venga riformata quantomeno ed in via estremamente e da ultimo subordinata per la compensazione delle spese legali di primo grado.
Con memoria del 13-4-2025, si è costituita l' chiedendo il rigetto CP_2 dell'appello siccome infondato in fatto ed in diritto, segnalando che controparte non avrebbe impugnato il capo della sentenza (pagg. 22 e 23) con cui il
[17] Giudice, nel decidere circa la legittimità degli accertamenti di inadempimento vaccinale disposti da aderisce al dettato della sentenza della Corte CP_2
Costituzionale n. 14/2023 in relazione alla tollerabilità di eventi avversi anche gravi, salvo indennizzo, per la prevalenza del principio solidaristico;
alla legittimità dell'obbligo vaccinale imposto al personale sanitario. Con riferimento al quarto motivo, l' eccepisce l'inammissibilità per violazione del divieto di CP_2 nova ex art. 437 c.p.c., dal momento che la ricorrente non aveva mai censurato l'insussistenza dei requisiti di applicabilità al caso concreto dell'art. 4 del D.L. 44/2021, che oggi propone rifacendosi ai principi della sentenza del Tribunale di Velletri 24.10.2024 n. 1493 e a documenti, quali la nota di AIFA in data 19.07.2024, tutti venuti ad esistenza dopo l'udienza finale del 20.06.2024, di cui censura l'omissione di decisione nella sentenza, pur essendosi in ricorso limitata ad eccepire la pretesa inesigibilità dell'obbligo vaccinale da parte della sig.ra Parte_1
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato con riferimento al primo e assorbente motivo preliminare. E' pacifico, infatti, che la ricorrente, prospettando un'omissione contributiva, ha chiesto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado di condannare l' – CP_2 con sentenza avente efficacia esecutiva – al pagamento a favore dell' dei Pt_2 contributi necessari per regolarizzare la posizione previdenziale nel periodo di sospensione (ritenuta illegittima) della prestazione lavorativa e della retribuzione. Configurata la domanda in questi termini, il primo Giudice avrebbe dovuto ravvisare il litisconsorzio necessario con l' . Pt_2
Per costante giurisprudenza, infatti, “in caso di omissioni contributive, sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi. Solo in tale caso, alla mancata evocazione in giudizio dell'ente consegue non l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio” (v. in tal senso Cass., 24/06/2024, n. 17290). L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente
[18] versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (Cassazione civile sez. lav. - 15/09/2014, n. 19398; 19/12/2018, n. 32880; 30/05/2019, n. 14853; 14/05/2020, n. 8956; 21/09/2020, n. 19679; 06/11/2020, n. 24924). La Suprema Corte ha ribadito che, in questi casi, il litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell'ente è giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di "facere" del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti. Nell'ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio, qualora una parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo, non si verifica un'ipotesi di inammissibilità della domanda, bensì un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.: e ciò a prescindere da ogni considerazione riguardante le condizioni dell'azione o la fondatezza nel merito della domanda, che sono questioni che possono essere delibate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati (Cass., 21/09/2020, n. 19679; Cass., 19/08/2020, n. 17320; Cassa., 01/02/2021, n.2164).
Per tutti questi motivi, quindi, in mancanza della necessaria integrazione del contraddittorio con l' , la sentenza impugnata è nulla e la causa dev'essere Pt_2 rimessa ex art. 354 c.p.c. al primo Giudice.
Attesa la natura esclusivamente processuale della pronuncia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
dichiara la nullità della sentenza n. 584/2024 del Tribunale di Busto Arsizio e, per l'effetto, rimette la causa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c., assegnando alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del processo avanti il medesimo Tribunale;
compensa tra le parti le spese del doppio grado. Milano, il 8 maggio 2025.
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[19]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 584/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, est. dott.ssa La Russa, discussa all'udienza collegiale dell'8-5-2025 e promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Maria Grazia Parte_1
Tognacca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lesmo (MB) via Marconi, n. 4
APPELLANTE
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Generoso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Indipendenza, n. 18 APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“PRELIMINARMENTE: rimettere la causa al Giudice di Primo grado ex art. 354 cpc stante l'omessa integrazione del Pt_ contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria con ogni statuizione di legge;
Preliminarmente in via subordinata: dichiarare la nullità della sentenza impugnata per le causali di cui in premessa ed in riforma della stessa accogliere il ricorso di primo grado e\o il presente appello per i motivi di cui in atti ed in ogni caso con accoglimento delle seguenti conclusioni;
NEL MERITO: A) Sulla sospensione dal 6.8.22 al 2.11.22 disposta con atto del 5.8.22 1) IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa previa se necessaria disapplicazione degli artt. 4 ter e 4 del D.L. n. 44\2021 conv. in L. n.76\2021, l'inesistenza\nullità e\o l'illegittimità\inefficacia e\o l'inapplicabilità della Parte_ sospensione dal lavoro e dalla retribuzione della sig.ra disposta dalla resistente\appellata , o Controparte_2 comunque annullare detta sospensione, e per l'effetto condannare la resistente\appellata a pagare - a titolo di retribuzioni\emolumenti e\o a titolo di risarcimento danni - per tutte le causali di cui in premessa, le retribuzioni mensili
[1] omesse per il periodo di sospensione, retribuzioni parametrate alla retribuzione globale di fatto pari a € 2.600,00\mensili lordi equivalenti a €1.820,00\mensili netti, o quella diversa somma che verrà ritenuta provata e dovuta o non contestata e\o equa, oltre proporzionale quota di TFR, fondi pensione, 13° mensilità, oltre accessori e riconoscimento delle ferie e permessi, condannandola altresì a versare i contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo omesso, con riconoscimento del predetto periodo anche ai fini dell'anzianità contributiva e degli scatti di carriera. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, con ogni consequenziale pronuncia di legge. 2) IN SUBORDINE: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa in particolare al X motivo di appello, l'inesistenza\ la Parte_ nullità e\o l'inefficacia\l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione della sig.ra disposta dalla resistente\appellata in violazione dell'art. 4 ter o dell'art. 4 del D.L. 44\21, o comunque annullare detta sospensione, e per l'effetto condannare la resistente a pagare - a titolo di retribuzioni\emolumenti e\o a titolo di risarcimento danni - per tutte le causali di cui in premessa, le retribuzioni mensili omesse dalla data di sospensione fino al 23.10.22 o comunque nel diverso termine che il giudice vorrà determinare in ragione del differimento di 6 mesi per i “guariti” (art. 4 co. 5 D.L. 44\21) o di validità della certificazione verde (art. 4 ter co. 1 D.L. 44\21), retribuzioni parametrate alla retribuzione globale di fatto pari a
€ 2.600,00\mensili lordi equivalenti a €1.820,00\mensili netti, o quella diversa somma che verrà ritenuta provata e dovuta o non contestata e\o equa, oltre proporzionale quota di TFR, fondi pensione, 13° mensilità, oltre accessori e riconoscimento delle ferie e permessi, condannandola altresì a versare i contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo omesso, con riconoscimento del predetto periodo anche ai fini dell'anzianità contributiva e degli scatti di carriera. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, con ogni consequenziale pronuncia di legge.
3) IN ESTREMO SUBORDINE: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte domande, accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la resistente\appellata tenuta a versare alla ricorrente e per l'effetto condannarla a pagare alla ricorrente\appellante una somma mensile pari almeno al 50% della retribuzione globale di fatto pari a € 2.600,00\mese lordi corrispondenti a € 1.820,00\mese netti o quella diversa misura o somma che sarà ritenuta dovuta e\o equa o non contestata a titolo di assegno alimentare\trattamento economico assistenziale da versarsi e commisurarsi per tutto il periodo di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4) IN ULTERIORE ESTREMO SUBORDINE: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte domande accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in premessa, la responsabilità ex art. 2043 c.c. e ss della resistente nella causazione Parte_ dei danni patiti dalla ricorrente\appellante e per l'effetto condannarla a pagare in favore della sig.ra la somma di € 2.500,00 o quella diversa somma che verrà ritenuta dovuta e\o equa a titolo di risarcimento danni patrimoniali e\o non patrimoniali oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. B) Sulla sospensione dal 2.3.22 al 29.4.22 disposta con atto del 2.3.22 1) IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, previa se necessario disapplicazione degli artt. 4 ter e 4 del D.L. n. 44\2021 conv. in L. n. 76\2021, l'inesistenza\nullità e\o l'illegittimità\inefficacia e\o l'inapplicabilità Parte_ della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione della sig.ra disposta dalla resistente\appellata , o Controparte_2 comunque annullare detta sospensione, e per l'effetto condannare la resistente a pagare - a titolo di retribuzioni\emolumenti e\o a titolo di risarcimento danni - per tutte le causali di cui in premessa, le retribuzioni mensili omesse nel periodo di sospensione dal 2.3.22-al 29.4.22 retribuzioni parametrate alla retribuzione globale di fatto pari a € 2.600,00\mensili lordi equivalenti a €1.820,00\mensili netti, o quella diversa somma che verrà ritenuta provata e dovuta o non contestata e\o equa, oltre proporzionale quota di TFR, fondi pensione, 13° mensilità, oltre accessori e riconoscimento delle ferie e permessi, condannandola altresì a versare i contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo omesso, con riconoscimento del predetto periodo anche ai fini dell'anzianità contributiva e degli scatti di carriera. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, con ogni consequenziale pronuncia di legge. In ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità\inefficacia e\o l'inapplicabilità della sospensione dal lavoro e dalla Parte_ retribuzione della sig.ra per le causali di cui al XI motivo di appello per il periodo dal 27.4.22 al 29.4.2022 (tre giorni) e per l'effetto condannare la resistente appellata al versamento delle sopra indicate retribuzioni, emolumenti ed istituti contrattuali e oneri contributivi omessi in detto periodo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2) IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte domande, accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la resistente\appellata tenuta a versare alla ricorrente e per l'effetto condannarla a pagare alla ricorrente\appellante una somma mensile pari almeno al 50% della retribuzione globale di fatto pari a € 2.600,00\mese lordi corrispondenti a 1.820,00\mese netti o quella diversa misura o somma che sarà ritenuta dovuta e\o equa o non contestata, a titolo di assegno alimentare\trattamento economico assistenziale da versarsi e commisurarsi per tutto il periodo di sospensione dal lavoro;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3) IN ESTREMO SUBORDINE: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte domande accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in premessa, la responsabilità ex art. 2043 c.c. e ss della resistente\appellata nella Parte_ causazione dei danni patiti dalla ricorrente\appellante e per l'effetto condannarla a pagare in favore della sig.ra la somma di € 1.600,00 o quella diversa somma che verrà ritenuta dovuta e\o equa a titolo di risarcimento danni patrimoniali e\o non patrimoniali oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. NEL MERITO IN OGNI CASO per entrambi i periodi di sospensione: - condannare la resistente\appellata a pagare alla ricorrente, per le causali di cui in premessa, in particolare per la lesione dei suoi diritti fondamentali tutti gli ulteriori danni non patrimoniali Parte_ subiti dalla sig.ra che si quantificano in € 1.500,00 o quella diversa somma che il Giudice vorrà determinare in via equitativa a titolo di responsabilità contrattuale e\o extracontrattuale della , oltre interessi legali e Controparte_2 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
- spese legali di primo grado rifuse.
[2] IN ESTREMO SUBORDINE NEL MERITO per entrambi i periodi di sospensione: nelle denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra esposte ragioni di merito, ed in accoglimento del XV motivo di appello, compensare le spese legali del giudizio di primo grado. IN OGNI CASO:
- spese legali del presente grado di appello rifuse;
- condannare appellata alla ripetizione delle somme ricevute dall'appellante, con riserva di gravame, in Controparte_2 adempimento della sentenza impugnata”.
PER L'APPELLATA:
“IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza dell'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado eventualmente ampliandone e/o modificandone le motivazioni e comunque assolvere l'appellata
da ogni avversa pretesa, rigettando tutte le domande avversarie;
Controparte_2 IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e delle competenze, oltre spese generali 15% e accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato telematicamente il 19.11.2022, la sig.ra Parte_1 ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di Busto Arsizio-Sezione
[...]
Lavoro l' , esponendo di Controparte_3 prestare servizio presso la citata ASST quale infermiera, inquadrata nella categoria D6, addetta al reparto polichirurgico presso il presidio ospedaliero di Saronno, e di essere iscritta all'albo professionale Ordine delle Professioni Infermieristiche di Varese. La ricorrente ha esposto di essere stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione dall' il 2.3.2022 (doc. n. 1 fasc. ricorrente), nonostante avesse Controparte_2 già contratto l'infezione da CO-19 nel novembre 2020 (doc. nn. 1 bis e 1 ter fasc. ricorrente), senonché nell'aprile 2022 contraeva nuovamente la malattia CO-19 e, dopo avere certificando l'avvenuta guarigione in data 23.4.2022, veniva riammessa in servizio con PEC del 27.4.2022 prot. 20802\22 dell'
[...]
