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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1353/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1353/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. MASTROCINQUE DANILO;
APPELLANTE contro
CP_1 con il patrocinio dell'avv. ROCCHI CRISTIANA;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Forlì n. 1151/2020 pubblicata il 23.12.2020 a definizione del procedimento n. 1825/2017 R.G.
Assegnata a decisione con ordinanza del 17.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti costituite come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_2 Parte_1
avanti al Giudice di Pace di Forlì al fine di veder: i) accertare e dichiarare l'illegittima appropriazione di porzione di terreno descritta al CT del Comune di Cesenatico (FC) foglio n. 44, part. n. 282 da parte del in danno di parte attrice proprietaria del terreno;
ii) ordinare ex art. 948 c.c., il Parte_1
rilascio della detta parte di terreno impropriamente sottratta dal convenuto al;
iii) Parte_2 condannare al risarcimento di tutti i danni subìti dall'attore ex art. 948 c.c. per Parte_1
l'illegittima appropriazione del terreno sopra identificato per un importo equitativamente indicato in €.
4.000,00 o quella diversa od ulteriore somma ritenuta di giustizia, in ragione del danno alle colture arrecato nonché per la sottrazione stessa del bene;
iv) accertare e dichiarare l'omessa pulizia e manutenzione del fosso di confine, nonché l'omessa potatura, estirpo delle piante presenti sul confine di proprietà del prospicienti sul terreno di proprietà del v) ordinare al di Pt_1 Pt_2 Pt_1
provvedere alla manutenzione e alla pulizia ed estrazione di radici, piante ed alberi presenti nel fosso di confine con il Fattori su tutte la parte di aderenza fra le particelle 342 ( e la 282 (Fattori) ai Pt_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 917 c.c.; vi) condannare il al rimborso delle spese Parte_1 sostenute dal per la sistemazione dell'argine di confine del fosso danneggiato dal primo Parte_2 per l'incuria ed omessa manutenzione per un importo totale pari ad €. 500,00; vii) con vittoria di spese di lite e accessori di legge.
Le domande attrici erano supportate da visure catastali, relazione tecnica di parte, varie raccomandate, foto e documentazione tutta relativa al bene in controversia.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'incompetenza per materia de G.d.P. nel Parte_1 merito l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con condanna alle spese di lite.
Il G.d.P. dichiarava, quindi, la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale e la causa veniva ritualmente riassunta innanzi a quest'ultimo Giudice.
Si costituiva nuovamente parte convenuta che concludeva per il rigetto delle domande attoree, la condanna in via riconvenzionale dell'attore al pagamento dell'importo di euro 213,50 per l'attività di pulizia e manutenzione del fosso asseritamente svolta integralmente dal convenuto. Con vittoria di spese anche della fase dinanzi al Giudice di Pace.
All'udienza del 14.11.2019 veniva disposta l'estromissione dal giudizio del , dando atto Parte_2 che la causa proseguiva fra e l'intervenuto per avere ricevuto Parte_3 CP_1
pagina 2 di 8 quest'ultimo in donazione dal padre l'immobile oggetto di causa, richiamando le Parte_2
conclusioni a suo tempo adottate dal padre.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e a mezzo CTU per la quale era nominato il Geom.
fissava l'udienza del 16.09.2020 per la precisazione delle conclusioni concedendo Persona_1 alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed all'esito così decideva: “Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1825 DEL 2017 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede: rigetta le domande tutte formulate in via principale e in via riconvenzionale dalle parti;
compensa integralmente le spese di lite
e di ctu.”.
La statuizione era motivata valutato che dall'istruttoria svolta in corso di causa e segnatamente dalla relazione peritale depositata in atti, si rilevava che il confine catastale non coincideva con il sedime del fosso esistente.
Tuttavia, non risultava provato che tale scostamento fosse imputabile ad alcuna attività posta in essere dal convenuto. L'azione di rivendicazione esperita ex art. 948 c.c. presupponeva la prova del possesso o della detenzione da parte del convenuto in giudizio con onere a capo dell'attore proprietario, di un bene determinato ed esattamente individuato di cui si rivendicava la proprietà, presupposti non integrati nel caso di specie.
Neppure risultavano provati gli asseriti danni che l'attore avrebbe patito in conseguenza di tale scostamento.
Quanto alla manutenzione del fosso, non vi era prova agli atti sullo stato di cattiva manutenzione del medesimo quindi, le domande reciprocamente formulate dalle parti a tale titolo non erano fondate perché non dimostrate. Tutte le domande formulate in via principale e riconvenzionale dovevano pertanto essere rigettate.
Alla luce dell'esito della vertenza, le spese di lite e di CTU dovevano essere integralmente compensate fra le parti.
ha proposto appello avverso la sentenza con un unico articolato motivo con il quale Parte_1 censura il provvedimento per non aver fatto il Primo Giudice corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. avendo respinto la domanda riconvenzionale perché ha ritenuto il relativo fatto costitutivo non dimostrato mentre l'attore non aveva assolto l'obbligo di contestazione impostogli dal citato articolo dovendosi conseguentemente ritenere il convenuto sollevato dal fornire la relativa prova.
pagina 3 di 8 La sentenza, a parere dell'appellante, sarebbe ingiusta e gravatoria per cui egli ha concluso " Voglia
l'Ecc.ma Corte adita, per i motivi esposti, premesse le declaratorie necessarie ed opportune, disattesa ogni contraria istanza ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, accertato e dichiarato che, a fronte dell'intervento di manutenzione eseguito sull'area oggetto di causa, ha diritto di ottenere da il rimborso delle relative Parte_1 CP_1
spese nella misura del 50%, condannare a tale titolo al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di euro 213,50 o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di Parte_1
giustizia, oltre interessi fino al saldo. Con vittoria di competenze e spese, oltre rimborso forfettario, iva
e cpa di legge per i due gradi di giudizio.”.
Si è costituito l'appellato eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex CP_1
348 bis c.p.c. e nel merito, formulando appello incidentale ha così concluso chiedendo alla Corte di “1)
Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. , per tutti i motivi ex ante Parte_1
rappresentati; 2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3)
Riformare la sentenza di primo grado nel punto in cui non riconosce accolte le domande formulate da parte appellata (prima parte attrice) ossia non riconosce accertata: l'illegittima appropriazione di porzione di terreno afferente al Catasto Terreni del Comune di Cesenatico (FC) al foglio n. 44, particella n. 282 da parte del Sig. in danno del vicino confinante Sig. , Parte_1 Parte_2 proprietario del predetto e quindi non ORDINA, ai sensi dell'art. 948 c.c., il rilascio della predetta parte di terreno impropriamente sottratta dal convenuto Sig. al Sig. ; Parte_1 Parte_2
e per l'effetto CONDANNARE Il Sig. al risarcimento di tutti i danni subìti dal Sig. Parte_1
ai sensi dell'art. 948 c.c. per l'illegittima appropriazione del terreno sopra identificato Parte_2
per un importo equitativamente indicato in €. 4.000,00 (diconsi quattromila) o quella diversa od ulteriore somma che il giudice procedente Vorrà riconoscere pur nella competenza di codesto Ufficio
Giudiziario, in ragione del danno alle colture arrecato nonché per la sottrazione stessa di porzione di terreno come motivato in narrativa;
4. nello stesso senso ACCERTARE E DICHIARARE l'omessa pulizia e manutenzione del fosso di confine, nonché della omessa potatura, estirpo delle piante presenti sul confine di proprietà del Sig. prospicienti sul terreno di proprietà del Sig. Parte_1 Pt_2
;
5. E per ciò solo ORDINARE al Sig. di provvedere alla manutenzione e alla
[...] Parte_1
pulizia ed estrazione di radici, piante ed alberi presenti nel fosso di confine con il Sig. Parte_2
su tutte la parte di aderenza fra le particelle 342 ( e la 282 (Fattori) ai sensi e per gli effetti Pt_1 di cui all'art. 917 c.c.; 6. Conseguentemente CONDANNARE il Sig. al rimborso Parte_1 delle spese sostenute dal Sig. in ordine alla sistemazione dell'argine di confine del fosso Parte_2 danneggiato dal primo per l'incuria ed omessa manutenzione per un importo totale pari ad €. 500,00 pagina 4 di 8 (diconsi cinquecento); e conseguentemente: nella parte in cui non accerta e statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e quindi del secondo grado;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
La Corte con ordinanza del 17.12.2024, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa la stessa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. vista l'espressa rinuncia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio sulla questione pregiudiziale d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. che la stessa è stata respinta con ordinanza di data 16.11.2021 di questa Corte.
