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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 696 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra e , entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Controparte_1 dall'avv. Pier Michele De Matteis del Foro dell'Aquila, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellanti e
, e per essa in qualità di mandataria Controparte_2
giusta procura speciale per atto Notar Controparte_3
, rep. 74869, racc. 17172, rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Luca Polverino e dall'Avv. Luigi Coluccino, entrambi del Foro di Milano, giusta procura generale per atto Notar
rep. 26633, racc. 16379, allegata alla comparsa Persona_2 di costituzione e risposta in appello;
appellata e
, e per essa quale mandataria Controparte_4 [...]
giusta procura a rogito per Notar Controparte_5 Per_3
di Mestre, rep. 44415 racc. 16818, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, del Foro di
Milano, giusta procura generale per atto Notar di Persona_3
Mestre, rep. 44582 racc. 16957, allegata alla comparsa di costituzione intervenuta
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 350 del
Tribunale Ordinario dell'Aquila, pubblicata in data 9 giugno
2022, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di finanziamento
Conclusioni degli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformata la sentenza n. 350/2022, emessa, nel giudizio contraddistinto al n. 3170/2019 R.G., dal
Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Serenella MONACO, in data
9 Giugno 2022, pubblicata in pari data, non notificata ed in accoglimento del gravame, revocare, dichiarare nullo, inefficace, comunque privo di effetti, nei confronti degli opponenti - odierni appellanti - il decreto ingiuntivo telematico n. 555/2019, n. 2568/2019 R.G.C., emesso, a favore della , dal Dott. Ciro RIVIEZZO, il 25 AR
Ottobre 2019 e notificato il 25 Novembre 2019, siccome illegittimo ed infondato in fatto e diritto e, comunque, privo del necessario supporto probatorio, in ordine all'an ed al quantum del credito ingiunto, con condanna della appellata,
in Controparte_7 persona del suo legale rappresentante protempore, al pagamento delle spese e del compenso di lite, oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”
Conclusioni dell'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dei motivi di appello ex adverso dedotti per inosservanza dell'onere della specificazione a mente degli artt. 342 e 434 c.p.c.;
- nel merito e in via principale, respingere l'appello proposto dai Sigg.ri e avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 350/2022, pubblicata in data 09/06/2022, resa dal Tribunale di Teramo, in persona del Giudice Dott.ssa Monaco Serenella, nell'ambito del procedimento iscritto al N.R.G. 3170/2019;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di parte attrice, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare i Sigg.ri Pt_1
Co
e al pagamento della minor somma che
[...] CP_1 dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e di compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'intervenuta:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale:
- stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre
l'estromissione dal presente procedimento di AR , essendo – allo stato – l'unica
[...] Controparte_4 titolare del credito per cui è causa;
Nel merito - in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto;
in via di subordine:
- in caso di revoca, per qualunque ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_4
14.353,93, oltre ulteriori interessi di mora dal dovuto all'effettivo saldo, ovvero di quella, maggiore o minore, che verrà accertata nel corso del presente giudizio;
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi
i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 350, pubblicata il 9/6/2022, il Tribunale
Ordinario dell'Aquila, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e , revocava il decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 555/2019, con il quale era stato ingiunto agli opponenti di pagare a quale Controparte_2 cessionaria di incorporante di Controparte_8 [...]
la somma di € 14.353,93, oltre ad interessi e CP_9 spese della procedura, per il mancato versamento delle rate successive alla diciottesima di restituzione del prestito n.
2999952, contratto dai sig.ri e in data Pt_1 CP_1
28/6/2011 con di originari euro 13.700,00; Controparte_9 rideterminava il credito dell'opposta nel minor importo di € 13.448,70, e condannava gli opponenti al pagamento della somma da ultimo indicata per rate insolute, oltre ad € 3.675,45 per interessi di mora, con interessi al tasso legale decorrenti sui predetti importi dalla data di pubblicazione della sentenza;
compensava infine tra le parti le spese di lite.
