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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 04/11/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1076/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1076/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati a L'Aquila, Via Gabriele D'Annunzio n.20, presso lo studio dell'Avv. Fiorella Fischione, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 21.07.2025, e , premesso Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio concordatario a TE (AQ) in data 22/10/2011 e che in costanza di matrimonio sono nate due figlie, il 01/05/2011 ed il Per_1 Per_2
19/10/2016, chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 1.10.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4, IV comma, c.p.c., si osserva che i minori non sono stati ascoltati in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio TE (AQ) in data 22/10/2011 (trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (Anno 2011 n. 20 p. II S.A.) e che in costanza di matrimonio sono nate due figlie, il 01/05/2011 ed il 19/10/2016, alle condizioni del ricorso, Per_1 Per_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di TE (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Poggio Santa Maria (AQ) alla Via delle Riane n. 30, di esclusiva proprietà della Sig. , verrà allo stesso assegnata unitamente agli arredi che Parte_2 la compongono;
3) la Sig.ra trasferirà la propria residenza in un'abitazione di proprietà della di lei Pt_1 famiglia sita in 67049 TE (AQ) alla Via San Tommaso n. 4 ove la medesima vivrà unitamente alle figlie;
4) le minori ed verranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 ed avranno stabile collocazione presso la madre;
5) entrambi i genitori provvederanno alla cura, all'istruzione e all'educazione delle figlie;
con riguardo alle figlie della coppia ogni decisione sarà presa congiuntamente nel preminente interesse delle minori;
6) per il sereno sviluppo psico-fisico delle bambine, entrambi i genitori dovranno essere presenti agli eventi scolastici ovvero extra-scolastici delle stesse (a titolo esemplificativo recite, feste di compleanno, comunione etc);
7) in ogni caso, fatto espressamente salvo ogni diverso accordo tra le parti ovvero in caso di disaccordo tra le stesse, il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé Per_1 ed i) per due pomeriggi infrasettimanali, coincidenti con le giornate del lunedì e Per_2 del giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00 (ore 22.00 durante il periodo estivo); ii) a fine settimana alternati, dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica (ore 22.00 durante il periodo estivo); iii) per le festività religiose e civili le parti stabiliscono l'alternanza tra i genitori negli anni come segue - per le festività natalizie: dal 24 dicembre al 30 dicembre le minori trascorreranno le festività con uno dei genitori e così ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti;
dal 31 dicembre al 06 gennaio trascorreranno le festività con l'altro genitore e così ad anni alterni. Per le festività Pasquali: saranno ripartite considerando Pasqua e lunedì di Pasqua da trascorrere con uno dei genitori ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori;
iv) per i compleanni dei genitori: le minori trascorreranno l'intera giornata con il genitore festeggiato;
v) per la festa della mamma e del papà: le minori trascorreranno l'intera giornata con il genitore festeggiato;
vi) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi), da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno, onde consentire la reciproca organizzazione delle ferie;
8) i coniugi rilasciano sin d'ora reciproco assenso all'iscrizione delle figlie sul passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità delle minori valida anche per l'espatrio;
9) disporre che il Sig. provveda al mantenimento di entrambe le figlie Parte_2 mediante un assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna di esse), rivalutabili
ISTAT, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della Sig.ra al seguente IBAN: [...], oltre Parte_1 alle spese straordinarie al 50% come da Protocollo in uso presso il Tribunale di L'Aquila;
10) L'autovettura della coppia, una Fiat Grande Punto avente targa EZ 430 EX ad oggi di proprietà del Sig. ma nella piena disponibilità della Sig.ra Parte_2 Parte_1 resterà nel pieno possesso della stessa, la quale si impegna, a far data del deposito del decreto di omologazione, a provvedere a proprie spese al passaggio di proprietà.
11) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12) I coniugi dichiarano che il presente accordo è valido sin dalla sua sottoscrizione.
