Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/05/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1150/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1150/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 5.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
Parte_1
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico,
[...] P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. GUARIGLIA PASQUALE (c.f.: ), dal C.F._1
quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
GALLUCCIO 52 80035 NOLA, presso lo studio dell'Avv. ALAIA ELIA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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In proposito va ricordato che il termine di prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria, esercitata dalla curatela, è quinquennale ai sensi dell'art. 2903 c.c.
Circa il termine di decorrenza la S.C. di Cassazione ha ritenuto che l'azione revocatoria ordinaria, esercitata dal curatore a norma dell'art. 66 legge fallimentare, si identifica con quella che i singoli creditori, prima della dichiarazione di fallimento, avrebbero potuto esperire, a norma degli artt. 2901 e segg. c.c., contro gli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore e che la prescrizione (quinquennale), anche nei confronti della curatela fallimentare, decorre ai sensi dell'art. 2903 c.c. dalla data dell'atto impugnato (cfr. in tal senso
Cass. n. 1041 del 1977; Cass. n. 4279 del 1978; Cass. n. 322 del 1980).
Nel caso di specie, il termine prescrizionale quinquennale non è maturato, atteso che gli atti
(pagamenti) nei confronti dei quali è stata esperita l'azione revocatoria sono stati, pacificamente, compiuti in data 18.2.2011 ed in data 23.2.2011, laddove l'atto di citazione del presente giudizio è stato notificato a mezzo pec, alla controparte, in data 17.2.2016.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Invero, con riferimento all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento la Corte di
Cassazione ha avuto recentemente modo di ribadire che “il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha
l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” (Cass. 27986/2024; 2253/2015, nonché Cass.
19515/2019, Cass. 3871/2019, Cass. 2336/2018, Cass. 1366/2017; Cass. 1902/2015; Cass.
8931/2013, Cass. 26331/2008 e Cass. 9092/1998).
Inoltre, in una pronuncia precedente, ma che si inserisce nel medesimo filone interpretativo, ormai consolidato, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “quando si tratti di azione proposta dal curatore ai sensi dell'art. 66 l. fall., è infatti necessario accertare, da un lato, se
Pagina 2 di 4 al momento del compimento dell'atto di disposizione sussistevano ragioni creditorie insoddisfatte, e, dall'altro, se il relativo credito era stato ammesso allo stato passivo della procedura”. (Cass. 26331/2008).
È, dunque, onere del curatore fallimentare, che agisca in revocatoria ordinaria provare anche la consistenza dei crediti ammessi al passivo.
Tale principio fa eccezione alla regola generale, secondo cui è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore ed è giustificato da ragioni connesse alla particolarità della fattispecie dell'azione revocatoria ex art. 66 legge fallim.
Da un lato, infatti, tale azione viene esperita dal curatore, il quale rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore stesso fallito e, dall'altro, l'onere in questione, per il principio della vicinanza della prova, non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (cfr. Cass. 5113/2024).
Nel caso di specie, la curatela non ha assolto a tale onere probatorio, atteso che nulla ha provato in ordine alla consistenza dei crediti ammessi al passivo (non ha depositato in giudizio lo stato passivo) e, dunque, non ha dimostrato la sussistenza del requisito dell'eventus damni.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al Parte_2
pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Elia Alaia, difensore della società convenuta dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 2.700,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 30/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Stefania Fontanarosa)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel
Pagina 3 di 4 fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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