(doc n. 6 fasc. ricorrente), con decorrenza 30.4.2022, ottenendo la CP_2 certificazione verde da guarigione con scadenza 23.10.2022 (doc. nn. 3a, 3b, 3c e 4 fasc. ricorrente), dando atto di non essere mai stata sospesa dal servizio dall'Ordine professionale. Ha esposto, inoltre, di essere stata nuovamente sospesa dal servizio, con comunicazione del 5.8.2022 prot. 37800\22 trasmessa via PEC in pari data, a far data dal 6.8.2022, per inosservanza dell'obbligo vaccinale (doc. n. 12 fasc. ricorrente); tale sospensione lavorativa è cessata ex lege in data 1.11.2022, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 162/2022, allorché la ricorrente è stata formalmente riammessa al lavoro, nel reparto di medicina, in data 3.11.2022. La ricorrente, ritenuta l'incompatibilità della sospensione dall'attività lavorativa con la normativa nazionale e sovranazionale, essendo guarita dalla malattia CO-19 e non tenuta a sottoporsi a vaccinazione fino a 12 mesi dalla guarigione, in possesso di certificazione verde in corso di validità, essendo stata privata dello stipendio e di ogni altro emolumento e di ogni forma di entrata economica necessaria per il proprio sostentamento e per concorrere al mantenimento della famiglia composta, altresì, dal marito e da un figlio di anni 16 (doc. n. 18 fasc. ricorrente), dovendo affrontare numerose spese, fra cui, in
[3] particolare, le rate del mutuo (doc. da n. 19 a n. 23 fasc. ricorrente), riportando sofferenze psichiche e fisiche, ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti datoriali di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione siccome illegittimi, e, in via principale e subordinata in relazione ad entrambi i periodi di sospensione, la corresponsione di tutte le retribuzioni e accessori omessi maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi legali e, in estremo subordine, la corresponsione di un assegno mensile pari al 50% della retribuzione. In via di ulteriore estremo subordine chiedeva, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la corresponsione di una somma di Euro 2.500,00 per il periodo della seconda sospensione e di Euro 1.600,00 per il periodo della prima sospensione e di accertare per il futuro il proprio diritto alla prestazione lavorativa senza soluzione di continuità, oltre che di ammettersi prova per interrogatorio formale e testimoniale sulle circostanze di fatto dedotte e di ordinarsi
“l'esibizione del documento valutazione rischi e misure adottate per la prevenzione del Virus Sars Cov 2”. L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, avendo sospeso la ricorrente dall'attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, come previsto dalla normativa, nella prima fase per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e nella seconda fase dopo essere decorsi più di 90 giorni dall'infezione intervenuta, allo stesso modo senza adempiere all'obbligo vaccinale. Tentata la conciliazione della causa senza esito positivo e disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle memorie scritte, la causa è stata decisa con sentenza contestuale n. 584/2024 con la quale il Tribunale (est. dott.ssa La Russa) ha rigettato il ricorso ed ha condannato la ricorrente a rimborsare all'Amministrazione convenuta le spese di lite liquidate in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa. In particolare, sull'eccezione di incompatibilità della sospensione per violazione di norme eurounitarie e costituzionali, il primo Giudice ha rilevato che le sentenze del Consiglio di Stato, sez. III, 20.10.2021, n. 7045 e n. 1381/2022 del 28.2.2022 hanno dichiarato la legittimità e la coerenza ai principi eurounitari e costituzionali dei provvedimenti di sospensione rivolti agli esercenti professioni sanitarie e operatori pubblici del medesimo settore in applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021, il cui ambito di applicazione è stato esteso poi anche al personale scolastico, con l'introduzione dell'art. 4 ter del d.l. n. 44/2021 da parte dell'art. 2 del d.l. n. 172/2021. Con riferimento poi alla dedotta contrarietà ai principi dell'Unione Europea, il primo Giudice ha evidenziato che la materia degli obblighi vaccinali non rientra tra quelle di competenza dell'Unione. La norma di cui all'art. 4 ter del d.l. 44/2021 “non costituisce disposizione di attuazione del diritto dell'UE, in quanto la materia delle misure previste a tutela della salute pubblica è di
[4] competenza del diritto nazionale, non potendo in tale settore, essere invocata la normativa europea con riguardo ai principi fondamentali, né ai fini della disapplicazione, né per sollevare una questione pregiudiziale”. Sull'eccezione di illegittimità della sospensione per cessazione dello stato di emergenza, il Tribunale ha osservato che “l'obbligo vaccinale è totalmente indipendente dall'intervenuta dichiarazione di stato di emergenza nazionale, essendo stato introdotto in ragione della disponibilità dei vaccini, dell'andamento della pandemia e per far fronte alla mancata spontanea adesione dei soggetti, la cui platea si è via via allargata in ragione di una maggiore disponibilità delle dosi vaccinali, a cui il piano vaccinale si è rivolto in via prioritaria. Con sentenza n. 198/2021 la Corte costituzionale ha, infatti, riconosciuto che i D.P.C.M. riportanti limitazioni alla libertà di movimento dei cittadini (cfr. D.P.C.M. 10.04.2020) non sono figli della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, essendo stati emessi in forza di previsioni legislative (D.L. 19/2020) che non violano, peraltro, la riserva di legge nella introduzione di illeciti amministrativi”. Sull'eccezione di Illegittimità della sospensione per violazione del D.L. 44/2021 per mancanza dei presupposti normativi, il primo Giudice – dopo aver esaminato la normativa vigente – ha rilevato che “La ricorrente, sebbene soggetta ad obbligo vaccinale, si è sottratta allo stesso e, in ragione dei mancati controlli dell'ATS prima e dell'Ordine Professionale poi, è rimasta in servizio sino a che all' , nell'esercizio dei doveri di verifica del rispetto Controparte_2 dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021, introdotto dal D.L. n. 172/2021 del 27.11.2021, è stata segnalata dal portale , per mezzo Pt_2 dell'interazione con la OR nazionale-DGC prevista dal DPCM 17.12.2021, la sua irregolarità vaccinale (doc. n. 8 e 9 fasc. convenuta). Circa il primo periodo in contestazione, la ricorrente non ha adempiuto all'invito alla regolarizzazione dell'obbligo vaccinale del 14.1.2022 (doc. n. 10 fasc. convenuta), dando la stessa ricorrente comunicazione all'ASST, in data 1.3.2022, che “non avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, da domani 02 Marzo 2022 non potrà essere sul posto di lavoro per svolgere la propria attività, Rimango in attesa di Vostra comunicazione” (doc. n. 14 fasc. convenuta). A seguito di tale comunicazione, l'Amministrazione convenuta ha accertato l'inadempimento vaccinale e, in data 2.3.2022, ha disposto la sospensione dal servizio sino all'effettuazione della vaccinazione e, comunque, fino al termine di legge;
per tale sospensione “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati” (art. 4 ter, comma 3 del D.L. 44/2021). Circa il secondo periodo di sospensione, con comunicazione in data 20.7.2022 ha comunicato all' “un esito della verifica del rispetto Pt_2 Controparte_2 dell'obbligo vaccinale differente rispetto all'esito restituito nelle 24 ore precedenti” (doc. n. 18 e 19 fasc. convenuta). In ragione di tale comunicazione, l' ha emesso nota in data 21.07.2022 CP_2 prot. n. 35577 (doc. n. 20 fasc. convenuta) di invito della ricorrente alla