Spese legali compensate. Così deciso in L'Aquila, il 22.10.2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1076/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati a L'Aquila, Via Gabriele D'Annunzio n.20, presso lo studio dell'Avv. Fiorella Fischione, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 21.07.2025, e , premesso Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio concordatario a TE (AQ) in data 22/10/2011 e che in costanza di matrimonio sono nate due figlie, il 01/05/2011 ed il Per_1 Per_2
19/10/2016, chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 1.10.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4, IV comma, c.p.c., si osserva che i minori non sono stati ascoltati in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio TE (AQ) in data 22/10/2011 (trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (Anno 2011 n. 20 p. II S.A.) e che in costanza di matrimonio sono nate due figlie, il 01/05/2011 ed il 19/10/2016, alle condizioni del ricorso, Per_1 Per_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di TE (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Poggio Santa Maria (AQ) alla Via delle Riane n. 30, di esclusiva proprietà della Sig. , verrà allo stesso assegnata unitamente agli arredi che Parte_2 la compongono;
3) la Sig.ra trasferirà la propria residenza in un'abitazione di proprietà della di lei Pt_1 famiglia sita in 67049 TE (AQ) alla Via San Tommaso n. 4 ove la medesima vivrà unitamente alle figlie;
4) le minori ed verranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 ed avranno stabile collocazione presso la madre;
5) entrambi i genitori provvederanno alla cura, all'istruzione e all'educazione delle figlie;
con riguardo alle figlie della coppia ogni decisione sarà presa congiuntamente nel preminente interesse delle minori;
6) per il sereno sviluppo psico-fisico delle bambine, entrambi i genitori dovranno essere presenti agli eventi scolastici ovvero extra-scolastici delle stesse (a titolo esemplificativo recite, feste di compleanno, comunione etc);
7) in ogni caso, fatto espressamente salvo ogni diverso accordo tra le parti ovvero in caso di disaccordo tra le stesse, il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé Per_1 ed i) per due pomeriggi infrasettimanali, coincidenti con le giornate del lunedì e Per_2 del giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00 (ore 22.00 durante il periodo estivo); ii) a fine settimana alternati, dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica (ore 22.00 durante il periodo estivo); iii) per le festività religiose e civili le parti stabiliscono l'alternanza tra i genitori negli anni come segue - per le festività natalizie: dal 24 dicembre al 30 dicembre le minori trascorreranno le festività con uno dei genitori e così ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti;
dal 31 dicembre al 06 gennaio trascorreranno le festività con l'altro genitore e così ad anni alterni. Per le festività Pasquali: saranno ripartite considerando Pasqua e lunedì di Pasqua da trascorrere con uno dei genitori ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori;
iv) per i compleanni dei genitori: le minori trascorreranno l'intera giornata con il genitore festeggiato;
v) per la festa della mamma e del papà: le minori trascorreranno l'intera giornata con il genitore festeggiato;
vi) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi), da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno, onde consentire la reciproca organizzazione delle ferie;
8) i coniugi rilasciano sin d'ora reciproco assenso all'iscrizione delle figlie sul passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità delle minori valida anche per l'espatrio;
9) disporre che il Sig. provveda al mantenimento di entrambe le figlie Parte_2 mediante un assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna di esse), rivalutabili
ISTAT, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della Sig.ra al seguente IBAN: [...], oltre Parte_1 alle spese straordinarie al 50% come da Protocollo in uso presso il Tribunale di L'Aquila;
10) L'autovettura della coppia, una Fiat Grande Punto avente targa EZ 430 EX ad oggi di proprietà del Sig. ma nella piena disponibilità della Sig.ra Parte_2 Parte_1 resterà nel pieno possesso della stessa, la quale si impegna, a far data del deposito del decreto di omologazione, a provvedere a proprie spese al passaggio di proprietà.
11) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12) I coniugi dichiarano che il presente accordo è valido sin dalla sua sottoscrizione.
Spese legali compensate. Così deciso in L'Aquila, il 22.10.2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli