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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. GI PO Presidente
2) Dott.Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. SO IN Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1101 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) nella qualità di erede Parte_1 C.F._1 testamentario di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 21/2/2024, Persona_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Dalfino e Daniele Scibetta;
APPELLANTE – RICORRENTE
IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale , in qualità Controparte_1 C.F._2 di erede di nato a [...] l'[...] e , nato a [...] il Persona_2 CP_2
27/10/1963, codice fiscale , rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Di C.F._3
Salvo;
APPELLATI
Oggetto: condannatorio
Conclusioni: per l'appellante: “- nel merito, accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n°
2085/2022 del Tribunale di Palermo ed in integrale riforma della appellata sentenze, accogliere le conclusioni tutte formulate in comparsa di risposta e reiterate nelle comparse conclusionali, come di seguito riprodotte: “rigettata qualsiasi contraria istanza, eccezione e difesa;
-rigettare le domande di condanna e di risarcimento danno avanzate dai Signori e in quanto CP_2 Persona_2 illegittime, pretestuose ed infondate sia in fatto che in diritto, nonché prive di qualsiasi riscontro probatorio;
-in subordine e senza recesso alcuno dalla superiore domanda, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di ristoro per i danni patrimoniali derivanti dalla mancata prosecuzione del rapporto contrattuale con il vecchio conduttore, rideterminare le somme richieste da parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c. ed applicando l'opportuno coefficiente di riduzione reso necessario dalla incertezza ed indeterminatezza della chance che risulterebbe essere stata persa;
- in via riconvenzionale, previa fissazione di una nuova udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 418 c.p.c. da comunicarsi a cura della Cancelleria a parte ricorrente in esito alla modifica dell'originario decreto di fissazione, condannare i Signori e al pagamento CP_2 Persona_2 della somma di € 7.983,00 per ciascuno comunista, oltre interessi legali di mora ex art. 1284 c.c. e rivalutazione dall'1/8/2015 al soddisfo;
- in via subordinata, ritenere e dichiarare che la Signora
è attualmente creditrice nei confronti dei Signori e della somma Per_2 CP_2 Persona_2 di € 7.983,00 per ciascuno comunista, oltre interessi legali di mora e rivalutazione dall'1/8/2015 al soddisfo, e pertanto pronunciare la compensazione legale di tali somme con quelle che potranno essere riconosciute come dovute agli odierni ricorrenti;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”;
Conclusioni per gli appellati “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- rigettare con qualsivoglia statuizione tutte le domande formulate nel ricorso in appello avverso;
- per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza appellata;
- in subordine, ritenere e dichiarare che l'Arch. ed il signor Persona_2 [...]
hanno diritto di pretendere dalla signora il pagamento pro quota dei CP_2 Persona_1 canoni locativi maturati e maturandi in virtù del contratto di locazione stipulato il 7/01/2016 da quest'ultima con il signor - per l'effetto, condannare la signora Parte_1 Persona_1
a corrispondere in favore sia dell'Arch. sia del signor i canoni Persona_2 CP_2 locativi maturati pro quota nel periodo gennaio 2016 ad oggi, ammontanti a complessivi € 8.483,52, già detratto l'importo di € 11.666,48 nelle more percepito da ciascuno degli appellati a titolo di acconto, oltre ai successivi canoni a scadere per tutta la durata del contratto fino all'effettivo soddisfo ed oltre sia alla rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T., sia agli interessi legali maturati
e maturandi da ogni singola scadenza anche questi ultimi fino all'effettivo soddisfo;
- ritenere e dichiarare che l'Arch. ed il signor hanno diritto di pretendere Persona_2 CP_2 dalla signora anche il risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti a causa del Persona_1 mancato rinnovo del contratto di locazione stipulato con il signor in data 1/04/2003, Parte_2 alle nuove e migliori condizioni economiche dallo stesso proposte in data 26/02/2015;- per l'effetto, condannare la signora al pagamento in favore sia dell'Arch. Persona_1 Persona_2 sia del signor della somma complessiva di € 22.850,00 per ciascuno, di cui € 2.500,00 CP_2 maturata nel periodo dall'1/08/2015 al 31/12/2015, € 6.400,00 maturata nel periodo dall'1/01/2016 al 31/12/2019, € 13.750,03 maturata nel periodo dall'1/01/2020 al 6/09/2022, ovvero a quell'altro importo maggiore o minore che risulterà dovuto, oltre all'ulteriore risarcimento del danno maturando fino alla data di cessazione del rapporto locativo stipulato tra l'appellante ed il proprio figlio ed oltre sia alla rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T., sia agli interessi legali maturati e maturandi da ogni singola scadenza fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compenso professionale da liquidare ai sensi del D.M. n. 55/2014.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza nr. 2085 del 16 maggio 2022 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, condannò a corrispondere in favore di e di la Persona_1 Persona_2 CP_2 somma pari ad euro 6.000,00 annui ciascuno a far data dal 1 agosto 2015, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
rigettò la domanda riconvenzionale proposta dalla stessa Persona_1 nonché l'eccezione di compensazione dalla stessa formulata;
rigettò, parimenti, la domanda volta ad ottenere la rivalutazione monetaria chiesta dai resistenti;
regolò, infine, secondo soccombenza le spese di lite.
2.. Avverso questa sentenza ha interposto appello con ricorso depositato il 15 Persona_1 giugno 2022, sulla scorta di quattro motivi così sintetizzabili:
1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 156, 161 e 447 bis c.p.c., essendo il processo di primo grado svoltosi secondo il rito locatizio in difetto dei presupposti normativi richiesti;
2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. per indeterminatezza ed indeterminabilità del dispositivo di condanna nonché per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio della corrispondenza tra domanda e pronuncia;
nullità della sentenza per violazione dell'art. 614 bis c.p.c.;
3) inesistenza di qualsiasi violazione dell'art. 2043 c.c. attribuibile a sè e assenza dei presupposti per il risarcimento del danno;
errata quantificazione del danno da parte del Tribunale di Palermo;
4) Violazione dell'art. 1101 c.c. e illegittimità del rigetto della domanda riconvenzionale da lei formulata per la ripartizione per quote tra i comproprietari della corrisposta indennità di avviamento commerciale ex art. 34, comma 1, L 392/78.