[5] vaccinazione e, decorsi i 20 giorni dalla notifica dell'invito all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, l' ha emesso il secondo provvedimento di CP_2 accertamento dell'inosservanza dello stesso in data 5.8.2022 prot. n. 37800 (doc. n. 31 e 31 fasc. convenuta), disponendo la sospensione dal servizio e dalla retribuzione della ricorrente (doc. n. 18 fasc. convenuta) sino al 2.11.2022, quando la ricorrente ha ripreso l'attività lavorativa, a seguito del disposto di cui al d.l. n. 162/2022 (doc. n. 28 fasc. convenuta). L'art. 4 ter, comma 3, del D.L. 44/2021 prevede che “In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 5”, il quale a sua volta dispone che “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute”. Le Circolari Ministeriali che indicano i termini di differimento della vaccinazione per le persone guarite non possono, quindi, a differenza di quanto sostiene parte ricorrente, essere disattese, perché fonti di rango secondario, dal momento che la legge (art. 4, comma 5, del D.L. 44/2021) viene dalle stesse integrata e, pertanto, il termine di differimento ha forza di legge. Il termine per effettuare la vaccinazione, una volta guarita dalla malattia, era esistente ed era cogente per la ricorrente e, di conseguenza, la sua sospensione dal servizio decorso tale termine è da ritenersi del tutto legittima, risultando, inoltre, del tutto infondate le pretese di vedersi applicato, in via subordinata, il termine di differimento di 12 mesi, ovvero di 6 mesi, dal momento che il termine di differimento stabilito dalle Circolari Ministeriali e legittimamente applicato dall' convenuta, come da indicazioni dello stesso Ministero e CP_2 della OR , è di mesi 3. Pt_2
Nemmeno l'aver ottenuto la certificazione verde fino al 15.10.2022 (doc. n. 4 fasc. ricorrente), a seguito di infezione contratta in data 18.4.2022 (doc. n. 3a fasc. ricorrente), poteva garantire l'esenzione dalla vaccinazione, in quanto il termine massimo di differimento della vaccinazione dopo l'accertata infezione è di 3 mesi, come previsto dal Ministero della Salute con circolare in data 3.3.2021, secondo quanto espresso dal Gruppo permanente sull'infezione da SARS-Cov-2 del Consiglio Superiore di Sanità (nota prot. n. 477 in data 03.03.2021) e previo parere AIFA in data 23.2.2021 (doc. n. 36 fasc. convenuta). Pertanto, dopo il momentaneo rientro in servizio della ricorrente a seguito dell'infezione da CO-19, parte convenuta non ha scelto arbitrariamente di ritenere legittimamente differita la vaccinazione a 90 o 180 giorni dall'intervenuto contagio, considerato che i termini per l'assolvimento dell'obbligo vaccinale nulla hanno a che fare con la validità della certificazione verde Green-pass o Super green-pass, essendo specificato dal Governo che esso va adempiuto dopo 90 giorni dall'accertamento della malattia, come da nota del
[6] 29.3.2022 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute, nella quale viene indicato che “il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate. Ciò alla luce di quanto prescritto dal menzionato articolo 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, che, come si è visto, rimanda alle indicazioni e ai termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, e tenuto conto anche del disposto di cui all'articolo 4- quater, comma 2, dello stesso decreto-legge, che - sebbene nell'ambito della specifica disciplina dell'obbligo vaccinale introdotta per gli ultracinquantenni -, prevede espressamente, per il caso di infezione, il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile, elevando una cautela sanitaria a principio di carattere generale, estensibile, come tale, a tutte le ipotesi di obbligo vaccinale” e la Circolare del 3.3.2021 ha indicato il termine minimo di attesa prima di poter effettuare la vaccinazione, stabilendo che la vaccinazione debba essere eseguita ad almeno 3 mesi e, solo preferibilmente, entro 6 mesi e, comunque, non oltre 12 mesi dal contagio. La OR DGC interfacciata con il portale ha reso in via automatica, Pt_2 incrociando i dati sul contagio, alla il dato della cessazione Controparte_2 della causa di differimento della vaccinazione della ricorrente in data 20.7.2022 (doc. n. 18 fasc. convenuta), ovverosia a “3 mesi di distanza dalla documentata infezione” come previsto dalla Circolare del 3.3.2021. Alla data del 20.7.2022 erano, infatti, decorsi più di 90 giorni dall'infezione intervenuta in data 18.04.2022”. Sull'eccezione di Illegittimità della sospensione per omesso collocamento del lavoratore (repêchage), il Tribunale ha rilevato che “il diritto di repechage non sussiste laddove tutto il personale, sanitario o non, delle strutture sanitarie è soggetto all'obbligo vaccinale, di talché il collocamento a mansioni diverse è riservato a chi non può, per legittima omissione o differimento, vaccinarsi come previsto dal comma 2 dell'art. 4 ter del D.L. 44/2021 che richiama espressamente l'applicazione dell'art. 4, commi 2 e 7, del D.L. 44/2021. … In ogni caso, … parte ricorrente non ha allegato a quali mansioni alternative avrebbe potuto essere adibita, senza che ciò comportasse rischi di contagio, considerato che anche eventuali attività amministrative di front-office implicano il contatto con l'utenza esterna e quella all'interno della struttura sanitaria”. Sull'assegno alimentare, il primo Giudice ha richiamato la sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, per il periodo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro.
Con ricorso del 27-2-2025, la sig.ra ha impugnato la citata sentenza Parte_1 per i seguenti motivi:
[7]
1. Nullità della sentenza e\o del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria ex art. Pt_2
354 cpc Avendo la ricorrente chiesto la condanna al versamento, oltre che degli stipendi, anche gli oneri contributivi, l' è litisconsorte necessaria secondo Pt_2 ormai consolidati orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, fra cui ricordiamo SSUU n. 7514\2022; Cass. Civ. 23142/2020 e 29637/2021. Tuttavia, non è stata parte del giudizio di primo grado poiché non è stata Pt_2 convocata e neppure ne è stata disposta la chiamata in causa, nonostante richiesto dalla ricorrente (verbale del 27.9.23). Ne deriva la nullità della sentenza e\o del giudizio di primo grado, e se non rilevata anche del presente giudizio, e in ogni caso la dovuta rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 354 cpc.
2. Nullita' della sentenza per omessa lettura del dispositivo e per omessa pubblicità dell'udienza di discussione ex art. 128 cpc La sentenza impugnata è nulla per omessa lettura del dispositivo in udienza in violazione dell'art. 429 cpc, ai sensi dell'art. 156 co. 2 cpc (per carenza di un requisito essenziale a raggiungere lo scopo). Infatti, il Tribunale ha emesso sentenza con motivazione contestuale depositandola ex art. 127 ter cpc in data 30.08.202 senza dare lettura del dispositivo nell'udienza di discussione tenutasi il 30.1.2024 o in quella successiva di decisione del 20.6.2024 tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e tantomeno, evidentemente, il giorno del deposito telematico in data 30.08.2024 (peraltro deposito avvenuto oltre il termine di 30 giorni dal 20.6.24 previsto nell'ordinanza e dall'art. 127 ter cpc). Neppure può ritenersi letta in udienza ai sensi del novellato art. 127 ter co. 5 cpc poiché avrebbe dovuto essere depositata, per valere come tale, il giorno successivo all'udienza del 20.6.24, mentre è stata depositata oltre due mesi dopo. Ammesso e non concesso che tale regola fosse applicabile considerato che trattasi di previsione introdotta solo mesi dopo la decisione con il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. In breve, il dispositivo non è stato letto né formalmente né virtualmente in udienza. Ne deriva la nullità insanabile della sentenza come da costante giurisprudenza, fra cui la recentissima ordinanza n. 5197/2023 della Corte di Cassazione che ha statuito: “l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto”. Inoltre, l'appellante ritiene che la sentenza debba essere dichiarata nulla in quanto non è stata pubblica l'udienza del 20.6.24, tenutasi con note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc che fra l'altro neanche poteva tenersi in tale modalità visto che questa possibilità è stata introdotta solo dal novellato art. 128 cpc (giusto D.LGS datato 31 ottobre 2024, n. 164). Tantomeno è stata pubblica l'udienza di discussione tenutasi da remoto il 30.1.2024 ai sensi dell'art. 127 bis cpc, considerato che per essere tale avrebbe
[8] dovuto essere concesso al pubblico la possibilità di partecipare o meglio data pubblicità dal Tribunale al link del collegamento da remoto come previsto dal provvedimento del 7.12.23 del che detta le Controparte_4 regole tecniche per i collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127 bis (qui prodotto al doc. 143), il quale all'art. 4 prevede che: Nel caso di udienza pubblica ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, il cancelliere pubblica il “link” generato mediante l'applicativo TEAMS in un'apposita sezione del sito istituzionale dell'ufficio giudiziario, destinata a raccogliere i “links” per assistere alle udienze pubbliche da remoto.”