In via preliminare va altresì respinta, anche alla luce dei chiarimenti offerti dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. S.U. 16 novembre 2017 n. 27199), l'eccezione d'inammissibilità dell'appello incidentale ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dell'appellante negli atti difensivi (note scritte di udienza cartolare) richiamate nell'atto conclusivo. La specificità dei motivi d'appello non esige, infatti, una particolare forma sacramentale, sempre che siano individuabili i punti contestati della sentenza impugnata e il gravame incidentale proposto individua chiaramente le censure rivolte alla decisione impugnata.
I motivi di appello principale ed incidentale vengono trattati unitamente perché logicamente connessi.
La Corte osserva che parte attrice oggi appellata ha agito mediante azione di rivendica che è prevista dal nostro ordinamento all'art. 948 c.c. a tutela della proprietà, ha una duplice finalità: i) presuppone l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà; ii) è tesa a recuperare il bene posseduto o detenuto da altro soggetto e quindi mira a ricongiungere il possesso alla proprietà. Parte attrice aveva, pertanto,
l'onere di provare il possesso o la detenzione in capo alla parte convenuta, oltre a dimostrare che il bene rivendicato era stato da essa acquistato a titolo originario ovvero gli era pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo.
La domanda è stata correttamente qualificata dal Primo Giudice che ha altresì escluso che parte attrice avesse proposto azione di regolamento di confini
Sul punto il Primo Giudice ha ritenuto che “Il ctu, nella relazione depositata in atti, riportati gli accertamenti svolti nel corso dell'attività peritale e descritte le attività peritali, ha rilevato che il confine catastale non coincide con il sedime del fosso esistente. Tuttavia, non risulta provato in atti che tale scostamento sia effettivamente imputabile ad alcuna attività posta in essere concretamente dal pagina 5 di 8 convenuto. L'attore, infatti, in sede di citazione si limita ad allegare che il convenuto avrebbe negli anni effettuato scostamenti della linea di confine, senza tuttavia dettagliare più precisamente in cosa sarebbero consistiti tali scostamenti, di cui nel corso della istruttoria non è emersa prova. Va peraltro rilevato che in questa sede non è stata effettuata domanda di regolamento di confini (art. 951 c.c.), bensì di rivendicazione (art. 948 c.c.) che presuppone la prova del possesso o della detenzione, da parte del convenuto in giudizio e con onere a capo dell'attore proprietario, di un bene determinato ed esattamente individuato di cui si rivendica la proprietà, presupposti che, nel caso di specie, non sembrano integrati. Del pari, non risultano provati gli asseriti danni che l'attore avrebbe patito in conseguenza di tale scostamento, né relativamente all'an né ai criteri per la loro quantificazione..”.
Il Giudice di Prime Cure ha fondato il proprio convincimento - rigettando così la domanda dell'odierno appellante - sulla scorta di quanto emerso dalla documentazione versata in atti e in sede di CTU con la motivazione sopra riportata motivazione immune da vizi dalla quale non vi è motivo di distaccarsi.
Infatti, in sede istruttoria è stata rilevata, nei tutti i limiti sopra enfatizzati, la sussistenza, seppur di modesta entità, di uno scostamento della linea di confine ma non è emerso se ed in quali termini tale evento fosse in qualche modo riferibile alla condotta del convenuto.
Parte attrice, onerata dell'onere probatorio, non ha dimostrato che tale scostamento fosse in qualche modo imputabile al il quale ultimo non poteva pertanto essere condannato al relativo Pt_1
risarcimento, che comunque non è stato provato neppure nel suo ammontare.
L'appellante incidentale invoca la liquidazione in via equitativa ex art. dall'art. 1226 c.c. che però non
è invocabile in assenza di prova sull'an.
La valutazione equitativa può operare solo se il creditore, cui grava l'onere della prova del danno, non sia riuscito a dimostrare il quantum, ma non se non abbia nemmeno dato la prova dell'esistenza del danno.
La Suprema Corte afferma (cfr. Cass. ordinanza n. 8941/2022) “La liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale.”.
Parimenti il Primo Giudice ha ritenuto: “Per quanto riguarda le restanti domande afferenti alla manutenzione del fosso, non vi è alcuna prova agli atti che alcuno stato di cattiva manutenzione del fosso sussista o possa essere imputato all'una o all'altra parte”.
pagina 6 di 8 L'appello incidentale deve essere respinto confermando così la decisione del primo Giudice che ha rigettato tutte le domande attrici.