3. Ristabilito il contraddittorio in questo grado, si sono costituiti e Persona_2 CP_2 resistendo al gravame di cui hanno chiesto il rigetto.
4. Nell more del giudizio si sono costituiti in prosecuzione, , nella qualità di erede Parte_1 di e, previa dichiarazione di interruzione, quale erede di Persona_1 Controparte_1
. Persona_2
5. Mutato il rito da speciale locatizio in ordinario, in assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 23 maggio 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
– la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
6. Con il primo motivo, l'appellante deduce che la sentenza impugnata sarebbe viziata da nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 156, 161 e 447 bis c.p.c..
Evidenzia, al proposto, che il giudizio di primo grado sarebbe stato introdotto erroneamente con ricorso, ritenendo gli appellati che la controversia vertesse ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. “in materia di locazione”.
Tale assunto - sostiene l'appellante - è palesemente infondato in quanto la controversia verterebbe invece sul risarcimento del danno assertivamente patito da un comunista a causa di un atto ipoteticamente illecito posto in essere da altro partecipante alla comunione, titolare della quota di maggioranza della piena proprietà.
L'assunto è infondato.
E' evidente, infatti, che la controversia in esame non è riconducibile alla “materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di fondi rustici”.
Mette, infatti, conto rilevare che “l'omesso mutamento del rito (da quello speciale locatizio a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14374 del 24/05/2023; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1448 del 27/01/2015).
Alla luce di questo condivisibile principio si rileva che l'appellante – sul punto – si è limitato a sostenere di non avere “potuto beneficiare delle fasi processuali scandite dall'art. 183 comma 6 c.p.c.
“in relazione ad un complesso giudizio nel quale sono state sollevate non soltanto eccezioni estintive delle pretese azionate da parte degli attori ma anche complesse domande riconvenzionali proposte dall'odierna appellata, rimaste prive del necessario grado di approfondimento istruttorio”.
Il richiamo è, però, generico, non avendo l'appellante indicato – come era suo onere – quali deduzioni e quali richieste istruttorie avrebbe dovuto sostenere e non lo ha potuto fare.
Si aggiunga che, di contro, l'appellante (resistente in primo grado), costituendosi, non ha eccepito nulla sul rito prescelto e, anzi, ha chiesto il differimento della data della prima udienza ex art. 418
c.p.c. per la proposizione della domanda riconvenzionale.
Va, quindi, ricordato che “dal combinato disposto dell'art. 157, comma 2, c.p.c. con l'art. 162, comma
1, c.p.c. - secondo una interpretazione di tali norme costituzionalmente orientata agli artt. 24 e 111
Cost. -, emerge che la condotta della parte la quale omette di denunciare tempestivamente, nella prima difesa utile, il vizio di nullità dell'attività processuale che è ridondato in suo pregiudizio, determina il consolidamento degli atti processuali sebbene viziati, integrando tale condotta processuale un indizio grave e preciso legittimante la presunzione legale di "rinuncia all'eccezione" di nullità (relativa), e conseguentemente dell'assenza di un effettivo concreto pregiudizio cagionato dall'atto invalido al diritto di difesa della parte” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25861 del 16/11/2020).
7. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza in quanto il dispositivo della stessa risulterebbe, a suo dire, indeterminato con evidente violazione degli articoli 112 e 132 c.p.c..
Evidenzia, al proposito, che, nella misura in cui l'aveva condannata a pagare ai ricorrenti “la somma pari ad 6000,00 annui a far data dall'1.08.2015, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo”, la sentenza aveva violato il principio della determinatezza della decisione e anche quello di ultrapetizione.
In ordine al primo aspetto, evidenzia che non era affatto chiaro se la condanna fosse stata disposta dall'1/8/2015 fino alla data di pubblicazione della sentenza o, piuttosto, fino alla data di proposizione della domanda o, ancora, per il futuro, fino all'ideale scadenza di uno dei contratti di locazione invocati dai ricorrenti.
Con riguardo al vizio di ultrapetizione, deduce che, mentre i ricorrenti nel proprio atto introduttivo del giudizio avevano chiesto la sua condanna alla corresponsione della somma di € 12.000,00 per ciascuno, il Tribunale di Palermo aveva – invece - disposto la sua condanna alla corresponsione della somma di € 6.000,00 annui per ciascun ricorrente, a far data dall'1/8/2015, con ciò assumendo una decisione che eccedeva enormemente quello che era l'oggetto del ricorso.
Aggiunge, infine, che la sentenza appellata era stata adottata anche in violazione dell'art 614 bis c.p.c. con una ultrattività della sentenza sia rispetto alla data della domanda sia rispetto alla data di pubblicazione della decisione.
Il motivo è destinato ad essere assorbito per via dell'accoglimento del successivo che logicamente lo precede.
8. Con il terzo motivo, infatti, l'appellante si duole dell'errore del Tribunale nel ritenere che lei, nella gestione del bene in comproprietà, avesse realizzato delle condotte lesive degli interessi di e CP_2
ed a riconoscere loro il diritto ad un illegittimo ed infondato risarcimento. Persona_2
Sostiene di avere, al contrario, sempre agito nell'interesse comune, quale espressione della quota di maggioranza della comunione e di essere stata costretta a gestire da sola l'immobile comune, anche al fine di tutelarne la conservazione e la redditività, facendo fronte alle ingenti spese resesi necessarie nel tempo, poiché gli altri comproprietari non avevano mai compiuto alcun utile atto di amministrazione, disinteressandosi di qualsiasi attività da intraprendere ed astenendosi dal prendere parte a qualsiasi iniziativa nell'interesse della comunione.