1.1. Il Tribunale esponeva che gli opponenti avevano riferito che il prestito oggetto di causa era stato richiesto dal sig. per l'acquisto di un'autovettura; avevano Pt_1 eccepito l'estinzione ai sensi dell'art. 1957 c.c. dell'obbligazione contratta dalla sig.ra in qualità di CP_1 garante, per essere trascorsi oltre sei mesi tra la loro costituzione in mora, eseguita con raccomandata in data 14-
21/4/2018, e la notifica del decreto ingiuntivo in data
25/11/2019; avevano inoltre contestato l'applicazione da parte dell'istituto mutuante di interessi usurari ed anatocistici,
l'indeterminatezza dei tassi applicati per la mancata allegazione al contratto di finanziamento del piano di ammortamento, la mancata produzione dell'estratto di saldaconto ai sensi dell'art. 50 TUB e la conseguente illegittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, nonché l'erronea quantificazione del credito per non avere la banca tenuto conto del versamento di ulteriori 16 rate per l'importo complessivo di
€ 4.280,00.
1.2. Il Tribunale riferiva che l'opposta aveva evidenziato che la sig.ra aveva sottoscritto il contratto quale CP_1 obbligata solidale e non come garante ed aveva contestato le ulteriori deduzioni degli opponenti, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Il giudice di primo grado osservava che l'opposta aveva provato il credito azionato, avendo prodotto il contratto di finanziamento, contenente l'indicazione di tutte le condizioni praticate e delle spese gravanti sui mutuatari, sottoscritto dai sig.ri e in qualità di coobbligati;
che gli Pt_1 CP_1 opponenti avevano formulato contestazioni generiche in ordine al superamento del tasso soglia;
che il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato la regolarità dei tassi pattuiti sia in relazione agli interessi corrispettivi sia a quelli moratori;
che la mancanza del piano di ammortamento non comportava alcuna invalidità, essendo indicato nel contratto l'importo delle singole rate e la loro cadenza mensile;
che la produzione dell'estratto di saldaconto non era necessaria per l'emissione del decreto ingiuntivo, non vertendosi in ipotesi di contratto di conto corrente bancario;
che dalla consulenza tecnica era risultato l'avvenuto pagamento da parte degli opponenti di altre tre rate oltre a quelle indicate nel ricorso monitorio, il cui importo doveva essere detratto dalla somma oggetto dell'ingiunzione.
2. Con atto di citazione notificato il 7/7/2022 Parte_1
e proponevano appello avverso la sentenza sopra Controparte_1 indicata, pubblicata il 9/6/2022, sulla base di un unico motivo, articolato in plurime doglianze, e concludevano come riportato in epigrafe.
2.1. Con comparsa depositata il 12/12/2022 si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza Controparte_2 del gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. Con comparsa depositata il 18/4/2023 interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c. quale Controparte_4 cessionaria del credito oggetto di causa a seguito di cessione in blocco pro soluto di crediti dell'appellata in data
13/12/2022, di cui era stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
n. 149 del 14/12/2022. L'intervenuta faceva proprie le difese di e chiedeva l'estromissione di Controparte_2 quest'ultima dal giudizio. 2.3. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
2/7/2024 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e gli appellanti e l'intervenuta nelle memorie depositate ai sensi della norma citata si riportavano ai rispettivi atti introduttivi. non depositava memorie. CP_2
2.3.1. Con ordinanza in data 4/7/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Deve essere in primo rilevato che gli appellanti non hanno contestato la legittimazione dell'intervenuta, che ha fornito prova della successione nel credito controverso, avendo prodotto il contratto di cessione in data 13/12/2022 (documento
5 fascicolo , l'allegato elenco dei Controparte_4
Co crediti acquistati, fra cui quello vantato da nei confronti degli appellanti (documento 6 fascicolo , Controparte_4
l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24/12/2022 – Parte II (documento 7 fascicolo Controparte_4
).
[...]
4. Venendo all'esame del merito, con l'unico motivo di gravame gli appellanti, richiamando i principi giurisprudenziali sull'onere della prova in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, lamentano che il giudice di primo grado aveva
Co riconosciuto l'avversa pretesa creditoria, nonostante non avesse assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, poiché
l'estratto conto del 2/9/2019 (documento 2, allegato 8, fascicolo primo grado e la lista Controparte_2 movimenti del 10/1/2020 (documento 5 fascicolo primo grado
[...]