L'appellante incidentale, pur chiedendo genericamente il respingimento dell'appello principale, non è entrato nel merito dello stesso e non ha contestato che, antecedentemente alla proposizione del giudizio di primo grado, il ha eseguito la pulizia del fosso di confine tra le proprietà in controversia Pt_1
avvalendosi dell'opera di terzi, ha sopportato il relativo costo pari euro 427,00 di cui alla fattura versata in atti n. 33 del 18.11.2016 con descrizione “abbattimento alberi e ripulitura fosso” e neppure il pagamento dell'importo da parte dell'appellante.
La Cassazione afferma (cfr. Cass. ordinanza n. 31619/2018) “Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità: pertanto, la parte che lo deduca in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare.”.
Parte appellante si è attenuta a tale condivisibile principio giurisprudenziale.
Inoltre: “Il principio di non contestazione opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell'attore.” (cfr. Cass. sentenza n. 8647/2016)
Per quanto sin qui ritenuto, nel merito l'appello principale è fondato e deve essere accolto con parziale riforma della sentenza gravata.
Le premesse da cui è sorta la domanda riconvenzionale risultano fondate e l'odierno appellante ha pienamente assolto al proprio onere probatorio. Il deve essere pertanto condannato al CP_1
pagamento di euro 213,50 in favore del a titolo di rimborso nella misura del 50% dei Parte_1
costi sostenuti per la manutenzione del fosso comune.
La riforma della sentenza implica una diversa regolazione delle spese di lite che seguono la soccombenza della parte attrice/appellante incidentale che deve essere condannata a rifondere le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio che sono liquidate, in favore della parte appellante come da dispositivo ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 secondo il parametro medio dello scaglione applicabile (valore sino ad euro 1.100,00) per l'attività effettivamente svolta.
pagina 7 di 8
PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, a parziale riforma della sentenza gravata così dispone:
I) respinge l'appello incidentale promosso da;
CP_1
II) condanna l'attore al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1
di euro 213,50 oltre interessi dalla domanda fino al saldo effettivo;
III) condanna alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite che si CP_1
liquidano: i) quanto al primo grado in euro 662,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA
e CAP se dovuti come per legge;
ii) quanto al secondo grado in euro 494,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 17.12.2024.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1353/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. MASTROCINQUE DANILO;
APPELLANTE contro
CP_1 con il patrocinio dell'avv. ROCCHI CRISTIANA;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Forlì n. 1151/2020 pubblicata il 23.12.2020 a definizione del procedimento n. 1825/2017 R.G.
Assegnata a decisione con ordinanza del 17.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti costituite come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_2 Parte_1
avanti al Giudice di Pace di Forlì al fine di veder: i) accertare e dichiarare l'illegittima appropriazione di porzione di terreno descritta al CT del Comune di Cesenatico (FC) foglio n. 44, part. n. 282 da parte del in danno di parte attrice proprietaria del terreno;
ii) ordinare ex art. 948 c.c., il Parte_1
rilascio della detta parte di terreno impropriamente sottratta dal convenuto al;
iii) Parte_2 condannare al risarcimento di tutti i danni subìti dall'attore ex art. 948 c.c. per Parte_1
l'illegittima appropriazione del terreno sopra identificato per un importo equitativamente indicato in €.
4.000,00 o quella diversa od ulteriore somma ritenuta di giustizia, in ragione del danno alle colture arrecato nonché per la sottrazione stessa del bene;
iv) accertare e dichiarare l'omessa pulizia e manutenzione del fosso di confine, nonché l'omessa potatura, estirpo delle piante presenti sul confine di proprietà del prospicienti sul terreno di proprietà del v) ordinare al di Pt_1 Pt_2 Pt_1
provvedere alla manutenzione e alla pulizia ed estrazione di radici, piante ed alberi presenti nel fosso di confine con il Fattori su tutte la parte di aderenza fra le particelle 342 ( e la 282 (Fattori) ai Pt_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 917 c.c.; vi) condannare il al rimborso delle spese Parte_1 sostenute dal per la sistemazione dell'argine di confine del fosso danneggiato dal primo Parte_2 per l'incuria ed omessa manutenzione per un importo totale pari ad €. 500,00; vii) con vittoria di spese di lite e accessori di legge.
Le domande attrici erano supportate da visure catastali, relazione tecnica di parte, varie raccomandate, foto e documentazione tutta relativa al bene in controversia.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'incompetenza per materia de G.d.P. nel Parte_1 merito l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con condanna alle spese di lite.