Evidenzia che e avevano confermato la loro completa inerzia nella gestione CP_2 Persona_2 del bene e di non aver in alcun modo impugnato o formulato opposizione in ordine alle iniziative intraprese da lei per la miglior gestione del bene comune, nei termini di cui agli artt. 1105 c.c. e 1109
c.c., avendo costoro piuttosto prestato acquiescenza agli atti di amministrazione del bene comune posti in essere dalla titolare della quota di maggioranza della proprietà. Aveva, dunque, errato il Tribunale di Palermo a far proprie le conclusioni assunte da altro Giudice nella sentenza n° 1469/2019, emessa in esito alla richiesta di dell'indennità Parte_2 integrativa di avviamento ex art. 34, comma 2 L. 392/78.
Evidenzia che, accertato l'inadempimento da parte di dell'obbligo di custodia della Parte_2 cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1587 c.c. e vedendo pregiudicata la possibilità di ricevere la restituzione della cosa locata nel medesimo stato in cui era stata consegnata all'inizio della locazione, nel rispetto della previsione dell'art. 1590 c.c., era corretta la sua decisione di intraprendere il percorso legale per ottenere la restituzione del bene ed evitare che lo stesso venisse ulteriormente danneggiato dalla imperita custodia da parte del conduttore.
Non era poi vero che avesse formulato una seria proposta di rinnovo del contratto di Parte_2 locazione con un aumento del canone e che su questa ipotetica nuova rendita si potesse commisurare il danno asseritamente subito dagli appellati, nessun valore rivestendo la nota del 26/2/2015 del
. Pt_2
Il danno, allora, asseritamente subito dai Signori e a causa della mancata CP_2 Persona_2 accettazione della proposta contrattuale andrebbe inquadrato nella figura del “danno da perdita di chance”, allora sarebbe stato necessario fare riferimento a quelli che sono i requisiti di tale istituto percome delineati dalla giurisprudenza unanime e quindi riconoscere l'eventuale risarcimento soltanto in presenza di una concreta “chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non era una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita configurava un danno concreto ed attuale”.
Al contrario, dunque, l'iniziativa da lei intrapresa di concedere in locazione l'immobile comune al proprio figlio era maggiormente vantaggiosa e redditiva rispetto alla prosecuzione di un rapporto locatizio con il precedente conduttore, sia in termini di tutela del bene comune che di prospettive di redditività nel tempo.
La sentenza impugnata violava, inoltre, il principio per cui era riconosciuto in capo al comproprietario di maggioranza il diritto di stipula di un contratto di locazione, inquadrando la relativa fattispecie nell'ambito dell'istituto della negotiorum gestio,
In ogni caso, la liquidazione del danno da parte del Tribunale di Palermo (nella misura in favore di ciascuno dei due appellati della somma di € 6.000,00 annui a far data dall'1.08.2015, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo) era, in ogni caso, errata in quanto non teneva conto che l'eventuale differenza di canone rispetto a quello asseritamente offerto dal (36.000,00 - 30.000,00 = Pt_2
6.000,00) avrebbe dovuto essere divisa tra tutti i comunisti.
La doglianza è fondata. La sentenza impugnata ha, invero, riconosciuto l'esistenza del danno risarcibile in capo agli appellati per avere ritenuto che avesse contro o – comunque - senza la volontà degli altri Persona_1 comunisti ( e ), intimato licenza per finita locazione al precedente conduttore CP_2 Persona_2
(in data 26 febbraio 2010) e, poi, stipulato un nuovo contratto di locazione, Parte_2 relativamente allo stesso immobile, con il proprio figlio (in data 7 gennaio 2016). Persona_3
In realtà il Tribunale ha, del tutto, trascurato che il bene oggetto di tali locazioni faceva parte di una comunione ordinaria di cui l'appellante era maggiore quotista, in quanto titolare della quota pari a
4/6.
Ed ha ancora omesso di considerare che, con raccomandata del 18 gennaio 2010 e con telegramma del 8 gennaio 2016, aveva preannunziato ai comunisti la propria volontà Persona_1 rispettivamente di promuovere il procedimento di licenza per finita locazione e di non rinnovare – alla scadenza – il contratto con e, ancora, di stipulare nuovo contratto di locazione con il Pt_2 proprio figlio (cfr. allegati 5 e 10 della produzione del primo grado dell'appellante).
E' pacifico e non risulta che gli appellati si siano opposti formalmente a queste iniziative impugnando le relative decisioni nelle forme di cui all'art. 1109 c.c., avanti all'autorità giudiziaria.
Va, infatti, ricordato che, per condivisibile indirizzo della Corte di legittimità, “in tema di comunione semplice, a differenza di quanto espressamente è stabilito per il condominio negli edifici, gli artt.
1105 e 1108 cod. civ. non prevedono la costituzione formale dell'assemblea, ma semplicemente la decisione a maggioranza dei partecipanti” (Sez. 2, Sentenza n. 14162 del 27/10/2000; negli stessi termini cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 29747 del 12/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 26408 del 03/11/2008).
Da tanto consegue che, non essendo intervenuta né impugnativa (nei termini previsti) né ovviamente caducazione dei deliberati, ancorchè informali, adottati dalla comunista maggioritaria, si è consolidata la relativa volontà che, in quanto espressione della maggioranza, viziata o meno che fosse,
è vincolante per la minoranza dissenziente.
Esiste, poi, un ulteriore motivo per escludere che la cessazione del rapporto contrattuale con
[...]
sia fonte di danno risarcibile agli appellati e risiede nella circostanza che, come risulta dal Pt_2 provvedimento di convalida della licenza per finita locazione (emessa dal Tribunale di Palermo il 1 aprile 2010) l'intimato (ossia il ) non si oppose alla convalida ed anzi inviò disdetta per la data Pt_2 del 31 marzo 2015.