3. Sull'incompatibilità col diritto europeo: omessa pronuncia sulle doglianze sollevate dalla ricorrente;
omessa e\o erronea applicazione del diritto comunitario (e conseguente disapplicazione della norma nazionale); omessa\contraddittoria\insufficiente e\o erronea motivazione sul punto;
omesso\erronea valutazione delle prove e oneri probatori. Il Tribunale ritiene il diritto europeo non operante perchè l'obbligo vaccinale o la materia della sanità pubblica, non rientrano materie di competenze dell'Unione e perchè il D.L. 44\21 non è attuativo del diritto unionale. Ad avviso dell'appellante, tali motivazioni e presupposti sono errati e infondati. Del tutto incoerente ed erronea è la motivazione di rigetto fondata sul fatto che la
“materia dell'obbligo vaccinale non rientri nelle competenze dell'Unione” (pag. 11 sent.) visto che la ricorrente non contesta obbligo vaccinale ma la lesione dei suoi diritti primari e intangibili (quali dignità, lavoro, libertà, eguaglianza, salute ecc.) causati dalla sospensione dal lavoro e dallo stipendio (come esposto nel ricorso introduttivo (pag. 9 par. A) e nella nota conclusionale (pag. 8)): diritti e materie che rientrano certamente nell'ambito di competenza dell'Unione Europea visto che sono previsti, riconosciuti e tutelati dagli atti normativi europei. Inoltre, la salute umana e la sanità pubblica sono ambiti di competenza dell'Unione Europea come previsto dal Trattato di FUE agli art. 4 par. 2 lett. K, dall'art. 6 e dall'art. 168 (sanità pubblica anche preventiva). Ed infatti i contratti di acquisto dei vaccini covid sono stati stipulati dall'Unione Europea, le procedure di autorizzazione e le autorizzazioni alla loro (come di tutti gli altri farmaci) immissione in commercio sono regolate da regolamenti e direttive europee e centralizzate, esiste un commissario Ue per la Salute, è stata recentemente approvato l'approccio One Health della governance europea, il Green Pass è stato introdotto da un regolamento Europeo. Non vi è dubbio, pertanto, che i citati artt. 4 e 4 ter D.L. 44\21 nella parte in cui prevedono la sospensione dal lavoro (letteralmente art. 4 ter co. 3 “sospensione dal diritto” cioè di un diritto fondamentale) e dalla retribuzione, anche se contenuti in una normativa nazionale inerente salute pubblica, vanno ad incidere su diritti tutelati e in ambiti di competenza dell'Unione Europea (ivi compresa la salute pubblica) e
[9] dunque non devono essere con essi confliggenti, pena la disapplicazione della norma\prassi (anche interpretativa) che li lede. L'appellante censura, in particolare, la motivazione della sentenza circa la compatibilità col diritto europeo, la quale, a suo avviso, risulta essere, rispetto alle doglianze puntuali e dettagliate esposte in ricorso, di difficile comprensione, generica, scoordinata e carente: infatti il Tribunale afferma che i provvedimenti di sospensione sarebbero coerenti con i principi eurounitari senza indicare quali (nel ricorso ne sono indicati diversi) e senza esporne le ragioni. In questa sede, l'appellante ribadisce che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e senza alcuna forma di prestazione assistenziale lede certamente la dignità umana tutelata dall'art. 1 della Carta che nella parte esplicativa recita: “NESSUNO dei diritti sanciti nella presente Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella Carta. Essa non può pertanto subire pregiudizio, in caso di limitazione di un diritto". Alla Pt_3 luce di quanto sopra, gli artt. 4 e 4 ter cit. andavano e vanno disapplicati perchè lesivi della dignità umana e questo anche qualora tale lesione derivasse o fosse giustificata dalla prassi o da un'interpretazione della giurisprudenza - compresa quella della Corte costituzionale (peraltro di per sé non vincolante), del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione o di qualsiasi altro giudice - prassi e\o interpretazione (ad es. quella che giustifica la sospensione del diritto al lavoro e \o del versamento di un assegno alimentare) incompatibili con tale diritto e con le pronunce della Corte di Giustizia europea. Inoltre, i lavoratori non vaccinati risultano discriminati (nel lavoro, stipendio, mezzi di sostentamento, prestazioni di assistenza sociale di cui sono stati privati) rispetto a quelli vaccinati e anche a quelli non vaccinati perchè esentati o appartenenti ad altre categorie lavorative. Che trattasi oggettivamente di discriminazione è espressamente riconosciuto dal regolamento UE n. 953\21 che al considerando n. 36 recita testualmente: “E' necessario evitare ogni discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate (...) o hanno scelto di non essere vaccinate;
nonché dalla risoluzione n. 2361 del 27.1.2021 (doc. 33) che al cap.
7.3 invita i paesi membri che si assicurino che nessuno sia discriminato per non aver voluto vaccinarsi. L'art. 52 della Carta nel prevedere l'eventualità, a certe rigorose condizioni, di limitazione dei diritti e libertà riconosciuti dalla stessa, statuisce l'invalicabilità del rispetto del loro contenuto essenziale. La privazione totale del diritto al lavoro, retribuzione e qualunque forma di sostentamento sono certamente offensive del contenuto essenziale dei diritti e libertà tutelati dalla Carta. Ad avviso dell'appellante, anche qualora questo nucleo essenziale fosse rispettato, non sussistono le tre condizioni (proporzionalità, necessarietà e idoneità) per limitare i diritti fondamentali:
[10] 1) non sussiste l'idoneità perchè la sospensione dal lavoro – e dalla retribuzione
- solo per alcune persone (e non per tutte) non è una misura idonea a conseguire l'obbiettivo dichiarato "tutelare la salute pubblica e …. prevenire l'infezione da Sars Cov 2 (art. 4 co. 1 e art. 4 ter co. 1 D.L.44\21) "; anche la vaccinazione, quale causa di siffatta discriminazione, d'altra parte non è misura idonea poiché come dimostrato in questo processo, non per proclami autoreferenziali, ma con dati statistici aggiornati e atti provenienti dalle massime autorità, anche sanitarie, europee e nazionali oltre che atti ufficiali delle aziende farmaceutiche produttrici (si veda IV motivo di appello cap. 1 e 2 e docc. ivi citati), i vaccini anti- covid 19 non prevengono l'infezione (neanche sono stati autorizzati per farlo), non impediscono la trasmissione del virus, per cui i vaccinati si contagiano, si ammalano (e muoiono) e sono contagiosi esattamente come i non vaccinati (pag. 16 e ss ricorso e pag. 2 e ss nota conclusiva e documenti ivi citati);
2) la sospensione dal lavoro, anche se idonea, non è necessaria poiché fra più misure idonee (es. uso dei dpi o mansioni differenti) è la più restrittiva tanto comportare l'impossibilità di lavorare e anche di ricevere i mezzi minimi di sostentamento;
3) infine, anche se fosse idonea e necessaria, sicuramente non risulta adeguata ma estremamente eccessiva, arrivando a negare in radice diritti fondamentali e compromettere la stessa dignità umana, diritto naturale ed inviolabile qualsiasi sia il fine perseguito. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha ravvisato l'assenza dei presupposti in ambito sanitario del diritto ad un consenso libero ed informato previsti dall'art. 3 della Carta DFUE (per tutti i trattamenti sanitari) e dall'art. 28 co. 1 lett. h) reg. Ue 536\2014 (per i trattamenti sanitari di natura sperimentale). Sulla violazione della dei diritti di riservatezza tutelati dai reg. 953\2021 e 679\2016, il Tribunale non ha motivato alcunché. L'appellante, sul punto, ribadisce che il datore di lavoro non era legittimato a verificare i dati sanitari della lavoratrice neanche tramite la piattaforma DGC disponibile sul sito , Pt_2 poiché tale verifica era riservata dall'art. 4 D.L. 44\21 ai soli ordini professionali tramite il proprio sistema informatico.