Il G.d.P. dichiarava, quindi, la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale e la causa veniva ritualmente riassunta innanzi a quest'ultimo Giudice.
Si costituiva nuovamente parte convenuta che concludeva per il rigetto delle domande attoree, la condanna in via riconvenzionale dell'attore al pagamento dell'importo di euro 213,50 per l'attività di pulizia e manutenzione del fosso asseritamente svolta integralmente dal convenuto. Con vittoria di spese anche della fase dinanzi al Giudice di Pace.
All'udienza del 14.11.2019 veniva disposta l'estromissione dal giudizio del , dando atto Parte_2 che la causa proseguiva fra e l'intervenuto per avere ricevuto Parte_3 CP_1
pagina 2 di 8 quest'ultimo in donazione dal padre l'immobile oggetto di causa, richiamando le Parte_2
conclusioni a suo tempo adottate dal padre.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e a mezzo CTU per la quale era nominato il Geom.
fissava l'udienza del 16.09.2020 per la precisazione delle conclusioni concedendo Persona_1 alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed all'esito così decideva: “Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1825 DEL 2017 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede: rigetta le domande tutte formulate in via principale e in via riconvenzionale dalle parti;
compensa integralmente le spese di lite
e di ctu.”.
La statuizione era motivata valutato che dall'istruttoria svolta in corso di causa e segnatamente dalla relazione peritale depositata in atti, si rilevava che il confine catastale non coincideva con il sedime del fosso esistente.
Tuttavia, non risultava provato che tale scostamento fosse imputabile ad alcuna attività posta in essere dal convenuto. L'azione di rivendicazione esperita ex art. 948 c.c. presupponeva la prova del possesso o della detenzione da parte del convenuto in giudizio con onere a capo dell'attore proprietario, di un bene determinato ed esattamente individuato di cui si rivendicava la proprietà, presupposti non integrati nel caso di specie.
Neppure risultavano provati gli asseriti danni che l'attore avrebbe patito in conseguenza di tale scostamento.
Quanto alla manutenzione del fosso, non vi era prova agli atti sullo stato di cattiva manutenzione del medesimo quindi, le domande reciprocamente formulate dalle parti a tale titolo non erano fondate perché non dimostrate. Tutte le domande formulate in via principale e riconvenzionale dovevano pertanto essere rigettate.
Alla luce dell'esito della vertenza, le spese di lite e di CTU dovevano essere integralmente compensate fra le parti.
ha proposto appello avverso la sentenza con un unico articolato motivo con il quale Parte_1 censura il provvedimento per non aver fatto il Primo Giudice corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. avendo respinto la domanda riconvenzionale perché ha ritenuto il relativo fatto costitutivo non dimostrato mentre l'attore non aveva assolto l'obbligo di contestazione impostogli dal citato articolo dovendosi conseguentemente ritenere il convenuto sollevato dal fornire la relativa prova.
pagina 3 di 8 La sentenza, a parere dell'appellante, sarebbe ingiusta e gravatoria per cui egli ha concluso " Voglia
l'Ecc.ma Corte adita, per i motivi esposti, premesse le declaratorie necessarie ed opportune, disattesa ogni contraria istanza ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, accertato e dichiarato che, a fronte dell'intervento di manutenzione eseguito sull'area oggetto di causa, ha diritto di ottenere da il rimborso delle relative Parte_1 CP_1
spese nella misura del 50%, condannare a tale titolo al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di euro 213,50 o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di Parte_1
giustizia, oltre interessi fino al saldo. Con vittoria di competenze e spese, oltre rimborso forfettario, iva
e cpa di legge per i due gradi di giudizio.”.