E' da escludere, quindi, la sussistenza del danno ingiusto configurato dal Tribunale, ad esclusione di quello relativo al pacifico mancato pagamento della quota di canone dal mese gennaio 2016 a quella di luglio 2017 (19 mesi) pari ad € 133,33 mensili (€ 9.600,00 : 6 = € 1.600,00 : 12 mesi = € 133,33) per un totale di € 2.533,27, per ciascuno.
9. Con il quarto motivo, l'appellante si duole della violazione dell'art. 1101 c.c. e dell'illegittimo rigetto della propria domanda riconvenzionale formulata per la ripartizione per quote tra i comproprietari della corrisposta indennità di avviamento commerciale ex art. 34, comma 1, L 392/78, di importo di complessivi € 47.898,00 che la stessa era stata costretta a liquidare a Parte_2 in occasione della riconsegna dell'immobile locato.
Si duole dell'errore del Tribunale che aveva fondato il rigetto sul giudicato della sentenza n° 1496/19 resa dal Tribunale di Palermo al termine del giudizio promosso dal per ottenere il pagamento Pt_2 dell'indennità integrativa di avviamento ex art. 34, comma 2, L. 392/78.
A fronte di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 34 L. 392/78, non era fondata l'argomentazione per cui e , per il sol fatto di essersi asseritamente opposti alla risoluzione del CP_2 Persona_2 contratto di locazione stipulato con il , avrebbero dovuto essere esonerati dal corrispondere la Pt_2 propria quota di spettanza dell'indennità dovuto allo stesso , nulla avendo disposto in tal senso Pt_2 la richiamata sentenza n° 1496/19.
Essendo stato provato che lei, in data 1 agosto 2015, aveva corrisposto al la somma di € Pt_2
47.898,00 a titolo di indennità di avviamento commerciale ex art. 34, comma 1, L. 392/78, e che parte di tale somma avrebbe dovuto essere imputata anche agli altri partecipanti alla comunione, in ragione della rispettiva quota di proprietà, chiedeva che e venissero condannati al CP_2 Persona_2 pagamento della somma di € 7.983,00 per ciascun comunista, oltre interessi legali di mora ex art. 1284 c.c. e rivalutazione dall'1/8/2015 al soddisfo.
In via subordinata, chiedeva di pronunciare la compensazione legale di tali somme con quelle che avrebbero potuto essere riconosciute come dovute agli appellati in esito al gravame.
Anche questo motivo è fondato.
E' sufficiente richiamare brevemente quanto illustrato sul capo che precede in relazione alla mancata impugnazione della decisione maggioritaria di intimare la licenza per finita locazione a . Pt_2
Del tutto erroneo è, poi, quanto sostenuto nella sentenza gravata circa l'esistenza di un giudicato esterno, sul punto, ravvisabile nella sentenza nr. 1496 resa il 21 marzo 2019 dal Tribunale di Palermo che si è occupata soltanto dell'indennità di avviamento ex art. 34, comma 2, l. n. 392/1978, chiesta dal e riconosciuta come dovuta dal Tribunale soltanto da parte di Pt_2 Persona_1
In questo senso non rileva che il Tribunale abbia ritenuto che “la sussistenza di entrambi i presupposti per la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione “aggiuntiva” non sia in alcun modo riconducibile ai locatori e , ma sia imputabile esclusivamente alla Persona_2 CP_2 gestione esclusiva dell'immobile da parte di ”. Persona_1
Ed ancora non rileva che abbia pure argomentato che e , infatti, Persona_2 CP_2 oltre ad essersi opposti alla cessazione del rapporto di locazione con l'odierno ricorrente, non hanno mai ratificato l'operato della comproprietaria locatrice e sono, dunque, rimasti Persona_1 estranei al contratto di locazione da quest'ultima stipulato con l'attuale conduttore e all'attività intrapresa all'interno dell'immobile entro il mese di agosto 2016”.
E' chiaro che, per potersi configurare il giudicato, occorre la ricorrenza degli elementi costitutivi di una domanda, fondati sulla richiesta (petitum) e sugli elementi che compongono e sostengono la relativa fattispecie (causa petendi), idonei a configurarla come autonoma.
Nella fattispecie ciò non è possibile affermare perché è mancata la relativa domanda e i passaggi argomentativi con i quali il Tribunale ha ritenuto di esentare gli appellati dal pagamento dell'indennità integrativa di avviamento non possono essere utilizzati anche per l'indennità di avviamento.
In conclusione, pacifico che l'appellante abbia pagato al CO la somma di € 47.898,00 a titolo di indennità di avviamento commerciale ex art. 34, comma 1, L. 392/78, e CP_2 CP_1
in qualità di erede di , devono essere condannati al pagamento della
[...] Persona_2 somma di € 7.983,00 ciascuno in favore dell'appellante.
Operando la giudiziale compensazione con la somma con i canoni dovuti e non corrisposti, si perviene al risultato finale per cui la somma dovuta da ciascuno degli appellati è pari ad euro 5449,73.