, erano privi della certificazione ex Controparte_2 art. 50 TUB, ed al contratto di finanziamento n. 2999952 del
28/6/2011 (documento 3 fascicolo primo grado Controparte_2
), non era allegato il relativo piano di ammortamento.
[...] 4.1. Gli appellanti deducono che la mancanza del piano di ammortamento comportava l'invalidità del contratto per indeterminatezza dei tassi applicati, ai sensi degli artt. 1284,
1346 c.c. e 117 T.U.B., e che non erano intelligibili le modalità di restituzione del capitale finanziato.
5. Il motivo è infondato.
5.1. Come correttamente evidenziato dal giudice di primo Co grado, ha fornito prova del credito vantato mediante la produzione del contratto di finanziamento di euro 13.700,00, finalizzato all'acquisto di un'autovettura, nel quale era pattuito il tasso di interesse annuo nominale dell'8,00% e l'interesse di mora dell'11,50%, pari al tasso di interesse annuo maggiorato di 3,5 punti percentuali.
5.2. Nel contratto era indicato l'importo delle settantadue rate mensili mediante le quali il finanziamento doveva essere restituito, pari ad euro 261,20 ciascuna, oltre ad euro 2,50 di spese mensili di riscossione e ad euro 14,62 di spese di bollo in occasione della prima rata.
5.3. Il consulente ha accertato che il tasso effettivo globale ai fini anti-usura era pari al 12,007%, inferiore al TEG del 12,11% indicato nel contratto ed al tasso soglia vigente all'epoca della stipula, pari al 17,1875% per i crediti finalizzati all'acquisto rateale di importo superiore ad €
5.000,00.
5.4. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che nei contratti di finanziamento a tasso fisso con indicazione del numero e dell'importo di ciascuna rata la predisposizione di un piano di ammortamento non rappresenta un requisito di validità del contratto né è indispensabile per ritenere soddisfatti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate e che non è inoltre rilevante l'eventuale difficoltà del calcolo utilizzato dall'istituto di credito per pervenire all'importo delle singole rate (si veda da ultimo Cass. S.U. n.
15130 del 2024, secondo la quale “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”).
5.5. Priva di rilievo, come già osservato dal giudice di primo grado, è la mancata produzione dell'estratto di saldaconto, richiesto dall'art. 50 TUB per l'emissione di decreto ingiuntivo in caso di credito fondato su contratti di conto corrente bancario (si veda in parte motiva Cass. n. 4911 del 2017), fermo restando che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma attiene all'accertamento del diritto oggetto del provvedimento monitorio
(ex plurimis, Cass. n. 15702 del 2004; Cass. S.U. n. 7448 del
1993).
5.6. Gli appellanti non hanno contestato di avere ricevuto la somma oggetto del finanziamento, era quindi loro onere provare l'estinzione del credito vantato della controparte, onere che hanno assolto solo parzialmente, come accertato dal giudice di primo grado, il quale, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica espletata, ha ritenuto provato il versamento da parte degli appellanti di ulteriori tre rate oltre alle 18 indicate dall'istituto di credito ed ha conseguentemente ridotto il credito azionato con il decreto ingiuntivo. 5.7. Sulla base di quanto esposto l'appello deve essere integralmente rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore Co di sulla base dei parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00 con riferimento alla fase di studio ed alla fase introduttiva della controversia e sulla base dei valori minimi per la fase decisoria, tenuto conto che l'appellata non ha depositato né le note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni né le memorie conclusionali.
6.1. Le spese vanno liquidate sulle base dei valori minimi in favore dell'intervenuta per le fasi di studio ed introduttiva, essendosi sostanzialmente riportata alle difese svolte CP_4 dall'appellata, ed in base ai valori medi per la fase decisoria, ferma l'esclusione dei compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
7. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza delle condizioni per il versamento da parte degli appellanti di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere a le spese del presente grado di Controparte_2 giudizio, che liquida nell'importo di euro 3.011,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; 3) condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere a le spese del presente grado di Controparte_4 giudizio, che liquida nell'importo di euro 2.939,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4/3/2025
La Presidente estensora dr. Nicoletta Orlandi