Si è costituito l'appellato eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex CP_1
348 bis c.p.c. e nel merito, formulando appello incidentale ha così concluso chiedendo alla Corte di “1)
Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. , per tutti i motivi ex ante Parte_1
rappresentati; 2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3)
Riformare la sentenza di primo grado nel punto in cui non riconosce accolte le domande formulate da parte appellata (prima parte attrice) ossia non riconosce accertata: l'illegittima appropriazione di porzione di terreno afferente al Catasto Terreni del Comune di Cesenatico (FC) al foglio n. 44, particella n. 282 da parte del Sig. in danno del vicino confinante Sig. , Parte_1 Parte_2 proprietario del predetto e quindi non ORDINA, ai sensi dell'art. 948 c.c., il rilascio della predetta parte di terreno impropriamente sottratta dal convenuto Sig. al Sig. ; Parte_1 Parte_2
e per l'effetto CONDANNARE Il Sig. al risarcimento di tutti i danni subìti dal Sig. Parte_1
ai sensi dell'art. 948 c.c. per l'illegittima appropriazione del terreno sopra identificato Parte_2
per un importo equitativamente indicato in €. 4.000,00 (diconsi quattromila) o quella diversa od ulteriore somma che il giudice procedente Vorrà riconoscere pur nella competenza di codesto Ufficio
Giudiziario, in ragione del danno alle colture arrecato nonché per la sottrazione stessa di porzione di terreno come motivato in narrativa;
4. nello stesso senso ACCERTARE E DICHIARARE l'omessa pulizia e manutenzione del fosso di confine, nonché della omessa potatura, estirpo delle piante presenti sul confine di proprietà del Sig. prospicienti sul terreno di proprietà del Sig. Parte_1 Pt_2
;
5. E per ciò solo ORDINARE al Sig. di provvedere alla manutenzione e alla
[...] Parte_1
pulizia ed estrazione di radici, piante ed alberi presenti nel fosso di confine con il Sig. Parte_2
su tutte la parte di aderenza fra le particelle 342 ( e la 282 (Fattori) ai sensi e per gli effetti Pt_1 di cui all'art. 917 c.c.; 6. Conseguentemente CONDANNARE il Sig. al rimborso Parte_1 delle spese sostenute dal Sig. in ordine alla sistemazione dell'argine di confine del fosso Parte_2 danneggiato dal primo per l'incuria ed omessa manutenzione per un importo totale pari ad €. 500,00 pagina 4 di 8 (diconsi cinquecento); e conseguentemente: nella parte in cui non accerta e statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e quindi del secondo grado;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
La Corte con ordinanza del 17.12.2024, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa la stessa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. vista l'espressa rinuncia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio sulla questione pregiudiziale d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. che la stessa è stata respinta con ordinanza di data 16.11.2021 di questa Corte.
In via preliminare va altresì respinta, anche alla luce dei chiarimenti offerti dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. S.U. 16 novembre 2017 n. 27199), l'eccezione d'inammissibilità dell'appello incidentale ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dell'appellante negli atti difensivi (note scritte di udienza cartolare) richiamate nell'atto conclusivo. La specificità dei motivi d'appello non esige, infatti, una particolare forma sacramentale, sempre che siano individuabili i punti contestati della sentenza impugnata e il gravame incidentale proposto individua chiaramente le censure rivolte alla decisione impugnata.
I motivi di appello principale ed incidentale vengono trattati unitamente perché logicamente connessi.
La Corte osserva che parte attrice oggi appellata ha agito mediante azione di rivendica che è prevista dal nostro ordinamento all'art. 948 c.c. a tutela della proprietà, ha una duplice finalità: i) presuppone l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà; ii) è tesa a recuperare il bene posseduto o detenuto da altro soggetto e quindi mira a ricongiungere il possesso alla proprietà. Parte attrice aveva, pertanto,
l'onere di provare il possesso o la detenzione in capo alla parte convenuta, oltre a dimostrare che il bene rivendicato era stato da essa acquistato a titolo originario ovvero gli era pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo.
La domanda è stata correttamente qualificata dal Primo Giudice che ha altresì escluso che parte attrice avesse proposto azione di regolamento di confini
Sul punto il Primo Giudice ha ritenuto che “Il ctu, nella relazione depositata in atti, riportati gli accertamenti svolti nel corso dell'attività peritale e descritte le attività peritali, ha rilevato che il confine catastale non coincide con il sedime del fosso esistente. Tuttavia, non risulta provato in atti che tale scostamento sia effettivamente imputabile ad alcuna attività posta in essere concretamente dal pagina 5 di 8 convenuto. L'attore, infatti, in sede di citazione si limita ad allegare che il convenuto avrebbe negli anni effettuato scostamenti della linea di confine, senza tuttavia dettagliare più precisamente in cosa sarebbero consistiti tali scostamenti, di cui nel corso della istruttoria non è emersa prova. Va peraltro rilevato che in questa sede non è stata effettuata domanda di regolamento di confini (art. 951 c.c.), bensì di rivendicazione (art. 948 c.c.) che presuppone la prova del possesso o della detenzione, da parte del convenuto in giudizio e con onere a capo dell'attore proprietario, di un bene determinato ed esattamente individuato di cui si rivendica la proprietà, presupposti che, nel caso di specie, non sembrano integrati. Del pari, non risultano provati gli asseriti danni che l'attore avrebbe patito in conseguenza di tale scostamento, né relativamente all'an né ai criteri per la loro quantificazione..”.