10. La sentenza appellata va dunque riformata nei termini indicati e tuttavia la parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, così provvede:
in riforma della sentenza nr. 2085 del 16 maggio 2022 resa dal Tribunale di Palermo, appellata da con ricorso depositato il 15 giugno 2022, condanna Persona_1 CP_2
e in qualità di erede di al pagamento in favore di Controparte_1 Persona_2 Parte_1
nella qualità di erede di per i titoli di cui in motivazione, della somma di
[...] Persona_1
€ 5449,73 ciascuno, oltre agli interessi al tasso legale dal 1 agosto 2015; compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 30 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
SO IN GI PO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. GI PO Presidente
2) Dott.Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. SO IN Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1101 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) nella qualità di erede Parte_1 C.F._1 testamentario di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 21/2/2024, Persona_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Dalfino e Daniele Scibetta;
APPELLANTE – RICORRENTE
IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale , in qualità Controparte_1 C.F._2 di erede di nato a [...] l'[...] e , nato a [...] il Persona_2 CP_2
27/10/1963, codice fiscale , rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Di C.F._3
Salvo;
APPELLATI
Oggetto: condannatorio
Conclusioni: per l'appellante: “- nel merito, accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n°
2085/2022 del Tribunale di Palermo ed in integrale riforma della appellata sentenze, accogliere le conclusioni tutte formulate in comparsa di risposta e reiterate nelle comparse conclusionali, come di seguito riprodotte: “rigettata qualsiasi contraria istanza, eccezione e difesa;
-rigettare le domande di condanna e di risarcimento danno avanzate dai Signori e in quanto CP_2 Persona_2 illegittime, pretestuose ed infondate sia in fatto che in diritto, nonché prive di qualsiasi riscontro probatorio;
-in subordine e senza recesso alcuno dalla superiore domanda, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di ristoro per i danni patrimoniali derivanti dalla mancata prosecuzione del rapporto contrattuale con il vecchio conduttore, rideterminare le somme richieste da parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c. ed applicando l'opportuno coefficiente di riduzione reso necessario dalla incertezza ed indeterminatezza della chance che risulterebbe essere stata persa;
- in via riconvenzionale, previa fissazione di una nuova udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 418 c.p.c. da comunicarsi a cura della Cancelleria a parte ricorrente in esito alla modifica dell'originario decreto di fissazione, condannare i Signori e al pagamento CP_2 Persona_2 della somma di € 7.983,00 per ciascuno comunista, oltre interessi legali di mora ex art. 1284 c.c. e rivalutazione dall'1/8/2015 al soddisfo;
- in via subordinata, ritenere e dichiarare che la Signora
è attualmente creditrice nei confronti dei Signori e della somma Per_2 CP_2 Persona_2 di € 7.983,00 per ciascuno comunista, oltre interessi legali di mora e rivalutazione dall'1/8/2015 al soddisfo, e pertanto pronunciare la compensazione legale di tali somme con quelle che potranno essere riconosciute come dovute agli odierni ricorrenti;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”;
Conclusioni per gli appellati “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- rigettare con qualsivoglia statuizione tutte le domande formulate nel ricorso in appello avverso;
- per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza appellata;
- in subordine, ritenere e dichiarare che l'Arch. ed il signor Persona_2 [...]
hanno diritto di pretendere dalla signora il pagamento pro quota dei CP_2 Persona_1 canoni locativi maturati e maturandi in virtù del contratto di locazione stipulato il 7/01/2016 da quest'ultima con il signor - per l'effetto, condannare la signora Parte_1 Persona_1
a corrispondere in favore sia dell'Arch. sia del signor i canoni Persona_2 CP_2 locativi maturati pro quota nel periodo gennaio 2016 ad oggi, ammontanti a complessivi € 8.483,52, già detratto l'importo di € 11.666,48 nelle more percepito da ciascuno degli appellati a titolo di acconto, oltre ai successivi canoni a scadere per tutta la durata del contratto fino all'effettivo soddisfo ed oltre sia alla rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T., sia agli interessi legali maturati
e maturandi da ogni singola scadenza anche questi ultimi fino all'effettivo soddisfo;
- ritenere e dichiarare che l'Arch. ed il signor hanno diritto di pretendere Persona_2 CP_2 dalla signora anche il risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti a causa del Persona_1 mancato rinnovo del contratto di locazione stipulato con il signor in data 1/04/2003, Parte_2 alle nuove e migliori condizioni economiche dallo stesso proposte in data 26/02/2015;- per l'effetto, condannare la signora al pagamento in favore sia dell'Arch. Persona_1 Persona_2 sia del signor della somma complessiva di € 22.850,00 per ciascuno, di cui € 2.500,00 CP_2 maturata nel periodo dall'1/08/2015 al 31/12/2015, € 6.400,00 maturata nel periodo dall'1/01/2016 al 31/12/2019, € 13.750,03 maturata nel periodo dall'1/01/2020 al 6/09/2022, ovvero a quell'altro importo maggiore o minore che risulterà dovuto, oltre all'ulteriore risarcimento del danno maturando fino alla data di cessazione del rapporto locativo stipulato tra l'appellante ed il proprio figlio ed oltre sia alla rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T., sia agli interessi legali maturati e maturandi da ogni singola scadenza fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compenso professionale da liquidare ai sensi del D.M. n. 55/2014.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza nr. 2085 del 16 maggio 2022 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, condannò a corrispondere in favore di e di la Persona_1 Persona_2 CP_2 somma pari ad euro 6.000,00 annui ciascuno a far data dal 1 agosto 2015, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
rigettò la domanda riconvenzionale proposta dalla stessa Persona_1 nonché l'eccezione di compensazione dalla stessa formulata;
rigettò, parimenti, la domanda volta ad ottenere la rivalutazione monetaria chiesta dai resistenti;
regolò, infine, secondo soccombenza le spese di lite.
2.. Avverso questa sentenza ha interposto appello con ricorso depositato il 15 Persona_1 giugno 2022, sulla scorta di quattro motivi così sintetizzabili:
1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 156, 161 e 447 bis c.p.c., essendo il processo di primo grado svoltosi secondo il rito locatizio in difetto dei presupposti normativi richiesti;
2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. per indeterminatezza ed indeterminabilità del dispositivo di condanna nonché per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio della corrispondenza tra domanda e pronuncia;
nullità della sentenza per violazione dell'art. 614 bis c.p.c.;
3) inesistenza di qualsiasi violazione dell'art. 2043 c.c. attribuibile a sè e assenza dei presupposti per il risarcimento del danno;
errata quantificazione del danno da parte del Tribunale di Palermo;
4) Violazione dell'art. 1101 c.c. e illegittimità del rigetto della domanda riconvenzionale da lei formulata per la ripartizione per quote tra i comproprietari della corrisposta indennità di avviamento commerciale ex art. 34, comma 1, L 392/78.