4. Sull'esistenza\efficacia\utilizzabilità dei vaccini: omessa pronuncia, omesso\erroneo accertamento di fatti decisivi, omessa\erronea valutazione delle prove e degli oneri probatori, omessa\ insufficiente\erronea motivazione in punto. L'appellante ritiene di aver allegato, e documentato, a fondamento di vari motivi, l'insussistenza in commercio di vaccini anti sars-cov2 previsti dal D.L. 44\21; l'inefficacia e inutilizzabilità (per assenza di autorizzazione) dei vaccini anti-covid 19 a prevenire l'infezione sars cov2; l'inutilizzabilità (per assenza di indicazione nelle RCP e atti autorizzativi) di detti vaccini sui guariti e del loro
[11] uso off label;
la necessità di prescrizione medica per la loro somministrazione ed in particolare per i guariti e il mancato rilascio di detta prescrizione alla ricorrente. A tal fine, pur affermando che l'onere della prova incomba sul datore di lavoro, l'appellante ripropone le circostanze allegate e le prove a sostegno delle stesse, ribadendo l'essenziale e nota distinzione (concettuale e tecnico scientifica) fra infezione e malattia visto che il Virus Sars-Cov2 è responsabile del contagio, ed è un fatto di interesse collettivo, mentre la malattia CO 19 (cioè lo sviluppo di sintomi) è solo una possibile conseguenza dell'infezione che già sussiste ed è un fatto privato. L'impianto probatorio fornito dall'odierna appellante ha dimostrato che:
1) non esistono vaccini per la prevenzione contro l'infezione dal virus Sars Cov 2, che sono i soli imposti dal D.L. 44\21;
2) i vaccini anti CO 19 non sono stati autorizzati per prevenire l'infezione e non prevengono l'infezione (non tutelano gli altri o i luoghi di lavoro);
3) i vaccini covid 19 non sono autorizzati ne' utilizzabili sui guariti (come l'appellante);
4) necessità di prescrizione medica e mancato rilascio;
5) l'uso dei vaccini covid per fini preventivi sars cov 2 e sui guariti è non solo inesigibile ma proprio illegale ed inammissibile. Anche su tale aspetto, pur segnalato in più parti del ricorso quantomeno a fondamento dell'inesigibilità o illegittimità della norma (es. pag. 41), il Giudice di Primo grado ha omesso di motivare. Tuttavia nessuna disciplina esistente consentiva un uso off label, per giunta collettivo, di siffatti vaccini che quindi non potevano essere imposti
5. sulla incompatibilità con i diritti costituzionali: omessa pronuncia, omessa\erronea motivazione, omessa\falsa applicazione di legge L'appellante ribadisce che le contestate sospensioni dal lavoro senza mezzi di sostentamento e alternative allo stesso, hanno leso i seguenti diritti: dignità umana (artt. 2, 3 co. 2, 13, 36 e 38 Cost.) – inviolabile (art. 32 Cost.); diritto al lavoro - strettamente connesso alla dignità (artt. 1,4, 35, 36 Cost.); uguaglianza (art. 3 Cost. e dall'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori).
6. Sulla violazione dell'art. 32 Cost: omessa\erronea\contraddittoria motivazione, omesso accertamento e valutazione delle prove, omessa\falsa applicazione di legge Il Giudice di prime cure non ha motivato in ordine alla dedotta lesione del diritto alla salute intesa quale integrità psico-fisica. Diritto del tutto autonomo rispetto ai rischi connessi all'adempimento dell'obbligo vaccinale, soprattutto riguardo all'integrità psichica della persona, che non deve essere oggetto di violenza psicologica, oltre a quella fisica, intesa quale possibilità di disporre mezzi di sostentamento. Ad avviso dell'appellante, non sussistono (anche in base alle prove ed evidenze scientifiche consolidatesi e anch'esse documentate), neanche i presupposti di legittimità dell'obbligo vaccinale riferito ai vaccini
[12] covid 19 (presupposti definiti dalle sent. Corte Cost. n. 307/1990 ; 258\1994 e 5\2018). Ovvero duplice efficacia del farmaco (nei confronti del singolo e nei confronti dei terzi-collettività) e sicurezza del farmaco, intesa come prevedibilità ex ante di effetti collaterali solo temporanei e di scarsa entità. Infatti come visto i vaccini anti-covid sono inidonei a proteggere la collettività (perchè non prevengono la diffusione del virus), e tanto basta per far cadere la legittimità dell'obbligo. Inoltre, non proteggono neanche chi li assume (basta leggere i rapporti ISS per vedere che anche i vaccinati si ammalano e muoiono rapporti ISS anche i doc. 103-106 e da 109 a 116 oltre al rapporto INAIL cit.).
7. Sull'inapplicabilità del D.L. 44\21 - impossibilità\inesigibilità dell'obbligo: omessa\erronea pronuncia;
omessa\insufficiente\erronea motivazione, omessa istruttoria, omessa\falsa applicazione di legge. L'appellante ribadisce che la sospensione della lavoratrice è stata adottata in violazione dello stesso D.L. 44\21, nonostante mancassero nel caso concreto i requisiti normativi e oggettivi, con conseguente impossibilità\inesigibilità dell'obbligo vaccinale, e, ciò, per queste ragioni: a) non esistono vaccini antisarscov-2 (quelli previsti dalla norma) e quindi manca l'oggetto della prestazione (cap. 1 IV motivo di appello); b) anche se, contrariamente alla lettera della legge, si intendesse che oggetto della prestazione siano, come sotteso dal Tribunale, i vaccini anti-covid 19, gli stessi non sono legalmente utilizzabili (e quindi somministrabili\esigibili) per carenza delle condizioni legali (o se si vuole dei presupposti normativi) in quanto: b1) non sono stati legalmente autorizzati (e sono inidonei) al fine di prevenire il virus-contagio e comunque non sono stati autorizzati (qualunque sia il fine preventivo o meno) sui guariti;
b2) non vi sono i requisiti per un uso off label (fuori etichetta) cioè in deroga alle autorizzazioni di cui sopra;
b3) anche se le prime due condizioni fossero avverate, ma non lo sono, manca – dato pacifico – il rilascio della necessaria prescrizione medica personalizzata (dovuta sia per uso autorizzato, sia per uso off label); 3) ammesso e non concesso che vi siano tutte le condizioni legali i vaccini covid 19 non sono neanche efficaci a prevenire il contagio così come previsto dalla norma (e presupposto della decisione che a pag. 26 recita cfr “finalizzate a tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti”): quindi manca ancora l'oggetto della prestazione richiesta. Alla luce di quanto sopra (come esposto al cap. C2 del ricorso) l'appellante era impossibilitata ad adempiere a un obbligo inesistente per mancanza dell'oggetto della prestazione (perché ripetiamo non esistono vaccini antisars cov 2 e sono inefficaci quelli covid 19) e comunque perché tale obbligo non era esigibile per i vaccini covid 19 per mancanza dei suindicati requisiti legali (uso off label e prescrizione medica). Ragioni per cui la sospensione della lavoratrice era illegittima.