Il Giudice di Prime Cure ha fondato il proprio convincimento - rigettando così la domanda dell'odierno appellante - sulla scorta di quanto emerso dalla documentazione versata in atti e in sede di CTU con la motivazione sopra riportata motivazione immune da vizi dalla quale non vi è motivo di distaccarsi.
Infatti, in sede istruttoria è stata rilevata, nei tutti i limiti sopra enfatizzati, la sussistenza, seppur di modesta entità, di uno scostamento della linea di confine ma non è emerso se ed in quali termini tale evento fosse in qualche modo riferibile alla condotta del convenuto.
Parte attrice, onerata dell'onere probatorio, non ha dimostrato che tale scostamento fosse in qualche modo imputabile al il quale ultimo non poteva pertanto essere condannato al relativo Pt_1
risarcimento, che comunque non è stato provato neppure nel suo ammontare.
L'appellante incidentale invoca la liquidazione in via equitativa ex art. dall'art. 1226 c.c. che però non
è invocabile in assenza di prova sull'an.
La valutazione equitativa può operare solo se il creditore, cui grava l'onere della prova del danno, non sia riuscito a dimostrare il quantum, ma non se non abbia nemmeno dato la prova dell'esistenza del danno.
La Suprema Corte afferma (cfr. Cass. ordinanza n. 8941/2022) “La liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale.”.
Parimenti il Primo Giudice ha ritenuto: “Per quanto riguarda le restanti domande afferenti alla manutenzione del fosso, non vi è alcuna prova agli atti che alcuno stato di cattiva manutenzione del fosso sussista o possa essere imputato all'una o all'altra parte”.
pagina 6 di 8 L'appello incidentale deve essere respinto confermando così la decisione del primo Giudice che ha rigettato tutte le domande attrici.
L'appellante incidentale, pur chiedendo genericamente il respingimento dell'appello principale, non è entrato nel merito dello stesso e non ha contestato che, antecedentemente alla proposizione del giudizio di primo grado, il ha eseguito la pulizia del fosso di confine tra le proprietà in controversia Pt_1
avvalendosi dell'opera di terzi, ha sopportato il relativo costo pari euro 427,00 di cui alla fattura versata in atti n. 33 del 18.11.2016 con descrizione “abbattimento alberi e ripulitura fosso” e neppure il pagamento dell'importo da parte dell'appellante.
La Cassazione afferma (cfr. Cass. ordinanza n. 31619/2018) “Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità: pertanto, la parte che lo deduca in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare.”.
Parte appellante si è attenuta a tale condivisibile principio giurisprudenziale.
Inoltre: “Il principio di non contestazione opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell'attore.” (cfr. Cass. sentenza n. 8647/2016)
Per quanto sin qui ritenuto, nel merito l'appello principale è fondato e deve essere accolto con parziale riforma della sentenza gravata.
Le premesse da cui è sorta la domanda riconvenzionale risultano fondate e l'odierno appellante ha pienamente assolto al proprio onere probatorio. Il deve essere pertanto condannato al CP_1
pagamento di euro 213,50 in favore del a titolo di rimborso nella misura del 50% dei Parte_1
costi sostenuti per la manutenzione del fosso comune.
La riforma della sentenza implica una diversa regolazione delle spese di lite che seguono la soccombenza della parte attrice/appellante incidentale che deve essere condannata a rifondere le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio che sono liquidate, in favore della parte appellante come da dispositivo ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 secondo il parametro medio dello scaglione applicabile (valore sino ad euro 1.100,00) per l'attività effettivamente svolta.
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PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, a parziale riforma della sentenza gravata così dispone:
I) respinge l'appello incidentale promosso da;
CP_1
II) condanna l'attore al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1
di euro 213,50 oltre interessi dalla domanda fino al saldo effettivo;
III) condanna alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite che si CP_1
liquidano: i) quanto al primo grado in euro 662,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA
e CAP se dovuti come per legge;
ii) quanto al secondo grado in euro 494,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 17.12.2024.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
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