3. Ristabilito il contraddittorio in questo grado, si sono costituiti e Persona_2 CP_2 resistendo al gravame di cui hanno chiesto il rigetto.
4. Nell more del giudizio si sono costituiti in prosecuzione, , nella qualità di erede Parte_1 di e, previa dichiarazione di interruzione, quale erede di Persona_1 Controparte_1
. Persona_2
5. Mutato il rito da speciale locatizio in ordinario, in assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 23 maggio 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
– la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
6. Con il primo motivo, l'appellante deduce che la sentenza impugnata sarebbe viziata da nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 156, 161 e 447 bis c.p.c..
Evidenzia, al proposto, che il giudizio di primo grado sarebbe stato introdotto erroneamente con ricorso, ritenendo gli appellati che la controversia vertesse ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. “in materia di locazione”.
Tale assunto - sostiene l'appellante - è palesemente infondato in quanto la controversia verterebbe invece sul risarcimento del danno assertivamente patito da un comunista a causa di un atto ipoteticamente illecito posto in essere da altro partecipante alla comunione, titolare della quota di maggioranza della piena proprietà.
L'assunto è infondato.
E' evidente, infatti, che la controversia in esame non è riconducibile alla “materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di fondi rustici”.
Mette, infatti, conto rilevare che “l'omesso mutamento del rito (da quello speciale locatizio a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14374 del 24/05/2023; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1448 del 27/01/2015).
Alla luce di questo condivisibile principio si rileva che l'appellante – sul punto – si è limitato a sostenere di non avere “potuto beneficiare delle fasi processuali scandite dall'art. 183 comma 6 c.p.c.
“in relazione ad un complesso giudizio nel quale sono state sollevate non soltanto eccezioni estintive delle pretese azionate da parte degli attori ma anche complesse domande riconvenzionali proposte dall'odierna appellata, rimaste prive del necessario grado di approfondimento istruttorio”.
Il richiamo è, però, generico, non avendo l'appellante indicato – come era suo onere – quali deduzioni e quali richieste istruttorie avrebbe dovuto sostenere e non lo ha potuto fare.
Si aggiunga che, di contro, l'appellante (resistente in primo grado), costituendosi, non ha eccepito nulla sul rito prescelto e, anzi, ha chiesto il differimento della data della prima udienza ex art. 418
c.p.c. per la proposizione della domanda riconvenzionale.
Va, quindi, ricordato che “dal combinato disposto dell'art. 157, comma 2, c.p.c. con l'art. 162, comma
1, c.p.c. - secondo una interpretazione di tali norme costituzionalmente orientata agli artt. 24 e 111
Cost. -, emerge che la condotta della parte la quale omette di denunciare tempestivamente, nella prima difesa utile, il vizio di nullità dell'attività processuale che è ridondato in suo pregiudizio, determina il consolidamento degli atti processuali sebbene viziati, integrando tale condotta processuale un indizio grave e preciso legittimante la presunzione legale di "rinuncia all'eccezione" di nullità (relativa), e conseguentemente dell'assenza di un effettivo concreto pregiudizio cagionato dall'atto invalido al diritto di difesa della parte” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25861 del 16/11/2020).
7. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza in quanto il dispositivo della stessa risulterebbe, a suo dire, indeterminato con evidente violazione degli articoli 112 e 132 c.p.c..
Evidenzia, al proposito, che, nella misura in cui l'aveva condannata a pagare ai ricorrenti “la somma pari ad 6000,00 annui a far data dall'1.08.2015, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo”, la sentenza aveva violato il principio della determinatezza della decisione e anche quello di ultrapetizione.
In ordine al primo aspetto, evidenzia che non era affatto chiaro se la condanna fosse stata disposta dall'1/8/2015 fino alla data di pubblicazione della sentenza o, piuttosto, fino alla data di proposizione della domanda o, ancora, per il futuro, fino all'ideale scadenza di uno dei contratti di locazione invocati dai ricorrenti.
Con riguardo al vizio di ultrapetizione, deduce che, mentre i ricorrenti nel proprio atto introduttivo del giudizio avevano chiesto la sua condanna alla corresponsione della somma di € 12.000,00 per ciascuno, il Tribunale di Palermo aveva – invece - disposto la sua condanna alla corresponsione della somma di € 6.000,00 annui per ciascun ricorrente, a far data dall'1/8/2015, con ciò assumendo una decisione che eccedeva enormemente quello che era l'oggetto del ricorso.
Aggiunge, infine, che la sentenza appellata era stata adottata anche in violazione dell'art 614 bis c.p.c. con una ultrattività della sentenza sia rispetto alla data della domanda sia rispetto alla data di pubblicazione della decisione.
Il motivo è destinato ad essere assorbito per via dell'accoglimento del successivo che logicamente lo precede.
8. Con il terzo motivo, infatti, l'appellante si duole dell'errore del Tribunale nel ritenere che lei, nella gestione del bene in comproprietà, avesse realizzato delle condotte lesive degli interessi di e CP_2
ed a riconoscere loro il diritto ad un illegittimo ed infondato risarcimento. Persona_2
Sostiene di avere, al contrario, sempre agito nell'interesse comune, quale espressione della quota di maggioranza della comunione e di essere stata costretta a gestire da sola l'immobile comune, anche al fine di tutelarne la conservazione e la redditività, facendo fronte alle ingenti spese resesi necessarie nel tempo, poiché gli altri comproprietari non avevano mai compiuto alcun utile atto di amministrazione, disinteressandosi di qualsiasi attività da intraprendere ed astenendosi dal prendere parte a qualsiasi iniziativa nell'interesse della comunione.