[13]
8. Sull'inapplicabilità del D.L. 44\21 per carenza di legittimazione della resistente: erronea\contraddittoria\insufficiente motivazione e erronea\falsa applicazione di legge L'appellante sostiene che vi è il difetto di legittimazione attiva o meglio carenza di potere sospensivo da parte del datore di lavoro nei confronti dell'odierna appellante che è iscritta all'albo professionale infermieri. La sentenza impugnata ha ritenuto, erroneamente, sussistere la competenza e legittimazione del datore di lavoro, concorrente con quella dell'Ordine professionale, sulla base di personalissima e creativa interpretazione degli art. 4 e 4 ter cit. incompatibile col chiarissimo dato letterale delle stesse, con una loro lettura logico-sistematica e contravvenendo al divieto di interpretazione estensiva stante la riserva di legge in materia di obbligo vaccinale. Infatti, ad avviso dell'appellante, gli esercenti delle professioni sanitarie iscritti agli albi (anche lavoratori subordinati) sono stati esclusi proprio dall'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 che al co. 1 lett. c), nell'elencare i soggetti obbligati, stabilisce
“fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis”. In altre parole, l'art. 4 ter sia in tema di obbligo vaccinale che di procedura di accertamento e sospensiva rimanda interamente all'art. 4 che deve rimanere fermo cioè
“indiscutibile e sicuro”. E visto che tale rinvio alla competenza dell'Ordine Professionale è fermo e nessuna delle due norme prevede un potere concorrente del datore di lavoro, è evidente che tale potere non esiste e non è consentito. Innanzitutto, tale potere concorrente non è previsto da nessuna delle due norme (ma semmai escluso), bensì è frutto di pura interpretazione del Giudice di prime cure che basa tale conclusione su tre argomentazioni, tutte infondate ed incompatibili anche con l'art. 12 preleggi cc. Se il datore di lavoro non ha il potere sospensivo ex lege, certamente questo non può derivargli dalle comunicazioni o essergli attribuito da una app. Pt_2 come Greenpass50+ che è quella usata da . Controparte_2
9. Sulla violazione del D.L. 44\21 e riserva di legge riguardante inapplicabilità\esonero dei guariti: omessa\insufficiente\erronea motivazione e pronuncia In merito allo status di guarita e alla sua esenzione o non vaccinabilità della ricorrente, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi o lo ha fatto in modo insufficiente e contraddittorio. Infatti, si è limitato a dire, senza alcun esame delle argomentazioni attoree, che le circolari ministeriali non violavano la riserva di legge e che non potevano essere disattese in quanto aventi forza di legge. Tuttavia, le circolari ministeriali in oggetto (es. quella del 21.3.21 doc. 52 resistente) non erano esecutive del D.L. 44\21 (che neanche nominano) e, infatti, non prevedono termini di differimento, per cui non possono tecnicamente dirsi integrative. In ogni caso, le citate circolari non hanno tale forza e violano la riserva di legge poichè il D.L. 44\21 non contemplava i guariti tra i soggetti vaccinabili, dovendo essere conforme a quanto previsto nelle
[14] indicazioni terapeutiche contenute nelle RCP, allegate alle autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) presupposte dalla normativa (decisione della Commissione UE, Aifa docc. 70a-72c e circ. Min. Sal.
2.1.21 doc. 55). Di certo non possono prevederlo le circolari, ponendo un termine neanche previsto dai suddetti atti autorizzativi. 10. Sulla violazione D.L. 44\21 art. 4 co. 5 (atto di sospensione del 5.8.2022) e differimento della vaccinazione di 12 0 6 mesi per i guariti: insufficiente\contraddittoria motivazione ed erronea\falsa applicazione di legge In via subordinata, la ricorrente ha chiesto che le fosse applicato il termine di differimento o di adempimento di 12 mesi o in subordine di 6 mesi (in quanto guarita o in quanto detentrice di green pass rafforzato) in forza proprio delle disposizioni di legge e delle Circolari Ministeriali ove applicabili. Il Tribunale ha escluso entrambi i termini ritenendo, erroneamente, che “il termine di differimento stabilito dalle Circolari Ministeriali e legittimamente applicato dall'ASST convenuta, come da indicazioni dello stesso Ministero e della OR , è di mesi 3” e inoltre che “i termini per l'assolvimento Pt_2 dell'obbligo vaccinale nulla hanno a che fare con la validità della certificazione verde”. Innanzitutto, il Tribunale erra nel fondare la propria decisione sulle cd indicazioni del Ministero e della OR poiché non sono fonti del Pt_2 diritto, violano la riserva di legge e oltretutto neanche esistono. La prima data utile giuridicamente non esiste poichè non è neanche prevista nelle circolari ministeriali e men che meno nella circolare del 3.3.21, su cui il Tribunale fonda la decisione, che si limita a prevedere un termine minimo cautelare per la salute del paziente e non preventivo per i terzi (che nella circolare non sono neanche citati), come emerga dalle parole del testo: “è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino …...purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza”. Come si vede non sono indicati termini di differimento (come disposto dalla legge), non sono indicati termini perentori e soprattutto, ad almeno 3 mesi di distanza vuol dire che prima di tale data è vietata qualunque vaccinazione e non che la vaccinazione scade il terzo mese come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure. Inoltre, la suddetta circolare non era neanche in vigore al tempo della sospensione della lavoratrice poiché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, era superata ed abrogata dalla circolare n. 32884 del 21.7.21 (doc. 74) che prevede la somministrazione di un'unica dose di vaccino preferibilmente entro 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla guarigione. Perciò stando alla ratio e alla lettera della circolare del 21.7.21 (emessa previo nuovo parere del CTS n. 751\21), per effetto della carica anticorpale, i guariti non necessitavano immediatamente della vaccinazione potendo differirla fino a 12 mesi dalla guarigione.
Considerato che
la ricorrente era in possesso di certificazione verde con inizio validità il 23.4.22 e scadenza il 23.10.22, stante che in Italia il certificato verde
[15] ha validità di 6 mesi dalla guarigione (art. 9 co. 4 D.L. 52\21 e s.m.i.), è palese che l'atto sospensivo comminato il 5.8.22, era illegittimo sotto tutti i profili. 11. Sulla violazione del D.L. 44\21 per omessa riammissione immediata al lavoro (atto sospensivo del 2.3.22) Omessa\erronea pronuncia omessa motivazione Nel caso di specie la in violazione dell'art. 4 e 4 ter, ha impedito l'attività CP_2 lavorativa ed omesso di versare le retribuzioni dal 27.4.22 al 29.4.22 (tre giorni) nonostante la ricorrente avesse comunicato via pec in data 26.4.22 (doc. 3a e 4) la sua guarigione e il possesso del cd green pass rafforzato, riammettendola illecitamente al lavoro solo dal 30.4.22 (doc. 6) e non immediatamente come previsto dall'art. 4 ter co. 3 che statuisce: “la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato...”. 12. Sulla illegittimità della sospensione per omesso ricollocamento: omessa\contradditoria\erronea motivazione e violazione\falsa applicazione di legge Il Tribunale, visto che il ricollocamento dalla legge era riservato solo alle persone impossibilitate a vaccinarsi lo ritiene escluso per gli altri. Indubbiamente tale riserva era prevista dalla norma che però non vietava al datore di lavoro di ricollocare il lavoratore, ma solo di dare una corsia preferenziale a chi non poteva vaccinarsi. Come già esposto nel ricorso il repéchage costituisce espressione di un principio generale a tutela del diritto fondamentale del lavoro per cui il licenziamento o come in questo caso l'equipollente (vista la durata della sospensione per periodi lunghi ed indeterminati) sospensione del devono rappresentare l'extrema ratio, anche nei casi siano Controparte_5 causate da inidoneità al lavoro (art. 2103 cc) o impossibilità della prestazione lavorativa. Secondo il Tribunale, il repéchage sarebbe, comunque, escluso dal fatto che l'obbligo vaccinale, riguardando l'intera categoria del personale sanitario e non soltanto coloro che prestano direttamente l'attività di cura e assistenza, avrebbe impedito una riassegnazione ad altre mansioni (sanitarie). Ma tale conclusione è smentita dal fatto che in una grande azienda pubblica, quale è quella di vi sono numerose mansioni e ruoli che non devono essere CP_2 necessariamente di natura sanitaria, né di contatto con i pazienti (quindi di tipo sanitario), a meno che queste non esistano affatto. Sul punto l' non CP_2 ha provato alcunchè. 13. Sul diritto all'assegno alimentare: omessa\erronea\contraddittoria motivazione e pronuncia Il Tribunale ha ritenuto che l'assegno alimentare non fosse dovuto sulla base di un solo argomento ovvero citando la sentenza n. 15\23 della Corte Costituzionale, per carenza, temporanea, del sinallagma funzionale del contratto determinato dalla impossibilità della prestazione lavorativa.
[16] Tuttavia, la citata pronuncia ha vagliato la legittimità costituzionale dell'art. 4 ter in quanto non impone il versamento dell'assegno alimentare, ma ciò non vuol dire che sia vietato e infatti questo la Corte Costituzionale non lo dice e non lo poteva dire, perchè non era oggetto del giudizio e perchè non potrebbe sostituirsi al legislatore o alle parti contrattuali. Ad avviso dell'appellante, l'assegno alimentare non ha natura corrispettiva, non è legato al sinallagma contrattuale e alla possibilità della prestazione lavorativa, anzi è dovuto proprio nei casi in cui la prestazione lavorativa è assente anche per impossibilità della prestazione lavorativa e quindi per legittimo rifiuto del datore di lavoro come nel caso di specie. E questo è, infatti, quanto previsto dall'art. 68 co. 1 e 3 CCNLL comparto sanità (doc. 78) il quale stabilisce, esattamente come nel caso di specie, l'obbligo per il datore di lavoro di applicare la sospensione cautelare in caso di impossibilità a rendere la prestazione lavorativa (per colpa del lavoratore sottoposto a misura cautelare personale), e quindi di legittimo e doveroso rifiuto della prestazione da parte del datore di lavoro, che è esattamente la situazione descritta dalla citata sent. 15\23 e ripresa a pag. 25 dal Tribunale “.... la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo”. E' proprio in tali casi (di sospensione obbligatoria per contratto o per legge) che il lavoratore ha diritto all'assegno alimentare (art. 68 co. 7 CCNL) in quanto non ha natura corrispettiva.
14. Sulla richiesta di risarcimento danni formulata in via subordinata e in ogni caso: omessa pronuncia e\o omessa\insufficiente motivazione, omessa\falsa applicazione di legge Il Tribunale non si è neanche pronunciato sulla domanda, formulata IN OGNI CASO, di risarcimento danni non patrimoniali fondata sulla sola ed oggettiva circostanza della lesione dei diritti fondamentali. Risarcimento danni spettante per il solo fatto della lesione di tali diritti a prescindere alla dichiarazione dell'illegittimità degli atti sospensivi adottati in esecuzione della legge (Cass. SS.UU. 36373/2021).
15. Sulla omessa compensazione delle spese legali del giudizio di primo grado Considerato che le pronunce della Corte Costituzionale su cui si fonda parte della sentenza sono successive al deposito del ricorso avvenuta il 19.11.22, l'appellante chiede pertanto che la sentenza impugnata venga riformata quantomeno ed in via estremamente e da ultimo subordinata per la compensazione delle spese legali di primo grado.
Con memoria del 13-4-2025, si è costituita l' chiedendo il rigetto CP_2 dell'appello siccome infondato in fatto ed in diritto, segnalando che controparte non avrebbe impugnato il capo della sentenza (pagg. 22 e 23) con cui il
[17] Giudice, nel decidere circa la legittimità degli accertamenti di inadempimento vaccinale disposti da aderisce al dettato della sentenza della Corte CP_2
Costituzionale n. 14/2023 in relazione alla tollerabilità di eventi avversi anche gravi, salvo indennizzo, per la prevalenza del principio solidaristico;
alla legittimità dell'obbligo vaccinale imposto al personale sanitario. Con riferimento al quarto motivo, l' eccepisce l'inammissibilità per violazione del divieto di CP_2 nova ex art. 437 c.p.c., dal momento che la ricorrente non aveva mai censurato l'insussistenza dei requisiti di applicabilità al caso concreto dell'art. 4 del D.L. 44/2021, che oggi propone rifacendosi ai principi della sentenza del Tribunale di Velletri 24.10.2024 n. 1493 e a documenti, quali la nota di AIFA in data 19.07.2024, tutti venuti ad esistenza dopo l'udienza finale del 20.06.2024, di cui censura l'omissione di decisione nella sentenza, pur essendosi in ricorso limitata ad eccepire la pretesa inesigibilità dell'obbligo vaccinale da parte della sig.ra Parte_1
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato con riferimento al primo e assorbente motivo preliminare. E' pacifico, infatti, che la ricorrente, prospettando un'omissione contributiva, ha chiesto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado di condannare l' – CP_2 con sentenza avente efficacia esecutiva – al pagamento a favore dell' dei Pt_2 contributi necessari per regolarizzare la posizione previdenziale nel periodo di sospensione (ritenuta illegittima) della prestazione lavorativa e della retribuzione. Configurata la domanda in questi termini, il primo Giudice avrebbe dovuto ravvisare il litisconsorzio necessario con l' . Pt_2
Per costante giurisprudenza, infatti, “in caso di omissioni contributive, sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi. Solo in tale caso, alla mancata evocazione in giudizio dell'ente consegue non l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio” (v. in tal senso Cass., 24/06/2024, n. 17290). L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente
[18] versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (Cassazione civile sez. lav. - 15/09/2014, n. 19398; 19/12/2018, n. 32880; 30/05/2019, n. 14853; 14/05/2020, n. 8956; 21/09/2020, n. 19679; 06/11/2020, n. 24924). La Suprema Corte ha ribadito che, in questi casi, il litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell'ente è giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di "facere" del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti. Nell'ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio, qualora una parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo, non si verifica un'ipotesi di inammissibilità della domanda, bensì un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.: e ciò a prescindere da ogni considerazione riguardante le condizioni dell'azione o la fondatezza nel merito della domanda, che sono questioni che possono essere delibate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati (Cass., 21/09/2020, n. 19679; Cass., 19/08/2020, n. 17320; Cassa., 01/02/2021, n.2164).
Per tutti questi motivi, quindi, in mancanza della necessaria integrazione del contraddittorio con l' , la sentenza impugnata è nulla e la causa dev'essere Pt_2 rimessa ex art. 354 c.p.c. al primo Giudice.
Attesa la natura esclusivamente processuale della pronuncia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
dichiara la nullità della sentenza n. 584/2024 del Tribunale di Busto Arsizio e, per l'effetto, rimette la causa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c., assegnando alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del processo avanti il medesimo Tribunale;
compensa tra le parti le spese del doppio grado. Milano, il 8 maggio 2025.
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
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