Evidenzia che e avevano confermato la loro completa inerzia nella gestione CP_2 Persona_2 del bene e di non aver in alcun modo impugnato o formulato opposizione in ordine alle iniziative intraprese da lei per la miglior gestione del bene comune, nei termini di cui agli artt. 1105 c.c. e 1109
c.c., avendo costoro piuttosto prestato acquiescenza agli atti di amministrazione del bene comune posti in essere dalla titolare della quota di maggioranza della proprietà. Aveva, dunque, errato il Tribunale di Palermo a far proprie le conclusioni assunte da altro Giudice nella sentenza n° 1469/2019, emessa in esito alla richiesta di dell'indennità Parte_2 integrativa di avviamento ex art. 34, comma 2 L. 392/78.
Evidenzia che, accertato l'inadempimento da parte di dell'obbligo di custodia della Parte_2 cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1587 c.c. e vedendo pregiudicata la possibilità di ricevere la restituzione della cosa locata nel medesimo stato in cui era stata consegnata all'inizio della locazione, nel rispetto della previsione dell'art. 1590 c.c., era corretta la sua decisione di intraprendere il percorso legale per ottenere la restituzione del bene ed evitare che lo stesso venisse ulteriormente danneggiato dalla imperita custodia da parte del conduttore.
Non era poi vero che avesse formulato una seria proposta di rinnovo del contratto di Parte_2 locazione con un aumento del canone e che su questa ipotetica nuova rendita si potesse commisurare il danno asseritamente subito dagli appellati, nessun valore rivestendo la nota del 26/2/2015 del
. Pt_2
Il danno, allora, asseritamente subito dai Signori e a causa della mancata CP_2 Persona_2 accettazione della proposta contrattuale andrebbe inquadrato nella figura del “danno da perdita di chance”, allora sarebbe stato necessario fare riferimento a quelli che sono i requisiti di tale istituto percome delineati dalla giurisprudenza unanime e quindi riconoscere l'eventuale risarcimento soltanto in presenza di una concreta “chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non era una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita configurava un danno concreto ed attuale”.
Al contrario, dunque, l'iniziativa da lei intrapresa di concedere in locazione l'immobile comune al proprio figlio era maggiormente vantaggiosa e redditiva rispetto alla prosecuzione di un rapporto locatizio con il precedente conduttore, sia in termini di tutela del bene comune che di prospettive di redditività nel tempo.
La sentenza impugnata violava, inoltre, il principio per cui era riconosciuto in capo al comproprietario di maggioranza il diritto di stipula di un contratto di locazione, inquadrando la relativa fattispecie nell'ambito dell'istituto della negotiorum gestio,
In ogni caso, la liquidazione del danno da parte del Tribunale di Palermo (nella misura in favore di ciascuno dei due appellati della somma di € 6.000,00 annui a far data dall'1.08.2015, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo) era, in ogni caso, errata in quanto non teneva conto che l'eventuale differenza di canone rispetto a quello asseritamente offerto dal (36.000,00 - 30.000,00 = Pt_2
6.000,00) avrebbe dovuto essere divisa tra tutti i comunisti.
La doglianza è fondata. La sentenza impugnata ha, invero, riconosciuto l'esistenza del danno risarcibile in capo agli appellati per avere ritenuto che avesse contro o – comunque - senza la volontà degli altri Persona_1 comunisti ( e ), intimato licenza per finita locazione al precedente conduttore CP_2 Persona_2
(in data 26 febbraio 2010) e, poi, stipulato un nuovo contratto di locazione, Parte_2 relativamente allo stesso immobile, con il proprio figlio (in data 7 gennaio 2016). Persona_3
In realtà il Tribunale ha, del tutto, trascurato che il bene oggetto di tali locazioni faceva parte di una comunione ordinaria di cui l'appellante era maggiore quotista, in quanto titolare della quota pari a
4/6.
Ed ha ancora omesso di considerare che, con raccomandata del 18 gennaio 2010 e con telegramma del 8 gennaio 2016, aveva preannunziato ai comunisti la propria volontà Persona_1 rispettivamente di promuovere il procedimento di licenza per finita locazione e di non rinnovare – alla scadenza – il contratto con e, ancora, di stipulare nuovo contratto di locazione con il Pt_2 proprio figlio (cfr. allegati 5 e 10 della produzione del primo grado dell'appellante).
E' pacifico e non risulta che gli appellati si siano opposti formalmente a queste iniziative impugnando le relative decisioni nelle forme di cui all'art. 1109 c.c., avanti all'autorità giudiziaria.
Va, infatti, ricordato che, per condivisibile indirizzo della Corte di legittimità, “in tema di comunione semplice, a differenza di quanto espressamente è stabilito per il condominio negli edifici, gli artt.
1105 e 1108 cod. civ. non prevedono la costituzione formale dell'assemblea, ma semplicemente la decisione a maggioranza dei partecipanti” (Sez. 2, Sentenza n. 14162 del 27/10/2000; negli stessi termini cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 29747 del 12/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 26408 del 03/11/2008).
Da tanto consegue che, non essendo intervenuta né impugnativa (nei termini previsti) né ovviamente caducazione dei deliberati, ancorchè informali, adottati dalla comunista maggioritaria, si è consolidata la relativa volontà che, in quanto espressione della maggioranza, viziata o meno che fosse,
è vincolante per la minoranza dissenziente.
Esiste, poi, un ulteriore motivo per escludere che la cessazione del rapporto contrattuale con
[...]
sia fonte di danno risarcibile agli appellati e risiede nella circostanza che, come risulta dal Pt_2 provvedimento di convalida della licenza per finita locazione (emessa dal Tribunale di Palermo il 1 aprile 2010) l'intimato (ossia il ) non si oppose alla convalida ed anzi inviò disdetta per la data Pt_2 del 31 marzo 2015.
E' da escludere, quindi, la sussistenza del danno ingiusto configurato dal Tribunale, ad esclusione di quello relativo al pacifico mancato pagamento della quota di canone dal mese gennaio 2016 a quella di luglio 2017 (19 mesi) pari ad € 133,33 mensili (€ 9.600,00 : 6 = € 1.600,00 : 12 mesi = € 133,33) per un totale di € 2.533,27, per ciascuno.
9. Con il quarto motivo, l'appellante si duole della violazione dell'art. 1101 c.c. e dell'illegittimo rigetto della propria domanda riconvenzionale formulata per la ripartizione per quote tra i comproprietari della corrisposta indennità di avviamento commerciale ex art. 34, comma 1, L 392/78, di importo di complessivi € 47.898,00 che la stessa era stata costretta a liquidare a Parte_2 in occasione della riconsegna dell'immobile locato.
Si duole dell'errore del Tribunale che aveva fondato il rigetto sul giudicato della sentenza n° 1496/19 resa dal Tribunale di Palermo al termine del giudizio promosso dal per ottenere il pagamento Pt_2 dell'indennità integrativa di avviamento ex art. 34, comma 2, L. 392/78.
A fronte di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 34 L. 392/78, non era fondata l'argomentazione per cui e , per il sol fatto di essersi asseritamente opposti alla risoluzione del CP_2 Persona_2 contratto di locazione stipulato con il , avrebbero dovuto essere esonerati dal corrispondere la Pt_2 propria quota di spettanza dell'indennità dovuto allo stesso , nulla avendo disposto in tal senso Pt_2 la richiamata sentenza n° 1496/19.
Essendo stato provato che lei, in data 1 agosto 2015, aveva corrisposto al la somma di € Pt_2
47.898,00 a titolo di indennità di avviamento commerciale ex art. 34, comma 1, L. 392/78, e che parte di tale somma avrebbe dovuto essere imputata anche agli altri partecipanti alla comunione, in ragione della rispettiva quota di proprietà, chiedeva che e venissero condannati al CP_2 Persona_2 pagamento della somma di € 7.983,00 per ciascun comunista, oltre interessi legali di mora ex art. 1284 c.c. e rivalutazione dall'1/8/2015 al soddisfo.
In via subordinata, chiedeva di pronunciare la compensazione legale di tali somme con quelle che avrebbero potuto essere riconosciute come dovute agli appellati in esito al gravame.
Anche questo motivo è fondato.
E' sufficiente richiamare brevemente quanto illustrato sul capo che precede in relazione alla mancata impugnazione della decisione maggioritaria di intimare la licenza per finita locazione a . Pt_2
Del tutto erroneo è, poi, quanto sostenuto nella sentenza gravata circa l'esistenza di un giudicato esterno, sul punto, ravvisabile nella sentenza nr. 1496 resa il 21 marzo 2019 dal Tribunale di Palermo che si è occupata soltanto dell'indennità di avviamento ex art. 34, comma 2, l. n. 392/1978, chiesta dal e riconosciuta come dovuta dal Tribunale soltanto da parte di Pt_2 Persona_1
In questo senso non rileva che il Tribunale abbia ritenuto che “la sussistenza di entrambi i presupposti per la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione “aggiuntiva” non sia in alcun modo riconducibile ai locatori e , ma sia imputabile esclusivamente alla Persona_2 CP_2 gestione esclusiva dell'immobile da parte di ”. Persona_1
Ed ancora non rileva che abbia pure argomentato che e , infatti, Persona_2 CP_2 oltre ad essersi opposti alla cessazione del rapporto di locazione con l'odierno ricorrente, non hanno mai ratificato l'operato della comproprietaria locatrice e sono, dunque, rimasti Persona_1 estranei al contratto di locazione da quest'ultima stipulato con l'attuale conduttore e all'attività intrapresa all'interno dell'immobile entro il mese di agosto 2016”.
E' chiaro che, per potersi configurare il giudicato, occorre la ricorrenza degli elementi costitutivi di una domanda, fondati sulla richiesta (petitum) e sugli elementi che compongono e sostengono la relativa fattispecie (causa petendi), idonei a configurarla come autonoma.
Nella fattispecie ciò non è possibile affermare perché è mancata la relativa domanda e i passaggi argomentativi con i quali il Tribunale ha ritenuto di esentare gli appellati dal pagamento dell'indennità integrativa di avviamento non possono essere utilizzati anche per l'indennità di avviamento.
In conclusione, pacifico che l'appellante abbia pagato al CO la somma di € 47.898,00 a titolo di indennità di avviamento commerciale ex art. 34, comma 1, L. 392/78, e CP_2 CP_1
in qualità di erede di , devono essere condannati al pagamento della
[...] Persona_2 somma di € 7.983,00 ciascuno in favore dell'appellante.
Operando la giudiziale compensazione con la somma con i canoni dovuti e non corrisposti, si perviene al risultato finale per cui la somma dovuta da ciascuno degli appellati è pari ad euro 5449,73.
10. La sentenza appellata va dunque riformata nei termini indicati e tuttavia la parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, così provvede:
in riforma della sentenza nr. 2085 del 16 maggio 2022 resa dal Tribunale di Palermo, appellata da con ricorso depositato il 15 giugno 2022, condanna Persona_1 CP_2
e in qualità di erede di al pagamento in favore di Controparte_1 Persona_2 Parte_1
nella qualità di erede di per i titoli di cui in motivazione, della somma di
[...] Persona_1
€ 5449,73 ciascuno, oltre agli interessi al tasso legale dal 1 agosto 2015; compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 30 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
SO IN GI PO